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1. Analisi statistica della popolazione carceraria di cittadinanza
straniera
In questi ultimi quindici anni la
criminalità prodotta da soggetti di citta-dinanza straniera ha
subito un incremento significativo: è sufficiente fare riferi-mento
ad alcuni dati statistici per apprezzare le dimensioni del
fenomeno.
In primis, la crescita della criminalità allogena risulta
dall'attività svolta dalle agenzie del controllo sociale: gli
stranieri denunciati sono progressivamente aumentati dai 28.345 del
1991, ai 57.190 del '95(1), ai 67.825 del 2000(2). Tale dato, di
certo inquietante, deve però essere letto alla luce di una
considerazione essenziale: esso rispecchia l'attività di controllo
posta in essere dalle Forze dell'Ordine e dalla Magistratura
inquirente, al di fuori quindi di un'attività stricto sensu
giurisdizionale.
Tuttavia anche l'analisi del dato relativo alle sentenze di
condanna pronunziate ai danni di cittadini stranieri evidenzia,
quale indice maggiormente significativo, la crescita della
delittuosità alloctona: i condannati nati all'estero sono passati
dai 7.674 del 1991 ai 58.829 del 2000, secondo un andamento di tipo
esponenziale(3).
Il dato, già allarmante nel suo valore assoluto, diventa ancora più
sugge-stivo se analizzato in rapporto alla criminalità autoctona: i
condannati di ori-gine straniera, che già nel 1991 rappresentavano
il 4,9% del totale, costitui-scono nel 2000 il 19% dei destinatari
di provvedimenti di condanna.
Questa concisa verifica diacronica deve, inoltre, essere arricchita
di un'ulteriore considerazione. Nella valutazione dei dati
statistici forniti si deve tener conto del rapporto esistente tra
popolazione nazionale e numero di immigrati presenti sul territorio
nazionale. Purtroppo non è possibile operare il raffronto in modo
preciso e attendibile, poiché in tale settore si rivela decisivo
l'effetto distorsivo del dark number, senza
che le stime comunque effettuate possano dare contezza del fenomeno
immigratorio. Ad ogni buon conto è opportuno evidenziare come gli
stranieri regolarmente presenti sul territorio nazionale siano
passati dalle 781.138 unità del 1990 (1,7% della popolazione
nazionale) al 1.464.589 del 31 dicembre 2001 (2,5%), con un
incremento medio annuo di circa il 12% in quest'ultimo
decennio.
L'aumento della criminalità di matrice allogena ha determinato un
parallelo incremento della popolazione carceraria di cittadinanza
straniera, cagionando l'insorgenza di problematiche penitenziarie
del tutto nuove, a fronteggiare le quali la legislazione italiana
in materia si è mostrata palesemente inadeguata.
Il dato statistico, sempre secondo una prospettiva diacronica, è di
tutto rilievo: i detenuti di origine straniera ammontavano a 6.650
unità al 31 dicembre 1992 (detenuti presenti); successivamente essi
aumentano in modo costante fino a divenire 11.848 nel 1998 e, da
ultimo, 16.511 al 31 dicembre 2001.
Sebbene la popolazione carceraria nel suo complesso sia aumentata
in modo significativo in questi ultimi anni, cagionando
l'allarmante fenomeno del sovraffollamento degli istituti, è da
dire che il numero di detenuti alloctoni presenti negli istituti di
pena ha subito una crescita davvero impressionante, anche in
relazione all'incremento totale dei ristretti.
Ma ad essere foriera di maggiore allarme sociale(4) è la verifica
della composizione percentuale dei ristretti: nel 1992 i detenuti
stranieri rappresentavano il 13,97% della popolazione carceraria
nel suo complesso; all'esito della rilevazione statistica del 2001
essi costituiscono il 29,61 dei detenuti presenti negli istituti di
prevenzione e di pena italiani(5).
Anche l'analisi dinamica dei soggetti entrati dallo stato di
libertà rileva il medesimo trend: dai 9.363 ingressi del 1990
(16,2% sul totale) si giunge nel 2001 a 28.114 unità, che
rappresentano ben il 35% del flusso complessivo di entrate per
l'anno solare oggetto di rilevazione (78.649).
Tali risultanze danno, in un certo senso, conto del particolare
rilievo che oggi riveste il fenomeno immigratorio in Italia,
dell'attenzione ad esso rivolta da rappresentanti istituzionali e
dai mass media e, soprattutto, del crescente allarme sociale
registrato tra i cittadini.
Ma in questa prospettiva una considerazione va fatta immediatamente
per stigmatizzare analisi semplicistiche dei dati statistici a
disposizione, alimentate da pregiudizi e stereotipi ormai
anacronistici: i dati devono essere vagliati alla luce di tutte le
variabili, giuridiche e non, incidenti nel percorso di
criminalizzazione e di carcerizzazione dei cittadini stranieri, per
verificare eventuali atteggiamenti discriminatori od oggettivi
fattori penalizzanti.
Per quanto concerne l'analisi demografica della popolazione
carceraria di origine alloctona è da dire che, in relazione al
fattore sesso, la componente femminile ha subito, dal 1988 (10,4%)
ad oggi, un andamento oscillante, pur rappresentando sempre una
quota minima dei detenuti stranieri; né è dato registrare
significativi cambiamenti negli ultimi anni: nel 1997 le 492 donne
di origine straniera ristrette costituivano il 4,5% delle presenze
alloctone; al 31 dicembre 2001 tale percentuale è aumentata al 6%,
con 1.004 detenute.
Di contro risulta davvero rilevante la quota di detenute allogene
sul totale delle presenze femminili e tale rapporto è giunto quasi
a duplicazione in questi ultimi cinque anni: si è infatti passati
dal 25,3% del 1997 al 41,4% del 2001.
In relazione ad altra variabile fortemente correlata con il
comportamento deviante è possibile rilevare come tra i detenuti
presenti al 31 dicembre 2000 le fasce d'età maggiormente
rappresentate siano quelle comprese tra i 25-29 anni e tra i 30-34
anni, rispettivamente con 3.811 e 3.692 presenze. Tale rilevazione,
nella prospettiva comparatistica autoctoni-alloctoni, rispecchia la
composizione anagrafica della popolazione carceraria nel suo
complesso; e, d'altra parte, deve far riflettere una significativa
considerazione che di certo incide sul tasso di criminalità
prodotta dai cittadini stranieri: i soggetti statisticamente più
coinvolti nei flussi migratori rientrano proprio in tale fascia di
età. Altri due profili di analisi sono di sicuro interesse: le
nazionalità straniere maggiormente rappresentate tra i detenuti
allogeni e la tipologia delittuosa più diffusa.
Per quanto concerne il primo aspetto, i dati relativi al 31
dicembre 2001 confermano una partecipazione alla produzione
criminale costante negli anni: i detenuti di origine marocchina
sono 3.504 e rappresentano circa il 21,5% dei ristretti allogeni;
segue la comunità albanese, con 2.674 presenze, quella tunisina con
2.026 presenze, e quella algerina, con 1.449 presenze; Paesi
rappresentati con oltre 500 unità sono ancora ex Jugoslavia,
Romania, Colombia e Nigeria(6).
Anche in relazione alla tipologia delittuosa i rilevamenti
statistici risultano piuttosto costanti. I reati contro la persona
rappresentano una percentuale mi-nima della delittuosità di matrice
alloctona, circa il 9,5%; di un certo rilievo si presenta il dato
relativo all'istigazione, sfruttamento e favoreggiamento della
prostituzione, con 362 ristretti per tali titoli di reato.
Di gran lunga più incidente sulla produzione delittuosa è la quota
relativa ai delitti contro il patrimonio, in particolare rapina,
furto e truffa: i detenuti per tali titoli ammontano a 3.522.
Mentre la delittuosità più diffusa tra i ristretti di cittadinanza
straniera si presenta, dato costante negli anni, quella connessa
con la produzione e con lo spaccio di sostanze stupefacenti: il
55,5% dei ristretti alloctoni si trova in istituti penitenziari per
tali reati.
Infine, poco rappresentate sono altre fattispecie: contro l'ordine
pubblico (tra cui associazione per delinquere) 1%; contro la
Pubblica Amministrazione (tra cui violenza e resistenza a P.U.)
1,7%.
Questa breve disamina della tipologia delittuosa maggiormente
diffusa tra i detenuti di cittadinanza straniera consente tuttavia
di effettuare una significativa riflessione: i delitti commessi
dagli allogeni sono essenzialmente di tipo predatorio (rapine,
furti) e spesso motivati da esigenze di sostentamento; scarsa
incidenza hanno i reati contro la persona. Si tratta, inoltre,
spesso di una delittuosità di piccolo cabotaggio (cd. street
crimes), commessa da soggetti che nella gerarchia criminale
ricoprono ruoli di bassa manovalanza. Purtuttavia si tratta di
reati suscettivi di cagionare grande allarme sociale, per i luoghi
in cui vengono commessi e per la contiguità dei beni giuridici
offesi con la vita di tutti i giorni. è da evidenziare, pe-raltro,
come la grave delittuosità associativa e quella particolarmente
sofisticata (reati societari, fallimentari etc.) sia pressoché
assente tra gli stranieri.
Per quanto concerne la distribuzione geografica dei detenuti
allogeni negli istituti penitenziari delle diverse regioni
italiane, è possibile evidenziare una particolare concentrazione
nella zona settentrionale del Paese. Infatti, al 31 dicembre 2001,
ma secondo un rilevamento consolidato negli anni, le carceri con
maggiore densità di ristretti stranieri sono quelle del Veneto, del
Friuli-Venezia Giulia, della Liguria, dell'Emilia Romagna, del
Piemonte e della Lombardia; anche se in valore assoluto il rapporto
è piuttosto omogeneo tra nord e mezzogiorno. Tra le realtà
carcerarie a più alto tasso alloctono si distinguono, per le
drammatiche difficoltà cagionate dallo scarto esistente tra
capienza e soggetti effettivamente reclusi, gli istituti
penitenziari della Lombardia, del Veneto, dell'Emilia Romagna e del
Piemonte.
Ultimo profilo d'analisi qui considerato, sicuramente degno di
rilievo, è quello afferente al tasso di tossicodipendenti tra i
detenuti stranieri. Tale condizione patologica è, purtroppo,
notevolmente diffusa tra la popolazione carceraria nel suo
complesso, assumendo i connotati di fenomeno generalizzato: al 31
dicembre 2001 i soggetti tossicodipendenti costituiscono il 27,6%
dei ristretti. Sotto il profilo comparatistico è anzi possibile
verificare un tasso più elevato tra i detenuti italiani (29,4%)
rispetto a quelli stranieri (23,4%). In ogni caso è da rilevare
come il 25% dei ristretti tossicodipendenti sia di origine
straniera, con una particolare concentrazione nelle carceri del
Lazio e della Liguria.
2. Fattori incidenti sul processo di carcerizzazione
I dati statistici, oggetto di
analisi nel precedente paragrafo, rappresentano un punto di
partenza imprescindibile per effettuare considerazioni sulla
criminalità di matrice alloctona che possano assurgere a dignità
scientifica. Ma all'uopo è ne-cessario riflettere in via
preliminare su un aspetto della questione: le medesime risultanze
statistiche vengono utilizzate sia per suffragare la tesi di una
particolare propensione criminale degli immigrati, evidenziandone
la sproporzione rispetto alla percentuale di extracomunitari
regolarmente residenti sul totale della popolazione nazionale, sia
per accreditare l'ipotesi di un trattamento discriminatorio
riservato dai magistrati, e più in generale dal sistema di
controllo sociale, a danno degli immigrati(7). Tale comportamento
selettivo sarebbe indotto dall'esigenza di dare una risposta alla
domanda di sicurezza proveniente dall'opinione pubblica o
determinato da forti pregiudizi contro le minoranze etniche.
Al di là delle ipotesi esplicative privilegiate è comunque
necessario introdurre alcuni correttivi per discernere situazioni
giuridicamente differenti; vi sono infatti alcune variabili che
fungono da fattori favorenti l'ingresso di cittadini stranieri nel
circuito penitenziario.
In primis, è opportuno ponderare come nel numero complessivo di
detenuti rientrino non soltanto coloro che si trovano in carcere
per scontare una pena sulla base di una sentenza definitiva, ma
anche i soggetti a carico dei quali sia stata irrogata una misura
cautelare custodiale. Anzi è da dire che i ristretti in attesa di
definizione della loro posizione giuridica rappresentano la maggior
parte della popolazione carceraria complessiva.
La questione è che gli imputati stranieri subiscono la detenzione
preventiva in un maggior numero di casi rispetto agli autoctoni(8)
e ciò può, tra l'altro, influire in maniera rilevante sull'esito
del processo (a parità di indizi disponibili e di ogni altra
condizione, la suggestione esercitata dall'irrogazione di una
misura custodiale può rilevarsi determinante).
Il Giudice, quando è chiamato a verificare la sussistenza delle
esigenze cautelari tipizzate dall'art. 274 c.p.p., deve effettuare
una difficile valutazione prognostica, la quale si rivela
penalizzante nei confronti dei soggetti stranieri per la
sussistenza di alcuni fattori obiettivi.
Difatti, nel caso di pericolo di fuga ex art. 274 lett. b) c.p.p.,
esplica un'ef-ficacia di certo determinante l'assenza di una fissa
dimora, come spesso accade per gli immigrati, così come l'assenza
di legami parentali o anche amicali sul territorio nazionale, che
possano comunque garantire una certa stabilità di permanenza in
loco. Del pari gioca un ruolo negativo, nel complessivo giudizio
valutativo, la mancanza di regolare permesso di soggiorno o
addirittura di documenti identificativi, ed è questa la condizione
tipica dei cittadini stranieri detenuti.
Anche nel caso di ritenuta sussistenza del pericolo di reiterazione
dei reati, di cui all'art. 274 lett. c) c.p.p., i menzionati indici
possono, di fatto, influenzare in modo negativo la prognosi che il
Giudice è tenuto ad effettuare.
Altro aspetto è quello relativo alla scelta della misura personale
più adeguata al caso concreto, cioè alla valutazione dello
strumento cautelare più adatto a soddisfare le esigenze preventive
della situazione sub iudice: nel caso in cui l'indagato-imputato
non abbia una residenza in Italia, appare difficile calibrare
effettivamente la misura con la irrogazione, ad esempio, degli
arresti domiciliari. Identico discorso vale per misure meno
afflittive quali il divieto di espatrio, l'obbligo di presentazione
alla Polizia Giudiziaria, divieto e obbligo di dimora.
Purtroppo per tali soggetti il precetto secondo cui la custodia in
carcere rappresenta l'extrema ratio della tutela cautelare, come
tale applicabile "soltanto quando ogni altra misura risulti
inadeguata" (art. 275 co. 3 c.p.p.), perde la sua capacità di
orientare il Giudice nella scelta dello strumento veramente
adeguato: nel caso di immigrati la regola è costituta dalla
custodia cautelare, mentre le misure meno afflittive rappresentano
ipotesi meramente sussidiarie.
In secondo luogo i cittadini extracomunitari non dispongono, nella
maggior parte dei casi, di una difesa tecnica competente e
sufficientemente motivata, e ciò per insufficienza di mezzi
economici: la regola, dal punto di vista statistico, è che venga
nominato un difensore d'ufficio; istituto che solo a seguito della
legge n° 60 del 2001 ha assunto, almeno in astratto, crismi di
effettività. Tale circostanza determina con maggiore frequenza la
scelta di riti alternativi, i quali producono una più sollecita
definizione della posizione processuale e, quindi, in caso di
condanna, un più celere ingresso in istituto, per esecuzione della
pena. Ad esempio il rito dell'applicazione della pena su richiesta
(cd. patteggiamento), al quale gli alloctoni spesso ricorrono, non
consente la proposizione dell'appello, ma soltanto del ricorso in
Cassazione, con tutte le conseguenze che ne derivano (per
patrocinare in Cassazione è necessaria l'iscrizione in uno speciale
albo).
Altro fattore che può favorire l'ingresso di immigrati nel circuito
penitenziario è dato dalla loro frequente irreperibilità, a causa
della mancanza di una fissa dimora o per altri motivi, con la
conseguente dichiarazione di contumacia in giudizio. Tale
condizione determina, da un lato, l'impossibilità per il difensore
di optare per i riti alternativi, alcuni dei quali determinano una
significativa riduzione della pena, con possibilità di giungere
alla soglia utile per la sospensione condizionale della pena,
dall'altro, il frequente esaurimento del processo in un unico grado
di giudizio.
Infatti, prima della Legge n° 479 del 1999, il difensore
dell'imputato contumace era legittimato a proporre impugnazione
soltanto se munito di specifico mandato ad hoc. Oggi, sebbene il
difensore nel giudizio di primo grado possa comunque impugnare la
sentenza, la mancanza di un contatto diretto tra avvocato e
assistito, oltre a determinare serie difficoltà nella scelta della
strategia di-fensiva, induce spesso il primo a non impegnarsi in
ulteriori gradi di giudizio.
Un altro istituto che si rileva determinante ai fini dell'ingresso
in carcere è quello della sospensione condizionale della pena: ai
sensi dell'art. 164 c.p. il Giudice, nel pronunziare sentenza di
condanna, può concedere tale beneficio quando sia in grado di
formulare una prognosi favorevole nei confronti del condannato, nel
senso di astensione, per il futuro, da comportamenti
delittuosi.
Alcuni studiosi ritengono che, nell'esercitare tale potere
discrezionale, il Giudice ponga in essere un trattamento
discriminatorio nei confronti degli stra-nieri. Tuttavia i dati
sembrano confutare tale ipotesi: infatti nel triennio 1993-1995 gli
stranieri condannati per furto e per rapina hanno beneficiato della
sospensione condizionale in un maggior numero di casi rispetto agli
italiani(9).
In realtà, per offrire un quadro più completo della questione è
opportuno evidenziare alcuni fattori che vengono in rilievo nel
giudizio di concedibilità del beneficio de quo e che, in un certo
senso, sembrano favorire gli stranieri.
In primis, gli imputati alloctoni accedono più spesso al rito
alternativo del patteggiamento, che determina con maggiore
frequenza la sospensione condizionale della pena.
Inoltre gli immigrati sono sovente incensurati: ciò dipende dalle
difficoltà di identificazione (esibizione di documenti in tutto o
in parte falsi, dichiarazione di false generalità) e
dall'irrilevanza per l'ordinamento nazionale dei precedenti penali
eventualmente riportati nel Paese di provenienza. Tale condizione
influisce sulla prognosi che il Giudice è chiamato a formulare,
nell'ambito della quale l'indice relativo all'esistenza di
precedenti penali gioca un ruolo decisivo.
Al contrario la concessione, per la seconda volta, del beneficio
della sospensione condizionale della pena, pur in presenza dei
presupposti oggettivi previsti dalla legge, avviene con minore
frequenza nei confronti di soggetti alloctoni, rispetto a
corrispondenti situazioni relative a condannati italiani: in
presenza di una precedente prognosi favorevole, contraddetta dalla
ricaduta del reo nel delitto, i già evidenziati fattori di
marginalizzazione sociale ed economica tornano ad esercitare un
effetto penalizzante nella fruizione di strumenti decarcerizzanti
da parte degli stranieri.
Se questi sono i fattori che giocano un ruolo determinante per
l'ingresso di un soggetto nel circuito carcerario, è necessario
evidenziare come anche nella concessione delle misure alternative
alla detenzione, che consentono al condannato di espiare la pena in
regime diverso dal carcere, lo status di straniero, privo di un
significativo inserimento sociale, si rivela penalizzante.
Le misure alternative possono essere concesse anche prima che
l'espiazione abbia inizio, evitando del tutto al condannato il
contatto con la struttura carceraria (Legge Simeone); ma anche tale
favorevole iter processuale risulta più difficilmente fruibile da
parte degli alloctoni, come più specificamente si vedrà nel
paragrafo successivo.
In definitiva, nell'esaminare i dati statistici relativi alla
popolazione carce-raria di origine allogena, è necessario
evidenziare, da un lato, come i fattori che determinano l'ingresso
in istituto penalizzino in modo significativo gli immigrati,
dall'altro, come gli strumenti decarcerizzanti siano agli stessi
poco accessibili.
3. Condizioni dei detenuti alloctoni nelle carceri italiane
Dopo aver analizzato le variabili di
diritto sostanziale e processuale che giocano un ruolo fondamentale
nel determinare le entrate e le uscite dal carcere, è necessario
esaminare il trattamento che i detenuti alloctoni ricevono
all'interno delle carceri italiane e le condizioni in cui
effettivamente versano(10). La verità è che il carcere, già di per
sé contenitore di marginalità, assume per i detenuti stranieri un
significato particolarmente afflittivo, per le molteplici
problematiche peculiari che la loro permanenza negli istituti
determina. E la questione acquista una particolare pregnanza
nell'attuale momento storico, in cui l'istituzione carceraria vive
una drammatica crisi: la soluzione dei problemi di
sovraffollamento, di carenza di strutture e di organico è ormai
improcrastinabile(11).
In sostanza la restrizione in carcere per i detenuti stranieri si
concretizza in un surplus di sofferenza legale per una serie di
fattori: la mancanza di rapporti con gli altri detenuti e con il
mondo esterno, i continui trasferimenti che essi subiscono, le
scarse opportunità di lavoro qualificato inframurario, la difficile
ammissione a misure penali alternative e tanti altri problemi che
attengono specificamente alla condizione di alloctono.
L'art. 1 co. 2 della L. 354 del 1975 (Ordinamento Penitenziario)
sancisce, in ossequio al principio di cui all'art. 3 Cost., che "il
trattamento è improntato ad assoluta imparzialità, senza
discriminazioni in ordine a nazionalità, razza e condizioni
economiche e sociali, a opinioni politiche e a credenze religiose".
Ma tale principio, formalmente enunciato, non trova concreta
attuazione e dal punto di vista normativo, giacchè le poche norme
dettate sulla questione specifica sono palesemente insufficienti e
inidonee ad assicurare la proclamata pa-rità, e dal punto di vista
della quotidiana vita carceraria.
È davvero possibile che il carcere, nelle condizioni attuali,
svolga un'effettiva funzione di rieducazione e risocializzazione
nei confronti dei detenuti stra-nieri, così come sancisce l'art. 27
Cost.?
In realtà è necessario evidenziare come l'Ordinamento
Penitenziario, promulgato in un periodo in cui il fenomeno
migratorio in Italia non aveva ancora assunto dimensioni
significative, sia stato parametrato, per metodologie, strumenti e
obiettivi, sul detenuto cittadino; di conseguenza è lo stesso
impianto normativo nel suo complesso ad essere inadatto ad offrire
risposte a tali peculiari problematiche. Né il Legislatore,
nell'emanare specifici testi normativi riguardanti l'immigrazione
di cittadini extracomunitari, ha ritenuto di sanare questa ormai
evidente lacuna, con disposizioni mirate a disciplinare la
condizione dei detenuti stranieri.
Ciò che si realizza attualmente per i ristretti alloctoni è un
autentico affievolimento dei diritti normativamente sanciti:
l'uguaglianza, formalmente proclamata, di fatto non è
garantita.
Tuttavia un aspetto deve essere segnalato con favore. Difatti, per
quanto concerne l'aspetto organizzativo delle strutture
penitenziarie, il nostro ordinamento ha operato la scelta in favore
della "dispersione", atta a promuovere una integrazione culturale
degli immigrati con il resto della popolazione italiana detenuta,
contraria a quella, preferita da altri Paesi, della
"concentrazione" in uno o pochi istituti dei detenuti stranieri,
per facilitare i contatti tra soggetti della stessa
madrelingua(12). Ma certo questa soluzione non è sufficiente,
poiché le maggiori difficoltà non derivano dalle relazioni tra
detenuti stranieri e autoctoni (il comune stato detentivo produce
infatti solidarietà, superando le diversità culturali, religiose e
linguistiche), bensì dai rapporti tra i primi e il sistema
penitenziario nel suo complesso.
Nella disamina delle problematiche afferenti la detenzione degli
stranieri di sicuro rilievo si presentano i risultati delle
ricerche svolte in questi anni dal C.I.D.S.I., sulla base di
questionari compilati dai detenuti.
Il C.I.D.S.I. (Centro Informazione Detenuti Stranieri in Italia) è
un'associazione culturale creata nel 1988 dagli stessi detenuti
stranieri al fine di perseguire una serie di importanti obiettivi:
garantire i diritti degli stranieri all'interno del carcere, creare
un rapporto tra questi e le strutture esterne, collaborare con i
servizi sociali per le possibilità di reinserimento, denunciare
situazioni difficili, facilitare il lavoro degli operatori
carcerari attraverso forme di mediazione culturale e
linguistica(13).
Da tali ricerche, nonché dalle relazioni prodotte nel corso di
convegni specifici da parte di operatori del settore, emerge una
serie di problematiche che accompagna il detenuto straniero durante
tutto il corso dell'espiazione della pena detentiva e nel momento
successivo alla scarcerazione, in cui dovrebbe verificarsi il
reinserimento in società.
Serie difficoltà per il detenuto allogeno sorgono già nella fase
dell'ingresso, caratterizzata dall'immatricolazione del soggetto:
spesso gli stranieri sono privi di documenti di riconoscimento con
conseguenti problemi di identificazione anagrafica.
Seguono la visita medica d'ingresso eseguita da parte del
sanitario, il colloquio del presidio Nuovi Giunti effettuato dallo
psicologo, nonché il colloquio di primo ingresso svolto in genere
dall'educatore. Nel corso di tali incontri l'i-gnoranza, da parte
del detenuto straniero, della lingua italiana determina difficoltà
enormi: il sanitario spesso non è in grado di acquisire dati
anamnestici completi e attendibili; lo psicologo incontra
insormontabili difficoltà di comunicazione e comprensione, nonché
problemi nell'utilizzare alcuni sussidi psicodiagnostici, come ad
es. i test proiettivi, che rispecchiano regole culturali diverse. A
ciò si aggiunga l'atteggiamento spesso poco collaborativo del
soggetto.
Analoghi problemi si pongono in sede di osservazione scientifica
della personalità del detenuto e redazione del programma
individualizzato di trattamento a fini rieducativi, così come
previsto dall'art. 13 dell'Ordinamento Penitenziario: a volte
risulta davvero difficile acquisire tutti i dati necessari per
formulare un programma efficace, in specie per quanto riguarda
l'indagine socio-familiare.
A tale proposito è opportuno evidenziare come, in alcuni casi,
anche il linguaggio non verbale possa non essere di aiuto nella
comunicazione, poiché la gestualità, legata a regole di costume,
può avere significati notevolmente diversi tra un Paese e
l'altro.
Già tali difficoltà segnalano una prima carenza: infatti,
all'interno degli istituti penitenziari, non sono presenti
interpreti per tutte le lingue parlate dai detenuti stranieri. Ciò
determina difficoltà di comunicazione intersoggettiva con gli
agenti di custodia e con gli altri operatori penitenziari. E spesso
è proprio la difficoltà di comunicazione a cagionare scontri tra
immigrati e polizia penitenziaria, con conseguenti rapporti
disciplinari e denunce a carico dei primi.
Ma il problema comunicativo non è superabile soltanto con la
presenza di interpreti: già da tempo si segnala l'esigenza che
nell'organico in servizio presso gli istituti vi siano operatori
con competenze specifiche, in grado di rappresentare un valido
trait d'union tra comunità culturalmente distanti(14).
All'uopo si segnala con vivo interesse la presenza in alcune
carceri italiane del cd. mediatore culturale(15), ossia un soggetto
appartenente al gruppo immigrato, ma già socialmente inserito in
quello ospite; si tratta di una figura professionale che opera in
quella zona di "liminalità" tra culture differenti al fine di
agevolare l'integrazione, la comunicazione, lo scambio, la
convivenza tra soggetti di diverse nazionalità e, soprattutto, i
rapporti tra detenuti alloctoni e operatori penitenziari.
Altro aspetto penalizzante per i detenuti allogeni è costituito
dalla assenza, nella maggior parte dei casi, di una difesa che sia
presente anche nella fase ese-cutiva della pena, oggi
caratterizzata da molteplici possibilità di intervento. Come si è
già evidenziato, gli immigrati risultano quasi sempre assistiti da
difensori d'ufficio, a causa delle precarie condizioni economiche,
e ciò influisce sulla qualità della difesa, spesso approssimativa e
poco attenta ad attivare tutti gli strumenti penitenziari a
disposizione del detenuto.
Desolante appare poi la scarsa frequenza con cui si verificano
colloqui tra i detenuti stranieri e i loro difensori: ciò è grave
soprattutto ove si consideri, da un lato, l'importanza di tale
momento nell'esercizio della attività difensiva, in particolare per
l'acquisizione di informazioni necessarie ad effettuare ponderate
scelte processuali, dall'altro, la difficoltà o impossibilità per i
primi ad avere contatti con i propri familiari.
Invero bisogna anche segnalare la difficoltà per gli stessi
difensori a sostenere i colloqui con detenuti che non parlino la
lingua italiana, in assenza di interpreti che possano quantomeno
facilitare la comunicazione.
Sempre in relazione alla difesa tecnica è necessario evidenziare
come le regole concernenti l'ammissione al Patrocinio a spese dello
Stato (L. 217 del 1990) spesso determinino difficoltà di accesso
per soggetti alloctoni: difatti, mentre per i cittadini italiani è
sufficiente una autocertificazione sulle proprie condizioni di
reddito, per gli stranieri è necessario che tale documento sia
corrobo-rato da una certificazione rilasciata dalla competente
Autorità Consolare, che attesti la veridicità di quanto dichiarato
dall'interessato in relazione ai redditi percepiti all'estero.
Tuttavia, a parte l'atteggiamento poco collaborativo osservato
dagli organi diplomatici di alcuni Paesi, bisogna prendere atto
delle obiettive difficoltà che sussistono per alcune realtà estere:
vi sono infatti alcuni Paesi devastati dalle guerre, le cui
Autorità consolari presenti in Italia non sono in grado neppure di
certificare la cittadinanza dei soggetti interessati, ad es. per la
distruzione dei registri anagrafici.
Se, dunque, una delle maggiori difficoltà è rappresentata
dall'ignoranza della lingua italiana(16), è necessario registrare
la manifesta inadeguatezza dell'art. 69 del D.P.R. 230 del 2000
(Regolamento di Esecuzione dell'Ordinamento Penitenziario), secondo
cui un estratto delle norme e disposizioni concernenti la vita
penitenziaria deve essere fornito nelle lingue più diffuse tra i
detenuti stra-nieri. Infatti, a parte la necessità che ciascun
ristretto, indipendentemente dal grado di diffusione della propria
lingua, sia compiutamente informato dei propri diritti e doveri, la
complessità tecnica dell'Ordinamento Penitenziario e la serie
cospicua di benefici e strumenti premiali di cui il detenuto può
usufruire richiedono che lo stesso sia edotto con opuscoli
informativi esaustivi, al fine di evitare intollerabili vuoti di
tutela.
Uno strumento di certo utile per superare l'impasse comunicativa è
dato dall'organizzazione di corsi diretti a fornire agli alloctoni
almeno i rudimenti lingui-stici per comprendere ed esprimersi nella
lingua italiana. Tuttavia bisogna evidenziare come nel corso del
1999-2000 si siano svolti soltanto 27 corsi di alfabetizzazione,
peraltro solo ad opera di alcuni penitenziari, con una quota di
partecipanti davvero bassa: 517 detenuti stranieri. Lo stesso
discorso vale, purtroppo, per i corsi di istruzione scolastica
elementare, media e media superiore.
Per quanto concerne gli strumenti specificamente tesi alla
rieducazione del reo, bisogna rilevare come soltanto una quota
minima di stranieri sia impegnata in un lavoro; le mansioni svolte
sono per la quasi totalità legate ai servizi di pulizia e alla
manutenzione ordinaria dei fabbricati. È ovvio che tali lavori non
qualificati, se possono rappresentare un efficace strumento per
limitare il deterioramento psicologico da detenzione e per
responsabilizzare il deviante nei confronti del contesto sociale,
servono ben poco per reinserirlo nella società(17).
Tale difficoltà d'accesso al lavoro inframurario risulta
particolarmente grave ove si consideri la necessità, primaria per i
detenuti alloctoni, di procurarsi un minimo reddito da utilizzare
per la sussistenza in carcere, anche in consi-derazione della
mancanza, nella maggior parte dei casi, di familiari che
dall'esterno possano contribuire al mantenimento. All'uopo si
segnala che anche la corrispondenza telefonica viene effettuata a
spese dell'interessato.
Inoltre, per i detenuti alloctoni lo strumento rieducativo del
lavoro inframurario è suscettivo di assumere una particolare
efficacia. Si tratta, nella maggior parte di casi, di immigrati
clandestini o irregolari, i quali, prima di entrare nel circuito
carcerario, hanno conosciuto soltanto forme di "lavoro nero": è
evidente come per loro il lavoro possa costituire la più proficua
forma di rieducazione.
I dati statistici confermano le considerazioni esposte: tra i
detenuti presenti negli istituti penitenziari al 31 dicembre 2000,
gli alloctoni soggetti impe-gnati in attività lavorative erano
3.007 su un totale di 12.805 lavoranti, con la precisazione che la
quasi totalità degli stranieri risulta alle dipendenze
dell'amministrazione penitenziaria; dei 1.684 lavoranti non alle
dipendenze dell'Ammi-nistrazione Penitenziaria soltanto 97 sono di
cittadinanza straniera.
In relazione poi ai rapporti con l'ambiente esterno, è da dire come
la Legge Penitenziaria individui nelle relazioni tra il detenuto e
il suo mondo affettivo d'appartenenza uno dei punti cardine della
rieducazione. L'art. 28 Ord. Penit. prescrive che "particolare cura
sia dedicata a mantenere, migliorare o ristabilire le relazioni dei
detenuti con le famiglie": all'uopo sono previsti gli strumenti dei
colloqui visivi e telefonici. Ma di fatto, considerato che i
detenuti stranieri hanno, nella maggior parte dei casi, i propri
familiari residenti nei Paesi d'ori-gine, l'unica possibilità di
mantenere un contatto è quella della corrispondenza
telefonica.
Nonostante tali difficoltà, alla fine degli anni '80, il timore per
il terro-rismo mediorientale portò a misure restrittive rispetto a
questo tipo di comunicazioni, misure che prevedevano la
registrazione e la traduzione di tutte le telefonate con i
familiari.
La difficoltà di reperire interpreti rese in quel periodo molto
difficile la possibilità di comunicazione con conseguente
violazione della legge penitenziaria ed esclusione dello straniero
dal percorso rieducativo(18).
Allo stato attuale sono intervenute alcune modifiche normative tese
ad agevolare tali contatti, per cui adesso, per consentire il
collegamento telefonico è sufficiente che l'utenza telefonica sia
confermata come appartenente al nucleo familiare da parte della
rappresentanza consolare, ma le difficoltà, anche burocratiche,
sono ancora evidenti; in ogni caso, con riferimento ad alcuni Paesi
meno sviluppati del nostro, non tutti i nuclei familiari possiedono
una linea telefonica.
Altro fattore che cagiona maggiori difficoltà di adattamento alla
vita carceraria per gli stranieri è quello relativo
all'alimentazione: il problema è rappresentato dalla mancanza di
cibi adeguati tanto alle diverse abitudini e tradizioni alimentari
quanto ai diversi obblighi connessi con il credo religioso. Tale
ultimo aspetto riverbera significativi effetti anche sulla libertà
di culto, che rappresenta uno dei fattori essenziali del processo
di risocializzazione. In realtà la norma relativa al vitto
giornaliero (art. 11 Reg. Esec.) disciplina le tabelle vittuarie in
modo poco duttile; in ogni caso bisogna riconoscere che le
difficoltà applicative non sono facilmente superabili.
Rispetto al ricordato principio normativo volto a garantire la
libertà di professare la propria fede e di praticarne il culto è
necessario osservare come negli istituti penitenziari sia presente
solo il Cappellano cattolico, mentre per le altre religioni si
debba ricorrere, su richiesta dell'interessato, all'assistenza di
un ministro del proprio culto. Di fatto, dunque, anche sul piano
della pratica religiosa vi è un diverso trattamento e tale
situazione discriminatoria si manifesta con maggiore odiosità ove
si consideri che non tutte le confessioni religiose hanno ministri
di culto riconosciuti dal Ministero dell'Interno e di conseguenza,
in tali casi, non è possibile garantire quella assidua assistenza
religiosa che sembra invece assicurata dall'Ordinamento
Penitenziario.
Nell'ambito dei fattori che contribuiscono ad aggravare lo status
detentivo, bisogna evidenziare anche il trasferimento continuo(19)
da un istituto penitenziario all'altro, che i detenuti stranieri
sono costretti a subire; gli immigrati sono, infatti, i primi ad
essere trasferiti perché non hanno legami con l'esterno e questi
spostamenti frequenti rendono ancora più difficile la
socializzazione e l'ambientamento all'interno di strutture poco
confortevoli.
Specifiche riflessioni merita infine il tema relativo alle misure
alternative alla detenzione, previste dall'Ordinamento
Penitenziario (artt. 47 ss), così come modificato dalla Legge
Gozzini, le quali consentono al condannato di espiare la pena o
parte residua della stessa in regime extracarcerario o di limitare
comunque la sua permanenza quotidiana all'interno del carcere (art.
49: semilibertà). Tuttavia per i soggetti di cittadinanza straniera
esistono gravi difficoltà di accesso a tali strumenti
decarcerizzanti: ciò è dovuto essenzialmente alla sussistenza di
condizioni obiettive che impediscono o, quanto meno, rendono ardua
la concessione da parte del Tribunale di Sorveglianza delle
predette misure(20). Vi è, inoltre, da rilevare, soprattutto per il
passato, una diffusa ignoranza, da parte dei detenuti alloctoni,
sull'esistenza di tali strumenti e sui relativi presupposti
applicativi.
In particolare, perché venga concesso l'affidamento in prova al
servizio sociale (art. 47), il Giudice richiede che il soggetto
esibisca un'attestazione comprovante la disponibilità di un datore
di lavoro ad effettuare l'assunzione dello stesso. è evidente la
difficoltà, per soggetti irregolari (immigrati privi di permes-so
di soggiorno), a trovare ditte disposte a rilasciare tali
certificazioni, con conseguente rigetto delle istanze. Per quanto
concerne la detenzione domiciliare sussistono problemi analoghi a
quelli evidenziati in ordine alla misura cautelare degli arresti
domiciliari: per un soggetto che non possieda una fissa dimora e
che non abbia relazioni di rilievo con soggetti residenti, come
accade per la maggior parte dei migranti, risulta estremamente
difficile ottenere la concessione del beneficio e scontare la
condanna in un luogo di privata dimora o in un luogo pubblico di
cura, assistenza o accoglienza.
Analogo discorso è da farsi con riguardo alla semilibertà: l'art.
48 prevede che tale regime possa essere concesso per consentire al
condannato di partecipare ad attività lavorative o istruttive. Per
accedere a tale misura è, quindi, necessario esibire
un'attestazione di lavoro esterno e tale presupposto esclude, di
fatto, la gran parte dei condannati alloctoni: per loro è quasi
utopistico ottenere un regolare contratto di lavoro. Ancora una
volta la marginalità e le condizioni precarie precludono l'accesso
a misure decarcerizzanti, la cui applicazione non dovrebbe essere
pregiudicata dallo status sociale o economico del soggetto.
Anche per quanto concerne i permessi premio, di competenza del
Magistrato di Sorveglianza, bisogna registrare come gli stessi
vengano concessi di rado agli allogeni: ciò accade per la mancanza
di fissa dimora da parte di tali soggetti e per il conseguente
timore che si verifichino mancati rientri. Sempre in relazione alle
misure alternative, deve essere evidenziato un altro aspetto
penalizzante per gli allogeni: la Legge Simeone del 1998 ha
introdotto l'istituto della sospensione dell'esecuzione della pena
per le condanne a pena detentiva non superiore ad anni tre (o ad
anni quattro in casi particolari: artt. 90 e 94 D.P.R. 309 del
1990), consentendo al condannato il termine di trenta giorni per
presentare istanza al Tribunale di Sorveglianza per la concessione
di una misura alternativa. In tal guisa si evita, ove la misura
venga poi concessa, lo stesso ingresso in carcere.
Purtroppo lo stato di irreperibilità, frequente per gli alloctoni,
o la mancanza di effettiva assistenza legale non consentono agli
stessi di presentare tempestiva istanza, con la conseguenza che il
predetto strumento di esclusione dal circuito penitenziario per gli
stessi perde efficacia.
4. Osservazioni conclusive
I detenuti alloctoni presenti al 31
dicembre 2001 negli istituti penitenziari italiani erano 16.511,
quasi il 30% della complessiva popolazione carceraria. è un dato
che deve far riflettere. Ma i numeri, perché non siano oggetto di
strumentalizzazione, vanno analizzati in modo scientificamente
corretto. Nel caso di specie la verifica deve essere condotta alla
luce dei fattori che incidono sul processo di carcerizzazione degli
stranieri.
Le risultanze di tale disamina inducono a ritenere che gli
stranieri, a cagione di obiettive condizioni marginalizzanti,
subiscano una significativa penalizzazione, la quale favorisce il
loro ingresso nel circuito penitenziario; mentre più difficile
risulta la fruizione, da parte loro, di misure
decarcerizzanti.
La situazione generale degli istituti penitenziari in Italia è
drammatica. In questi dolenti contenitori di marginalità, le
condizioni dei detenuti alloctoni sono davvero critiche: difficoltà
di comunicazione, assenza di rapporti con il mondo esterno, scarse
opportunità di lavoro qualificato, et cetera.
Il trattamento penitenziario nel suo complesso pare dunque
arrestarsi di fronte al detenuto straniero, come se il
reinserimento del condannato fosse inu-tile al detenuto con una
nazionalità diversa da quella italiana, e la pena sembra smarrire
la sua funzione rieducativa(21): l'unica finalità perseguita appare
quella di neutralizzazione e confinamento.
Un dato è palese: l'Ordinamento Penitenziario italiano non è
adeguato alle peculiari esigenze di una popolazione carceraria
allogena, con conseguente de-ficit dal punto di vista gestionale e
trattamentale. Né è possibile scovare in altri testi normativi
disposizioni che si sforzino di dare una risposta seria alla
congerie di problemi quotidianamente vissuti dai detenuti
stranieri.
L'ultimo intervento legislativo in materia di migrazioni, la Legge
n°189 del 30 luglio 2002 (Bossi-Fini), cerca di offrire una
risposta, ovviamente parziale, all'allarmante situazione degli
immigrati inseriti nel circuito penitenziario, prevedendo una nuova
e peculiare misura alternativa alla detenzione: l'espulsione
(art.15). Di certo tale misura ha un'autentica potenzialità
deflattiva, per ridurre il numero dei detenuti di origine straniera
presenti nelle carceri italiane, ma è da chiedersi se la strada
dell'esclusione, diametralmente opposta a quella del reinserimento
e dell'integrazione, sia quella effettivamente da percorrere.
All'uopo è di certo emblematica la questione relativa alla
compatibilità tra misure alternative alla detenzione ed espulsione
come misura di sicurezza, irrogata dall'autorità giudiziaria a
carico dello straniero condannato nei casi previsti dalla legge ed
eseguita dopo l'espiazione della pena. Già il Daga, nel 1988,
auspicava la legittimità-doverosità della revoca dell'espulsione
per i soggetti ammessi a provvedimenti alternativi, essendo chiara
la contradictio in terminis tra i due istituti giuridici: per loro
cadrebbe infatti l'ipotesi di pericolosità sociale nel momento
stesso della loro ammissione a tali benefici(22).
Ma su questo punto pare che la Corte Costituzionale si sia sempre
espressa in termini negativi sostenendo che al regime di
semilibertà, diretto a favorire il graduale inserimento del
soggetto nella società, non sia ostativa la misura di sicurezza
dell'espulsione; e ciò specie nel mondo contemporaneo,
caratterizzato dalla tendenza alla riduzione delle barriere
internazionali e al superamento dell'isolazionismo. Di qui la
possibilità di perseguire il fine della misura in questione anche
se il soggetto, per effetto dell'ordine di espulsione dallo Stato
dovrà, a pena espiata, inserirsi in un contesto sociale relativo ad
altro Stato, dovendo la risocializzazione intendersi in senso
sovranazionale.
"Sarebbe importante far entrare lo straniero nella sfera del
diritto: i concetti di rieducazione e reinserimento, vaghi per
tutti i detenuti, perdono ogni significato nei confronti dei
detenuti stranieri per i quali la detenzione diventa una sorta di
castigo, con prevalente funzione di neutralizzazione. Ma il carcere
italiano può fare già poco in questo senso per gli autoctoni, ancor
di meno per gli stranieri, soggetti a doppia emarginazione. Certo
non si può pensare che la struttura carceraria possa offrire ciò
che non esiste nemmeno al suo esterno"(23).
(*) - Cultore di criminologia
presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Roma - "La
Sapienza".
(1) - G. Marotta, L'immigrazione clandestina in Italia, in Per
aspera ad veritatem, n° 7 gennaio-aprile 1997, su
http://www.sisde.it.
(2) - Istat, Statistiche giudiziarie penali: anno 2000, Roma,
2001.
(3) - Istat, La criminalità in Italia, dati territoriali: anni
1993-1998, Roma, 2000.
(4) - Istat, La sicurezza dei cittadini. Reati, vittime, percezione
della sicurezza e sistemi di protezione, Roma, 1999.
(5) - Istat, Annuario statistico italiano 2002, Roma, 2002.
(6) - http://www.giustizia.it - Dipartimento dell'Amministrazione
Penitenziaria - statistiche.
(7) - M. Pastore, Produzione normativa e costruzione sociale della
devianza e criminalità tra gli immigrati, Milano, I.S.MU.,
1995.
(8) - L. Trucco, Presidente A.S.G.I., Un'integrazione coatta,
Relazione presentata al Convegno "Carcere e Immigrazione", Firenze,
23-24 maggio 1999.
(9) - M. Barbagli, Immigrazione e criminalità in Italia, Bologna,
Il Mulino, 1998.
(10) - CIDSI, Detenuti stranieri in Italia: la loro condizione,
Consiglio Regionale del Lazio e Comune di Roma, 1991.
(11) - G. De Leo, Un carcere più carcere - La condizione dei
detenuti stranieri negli istituti penitenziari italiani,
Italia-Razzismo, 1989.
(12) - G.Margotta, Immigrati: devianza e controllo sociale, Padova,
Cedam, 1995.
(13) - Aspe, CIDSI: un servizio per gli immigrati, 9 dicembre 1993,
n. 36.
(14) - P. Patrizi, G.L.Lepri, E. Josi, La liminalità come pensiero
di intervento per il minore straniero che incontra il sistema
penale in Immigrazione - Riflessioni e ricerca a cura di Anna
Coluccia, Milano, Giuffré, 1999.
(15) - P. Giuliani, Il mediatore: un "terzo uomo", Marginalità e
Società, 27, 1994, pagg.54-62.
(16) - M.G. Grazioso, L. Pagano, Problematiche relative alle
attività trattamentali e alle misure alternative alla detenzione
per i detenuti stranieri, Relazione presentata al Convegno "Carcere
e Immigrazione", Firenze, 23-24 maggio 1999.
(17) - G.Margotta, Immigrati: devianza e controllo sociale, Padova,
Cedam, 1995.
(18) - Alcuni magistrati di sorveglianza ovviarono al problema
concedendo permessi premio per dare la possibilità di mantenere i
legami familiari effettuando le telefonate fuori dal carcere.
(19) - Aspe, Il vicolo cieco dei detenuti stranieri, 9 dicembre
1993, n. 36.
(20) - D. Padovan, L'immigrato, lo straniero, il carcere: il nuovo
razzismo nelle cittadelle occidentali, in Dei delitti e delle pene,
1, 1993, pagg. 149-161.
(21) - CIDSI, Detenzione straniera: risocializzazione - che cos'è,
per chi ed altro, Relazione presentata al Convegno Nazionale su
"Detenuti stranieri: tra difesa sociale e reinserimento", ROMA,
19-20 maggio 1988.
(22) - L. Daga, Detenuti stranieri: uniformità del trattamento
penitenziario a fronte dell' espulsione con atto giurisdizionale,
Atti del Convegno Nazionale "Detenuti stranieri: Tra difesa sociale
e reinserimento", ROMA, 19-20 maggio 1988.
(23) - F. Sclafani, intervista pubblicata in ASPE, Il vicolo cieco
dei detenuti stranieri, 9 dicembre 1993, n.
36.
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