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Avanzamento ufficiali - Avanzamento a scelta - Valutazione degli
scrutinandi - Utilizzo di numeri espressi anche in decimi o
centesimi - Legittimità. Avanzamento ufficiali - Avanzamento a
scelta - Mancata preventiva puntuale predeterminazione dei criteri
di valutazione degli elementi di giudizio -Irrilevanza. Avanzamento
ufficiali - Avanzamento a scelta - Valutazione degli scrutinandi -
Dichiarazioni simili o uguali a fronte di valutazioni numeriche
differenziate da ridotti margini di punteggio - Irrilevanza.
Avanzamento ufficiali - Avanzamento a scelta - Valutazione degli
scrutinandi - Attribuzione dei punteggi numerici mantenendo una
differenza uniforme tra i comparandi - Irrilevanza. Avanzamento
ufficiali - Avanzamento a scelta - Valutazione degli scrutinandi -
Mancata simmetrica omogeneità fra le aggettivazioni utilizzate per
le varie categorie ed il punteggio numerico assegnato -
Irrilevanza. Avanzamento ufficiali - Avanzamento a scelta - Limiti
del sindacato giurisdizionale.
Consiglio di Stato - Sez. IV - 20 maggio 2003 - n. 4236 - Pres.
Barbagallo, Est. Poli. (Conferma sentenza T.A.R. Lazio, Sez. I bis,
14 gennaio 2002, n. 231)
Le disposizioni in tema di avanzamento degli ufficiali non
vietano alla commissione di utilizzare, già nell'attribuzione del
punteggio per ogni singola categoria, numeri espressi anche in
decimi o centesimi, conformemente ad una prassi costantemente
seguita nel tempo. Infatti, l'entrata in vigore della legge 7
agosto 1990 n. 241 non ha fatto venire meno la disposizione
contenuta nell'art. 26 della legge n. 1137 del 1955, che affida
alla commissione di avanzamento la valutazione complessiva degli
scrutinandi sulla base degli elementi presi in considerazione dalla
stessa norma, espressi legittimamente mediante punteggio.
Del pari è da ritenersi escluso, in considerazione del carattere di
assoluta specialità del procedimento disegnato dall'art. 26 legge
cit., che la commissione debba procedere alla preventiva puntuale
predeterminazione dei criteri di valutazione degli elementi di
giudizio elencati nell'art. 26 cit.; non potendosi ritenere che
tale obbligo scaturisca dall'art. 45 della legge n. 224 del 1986,
che impone unicamente di evidenziare le motivazioni poste a base
delle valutazioni.
La consonanza delle valutazioni refluite in dichiarazioni simili o
uguali per tutti gli esaminati non è di per sé indice di eccesso di
potere, quanto piuttosto di approfondito esame collegiale, non
essendo tecnicamente possibile che a valutazioni numeriche
differenziate da ridotti margini di punteggio, possa corrispondere
una analoga, capillare differenziazione nella parte descrittiva dei
giudizi, fatto salvo il caso in cui il privato non provi
rigorosamente la rinuncia di uno dei componenti della commissione
ad emettere giudizio autonomo rispetto a quelli formulati dagli
altri membri.
è irrilevante che tutti i componenti della commissione di
avanzamento mantengano, nell'attribuzione dei punteggi numerici,
una differenza uniforme tra i comparandi: tale circostanza, in
assenza di prova rigorosa sulla volontà dei componenti della
commissione di predeterminare i differenziali di punteggio, non
integra alcun vizio di legittimità.
Deve escludersi che possa instaurarsi un rapporto di simmetrica
omogeneità fra le aggettivazioni utilizzate per le varie categorie
ed il punteggio numerico assegnato a queste ultime, così da
esigersi che ad un determinato aggettivo utilizzato per una
categoria e trasfuso in un determinato punteggio, corrisponda il
medesimo proporzionale punteggio in un'altra categoria, a fronte
dell'uso di un uguale o diverso aggettivo. Gli elementi di base che
devono essere presi in considerazione all'interno della categoria
di riferimento sono infatti diversi e tali da non sostenere un
giudizio di immediata comparabilità avuto riferimento all'utilizzo
di diversi gradi della medesima aggettivazione.
Si deve negare al giudice amministrativo il potere di entrare nel
merito delle valutazioni della commissione di avanzamento per gli
ufficiali delle forze armate, dovendo il giudizio essere limitato
ad una generale verifica della logicità e razionalità dei criteri
seguiti in sede di scrutinio; di talché è escluso ogni sindacato di
merito sui giudizi di avanzamento degli ufficiali che sono soggetti
al sindacato di legittimità entro limiti assai ristretti segnati
dall'esigenza di rispettare la sottile, ma non di meno precisa
linea che divide il giudizio di legittimità dalla valutazione
squisitamente discrezionale demandata istituzionalmente alla
commissione superiore di avanzamento. Rimane escluso, quindi, che
il giudice possa procedere all'esame comparativo degli ufficiali
valutati in sede di redazione degli scrutini di avanzamento, o
verificare la congruità del punteggio attribuito, in quanto la
discrezionalità tecnica attribuita alla commissione è sindacabile
solo in presenza di valutazioni macroscopicamente incoerenti o
irragionevoli, così da comportare un vizio della funzione (1).
(1) Si legge quanto
appresso nel testo della sentenza:
"…
2. In diritto il collegio osserva quanto segue.
L'art. 26 della legge 12 novembre 1955 n. 1137 - nel testo
applicabile al caso in esame - prescrive che la valutazione per
l'avanzamento a scelta degli ufficiali, debba essere effettuata
sulla base dei seguenti elementi:
a) qualità morali, di carattere e fisiche;
b) benemerenze di guerra, comportamento in guerra e qualità
professionali dimostrate durante la carriera, specialmente nel
grado rivestito, con particolare riguardo all'esercizio del comando
o delle attribuzioni specifiche, qualora richiesti dalla presente
legge ai fini dell'avanzamento, al servizio prestato presso reparti
o in imbarco;
c). doti intellettuali e di cultura con particolare riguardo ai
risultati di corsi, esami esperimenti;
d) attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore, con
specifico riferimento a settori di impiego di particolare interesse
per l'Amministrazione.
L'art. 45 della legge 19 maggio 1986 n. 224, ha stabilito,
successivamente, che il Ministero della difesa, stabilisca le
modalità applicative dell'art. 26 legge n. 1137 del 1955,
«prevedendo criteri che evidenzino le motivazioni poste a base
delle valutazioni».
Il sistema della promozione a scelta, è caratterizzato non dalla
comparazione fra gli scrutinandi ma da una valutazione in assoluto
per ciascuno di essi, talché l'iscrizione nel quadro di avanzamento
è determinata dalla posizione conseguita da ciascuno nella
graduatoria, sulla base del punteggio attribuitogli.
Tale sistema non può considerarsi in contrasto con i parametri
costituzionali volti ad assicurare l'imparzialità ed il buon
andamento; né può ritenersi che la norma abbia inteso sottrarre al
sindacato giurisdizionale i procedimenti relativi ai giudizi di
avanzamento degli ufficiali, esercitabile nei limiti in cui questo
sia reso possibile dal tipo di disciplina sostanziale che li
governa. Detta disciplina, pur dovendo essere il giudizio espresso
in assoluto e non comparativamente, non esclude totalmente il
sindacato giurisdizionale sui risultati della valutazione, ma lo
consente:
A) sotto il profilo dell'eccesso di potere in senso relativo, nei
limiti in cui esso sia possibile in base al raffronto a posteriori,
fra loro, dei punteggi attribuiti a ciascuno, in riferimento agli
elementi di giudizio (documentazione caratteristica) concretamente
presi in considerazione (cfr. Corte Cost. 7 aprile 1988, n. 409;
C.d.S. sez. IV, 20 dicembre 2002, n. 7241; sez. IV, 30 luglio 2002,
n. 4074; 20 marzo 2001, n. 1681; sez. IV, 8 maggio 2000, n. 2642;
13 dicembre 1999, n. 1849; sez. IV, 18 giugno 1998, n. 951; sez.
III, 21 maggio 1996, n. 726);
In sede di avanzamento degli ufficiali (specie per i gradi più
elevati come nel caso di specie), il giudizio operato dalla
commissione superiore è la risultanza di una valutazione
complessiva, nella quale assumono indivisibile rilievo gli elementi
personali e di servizio emersi nei confronti dell'ufficiale,
cosicché non è possibile scindere i singoli elementi per poi
assumere che uno di essi, isolatamente considerato, sia sufficiente
a sorreggere il giudizio complessivo; pertanto la conclusiva
valutazione con la quale l'amministrazione ha dato peso e
significato alla complessiva personalità e attività
dell'interessato costituisce apprezzamento di merito non
sindacabile in sede giurisdizionale (cfr. C.d.S. sez. IV, 20
dicembre 2002, n. 7241; sez. IV, 20 dicembre 2002, n. 7241; sez.
IV, n. 2642 del 2000 cit.; n. 1849 del 1999 cit.; n. 951 del 1998
cit.; 24 marzo 1998, n. 495; sez. IV, 3 giugno 1997 n. 592).
B) sotto il profilo dell'eccesso di potere in senso assoluto,
allorquando si tratti di sindacare la coerenza generale del metro
valutativo adoperato (v. da ultimo, C.d.S. sez. IV, 20 dicembre
2002, n. 7241; sez. IV, 30 luglio 2002, n. 4074; n. 2642 del 2000
cit.; n. 1849 del 1999 cit., n. 951 del 1998, cit.; sez. IV, 27
novembre 1997, n. 1328), ovvero la manifesta incongruità del
punteggio, avuto riguardo agli incarichi ricoperti, alle funzioni
espletate, ed alle positive valutazioni ottenute durante tutto
l'arco della sua carriera; vizio che nella specie non ricorre in
considerazione della collocazione in graduatoria del ricorrente,
sopravanzato da molti ufficiali del pari non promossi; un tale
divario rende inverosimile la denunziata macroscopicità di un
ingiusto apprezzamento: «...il vizio di eccesso di potere in senso
assoluto è rilevabile dal giudice della legittimità solo nel caso
in cui l'interessato sia in possesso di titoli talmente eccezionali
da far risultare ictu oculi manifestamente inadeguati i punteggi
che gli sono stati attribuiti, e cioè quando dall'esame della
documentazione caratteristica... risulta con assoluta immediatezza
l'incoerenza della valutazione della Commissione superiore rispetto
ai precedenti di carriera dell'ufficiale» (cfr. C.d.S. sez. IV, 20
dicembre 2002, n. 7241; sez. IV, n. 1681 del 20 marzo 2001; n. 2642
del 2000; n. 1849 del 1999 cit.; n. 951 del 1998 cit.; n. 495 del
1998 cit.; id. 25 luglio 1997, n. 741).
2.1. In definitiva, l'apprezzamento dei titoli dei partecipanti (da
effettuarsi nell'ambito di un giudizio complessivo e inscindibile),
non ha specifica autonomia, potendo la mancanza di qualche titolo
da parte di taluno degli scrutinandi essere controbilanciata, ai
fini del giudizio globale, dal possesso dei titoli diversi valutati
come equivalenti dalla Commissione superiore di avanzamento (cfr.
C.d.S. sez. IV, 30 luglio 2002, n. 4074; 11 giugno 2002, n. 3251;
n. 951 del 1998 cit.; 24 marzo 1998, n. 495; 10 marzo 1998, n. 397;
sez. IV, 24 marzo 1997, n. 282; sez. III n. 726\96 cit.).
2.2. Circa la formulazione del giudizio in termini numerici, la
sezione, non intende discostarsi dai propri precedenti specifici,
secondo cui l'entrata in vigore della legge 7 agosto 1990 n. 241
non ha fatto venire meno la disposizione contenuta nell'art. 26
della legge n. 1137 del 1955, che affida alla commissione di
avanzamento la valutazione complessiva degli scrutinandi sulla base
degli elementi presi in considerazione dalla stessa norma, espressi
legittimamente mediante punteggio (cfr. C.d.S. sez. IV, n. 1849 del
1999 cit.; n. 951 del 1998 cit.; n. 495 del 1998 cit.; sez. IV, 24
giugno 1997, n. 675); vieppiù corretta, tale scelta appare alla
luce dell'art. 40, secondo comma, del decreto legislativo 30
dicembre 1997, n. 490 - riordino del reclutamento, dello stato
giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, a norma dell'articolo
1, comma 97, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che testualmente
recita: «l'attribuzione dei punteggi rappresenta la sintesi del
giudizio di merito assoluto espresso dalle commissioni di
avanzamento nei confronti degli ufficiali idonei» (in senso
conforme C.d.S. sez. IV, 20 dicembre 2002, n. 7241; sez. IV, n.
2642 del 2000 cit.; n. 1849 del 1999 cit.; n. 951 del 1998
cit.).
Sotto tale angolazione deve escludersi che le disposizioni in
commento vietino alla commissione di utilizzare, già
nell'attribuzione del punteggio per ogni singola categoria, numeri
espressi anche in decimi o centesimi, conformemente ad una prassi
costantemente seguita nel tempo.
2.3. Del pari è da ritenersi escluso, in considerazione del
carattere di assoluta specialità del procedimento disegnato
dall'art. 26 legge cit., che la commissione debba procedere alla
preventiva puntuale predeterminazione dei criteri di valutazione
degli elementi di giudizio elencati nell'art. 26 cit.; non
potendosi ritenere che tale obbligo scaturisca dall'art. 45 della
legge n. 224 del 1986, che impone unicamente di evidenziare le
motivazioni poste a base delle valutazioni (articolo non abrogato
espressamente dal citato decreto legislativo n. 490 del 1997, cfr.
art. 70 e 71).
Ai sensi dell'art. 13 del regolamento approvato con d.m. 2 novembre
1993, n. 571, in attuazione del su menzionato art. 45, la votazione
per ciascun ufficiale è preceduta da un approfondito esame
collegiale delle sue qualità e capacità, anche a seguito di
relazione svolta da uno o più membri nominati dal Presidente.
La consonanza delle valutazioni refluite in dichiarazioni simili o
uguali per tutti gli esaminati non è di per sé indice di eccesso di
potere, quanto piuttosto di approfondito esame collegiale, non
essendo tecnicamente possibile che a valutazioni numeriche
differenziate da ridotti margini di punteggio (espressi in decimi o
talora in centesimi), possa corrispondere una analoga, capillare
differenziazione nella parte descrittiva dei giudizi, fatto salvo
il caso in cui il privato non provi rigorosamente la rinuncia di
uno dei componenti della commissione ad emettere giudizio autonomo
rispetto a quelli formulati dagli altri membri (cfr. Cons. St.,
sez. IV, 20 dicembre 2002, n. 7241; sez. IV, 30 luglio 2002, n.
4074; n. 3251 del 2002 cit.).
Per le stesse ragioni è irrilevante che tutti i componenti della
commissione di avanzamento mantengano, nell'attribuzione dei
punteggi numerici, una differenza uniforme tra i comparandi: tale
circostanza, in assenza di prova rigorosa sulla volontà dei
componenti della commissione di predeterminare i differenziali di
punteggio, non integra alcun vizio di legittimità.
Sotto la medesima angolazione deve escludersi che possa instaurarsi
un rapporto di simmetrica omogeneità fra le aggettivazioni
utilizzate per le varie categorie ed il punteggio numerico
assegnato a queste ultime, così da esigersi che ad un determinato
aggettivo utilizzato per una categoria e trasfuso in un determinato
punteggio, corrisponda il medesimo proporzionale punteggio in
un'altra categoria, a fronte dell'uso di un uguale o diverso
aggettivo. Gli elementi di base che devono essere presi in
considerazione all'interno della categoria di riferimento sono
infatti diversi e tali da non sostenere un giudizio di immediata
comparabilità avuto riferimento all'utilizzo di diversi gradi della
medesima aggettivazione (cfr. sez. IV, n. 4074 del 30 luglio
2002).
2.4. Dalle premesse teoriche sopra illustrate, discendono precise
limitazioni al sindacato giurisdizionale esercitabile dal giudice
amministrativo.
Come ribadito recentemente dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, si deve negare al giudice amministrativo il potere di
entrare nel merito delle valutazioni della commissione di
avanzamento per gli ufficiali delle forze armate, dovendo il
giudizio essere limitato ad una generale verifica della logicità e
razionalità dei criteri seguiti in sede di scrutinio; di talché è
escluso ogni sindacato di merito sui giudizi di avanzamento degli
ufficiali che sono soggetti al sindacato di legittimità entro
limiti assai ristretti segnati dall'esigenza di rispettare la
sottile, ma non di meno precisa linea che divide il giudizio di
legittimità dalla valutazione squisitamente discrezionale demandata
istituzionalmente alla commissione superiore di avanzamento (cfr.
Cass. S.U. n. 91, 8 gennaio 1997; C.d.S. sez. IV, 30 luglio 2002,
n. 4074; n. 1849 del 1999 cit.; 1 settembre 1999, n. 1398; n. 951
del 1998 cit.; 6 giugno 1997, n. 623).
Con specifico riferimento ai giudizi espressi dalle commissioni
superiori di avanzamento, sulla scorta dei propri specifici
precedenti (cfr. C.d.S. sez. IV, 20 dicembre 2002, n. 7241; sez.
IV, 30 luglio 2002, n. 4074; n. 2642 del 2000 cit.; n. 1398 del
1999 cit.; 27 novembre 1997, n. 1328; 18 marzo 1997, n. 256, 11
marzo 1997, n. 239), la sezione osserva che è assai ampia la
discrezionalità attribuita alla Commissione superiore, la quale è
chiamata ad esprimersi su candidati che di solito sono ufficiali
dotati di ottimi profili di carriera, e le cui qualità sono
definibili solo attraverso sfumate analisi di merito implicanti la
ponderazione non aritmetica delle complessive qualità degli
scrutinandi, da effettuarsi attraverso un apprezzamento dei titoli
e dei requisiti in via di astrazione e di sintesi.
Rimane escluso, quindi, che il giudice possa procedere all'esame
comparativo degli ufficiali valutati in sede di redazione degli
scrutini di avanzamento, o verificare la congruità del punteggio
attribuito, in quanto la discrezionalità tecnica attribuita alla
commissione è sindacabile solo in presenza di valutazioni
macroscopicamente incoerenti o irragionevoli, così da comportare un
vizio della funzione (cfr. C.d.S. sez. IV, n. 2642 del 2000 cit.;
n. 1849 del 1999 cit.; n. 495 del 1998 cit.; id., 3 giugno 1997, n.
592 ).
Sono, pertanto, apprezzabili solo quelle palesi aberrazioni in
presenza delle quali il vizio della valutazione di merito trasmoda
in eccesso di potere per la manifesta irrazionalità da cui traspare
il cattivo esercizio del potere amministrativo, «....si da far
ritenere che i punteggi siano frutto di elementari errori ovvero il
risultato di criteri impropri, volti al raggiungimento di finalità
estranee a quella della scelta dei soggetti più idonei alle
funzioni del grado superiore da conferire» (in termini C.d.S. sez.
IV, 30 luglio 2002, n. 4074; n. 2642 del 2000 cit.; n. 1849 del
1999 cit.; 18 marzo 1998, n. 256).
Si badi, infine, che l'incoerenza della valutazione, la sua
abnormità, in contrasto con i precedenti di carriera e la
violazione delle regole di tendenziale uniformità del criterio di
giudizio, debbono emergere dall'esame della documentazione con
assoluta immediatezza (cfr. C.d.S. sez. IV, 30 luglio 2002, n.
4074; n. 2642 del 2000 cit.; n. 495 del 1998 cit., n. 397 del 1998
cit.; 6 giugno 1997 n. 623).
Cadono così, in puntuale applicazione dei principi ora esposti,
tutte le doglianze sviluppate nell'atto di appello.
2.5. Quanto alle considerazioni del ricorrente circa l'avvenuta
promozione, in prima valutazione, dei parigrado D. e R. è appena il
caso di notare che trattasi di teoria priva di fondamento
normativo, specie in considerazione dell'autonomia dei singoli
giudizi di avanzamento e della inesistenza di consuetudini
vincolanti nel senso auspicato dall'appellante.
In definitiva, come recentemente affermato da questa sezione (n.
4074 del 2002; n. 2642 del 2000; n. 1849 del 1999 cit.; n. 1398 del
1999 cit.), la mera circostanza che un ufficiale, meritevole non
più di altri colleghi non promossi di conseguire il grado
superiore, sia stato ugualmente iscritto nel quadro di avanzamento,
non può comportare l'automatica promozione di qualsiasi altro
ufficiale giudicato idoneo, ma non iscritto in quadro, il quale
assuma di essere professionalmente eguale o migliore del collega
promosso, tranne che non si tratti del primo o di uno fra i primi
degli ufficiali collocati in graduatoria e, tuttavia, non iscritti
nel quadro di avanzamento. Diversamente opinando, si darebbe luogo
ad una distorta applicazione della citata normativa, per effetto
della quale il vizio di una promozione darebbe luogo, anziché al
suo annullamento, ad una serie di promozioni, parimenti o anche
vieppiù illegittime; con l'assurdo risultato della promozione
soprannumeraria di tutti o di parte degli idonei, in insanabile
contrasto con la strutturazione necessariamente piramidale della
carriera militare.
Sottufficiale delle Forze armate - Disciplina di stato -
Sospensione disciplinare dall'impiego - Contestazione degli
addebiti - Fatti compiutamente specificati sia pure per relationem
- Legittimità. Sottufficiale delle Forze armate - Disciplina di
stato - Sospensione disciplinare dall'impiego - Motivazione congrua
ed esauriente - Idoneità del richiamo alle singole e specifiche
disposizioni che individuano i doveri propri del militare.
Consiglio di Stato - Sez. IV - 6 maggio 2003 - n. 4158 - Pres.
Riccio, Est. Salvatore - Ministero della difesa c. I. (Riforma
sentenza T.A.R. Piemonte, Sez. I, 21 novembre 1996, n. 846).
L'indicazione dei fatti contestati, mediante rinvio al capo
d'imputazione che ha dato luogo ad una sentenza di un Tribunale
Militare di applicazione dell'amnistia, non possono essere diversi
da quelli che hanno determinato l'apertura del procedimento penale:
su questi fatti e circostanze - compiutamente specificati sia pure
per relationem ed inconfutabilmente acclarati nella loro materiale
esistenza, del resto mai messa in discussione da parte
dell'interessato - l'amministrazione è chiamata ad operare solo la
necessaria valutazione ai fini disciplinari, per cui sotto il
profilo della necessaria specificità della contestazione, non
possano essere mossi rilievi al comportamento della stessa.
L'amministrazione ha ritenuto che il comportamento del ricorrente
integrasse la violazione di plurimi doveri del militare e, mediante
l'espresso richiamo delle singole norme violate, ha dato idonea e
sufficiente spiegazione della sanzione inflitta e delle ragioni che
l'hanno indotta a adottare la sospensione dal servizio. Per
soddisfare l'esigenza della congrua ed esauriente motivazione
prospettata dalla stessa Corte costituzionale, appare più che
idoneo il richiamo alle singole e specifiche disposizioni che
individuano i doveri propri del militare (1).
(1) Si legge quanto appresso nel
testo della sentenza:
"…
Il maresciallo N. I., in servizio presso il 53° Stormo di Cameri
(Novara), con ricorso al TAR Piemonte, impugnava il decreto
ministeriale del 15 aprile 1992 con il quale era stata disposta nei
suoi confronti la sospensione disciplinare dall'impiego per quattro
mesi.
Egli esponeva di essere stato sottoposto a procedimento penale
davanti al Tribunale Militare di Torino per il reato di
insubordinazione con ingiuria, conclusosi con sentenza 29 maggio
1991 di amnistia, e, in esito a tale sentenza, di essere stato
sottoposto ad inchiesta formale disciplinare ai sensi dell'art. 64
della legge 31 luglio 1954, n. 599, conclusasi con la proposta
della sospensione dell'impiego per quattro mesi.
Ciò premesso, deduceva le seguenti censure:
1). Nullità del provvedimento impugnato per illegittimità
costituzionale dell'art. 64 della legge 31 luglio 1954, n. 599, per
contrasto con gli artt. 3 e 24, comma 2, della Costituzione.
L'art. 64 citato, non prevedendo l'assistenza (né obbligatoria, né
facoltativa) di un difensore al sottufficiale soggetto ad inchiesta
formale, sarebbe incostituzionale per contrasto sia con l'art. 3
della Costituzione, in riferimento all'art. 15, comma 2, della
legge 11 luglio 1978, n. 382, in quanto attualmente, il militare
incorso in un illecito disciplinare passibile dì consegna di rigore
ha diritto all'assistenza di un difensore, mentre il militare
incorso in un illecito disciplinare ben più grave, in quanto
passibile di sanzione di stato della sospensione dall'impiego, tale
diritto non ha, sia con l'art. 24, comma 2, della Costituzione che
prescrive l'inviolabilità del diritto di difesa.
2). Nullità del provvedimento impugnato per illegittimità
costituzionale degli artt. 63 e 66 della citata legge n. 599 del
1954 per contrasto con gli artt. 3, 25, comma 2, e 97, comma 1,
della Costituzione.
Gli artt. 63 e 66 indicati, non specificando le fattispecie che
comportano l'irrogazione della sospensione disciplinare
dall'impiego, lasciano arbitra l'amministrazione di decidere i
comportamenti meritevoli di tale sanzione di stato, per cui
sarebbero incostituzionali per contrasto:
a). con l'art. 3 della Costituzione, in riferimento all'art. 14,
ultimo comma, della legge 11 luglio 1978, n. 382, posto che i
comportamenti che possono essere puniti con la consegna di rigore
sono elencati (54 previsioni) nel D.P. 18 luglio 1986, n. 545,
mentre quelli che possono condurre all'irrogazione della ben più
grave sanzione della sospensione dall'impiego (sanzione
disciplinare di stato) non sono tipizzati.
b). con l'art. 25, comma 2, che prescrive la necessità che il
cittadino conosca i fatti che possono condurre all'irrogazione di
determinate sanzioni disciplinari;
c). con l'art. 97, comma 1, perché, in mancanza di parametri
oggettivi, l'amministrazione può facilmente incorrere in violazione
del principio di imparzialità.
3). Difetto di motivazione e violazione di legge.
Il provvedimento impugnato sarebbe del tutto carente di quella
rigorosa motivazione richiesta in considerazione della
indeterminatezza della disposizione che descrive i comportamenti
sanzionabili. In particolare, posto che i comportamenti censurati
attengono tutti alla disciplina militare, l'Amministrazione avrebbe
dovuto spiegare perché, invece della consegna di rigore, ha
inflitto la ben più grave sospensione dall'impiego.
Il Ministero della Difesa resisteva al ricorso chiedendone il
rigetto, ma il TAR, disatteso il primo motivo, ha accolto il
gravame ritenendo fondata la censura di difetto di motivazione in
relazione al contenuto della decisione della Corte costituzionale
24 luglio 1995, n. 356.
La sentenza è stata appellata dal Ministero che ne chiede
l'integrale riforma.
L'appellato I. si è costituito anche in questo grado del giudizio,
replicando alle argomentazioni del Ministero.
L'appello è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza del
6 maggio 2003.
Diritto
L'appello è fondato.
Il TAR, dopo avere ampiamente richiamato il contenuto della
sentenza della Corte costituzionale n. 356 del 24 luglio 1995, ha
ritenuto che il provvedimento impugnato fosse carente proprio di
quell'esauriente e rigorosa motivazione richiesta dalla Corte a
fronte dell'indeterminatezza descrittiva dei comportamenti
sanzionabili.
Difatti, nel caso in esame, non vi sarebbe l'indicazione dei fatti
contestati, se non mediante rinvio al capo d'imputazione che ha
dato luogo alla sentenza del Tribunale Militare di Torino di
applicazione dell'amnistia, e la motivazione consisterebbe in
espressioni generiche, inidonee a spiegare le ragioni che hanno
condotto all'irrogazione della sanzione in concreto inflitta.
Questa conclusione sarebbe rafforzata dalla considerazione che,
nella specie, a differenza del caso sottoposto alla Corte
costituzionale - nel quale il riferimento "ai motivi disciplinari"
si integrava con l'indicazione della responsabilità per "atti
incompatibili con lo stato di sottufficiale", richiesta dall'art.
67 della legge n. 599 del 1954 - nessun riferimento vi è a tale
ultima disposizione.
Le considerazioni del primo giudice non possono essere
condivise.
Conviene premettere che l'originario ricorrente era stato imputato
del "reato di insubordinazione con ingiurie pluriaggravate",
perché, in una lettera datata 16 maggio 1988 indirizzata al
superiore «Col R. A., Comandante del 53° Stormo A.M. di Cameri, ne
offendeva l'onore e la dignità, attribuendogli non convenienti
comportamenti nell'esercizio dell'azione di comando e scarso
interesse e conoscenza del lavoro svolto presso detto Reparto,
specificatamente dicendo, tra l'altro: «... i suoi 'consigli' non
avevano niente di tecnico e il loro carattere era puramente
psicologico... Non le va bene quel che faccio? Dispone di altri
1500 'sudditi' su cui contare e una sostituzione non è poi la fine
del mondo; non le piace il mio modo di fare? ... Per lei spostare
quattro volte circa 5000 libri è solo un verbo da esprimere col
semplice movimento della bocca e della lingua. Lei è all'oscuro del
lavoro amorevolmente svolto dal Ten. P. e dal sottoscritto... Lei
non ha tenuto in considerazione niente di tutto questo e ha
contestato un fatto, mosso un addebito e tenuto un atteggiamento di
critica distruttiva ignorando questi fatti fondamentali. La sua
ferma intenzione determinata a denigrare ha fatto il resto. Su
quali basi poggia tutte le motivazioni e in ordine a quali
comprovate ragioni esprime tali giudizi?».
Come è facile osservare, i fatti contestati ai fini disciplinari
non potevano essere diversi da quelli che avevano determinato
l'apertura del procedimento penale: su quei fatti e circostanze -
compiutamente specificati sia pure per relationem al capo
d'imputazione ed inconfutabilmente acclarati nella loro materiale
esistenza, del resto mai messa in discussione da parte
dell'interessato - l'amministrazione era chiamata ad operare solo
la necessaria valutazione ai fini disciplinari.
Sotto il profilo della necessaria specificità dei fatti contestati,
non sembra possano essere mossi rilievi al comportamento
dell'Amministrazione.
Ad avviso della Sezione anche la motivazione, diversamente da
quanto ritenuto dal primo giudice, appare pienamente coerente con i
principi enunciati dalla Corte costituzionale.
Il provvedimento impugnato è motivato come segue: «Veniva
sottoposto a procedimento penale per il reato di insubordinazione
con ingiurie pluriaggravate per avere, con lettera diretta al
superiore, offeso l'onore del comandante del 53° Stormo,
attribuendogli non convenienti comportamenti nell'esercizio
dell'azione di comando e scarso interesse e conoscenza del lavoro
svolto. Tale procedimento si concludeva con sentenza di amnistia,
emessa in data 29 maggio 1991 dal Tribunale Militare di Torino. In
conseguenza di ciò veniva sottoposto ad inchiesta formale
disciplinare ai sensi dell'art. 65 della Legge 31 luglio 1954, n.
599. La stessa si concludeva con l'accertamento di gravi
responsabilità riconducibili al sottufficiale di cui trattasi per
aver tenuto un comportamento lesivo dei prestigio della F.A. e
contrario alle leggi ed ai doveri attinenti al giuramento prestato
(art. 9 R.D.M. n. 545/86), nonché ai doveri attinenti al grado
(art. 10 R.D.M n. 545/86), alla dipendenza gerarchica (art. 12
R.D.M. n. 545/86), al senso del dovere (art. 14 R.D.M. n. 545/86),
all'esecuzione di ordini (art. 25 R. D. M n. 545/86) e al contegno
del militare (art. 36 R.D.M n. 545/86)».
Come emerge dal contenuto avanti trascritto, l'amministrazione ha
ritenuto che il comportamento del ricorrente integrasse la
violazione di plurimi doveri del militare e, mediante l'espresso
richiamo delle singole norme violate, ha dato idonea e sufficiente
spiegazione della sanzione inflitta e delle ragioni che l'hanno
indotta a adottare la sospensione dal servizio.
Il richiamo alla sentenza della Corte non consente di pervenire
alla soluzione condivisa dal Tribunale amministrativo per le
ragioni che seguono.
In primo luogo il richiamo all'art. 67 della legge n. 599 del 1954
operato dalla Corte Costituzionale, se necessario in quel caso
perché la sanzione disciplinare in contestazione era la "perdita
del grado per rimozione" e, quindi, una sanzione espulsiva, non
appare pertinente al caso di specie, posto che la sanzione è quella
della sospensione dal servizio per mesi quattro. In questo caso,
per soddisfare l'esigenza della congrua ed esauriente motivazione
prospettata dalla Corte costituzionale, appare più che idoneo il
richiamo alle singole e specifiche disposizioni che individuano i
doveri propri del militare.
Reputa la Sezione che il comportamento del ricorrente non sia stato
conforme ai principi enunciati dalle disposizioni legislative
richiamate nonché ai valori che devono ispirare nel loro complesso
le regole di comportamento che caratterizzano la scala di doveri
propri della funzione esercitata.
D'altra parte, posto che la sufficienza della motivazione è
richiesta per consentire il necessario sindacato di legittimità da
parte del giudice amministrativo proprio con riferimento ai
provvedimenti disciplinari per i militari, non sembra che nel caso
in esame tale obbligo sia stato violato, ove si consideri il
contenuto dei fatti contestati, i quali dimostrano, di per se soli,
la violazione dei plurimi doveri facenti capo al militare.
Né appare pertinente la mancata comparazione tra la possibilità di
irrogare la consegna di rigore in luogo della sospensione dal
servizio, per il semplice motivo che la prima attiene ad una
sanzione di corpo, mentre quella inflitta concerne una sanzione di
stato. In tale contesto, neppure giova al ricorrente il richiamo al
parere dell'adunanza generale di questo Consiglio di Stato n. 48/91
del 30 maggio 1991, che si riferisce all'ipotesi di una sanzione di
corpo assolutamente immotivata.
In conclusione, l'appello deve essere accolto e, per l'effetto, in
riforma della sentenza appellata, deve essere respinto il ricorso
di primo grado. |