1. Introduzione
Nell'organizzazione
dell'Amministrazione dello Stato di regola lo stesso ufficio non è
mai ordinatore, liquidatore e pagatore nello stesso tempo, questo
in omaggio al principio della distinzione fra le funzioni di
ordinatori di spesa e di pagatore. Infatti, mentre la funzione
dell'ordinare e liquidare la spesa è di pertinenza degli organi
centrali di amministrazione attiva, le funzioni di cassiere sono
devolute alla Tesoreria centrale ed alla Tesoreria Provinciale
dello Stato.
A differenza di quanto appena detto, nell'Amministrazione Militare
le condizioni nelle quali si svolge la vita economica dei vari enti
richiedono, per una cospicua parte delle spese inerenti i vari
servizi, la immediata e facile attuazione dei pagamenti nelle mani
dei creditori. Tali creditori possono essere appartenenti
all'Amministrazione Militare (pagamento di fogli di viaggio,
indennità varie) oppure dei fornitori o altri contraenti
privati.
Ne deriva la necessità da parte dell'A.M. di avere denaro
costantemente disponibile nelle casse dei vari servizi
amministrativi perché questi possano espletare in modo autonomo le
proprie funzioni.
Da ciò consegue l'organizzazione di un vero e proprio servizio di
cassa incorporato negli organi stessi.
2. Previsioni di spesa
Gli enti entro il 30 settembre di
ogni anno inoltrano agli Uffici Gestori del Comando Generale
dell'Arma dei Carabinieri, competenti per capitoli, le previsioni
dei fondi occorrenti per le spese da sostenere nell'anno
finanziario successivo. Dette previsioni comprendono normalmente
anche le esigenze dei di-staccamenti dipendenti.
Come base della previsione saranno considerati la forza annuale
prevedibile, gli elementi di costi inerenti ai vari servizi, le
oscillazioni di mercato e tutti gli elementi che possono influire
sulla valutazione delle spese.
Il Capo del Servizio Amministrativo, coadiuvato dal Capo Gestione
del Denaro, raccoglie e coordina le previsioni effettuate dai vari
servizi dell'ente, le sottopone all'approvazione del Comandante e
le inoltra, riepilogate, ai competenti Uffici Gestori del Comando
Generale.
3. Assegnazioni
Il VI Reparto-Ufficio Bilancio, di
concerto con gli uffici gestori del Comando Generale dell'Arma dei
Carabinieri interessati alla gestione dei capitoli, provvede alle
assegnazioni, normalmente per il fabbisogno dell'intero esercizio
finanziario, in relazione agli stanziamenti di bilancio e sulla
base delle previsioni e delle attività programmate per l'anno cui
le previsioni stesse si riferiscono.
Le assegnazioni sono comunicate alla Direzione di Amministrazione
che, a sua volta, ne dà comunicazione agli enti per il fabbisogno
proprio e dei distaccamenti dipendenti.
Gli enti, non appena ricevuta comunicazione delle assegnazioni, ne
riportano il relativo importo, con gli estremi della concessione,
nel registro delle assegnazioni, anticipazioni e spese.
Le assegnazioni ai sensi dell'art. 20 della legge 468/78
costituiscono limite assolutamente insuperabile.
4. Richiesta mensile fondi
Nei limiti delle assegnazioni gli
enti, entro il 20 di ogni mese, inoltrano alla Direzione di
Amministrazione la richiesta dei fondi per i bisogni del mese
successivo.
In qualsiasi momento e sempre nei limiti delle assegnazioni
disponibili possono essere richieste anticipazioni suppletive di
fondi per imprevedibili necessità di cassa.
La Direzione di Amministrazione nell'ottemperare a dette richieste
può anche discostarsi da esse, tenuto conto dei fondi
disponibili.
I distaccamenti fanno pervenire all'ente le loro richieste, entro
il 12 di ogni mese, per il mese successivo; l'ente verifica le
richieste apportandovi le variazioni che ritiene più opportuno. A
questo punto l'ente riepiloga, dettagliatamente, in un'unica
richiesta le somme occorrenti per le esigenze proprie e per quelle
dei distaccamenti e trasmette la richiesta alla Direzione di
Amministrazione.
Le richieste dei fondi devono contenere la specificazione
dell'importo da riscuotersi in contanti e quello da accreditarsi
sul conto corrente postale e sino a quando non vengono concesse le
assegnazioni per il nuovo esercizio finanziario non devono superare
1/12 di quelle avute complessivamente nell'esercizio
precedente.
Questo limite, normalmente, dovrà essere rispettato anche dopo che
gli enti avranno conosciuto le nuove assegnazioni.
Ricevuta la richiesta la Direzione di Amministrazione provvede al
rifornimento degli enti a mezzo di ordinativi di pagamento tratti
sulla contabilità speciale della competente Sezione di Tesoreria
Provinciale.
Per ogni ente la Direzione emette mensilmente distinti ordinativi:
quelli per il pagamento di fornitori e di altri creditori con
accreditamento sul conto corrente postale dell'ente; quelli per il
pagamento degli emolumenti al personale esigibili non prima di
cinque giorni dalla corresponsione delle competenze.
Detti ordinativi, intestati agli enti, sono esigibili con quietanza
degli agenti responsabili della cassa di riserva degli enti
medesimi.
Le somministrazioni di fondi testé esaminate costituiscono
"anticipazioni" vere e proprie che la Direzione di Amministrazione
concede agli enti in conto delle spese da effettuare e da
giustificare con i rendiconti.
Anticipazioni, quindi, che non rappresentano l'ammontare definitivo
delle spese da sostenere sui vari capitoli, ma soltanto il mezzo
per far fronte ai pagamenti occorrenti, salvo conguaglio, alla fine
dell'esercizio con l'importo delle spese effettivamente
sostenute.
5. Riscossione fondi
Per poter procedere alla riscossione
dei fondi è innanzitutto necessario che il Comandante dell'ente
invii alla Sezione Provinciale del Tesoro, competente per
territorio, una lettera in cui vengono rese note le qualifiche ed i
nominativi degli agenti responsabili della cassa di riserva
autorizzati a riscuotere gli ordinativi di pagamento ed altri
eventuali titoli.
Nella stessa lettera sono riprodotte le firme autografe dei
predetti agenti.
Tale comunicazione è ripetuta ogni volta che si verificano
sostituzioni temporanee o definitive degli agenti.
Ogni volta che si deve procedere alla riscossione degli ordinativi
e di altri titoli in genere riscuotibili presso la tesoreria, il
Capo Gestione del Denaro compila un modello c.d. "trittico" perché
composto di tre parti:
- bolletta di riscossione o matrice, la quale indica le persone che
si recheranno materialmente a riscuotere e quindi o i responsabili
della cassa di riserva o i loro delegati;
- atto di riscossione o di delegazione: si parla di atto di
riscossione quando i fondi vengono ritirati personalmente dai
responsabili della cassa di riserva, di atto di delegazione quando
la riscossione viene delegata ad altri;
- avviso di riscossione che è inviato a cura del Capo Gestione del
Denaro alla Sezione di Tesoreria in tempo utile affinché giunga a
destinazione almeno il giorno precedente a quello stabilito per la
riscossione.
La trasmissione deve avvenire attraverso la consegna a mano
(utilizzando la cd. "bolgetta") o per posta ed in nessun caso deve
essere affidata agli stessi agenti incaricati alla
riscossione.
Il trittico viene custodito dal Capo Gestione del Denaro che ne
cura la compilazione in ogni sua parte ed è responsabile delle
conseguenze di una insufficiente custodia.
Dopo la trasmissione dell'avviso alla tesoreria il modello viene
depositato nella cassa di riserva per essere poi ripreso e
consegnato agli agenti incaricati alla riscossione nel momento in
cui costoro dovranno recarsi in tesoreria per l'effettuazione del
prelevamento.
Gli agenti all'atto del prelevamento esibiscono alla tesoreria,
oltre al mo-dello debitamente compilato, l'avviso di emissione
dell'ordinativo pervenuto dalla Direzione di Amministrazione,
nonché i documenti personali di riconoscimento.
Il cassiere della tesoreria, dopo i necessari controlli, provvede
al pagamento.
La riscossione degli ordinativi deve effettuarsi normalmente entro
un mese dalla sua emissione per consentire i dovuti riscontri da
parte della Direzione di Amministrazione.
6. Cassa di riserva e cassa corrente
Per la custodia dei fondi gli enti
hanno due casseforti:
- una di riserva, per la conservazione dei fondi esuberanti il
fabbisogno giornaliero e per la custodia di qualsiasi altro titolo
che sia considerato denaro (vaglia cambiari, assegni bancari,
assegni postali);
- una corrente, ove sono custoditi i fondi per le previste
operazioni di cassa giornaliere. Nella cassa di riserva sono
custoditi anche:
- il registro dei fondi depositati nella cassa di riserva in
gestione all'ente;
- il libretto di riscossione degli ordinativi;
- il quaderno dei valori depositati nella cassa di riserva;
- il registro dei vaglia cambiari e degli assegni.
Le introduzioni e le estrazioni dei fondi e valori devono essere
eseguite con l'intervento degli agenti responsabili della cassa.
Ogni operazione è convalidata con la sottoscrizione dei suddetti
agenti.
Nella cassa corrente devono essere conservati:
- numerario o titoli che lo rappresentano;
- marche da bollo e carte valori;
- fascicoli degli assegni di c/c postale.
Il cassiere è responsabile delle conseguenze di una insufficiente
custodia dei fascicoli e delle matrici.
Nella cassa corrente non possono essere custoditi, neppure
provvisoriamente, oggetti di privata proprietà.
Alla fine delle operazioni giornaliere, nella predetta cassa non
devono esistere fondi per un importo superiore a euro 1.239,50.
Qualora fosse presente una somma di denaro maggiore, l'eccedenza va
versata nella cassa di riserva.
7. I detentori delle chiavi delle casse
Per la cassa di riserva sono
previste tre chiavi, in doppio esemplare, detenute una dal Capo del
Servizio Amministrativo, una dal Capo Gestione del Denaro e la
terza dal Cassiere. Ciascuna chiave è contrassegnata con un numero
o con una lettera, in modo da evitare lo scambio fra i detentori di
esse.
Ad uno stesso agente non può essere affidata più di una chiave, né
possono le chiavi essere scambiate tra coloro che le hanno
rispettivamente in custodia, dovendo ciascuno di essi conservare
sempre la propria. I consegnatari di dette chiavi sono responsabili
solidalmente dei fondi, dei titoli e dei valori custoditi nella
cassa.
A differenza della cassa di riserva, quella corrente ha una sola
chiave, anch'essa in duplice esemplare, detenuta dal Cassiere che
ne è l'unico responsabile.
Nel caso in cui si verifichi la sostituzione definitiva dell'agente
o temporanea per licenza, per malattia o per altra causa, si
procede alla chiusura dei re-gistri e si effettua il riscontro dei
fondi presenti nella cassa di riserva facendo risultare
l'operazione nel registro giornale e nel memoriale. In calce a
detti re-gistri viene apposta la firma dei responsabili della cassa
di riserva, nonché quella dell'agente subentrante al fine di
attestare la concordanza tra la consistenza reale e quella
contabile.
Qualora la sostituzione definitiva o temporanea riguardi il Capo
del Servizio Amministrativo o il Capo Gestione del Denaro la
verifica viene effettuata anche sulla cassa corrente.
Nel caso si tratti di impedimento giornaliero, l'agente
impossibilitato ad intervenire personalmente alle operazioni di
cassa, sotto la sua personale respon-sabilità, può consegnare la
chiave ad una persona di sua fiducia che lo rappresenti.
Il Cassiere potrebbe farsi rappresentare dall'aiuto-cassiere.
8. Versamento dei fondi
Effettuata la riscossione dei fondi,
gli agenti preposti a tale operazione versano il corrispettivo
nella cassa corrente dell'ente.
La relativa operazione dà luogo alla compilazione di apposito
titolo di riscossione, che viene firmato dal Capo del Servizio
Amministrativo, e viene registrata sul memoriale di cassa.
Su detto registro firmano sia gli agenti che hanno provveduto a
riscuotere l'ordinativo al fine di attestare l'avvenuta operazione,
sia il cassiere la cui firma costituisce quietanza liberatoria in
quanto certifica l'avvenuta introduzione dei fondi nella cassa
corrente.
Fatto ciò il cassiere provvede a versare nella cassa di riserva le
somme eccedenti il fabbisogno giornaliero e l'operazione viene
registrata sul memoriale; trattasi di un movimento formale che non
comporta l'emissione di ordini scritti.
I fondi possono essere riscossi sia in contante sia con
accreditamento sul conto corrente postale dell'ente al quale
provvede direttamente la tesoreria che dopo aver eseguito
l'accreditamento invia il relativo certificato di
allibramento.
Anche detta operazione viene registrata sul memoriale prima e
successivamente sul registro giornale.
9. Conto corrente postale
Tutti gli enti e i distaccamenti
devono possedere un conto corrente postale che deve essere
utilizzato:
- per le anticipazioni agli enti qualora questi ne facciano
richiesta;
- per le anticipazioni ai distaccamenti;
- per la definizione di debiti e crediti fra i vari enti e
distaccamenti;
- per i pagamenti da effettuare a ditte fornitrici o
appaltatrici;
- per i pagamenti di assegni fissi ed indennità;
- per le somme che l'A.M. deve riscuotere a qualsiasi titolo;
- per i versamenti da effettuarsi sul proprio conto corrente al
fine di incrementare la disponibilità;
- per prelevamenti di fondi che ogni ente o distaccamento può
disporre a proprio favore, mediante l'emissione di assegni postali
tratti sulla disponibilità del conto corrente.
Il ricorso a tale forma di pagamento deve essere sempre preferito
visti i molteplici vantaggi che ne derivano quali ad esempio:
- riduzione del denaro circolante;
- minore giacenza di denaro nelle casse;
- eliminazione dei rischi derivanti dal maneggio del denaro;
- semplificazioni delle operazioni di pagamento.
Detti vantaggi giustificano la disposizione contenuta nel para. 16
del libro VI delle I.A.C. che obbligano l'ente a motivare secondo
convenienza o necessità il mancato ricorso a tale forma di
pagamento, considerando, pertanto, il pagamento in contanti una
eccezione, che potrebbe ritenersi opportuna nel caso di piccole
spese o di operazioni per le quali non sarebbe possibile o pratico
l'uso del conto corrente.
La responsabilità della gestione dei fondi depositati sul conto
corrente postale è in capo agli agenti che hanno in consegna le
chiavi della cassa di riserva.
Da ciò deriva che le persone autorizzate a firmare gli assegni
postali, dopo aver provveduto a depositare le proprie firme
autografe (anche in forma abbreviata) presso l'ufficio dei conti
correnti postali della circoscrizione, sono: il Capo del Servizio
Amministrativo, il Capo Gestione del Denaro ed il Cassiere con
firma congiunta a due a due.
10. Operazioni di conto corrente postale
Le operazioni di conto corrente
postale si distinguono in versamenti, pagamenti e
prelevamenti.
I versamenti possono essere effettuati da chiunque mediante
appositi bollettini.
L'Ufficio dei conti correnti postali registra i versamenti a
credito del correntista e nel contempo invia a quest'ultimo la
prima parte del bollettino (certificato di allibramento)
accompagnata dall'estratto conto dal quale risulta la disponibilità
del conto corrente postale, dopo aver eseguito l'operazione di
accreditamento.
In base al certificato di allibramento che l'ufficio dei conti
correnti rimette all'ente interessato dopo aver accreditato
l'importo del versamento nel conto corrente si procederà alla
compilazione di apposito ordine di riscossione che verrà registrato
sul memoriale di cassa in entrata nella colonna conto corrente
postale e sul registro giornale in entrata sia nella colonna conto
corrente postale sia nella colonna del conto transitorio.
I versamenti che i correntisti eseguono a favore del proprio conto
corrente postale costituiscono passaggi di fondi dalla cassa al
conto corrente.
I pagamenti possono essere effettuati a mezzo di assegni
localizzati, di postagiro ed all'ordine. Con gli assegni
localizzati ed all'ordine vengono disposti pagamenti a favore di un
determinato beneficiario.
Con l'assegno di postagiro si effettuano i pagamenti a favore di
altro correntista. Gli assegni postali sono compilati in tutte le
loro parti anche con mezzi o sistemi meccanografici o elettronici a
cura del cassiere, il quale detiene il re-gistro delle verifiche
della disponibilità del conto corrente.
Gli assegni, una volta firmati dai responsabili della gestione,
sono inoltrati a cura del Capo Gestione del Denaro al competente
ufficio dei conti correnti il quale dopo aver eseguito il pagamento
invierà all'ente il certificato di allibramento che costituisce a
tutti gli effetti una prova diretta e completa dell'avvenuto
pagamento. Ciò non vale per gli assegni all'ordine per i quali i
beneficiari devono rimettere al traente formale quietanza.
I prelevamenti costituiscono passaggi di fondi dal conto corrente
postale a quello di cassa e vengono effettuati per garantire il
fabbisogno necessario per i pagamenti in contanti.
Gli ordini di pagamento da compilare a giustificazione
dell'operazione di prelevamento vengono registrati sul memoriale di
cassa in uscita nella colonna del conto corrente postale e sul
registro giornale in uscita sia nella colonna del conto corrente
postale sia nella colonna del conto transitorio.
Gli assegni hanno validità di due mesi oltre quello in cui sono
stati vistati dall'ufficio dei conti correnti. Trascorso tale
periodo non possono essere più pagati se non previa rinnovazione,
semprechè non siano trascorsi i termini di prescrizione che scadono
alla fine del secondo esercizio finanziario successivo a quello di
apposizione del visto.
Il conto corrente postale è fruttifero di interessi che vengono
accreditati annualmente dall'Amministrazione delle poste ed
introitate dall'A.M. nel conto proventi come proventi non
riassegnabili.
La situazione delle disponibilità del conto corrente postale deve
essere compilata giornalmente, quando durante il giorno avvengono
operazioni di accrediti o di addebiti, ed è firmata dal cassiere
che ne è il compilatore e sulla quale appone il proprio visto il
Capo Gestione del Denaro a comprova della rispondenza della
situazione con le risultanza de registro-giornale.
11. Rendicontazione delle spese
I pagamenti effettuati dai cassieri
degli enti (siano questi stati effettuati in contanti od a mezzo
conto corrente postale) vengono rendicontati trimestralmente, con
modalità rigorose e per capitolo, alla Direzione di
Amministrazione, che provvede ai successivi controlli e dispone le
eventuali rettifiche. I relativi documenti giustificativi (titoli
di pagamento) vengono resi alla Direzione di Amministrazione
secondo quanto previsto dall'art. 257 del R.A.U. e dall'art. 354
del R.D. 827/24.
Alla fine dell'anno solare, si apre un rendiconto suppletivo (5°
rendiconto), previsto dall'art. 61 della L.G.C.S. e dall'art. 264
del R.A.U., che ha termine al 31 marzo successivo, per la
contabilizzazione in conto esercizio scaduto delle eventuali spese
che, pur regolarmente impegnate e coperte da anticipazioni, non sia
stato materialmente possibile pagare entro la data del 31 dicembre
e per le operazioni di liquidazione a pareggio dei conti di
bilancio.
Le suddette operazioni, che consistono nel versamento agli enti
delle anticipazioni concesse in meno e nella riscossione delle
somme anticipate in più, vengono disposte dopo la presentazione del
5° rendiconto cioè dopo il 31 marzo e, in ogni caso non oltre il 31
maggio. Ciò perché la Direzione di Amministrazione entro il 31
maggio deve presentare all'Ufficio Centrale del Bilancio il
rendiconto di liquidazione a pareggio della propria contabilità nel
quale sono compresi gli anzidetti movimenti di fondi.
La chiusura a pareggio dovrà essere eseguita unicamente nel 5°
rendiconto, che sarà quindi compilato da tutti gli enti anche se
non hanno altre ope-razioni da registrarvi.
12. Informatizzazione della gestione (Sistema Informativo dei
Servizi Amministrativi)
La procedura informatizzata è stata
realizzata nell'assoluto rispetto delle norme vigenti (R.A.U. e
I.A.C.) ed avendo riguardo all'organizzazione di un servizio
amministrativo tipo.
L'obiettivo che il sistema informativo si propone è quello di
costituire la base per l'utilizzazione delle informazioni
effettuando contemporaneamente il controllo logico dei dati immessi
e la loro elaborazione ai fini della gestione della
contabilità.
Il sistema informativo recepisce i dati base alla fonte rendendoli
disponibili per tutte le operazioni ad essi connesse. Ne deriva che
assume particolare importanza la fase fondamentale dell'inserimento
dei dati, nel quale è richiesta la massima attenzione. Il sistema,
infatti, pur essendo concepito per effettuare una serie di
controlli di natura logica, non è in grado, ovviamente, di incidere
sulla correttezza intrinseca del testo inserito.
Appare, tuttavia, evidente la necessità che sia effettuata
un'incisiva opera di sensibilizzazione degli operatori affinché
pongano la massima attenzione sia alla correttezza del dato
inserito sia alla tempestività delle connesse operazioni di
inserimento. Il rispetto della tempestività di inserimento dei dati
è, difatti, condizione essenziale per il buon funzionamento
dell'intero sistema. La sicurezza del sistema informativo si
sviluppa su tre livelli: fisico, logico,
amministrativo-contabile.
L'aspetto della sicurezza fisica è legato al tipo di hardware a
disposizione. È opportuno, in tal senso, prevedere tutte quelle
precauzioni atte a preservare le apparecchiature da interruzioni
accidentali derivanti sia da temporanea mancanza di energia sia da
interventi di personale non autorizzato.
Dal punto di vista logico il sistema consente automaticamente la
corretta collocazione dei dati nell'ambito degli archivi
appositamente predisposti. Inoltre, per quanto riguarda l'accesso
alle informazioni, è stato previsto l'utilizzo di parole chiave a
due livelli: una operante sull'hardware e l'altra sul software. È
di competenza del Capo del Servizio Amministrativo predisporre una
disciplina di accessi mediante chiavi segrete.
Dal punto di vista amministrativo contabile le procedure di
sicurezza sono
state elaborate tenendo presente le due fasi dell'inserimento e
della conferma. Durante la prima fase le procedure recepiscono il
dato ma non modificano in via definitiva la situazione contabile,
consentendo, in tal modo, agli addetti di verificare il lavoro
effettuato e, se del caso, di apportare le modifiche
necessarie.
Nella fase successiva si provvede a confermare le informazioni
prodotte e da quel momento il sistema, automaticamente, non
permette più modifiche che, quindi, potranno essere effettuate
soltanto mediante le procedure di rettifica previste dalla
norma.
(*) Capitano dei Carabinieri, addetto al Centro Nazionale
Amministrativo di Chieti. |