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Diserzione - Permanenza - Cessazione - Acquisizione dello stato di
"arruolamento con prole" - Determina la sospensione degli obblighi
di leva - E importa la fine della permanenza delittuosa - Istanza
di dispensa e deliberazione della P.A. - Non sono necessarie -
Fatto nuovo - Fatto diverso - Differenza.
(C.p.m.p., art. 148 co. 2°; L. 24
dicembre 1986, n.958, art. 11, co. 2°; c.p.p., artt. 521 e 522
co.1°)
Corte di Cassazione, Sez. 1^ pen., 13
aprile 2000. Pres. Fazzioli, Rel. Gironi, P.M. mil. Garino (diff.),
in c. M.
La permanenza del reato di diserzione va ritenuta cessata per
effetto e alla data dell'acquisizione, da parte del militare, della
condizione di arruolato con prole, la nascita di un figlio
importando automaticamente la sospensione degli obblighi di leva,
con l'invio in licenza illimitata senza assegni in attesa del
congedo illimitato, stante la prevalenza dei doveri connessi alla
paternità sull'interesse al servizio militare, e senza necessità
dell'istanza di dispensa da parte dell'interessato né del previo
formale provvedimento della P.A.
Nel tema poi di correlazione fra imputazione e sentenza, in una
fattispecie c'è insussistenza di diversità del fatto se
nell'udienza il P.M. anticipi la data relativa alla fine della
permanenza delittuosa della diserzione (1).
(1) Si legge quanto appresso nel
testo della sentenza:
La sentenza in epigrafe ha confermato quella del Tribunale militare
di Padova in data 21 ottobre 1998, che aveva assolto M. C.
dall'imputazione di diserzione impropria di cui all'art. 148, co.
2, c.p.m.p. per la perdurante mancata presentazione del predetto al
proprio reparto al termine di un permesso di 48 ore scaduto il 1
febbraio 1976 (accusa originariamente contestata per il periodo
successivo al 4 maggio 1993 - data della sentenza di condanna
emessa a carico dell'imputato per il medesimo reato, a sua volta
preceduta da una prima condanna pronunziata il 28 maggio 1991 - e
modificata in udienza dal P.M. nel senso della cessazione del reato
alla data del 31 dicembre 1980, coincidente con quella in cui il M.
era divenuto padre). Accogliendo la tesi del P.M., il primo giudice
riteneva a quella data cessata l'assenza ingiustificata del
militare dal servizio, considerando gli obblighi militari
automaticamente sospesi all'atto dell'acquisizione dello "status"
di arruolato con prole, ai sensi dell'art. 11, co. 2, l. 24
dicembre 1986, n. 958, posto che il susseguente provvedimento
amministrativo non avrebbe potuto che essere ricognitivo di tale
situazione, senza spazio per apprezzamenti discrezionali di
sorta.
Il secondo giudice ha, preliminarmente, disatteso l'eccezione di
nullità della sentenza di primo grado sollevata dal P.G. ricorrente
ex art. 522, co. 1, in riferimento all'art. 521 c.p.p., per
asserita diversità del fatto (in realtà costituito dal protrarsi
dell'assenza a far tempo dal 4 maggio 1993) rispetto alla
contestazione come modificata in udienza, ritenendo inconfigurabile
un difetto di correlazione tra imputazione contestata e sentenza in
base all'assunto che il tribunale si era pronunziato sulla medesima
"res iudicanda" formalizzata dall'accusa e che, pertanto, la
prospettazione del ricorrente assumeva la connotazione di "fatto
nuovo", in ordine al quale il P.M., avrebbe potuto procedere in via
ordinaria, piuttosto che di "fatto diverso". Nel merito il giudice
del gravame ha condiviso le conclusioni della sentenza appellata,
argomentando che l'acquisizione della condizione di arruolato con
prole determina automaticamente la sospensione degli obblighi di
leva in attesa del congedo anticipato, in attesa del quale il
militare deve essere immediatamente inviato in licenza illimitata
senza assegni (vds. art. 11, co. 2, l. n. 958/1986), con evidente
riconoscimento legale della prevalenza dell'interesse per
l'adempimento dei doveri connessi alla paternità su quello relativo
alla prestazione del servizio di leva.
Ha proposto ricorso il P.G.M., reiterando le censure di rito e di
merito già formulate nei confronti della sentenza di primo grado e
sindacando, in particolare, la ritenuta cessazione o sospensione
automatica degli obblighi militari in forza del mero verificarsi
della nascita di un figlio, in difetto di istanza di dispensa da
parte dell'interessato ed a prescindere dal formale provvedimento
in tal senso della P.A.
Il ricorso è infondato.
Quanto alla censura in rito, si
rileva che la modificazione dell'imputazione per asserita diversità
del fatto formalmente compiuta dal P.M. nel giudizio di primo grado
non può, in realtà, ritenersi tale, equivalendo essa, nella
sostanza, ad un'anticipazione della tesi di merito circa la
giustificazione dell'assenza del M. a far tempo dalla nascita del
figlio, come desumibile dalla pronunzia assolutoria adottata dal
tribunale, che avrebbe, altrimenti, dovuto emettere sentenza di
proscioglimento ex art. 649 c.p.p., essendo l'imputato già stato
giudicato ed irrevocabilmente condannato con due successive
sentenze per il suo mancato rientro al reparto sino alla data 4
maggio 1993 e non potendo, pertanto, il medesimo essere nuovamente
processato per il periodo di assenza: 1 febbraio 1976 (data del
mancato rientro dal permesso) - 31 dicembre 1980 (data di nascita
del figlio); la sentenza di assoluzione per insussistenza del
fatto, confermata in sede di gravame dalla sentenza oggetto di
ricorso, non può, dunque, che riguardare l'imputazione come
originariamente formulata, stante la palese assenza di senso di una
contestazione a ritroso nel tempo dal 4 maggio 1993 (data della
seconda sentenza di condanna) al 3 dicembre 1980.
Ciò premesso, va disatteso anche il motivo di merito, risultando
dal foglio matricolare del prevenuto (vds. annotazione in data 16
giugno 1993) che l'Amministrazione militare ebbe, di fatto, a
riconoscere come operante in favore del M. la causa di dispensa di
cui all'art. 11, co. 2, l. n. 958/1986 quantomeno a far tempo dalla
pronuncia della seconda sentenza di condanna, erroneamente
interpretando come estensibile all'efficacia della dispensa la
condizione della presentazione entro 30 giorni al Distretto
militare di Torino cui il tribunale militare aveva subordinato la
sola operatività del concesso beneficio della sospensione
condizionale della pena; attese l'inequivoca manifestazione di
volontà della P.A. di ritenere operante la causa di dispensa in
questione a prescindere da una espressa richiesta dell'interessato
e l'evidenza del fraintendimento del dispositivo della sentenza del
Tribunale militare di Padova in data 4 maggio 1993, che condusse
l'Amministrazione stessa a ritenere erroneamente la dispensa
medesima subordinata alla presentazione del militare al Distretto,
in realtà disposta dal Tribunale solo quale condizione per
l'operatività del beneficio di cui all'art. 163 c.p., la soluzione
adottata dai giudici del merito deve, in definitiva, ritenersi nel
caso di specie esatta, anche a prescindere dalla condivisibilità
della tesi - espressa nella sentenza impugnata - secondo cui la
dispensa per l'arruolato con prole opererebbe automaticamente al
verificarsi della situazione prevista dalla legge, ancor prima
della definizione delle procedure per la sua ammissione al congedo
anticipato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Legittima difesa - Schiaffo o pugno - Spinta anteriore alla grave
violenza - Se quella sia atto iniziale di condotta violenta - Non
lo è se data per allontanare l'avversario che si va avvicinando -
Proporzione fra spinta e pugno - Non si configura - Ciò ancor più
per il mancato risalto dell'attualità dello schiaffo o pugno
rispetto alla spinta - Differenza della scriminante militare da
quella comune - Per questa, non per quella, basta il pericolo della
violenza.
(C.p., artt.52 e 583 co. 1°;
C.p.m.p., artt. 42, 223 co.1°, 224 e 261; C.p.p., artt. 597, 602 e
605)
Corte Militare di Appello, 15 gennaio
2001. Pres. Nicolosi, Est. Ballo, P.M. Giordano (conf.), in c.
I.
Non ricorre le legittima difesa nella fattispecie di un militare
che colpisce il commilitone con un pugno (o schiaffo), dal quale
deriva una malattia di durata superiore ai quaranta giorni,
successivo a una "spinta" - che l'imputato considera una percossa
-, poiché nell'accaduto fa difetto la proporzionalità, e non
essendo la spinta, come si pretende, atto iniziale di una violenza
dagli sviluppi imprevedibili, se risulta semplice atto di
allontanamento dell'avversario che va avvicinandosi e tenuto conto
dell'appena percettibile attualità della realizzata "violenza",
nonchè del requisito richiesto dalla legge penale militare per la
non punibilità del reagente, che è costituito non dal semplice
pericolo della violenza, cui si reagisce, ma dall'attualità della
violenza del primo offensore (1).
(1) Si legge quanto
appresso nel testo della sentenza:
««Nel procedimento penale a carico di: I.G., nato il 13 settembre
1979 a Cagliari, elettivamente domiciliato presso il difensore
avv.to Francesco Macis, del foro di Cagliari, imputato del reato di
lesione personale grave (artt. 583, co. 1°, n.1 c.p.; 223, co.1° e
224 C.p.m.p.) "perché marinaio in servizio al Gruppo La Maddalena,
il 23 ottobre 1997, presso la sala TV di Reparto, colpiva con un
pugno il commilitone S. E., cagionandogli "un'ampia perforazione
post traumatica della membrana timpanica sinistra", dalla quale è
derivata una malattia durata più di quaranta giorni".
Con sentenza in data 25 febbraio 2000 il Tribunale Militare di
Cagliari condannava I.G., in epigrafe individuato, per l'ascritto
reato di "lesione personale grave" (artt. 583 co.1°, n.1, c.p.; 223
co. 1° e 224 C.p.m.p.), alla pena di mesi 6 (sei) di reclusione
militare, con i doppi benefici di legge.
Il giudice di prime cure, nella sua motivazione, rilevava come la
responsabilità penale dell'imputato fosse ampiamente comprovata sia
dalle deposizioni testimoniali, sia dalle prove documentali, sia
dalle stesse ammissioni del medesimo; per cui non esisteva, a suo
parere, alcun dubbio sulla sussistenza dell'elemento materiale e di
quello psicologico del reato "de quo".
L'imputato, infatti, sempre secondo il convincimento del primo
giudice, dopo aver ricevuto una spinta aveva sferrato con "piena
coscienza e volontà" un violento colpo all'orecchio del parigrado
S. E., senza alcuna possibilità di configurare una ipotetica
situazione di legittima difesa, difettando il requisito della
proporzionalità tra la violenza della parte lesa (la leggera
spinta) e quella dell'imputato (un "violentissimo pugno") e senza,
peraltro, neppure potersi configurare la sussistenza della
circostanza attenuante della provocazione, in quanto lo stesso
"fatto apparentemente ingiusto della vittima" (ovvero la citata
"spinta") era stato a sua volta determinato da altro comportamento
precedente ingiusto dell'imputato che aveva forzato il suo
armadietto, per prelevare una cassetta, senza il suo consenso.
Riteneva, comunque, il primo Giudice di concedere le circostanze
attenuanti generiche e quella speciale di cui all'art. 48 u. p.
C.p.m.p. ritenute prevalenti sulla contestata aggravante.
Avverso tale sentenza proponeva appello il difensore
dell'imputato. Nell'atto di impugnazione si lamenta, in punto di
fatto, il mancato riconoscimento della situazione di legittima
difesa in cui versava l'imputato, "aggredito dal S." e colpito da
lui con una spinta. Il requisito della proporzionalità sarebbe
sussistente, secondo l'appellante, in quanto "l'I. non poteva certo
prevedere" fin dove sarebbe arrivata l'azione della parte lesa; se,
ovvero, limitata alla semplice spinta o se inizio di "un ben più
grave attacco alla sua incolumità personale". Inoltre, lamenta
ancora l'appellante, l'imputato ha reagito solo con uno schiaffo,
ben proporzionato alla spinta, "non potendo al momento prevederne"
le conseguenze. Lamenta, infine, l'appellante, in punto di diritto,
come la sentenza impugnata "vada inquadrata nell'ambito delle cause
di giustificazione" sussistendone tutti i requisiti o, quantomeno,
come vada riconosciuta e concessa la circostanza attenuante della
provocazione perché l'imputato, quando aprì l'armadietto del S.,
"reagì a sua volta" contro il fatto ingiusto della parte lesa che
si era appropriato della di lui cassetta. In conclusione delle
proprie doglianze, invoca l'appellante, in riforma dell'impugnata
sentenza, l'assoluzione dell'imputato per aver agito in presenza di
una causa di giustificazione.
All'odierna udienza, l'I., invitato dal Presidente a rilasciare
eventuali spontanee dichiarazioni, afferma di essere stato
aggredito prima verbalmente dal S. e poi materialmente con una
spinta, per cui era stato costretto a reagire con uno schiaffo.
Richiesto dal Presidente di chiarire bene la natura del colpo
inferto alla parte lesa ripete di "credere che fosse stato uno
schiaffo".
Le parti chiedono la utilizzazione di tutti gli atti del
procedimento di primo grado. Quindi il P.G. chiede la conferma
della sentenza, mentre la difesa insiste sulla carenza di elementi
afferenti la grave violenza contestata all'imputato, che avrebbe,
invece, ricevuto egli stesso un atto di tale violenza, quale è
notoriamente una spinta. "Chi è passato alle vie di fatto" -
continua la difesa - non è stato l'imputato, ma la parte lesa che
con la citata spinta, che in realtà è una percossa, ha posto in
essere l'atto iniziale di una violenza dagli sviluppi
imprevedibili, cui l'imputato si è sottratto nel quadro di una
legittima difesa, conclude il difensore invocando l'assoluzione
dell'I. perché non punibile per aver agito in stato di legittima
difesa.
L'appello del difensore dell'imputato appare infondato e, pertanto,
va respinto. Non vi è dubbio alcuno, infatti, che tutti gli
elementi raccolti ed acquisiti agli atti convergono nella chiara ed
evidente responsabilità penale dell'imputato che con piena
coscienza e volontà ha colpito duramente la parte lesa con le
conseguenze di cui all'epigrafe. Come non vi è dubbio che
l'asserita violenza consumata dalla parte lesa nei confronti
dell'imputato - ovvero la spinta - non può assolutamente rivestire
la natura di "atto iniziale di violenza" ma più verosimilmente di
semplice atto di allontanamento di un avversario a distanza troppo
ravvicinata e, comunque, non tale da determinare una reazione così
grave e violenta. Significativa è la circostanza che l'imputato non
ricordi bene la natura del suo atto di violenza -schiaffo o pugno -
il che lascia intuire o una semplicistica tesi difensiva, o un
impeto talmente repentino e violento da non ricordarne le modalità.
In ogni caso, indipendentemente dal tipo di colpo inferto, quello
che è certo ed inconfutabile è che l'imputato ne è stato
sicuramente e dolosamente l'autore, con tutte le conseguenze gravi
riportate. L'invocata causa di giustificazione della legittima
difesa non è assolutamente configurabile, tenuto conto della enorme
sproporzione tra offesa e difesa e della appena percettibile
"attualità di violenza", espressamente richiesta dall'art. 42
C.p.m.p., riferibile ad una semplice spinta. è noto, infatti, come
l'ambito di applicabilità di tale scriminante nel campo penale
militare, prevista e disciplinata dal citato art. 42 C.p.m.p., sia
molto più ristretto del corrispondente istituto previsto e
disciplinato dall'art. 52 C.p., in cui si fa riferimento non
all'attualità della violenza, ma solo al semplice pericolo di
essa.
Non rilevando, dunque, alcuna valenza ai motivi di doglianza
contenuti nell'atto di impugnazione, questa Corte ritiene di dover
confermare l'appellata sentenza.
P.Q.M.
visti ed applicati gli artt. 261
C.p.m.p.; 3 L. 180/1981; 597, 602 e 605 C.p.p.
Conferma
l'impugnata sentenza e condanna
l'appellante al pagamento delle ulteriori spese di giudizio»».
Violata consegna - Pattuglia CC senza compiti informativi -
Interruzione dell'attività perlustrativa, propria del servizio, per
fornire informazioni - Iniziativa personale del capo pattuglia,
circa tale condotta, al domicilio di un cittadino - Realizza
quell'interruzione - Errore nel ritenere tale attività come
doverosa - Totale irrilevanza giuridica anche del dubbio su detta
doverosità - Esimente putativa dell'errore sul fatto - Non si
configura.
(C.p.m.p., artt. 39 e 120; C.p. artt.
51 co. 1° e 59 co. 3°)
Corte Militare di Appello, 21
febbraio 2001. Pres. Est. Monica, Proc. Gen. Giordano, app. in c.
I.
L'appuntato dei Carabinieri, capo di una pattuglia in servizio
perlustrativo, e senza compiti informativi, il quale interrompa per
circa un'ora tale attività - lasciando l'altro militare, autista,
nel mezzo di servizio - onde recarsi in un condominio presso un
amico bisognoso di informazioni circa il "portare armi", con sosta
non annotata sull'ordine di servizio, commette allontanamento, per
propria iniziativa, incompatibile con la consegna, e circa il quale
non può dirsi sia viziato l'elemento soggettivo dall'erroneo
convincimento di agire in adempimento di un dovere, né ritenersi
giuridicamente valido un dubbio al riguardo, dovendosi invece
concludere che non si configura nella specie l'errore di fatto
sull'esistenza della scriminante (1).
(1) Si legge quanto appreso nel
testo della sentenza:
Con sentenza del 4 maggio 2000 il Tribunale militare della Spezia
assolveva I.E. e C.V. dal reato di violata consegna aggravata in
concorso a ciascuno di loro ascritto, "il primo perché il fatto non
costituisce reato, il secondo perché il fatto non sussiste". Quanto
allo I., l'imputazione - ricondotta al disposto dagli artt. 110
C.p., 120 2° co. e 58 1° co. - era stata così formulata: "perché
Appuntato dei Carabinieri in servizio presso la Compagnia
Carabinieri di Salsomaggiore (PR), il giorno 07 marzo 1997, in
concorso con il Carabiniere scelto C.V., comandati in servizio
perlustrativo con turno dalle 19,00 alle ore 01.00, interrompeva
alle 20.50 per circa un'ora tale servizio per recarsi presso
l'abitazione di un suo amico dove vi sostava per circa un'ora. …
Con l'aggravante … dell'aver concorso nel reato con un inferiore e…
l'aggravante del servizio armato". Nella motivazione della
sentenza, richiamate le prove acquisite nell'istruzione
dibattimentale - tra cui, segnatamente, l'ordine di servizio n. 31
per il 7 marzo 1997 relativo al fatto in questione e l'estratto del
regolamento generale dell'Arma dei Carabinieri relativo ai compiti
dei militari in servizio di pattuglia - si rileva che "dall'ordine
di servizio acquisito, risulta che entrambi gli imputati, in
servizio presso la stazione Carabinieri di Salsomaggiore Terme,
erano stati comandati, ad opera del Comandante dell'Aliquota
Radiomobile, a svolgere il servizio armato di perlustrazione dalle
ore 19.00 del 7 marzo 1997, fino alle successive ore 01.00. Detto
servizio imponeva la loro vigilanza su obiettivi sensibili, il
controllo di esercizi pubblici e della circolazione stradale,
nonché l'assolvimento del servizio coordinato dalla Questura di
Parma, con specifico riferimento ai posti di controllo
volanti".
A fronte di ciò, vengono, quindi, dettagliatamente riportate le
discolpe al riguardo rese, sempre in dibattimento, da entrambi gli
imputati. In particolare:
- che "il carabiniere C. ha riferito di avere svolto il servizio in
qualità di autista e che la pattuglia fece rientro in caserma,
sostandovi per pochi minuti, affinché egli stesso potesse
soddisfare bisogni fisiologici. Sempre secondo C., appena la
pattuglia uscì nuovamente dalla caserma e quando ancora si trovava
nella medesima via in cui questa era ubicata, il carabiniere scelto
I., capo pattuglia, chiese all'autista di fermarsi presso un
condominio e, sceso dalla vettura, gli disse di attenderlo un
attimo. Subito dopo I. si recò all'interno del condominio, dove
abitavano numerose famiglie, dal quale fece ritorno circa un'ora
dopo (intorno alle ore 21.50), scusandosi con il C. dicendogli
semplicemente di avere fatto tardi; quindi la pattuglia riprese il
servizio di perlustrazione. Il successivo 9 marzo 1997 il C. ebbe
modo di parlare con il Comandante del Nucleo Radiomobile, al quale
riferì l'accaduto, chiedendo di non metterlo più in servizio di
pattuglia con I.. Infine, C. ha precisato che durante l'assenza
dello I. egli rimase sempre in auto e non ricevette alcuna
richiesta d'intervento via radio";
che "l'imputato I. non ha negato in radice l'episodio riferito dal
coimputato, salvo quantificare nell'ordine di 20-30 minuti il
periodo di tempo in cui egli rimase assente dall'auto. Circa i
motivi della sua condotta, I. ha affermato che presso il condominio
abitava un suo amico il quale in precedenza gli aveva chiesto
informazioni circa la possibilità di portare armi e i necessari
adempimenti. I. sapendo che quella sera il suo amico si trovava a
casa, evento non frequente a causa dell'attività di
autotrasportatore, decise di cogliere l'occasione che l'imprevisto
rientro in caserma gli aveva offerto, per fornire le indicazioni
richiestegli. I. ha inoltre riferito che nella circostanza gli fu
offerto il caffè e che egli approfittò dell'occasione per chiedere
notizie confidenziali sugli abitanti del paese; circa I rapporti
con C., il prevenuto ha affermato che tra loro c'erano divergenze
di carattere. Infine, il capo pattuglia ha giustificato la mancata
annotazione di tale sosta sull'ordine di servizio, affermando di
non averla ritenuta significativa ("guai se dovessi annotare
tutto").
In ordine alle deposizioni rese dai testimoni al riguardo
ritualmente escussi, si evidenzia, sempre in sentenza:
- che il M.llo comandante la Stazione CC. di Salsomaggiore "ha
dichiarato, come appare ovvio, che la pattuglia non aveva compiti
informativi, quali quelli che I. avrebbe perseguito (il
condizionale è d'obbligo), pur precisando che la pattuglia deve
mostrarsi disponibile di fronte ad eventuali richieste del
cittadino";
- e che il Maggiore all'epoca comandante la Compagnia CC di
Salsomaggiore "ha rilevato che la sosta in esame non era prevista
dall'ordine di servizio, che di essa non fu effettuata nessuna
annotazione sull'ordine di servizio tra gli interventi ad
iniziativa e che l'allontanamento in parola era compatibile con le
consegne (anche se quest'ultima risulta essere una valutazione di
cui il Collegio non deve tenere conto). L'ufficiale, infine, ha
riferito che I. era un buon elemento e che il capopattuglia poteva
anche assumere l'iniziativa di fornire informazioni. Il Maggiore,
circa le evidenti correzioni degli orari dei servizi svolti,
originariamente annotati sull'ordine di servizio ad opera dello
stesso I. non ha saputo fornire spiegazioni, nonostate egli stesso
avesse evidenziato tale anomalia nell'informativa di reato da cui è
disceso il presente giudizio".
Alla stregua di tali risultanze il Tribunale, quindi, osserva che,
nel comportamento tenuto nelle circostanze di interesse
dall'imputato C., semplice militare autista che non aveva
abbandonato il mezzo assicurando il collegamento radio con la
centrale operativa, non emergono estremi di un comportamento
penalmente rilevante essendo costui stato in sostanza chiamato a
rispondere di una situazione da altri irresponsabilmente causata e
che egli non era in grado di prevedere ed impedire, e tanto più che
non aveva fatto altro che attenersi proprio alle modalità esecutive
del proprio servizio di semplice autista indicate nel Regolamento
anzidetto.
Quanto allo I., il Tribunale giunge parimenti ad escludere la
responsabilità penale, ma soltanto ritenendo "…insufficiente la
prova circa l'elemento soggettivo del reato verosimilmente viziato
dall'erroneo convincimento del prevenuto di agire in adempimento di
un suo dovere", mentre "la condotta di questi integra gli elementi
materiali del reato contestatogli" poiché "in ogni caso l'attività
perlustrativa… fu interrotta ad opera del prevenuto I. con
conseguente violazione della consegna, pur se in presenza del
potenziale contatto con la centrale operativa" grazie al C. rimasto
in servizio a bordo dell'autovettura di servizio.
Più specificamente, ed a quest'ultimo proposito, sempre il
Tribunale e sempre così come leggesi in sentenza osserva: che il
servizio in questione aveva natura perlustrativa "assolutamente
incompatibile con la bislacca iniziativa che I. asserisce di aver
posto in essere"; che, pur essendo logico che i militari in
servizio di pattuglia possano e debbano fornire indicazioni al
cittadino, ben altra cosa è il "servizio a domicilio" attuato
dall'"intraprendente I. perché esso contrasta visibilmente con le
finalità generali e particolari del servizio svolto"; che, altresì,
le informazioni sul porto d'armi costituiscono materia per
specifici e diversi uffici di polizia, onde "appare ancor più
insipiente l'atteggiamento dello I".; che, ancor più, quest'ultimo
ha poi omesso di indicare la rilevante anzidetta sosta nell'ordine
di servizio, senza darne né preventiva né successiva spiegazione
all'autista C.; e che, conseguentemente, "tali circostanze non
giovino alla trasparenza della condotta del graduato e si prestano
alla formulazione di ipotesi alternative circa i veri motivi
dell'assenza in esame. A ben vedere, non sono note neppure le
generalità dell'amico e della di lui moglie, così genericamente
nominato dallo I. Tale riservatezza, forse dovuta al desiderio di
non coinvolgere una famiglia in una vicenda processuale, si presta
pur anche ad essere intesa come sintomatica di un comportamento ben
poco commendevole".
Sennonché il Tribunale perviene ad assolvere anche tale prevenuto
esplicitamente dichiarando di trovarsi "nel dubbio che il
carabiniere I. abbia agito nell'erroneo convincimento che la sua
fosse una doverosa attività d'informazione del cittadino, tale
anche se conosciuto ed amico" per le seguenti considerazioni
ulteriori:
- poiché "non si può escludere la veridicità delle affermazioni
dell'imputato che è pur sempre un tutore dell'ordine e che è stato
indicato come un buon elemento dallo stesso Maggiore", e tanto più
che "in alternativa si dovrebbe ritenere che l'imputato …, sia
stato così incosciente da assentarsi lungamente per motivi non
meglio chiariti, ma comunque del tutto estranei al servizio";
- essendo "più verosimile che l'imputato abbia agito secondo quanto
da lui riferito, magari perdendo la precisa cognizione del tempo,
nell'erroneo presupposto di svolgere un'attività di servizio in
quel momento consentita e, più in generale doverosa";
- ed infine, poiché la relativa autonomia al medesimo attribuita in
quanto "capo pattuglia" ben può essere stata fraintesa
dall'imputato, il cui poco elevato grado di Carabiniere scelto può
autorizzare a ritenere che egli sia fornito di un ben modesto grado
di conoscenze in materia militare, non potendosi, d'altronde,
"escludere che I. abbia posto sullo stesso piano il servizio cui
era comandato e quello "estemporaneo" che aveva ritenuto di
adempiere proprio in quella infelice circostanza, ritenendo che la
presenza in auto del C. garantisse il contatto con la centrale e,
quindi, il servizio … confidando nell'iniziativa del collega che,
ad esempio, avrebbe potuto azionare il clacson o la sirena con
buona pace della quiete pubblica".
Avverso tale sentenza hanno interposto appello sia il Procuratore
militare che il Procuratore generale militare in sede limitatamente
all'assoluzione del solo I. e chiedendo, in riforma della sentenza
anzidetta, la condanna di quest'ultimo:
- il Procuratore militare, motivando che il dubbio sull'elemento
soggettivo del reato "de quo" come sopra nutrito dal Tribunale è
totalmente privo di fondamento, essendo pacifico che quest'ultimo
elemento deve essere "accertato sulla scorta di circostanze
esteriori al fatto, che in qualche modo possano essere espressione
dell'atteggiamento psicologico dell'agente" ed, in tanto meritevoli
di apprezzamento secondo l'"id quod plerumque accidit", in quanto
possa inferirsene l'esistenza di una determinata
rappresentazione/volizione, con la conseguenza che, proprio per
essere nella fattispecie di interesse le circostanze esteriori
tutte quelle come sopra diffusamente evidenziate dal Tribunale, le
stesse depongono, univocamente e viceversa, per la sussistenza del
relativo dolo in capo allo I.
- il Procuratore generale, dapprima osservando, sempre a tale
specifico riguardo, che tale dubbio sul dolo appare ingiustificato
ed incoerente con le risultanze dibattimentali, tanto più che lo
"I. non era un militare di leva appena uscito dall'adolescenza;
era, al contrario, un militare professionale trentenne dell'Arma
dei Carabinieri, la quale, notoriamente dedica particolari cure ed
attenzioni (attesi i suoi rilevanti compiti militari e di polizia)
all'istruzione ed all'addestramento dei suoi uomini per
l'espletamento dei servizi d'istituto. Pertanto è veramente arduo
ipotizzare che l'imputato reputasse suo dovere giuridico
interrompere il servizio perlustrativo per dare informazioni a
domicilio ad un suo amico. D'altra parte, la scriminante putativa
di cui all'art. 59, 3° c., C.p., implicando l'errore di fatto
sull'esistenza di una scriminante, dà luogo ad un errore sul fatto,
mentre nel caso concreto I. avrebbe creduto esistente una
scriminante non prevista dalla legge (il preteso dovere dei
Carabinieri di dare ai cittadini informazioni a domicilio)". E,
quindi, concludendo che le spiegazioni fornite dall'imputato quanto
all'interruzione del servizio affidatogli sono "ictu oculi un
evanescente espediente difensivo" non avendo, fra l'altro, lo I. né
annotato la sosta sull'ordine di servizio, né chiarito al C. le
ragioni della sosta stessa, né, infine, dichiarato in dibattimento
a chi avrebbe dato informazioni onde consentire un eventuale
riscontro probatorio, risultando, viceversa, "pasticciate le
annotazioni degli orari di servizio svolti sull'ordine di
servizio".
All'odierna udienza l'imputato I. non si è presentato, onde, nella
riscontrata ricorrenza dei relativi presupposti e nulla avendo
eccepito i Difensori presenti, il medesimo è stato dichiarato
contumace.
Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che questa Corte, in
riforma della sentenza appellata, dichiari la colpevolezza del
sunnominato in ordine al reato ascrittogli, condannandolo alla pena
finale di mesi quattro di reclusione militare con i doppi benefici
di legge. I Difensori, chiedendo la conferma della sentenza di
primo grado ed, in subordine, il minimo della pena e la concessione
della sospensione condizionale della pena.
L'appello merita accoglimento.
Tutti i rilievi come sopra correlativamente eccepiti ed a cui
integralmente si rimanda, non possono, infatti, se non meritare
integrale accoglimento, anche poiché, in definitiva, essi risultano
tutti riconducibili alla prima e fondamentale circostanza che la
soluzione "dubitativa" in ordine alla sussistenza in capo allo I.
della previsione e volizione del comportamento criminoso
contestatogli risulta inequivocabilmente adottata dal Giudice di
prime cure con il semplice postulare, in primo luogo, la
rispondenza a verità delle circostanze dal medesimo asserite a
propria discolpa nonostante che esse già a livello di
prospettazione si presentassero, per un verso, prive di un sia pur
minimo connotato concreto, ed a tal punto da rendere logicamente
impossibile un qualche riscontro in merito, e, per altro verso,
intimamente incoerenti e contraddittorie per le stesse ragioni e
considerazioni alla cui stregua, e così come leggesi in sentenza ed
innanzi riportato, lo stesso Tribunale perviene contestualmente, a
ritenere sussistente l'elemento oggettivo del reato contestato in
termini, oltre che il comportamento omissivo fenomenicamente posto
in essere, di diverso comportamento attivo corrispondentemente
tenuto dallo stesso I. e del tutto privo di legittimazione o
titolo.
Aspetto, quest'ultimo, tanto più evidente laddove si pretenda, così
come avvenuto in sentenza, di ricondurre la motivazione
dell'assoluzione corrispondente adottata (incentrata, come si è
detto, sul dubbio sostanzialmente insuperabile in ordine al dolo
generico richiesto dall'art. 20 C.p.m.p. per la sussistenza del
reato ivi previsto e della fattispecie contestato) persino al
possibile erroneo convincimento del prevenuto di agire
nell'adempimento di un suo dovere, e, quindi, alla possibile
sussistenza a suo favore della corrispondente scriminante putativa
di cui al combinato disposto dagli artt. 51,1° c. e 59,3° c.
C.p.
Infatti, il presupposto dell'esimente putativa dell'adempimento di
un dovere è, pur sempre, l'errore incolpevole dell'agente
sull'esistenza e sulla legittimità di quest'ultimo e sul suo
conseguente dovere di ottemperanza, presupposto, però, nella
fattispecie, non soltanto non sussistente, ma neppure …
astrattamente ipotizzabile alla stregua sia dell'inequivocabile
ordine di servizio in base al quale lo stesso I. aveva già iniziato
a prestare con turno 19,00 - 01,00 uno specifico servizio
perlustrativo comportante l'osservanza, in comportante
l'osservanza, in tutto il relativo arco temporale, di consegne
assolutamente incompatibili con un suo allontanamento per cause
private o comunque diverse da quelle - tassative - in cui lo stesso
servizio perlustrativo si identificava (vedasi l'"indicazione
sintetica di compiti da assolvere" sullo stesso ordine di servizio
n.31 in atti); sia di tutto quant'altro come sopra specificamente
richiamato dal Giudice di prime cure a sostegno di un suo autonomo
dubbio in merito e risolventesi esclusivamente nelle valutazioni
anzidette, più che astratte, del tutto soggettive e che, oltre a
postulare gratuitamente la rispondenza a verità delle fantasiose
circostanze asserite a propria discolpa dal prevenuto, si pongono
persino in palese contraddizione con il disposto normativo di cui
all'art. 39 C.p.m.p. a causa dell'evidente ulteriore impossibilità
di ricondurre, comunque, le circostanze stesse ad una ignoranza
inevitabile del prevenuto medesimo.
Ne consegue la più che evidente comprova in capo allo I. della
previsione e volontà del comportamento criminoso contestatogli e,
pertanto, della corrispondente realizzazione da parte dello stesso
del reato di violata consegna aggravata, soltanto impropriamente
già contestatogli in termini di concorso, e con esclusione della
circostanza aggravante di cui all'art. 58, 1° c. C.p.m.p. in
conseguenza dell'anzidetta intervenuta assoluzione, già nel primo
grado del giudizio, del C. con la più ampia formula.
Passando alla determinazione della pena corrispondente da
infliggere, questa Corte, avuto riguardo, per un verso, alle
specifiche circostanze del fatto così come diffusamente esposto
nella sentenza di primo grado ed innanzi richiamate e, per altro
verso, ai criteri fattuali di commisurazione della pena di cui
all'art. 133 C.p., ritiene di dover determinare la pena base nella
misura di un mese e giorni quindici di reclusione militare poiché
nelle circostanze di interesse, la contemporanea permanenza in
servizio, e pur se come semplice autista, del C. rimasto in
contatto radio con la centrale operativa nonché l'estrema vicinanza
della caserma rispetto al punto dove lo I., assentandosi, aveva
lasciato l'autovettura di servizio, inducono a ritenere il reato di
modesta gravità e non sintomatico di una più accentuata capacità a
delinquere da parte dello I.
Né, d'altronde, sussistono ragioni ostative alla concessione delle
circostanze attenuanti generiche, soprattutto in considerazione dei
buoni rapporti informativi acquisiti sull'attività di servizio
svolta, o per non corrispondentemente ritenere come più adeguato,
sempre nella presente fattispecie, un giudizio di prevalenza di
quest'ultime sulla circostanza aggravante contestata, onde la pena
base anzidetta si riduce a quella di un mese di reclusione
militare.
In ulteriore considerazione dell'incensuratezza del prevenuto e
dovendosi presumere, avuto sempre riguardo alle circostanze di cui
all'art. 133 C.p., che il medesimo si asterrà dal commettere
ulteriori reati, questa Corte ritiene, altresì, di dover concedere
al medesimo entrambi i benefici di cui agli artt. 163 e 175
C.p.
P.Q.M.
Visti ed applicati gli artt. 261
C.p.m.p.; 3 L. 180/1981; 597, 605, 533 e 592 C.p.p.,
in riforma dell'appellata sentenza
dichiara
I.E. responsabile del reato di
violata consegna aggravata (art. 120, 1° e 2° c. C.p.m.p.), così
rubricata la relativa imputazione, e, previa concessione e giudizio
di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, lo
condanna
ad un mese di reclusione
militare, con la concessione della sospensione condizionale della
pena e della non menzione della condanna sotto le comminatoria di
legge; lo
condanna
altresì, al pagamento delle
spese di entrambi i gradi di giudizio. Deposito della sentenza
entro 30 giorni»». |