1. Premessa
Lo scopo di questo tema è quello di analizzare la problematica
dell'immigrazione e la relativa normativa di riferimento, atteso
che il fenomeno migratorio costituisce un problema rilevante e
prioritario per tutti i Paesi dell'Unione Europea e quindi per
l'Italia, che per la sua posizione geografica, è maggiormente
esposta ai flussi migratori, sia come Paese di immigrazione, sia
come Paese di transito.
Quello dell'immigrazione è, infatti, un problema di vasta portata
che investe non solo l'aspetto sociale ed economico ma anche quello
giuridico e della sicurezza.
L'approccio al fenomeno migratorio trova quasi tutti d'accordo
nell'assunto che esso può trasformarsi in un arricchimento della
struttura sociale nazionale, ormai avviata ad invecchiare sempre di
più, e del settore economico che potrebbe trarre linfa vitale
dall'immissione di manodopera produttiva. Di pari passo, è al
contempo necessario che i responsabili, ai vari livelli, della
Sicurezza operino perché questi flussi migratori avvengano
nell'alveo delle reali esigenze ed abbiano il crisma della
legalità, intervenendo con determinatezza e severità contro ogni
forma di clandestinità ed attività che possano rappresentare una
minaccia per l'ordine e per la sicurezza nazionale e dell'area
Schengen.
2. Dimensioni del fenomeno
Il fenomeno dell'immigrazione ha assunto oggi una rilevanza tale
da costituire uno dei prioritari problemi che si impongono
prepotentemente all'attenzione dei governi dei Paesi dell'UE.
Negli ultimi 6 anni, infatti, il flusso immigratorio legale, per
non parlare di quello clandestino, nei Paesi dell'UE ha raggiunto
livelli molto alti: secondo recenti indagini Istat la comunità di
cittadini immigrati ammonta ad un totale di 17 milioni pari al 4,6
% dell'intera popolazione dell'UE, che registra in contemporanea la
generale flessione della crescita demografica.
In tale quadro il problema assume una rilevanza preoccupante se si
considera che l'immigrazione clandestina è andata sempre più
lievitando a causa del sorgere di nuove crisi socio-politiche in
Paesi dell'area del Mediterraneo e in Paesi in via di
sviluppo.
Le preoccupazioni maggiori sono legate alle rischiose ripercussioni
che il fenomeno presenta:
a. sul piano sociale, in quanto occupa spazi, seppure generalmente
nei settori più umili, nel mercato del lavoro locale trattandosi di
manodopera a buon mercato;
b. nel campo del terrorismo di matrice religiosa, poiché il flusso
migratorio proveniente dai Paesi nordafricani rappresenta un
potenziale veicolo di nuove istanze religiose ed alimenta la
consistente comunità musulmana residente nei Paesi dell'UE dove
tali sentimenti sono già molto diffusi;
c. nel settore della criminalità organizzata, in quanto la
prostituzione ed il traffico di droga offrono fonti di facile
guadagno.
3. Le cause dell' immigrazione
L'analisi delle principali cause del fenomeno porta ad affermare
che esse sono essenzialmente legate alla continua evoluzione dei
seguenti fenomeni sociali:
a. Povertà. Da sempre una delle cause più immediate per la scelta
migratoria di una popolazione è rappresentata dalla povertà, che
continua ad aumentare in molti Paesi del Sud del Mediterraneo come
effetto combinato di una serie di fattori.
b. Guerre, conflitti etnici e religiosi, ostilità tribali ed altre
forme di persecuzione. Si tratta di cause ascrivibili in generale
alla situazione politica dei Paesi d'origine.
c. Progressivo deterioramento delle condizioni ambientali. Calamità
naturali, erosione dei suoli, deforestazioni, mancanza di risorse
idriche, desertificazione e inquinamento nelle sue più varie
manifestazioni rendono poco invitanti aree sempre più estese del
pianeta, provocando il trasferimento in massa delle popolazioni in
aree ritenute più sicure.
d. Deficit alimentare. La riduzione delle aree coltivabili a causa
dello sviluppo della desertificazione e dell'urbanizzazione ha come
conseguenza un evidente declino della produzione alimentare.
e. Imponente crescita demografica. L'aumento esponenziale ed
accelerato della popolazione urbana dei Paesi del Sud del
Mediterraneo ha generato ulteriori squilibri, in quanto non è
risultato compatibile con la capacità di crescita del sistema
economico e del sistema sociale del Paese.
f. Rottura dell'equilibrio tra i cosiddetti "push-pull factors". Rottura cioè dell'equilibrio tra i
fattori attrattivi e quelli espulsivi, che tradizionalmente
regolano i fenomeni migratori. Se nel passato esisteva una sorta di
bilanciamento tra i motivi che causano fenomeni di espulsione da un
determinato territorio (ad esempio, disoccupazione o crisi
economica) e quelli di attrazione in un altro (prospettive
occupazionali), le nuove migrazioni sembrano motivate per lo più
dal fattore espulsivo.
g. Avvento di nuove tecnologie. Fenomeno che si è dimostrato
distruttivo per molti settori lavorativi di tipo tradizionale e che
ha contribuito ad accrescere la disoccupazione, colpendo le
strutture produttive dei Paesi meno avanzati, caratterizzati
dall'impiego massiccio di forze lavoro a basso costo non
specializzate.
4. La prospettiva occupazionale
La principale causa rimane quella economica: la prospettiva di
un posto di lavoro, di un guadagno sicuro, di un miglioramento
delle condizioni di vita, per sé e per la propria famiglia,
costituisce la maggior attrattiva verso i Paesi dell'Europa
Occidentale.
Bisogna tuttavia considerare che agli inizi una spinta alla
immigrazione è provenuta anche e soprattutto dai Paesi Europei,
carenti di mano d'opera, specialmente dopo i due conflitti
mondiali, e in particolare di quella necessaria per i lavori più
umili e faticosi, pericolosi e mal retribuiti sempre più disertati
dai lavoratori europei.
Con il passare del tempo il fenomeno si è ampliato sino a
raggiungere le dimensioni attuali: i Paesi europei - in particolare
quelli del sud a cominciare dall'Italia - sono stati interessati
dalle migrazioni dei Paesi della sponda Sud del Mediterraneo e da
alcuni paesi africani, nonché dalle migrazioni provenienti dall'ex
Jugoslavia, dalla Polonia e dalla Romania.
Da rilevare che la Repubblica Ceca e l'Ungheria sono diventati
Paesi di immigrazione.
5. Il caso Italia
In questo contesto, l'Italia viene a trovarsi in una situazione
molto esposta, anche dal punto di vista geografico, per le
migrazioni dai Paesi della sponda sud del Mediterraneo e
dell'Africa e per quelle dai Paesi dell'area balcanica.
È esposta altresì a quelle correnti asiatiche che cercano di
raggiungere l'Europa Occidentale attraverso il Mediterraneo.
L'Italia è stata fino ai primi decenni dell'ultimo dopoguerra (in
particolare negli anni '50 e '60) un grande paese di emigrazione,
anzi gli Italiani sono tuttora nelle prime posizioni nelle
statistiche degli immigrati dei principali paesi del mondo.
I problemi dell'immigrazione si sono posti nel nostro Paese solo a
partire dagli anni '80 e sono diventati visibili agli inizi degli
anni '90.
Le ragioni di questi movimenti verso l'Italia sono da ricercare
negli aspetti attrattivi del nostro Paese caratterizzati innanzi
tutto dai mutamenti avvenuti nel nostro Paese nei settori
produttivi ed economici che hanno comportato una considerevole
corrente di manovalanza straniera tendente a riempire gli spazi
occupazionali rifiutati o non copribili dalla popolazione
nazionale, sia per il calo demografico, sia per il suo
invecchiamento e la relativa diminuzione della forza lavoro, sia,
infine, per il rifiuto dei giovani ad esplicare lavori sgradevoli,
logoranti o comunque non graditi.
I giovani italiani, com'è noto, tendono a rifiutare o a non
rincorrere offerte di lavoro "ovunque e comunque", tant'è che
recenti indagini Istat hanno messo in evidenza come la tendenza
occupazionale sia verso un lavoro sotto casa, con un'adeguata
retribuzione.
Da qui l'aumento dei flussi migratori, soprattutto di clandestini,
alla ricerca di migliori condizioni di vita.
Un'altra causa che ha contribuito all'aumento dell'immigrazione è
costituita dalle norme restrittive adottate di recente da altri
Paesi dell'UE per arginare appunto il dilagare del lavoro nero
straniero ma dovuto soprattutto alla recessione economica seguita
al boom dei decenni passati.
L'afflusso di immigrati, ormai imponente, non è stato
controbilanciato nel nostro Paese da una corrispondente richiesta
di manodopera, per cui molti soggetti si sono adattati a dover
vivere di espedienti a svolgere attività marginali o abusive, in
condizioni di emarginazione sociale e in luoghi di dimora
improvvisati ed igienicamente carenti.
è proprio questo "bacino" di clandestini e di emarginati che è
divenuto il serbatoio di reclutamento sia per lo sfruttamento
lavorativo, sia per la micro-criminalità e la criminalità
organizzata autoctona.
A ciò si aggiunge la difficoltà di conoscere con esattezza il
numero di immigrati presenti sul territorio nazionale con regolare
permesso di soggiorno. Le fonti d'informazione sono diverse e non
concordanti. Più attendibile è l'Istat che a dicembre del 2002 ha
contato 1.590.000 immigrati con il permesso regolare di soggiorno
per motivi di lavoro. Questa presenza si concretizza per lo più
nell'Italia settentrionale (50,4%), seguita dall'Italia centrale
(30,5%), precisamente nelle zone maggiormente industrializzate e
quindi economicamente più avanzate e con maggiore opportunità di
lavoro.
Spiccano comunque le cifre della Lombardia (19,5%) e del Lazio
(20%), mentre al Sud la presenza è del 11,8% e nelle Isole del
7,3%.
La nazionalità maggiormente rappresentata è nel complesso quella
del Marocco, della Tunisia, del Senegal, dell' Albania, dell'ex
Jugoslavia.
Il carattere di clandestinità nel quale vive una gran parte della
popolazione extracomunitaria (sprovvista cioè di documenti o con i
documenti non in regola o ancora entrata in un Paese sottraendosi
ai controlli presso le frontiere o utilizzando documenti falsi)
alimenta il mercato del lavoro nero e favorisce il ricorso al
crimine che, per molti, rappresenta l'unica possibilità di
sopravvivenza.
Il problema si rileva sotto un duplice aspetto: quello estremamente
diffuso, specialmente nelle città metropolitane, della
micro-criminalità (o criminalità diffusa o da strada,
caratterizzata dallo spaccio di stupefacenti e dai cosiddetti
"reati predatori" - rapine e furti -) e quello della presenza di
organizzazioni criminali di matrice straniera.
Con il secondo termine si vuol fare riferimento ai gruppi criminali
costituiti da cittadini extracomunitari. Sono così emersi gruppi
balcanici ed albanesi capaci di gestire con efficienza gran parte
del mercato della droga proveniente dalla Turchia e dall'Est Europa
e quello delle armi proveniente dai teatri bellici balcanici nonché
una consistente porzione del mercato della prostituzione.
La criminalità cinese controlla l'immigrazione clandestina e le
attività tipiche delle comunità cinesi, quali la ristorazione e la
lavorazione dei tessuti e del pellame.
La criminalità nord africana e più in particolare quella di etnia
marocchina è attiva nel settore del traffico di stupefacenti con
l'impiego molto spesso dei minori per la vendita al dettaglio della
droga.
Per quanto attiene alla criminalità nigeriana, è da considerare che
la natura tribale del loro associazionismo delinquenziale permette
la loro affermazione quale etnia africana maggiormente dedita ai
traffici criminali in ordine soprattutto allo spaccio di
stupefacenti e alla prostituzione.
La mafia russa non risulta, allo stato, essere radicata in Italia,
tuttavia molto forte è il rischio di investimenti nel nostro Paese
di capitali di provenienza da attività illecite perpetrate nel loro
Paese di origine.
I cartelli colombiani rappresentano gli interlocutori privilegiati
delle organizzazioni mafiose italiane dedite al
narcotraffico.
Discorso a sé stante merita la lotta al terrorismo di matrice
integralista che rappresenta, anche alla luce degli avvenimenti
dell'11 settembre del 2001, la maggiore minaccia per la stabilità e
la sicurezza non solo in Italia, ma anche per tutti i Paesi dell'
UE, nella considerazione che i sodalizi terroristici, pur agendo
prevalentemente nei Paesi di origine, dispongono di ramificazioni
di carattere operativo, logistico, propagandistico e finanziario su
entrambe le sponde del Mediterraneo.
6. La legislazione italiana in materia di immigrazione ed in
particolare la legge 189/2002 (Bossi-Fini)
Per molti anni la politica italiana in materia di immigrazione è
rimasta ancorata ad una visione emergenzialista del problema con
interventi che sono apparsi dettati più dall'interesse a dare
risposte sul piano dell'ordine pubblico che da una visione di ampio
respiro, in grado di cogliere la complessità dei fenomeni di
trasformazione della società per effetto dell'immigrazione.
La legge Martelli del 1990, seguendo una logica dell'emergenza, più
che una disciplina organica della materia dettava norme di polizia
dell'immigrazione al fine di dotare l'Italia di strumenti di
controllo degli ingressi e dei soggiorni di stranieri.
La legge Turco-Napolitano del 1998 (legge 40/98, recepita nel
D.lgs. 25 luglio 1998 n.286, recante "Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero") succeduta a quella Martelli,
nacque dalla necessità per lo Stato Italiano di darsi una
legislazione in materia di stranieri al fine di ottenere il placet
dei partners Europei per l'ingresso nell'area di Schengen,
attraverso una previsione di norme più rigide sui respingimenti
alla frontiera e sulle espulsioni.
L'Italia, infatti, rappresentava (e rappresenta tuttora) il confine
esterno più debole dell'UE, atteso che la sua frontiera presenta
caratteristiche tali da renderla di per sé difficilmente
difendibile dagli ingressi clandestini.
La legge Turco-Napolitano, secondo un approccio pragmatico e
realistico, prevedeva la programmazione dei flussi migratori
attraverso un meccanismo di quote annuali di ingresso per motivi di
lavoro e la negoziazione di accordi in materia migratoria con i
principali Paesi dell'Est Europa e del Mediterraneo (in pratica,
ingressi in funzione dei posti di lavoro).
Tuttavia il vero problema della politica migratoria non derivava
dall'impostazione sostanzialmente corretta della legislazione,
bensì dalla politica delle "sanatorie", consistente nella
legittimazione a posteriori della presenza dei cittadini
extracomunitari entrati clandestinamente; ciò rappresentava
l'esatto contrario di una politica di regolazione di flussi in
quanto costituiva una semplice ratifica di ciò che è avvenuto
violando la legalità.
Con la legge 30 luglio 2002, n. 189 (legge Bossi - Fini), il
Parlamento ha provveduto ad adottare nuove disposizioni in materia
di immigrazione e diritto d'asilo. Si tratta di un provvedimento
che intende, per un verso, regolare meglio gli aspetti di
disciplina dei flussi migratori verso il nostro Paese; per altro
verso, contrastare in modo più efficace l'immigrazione
clandestina.
In sintesi il provvedimento, che interviene in materia di
immigrazione "a tutto campo", prevede:
- all'art. 3, una nuova disciplina riguardante le politiche
migratorie. Con D.P.C. vengono stabilite entro il 30 novembre di
ogni anno, le quote massime di stranieri da ammettere per lavoro
subordinato, anche stagionale, e per lavoro autonomo;
- agli artt. da 2 a 7, una nuova disciplina del permesso di
soggiorno per lavoro subordinato;
- una nuova disciplina riguardante il rapporto di lavoro
subordinato e quello autonomo svolta dai cittadini extracomunitari
(artt. da 18 a 22). In particolare viene ora previsto lo "sportello
unico per l'immigrazione" che, istituito presso le prefetture, è
responsabile dell'intero procedimento relativo all'assunzione dei
lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato e
indeterminato;
- la sanatoria del lavoro irregolare (art. 33), attraverso "la
dichiarazione di emersione di lavoro irregolare". Si tratta, com'è
noto, di una disciplina di sanatoria dei rapporti di lavoro e delle
connesse posizioni dei cittadini extracomunitari, instauratisi in
modo non conforme a legge, che, ai sensi del citato art. 33,
riguarda solo collaboratori familiari assunti per le ordinarie
incombenze domestiche (colf ), ovvero soggetti adibiti ad attività
di assistenza a componenti della famiglia affetti da patologie o
handicap che ne limitano l'autosufficienza (badanti);
- innovazioni in materia di ulteriori presupposti per l'ingresso
nel nostro Paese dei cittadini extracomunitari, quali il
ricongiungimento familiare, il permesso di soggiorno per motivi
familiari, ecc. (artt. da 23 a 26);
- all'art. 5, l'obbligo di sottoporre lo straniero, che richiede il
permesso di soggiorno o procede al suo rinnovo, a rilievi
fotodattiloscopici e segnaletici (in pratica, la rilevazione delle
impronte digitali e la fotografia dell'interessato). Tali
accertamenti sono previsti anche qualora si nutrano dubbi
sull'identità del soggetto (art. 6);
- la revoca immediata del permesso di soggiorno in caso di
violazione delle norme contenute nel Testo Unico;
- nuove ipotesi delittuose di falsificazione e/o contraffazione
della documentazione di soggiorno;
- una sanzione amministrativa pecuniaria da 160 euro a 1.100 euro a
carico di coloro che, ospitando o dando alloggio a qualsiasi titolo
a uno straniero o a un apolide, non ne danno comunicazione scritta
alla locale autorità, entro ventiquattrore (art. 7);
- l'obbligo di comunicazione, posto a carico dei datori di lavoro,
di qualunque modificazione del rapporto di lavoro dello straniero,
pena una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.500 euro
(art. 22);
- all'art. 11, la punibilità di chi favorisce l'ingresso illegale,
in Italia o in altro Stato, dello straniero;
- la riduzione della pena fino alla metà a favore dell'imputato per
reati inerenti l'immigrazione che si adopera affinché l'attività
delittuosa non sia portata a conseguenze ulteriori e collabora con
le FF.PP. nella raccolta di prove e nell'individuazione degli
autori dei reati;
- la possibilità di utilizzare le navi della Marina Militare
nell'attività di contrasto all'immigrazione clandestina;
- all'art. 12, l'immediata esecutività del decreto di espulsione,
anche se sottoposto a gravame;
- specifiche disposizioni circa il rilascio, da parte dell'A.G.,
del nulla osta all'espulsione;
- all'art. 13, l'arresto obbligatorio per lo straniero espulso che,
senza giustificato motivo, si trattiene o viene trovato nel
territorio dello Stato;
- all'art. 21, la revoca del permesso di soggiorno e
l'accompagnamento alla frontiera per gli stranieri responsabili di
delitti commessi in violazione alla normativa sul diritto
d'autore;
- agli artt. 31 e 32, nuove procedure per il riconoscimento dello
status di rifugiato;
- all'art. 35, l'istituzione presso il Dipartimento della Pubblica
Sicurezza del Ministero dell'Interno, della Direzione Centrale
dell'Immigrazione e della Polizia di Frontiera, con compiti
d'impulso e di coordinamento delle attività di polizia di frontiera
e di contrasto dell'immigrazione clandestina nonché delle attività
demandate alle autorità di P.S. in materia di ingresso e soggiorno
degli stranieri;
- all'art. 36, l'invio di funzionari della Polizia di Stato in
qualità di esperti in materia di immigrazione presso le
rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari.
7. Strumenti di contrasto dell'immigrazione clandestina
La materia delle disposizioni volte al contrasto
dell'immigrazione clandestina costituisce senza dubbio uno degli
aspetti più innovativi della legge 189/2002. A fianco, infatti,
alle nuove disposizioni regolanti il rapporto di lavoro (si pensi
al contratto di soggiorno per lavoro subordinato) si riscontra nel
nuovo testo un generale inasprimento dei meccanismi di espulsione
e, soprattutto, delle pene previste per i reati connessi con
l'immigrazione clandestina.
Con riguardo a questi ultimi aspetti, i principali elementi di
novità, rispetto alla normativa previgente, possono essere così
sintetizzati:
- una più dettagliata descrizione dei casi che impediscono
l'ammissione dello straniero nel territorio dello Stato. Oltre ai
casi in cui lo straniero rappresenti una minaccia per l'ordine
pubblico e la sicurezza dello Stato, è ora prevista la non
ammissione per coloro che siano stati condannati, anche a seguito
di patteggiamento per i reati previsti dall'art. 380, commi 1 e 2,
del codice di procedura penale (reati per i quali è previsto
l'arresto obbligatorio in flagranza) e per reati concernenti gli
stupefacenti, la libertà sessuale, l'immigrazione clandestina, la
prostituzione;
- un generale inasprimento delle pene previste per i reati connessi
con l'immigrazione clandestina, oltre alla previsione, in via
generale, di nuove figure di reato (atti diretti a procurare
l'ingresso illegale nel territorio italiano, con la previsione di
aggravanti - fine di trarne profitto, fatto commesso da tre o più
persone in concorso, utilizzando trasporti internazionali o
documenti contraffatti, fatto compiuto per reclutare persone da
destinare allo sfruttamento sessuale o minori da impiegare in
attività illecite -). Come si nota, vi è stata una modifica della
condotta punibile, nel senso che sono ora sufficienti singoli
"atti" e non più "attività";
- la previsione generalizzata dell'accompagnamento alla frontiera a
mezzo della forza pubblica come metodo ordinario di esecuzione del
provvedimento di espulsione, mentre, nella disciplina previgente,
il metodo ordinario era rappresentato dall'intimazione a lasciare
il territorio dello Stato entro 15 giorni (si era riscontrato che
la maggior parte degli intimati in realtà non ottemperava
all'ordine di lasciare il territorio nazionale). Anche la pendenza
di procedimento penale non costituisce di per sé impedimento
all'espulsione, per eseguire la quale il questore è tenuto a
richiedere il nulla osta all'A.G. che può negarlo solo in presenza
di casi particolari (sussistenza di inderogabili esigenze
processuali, stato di custodia cautelare dello straniero,
procedimento penale connesso con gravissimi reati quali la
devastazione, saccheggio e strage, associazione mafiosa, taluni
gravi reati in materia di contrabbando doganale);
- l'aumento del termine di permanenza presso i centri di permanenza
temporanea da 20 a 30 giorni;
- una nuova disciplina dell'espulsione a titolo di sanzione
sostitutiva o alternativa alla detenzione;
- la previsione di una forma di espulsione, previa revoca del
permesso di soggiorno, come conseguenza della condanna definitiva
per reati connessi con la tutela del diritto d'autore (legge
633/1941) ovvero per i reati di cui agli artt. 473 e 474 del codice
penale;
- l'arresto obbligatorio, come già detto, per lo straniero espulso
che, senza giustificato motivo, si trattiene o viene trovato nel
territorio dello Stato.
Occorre, inoltre, sottolineare come "la gestione" del fenomeno
migratorio e, quindi, un più efficace controllo della presenza di
extracomunitari, viene affrontata non solo come questione interna
dello Stato italiano, ma anche come problema di cooperazione
internazionale. In questo senso appare significativo quanto
disposto dall'art. 17 che espressamente prevede che, in sede di
definizione delle quote d'ingresso dei cittadini extracomunitari
nel Paese, i decreti prevedano restrizioni numeriche all'ingresso
dei lavoratori di Stati che non collaborano adeguatamente nel
contrasto all'immigrazione clandestina o nella riammissione di
propri cittadini destinatari dei provvedimenti di espulsione.
Sempre in tema di controllo, oltre alla generalizzazione
dell'obbligo delle impronte, occorre evidenziare come la legge,
all'art. 4, in tema di concessione dei visti d'ingresso (solo per
quelli di breve durata), introduca una deroga alle norme della
legge n. 241/1990 escludendo "per motivi di sicurezza e di ordine
pubblico" l'obbligo di motivazione del provvedimento di diniego;
tutto ciò, al fine di porre un freno alla concessione
indiscriminata di visti, primi fra tutti quelli per scopi
turistici, a fronte di una sostanziale impossibilità di una seria
ed approfondita verifica documentale a monte. Le molteplici
esperienze investigative e giudiziarie degli ultimi anni hanno
dimostrato come proprio tale espediente costituisca il principale
canale di instradamento, verso l'area Schengen, da parte delle
organizzazioni criminali di una moltitudine di soggetti, in
prevalenza donne da avviare alla prostituzione.
8. Considerazioni conclusive
Il fenomeno migratorio, per essere ricondotto a dimensioni non
esasperate, richiede, in attuazione della recente normativa poco
prima tratteggiata, una effettiva intensificazione dell'attività di
controllo e di contrasto dell'immigrazione illegale e dei traffici
di clandestini.
Sarebbe tuttavia illusorio pensare di bloccare o limitare in via
permanente il fenomeno solo con strumenti di tipo repressivo.
Poiché il fenomeno ha una valenza internazionale, sono, infatti,
necessarie politiche comuni e complementari da parte dei Paesi
della UE e degli stessi Paesi di emigrazione finalizzate a:
- programmare gli ingressi legali nell'ambito delle quote stabilite
annualmente, quando definite;
- contrastare efficacemente l'immigrazione clandestina e lo
sfruttamento criminale dei flussi migratori, raccordando le
attività di polizia tra i vari Paesi dell' UE;
- fornire maggiore e più concreto sostegno ai percorsi di
integrazione per gli immigrati regolarmente soggiornanti, in uno
spirito di cultura dell'integrazione;
- programmare piani di sviluppo sociale ed economico nei Paesi di
origine degli immigrati in modo da fornire loro opportunità di
lavoro;
- sollecitare intese di riammissione con i paesi di provenienza,
nell'ambito di un dialogo Euro-Mediterraneo;
- assicurare investimenti di capitali dei Paesi industrializzati in
quelli in via di sviluppo con sovrabbondanza di popolazione, con
l'avvio di attività economiche che diano lavoro sul posto
(superando le critiche/accuse di neo-colonialismo o di intralcio al
libero sviluppo locale).
Il controllo del fenomeno migratorio, in sintesi, richiede una
efficace politica preventiva che deve puntare a far " rinascere la
speranza" nello Stato di partenza; speranza di potersi affrancare
dalle misere situazioni economiche e sociali, di non essere vittima
di persecuzioni o discriminazioni, di non vedersi in pericolo di
vita, di avere la possibilità di un futuro complessivamente
migliore.
Nel contempo, una efficace politica di contenimento deve essere
incentrata su una accoglienza quantitativamente sostenibile ed
internazionalmente concordata e su una repressione dell'
immigrazione clandestina attuata d'intesa con lo Stato di
partenza. |