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Misure
di sicurezza - Ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario -
Proscioglimento di imputati infermi di mente incapaci totali (per
delitti comportanti una pena edittale superiore nel massimo a due
anni) - Ordine di ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario -
Rigido automatismo della misura disposta dal giudice - Esclusione
della possibilità di disporre una diversa misura di sicurezza
(quale la libertà vigilata) idonea ad assicurare adeguate cure e il
controllo della pericolosità sociale dell'infermo - Illegittimità
costituzionale in parte qua.
[Cod. pen., art. 222. (Costituzione, artt. 2, 3 e 32)].
Misure di sicurezza - Assegnazione a una casa di cura e
custodia - Applicabilità della misura agli infermi per vizio
parziale di mente, condannati a pena diminuita, e non anche agli
imputati prosciolti per totale incapacità psichica - Non fondatezza
della questione.
[Cod. pen., art. 219, primo e terzo comma. (Costituzione, art.
3)].
Corte Costituzionale, sentenza n. 253 del 2 luglio/18 luglio
2003. Pres. Chieppa, Red. Onida.
Sentenza
nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 219,
primo e terzo comma (Assegnazione a una casa di cura e di
custodia), e 222 (Ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario)
del codice penale, promosso con ordinanza del 10 luglio 2002 dal
Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Genova, iscritta
al n. 514 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno
2002.
Udito nella camera di consiglio del 7 maggio 2003 il Giudice
relatore Valerio Onida.
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza emessa il 10 luglio 2002 e pervenuta a questa
Corte il 5 novembre 2002, il Giudice dell'udienza preliminare del
Tribunale di Genova, chiamato a pronunciarsi nelle forme del rito
abbreviato sulla responsabilità penale di un imputato maggiorenne,
in relazione ai delitti di cui agli articoli 56, 609-bis, 609-ter e
582 codice penale (tentata violenza sessuale aggravata e lesione
personale), ha sollevato questione incidentale di legittimità
costituzionale dell'art. 219, primo e terzo comma del codice penale
(Assegnazione a una casa di cura e di custodia), in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, e dell'art. 222 del codice penale
(Ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario), in riferimento
agli articoli 3 e 32 della Costituzione.
2. - Premette il giudice a quo che l'imputato è stato ritenuto, a
seguito di perizia psichiatrica eseguita in incidente probatorio,
totalmente incapace di intendere e di volere, e che ne è stata
esclusa la pericolosità sociale solo se "ricoverato in una comunità
per psicotici".
Sulla base di tale situazione, la difesa ha eccepito
l'incostituzionalità dell'art. 219, primo e terzo comma, cod. pen.,
nella parte in cui, rispettivamente, non vi si prevede il ricovero
in casa di cura e di custodia anche per chi sia prosciolto per
infermità psichica, e sia di scarsa pericolosità sociale, e non vi
si prevede la possibilità per il giudice di applicare la libertà
vigilata anche a chi sia stato prosciolto per infermità psichica e
sia di scarsa pericolosità sociale.
Il giudice a quo ritiene non manifestamente infondata la questione
così proposta, posto che la disciplina di legge ancorerebbe la
scelta in ordine alla misura di sicurezza da adottare ad un
criterio (la gravità del reato) espressivo della funzione
retributiva, anziché di prevenzione speciale della misura
stessa.
In secondo luogo, e soprattutto, aggiunge il remittente, essa
farebbe dipendere il giudizio sulla pericolosità sociale del
soggetto non da un accertamento in concreto, ma da un indice
astratto e presuntivo, connesso alla distinzione tra vizio totale e
vizio parziale di mente (e alla conseguente maggiore pericolosità
dell'imputato nel primo, piuttosto che nel secondo caso), privo di
"alcun supporto scientifico".
La necessaria applicazione all'imputato, sulla base di tali
condizioni, della misura di sicurezza detentiva di cui all'art. 222
cod. pen. si porrebbe, ad avviso del remittente, in contrasto con
l'art. 3 della Costituzione.
Viene altresì censurato, su conforme eccezione del pubblico
ministero, alla luce degli articoli 3 e 32 della Costituzione,
l'art. 222 cod. pen., nella parte in cui, imponendo la misura del
ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, non prevede
l'applicabilità al maggiorenne affetto da vizio totale di mente
della libertà vigilata.
Per un primo profilo, secondo il remittente verrebbe così a
manifestarsi disparità di trattamento rispetto alla condizione del
minore non imputabile, cui possono essere applicate le misure,
dotate di valenza terapeutica "più soddisfacente", del ricovero in
una casa di cura e di custodia e della libertà vigilata (articoli
232 e 224 cod. pen.), posto che in entrambi i casi si tratterebbe
di difendere la collettività da un individuo al tempo stesso
pericoloso e penalmente irresponsabile.
L'evoluzione della psichiatria e della farmacologia, poi,
garantirebbero di poter conseguire tale obiettivo mediante la
misura, più efficace terapeuticamente, della libertà vigilata,
anziché tramite il ricorso alle forme segreganti dell'ospedale
psichiatrico giudiziario.
Per un secondo profilo, la disposizione censurata precluderebbe la
possibilità di impiegare "soluzioni coerenti con le valutazioni
medico-legali": nel caso di specie, l'imputato potrebbe
proficuamente, secondo il giudice a quo, permanere in comunità di
recupero, mentre le prescrizioni proprie del regime di libertà
vigilata, "con possibilità di ricorrere a misure segreganti,
qualora venisse meno la volontà dell'imputato di sottoporsi alle
cure necessarie", rafforzerebbero l'efficacia del
trattamento.
Difatti, aggiunge il remittente, il regime di cura cui l'imputato è
sottoposto risulta adeguato alle esigenze terapeutiche e, nel
contempo, tutela la collettività in misura soddisfacente.
La rigidità dei criteri imposti dalle disposizioni censurate in
ordine alla scelta della misura di sicurezza si tradurrebbe,
perciò, nel vizio denunciato.
3. - Non vi è stata costituzione in giudizio delle parti, né
intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Considerato in diritto
1. - Nel corso di un giudizio abbreviato nei confronti di un
soggetto ritenuto, in sede di perizia, totalmente incapace di
intendere e di volere per infermità psichica, nonché socialmente
pericoloso solo se non ricoverato in una comunità per psicotici, il
Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Genova ha
sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento
all'articolo 3 della Costituzione, dell'articolo 219 (Assegnazione
a una casa di cura e di custodia), primo e terzo comma, e, in
riferimento agli articoli 3 e 32 della Costituzione, dell'articolo
222 (Ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario) del codice
penale.
L'art. 219 è denunciato nella parte in cui, nel prevedere che il
condannato per delitto non colposo ad una pena diminuita per vizio
parziale di mente sia ricoverato in una casa di cura e di custodia
(primo comma), con possibilità di sostituire a detta misura, a
certe condizioni, quella della libertà vigilata (terzo comma), non
contempla le stesse possibilità nei riguardi del soggetto
prosciolto per totale incapacità di intendere e di volere a causa
di infermità psichica, la cui pericolosità sociale non sia tale da
richiedere la misura del ricovero in ospedale psichiatrico
giudiziario. L'art. 222 è a sua volta denunciato nella parte in
cui, nei riguardi del soggetto prosciolto per infermità psichica,
giudicato socialmente pericoloso, impone sempre di adottare la
misura del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, senza
consentire (come invece è previsto per il minore non imputabile
dagli articoli 224 e 232, primo e secondo comma, del codice penale)
di adottare altre misure, e in specie quella della libertà
vigilata, con eventuali prescrizioni.
Il giudice remittente ritiene che la rigidità dei criteri imposti
dalla legge per l'adozione della misura segregante del ricovero in
ospedale psichiatrico giudiziario nel caso di maggiorenne
totalmente incapace e socialmente pericoloso, e la conseguente
impossibilità di ricorrere, come invece è previsto per il
seminfermo di mente e per il minore non imputabile, ad altre
misure, stabilendo la legge una presunzione di maggiore
pericolosità dei soggetti affetti da vizio totale di mente, non
confortata da alcun supporto scientifico, realizzino una
irragionevole disparità di trattamento rispetto a dette analoghe
situazioni; ancorino l'adozione della misura di sicurezza a un
criterio (la gravità astratta del reato) che finisce per attribuire
ad essa funzione retributiva anziché di prevenzione speciale; e
impediscano l'adozione di soluzioni idonee a difendere la
collettività e insieme a curare adeguatamente un soggetto
pericoloso ma penalmente irresponsabile (donde la violazione
dell'art. 32 della Costituzione).
2. - La questione è fondata.
Non è da oggi che la Corte è stata investita di questioni di
legittimità costituzionale volte a censurare l'inadeguatezza della
disciplina che la legge penale prevede nel caso degli infermi di
mente che commettono fatti costituenti oggettivamente reato (il
solo art. 222 del codice penale risulta oggetto di ben 18 decisioni
della Corte, dal 1967 ad oggi).Una volta risolto il problema,
inizialmente assai dibattuto, della necessaria "attualizzazione"
della valutazione di pericolosità sociale (sentenza n. 139 del
1982), sono state ripetutamente sottoposte alla Corte questioni
tendenti a mettere in dubbio la legittimità sul piano
costituzionale della previsione della misura "obbligatoria" del
ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, spesso facendo leva
anche sulla legislazione che, a partire dalla legge 13 maggio 1978,
n. 180 (Accertamenti e trattamenti sanitari volontari ed
obbligatori), ha cercato di far fronte al problema dell'assistenza
ai malati di mente superando l'antica prassi del ricovero in
strutture segreganti come erano i manicomi: infatti gli ospedali
psichiatrici giudiziari (nuovo nome dei manicomi giudiziari) sono
rimaste le ultime strutture "chiuse" per la cura di infermi
psichiatrici.
La specificità di questa misura di sicurezza sta, ovviamente, nella
circostanza che essa è prevista nei confronti di persone che, per
essere gravemente infermi di mente, non sono in alcun modo
penalmente responsabili, e dunque non possono essere destinatari di
misure aventi un contenuto anche solo parzialmente punitivo. La
loro qualità di infermi richiede misure a contenuto terapeutico,
non diverse da quelle che in generale si ritengono adeguate alla
cura degli infermi psichici. D'altra parte la pericolosità sociale
di tali persone, manifestatasi nel compimento di fatti costituenti
oggettivamente reato, e valutata prognosticamente in occasione e in
vista delle decisioni giudiziarie conseguenti, richiede
ragionevolmente misure atte a contenere tale pericolosità e a
tutelare la collettività dalle sue ulteriori possibili
manifestazioni pregiudizievoli. Le misure di sicurezza nei riguardi
degli infermi di mente incapaci totali si muovono inevitabilmente
fra queste due polarità, e in tanto si giustificano, in un
ordinamento ispirato al principio personalista (art. 2 della
Costituzione), in quanto rispondano contemporaneamente a entrambe
queste finalità, collegate e non scindibili (cfr. sentenza n. 139
del 1982), di cura e tutela dell'infermo e di contenimento della
sua pericolosità sociale. Un sistema che rispondesse ad una sola di
queste finalità (e così a quella di controllo dell'infermo
"pericoloso"), e non all'altra, non potrebbe ritenersi
costituzionalmente ammissibile.
Di più, le esigenze di tutela della collettività non potrebbero mai
giustificare misure tali da recare danno, anziché vantaggio, alla
salute del paziente (cfr. sentenze n. 307 del 1990, n. 258 del
1994, n. 118 del 1996, sulle misure sanitarie obbligatorie a tutela
della salute pubblica): e pertanto, ove in concreto la misura
coercitiva del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario si
rivelasse tale da arrecare presumibilmente un danno alla salute
psichica dell'infermo, non la si potrebbe considerare giustificata
nemmeno in nome di tali esigenze.
Fino ad oggi però la Corte si è trovata di fronte a questioni volte
o ad un intento meramente caducatorio, il cui accoglimento avrebbe
condotto ad un vuoto di tutela, o più spesso a richiedere la
introduzione di una nuova disciplina di creazione
giurisprudenziale, non ancorata a contenuti normativi già
esistenti: così che essa si è indotta a pronunciarne la
infondatezza, o più spesso la inammissibilità, vuoi perché non
disponeva degli strumenti necessari per intervenire nel senso
indicato, vuoi perché le questioni prospettavano profili di
fattuale inadeguatezza delle strutture di ricovero più che di
inadeguatezza delle previsioni normative (cfr. sentenza n. 139 del
1982, ordinanze n. 24 del 1985, n. 111 del 1990, n. 333 del 1994,
n. 396 del 1994, sentenze n. 111 del 1996 e n. 228 del 1999,
ordinanza n. 88 del 2001). è tuttavia significativo che in più
occasioni la Corte abbia avvertito l'esigenza di indicare, là dove
era possibile, soluzioni pratiche adeguate (cfr. ordinanza n. 111
del 1990, relativa all'attiguo tema della misura del ricovero del
seminfermo di mente in casa di cura e custodia), e soprattutto di
esprimere la propria valutazione circa il "non soddisfacente
trattamento riservato all'infermità psichica grave (...) specie
quando è incompatibile con l'unico tipo di struttura custodiale
oggi prevista" (sentenza n. 111 del 1996), nonché circa
l'opportunità di una "attenta revisione" dell'intera disciplina in
questione, "sia alla stregua dei dubbi avanzati intorno
all'istituto stesso dell'ospedale psichiatrico giudiziario, sia
alla stregua di una valutazione relativa all'adeguatezza di tale
istituzione in relazione ai mutamenti introdotti sin dalle leggi 13
maggio 1978, n. 180 e 23 dicembre 1978, n. 833 per il trattamento
dei soggetti totalmente infermi di mente" (sentenza n. 228 del
1999).
Solo nei confronti dei minori infermi di mente la Corte ha potuto
giungere alla caducazione della norma che anche nei loro riguardi
prevedeva il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, facendo
leva sulla necessità costituzionale di un trattamento differenziato
dei soggetti minorenni (cfr. sentenza n. 324 del 1998).
3. - L'odierna questione si pone con connotati diversi da quelli
di altre del passato. Il remittente non invoca qui né la semplice
eliminazione della misura di sicurezza, né la sua sostituzione con
misure alternative di creazione giurisprudenziale, e nemmeno
riferisce la sua censura ad una inadeguatezza di fatto delle
strutture degli ospedali psichiatrici giudiziari. Denuncia invece
il rigido "automatismo" della regola legale che impone al giudice,
in caso di proscioglimento per infermità mentale per un delitto che
comporti una pena edittale superiore nel massimo a due anni, di
ordinare il ricovero dell'imputato in ospedale psichiatrico
giudiziario per un periodo minimo di due anni, o per un periodo più
lungo in relazione all'entità della pena edittale prevista, senza
consentirgli di disporre, in alternativa, misure diverse, pur
quando in concreto tale prima misura non appaia adeguata alle
caratteristiche del soggetto, alle sue esigenze terapeutiche e al
livello della sua pericolosità sociale: a differenza di quanto
avviene sia nel caso del seminfermo di mente (per il quale l'art.
219, terzo comma, prevede, a certe condizioni, la sostituibilità
della misura del ricovero in casa di cura e custodia con quella
della libertà vigilata), sia nel caso del minore non imputabile
(per il quale l'art. 224 del codice penale contempla la possibilità
di disporre la libertà vigilata in alternativa al ricovero in
riformatorio giudiziario: e in proposito cfr. sentenza n. 1 del
1971, che ha eliminato l'obbligo, in certi casi, di ordinare il
ricovero in riformatorio giudiziario, nonché sentenza n. 324 del
1998, che esclude l'applicabilità ai minori della misura del
ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario).
In sostanza ciò che viene denunciato come incostituzionale è il
vincolo rigido imposto al giudice di disporre comunque la misura
detentiva (tale è il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario:
art. 215, primo comma, n. 3, cod. pen.) anche quando una misura
meno drastica, e in particolare una misura più elastica e non
segregante come la libertà vigilata, che è accompagnata da
prescrizioni imposte dal giudice, di contenuto non tipizzato (e
quindi anche con valenza terapeutica), "idonee ad evitare le
occasioni di nuovi reati" (art. 228, secondo comma, cod. pen.),
appaia capace, in concreto, di soddisfare contemporaneamente le
esigenze di cura e tutela della persona interessata e di controllo
della sua pericolosità sociale.
La legge qui adotta un modello che esclude ogni apprezzamento della
situazione da parte del giudice, per imporgli un'unica scelta, che
può rivelarsi, in concreto, lesiva del necessario equilibrio fra le
diverse esigenze che deve invece necessariamente caratterizzare,
questo tipo di fattispecie, e persino tale da pregiudicare la
salute dell'infermo: ciò che, come si è detto, non è in alcun caso
ammissibile.
Non sono poche le ipotesi nelle quali la Corte è dovuta intervenire
a correggere od eliminare automatismi di tal genere, nelle quali
l'apprezzamento da parte del giudice della situazione concreta, e
la conseguente possibilità per il giudice stesso di adottare
diverse determinazioni nell'ambito delle previsioni legali, è
apparso l'unico modo per realizzare il bilanciamento di diverse
esigenze costituzionali (cfr. ad esempio sentenze n. 343 del 1987,
n. 306 del 1993, n. 186 del 1995, n. 504 del 1995, n. 173 del 1997,
n. 445 del 1997), in particolare con riguardo all'esigenza di
flessibilità e di individualizzazione della risposta penale
relativa ai soggetti minori (cfr. sentenze n. 46 del 1978, n. 222
del 1983, n. 128 del 1987, n. 78 del 1989, n. 182 del 1991, n. 143
del 1996, n. 109 del 1997, n. 403 del 1997, n. 16 del 1998, n. 450
del 1998 e n. 436 del 1999).
La situazione dell'infermo di mente che abbia compiuto atti
costituenti oggettivamente reato, ma non sia responsabile
penalmente in forza appunto della sua infermità, è per molti versi
assimilabile a quella di una persona bisognosa di specifica
protezione come il minore. Anche per l'infermo di mente
l'automatismo di una misura segregante e "totale", come il ricovero
in ospedale psichiatrico giudiziario, imposta pur quando essa
appaia in concreto inadatta, infrange l'equilibrio
costituzionalmente necessario e viola esigenze essenziali di
protezione dei diritti della persona, nella specie del diritto alla
salute di cui all'art. 32 della Costituzione.
In conclusione, mentre solo il legislatore (la cui inerzia in
questo campo, caratterizzato da scelte assai risalenti nel tempo e
mai riviste alla luce dei principi costituzionali e delle
acquisizioni scientifiche, non può omettersi di rilevare ancora una
volta) può intraprendere la strada di un ripensamento del sistema
delle misure di sicurezza, con particolare riguardo a quelle
previste per gli infermi di mente autori di fatti di reato, e ancor
più di una riorganizzazione delle strutture e di un potenziamento
delle risorse, questa Corte non può sottrarsi al più limitato
compito di eliminare l'accennato automatismo, consentendo che, pur
nell'ambito dell'attuale sistema, il giudice possa adottare, fra le
misure che l'ordinamento prevede, quella che in concreto appaia
idonea a soddisfare le esigenze di cura e tutela della persona, da
un lato, di controllo e contenimento della sua pericolosità sociale
dall'altro lato.
Deve pertanto essere dichiarato costituzionalmente illegittimo
l'art. 222 del codice penale nella parte in cui preclude al
giudice, che in concreto ravvisi l'inidoneità della misura del
ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario a rispondere alle
predette esigenze, di adottare un'altra fra le misure previste
dalla legge, e in specie la misura della libertà vigilata,
accompagnata, ai sensi dell'art. 228, secondo comma, del codice
penale, da prescrizioni idonee nella specie ad evitare le occasioni
di nuovi reati. Non richiede invece alcun intervento additivo
l'art. 219 del codice penale, pure denunciato dal remittente, ma in
realtà costituente, nello schema della questione da lui posta,
piuttosto un tertium comparationis.
per questi motivi
Corte Costituzionale
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 222 del
codice penale (Ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario),
nella parte in cui non consente al giudice, nei casi ivi previsti,
di adottare, in luogo del ricovero in ospedale psichiatrico
giudiziario, una diversa misura di sicurezza, prevista dalla legge,
idonea ad assicurare adeguate cure dell'infermo di mente e a far
fronte alla sua pericolosità sociale;
b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 219, primo e terzo comma, del codice penale (Assegnazione
a una casa di cura e di custodia), sollevata, in riferimento
all'articolo 3 della Costituzione, dal Giudice dell'udienza
preliminare del Tribunale di Genova con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 2 luglio 2003. |