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Giuoco - Giuoco automatico - Uso di apparecchio automatico da
giuoco - Provvedimento di sequestro degli apparecchi -
Preponderanza dell'elemento dell'alea nel gioco - "Fumus" del reato
di cui all'art. 110 T.U.L.P.S. - Sussistenza.
(Testo Unico del 18 giugno 1931, n.
773, art. 110 co. 4 e 5; L. del 23 dicembre 2000, n. 388, art. 37
co. 3; Nuovo cod. proc. pen., art. 324 e 325)
Sez. 3, 14 maggio 2002, n. 21553 cc.
Pres. Toriello, Rel. Lombardi, P.M. Iacoviello (conf.), ric.
Boldrin.
In tema di sequestro probatorio di apparecchi automatici da
gioco, sussiste il "fumus" del reato di cui all'art. 110 R.D. 18
giugno 1931, n. 773 (uso di apparecchi da giuoco di genere vietato
in locali pubblici o aperti al pubblico), qualora, in relazione
alle caratteristiche di funzionamento di tali apparecchi,
l'elemento dell'alea sia assolutamente preponderante nella
determinazione della vincita (la Corte ha precisato che con la
soppressione del riferimento allo scopo di lucro, ad opera
dell'art. 37 comma 3 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, devono
considerarsi apparecchi e congegni automatici ed elettronici
vietati non solo quelli che hanno insita la scommessa, ma anche
quelli che consentono una vincita puramente aleatoria di un
qualsiasi premio in denaro o in natura o nei quali è comunque
assorbente l'elemento dell'alea).
Indagini preliminari - Attività del Pubblico Ministero -
Accertamenti tecnici non ripetibili - Cd. esame "stub" -
Irripetibilità - Esclusione - Fondamento.
(Nuovo cod.proc.pen., art. 360)
Sez. 1, 9 maggio 2002, n. 23156.
Pres. D'Urso, Rel. Pepino, P.M. Galasso (conf.), ric. Maisto e
altro.
L'analisi chimica di un campione prelevato per il cd. esame
"stub", finalizzata ad accertare le tracce di esplosione di armi da
fuoco, costituisce un'indagine suscettibile di ripetizione in
quanto consistente nell'esame spettroscopico elettronico dei
tamponi adesivi metallizzati, che può essere effettuato in
qualsiasi momento, giacché il processo di metallizzazione fissa le
particelle estratte con tampone adesivo, di guisa che l'esame
spettroscopico può essere sempre ripetuto senza pregiudizio per la
sua attendibilità.
Lavoro -
Prevenzione infortuni - Destinatari delle norme - Appalto di mano
d'opera - Infortunio sul lavoro - Responsabilità congiunta
dell'appaltante e dell'appaltatore - Configurabilità -
Fondamento.
(Cod.pen. art. 589; L. 23 ottobre
1960, n. 1396, art. 1; D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547)
Sez. 4, 6 febbraio 2002, n. 14361.
Pres. Pioletti, Rel. Brusco, P.M. Iadecola (parz. diff.), ric.
Abbadini e altri.
In tema di infortuni sul lavoro, la fornitura di mere
prestazioni di mano d'opera ha come unica conseguenza che
l'appaltante risponde, come datore di lavoro, dell'assolvimento
degli obblighi nei confronti dei dipendenti dell'appaltatore, ma
non fa venir meno gli obblighi e le responsabilità dell'appaltatore
quando sia dimostrato che quest'ultimo, lungi dall'operare come
mero prestatore di lavoro, abbia conservato un potere di ingerenza
nella gestione delle attività svolte dai dipendenti, di talché la
responsabilità dell'appaltante si aggiunge a quella
dell'appaltatore che rimane pur sempre garante della sicurezza
delle persone da lui formalmente dipendenti.
Patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale - Omessa
denuncia di trasferimento o possesso - Violazione dell'art. 30
della legge n. 1089 del 1939 - Natura permanente della
contravvenzione - Sussistenza - Fondamento.
(L. 1 giugno 1939, n. 1039, art. 30;
D. Lg. 29 ottobre 1999, n. 490, art. 58)
Sez. 3, 15 gennaio 2002, n. 12099.
Pres. Avitabile, Rel. Grillo, P.M. Passacantando (parz. diff.),
ric. Peretti e altri.
In tema di beni artistici e culturali, il reato
contravvenzionale previsto dall'art. 30 della legge 1 giugno 1939,
n. 1089, consistente nell'omessa denuncia del trasferimento di
proprietà o della detenzione di cosa di interesse artistico o
storico, ha natura permanente in quanto, mancando un termine entro
cui ottemperare a detto obbligo, la condotta omissiva si protrae
fino al momento nel quale la denuncia viene effettuata.
Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari - Reati -
Esposizione di prodotti alle condizioni atmosferiche esterne tra
cui i raggi solari - Pericolo per la salute - Sussistenza - Reato
di cui all'art. 5 lett. b) legge n. 283 del 1962 - Configurabilità
- Fattispecie in tema di bottiglie di acqua minerale in contenitore
PET.
(L. 30 aprile 1962, n. 283, art.
5)
Sez. 3, 22 febbraio 2002, n. 15491.
Pres. Toriello, Rel. Marini, P.M. Geraci (conf.), ric.
Giacobbe.
In materia alimentare, la conservazione di bottiglie di acqua
minerale in contenitore PET all'aperto ed esposto al sole configura
la contravvenzione prevista dall'art. 5, lett. b), della legge 30
aprile 1962 n. 283, che vieta l'impiego nella produzione, la
vendita, la detenzione per la vendita, la somministrazione, o
comunque la distribuzione per il consumo, di sostanze alimentari in
cattivo stato di conservazione, atteso che l'esposizione, anche
parziale di prodotti destinati al consumo umano alle condizioni
atmosferiche esterne, tra cui l'impatto con i raggi solari, può
costituire potenziale pericolo per la salute dei consumatori, in
quanto sono possibili fenomeni chimici di alterazione dei
contenitori e di conseguenza del loro contenuto.
Reati contro il patrimonio - Delitti - Appropriazione indebita -
Momento consumativo del reato - Omessa restituzione della cosa -
Ritenzione a titolo precario a garanzia di un preteso diritto -
Configurabilità del reato - Esclusione.
(Cod.pen., art. 646)
Sez. 2, 25 gennaio 2002, n. 10774.
Pres. Varola, Rel. Fumu, P.M. Galasso (diff.), ric. Vollero.
L'omessa restituzione della cosa e la sua ritenzione a titolo
precario, a garanzia di un preteso diritto di credito, non integra
il reato di appropriazione indebita ai sensi dell'art. 646 cod.
pen., in quanto non modifica il rapporto tra il detentore ed il
bene attraverso un comportamento oggettivo di disposizione "uti
dominus" e l'intenzione soggettiva di interversione del
possesso.
Reati contro il patrimonio - Delitti - Estorsione - Elemento
oggettivo - Minaccia contro beni non ancora esistenti - Idoneità -
Delitto di estorsione - Configurabilità.
(Cod.pen. art. 629; D.L. 13 maggio
1991, n. 152, art. 7)
Sez. 2, 5 marzo 2002, n. 24730. Pres.
Laudari, Rel. Danza, P.M. Delehaye (conf.), ric. Sassolino ed
altro.
è configurabile il delitto di estorsione, previsto dall'art. 629
cod. pen., anche quando la minaccia di danno è rivolta ad un bene
di cui la vittima non ha ancora la disponibilità, essendo
sufficiente che l'azione intimidatrice sia in grado di determinare
quest'ultima alla prestazione richiesta, con suo conseguente danno
e con l'ingiusto profitto a favore dell'agente (nel caso di specie,
l'imputato avevano minacciato di far esplodere l'edificio che la
vittima, imprenditore edile, avrebbe dovuto realizzare).
Reati contro il patrimonio - Delitti - Furto - Circostanze
aggravanti - Cose destinate a pubblico servizio, utilità, difesa o
reverenza - Ambito di operatività - Fattispecie: sottrazione di
energia elettrica mediante allacciamento alla rete elettrica
dell'Enel.
(Cod.pen. art. 625, co. n. 7)
Sez. 4, 17 aprile 2002, n. 21456 cc.
Pres. Fattori, Rel. Galbiati, ric. PG in proc. Tirone.
Le ipotesi previste nell'ambito dell'aggravante speciale di cui
all'art. 625 n. 7 cod. pen. hanno un fondamento comune costituito
dalla maggiore tutela che deve essere offerta a determinate cose in
ragione delle condizioni in cui si trovano o della destinazione
delle stesse; la sussistenza di detti presupposti determina
l'operatività dell'aggravante a prescindere dagli effetti provocati
dall'azione delittuosa.(In applicazione di tale principio la S.C.
ha ritenuto configurabile l'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 del
cod. pen. nell'ipotesi di furto di energia elettrica attuato
mediante allacciamento abusivo e diretto alla rete elettrica
dell'Enel, indipendentemente dal fatto che tale condotta avesse
arrecato effettivo nocumento alla fornitura di energia agli altri
utenti).
Reati contro l'incolumità pubblica - Contravvenzioni - Getto
pericoloso di cose - Illecito amministrativo di cui all' art. 15
della legge n. 36 del 2001 e reato di cui all'art. 674 cod. Pen. -
Rapporto di specialità ex art. 15 cod. pen. - Sussistenza -
Esclusione.
(Cod.pen. art. 674 e 15; L. 22
febbraio 2001, n. 36, art. 15)
Sez. 1, 31 gennaio 2002, n. 10475.
Pres. Sossi, Rel. Chieffi, P.M. Fraticelli (parz. diff.), ric.
Fantasia e altri.
Non sussiste rapporto di specialità, ai sensi dell'art. 15 cod.
pen., tra la norma di cui all'art. 15 della legge n. 36 del 2001 e
quella prevista dall'art. 674 cod. pen., trattandosi di norme
dirette alla tutela di beni giuridici diversi e fondate su diversi
presupposti, in quanto nel primo caso la condotta è sanzionata -
con la sanzione amministrativa - solo se l'emissione di onde
elettromagnetiche superi i limiti previsti dalla legge, mentre nel
secondo caso la condotta costitutiva dell'illecito penale sussiste
a prescindere dal superamento dei predetti limiti, per il solo
fatto di avere cagionato offesa o molestie alle persone.
(Fattispecie in tema di sequestro preventivo di apparecchi di
ripetizione radiotelevisiva).
Reati contro
l'incolumità pubblica - Contravvenzioni - Getto pericoloso di cose
- Illecito amministrativo di cui all' art. 15 della legge n. 36 del
2001 e reato di cui all'art. 674 cod. Pen. - Rapporto di specialità
ex art. 15 cod. pen. - Sussistenza - Esclusione.
(Cod.pen. art. 674 e 15; L. 22
febbraio 2001, n. 36, art. 15)
Sez. 1, 31 gennaio 2002, n. 10475.
Pres. Sossi, Rel. Chieffi, P.M. Fraticelli (parz. diff.), ric.
Fantasia e altri.
Non sussiste rapporto di specialità, ai sensi dell'art. 15 cod.
pen., tra la norma di cui all'art. 15 della legge n. 36 del 2001 e
quella prevista dall'art. 674 cod. pen., trattandosi di norme
dirette alla tutela di beni giuridici diversi e fondate su diversi
presupposti, in quanto nel primo caso la condotta è sanzionata -
con la sanzione amministrativa - solo se l'emissione di onde
elettromagnetiche superi i limiti previsti dalla legge, mentre nel
secondo caso la condotta costitutiva dell'illecito penale sussiste
a prescindere dal superamento dei predetti limiti, per il solo
fatto di avere cagionato offesa o molestie alle persone.
(Fattispecie in tema di sequestro preventivo di apparecchi di
ripetizione radiotelevisiva).
Reati contro l'incolumità pubblica -
Contravvenzioni - Getto pericoloso di cose - Propagazione di onde
elettromagnetiche eccedenti i limiti fissati dalla normativa
speciale - Configurabilità del reato - Presupposti - Idoneità
concreta a nuocere alla salute - Necessità ai fini dell'adozione
del sequestro preventivo - Esclusione.
(Cod.pen., art. 674; Nuovo cod.proc.pen., art. 321; L. 22
febbraio 2001, n. 36, art. 15, co. 1)
Sez. 1, 12 marzo 2002, n. 15717 cc. Pres. Gemelli, Rel. Siotto,
P.M. (conf.), ric. Pagano ed altri.
In tema di emissione di onde elettromagnetiche, il superamento
dei limiti indicati dalla vigente normativa speciale può dar luogo
alla configurabilità del reato di cui all'art. 674 cod. pen.,
qualora risulti concretamente accertata la effettiva nocività di
detta emissione per la salute umana. Questa ultima circostanza,
tuttavia, non è richiesta per l'adozione, in ordine a tale reato,
di un provvedimento di sequestro preventivo, essendo a ciò
sufficiente la sussistenza del "fumus commissi delicti", vale a
dire l'astratta sussumibilità del fatto nella fattispecie di reato
considerata.
Reati contro
l'incolumità pubblica - Contravvenzioni - Getto pericoloso di cose
- Illecito amministrativo di cui all' art. 15 della legge n. 36 del
2001 e reato di cui all'art. 674 cod. Pen. - Rapporto di specialità
ex art. 15 cod. pen. - Sussistenza - Esclusione.
(Cod.pen. art. 674 e 15; L. 22
febbraio 2001, n. 36, art. 15)
Sez. 1, 31 gennaio 2002, n. 10475.
Pres. Sossi, Rel. Chieffi, P.M. Fraticelli (parz. diff.), ric.
Fantasia e altri.
Non sussiste rapporto di specialità, ai sensi dell'art. 15 cod.
pen., tra la norma di cui all'art. 15 della legge n. 36 del 2001 e
quella prevista dall'art. 674 cod. pen., trattandosi di norme
dirette alla tutela di beni giuridici diversi e fondate su diversi
presupposti, in quanto nel primo caso la condotta è sanzionata -
con la sanzione amministrativa - solo se l'emissione di onde
elettromagnetiche superi i limiti previsti dalla legge, mentre nel
secondo caso la condotta costitutiva dell'illecito penale sussiste
a prescindere dal superamento dei predetti limiti, per il solo
fatto di avere cagionato offesa o molestie alle persone.
(Fattispecie in tema di sequestro preventivo di apparecchi di
ripetizione radiotelevisiva).
Reati contro
l'incolumità pubblica - Contravvenzioni - Getto pericoloso di cose
- Propagazione di onde elettromagnetiche eccedenti i limiti fissati
dalla normativa speciale - Configurabilità del reato - Presupposti
- Idoneità concreta a nuocere alla salute - Necessità ai fini
dell'adozione del sequestro preventivo - Esclusione.
(Cod.pen., art. 674; Nuovo
cod.proc.pen., art. 321; L. 22 febbraio 2001, n. 36, art. 15, co.
1)
Sez. 1, 12 marzo 2002, n. 15717 cc.
Pres. Gemelli, Rel. Siotto, P.M. (conf.), ric. Pagano ed altri.
In tema di emissione di onde elettromagnetiche, il superamento
dei limiti indicati dalla vigente normativa speciale può dar luogo
alla configurabilità del reato di cui all'art. 674 cod. pen.,
qualora risulti concretamente accertata la effettiva nocività di
detta emissione per la salute umana. Questa ultima circostanza,
tuttavia, non è richiesta per l'adozione, in ordine a tale reato,
di un provvedimento di sequestro preventivo, essendo a ciò
sufficiente la sussistenza del "fumus commissi delicti", vale a
dire l'astratta sussumibilità del fatto nella fattispecie di reato
considerata.
Reati contro
l'incolumità pubblica - Contravvenzioni - Getto pericoloso di cose
- Emissioni di onde elettromagnetiche generate da apparecchiature
di ripetizione radiotelevisiva - Configurabilità del reato -
Condizioni.
(Cod. Pen., artt. 15 e 674; L. 24
novembre 1981, n. 689, art. 9; L. 22 febbraio 2001, n. 36, art. 15;
D.P.C.M. 2 novembre 1998, art. 381)
Sez. 1, 14 marzo 2002, n. 23066 cc.
Pres. Fazzioli, Rel. Campo, P.M. Galati (conf.), ric. Rinaldi.
è configurabile il reato previsto dall'art. 674 cod. pen. nelle
emissioni di onde elettromagnetiche generate da ripetitori
radiotelevisivi, purché siano superati i valori indicativi
dell'intensità di campo fissati dalla normativa specifica vigente
in materia, a nulla rilevando la concreta idoneità delle emissioni
stesse a nuocere alla salute umana, né potendo ipotizzarsi, in
virtù del principio di specialità previsto dall'art. 9 della legge
n. 689 del 1981, la prevalenza della disposizione dettata dall'art.
15 della legge n. 36 del 2001 - che contempla una sanzione
amministrativa per il superamento dei limiti di inquinamento
elettromagnetico - stanti i diversi beni tutelati da quest'ultima
norma e da quella del codice penale.
Reati contro l'incolumità pubblica - Contravvenzioni - Materie
esplodenti - Fabbricazione o commercio abusivi - Attività
concernenti prodotti non considerati esplodenti da provvedimenti
amministrativi - Configurabilità del reato - Esclusione -
Fattispecie.
(Cod.pen., art. 678; D.M. 8 agosto
1972; D.M. 4 aprile 1973)
Sez. 1, 18 aprile 2002, n. 20244 cc.
Pres. D'Urso , Rel. Campo, P.M. Favalli (diff.), ric. Bucci.
Non è configurabile la contravvenzione di cui all'art. 678 cod.
pen. (fabbricazione o commercio abusivi di materie esplodenti) in
relazione ad attività riguardanti prodotti esclusi, in forza di
provvedimento amministrativo, dal novero delle sostanze esplodenti.
(Fattispecie concernente sequestro, ritenuto illegittimo, di
articoli pirici non più considerati prodotti esplodenti dal D.M. 4
aprile 1973).
Reati contro l'ordine pubblico - Contravvenzioni - Concernenti le
manifestazioni sediziose e pericolose - Gestione di una sala giochi
- Reato previsto dall'art. 659, comma secondo, cod. pen. -
Configurabilità - Esclusione - Reato di cui all'art. 659, comma
primo, cod. pen. - Configurabilità - Fattispecie.
(Cod.pen., art. 659)
Sez. 1, 10 maggio 2002, n. 23053.
Pres. La Gioia, Rel. Gironi, P.M. Cetrangolo (diff.), ric. Forò e
altri.
L'esercizio di una sala giochi non può essere considerato
mestiere intrinsecamente e necessariamente rumoroso, sicché
l'eventuale disturbo alle occupazioni o al riposo delle persone
causato da emissioni rumorose da essa provenienti può configurare
il reato previsto dal primo comma dell'art. 659 cod. pen. e non
quello previsto dal comma successivo. (Nella specie, la Corte ha
escluso l'esistenza del reato sul rilievo che mancava l'elemento
costitutivo dell'idoneità del rumore, propagatosi esclusivamente al
piano dell'edificio immediatamente sovrastante il pubblico
esercizio, a recare disturbo a un numero indeterminato di
persone).
Reo - Concorso di persone nel reato - Estorsione - Partecipazione
alla fase conclusiva - Configurabilità del delitto di
favoreggiamento personale - Esclusione - Fondamento.
(Cod.pen., artt. 110, 378 e 629)
Sez. 2, 25 gennaio 2002, n. 10778.
Pres. Varola, Rel. Carmenini, P.M. Galasso (conf.), ric. Curto ed
altri.
Sussiste il concorso di persone nel reato di estorsione anche
quando il contributo del correo sia limitato alla fase finale
dell'attività delittuosa, dovendosi escludere la configurabilità
del delitto di favoreggiamento personale, la cui condotta
agevolatrice costituisce un "posterius" rispetto alla commissione
del reato. (Fattispecie in cui i correi erano intervenuti solo
nella fase di riscossione della somma frutto dell'estorsione).
Sanità pubblica - Inquinamento atmosferico - Reato previsto
dall'art. 25 del D.P.R. n. 203 del 1988 - Natura di reato omissivo
di pericolo - Permanenza sino alla emissione dell'atto di controllo
- Sussistenza.
(D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art.
25)
Sez. 3, 1 febbraio 2002, n. 10885.
Pres. Svignano, Rel. Postiglione, P.M. (parz. diff.), ric.
Magliulo.
In materia di inquinamento atmosferico, la fattispecie di cui
all'art. 25 del D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203 (emissioni senza
autorizzazione) ha natura di reato omissivo permanente, e la
condotta criminosa persiste sino a quando non intervenga l'atto
formale di controllo con le relative prescrizioni, atteso che
trattasi di reato di pericolo che prescinde dalla effettiva
produzione dell'inquinamento.
Sport - Competizioni agonistiche - Provvedimento del
Questore a norma dell'art. 6 della legge n. 401 del 1989 -
Applicabilità nei confronti di minori non imputabili -
Esclusione.
(L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6;
Cod.pen., art. 97)
Sez. 1, 13 febbraio 2002, n. 11097
cc. Pres. Fabbri, Rel. Mocali, P.M. Viglietta (conf.), ric.
Raia.
Il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgano manifestazioni
agonistiche e la concomitante imposizione dell'obbligo di
presentarsi all'autorità di polizia - che costituiscono l'oggetto
del provvedimento deliberato dal questore ex art. 6 della l. 13
dicembre 1989, n. 401 - vanno qualificati come misure di
prevenzione e non come misure di sicurezza, cosicché, in mancanza
di una esplicita previsione normativa, il provvedimento in
questione non può essere adottato nei confronti di minori non
ancora imputabili. |