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1. Premessa
Il percorso normativo di riconoscimento e qualificazione delle
competenze della Croce Rossa Italiana è iniziato con la legge 21
maggio 1882, n. 768(1), con la quale il Governo venne autorizzato
all'erezione in ente morale dell'Associazione della Croce Rossa
Italiana, ponendola sotto la tutela e sorveglianza dei Ministeri
della Guerra e della Marina. A questi fu attribuita la competenza
dell'approvazione dello statuto dell'Associazione, almeno sino al
1945(2). Il Regio decreto 7 febbraio 1884, n. 1243(3) statuì
l'erezione in corpo morale dell'Associazione italiana della Croce
Rossa, concedendo l'uso dei distintivi e dei titoli previsti dalla
convenzione internazionale di Ginevra del 22 agosto 1864(4). I
successivi interventi legislativi furono il Regio decreto legge 10
agosto 1928, n. 2034(5) ed il Regio decreto 21 gennaio 1929, n.
111(6). Lo statuto, approvato con Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 5 luglio 2002, n. 208(7), sostituisce ed
abroga quello precedente adottato con D.P.C.M. del 7 marzo 1997, n.
110(8).
2. Gli interventi di carattere generale
Il nuovo statuto ha mantenuto i sette principi fondamentali che
rappresentano il substrato della Croce Rossa Internazionale sul
quale sono state erette le singole Associazioni nazionali:
umanità(9), imparzialità(10), neutralità(11), indipendenza(12),
volontarietà(13), unità(14) e universalità(15). Lo statuto del 2002
si caratterizza, oltre che per alcune innovazioni, tra le quali
spiccano l'introduzione di ulteriori articolazioni a livello
locale, per una maggiore sistematicità a livello generale, con una
maggiore determinazione di compiti e funzioni. Viene riaffermata la
"personalità giuridica di diritto pubblico dell'Associazione" (art.
5), che ne sottolinea la forte connessione con la realizzazione
delle finalità statuali del settore.
Tra i principali interventi del 2002 sullo statuto
dell'Associazione, particolare importanza riveste l'indicazione dei
principi generali ai quali l'ordinamento di essa si ispira,
costituiti dal "principio di separazione tra le funzioni di
indirizzo e controllo e le funzioni di gestione" e dai "criteri di
efficacia, efficienza ed economicità". Sotto il profilo
dell'articolazione territoriale, appare molto interessante
l'istituzione dei comitati locali, con pieni poteri in campo
organizzativo ed amministrativo. La costituzione dei comitati
locali rappresenta uno dei punti nodali di tutto lo statuto perché
viene permessa, anche a livello locale, la creazione di
articolazioni decentrate del comitato provinciale, in precedenza
non prevista, e che, di fatto, si realizzava con la costituzione
delle delegazioni, articolazioni a livello periferico, prive, però,
di poteri organizzativi e amministrativi. Gli organi che compongono
i comitati locali sono l'assemblea dei soci, il consiglio direttivo
locale e il presidente del comitato locale. Un'altra caratteristica
dello statuto del 2002 è la scomparsa del rappresentante della
Prefettura in seno ai consigli direttivi provinciali, che viene
sostituito da un rappresentante dell'ente provincia e di uno del
comune o dei comuni presenti nel territorio di competenza per il
consiglio direttivo locale. È possibile spiegare questa modifica
statutaria con la necessità di mantenere le componenti
dell'associazionismo volontaristico sempre più vicine al
territorio, garantendo una maggiore partecipazione dei cittadini
alle attività di settore, che comprendono anche quelle di
protezione civile(16).
Tra le figure nuove che lo Statuto prevede, spiccano il
direttore generale(17), al quale è stata conferita grande
importanza, il direttore regionale(18) e quello provinciale(19),
rispettivamente a livello centrale, regionale e provinciale. Questi
soggetti hanno il compito di provvedere ad esercitare tutti i
poteri di gestione, con autonomi poteri di spesa e di
organizzazione sia delle risorse umane sia degli strumenti a loro
disposizione. In ambito provinciale, un'altra novità è data
dall'istituzione di un revisore per la gestione
dell'amministrazione e della contabilità(20). Rimane centrale,
nella vita dell'Associazione, la figura del Presidente generale,
necessario soprattutto in tempo di guerra ed in occasione di
calamità di particolare rilievo. Va sottolineato che nonostante
l'intervento normativo fosse rivolto ad eliminare il
commissariamento dell'Ente, di fatto la situazione alla data
attuale è invariata(21). Solamente la completa riorganizzazione
della Croce rossa italiana, anche attraverso necessari ed ulteriori
interventi statutari(22), potrà garantire una regolare attività
della struttura.
Infine, sono state modificate le disposizioni relative al
personale civile ed alla sua partecipazione alla vita associativa.
Quest'ultimo instaura un rapporto di lavoro sulla base delle leggi
e del contratto di comparto per gli enti pubblici non economici,
eccezion fatta per le disposizioni di cui al decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e di leggi
speciali in materia di lavoro alle dipendenze della pubblica
amministrazione(23). Un altro aspetto di novità dello Statuto
rispetto al precedente del 1997 riveste il profilo elettorale e,
conseguentemente, la partecipazione alla vita associativa della
Croce rossa. Dalle attività elettorali sono stati esplicitamente
esclusi tutti i dipendenti civili. Ciò, evidentemente, per
rafforzarne l'aspetto caratterizzante di associazione, con una
partecipazione esclusiva dei soli soci. Un'ulteriore particolarità
è legata alla modifica della definizione dell'emblema, abbandonando
definitivamente la macchinosa descrizione usata all'interno
dell'associazione(24), per una decisamente più funzionale allo
scopo, "[…] una croce rossa su fondo bianco, ai sensi delle quattro
convenzioni di Ginevra del 1949, e successive modificazioni e
integrazioni"(25). Lo Statuto, in definitiva, interviene
essenzialmente nel riorganizzare la struttura operativa
dell'Associazione italiana senza apportare modifiche nella
componente militare e nei compiti di carattere internazionale,
modellati sullo schema dello statuto del 1997.
3. Il carattere internazionale(26)
Il primo tra tutti i compiti riportati all'articolo 2 è quello
di "partecipare in tempo di guerra e comunque in caso di conflitto
armato, in conformità a quanto previsto dalle quattro convenzioni
di Ginevra del 12 agosto 1949(27), ed ai protocolli aggiuntivi
successivi, allo sgombero ed alla cura dei feriti e dei malati di
guerra, nonché delle vittime dei conflitti armati, allo svolgimento
dei compiti di carattere sanitario ed assistenziale connessi
all'attività di difesa civile; disimpegnare il servizio di ricerca
e di assistenza dei prigionieri di guerra, degli internati, dei
dispersi, dei profughi, dei deportati e rifugiati. L'organizzazione
di tali servizi è predeterminata in tempo di pace per il tempo di
guerra dal Ministero della difesa, ferme restando le competenze
degli organi del Servizio sanitario nazionale". In questo senso
viene messo in luce il carattere internazionale dell'Associazione
della Croce Rossa Italiana.
Il primo compito enunciato è strettamente connesso proprio alle
convenzioni di Ginevra ed ai protocolli aggiuntivi, i quali, è
giusto ricordarlo, hanno permesso l'attuazione delle norme previste
per i prigionieri, i feriti, gli ammalati e i civili coinvolti in
operazioni belliche anche nei conflitti che si svolgono all'interno
degli Stati stessi e non solo tra Stati, garantendo così una
necessaria maggiore tutela soprattutto della popolazione civile, la
quale, specialmente nei conflitti a bassa intensità e di carattere
regionale, si è trovata a patire numerose sofferenze. Tra i compiti
(art. 2, lett. h) sono ricompresi anche la promozione e la
diffusione dei principi umanitari che caratterizzano l'istituzione
della Croce Rossa internazionale, con evidente riferimento
all'applicazione non solo dei principi cardine dell'Associazione,
ma delle convezioni internazionali e dei protocolli aggiuntivi. In
questo ambito, stretto è il legame tra la Croce Rossa Italiana e le
Forze Armate, grazie alla formazione di personale militare (delle
quattro Forze Armate e del Corpo della Guardia di Finanza) che
segue corsi di Diritto Internazionale Umanitario, in previsione di
una applicazione in Teatro d'Operazioni.
Questa formazione è vieppiù necessaria per i Carabinieri in
considerazione di quanto riportato dall'articolo 5 "partecipazione
ad operazioni militari in Italia ed all'estero" del Decreto
Legislativo 5 ottobre 2000, n. 297(28), che prevede, al punto 3,
per i comandanti dell'Arma dei Carabinieri, analogamente agli altri
comandanti militari, l'osservanza delle norme di diritto
internazionale umanitario in concorso, ove previsto, con gli
organismi internazionali competenti "in caso di conflitti armati e
nel corso delle operazioni di mantenimento e ristabilimento della
pace e della sicurezza internazionale".
4. La componente militare
Sempre attraverso i compiti dell'Associazione della Croce rossa
italiana definiti nello statuto, si può apprezzare lo stretto
collegamento che l'organizzazione mantiene con le Forze armate.
Alla lettera f ) viene sottolineata la collaborazione con queste
ultime "per il servizio di assistenza sanitaria". Tra le varie
componenti della Croce Rossa Italiana, ve ne sono due che fanno
parte delle Forze Armate in qualità di servizi ausiliari(29). Le
due componenti si identificano nel Corpo militare(30) della Croce
rossa italiana e nel Corpo delle infermiere volontarie(31). È
importante sottolineare che l'ultimo anello della catena di comando
dei due servizi ausiliari è diversa in quanto, sebbene entrambi
dipendano direttamente dal Presidente, sotto il profilo operativo,
per il Corpo Militare(32) la dipendenza diretta rimane confermata
nella figura del Presidente dell'Associazione che mantiene tale
compito anche in caso di mobilitazione, mentre, per il Corpo delle
infermiere volontarie(33), la competenza è del Capo di Stato
Maggiore della Difesa.
Tra i molteplici compiti previsti dallo statuto è necessario
ricordare anche che l'Associazione ha l'obbligo di svolgere le
proprie attività ordinarie circa la preparazione del personale, dei
materiali e delle strutture di pertinenza secondo le direttive e
sotto la vigilanza del Ministero della Difesa. In questo caso, sia
per quanto riguarda l'organizzazione sia per il funzionamento, i
Corpi sono sovvenzionati dallo Stato(34). Infine per i due Corpi
ausiliari delle Forze armate un aspetto di carattere operativo
molto importante è la corrispondenza dei centri di mobilitazione,
previsti per legge nella sede e nelle competenze territoriali
determinate dal presidente generale, con l'organizzazione
territoriale dell'Esercito(35). Concludendo il nuovo Statuto, nelle
intenzioni dell'Esecutivo dovrà garantire una maggiore efficienza,
efficacia ed economicità dell'azione dell'Associazione, ma ciò non
costituisce l'unico intervento, stante anche l'attuale situazione
di gestione commissariale di essa. Oltre ai possibili ulteriori
modifiche dello Statuto, come già ricordato(36), per quanto
riguarda le componenti ausiliarie delle Forze armate è in corso,
presso la Commissione Difesa (4^) del Senato, la stesura di una
proposta di legge delega al Governo per il riordino dei Corpi della
Croce Rossa italiana ausiliari delle Forze armate(37).
(1) - Provvedimenti relativi
all'Associazione italiana della Croce Rossa, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 1° giugno 1882, n. 129 - 3a Serie.
(2) - Quando passarono poi all'Alto Commissariato per l'igiene e la
sanità pubblica, successivamente trasformato in Ministero.
Attualmente i compiti di controllo, in parte, sono demandati al
Ministero della Salute.
(3) - Erezione in corpo morale dell'Associazione italiana della
Croce Rossa, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 aprile 1884, n.
84 - 3a Serie.
(4) - Convenzione per il miglioramento della sorte dei soldati
feriti degli eserciti in campagna, permettendo l'uso dei servizi di
base (poste e telegrafi, ferrovie) "come facente parte
dell'esercito". La convenzione fu siglata al termine di una
conferenza internazionale alla quale presero parte dodici
plenipotenziari in rappresentanza di altrettanti Stati, tra i quali
il Regno d'Italia. Va sottolineato che l'Italia, nei regolamenti
delle proprie Forze Armate, sin da quel momento sarà uno dei pochi
Stati, oltre che dei primi, a riportare indicazioni per il
trattamento dei feriti e dei prigionieri di guerra. Cfr.: A.
MARCHEGGIANO, Il diritto umanitario e sua introduzione nella
regolamentazione dell'Esercito italiano, due voll., Roma, Ufficio
Storico Stato Maggiore Esercito, 1991 e la voce "Croce Rossa
Internazionale" curata da P. BENVENUTI in ENCICLOPEDIA GIURIDICA,
Roma, 1988.
(5) - Provvedimenti necessari per assicurare il funzionamento della
Croce Rossa italiana, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19
settembre 1928, n. 219 e convertito con legge 20 dicembre 1928, n.
3133. All'indomani del primo conflitto mondiale anche la Croce
Rossa Italiana fu sottoposta ad inchiesta parlamentare per il suo
operato. Cfr.: STEFANIA BARTOLONI, La Croce rossa italiana nella
Grande guerra e l'inchiesta parlamentare, in CARLO CROCELLA e
FILIPPO MAZZONIS (a cura di), L'inchiesta parlamentare sulle spese
di guerra (1920-1923), Camera dei deputati, vol. I Saggi, Roma,
2002.
(6) - Approvazione dello statuto organico dell'Associazione
italiana della Croce Rossa, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19
febbraio 1929, n. 42.
(7) - Approvazione del nuovo statuto dell'Associazione italiana
della Croce Rossa, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24
settembre 2002, serie generale - n. 224. Con D.P.C.M. n. 297 del 3
ottobre 2003 è stato parzialmente modificato l'articolo 57, co. 2
del nuovo statuto nella parte che riguarda la permanenza, elevata
da "non più di dodici mesi" a "prorogabili fino a ventiquattro in
sede di prima attuazione del presente statuto" del Commissario
straordinario.
(8) - Regolamento recante approvazione del nuovo statuto
dell'Associazione italiana della Croce Rossa, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 26 aprile 1997, serie generale - n. 96. Tra
il 1929 ed il 1997 vi furono numerosi altri interventi normativi,
tra i quali si segnala il D.P.R. 613 del 1980, "Riordinamento della
Croce Rossa Italiana emanato ai sensi dell'articolo 70 della legge
833 del 1978". L'intervento legislativo del 1997 fu condotto per
sanare la gestione commissariale dell'ente, protrattasi per un
periodo quasi ventennale, con evidenti conseguenze sull'efficacia
dell'azione amministrativa. Cfr.: GIORNALE DI DIRITTO
AMMINISTRATIVO n. 6/1998, pag. 556.
(9) - Articolo 1, comma 1.a). Si riporta il significato per ognuno
dei principi, Umanità: "Nata dall'intento di portare soccorso senza
discriminazioni ai feriti sui campi di battaglia, la Croce rossa,
in campo internazionale e nazionale, si adopera per prevenire e
lenire in ogni circostanza le sofferenze degli uomini, per far
rispettare la persona umana e proteggerne la vita e la salute;
favorisce la comprensione reciproca, l'amicizia, la cooperazione e
la pace duratura fra tutti i popoli".
(10) - Articolo 1, comma 1.b). Imparzialità: "Opera senza
distinzioni di nazionalità, di razze, di religione, di condizione
sociale e di appartenenza politica".
(11) - Articolo 1, comma 1.c). Neutralità: "Si astiene dal
partecipare alle ostilità di qualsiasi genere e alle controversie
di ordine politico, razziale e religioso".
(12) - Articolo 1, comma 1.d). Indipendenza: "La Croce rossa svolge
in forma indipendente e autonoma le proprie attività in aderenza ai
suoi principi, è ausiliaria dei poteri pubblici nelle attività
umanitarie ed è sottoposta solo alle leggi dello Stato ed alle
norme internazionali che la riguardano".
(13) - Articolo 1, comma 1.e). Volontarietà: "La Croce rossa è
un'istituzione di soccorso, disinteressata e basata sul principio
volontaristico".
(14) - Articolo 1, comma 1.f ). Unità: "Nel territorio nazionale
non vi può essere che una sola associazione di Croce rossa aperta a
tutti e con estensione della sua azione umanitaria all'intero
territorio".
(15) - Articolo 1, comma 1.g). Universalità: "La Croce rossa
italiana partecipa al carattere di istituzione universale della
Croce rossa, in seno alla quale tutte le società nazionali hanno
uguali diritti e il dovere di aiutarsi reciprocamente".
(16) - L'attività di Protezione Civile è prevista dall'articolo 2,
comma 1, lettera b) e consiste nell'"organizzare e svolgere in
tempo di pace servizio di assistenza sociosanitaria in favore di
popolazioni nazionali e straniere nelle occasioni di calamità e
nelle situazioni di emergenza sia interne sia internazionali e
svolgere i compiti di struttura operativa nazionale del servizio
nazionale di protezione civile, ai sensi della normativa vigente".
Per quest'ultima si rimanda alla legge 24 febbraio 1992 n. 225 e
successive modificazioni e integrazioni, "Istituzione del Servizio
Nazionale di Protezione Civile".
(17) - Articolo 27 dello Statuto. "1. Il direttore generale è
nominato dal consiglio direttivo nazionale, al quale risponde, tra
soggetti in possesso di diploma di laurea e di specifica esperienza
di gestione di aziende, pubbliche o private, di grandi dimensioni
[…]".
(18) - Articolo 34, "1. Il direttore regionale, scelto tra le
professionalità esistenti nella pianta organica dell'Ente,
esercita, nelle regioni di maggiore rilevanza, tutti i poteri di
gestione, ha autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle
risorse umane e strumentali; […]". Si sottolinea che la figura del
Direttore regionale sia stata prevista solamente in alcune aree
definite "regioni di maggiore rilevanza".
(19) - Articolo 42, "1. Il direttore provinciale, scelto tra le
professionalità esistenti nella pianta organica dell'Ente, provvede
agli atti di gestione nell'ambito provinciale".
(20) - A livello centrale era già stato istituito un collegio di
revisori dei conti presso l'Associazione con legge 25 marzo 1964,
n. 206.
(21) - D.P.C.M. del 18 aprile 2003, recante "Nomina del Commissario
straordinario dell'Associazione italiana della Croce rossa". Il
Decreto, oltre a nominare Commissario straordinario l'avvocato
Maurizio Scelli, anche in considerazione della sopravvenuta
impossibilità del precedente Commissario, dottor Staffan de
Mistura, sottolinea chiaramente la situazione.
(22) - Ibidem, infra.
(23) - Articolo 6 "Personale civile".
(24) - L'articolo 7 "Emblema" del D.P.C.M. 7 marzo 1997, n. 110,
"Regolamento recante approvazione del nuovo statuto
dell'Associazione italiana della Croce rossa", riportava la
descrizione come "il segno della croce formata da due bande rosse
in campo bianco, una verticale e ed una orizzontale di uguale
misura che si intersecano tra loro al centro formando cinque
quadrati equilateri".
(25) - Articolo 7 "Emblema" dello Statuto del 2002. In questo
senso, oltre a garantire un criterio di maggiore chiarezza e
semplicità espositiva, viene sottolineato il forte legame con le
norme internazionali riconducibili al Diritto Internazionale
Umanitario.
(26) - Per l'analisi dell'operato del Comitato Internazionale di
Croce Rossa durante il secondo conflitto mondiale, cfr.: STEFANO
PICCIAREDDA, Diplomazia umanitaria, Bologna, Il Mulino, 2003.
(27) - Rese esecutive dalla legge 27 ottobre 1951, n. 1739. In
dettaglio si tratta della: 1. Convenzione relativa al trattamento
dei prigionieri di guerra. 2. Convenzione per il miglioramento
della sorte dei feriti e dei malati della Forze armate in campagna.
3. Convenzione per il miglioramento della sorte dei feriti, dei
malati e dei naufraghi delle Forze armate sul mare. 4. Convenzione
relativa alla protezione delle persone civili in tempo di
guerra.
(28) - Recante "norme in materia di riordino dell'Arma dei
Carabinieri, a norma dell'articolo 1 della legge 31 marzo 2000, n.
78".
(29) - Si veda l'articolo 14 "Servizi ausiliari", ma anche l'art.
12 "Elettorato", il quale indica tra le categorie di soci attivi,
purché in regola con il versamento delle quote associative, anche
gli appartenenti agli organismi volontaristici del Corpo militare
(lett. a) e del Corpo infermiere volontarie (lett. b).
(30) - Solamente in epoca recente è stata stabilita l'equipollenza
del servizio prestato nel Corpo militare della Croce Rossa Italiana
a quello di leva. Cfr.: Legge 8 agosto 1995, n. 350,
"Riconoscimento del servizio prestato nel Corpo militare della
Croce rossa italiana ai fini degli obblighi di leva".
(31) - Per l'analisi dell'operato del Corpo delle Infermiere
Volontarie durante il primo conflitto mondiale, cfr.: STEFANIA
BARTOLONI, Dalla guerra alla pace: la smobilitazione delle
infermiere e l'impresa fiumana, presentato al Convegno
dell'Università degli Studi Roma Tre "Guerra e pace - Dall'Italia
giolittiana all'Italia repubblicana: Politica estera, cultura
politica e correnti dell'opinione pubblica", Roma, Università degli
Studi Roma Tre, 18-20 settembre 2003. Della stessa autrice, Donne
al fronte. Le Infermiere Volontarie nella Grande Guerra, Roma,
Jouvence, 1998 e Italiane alla guerra. L'assistenza ai feriti fra
il 1911 e il 1918, Venezia, Marsilio, 2003.
(32) - Si veda il D.P.R. 31 luglio 1980, n. 613, recante
"Riordinamento della Croce Rossa italiana", art. 11, primo
comma.
(33) - Si veda il D.P.R. 25 ottobre 1999, n. 556, recante
"Regolamento di attuazione dell'art. 10 della legge 18 febbraio
1997, n. 25, concernente le attribuzioni dei vertici militari",
articolo 2, comma 1, lettera v).
(34) - D.P.R. 31 luglio 1980, n. 613, recante "Riordinamento della
Croce Rossa italiana", art. 11, ultimo comma.
(35) - Sezione IV "Centri di mobilitazione", Articolo 35 "Sedi e
competenze".
(36) - Vedi nota 22.
(37) - Cfr. resoconto sommario della seduta n. 57 della commissione
Difesa del Senato, tenutasi il 27 novembre 2002 (dal sito del
Senato della Repubblica). |