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Legge Costituzionale 30 maggio
2003, n. 1
Modifica dell'articolo 51 della Costituzione
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - N. 134 del 12 giugno
2003)
Per una migliore comprensione della nuova normativa si riporta
integralmente l'art. 51 Costituzione (in corsivo il testo
aggiunto):
Art. 51.
Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere
agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di
eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine
la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari
opportunità tra donne e uomini.
La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche
elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti
alla Repubblica.
Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre
del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo
posto di lavoro.
Legge 12 giugno
2003, N.134
Modifiche al codice di procedura penale
in materia di applicazione della pena su richiesta delle
parti
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - N. 136 del 14 giugno
2003)
Art. 1. (omissis)(1)
Art. 2. (omissis)(2)
Art. 3. (omissis)(3)
Art. 4. (omissis)(4)
Art. 5.
1. L'imputato, o il suo difensore munito di procura speciale, e
il pubblico ministero, nella prima udienza utile successiva alla
data di entrata in vigore della presente legge, in cui sia prevista
la loro partecipazione, possono formulare la richiesta di cui
all'articolo 444 del codice di procedura penale, come modificato
dalla presente legge, anche nei processi penali in corso di
dibattimento nei quali, alla data di entrata in vigore della
presente legge, risulti decorso il termine previsto dall'articolo
446, comma 1, del codice di procedura penale, e ciò anche quando
sia già stata presentata tale richiesta, ma vi sia stato il
dissenso da parte del pubblico ministero o la richiesta sia stata
rigettata da parte del giudice, e sempre che la nuova richiesta non
costituisca mera riproposizione della precedente.
2. Su richiesta dell'imputato il dibattimento è sospeso per un
periodo non inferiore a quarantacinque giorni per valutare
l'opportunità della richiesta e durante tale periodo sono sospesi i
termini di prescrizione e di custodia cautelare.
3. Le disposizioni dell'articolo 4 si applicano anche ai
procedimenti in corso. Per tali procedimenti la Corte di cassazione
può applicare direttamente le sanzioni sostitutive.
Legge 20 giugno
2003, n. 140
Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della
Costituzione
nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte
cariche dello Stato
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - N. 142 del 21 giugno
2003)
Art. 1.
1. Non possono essere sottoposti a processi penali, per qualsiasi
reato anche riguardante fatti antecedenti l'assunzione della carica
o della funzione, fino alla cessazione delle medesime: il
Presidente della Repubblica, salvo quanto previsto dall'articolo 90
della Costituzione, il Presidente del Senato della Repubblica, il
Presidente della Camera dei deputati, il Presidente del Consiglio
dei ministri, salvo quanto previsto dall'articolo 96 della
Costituzione, il Presidente della Corte costituzionale.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono
sospesi, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 e salvo
quanto previsto dagli articoli 90 e 96 della Costituzione, i
processi penali in corso in ogni fase, stato o grado, per qualsiasi
reato anche riguardante fatti antecedenti l'assunzione della carica
o della funzione, fino alla cessazione delle medesime.
3. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti si applicano le
disposizioni dell'articolo 159 del codice penale.
Art. 2.
1. Al comma 3 dell'articolo 343 del codice di procedura penale, il
secondo periodo è sostituito dal seguente: "Tuttavia, quando
l'autorizzazione a procedere o l'autorizzazione al compimento di
determinati atti sono prescritte da disposizioni della Costituzione
o di leggi costituzionali, si applicano tali disposizioni, nonché,
in quanto compatibili con esse, quelle di cui agli articoli 344,
345 e 346".
Art. 3.
1. L'articolo 68, primo comma, della Costituzione si applica in
ogni caso per la presentazione di disegni o proposte di legge,
emendamenti, ordini del giorno, mozioni e risoluzioni, per le
interpellanze e le interrogazioni, per gli interventi nelle
Assemblee e negli altri organi delle Camere, per qualsiasi
espressione di voto comunque formulata, per ogni altro atto
parlamentare, per ogni altra attività di ispezione, di
divulgazione, di critica e di denuncia politica, connessa alla
funzione di parlamentare, espletata anche fuori del
Parlamento.
2. Quando in un procedimento giurisdizionale è rilevata o eccepita
l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione,
il giudice dispone, anche d'ufficio, se del caso, l'immediata
separazione del procedimento stesso da quelli eventualmente
riuniti.
3. Nei casi di cui al comma 1 del presente articolo e in ogni altro
caso in cui ritenga applicabile l'articolo 68, primo comma, della
Costituzione il giudice provvede con sentenza in ogni stato e grado
del processo penale, a norma dell'articolo 129 del codice di
procedura penale; nel corso delle indagini preliminari pronuncia
decreto di archiviazione ai sensi dell'articolo 409 del codice di
procedura penale. Nel processo civile, il giudice pronuncia
sentenza con i provvedimenti necessari alla sua definizione; le
parti sono invitate a precisare immediatamente le conclusioni ed i
termini, previsti dall'articolo 190 del codice di procedura civile
per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di
replica, sono ridotti, rispettivamente, a quindici e cinque
giorni.
Analogamente il giudice provvede in ogni altro procedimento
giurisdizionale, anche d'ufficio, in ogni stato e grado.
4. Se non ritiene di accogliere l'eccezione concernente
l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione,
proposta da una delle parti, il giudice provvede senza ritardo con
ordinanza non impugnabile, trasmettendo direttamente copia degli
atti alla Camera alla quale il membro del Parlamento appartiene o
apparteneva al momento del fatto. Se l'eccezione è sollevata in un
processo civile dinanzi al giudice istruttore, questi pronuncia
detta ordinanza nell'udienza o entro cinque giorni.
5. Se il giudice ha disposto la trasmissione di copia degli atti, a
norma del comma 4, il procedimento è sospeso fino alla
deliberazione della Camera e comunque non oltre il termine di
novanta giorni dalla ricezione degli atti da parte della Camera
predetta. La Camera interessata può disporre una proroga del
termine non superiore a trenta giorni. La sospensione non
impedisce, nel procedimento penale, il compimento degli atti non
ripetibili e, negli altri procedimenti, degli atti urgenti.
6. Se la questione è rilevata o eccepita nel corso delle indagini
preliminari, il pubblico ministero trasmette, entro dieci giorni,
gli atti al giudice, perché provveda ai sensi dei commi 3 o
4.
7. La questione dell'applicabilità dell'articolo 68, primo comma,
della Costituzione può essere sottoposta alla Camera di
appartenenza anche direttamente da chi assume che il fatto per il
quale è in corso un procedimento giurisdizionale di responsabilità
nei suoi confronti concerne i casi di cui al comma 1. La Camera può
chiedere che il giudice sospenda il procedimento, ai sensi del
comma 5.
8. Nei casi di cui ai commi 4, 6 e 7 e in ogni altro caso in cui
sia altrimenti investita della questione, la Camera trasmette
all'autorità giudiziaria la propria deliberazione; se questa è
favorevole all'applicazione dell'articolo 68, primo comma, della
Costituzione, il giudice adotta senza ritardo i provvedimenti
indicati al comma 3 e il pubblico ministero formula la richiesta di
archiviazione.
9. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano, in
quanto compatibili, ai procedimenti disciplinari, sostituita al
giudice l'autorità investita del procedimento. La sospensione del
procedimento disciplinare, ove disposta, comporta la sospensione
dei termini di decadenza e di prescrizione, nonché di ogni altro
termine dal cui decorso possa derivare pregiudizio ad una
parte.
Art. 4.
1. Quando occorre eseguire nei confronti di un membro del
Parlamento perquisizioni personali o domiciliari, ispezioni
personali, intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o
comunicazioni, sequestri di corrispondenza, o acquisire tabulati di
comunicazioni, ovvero, quando occorre procedere al fermo,
all'esecuzione di una misura cautelare personale coercitiva o
interdittiva ovvero all'esecuzione dell'accompagnamento coattivo,
nonché di misure di sicurezza o di prevenzione aventi natura
personale e di ogni altro provvedimento privativo della libertà
personale, l'autorità competente richiede direttamente
l'autorizzazione della Camera alla quale il soggetto
appartiene.
2. L'autorizzazione è richiesta dall'autorità che ha emesso il
provvedimento da eseguire; in attesa dell'autorizzazione
l'esecuzione del provvedimento rimane sospesa.
3. L'autorizzazione non è richiesta se il membro del Parlamento è
colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto
l'arresto obbligatorio in flagranza ovvero si tratta di eseguire
una sentenza irrevocabile di condanna.
4. In caso di scioglimento della Camera alla quale il parlamentare
appartiene, la richiesta di autorizzazione perde efficacia a
decorrere dall'inizio della successiva legislatura e può essere
rinnovata e presentata alla Camera competente all'inizio della
legislatura stessa.
Art. 5.
1. Con l'ordinanza prevista dall'articolo 3, comma 4, e con la
richiesta di autorizzazione prevista dall'articolo 4, l'autorità
competente enuncia il fatto per il quale è in corso il procedimento
indicando le norme di legge che si assumono violate e fornisce alla
Camera gli elementi su cui fonda il provvedimento.
Art. 6.
1. Fuori dalle ipotesi previste dall'articolo 4, il giudice per le
indagini preliminari, anche su istanza delle parti ovvero del
parlamentare interessato, qualora ritenga irrilevanti, in tutto o
in parte, ai fini del procedimento i verbali e le registrazioni
delle conversazioni o comunicazioni intercettate in qualsiasi forma
nel corso di procedimenti riguardanti terzi, alle quali hanno preso
parte membri del Parlamento, ovvero i tabulati di comunicazioni
acquisiti nel corso dei medesimi procedimenti, sentite le parti, a
tutela della riservatezza, ne decide, in camera di consiglio, la
distruzione integrale ovvero delle parti ritenute irrilevanti, a
norma dell'articolo 269, commi 2 e 3, del codice di procedura
penale.
2. Qualora, su istanza di una parte processuale, sentite le altre
parti nei termini e nei modi di cui all'articolo 268, comma 6, del
codice di procedura penale, ritenga necessario utilizzare le
intercettazioni o i tabulati di cui al comma 1, il giudice per le
indagini preliminari decide con ordinanza e richiede, entro i dieci
giorni successivi, l'autorizzazione della Camera alla quale il
membro del Parlamento appartiene o apparteneva al momento in cui le
conversazioni o le comunicazioni sono state intercettate.
3. La richiesta di autorizzazione è trasmessa direttamente alla
Camera competente. In essa il giudice per le indagini preliminari
enuncia il fatto per il quale è in corso il procedimento, indica le
norme di legge che si assumono violate e gli elementi sui quali la
richiesta si fonda, allegando altresì copia integrale dei verbali,
delle registrazioni e dei tabulati di comunicazioni.
4. In caso di scioglimento della Camera alla quale il parlamentare
appartiene, la richiesta perde efficacia a decorrere dall'inizio
della successiva legislatura e può essere rinnovata e presentata
alla Camera competente all'inizio della legislatura stessa.
5. Se l'autorizzazione viene negata, la documentazione delle
intercettazioni è distrutta immediatamente, e comunque non oltre i
dieci giorni dalla comunicazione del diniego.
6. Tutti i verbali, le registrazioni e i tabulati di comunicazioni
acquisiti in violazione del disposto del presente articolo devono
essere dichiarati inutilizzabili dal giudice in ogni stato e grado
del procedimento.
Art. 7.
1. Nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge, le disposizioni dell'articolo 6 si osservano solo
se le intercettazioni non sono già state utilizzate in
giudizio.
Art. 8.
1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla
base dei decreti-legge 15 novembre 1993, n. 455, 14 gennaio 1994,
n. 23, 17 marzo 1994, n. 176, 16 maggio 1994, n. 291, 15 luglio
1994, n. 447, 8 settembre 1994, n. 535, 9 novembre 1994, n. 627, 13
gennaio 1995, n. 7, 13 marzo 1995, n. 69, 12 maggio 1995, n. 165, 7
luglio 1995, n. 276, 7 settembre 1995, n. 374, 8 novembre 1995, n.
466, 8 gennaio 1996, n. 9, 12 marzo 1996, n. 116, 10 maggio 1996,
n. 253, 10 luglio 1996, n. 357, 6 settembre 1996, n. 466, e 23
ottobre 1996, n. 555.
Art. 9.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Decreto Legislativo 12 giugno 2003, n. 152
Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
concernente la struttura organizzativa del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti a norma dell'articolo 1 della legge
6 luglio 2002, n. 137
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - N. 149 del 30 giugno
2003)
Per una migliore comprensione della nuova normativa si riportano
tutti gli articoli del d. lg. n. 300/1999 riguardanti il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti (in corsivo il testo
modificato):
Art. 41. Istituzione del ministero e attribuzioni
1. È istituito il ministro delle infrastrutture e dei
trasporti.
2. Al ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti
allo Stato in materia di identificazione delle linee fondamentali
dell'assetto del territorio con riferimento alle reti
infrastrutturali e al sistema delle città e delle aree
metropolitane; reti infrastrutturali e opere di competenza statale;
politiche urbane e dell'edilizia abitativa; opere marittime e
infrastrutture idrauliche; trasporti e viabilità.
3. Al ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le
funzioni e i compiti dei ministeri dei lavori pubblici e dei
trasporti e della navigazione, nonché del dipartimento per le aree
urbane istituito presso la presidenza del consiglio dei ministri,
eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri
ministeri o agenzie e fatte in ogni caso salve le funzioni
conferite alle regioni e agli enti locali, anche ai sensi e per gli
effetti degli articoli 1, comma 2 e 3, comma 1, lettere a) e b),
della legge 15 marzo 1997 n. 59.
Art. 42. Aree funzionali
1. Il ministero svolge in particolare le funzioni e i compiti di
spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:
a) programmazione, finanziamento, realizzazione e gestione delle
reti infrastrutturali di interesse nazionale, ivi comprese le reti
elettriche, idrauliche e acquedottistiche, e delle altre opere
pubbliche di competenza dello Stato, ad eccezione di quelle in
materia di difesa; qualificazione degli esecutori di lavori
pubblici; costruzioni nelle zone sismiche; integrazione modale fra
i sistemi di trasporto;
b) edilizia residenziale: aree urbane;
c) navigazione e trasporto marittimo; vigilanza sui porti; demanio
marittimo; sicurezza della navigazione e trasporto nelle acque
interne; programmazione, previa intesa con le regioni interessate,
del sistema idroviario padano-veneto; aviazione civile e trasporto
aereo;
d) trasporto terrestre, circolazione dei veicoli e sicurezza dei
trasporti terrestri;
d-bis) sicurezza e regolazione tecnica, salvo quanto disposto da
leggi e regolamenti, concernenti le competenze disciplinate
dall'articolo 41 e dal presente comma, ivi comprese le
espropriazioni;
d-ter) pianificazione delle reti, della logistica e dei nodi
infrastrutturali di interesse nazionale, realizzazione delle opere
corrispondenti e valutazione dei relativi interventi;
d-quater) politiche dell'edilizia concernenti anche il sistema
delle città e delle aree metropolitane.
2. Il ministero svolge, altresì, funzioni e compiti di
monitoraggio, controllo e vigilanza nelle aree di cui al comma 1,
nonché funzioni di vigilanza sui gestori del trasporto derivanti
dalla legge, dalla concessione e dai contratti di programma o di
servizio, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 16
marzo 1999, n. 79.
43. Ordinamento
1. Il ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai
sensi degli articoli 4 e 5. Il numero dei dipartimenti non può
essere superiore a quattro, in relazione alle aree funzionali
definite dal precedente articolo.
2. Il Ministero si articola in un numero non superiore a 16
direzioni generali e in uffici di funzioni dirigenziali di livello
generale, alla cui individuazione e organizzazione si provvede ai
sensi dell'articolo 4, nei limiti di posti di funzione individuati
dalla pianta organica di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 marzo 2001, n. 177. La dotazione organica dei
dirigenti di seconda fascia di cui alla tabella A allegata al
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 177 del 2001 è
ridotta di due unità.
2-bis. Il Ministero si avvale delle Capitanerie di porto, alle
quali non si applica il disposto dell'articolo 11.
2-ter. Sono istituiti a livello sovraregionale dieci Servizi
integrati infrastrutture e trasporti, di seguito denominati
S.I.I.T., quali organi decentrati del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti. Ogni S.I.I.T. è articolato in due
settori relativi, rispettivamente, all'area infrastrutture e
all'area trasporti, a ciascuno dei quali è preposto un dirigente
generale, nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Al
S.I.I.T. competente per le regioni Lazio e Abruzzo è preposto un
dirigente generale nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del
citato decreto legislativo n. 165 del 2001. I S.I.I.T. svolgono
funzioni di carattere tecnico, amministrativo, operativo e
gestionale nell'àmbito delle competenze di cui agli articoli 41 e
42, comprese le corrispondenti attività di servizio.
2-quater. I S.I.I.T. possono promuovere e fornire, su base
convenzionale, servizi di contenuto tecnico operativo e gestionale
alle amministrazioni pubbliche, comprese quelle regionali e locali
anche ad ordinamento autonomo, nonché ai soggetti di cui alla legge
11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e
integrazioni, nel rispetto delle funzioni e dei compiti ad essi
spettanti.
2-quinquies. Con decreto del Presidente della Repubblica, da
emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con il Ministro per la funzione
pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, si provvede
alla struttura organizzativa e funzionale dei S.I.I.T. e alla loro
articolazione territoriale, secondo il criterio dell'efficiente
dimensionamento delle strutture e dei corrispondenti bacini di
utenza, utilizzando prioritariamente il personale assegnato agli
altri uffici, anche al fine di incrementare la qualità delle
funzioni e delle attività rese nei confronti dei singoli, delle
imprese e delle pubbliche amministrazioni appartenenti agli enti
territoriali.
2-sexies. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al
comma 2-quinquies sono soppresse le strutture periferiche del
Ministero dei trasporti e della navigazione e del Ministero dei
lavori pubblici.
2-septies. Con uno o più decreti del Presidente della Repubblica,
da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative, di concerto con il Ministro per la funzione
pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, si
provvede, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni:
a) alla riorganizzazione del Ministero;
b) al riordinamento del Consiglio superiore dei lavori pubblici
quale organo di consulenza obbligatoria del Governo e organo di
consulenza facoltativa per le regioni e gli altri enti pubblici
competenti in materia di lavori pubblici.
Decreto Legislativo 30 maggio 2003, N.193
Sistema dei parametri stipendiali per il personale non dirigente
delle Forze di polizia e delle Forze armate, a norma dell'articolo
7 della legge 29 marzo 2001, n. 86
(Supplemento 0rdinario n. 121/L alla Gazzetta Ufficiale n. 173
del 28 luglio 2003 - Serie Generale)
Capo I - Introduzione del sistema dei parametri stipendiali per
il personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze
armate
Art. 1. Ambito di applicazione
1. Il presente decreto si applica al personale delle Forze di
polizia e delle Forze armate destinatario delle disposizioni di cui
al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive
modificazioni, escluso quello destinatario del trattamento
stipendiale od economico dirigenziale.
Art. 2. Sistema dei parametri stipendiali
1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, al personale di cui
all'articolo 1 sono attribuiti i parametri stipendiali indicati
nelle tabelle 1 e 2, che costituiscono parte integrante del
presente decreto, con contestuale soppressione dei previgenti
livelli stipendiali.
2. I parametri correlati all'anzianità nella qualifica o nel grado
sono attribuiti dopo otto anni di effettivo servizio nella stessa
qualifica o grado.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2005 il trattamento stipendiale è
determinato dal prodotto tra il valore del punto di parametro e i
parametri riportati nelle tabelle 1 e 2.
4. In sede di prima applicazione del presente decreto il valore del
punto di parametro è fissato in euro 149,15 annui lordi e
l'attribuzione dei parametri di cui al comma 1 avviene in base alle
qualifiche o ai gradi rivestiti, nonché alle posizioni di
provenienza al 1° gennaio 2005, individuate nelle tabelle 3, 4 e 5,
che costituiscono parte integrante del presente decreto. Nelle
medesime tabelle sono altresì indicati gli stipendi annui lordi
alla stessa data in applicazione del sistema di cui al presente
articolo, salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2.
5. Fermi restando i parametri stabiliti dal presente decreto, la
determinazione dei miglioramenti stipendiali derivanti dai rinnovi
degli accordi sindacali e dalle procedure di concertazione, a
decorrere dal biennio 2004-2005, si effettua aumentando il valore
del punto di parametro.
Art. 3. Effetti del sistema dei parametri stipendiali
1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 nello stipendio basato sul
sistema dei parametri confluiscono i valori stipendiali correlati
ai livelli retributivi, l'indennità integrativa speciale, gli
scatti gerarchici e aggiuntivi, nonché gli emolumenti pensionabili
indicati nelle tabelle 3, 4 e 5.
2. Il conglobamento dell'indennità integrativa speciale nello
stipendio di cui al comma 1 non modifica la base di calcolo ai fini
della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e
successive modificazioni, e dell'applicazione dell'articolo 2,
comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti
diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base
alle vigenti disposizioni, dal personale in servizio
all'estero.
3. Ai fini dell'applicazione del comma 2 si considera l'indennità
integrativa speciale in godimento nei livelli retributivi di
provenienza negli importi indicati nelle tabelle 6 e 7.
4. Nello stipendio di cui al comma 1 non confluiscono la
retribuzione individuale di anzianità maturata al 1° gennaio 2005,
l'assegno funzionale e gli emolumenti diversi da quelli indicati
nelle tabelle 3, 4 e 5.
5. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, gli stipendi di cui
al comma 1 hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul
trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla
indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare previsto
dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3, sull'equo indennizzo, sulle ritenute
previdenziali e assistenziali e relativi contributi, compresi la
ritenuta in conto entrate dell'Istituto nazionale di previdenza per
i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) e i contributi
di riscatto.
6. A decorrere dal 1° gennaio 2005, nel caso di accesso a
qualifiche o gradi superiori di ruoli diversi che comporta
l'attribuzione di un parametro inferiore a quello in godimento, al
personale interessato è attribuito un assegno personale utile ai
fini del calcolo dell'indennità di buonuscita e della base
pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive
modificazioni, da riassorbire all'atto della promozione alla
qualifica o al grado superiore, pari alla differenza tra lo
stipendio relativo al parametro di provenienza e quello spettante
nel nuovo parametro.
7. La corresponsione degli stipendi, nonché delle anticipazioni
stipendiali di cui all'articolo 5, derivanti dall'applicazione del
presente decreto, avviene, in via provvisoria e salvo conguaglio,
ai sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n.
312.
8. Le disposizioni del presente decreto, ai fini della
determinazione dell'indennità di ausiliaria, di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1997, n. 165, non hanno effetto nei confronti
del personale già collocato in ausiliaria al 2 gennaio 2005.
Art. 4. Effetti sulla retribuzione individuale di
anzianità
1. La quota parte del valore degli scatti gerarchici e
aggiuntivi, eventualmente in godimento al 1° gennaio 2005,
calcolata sulla retribuzione individuale di anzianità, confluisce
alla stessa data nella medesima retribuzione.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2005, la retribuzione individuale di
anzianità, compresa anche quella eventualmente rideterminata ai
sensi del comma 1, non è soggetta ad alcun ulteriore incremento o
rivalutazione.
Capo II - Disposizioni transitorie e finali
Art. 5. Anticipazioni dei nuovi trattamenti
stipendiali
1. Al personale di cui all'articolo 1, in servizio al 1° gennaio
2003, è corrisposta in un'unica soluzione, in aggiunta al
trattamento economico in godimento e senza effetti ai fini degli
scatti eventualmente attribuiti e da attribuire, l'anticipazione
stipendiale riportata nelle tabelle A1, A2 e A3, allegate al
presente decreto, in relazione alle qualifiche, ai gradi e alle
posizioni rivestite alla medesima data.
2. Al personale di cui all'articolo 1, in servizio al 1° gennaio
2004, è corrisposta in un'unica soluzione, in aggiunta al
trattamento economico in godimento e senza effetti ai fini degli
scatti eventualmente attribuiti o da attribuire, l'anticipazione
stipendiale riportata nelle tabelle B1, B2 e B3, allegate al
presente decreto, in relazione alle qualifiche, ai gradi e alle
posizioni rivestite alla medesima data.
3. Le anticipazioni stipendiali di cui al presente articolo sono
utili nei limiti degli importi percepiti ai fini del calcolo della
base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n 177, e
successive modificazioni, e dell'indennità di buonuscita a favore
del personale comunque cessato dal servizio con diritto a pensione
nel biennio 2003 e 2004.
4. Le anticipazioni di cui al presente articolo non producono
effetti ai fini della determinazione della paga degli allievi vice
ispettori, vice periti tecnici, vice revisori tecnici e qualifiche
corrispondenti.
Art. 6. Effetti sui trattamenti economici
1. I benefici economici derivanti dall'applicazione del presente
decreto non hanno effetto sui trattamenti accessori che continuano
ad essere corrisposti in relazione al grado o alla qualifica di
appartenenza e, comunque, negli importi vigenti alla data di
entrata in vigore del medesimo decreto, fatto salvo quanto previsto
dai rinnovi degli accordi sindacali e dalle procedure di
concertazione.
2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, e fino a
quando non interverranno i miglioramenti stipendiali derivanti dai
rinnovi degli accordi sindacali e dalle procedure di concertazione,
il parametro attribuito al personale con qualifica di agente e
gradi corrispondenti, indicato nelle tabelle 1 e 2, non modifica il
trattamento stipendiale, comprensivo dell'indennità integrativa
speciale, in godimento per il medesimo personale alla data di
entrata in vigore del presente decreto e riportato nelle tabelle 3,
4 e 5.
Art. 7. Clausola di salvaguardia economica per gli ispettori
capo e qualifiche e gradi corrispondenti
1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, agli ispettori capo e
qualifiche e gradi corrispondenti delle Forze di polizia e delle
Forze armate che maturano dieci anni di anzianità nella qualifica o
grado, è attribuito, dal giorno successivo al compimento del
suddetto requisito, il trattamento economico previsto per gli
ispettori superiori - sostituti ufficiali di pubblica sicurezza e
qualifiche e gradi corrispondenti con meno di otto anni di
anzianità nella medesima qualifica o grado.
2. Il trattamento di cui al comma 1 è riassorbito all'atto
dell'acquisizione della qualifica o del grado superiore.
Art. 8. Disposizioni per il personale della Polizia di Stato
(omissis)
Art. 9. Disposizioni per il personale dell'Arma dei
carabinieri
1. Agli appuntati scelti e ai brigadieri capo destinatari della
disciplina transitoria di cui all'articolo 30, commi 10 e 11, del
decreto legislativo 28 febbraio 2001, n 83, in servizio al 1°
gennaio 2005, che maturano a decorrere dalla medesima data i
requisiti temporali ivi previsti per l'attribuzione dello scatto
aggiuntivo, è attribuito, in luogo del predetto scatto, il
parametro previsto, rispettivamente, per l'appuntato scelto e per
il brigadiere capo con otto anni di anzianità nel grado di cui alla
tabella 1, allegata al presente decreto.
2. Il parametro previsto per gli appuntati scelti e i brigadieri
capo con otto anni di anzianità nel grado di cui alla tabella 1
allegata al presente decreto, è attribuito con decorrenza 1°
gennaio 2005 anche al personale con il medesimo grado destinatario
della disciplina transitoria di cui all'articolo 30, commi 10 e 11,
del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83, che ha già
maturato alla medesima data la prescritta anzianità per
l'attribuzione dello scatto aggiuntivo, indipendentemente dai
requisiti soggettivi ivi previsti.
3. Per il personale che acquisisce il grado di maresciallo aiutante
entro il 31 dicembre di ciascun anno, dal 2003 al 2008, il periodo
di permanenza nel grado utile ai fini dell'attribuzione del
parametro previsto per il medesimo grado con otto anni di anzianità
di grado è fissato, per ciascun anno, rispettivamente, in 2, 3, 4,
5, 6, e 7 anni. Il predetto parametro è attribuito con decorrenza
1° gennaio 2005 ai marescialli aiutanti che hanno acquisito il
grado tra il 2 settembre e il 31 dicembre 2002, non destinatari del
trattamento economico di cui all'articolo 38-ter del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n 198, e successive
modificazioni.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2005:
a) il comma 3 dell'articolo 38-ter del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni, è sostituito dal
seguente:
«3. I marescialli aiutanti che abbiano maturato ovvero maturino,
nel corso dell'anno, quindici anni di anzianità di grado e che nel
triennio precedente abbiano ottenuto, in sede di valutazione
caratteristica, la qualifica di "eccellente" o giudizio equivalente
e nell'ultimo biennio non abbiano riportato alcuna sanzione
disciplinare più grave del "rimprovero" e non si trovino nelle
condizioni di cui al comma 2, sono ammessi alla procedura selettiva
per titoli per il conferimento della qualifica di
luogotenente»;
b) il comma 3 dell'articolo 30 del decreto legislativo 28 febbraio
2001, n. 83, è sostituito dal seguente:
«3. I marescialli aiutanti, comunque in servizio al 1° gennaio
2005, che al 31 agosto 1995 rivestivano il grado di maresciallo
maggiore, la qualifica di "carica speciale" o di "aiutante" del
disciolto ruolo sottufficiali i quali alla medesima data del 1°
gennaio 2005 non risultano in possesso dei requisiti di cui al
comma 3 dell'articolo 38-ter del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 198, e successive modificazioni, conseguono la qualifica
di "luogotenente", con decorrenza dal giorno successivo a quello di
maturazione dei requisiti di cui allo stesso comma 3 dell'articolo
38-ter, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e
successive modificazioni, ferme restando le condizioni di cui al
comma 2 del medesimo articolo»;
c) il comma 4 dell'art. 30 del decreto legislativo 28 febbraio
2001, n. 83, è sostituito dal seguente:
«4. Per il conferimento della qualifica di luogotenente riferito
agli anni 2005, 2006, 2007 e 2008, in deroga ai requisiti di
anzianità previsti dal comma 3 dell'articolo 38-ter, del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni, e
fermi restando gli altri requisiti e le condizioni di cui al
medesimo articolo, ai marescialli aiutanti è richiesta una
permanenza minima nel grado di sette anni per il personale con
anzianità di grado compresa tra il 1° settembre 1995 ed il 31
dicembre 1995 e di sette anni e sei mesi per il personale con
anzianità di grado compresa tra il 1° gennaio 1996 e la data di
entrata in vigore del presente decreto»;
d) il comma 6 dell'articolo 30, del decreto legislativo 28 febbraio
2001, n. 83, è sostituito dal seguente:
«6. Per i marescialli aiutanti con anzianità di grado compresa tra
il 15 aprile 2001 ed il 31 dicembre 2007, fermi restando gli altri
requisiti e le condizioni previste dall'articolo 38-ter del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni, per
l'ammissione alla procedura selettiva per il conseguimento della
qualifica di Luogotenente è richiesto il requisito di anzianità nel
grado di maresciallo aiutante di cui alla tabella C3, allegata al
presente decreto»;
e) al decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83, è aggiunta la
tabella C allegata al presente decreto.
Art. 10. Disposizioni per il personale del Corpo della Guardia
di finanza (omissis)
Art. 11. Disposizioni per il personale del Corpo di polizia
penitenziaria (omissis)
Art. 12. Disposizioni per il personale del Corpo forestale dello
Stato (omissis)
Art. 13. Disposizioni per il personale delle Forze armate
(omissis)
Art. 14. Disposizioni particolari sul trattamento economico del
personale militare
1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, ai sottotenenti ed ai
tenenti e gradi corrispondenti appartenenti al complemento o in
ferma prefissata e rafferma è attribuito uno stipendio
rispettivamente pari all'80,74 per cento e all'88,55 per cento
dello stipendio parametrale dei pari grado in servizio
permanente.
2. Con la medesima decorrenza di cui al comma 1, ai volontari di
truppa in ferma breve o prefissata nonché agli allievi ufficiali,
agli allievi marescialli ed agli allievi delle carriere iniziali
delle forze di polizia ad ordinamento militare e delle forze armate
sono attribuite le paghe nette giornaliere nelle misure percentuali
vigenti rispetto al valore dello stipendio parametrale del grado
iniziale del ruolo dei volontari di truppa in servizio
permanente.
Art. 15. Abrogazioni
1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 sono abrogati:
a) gli articoli 138 e 140 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e
successive modificazioni;
b) gli articoli 12-bis, 24-quinquies.1, 24-octies, 27-quinquies,
28-bis, 31.1, 31-ter, 31-quater, comma 4, e 31-quinquies del
decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e
successive modificazioni;
c) gli articoli 11-bis, 20-quinquies.1, 20-octies, 25-quinquies,
28-bis, 31.1, 31-quater e 31-quinquies, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e successive
modificazioni;
d) gli articoli 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, e
successive modificazioni;
e) gli articoli 11-bis, 19-bis, 21-bis, 28-bis, 29-bis, 30.1,
30-ter, 30-quater, comma 4, e 30-quinquies del decreto legislativo
30 ottobre 1992, n. 443, e successive modificazioni;
f) gli articoli 4-bis, 5-bis, 6-bis, commi 1 e 3, 31-bis, 31-ter,
31-quater, 31-quinquies e 39-bis del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 196, e successive modificazioni;
g) gli articoli 37-bis, 37-ter, 38-ter, commi 1 e 7, 54-bis,
54-ter, 54-quater, 54-quinquies, 54-sexies e 54-septies del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive
modificazioni;
h) gli articoli 58-ter, 73-bis, 73-ter, 73-quater e 73-quinquies
del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive
modificazioni;
i) gli articoli 21-bis, 21-ter, comma 4, 21-quater, 47-bis, 47-ter,
comma 4, 47-quater e 49, commi da 1-bis a 1-decies, del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 201, e successive
modificazioni;
l) l'articolo 3, commi 1 e 2, della legge 28 marzo 1997, n. 85, e
successive modificazioni;
m) l'articolo 32, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 ottobre
2000, n. 298;
n) gli articoli 1 e 2 della legge 30 novembre 2000, n. 356;
o) l'articolo 19, comma 3, e l'articolo 21 del decreto legislativo
28 febbraio 2001, n. 53;
p) l'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 28 febbraio
2001, n 67;
q) l'articolo 21, comma 3, e l'articolo 23 del decreto legislativo
28 febbraio 2001, n. 76;
r) l'articolo 30, commi 7, 8 e 9, del decreto legislativo 28
febbraio 2001, n. 83;
s) l'articolo 30, comma 7, del decreto legislativo 28 febbraio
2001, n. 87.
Art. 16. Clausola finanziaria
1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto,
pari a 189 milioni di euro per l'anno 2003, a 288 milioni di euro
per l'anno 2004 ed a 638 milioni di euro a decorrere dall'anno
2005, si provvede: quanto a 139 milioni di euro per l'anno 2003 e
138 milioni di euro a decorrere dal 2004, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 16,
comma 4, terzo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e
quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2003, 150 milioni di euro
per l'anno 2004, 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa
recata dall'articolo 33, comma 2, terzo periodo, della legge 27
dicembre 2002, n. 289.
2. La spesa derivante dal presente decreto è soggetta a
monitoraggio ai sensi del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246.
In caso di accertamento di livelli effettivi di spesa superiori a
quelli indicati nel comma 1, lo scostamento è recuperato a valere,
quale finalizzazione prioritaria, sulle risorse destinate ai
rinnovi degli accordi sindacali ed alle procedure di concertazione
relative alle categorie di personale interessato.
(Si riportano in stralcio le tabelle di interesse per l'Arma dei
Carabinieri)
Legge 1 agosto 2003, N. 207
Sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva nel
limite massimo di due anni
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - 7 agosto 2003, N.
182)
Art. 1. (Sospensione condizionata dell'esecuzione della parte
finale della pena detentiva)
1. Nei confronti del condannato che ha scontato almeno la metà
della pena detentiva è sospesa per la parte residua la pena nel
limite di due anni, salvo quanto previsto dai commi 2 e 3.
2. La sospensione dell'esecuzione della pena può essere disposta
una sola volta, tenendo conto della pena determinata ai sensi
dell'articolo 663 del codice di procedura penale(5), decurtata
della parte di pena per la quale è stato concesso il beneficio
della liberazione anticipata ai sensi dell'articolo 54 della legge
26 luglio 1975, n. 354(6), e successive modificazioni.
3. La sospensione non si applica:
a) quando la pena è conseguente alla condanna per i reati indicati
dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I(7), e dagli articoli
609-bis(8), 609-quater(9) e 609-octies(10) del codice penale nonché
dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354(11), e
successive modificazioni;
b) nei confronti di chi sia stato dichiarato delinquente abituale,
professionale o per tendenza, ai sensi degli articoli 102(12),
105(13) e 108(14) del codice penale;
c) nei confronti di chi sia stato sottoposto al regime di
sorveglianza particolare, ai sensi dell'articolo 14 bis della legge
26 luglio 1975, n. 354(15), salvo che sia stato accolto il reclamo
previsto dall'articolo 14-ter della medesima legge;
d) quando la persona condannata è stata ammessa alle misure
alternative alla detenzione;
e) quando vi sia stata rinuncia dell'interessato.
Art. 2. (Applicazione e revoca della sospensione condizionata
dell'esecuzione)
1. Il magistrato di sorveglianza provvede con ordinanza, su
istanza dell'interessato o del suo difensore, sulla sospensione di
cui all'articolo 1.
2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 69-bis, commi 1, 3 e
4, della legge 26 luglio 1975, n. 354(16), e successive
modificazioni.
3. Il magistrato di sorveglianza può chiedere alle autorità
competenti tutti i documenti e le informazioni di cui abbia
bisogno.
4. Dell'applicazione della misura di cui all'articolo 1 è data
immediata comunicazione all'autorità di polizia competente, che
vigila sull'osservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 4 e
fa rapporto al pubblico ministero di ogni infrazione.
5. La sospensione dell'esecuzione della pena può essere revocata se
chi ne ha usufruito non ottempera, senza giustificato motivo, alle
prescrizioni di cui all'articolo 4 o commette, entro cinque anni
dalla sua applicazione, un delitto non colposo per il quale riporti
una condanna a pena detentiva non inferiore a sei mesi.
6. Il tribunale di sorveglianza provvede sulla revoca della misura
di cui all'articolo 1 ai sensi dell'articolo 678 del codice di
procedura penale(17).
7. In caso di revoca il tribunale di sorveglianza determina la
residua pena detentiva da eseguire, tenuto conto della durata delle
limitazioni patite dal condannato e del suo comportamento durante
il periodo di sospensione dell'esecuzione della pena.
8. Si osservano in quanto applicabili le disposizioni degli
articoli 51-bis(18) e 51-ter(19) della legge 26 luglio 1975, n.
354, e successive modificazioni.
9. Trascorso il termine di cui al comma 5 la pena è estinta.
Art. 3. (Stranieri)
1. Le disposizioni della presente legge non si applicano nei
confronti dello straniero che si trova in talune delle situazioni
indicate nell'articolo 13, comma 2, del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286.
Art. 4. (Prescrizioni)
1. Con il provvedimento che dispone la sospensione
dell'esecuzione della pena sono congiuntamente applicate, per il
periodo corrispondente alla pena di cui è stata sospesa
l'esecuzione, le seguenti prescrizioni:
a) il condannato deve presentarsi all'ufficio di polizia
giudiziaria indicato dal magistrato di sorveglianza, il quale fissa
i giorni e l'orario di presentazione tenendo conto delle condizioni
di salute, dell'attività lavorativa e del luogo di dimora del
condannato;
b) al condannato è imposto l'obbligo di non allontanarsi dal
territorio del comune di dimora abituale o dove svolge la propria
attività lavorativa. Se per la personalità del soggetto, o per le
condizioni ambientali, la permanenza in tali luoghi non garantisce
adeguatamente le esigenze di controllo o di sicurezza, l'obbligo di
dimora può essere disposto nel territorio di un altro comune o
frazione di esso, preferibilmente nella provincia e comunque
nell'ambito della regione dove è ubicato il comune di abituale
dimora. Si applicano, in quanto compatibili, i commi 1 e 2
dell'articolo 282-bis(20) e i commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo
283(21) del codice di procedura penale.
2. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dei commi
5, 6, 7, 8, 9 e 10 dell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n.
354(22).
3. Con il provvedimento che dispone la sospensione dell'esecuzione
della pena, salvo specifica autorizzazione del magistrato di
sorveglianza in relazione ad esigenze familiari o lavorative, è
disposto, per il periodo corrispondente alla pena la cui esecuzione
è stata sospesa, nei confronti del condannato il divieto di
espatrio, con tutte le misure necessarie per impedire
l'utilizzazione del passaporto e degli altri documenti validi per
l'espatrio.
Art 5. (Applicazione dell'articolo 4 della legge n. 381 del
1991)
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, comma 1, della
legge 8 novembre 1991, n. 381, come modificato dall'articolo 1
della legge 22 giugno 2000, n. 193, la sospensione dell'esecuzione
della pena, ai sensi della presente legge, si considera misura
alternativa.
Art. 6 (Relazione al Parlamento)
1. Ogni anno il Ministro della giustizia riferisce al Parlamento
sullo stato di attuazione della presente legge.
Art. 7. (Applicazione della legge)
1. Le disposizioni della presente legge si applicano nei
confronti dei condannati in stato di detenzione ovvero in attesa di
esecuzione della pena alla data di entrata in vigore della
medesima.
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.
196
(Supplemento 0rdinario n. 123/L alla Gazzetta Ufficiale n. 174
del 29 luglio 2003 Serie Generale)
Codice in materia di protezione dei dati personali.
Legge 1° agosto
2003, n. 214
(Supplemento Ordinario n. 133/L alla Gazzetta Ufficiale n. 186
del 12 agosto 2003 Serie Generale)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27
giugno 2003, n. 151, recante modifiche ed integrazioni al codice
della strada.
(1) - L'art. 1 modifica
l'art. 444 (applicazione della pena su richiesta) c.p.p. che si
riporta integralmente nella nuova versione (in corsivo il testo
modificato): "1. L'imputato e il pubblico ministero possono
chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura
indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria,
diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando
questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo,
non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria.
1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti
per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater,
nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti
abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi
dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale, qualora la pena
superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria.
2. Se vi è il consenso anche della parte che non ha formulato la
richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento
a norma dell'articolo 129, il giudice, sulla base degli atti, se
ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto,
l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate
dalle parti, nonché congrua la pena indicata, ne dispone con
sentenza l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi è stata
la richiesta delle parti. Se vi è costituzione di parte civile, il
giudice non decide sulla relativa domanda; l'imputato è tuttavia
condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile,
salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o
parziale. Non si applica la disposizione dell'articolo 75, comma
3.
3. La parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne
l'efficacia, alla concessione della sospensione condizionale della
pena. In questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione
condizionale non può essere concessa, rigetta la richiesta".
(2) - L'art. 2 modifica l'art. 445 (effetti dell'applicazione
della pena su richiesta) c.p.p. che si riporta integralmente nella
nuova versione (in corsivo il testo modificato): "1. La sentenza
prevista dall'articolo 444, comma 2, quando la pena irrogata non
superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena
pecuniaria, non comporta la condanna al pagamento delle spese del
procedimento né l'applicazione di pene accessorie e di misure di
sicurezza, fatta eccezione della confisca nei casi previsti
dall'articolo 240 del codice penale.
1-bis. Salvo quanto previsto dall'articolo 653, la sentenza
prevista dall'articolo 444, comma 2, anche quando è pronunciata
dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia nei giudizi
civili o amministrativi. Salve diverse disposizioni di legge, la
sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna.
2. Il reato è estinto, ove sia stata irrogata una pena detentiva
non superiore a due anni soli o congiunti a pena pecuniaria, se nel
termine di cinque anni, quando la sentenza concerne un delitto,
ovvero di due anni, quando la sentenza concerne una
contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero una
contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue
ogni effetto penale, e se è stata applicata una pena pecuniaria o
una sanzione sostitutiva, l'applicazione non è comunque di ostacolo
alla concessione di una successiva sospensione condizionale della
pena".
(3) - L'art. 3 modifica l'art. 629 (condanne soggette a revisione)
c.p.p. che si riporta integralmente nella nuova versione (in
corsivo il testo modificato): "1. è ammessa in ogni tempo a favore
dei condannati, nei casi determinati dalla legge, la revisione
delle sentenze di condanna o delle sentenze emesse ai sensi
dell'articolo 444, comma 2, o dei decreti penali di condanna,
divenuti irrevocabili, anche se la pena è già stata eseguita o è
estinta".
(4) - L'art. 4 modifica gli artt. 53 e 59 e abroga l'art. 60 della
l. 24 novembre 1981, n. 689; si riportano integralmente gli
articoli nella nuova versione (in corsivo il testo modificato):
art. 53 (sostituzione delle pene detentive brevi): "Il giudice, nel
pronunciare la sentenza di condanna, quando ritiene di dovere
determinare la durata della pena detentiva entro il limite di due
anni, può sostituire tale pena con quella della semidetenzione;
quando ritiene di doverla determinare entro il limite di un anno,
può sostituirla anche con la libertà controllata; quando ritiene di
doverla determinare entro il limite di sei mesi, può sostituirla
altresì con la pena pecuniaria della specie corrispondente.
La sostituzione della pena detentiva ha luogo secondo i criteri
indicati dall'articolo 57. Per determinare l'ammontare della pena
pecuniaria il giudice individua il valore giornaliero al quale può
essere assoggettato l'imputato e lo moltiplica per i giorni di pena
detentiva. Nella determinazione dell'ammontare di cui al precedente
periodo il giudice tiene conto della condizione economica
complessiva dell'imputato e del suo nucleo familiare. Il valore
giornaliero non può essere inferiore alla somma indicata
dall'articolo 135 del codice penale e non può superare di dieci
volte tale ammontare. Alla sostituzione della pena detentiva con la
pena pecuniaria si applica l'articolo 133-ter del codice
penale.
Le norme del codice di procedura penale relative al giudizio per
decreto si applicano anche quando il pretore, nei procedimenti per
i reati perseguibili d'ufficio, ritiene di dover infliggere la
multa o l'ammenda in sostituzione di una pena detentiva. Nel
decreto devono essere indicati i motivi che determinano la
sostituzione.
Nei casi previsti dall'articolo 81 del codice penale, quando per
ciascun reato è consentita la sostituzione della pena detentiva, si
tiene conto dei limiti indicati nel primo comma soltanto per la
pena che dovrebbe infliggersi per il reato più grave. Quando la
sostituzione della pena detentiva è ammissibile soltanto per alcuni
reati, il giudice, se ritiene di doverla disporre, determina, al
solo fine della sostituzione, la parte di pena per i reati per i
quali opera la sostituzione";
art. 59 (condizioni soggettive per la sostituzione della pena
detentiva): "La pena detentiva non può essere sostituita nei
confronti di coloro che, essendo stati condannati, con una o più
sentenze, a pena detentiva complessivamente superiore a tre anni di
reclusione, hanno commesso il reato nei cinque anni dalla condanna
precedente.
La pena detentiva, se è stata comminata per un fatto commesso
nell'ultimo decennio, non può essere sostituita:
a) nei confronti di coloro che sono stati condannati più di due
volte per reati della stessa indole;
b) nei confronti di coloro ai quali la pena detentiva sostitutiva,
inflitta con precedente condanna, è stata convertita, a norma del
primo comma dell'articolo 66, ovvero nei confronti di coloro ai
quali sia stata revocata la concessione del regime di
semilibertà;
c) nei confronti di coloro che hanno commesso il reato mentre si
trovavano sottoposti alla misura di sicurezza della libertà
vigilata o alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale,
disposta con provvedimento definitivo ai sensi della L. 27 dicembre
1956, n. 1423, e della L. 31 maggio 1965, n. 575".
(5) - L'art. 663 c.p.p. tratta dell'esecuzione di pene
concorrenti.
(6) - L'art. 54, l. n. 354/1975, tratta della liberazione
anticipata.
(7) -La sezione I, del capo III, del titolo XII del libro II del
codice penale tratta dei delitti contro la personalità individuale
(artt. 600 - -604 c.p.).
(8) - L'art. 609-bis c.p. prevede il reato di violenza
sessuale.
(9) - L'art. 609-quater prevede il reato di atti sessuali con
minorenne.
(10) - L'art. 609-octies prevede il reato di violenza sessuale di
gruppo.
(11) - L'art. 4-bis, l. n. 354/1975, tratta del divieto di
concessione dei benefici e dell'accertamento della pericolosità
sociale dei condannati per taluni delitti.
(12) - L'art. 102 c.p. tratta della delinquenza abituale presunta
dalla legge.
(13) - L'art. 105 c.p. tratta della professionalità nel
reato.
(14) - L'art. 108 c.p. tratta della tendenza a delinquere.
(15) - L'art. 14-bis, l. n. 354/1975, tratta del regime di
sorveglianza speciale.
(16) - L'art. 69-bis, l. n. 354/1975, tratta del procedimento in
materia di liberazione anticipata.
(17) - L'art. 678 c.p.p. tratta del procedimento di
sorveglianza.
(18) - L'art. 51-bis, l. n. 354/1975, tratta della sopravvenienza
di nuovi titoli di privazione della libertà.
(19) - L'art. 51-ter, l. n. 354/1975, tratta della sospensione
cautelativa delle misure alternative.
(20) - L'art. 282-bis c.p.p. tratta dell'allontanamento dalla casa
familiare.
(21) - L'art. 283 c.p.p. tratta del divieto e dell'obbligo di
dimora.
(22) - L'art. 47, l. n. 354/1975, tratta dell'affidamento in prova
al servizio sociale. |