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1. Introduzione
Il presente articolo ha come proposito quello di fornire una
panoramica sui controlli amministrativo-contabili nell'Arma dei
Carabinieri: proposito certamente assai ambizioso vista la
complessità della materia.
Le fonti cui fare riferimento sono essenzialmente il Regolamento
per l'amministrazione e la contabilità unificato (RAU) approvato
con D.P.R. 5 giugno 1976 n. 1076, e le relative Istruzioni
amministrative e contabili (IAC) ed in particolare, la legge 20
febbraio 1981 n.30 per quanto riguarda l'attività di controllo in
generale e quella esercitata dalla Direzione di
Amministrazione.
È necessario, poi, fare riferimento alla legge n.20/1994 che,
riorganizzando radicalmente l'intera materia, ha limitato il
controllo preventivo di legittimità, ridefinito il controllo
successivo, introdotto il controllo di gestione ed affidato al
controllo della Corte tutte le Amministrazioni pubbliche.
Infine, non può tralasciarsi il riferimento alla deliberazione
n.20/97 della Sezione di controllo della Corte dei Conti,
pronunciata dal IV collegio il 06/12/96 a seguito della quale tutti
i rendiconti devono rimanere nella disponibilità della Corte e
devono essere custoditi, come vedremo, presso l'organo competente
alla revisione contabile (la Ragioneria o la Direzione di
Amministrazione).
2. Premessa
La funzione di controllo, insieme con quella attiva e
consultiva, è una delle fondamentali estrinsecazioni dell'attività
amministrativa: è naturale, pertanto, che la complessa e variegata
attività delle varie amministrazioni sia soggetta a numerosi
controlli.
Va detto che, perché vi sia attività di controllo, è necessaria
la sussistenza di due presupposti: la diversità di organi (non a
caso si parla di rapporto interorganico) e la sovraordinazione
dell'organo controllante nei confronti di quello controllato. La
dottrina distingue normalmente i controlli in:
-
controlli di legittimità e
controlli di merito, a seconda che si limitino ad accertare la
conformità alla legge dell'operato dell'organo controllato oppure
estendano il sindacato all'opportunità ed alla convenienza relative
a tale operato;
-
controlli preventivi e controlli
successivi, a seconda che intervengano prima o dopo il momento in
cui l'atto, già formato, produce i suoi effetti;
-
controlli repressivi e
sostitutivi, se l'organo controllante ha o meno il potere di
sostituirsi nell'emanazione dell'atto all'organo
controllato.
Normalmente, poi, esaminando l'attività di controllo esercitata
sull'operato dell'Amministrazione si distingue tra controlli
interni e controlli esterni, così qualificati perché i primi
provengono da organi facenti parte dell'Amministrazione stessa,
mentre i secondi sono effettuati da organi indipendenti
dall'amministrazione attiva.
I controlli interni si suddividono in:
-
controlli gerarchici, quelli
esercitati dall'autorità gerarchica immediatamente sovraordinata
all'organo i cui atti sono sottoposti a controllo;
-
controlli delle Ragionerie,
attraverso i quali vengono effettuati i controlli di ordine tecnico
più importanti sulle attività relative o in qualsiasi modo connesse
ad operazioni contabili.
I controlli esterni sono in genere costituiti da:
-
controllo giurisdizionale, quello
esercitato da organi giurisdizionali che, nell'esercizio delle loro
funzioni, si imbattono in atti della P.A. sui quali, ciascuno in
relazione alla sfera di propria giurisdizione, deve portare il suo
sindacato;
-
controllo amministrativo, quello
esercitato dalla Commissione statale di controllo per gli atti
posti in essere dalle Regioni a statuto ordinario, e dal CO.RE.CO.
per gli atti posti in essere da Province e Comuni.
3. L'attività di controllo della Direzione di
Amministrazione
a. La classificazione degli organismi militari sotto il profilo
amministrativo in Enti, Distaccamenti e Reparti, e l'esercizio dei
controlli
Prima di iniziare con la trattazione delle singole
manifestazioni attraverso le quali viene esercitata l'attività di
controllo nell'Arma dei Carabinieri, è necessario far riferimento a
quella che è la classificazione degli organismi militari sotto il
profilo amministrativo.
Tale classificazione è basata sulla particolarità della sola
gestione del denaro in relazione alle modalità di finanziamento e
di resa del conto: se questa è la premessa, è facile immaginare che
vi siano organismi controllanti ed altri controllati.
Ex para 2, titolo I, libro I delle IAC, gli organismi di
qualunque tipo, siano essi operativi, addestrativi, tecnici o
logistici, assumono la denominazione di Ente o Distaccamento a
seconda che debbano rispondere direttamente o indirettamente agli
organi di riscontro della gestione dei fondi di bilancio loro
affidati. Sicuramente gli Enti effettuano un controllo
sull'attività svolta dai Distaccamenti o dai Reparti da essi
dipendenti, così come un'attività di controllo viene esercitata nei
confronti dei Reparti dipendenti da parte degli stessi
Distaccamenti.
Quanto ai Reparti, va detto che ad essi può essere affidata
l'esecuzione di determinate spese nell'ambito della gestione
amministrativa dell'organismo del quale fanno parte; anche il
Reparto, inoltre, ha i suoi agenti che rispondono delle spese
effettuate anche se tale responsabilità (eccetto quella puramente
contabile) si estende agli agenti amministrativi dell'Ente o del
Distaccamento nel quale il Reparto stesso è inserito. I rapporti
tra Enti, Distaccamenti e Reparti si caratterizzano per ciò che
attiene alla somministrazione dei fondi e al successivo controllo
delle contabilità rese. Quanto alla somministrazione fondi, va
detto che gli Enti ricevono dalla Direzione di Amministrazione i
fondi e li somministrano, in relazione alle diverse esigenze, ai
Reparti ed ai Distaccamenti amministrativamente dipendenti così
come i Distaccamenti, a loro volta, con i fondi ricevuti
riforniscono di fondi i propri Reparti.
Per ciò che riguarda, più in particolare, i controlli essi si
distinguono in:
-
controllo contabile, che si
traduce in un accertamento della regolarità dei conteggi e
dell'imputazione ai rispettivi conti delle entrate e delle
uscite;
-
controllo formale, che accerta la
legalità dei requisiti esteriori rilevabili dai documenti
giustificativi della spesa dell'introito;
-
controllo amministrativo, che,
oltre che agli adempimenti relativi ai controlli contabile e
formale, si estende alla legittimità e al merito degli atti
amministrativi di gestione. In ordine all'esecuzione dei controlli,
occorre dire che gli Enti effettuano un controllo amministrativo
sui conti resi dai propri Reparti dal momento che questi non hanno
autonomia di spesa ma al più possono, come già detto, eseguire
determinate spese nell'ambito della gestione amministrativa
dell'organismo del quale fanno parte.
Gli Enti svolgono, poi, un controllo formale e contabile sui
conti resi dai Distaccamenti amministrativamente dipendenti (avendo
essi autonomia gestionale), mentre i Distaccamenti esercitano a
loro volta un controllo amministrativo sui conti dei propri
Reparti, essendo essi dei meri esecutori di spese effettuate
nell'ambito della gestione amministrativa dell'organismo nel quale
sono inseriti.
Di conseguenza, l'inclusione delle contabilità dei Distaccamenti
nel conto degli Enti investe la responsabilità degli agenti degli
Enti medesimi solo per quanto concerne gli adempimenti relativi al
controllo formale e contabile, mentre l'inclusione dei conti dei
Reparti in quelli degli Enti e dei Distaccamenti rende gli agenti
di questi ultimi amministrativamente responsabili dei conti
stessi.
b. Controlli esercitati dalla Direzione di
Amministrazione
La legge 30/81 assegna alle Direzioni di Amministrazione
l'azione di controllo amministrativo nei confronti degli Enti della
rispettiva giurisdizione sia mediante attività ispettiva sia in
sede di revisione degli atti di gestione per conto anche della
Ragioneria Centrale del Ministero della difesa.
In base al para I del libro VIII delle IAC spetta alla Direzione
di Amministrazione una serie di attività riconducibili alla
funzione di controllo.
Nell'elenco risultante dalla normativa richiamata si fa riferimento
alla compilazione e trasmissione alla Corte dei Conti e alla
Ragioneria Centrale dei "riassunti trimestrali" delle anticipazioni
e delle spese relative alle gestioni degli Enti. Spetta inoltre
alla Direzione di Amministrazione la revisione dei rendiconti
trimestrali degli Enti, dimostrativi delle anticipazioni ricevute e
delle relative spese, oltre che l'inoltro alla Corte dei Conti di
detti rendiconti.
Il regolamento assegna alla Direzione di Amministrazione compiti
concernenti sia la gestione del denaro che quella del materiale.
Pertanto alla Direzione di Amministrazione compete la revisione dei
conti giudiziali resi dai consegnatari per debito di custodia (per
il successivo inoltro alla Corte dei Conti) e dei conti
amministrativi resi dai consegnatari per debito di vigilanza. Più
in generale si può dire che la Direzione di Amministrazione vigila
sulla tempestiva e regolare resa dei conti relativi alla gestione
del materiale e del contante e sulla regolare tenuta dei documenti
e dei registri contabili; a ciò devono necessariamente aggiungersi
le funzioni ispettive e tutti gli altri compiti di ordine
amministrativo-contabile che vengono affidati dal Ministero o dal
Comando Generale.
c. Controllo e trasmissione alla Ragioneria centrale dei modelli
attestanti il versamento in tesoreria dei proventi riassegnabili al
bilancio
Prima del D.P.R. n.469 del 1999 che ha generalizzato il sistema
delle dichiarazioni sostitutive, i modelli 181 T che le tesorerie
provinciali rilasciavano, su richiesta degli Enti, per attestare il
versamento di proventi riassegnabili al bilancio, dovevano essere
trasmessi mensilmente alla Direzione di Amministrazione (terza
sezione) che doveva necessariamente verificare che ciascuno di essi
fosse regolarmente compilato e contenesse indicazione dell'Ente che
ha effettuato il versamento, oltre che dell'importo in cifre ed in
lettere e della causale del versamento stesso.
Come si è detto, con D.P.R. del 1999 si è generalizzato il
sistema delle dichiarazioni sostitutive: è il responsabile del
procedimento amministrativo che provvede a inviare alla terza
sezione della Direzione di Amministrazione la dichiarazione di aver
versato in Tesoreria i proventi riassegnabili con gli estremi della
quietanza. La Direzione procede al controllo del capo e del
capitolo d'entrata ai quali è stato imputato il versamento, la data
del versamento, l'esercizio finanziario e le firme del cassiere e
del capo della sezione di tesoreria.
Dopo aver effettuato tali riscontri la Direzione riepiloga i
modelli in un prospetto da compilarsi, per capitolo di spesa, in
quadruplice esemplare e trasmette trimestralmente alla Ragioneria
Centrale due esemplari del prospetto ed uno rispettivamente
all'Ispettorato logistico di forza armata ed alle Direzioni
Generali competenti per servizio.
d. Riscontri contabili e controlli amministrativi riguardanti la
gestione del contante
La Direzione di Amministrazione esercita il riscontro contabile
per conto della Ragioneria Centrale e quello amministrativo per
delega delle Direzioni Generali interessate alla gestione dei
capitoli di propria competenza, attenendosi alle disposizioni delle
stesse Direzioni Generali ed alle direttive della predetta
Ragioneria.
Il controllo contabile consiste nella parifica dei dati
risultanti dalle contabilità degli Enti con quelli che emergono
dalle scritture della Direzione di Amministrazione. In particolare
la Direzione accerta che le anticipazioni e le assegnazioni
risultanti dal riepilogo delle assegnazioni, delle anticipazioni e
delle spese e dal rendiconto delle anticipazioni ricevute e delle
spese sostenute nel trimestre coincidano, per ciascun capitolo di
bilancio, con quelle effettivamente concesse ed annotate nelle
proprie scritture. Le suddette operazioni di controllo devono
essere definite nel corso del secondo mese successivo alla chiusura
del trimestre dal momento che, entro il trenta di detto mese, la
Direzione di Amministrazione deve rendere alla Ragioneria Centrale
il riassunto delle anticipazioni somministrate agli Enti della
circoscrizione e delle spese eseguite dagli Enti medesimi, i cui
dati sono ricavati dalle contabilità degli Enti suddetti.
Dopo aver effettuato il riscontro contabile, la Direzione si
accerta che le anticipazioni siano state richieste in relazione
all'effettivo fabbisogno e che le spese di carattere discrezionale
o, comunque, vincolate da apposite assegnazioni siano state
contenute nei limiti delle somme assegnate.
La Direzione di Amministrazione esercita, altresì, il controllo
sulle partite di fondo scorta e conti transitori dei vari Enti,
sorvegliando che i debiti e i crediti siano sistemati nel più breve
tempo possibile. Essa, in particolare, verifica il legittimo
impiego della dotazione del fondo scorta (in conformità con quanto
previsto dall'art. 247 del R.A.U.) e la regolarità delle operazioni
di entrata e di uscita del conto transitorio in relazione alle
previsioni dell'art. 250 del R.A.U. Inoltre, la Direzione si
accerta che le rimanenze di cassa risultanti dalla situazione di
tutti i conti siano di entità giustificata, tale da non costituire
immobilizzazione di fondi.
e. Riscontro contabile-amministrativo dei titoli di spesa da
effettuare nel corso dell'anno finanziario
I titoli di spesa devono essere esaminati in relazione alla loro
regolarità contabile ed amministrativa: pertanto con tale
revisione, effettuata sotto il profilo contabile, formale e di
merito, si accerta la regolarità e la giustificazione delle singole
spese. Si può tranquillamente dire che con tale revisione la
Direzione di Amministrazione deve impedire che eventuali errori si
ripetano e deve ottenere da parte degli Enti una gestione regolare
ed economica.
I titoli di spesa devono essere attentamente esaminati
accertando, in particolare, se sono completi di indicazione in ogni
loro parte, se le somme sono giuste, se sono osservate le formalità
fiscali, se l'imputazione a capitolo è esatta, se le liquidazioni
sono regolari; è altresì necessario verificare che la spesa sia
stata contenuta nei limiti delle assegnazioni.
Una volta terminato l'esame dei titoli, la Direzione di
Amministrazione compila una nota di osservazione da inviare
all'Ente nella quale riporta i rilievi riscontrati ed i chiarimenti
che si richiedono, fissando il termine entro il quale i singoli
Enti dovranno restituire tali note. Effettuata la revisione e
definite le note di osservazione, la Direzione provvede a
trasmettere alla Corte dei Conti i titoli giustificativi delle
spese unitamente ai rendiconti degli Enti.
4. I controlli della Corte dei Conti
a. L'attività di controllo della Corte dei Conti ed in
particolare il controllo preventivo di legittimità
La funzione di controllo della Corte dei Conti è consacrata
dalla Costituzione che all'art.100 sancisce che: "la Corte dei
Conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti
del Governo e anche quello successivo sulla gestione del bilancio
dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabilite dalla
legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli Enti a cui lo
Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle
Camere sul risultato del riscontro eseguito".
La Corte dei Conti occupa, pertanto, una posizione di rilevanza
costituzionale, dal momento che è uno degli organi dello Stato che
svolgono una funzione autonoma in posizione di indipendenza e di
insindacabilità nei confronti di altri organi e dell'esecutivo in
particolare. È proprio da questa sua posizione di autonomia che
deriva la possibilità di esercitare il potere di controllo che ad
essa è affidato. Proprio perché non si tratta di controlli
effettuati nell'ambito della stessa amministrazione, tale attività
viene svolta sotto l'egida dell'imparzialità che garantisce la
piena osservanza delle forme e il rispetto delle leggi
contabili.
Per quanto concerne il controllo preventivo di legittimità, va
detto che è quello che prevale nell'attività della Corte dei Conti
anche se la Costituzione lo impone solo per gli atti di
Governo.
L'art. 3, 1° comma della L. 20/94, come modificato dall'art. 43
del D.Lgs. 80/98, stabilisce casi tassativi nei quali viene
esercitato il controllo preventivo di legittimità, fermo restando
che tale ipotesi di controllo viene ad avere ad oggetto atti non
aventi forza di legge.
Una volta che l'Amministrazione ha inviato l'atto all'ufficio di
controllo, questo, se lo ritiene regolare, lo invia al Consigliere
delegato che vi appone il visto e subito dopo avviene la
registrazione. Qualora, invece, l'ufficio ritenga che vi siano
delle irregolarità, formula un rilievo che trasmette
all'Amministrazione interessata nel quale sono evidenziati i motivi
di diritto per i quali non si ritiene l'atto legittimo. A questo
punto se l'Amministrazione, ritenendo fondato il rilievo, si adegua
ad esso e modifica o sostituisce l'atto in conformità del rilievo
stesso, si procede alla registrazione; se, invece, insiste nella
ripresentazione dell'atto nella sua originaria formulazione
controdeducendo alle argomentazioni dell'ufficio di controllo, può
avvenire che la Corte dei Conti proceda all'apposizione del visto
ritenendo corrette le controdeduzioni dell'Amministrazione.
Allo stesso modo potrebbe accadere che la Corte neanche alla
luce delle ulteriori argomentazioni dell'Amministrazione ritenga
l'atto legittimo ed in tal caso essa provvederà a trasmetterlo,
tramite il Presidente della Corte, alla Sezione di controllo.
Se la Sezione di controllo ritiene l'atto legittimo appone il
visto e ne ordina la registrazione; se, viceversa, anche la Sezione
di controllo ricusa il visto, l'Amministrazione ha solo la facoltà
di richiedere una deliberazione del Consiglio dei Ministri con
conseguente esame alle sezioni riunite della Corte dei Conti. In
tale sede, se l'atto è ancora considerato illegittimo, la Corte
deve tuttavia registrarlo con riserva, ferma restando la
responsabilità del Governo che dovrà giustificare davanti alle
Camere i superiori motivi di carattere generale che lo hanno
indotto a chiedere la registrazione con riserva. A questo fine,
ogni quindici giorni, viene trasmesso al Parlamento da parte della
Corte dei Conti un elenco con tutti i provvedimenti registrati con
riserva.
Va, comunque sia, detto che la registrazione con riserva non può
essere data quando si tratti di impegno o ordine di pagamento
relativo a spesa che ecceda la somma stanziata nel relativo
capitolo di bilancio ovvero ad un capitolo diverso da quello
indicato nell'atto del Ministro che lo ha emanato e, nemmeno può
essere data nell'ipotesi di decreti di nomine e promozioni di
personale di qualsiasi ordine e grado disposte oltre i limiti dei
rispettivi organici e nel caso di ordini di accreditamento a favore
di funzionari delegati al pagamento di spese, emessi per un importo
eccedente i limiti stabiliti dalle leggi.
b. Il controllo successivo ed il controllo di vigilanza
Prima della riforma del sistema dei controlli risultavano
sottoposti al controllo successivo della Corte dei Conti i seguenti
atti:
-
gli atti delle aziende o
amministrazioni autonome i cui bilanci sono allegati a quelli dello
Stato;
-
i rendiconti dei funzionari
delegati per le spese effettuate su ordini di
accreditamento;
-
i titoli di spesa relativi a
stipendi, pensioni, altri assegni fissi;
-
le contabilità di
tesoreria;
-
le gestioni fuori
bilancio.
Il controllo successivo su singoli atti si struttura sulla
falsariga del controllo preventivo, concludendosi con l'apposizione
del visto o con la sua ricusazione: in questo caso, però, gli
effetti dell'atto già si sono prodotti e non possono più essere
paralizzati, per cui l'unica conseguenza del controllo è l'obbligo
per l'amministrazione di ripristinare, nei limiti del possibile, la
situazione giuridica e finanziaria precedente.
La L. 20/1994 fa salva la normativa in materia di controlli
successivi della Corte prevista dal D.Lgs. 29/1993 e dalla L.
312/1980 e cioè:
-
i titoli di spesa relativi al
costo del personale del settore pubblico;
-
i contratti e i relativi atti di
esecuzione, in materia di sistemi informativi automatizzati,
stipulati dalle amministrazioni statali;
-
gli atti di liquidazione dei
trattamenti di quiescenza dei pubblici dipendenti;
ed inoltre così come previsto
dalla normativa precedente:
c. Il controllo sulla gestione
L'art. 3, 4° comma, L. 20/1994 ha introdotto un controllo
successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle
amministrazioni pubbliche.
Si tratta di una disposizione fortemente innovativa sotto
diversi aspetti. Innanzitutto la legge parla di "amministrazioni
pubbliche" (dizione già prevista nel D.Lgs. 29/1993) estendendo il
controllo successivo a tutto il settore pubblico, compresi Regioni
ed Enti pubblici locali, nonché sulle gestioni fuori bilancio e sui
fondi di provenienza comunitaria. Si prevede inoltre che, oltre a
verificare la legittimità e regolarità delle gestioni e il
funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione, la
Corte dei Conti accerti ex post se le procedure ed i mezzi
utilizzati, esaminati in comparazione con quelli impiegati in
situazioni omogenee, siano stati ottimali quanto a costi,
speditezza ed efficienza organizzativa.
Sulla base di programmi e criteri di riferimento del controllo,
definiti annualmente dalla Corte stessa, vengono condotte verifiche
sul rapporto tra valori accertati ed obiettivi, risorse utilizzate
e risultati ottenuti: si tratta di un controllo che tiene conto di
indicatori di costo e di qualità oltre che di modelli operativi
riconducibili a discipline aziendalistiche ed economiche. In tal
senso il provvedimento si inserisce in un più ampio progetto di
riforma delle amministrazioni pubbliche la cui azione, sulla base
di quello che è la ratio della L. 241/1990, deve essere uniformata
a principi di efficacia, economicità e trasparenza.
La nuova disciplina del controllo sulla gestione ha fortemente
inciso anche sull'attività di referto sulla gestione della finanza
pubblica affidata alla Corte dei Conti (art. 100, comma 4 Cost.).
In particolare, nella relazione sul rendiconto generale dello
Stato, la Corte dei Conti compie anche un esame complessivo delle
tendenze strutturali della finanza pubblica e, sulla base di
indicatori finanziari, contabili, economici e sociali, valuta come
le risorse finanziarie sono state impiegate e in che misura si
siano perseguiti gli obiettivi prefissati e la soddisfazione del
cittadino-utente.
d. Il controllo sugli Enti sovvenzionati
In base all'art. 3, comma 4 L. 20/1994 "La Corte dei Conti
svolge, anche in corso di esercizio, il controllo successivo sulla
gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni
pubbliche, nonché sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di
provenienza comunitaria, verificando la legittimità e la regolarità
delle gestioni, nonché il funzionamento dei controlli interni a
ciascuna amministrazione. Accerta, anche in base all'esito di altri
controlli, la rispondenza dei risultati dell'attività
amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando
comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell'azione
amministrativa".
All'interno di tale forma di controllo è prevista la
possibilità, per la Corte dei Conti, di chiedere alle
amministrazioni pubbliche non territoriali il riesame di atti
ritenuti non conformi alla legge. Se l'amministrazione conferma gli
atti senza modificarli, la Corte dei Conti, ove ne rilevi
l'illegittimità, ne dà avviso all'organo generale di direzione.
Il controllo sulla gestione è finalizzato a stimolare nell'Ente
o nell'amministrazione controllati processi di autocorrezione sia
sul piano delle decisioni legislative, dell'organizzazione
amministrativa e delle attività gestionali, sia sul piano dei
controlli interni.
Il controllo permette, inoltre, di ravvisare quelle irregolarità
e quegli illeciti che potranno essere oggetto della giurisdizione
della Corte e proprio questo aspetto avvicina sensibilmente la
funzione di controllo a quella giurisdizionale.
e. La deliberazione n.20/97 della Corte dei Conti
L'ultima parte del 4° comma dell'art. 3 della L. 20/94 prevede
che "la Corte definisce annualmente i programmi ed i criteri di
riferimento del controllo".
L'attuazione del nuovo modello di controllo successivo sulle
gestioni delle pubbliche amministrazioni attuato con la L. 20/1994,
ha comportato, pertanto, la predisposizione del programma annuale
con il quale la Sezione del controllo individua gli obiettivi
dell'azione di riscontro e le materie sulle quali esercitare la sua
azione di verifica, oltre ad avere limitato l'esercizio del
predetto potere alle attività di gestione incluse nel deliberato
programma annuale.
Con la deliberazione n. 20/97 pronunciata dal IV Collegio il
06/12/96, la Sezione del controllo ha ritenuto che non possa più
ritenersi sussistente l'obbligo di inoltro generalizzato di tutti i
rendiconti dei funzionari delegati e che l'invio alla Corte per
"l'ulteriore corso" debba essere unicamente limitato ai rendiconti
amministrativi inerenti alle gestioni ricomprese nei programmi
definiti ai sensi dell'art. 3, comma 4, della richiamata legge
20/94.
L'invio generalizzato dei rendiconti, a questo punto, anche alla
luce dei criteri di economicità sanciti dalla L. n.241/1990, ai
quali deve ispirarsi l'attività della pubblica amministrazione, non
avrebbe nessuna giustificazione in virtù del divieto giuridico del
riscontro di gran parte di essi, derivante dalla mancata inclusione
dei rendiconti stessi nei programmi del controllo successivo sulla
gestione.
Resta, invece, immutato il già previsto generalizzato obbligo
facente carico ai predetti funzionari di inviare alla Corte dei
Conti, ovvero alle delegazioni regionali della stessa, copia a
ricalco del frontespizio di ciascun rendiconto, ai fini
dell'accertamento dell'avvenuta tempestiva presentazione degli
anzidetti documenti contabili entro le scadenze temporali
normativamente prefissate.
Permane, in ogni caso, l'obbligo di fornire tutti gli atti e le
notizie richieste dagli uffici di controllo della Corte e dalle
delegazioni regionali, oltre che di tenere a loro disposizione i
documenti contabili, sia per le eventuali variazioni dei programmi
in esame, sia per gli accertamenti diretti previsti dall'art. 3,
comma 8, della L. 20/94.
Sarà, quindi, cura dell'Ufficio di controllo della Corte dei
Conti richiedere ed acquisire i rendiconti (delle contabilità
ordinarie e di quelle speciali) di cui avrà bisogno per l'esercizio
dell'attività di controllo successivo sulla gestione mentre resta
pacifico che tutti i rendiconti dovranno rimanere nella
disponibilità della Corte e che dovranno rimanere custoditi presso
l'organo competente alla revisione contabile (Ragioneria o
Direzione di Amministrazione).
5. Le ispezioni ed i controlli della Ragioneria generale
dello Stato
a. Tipi di ispezioni
La Direzione di Amministrazione deve vigilare sulla tempestiva e
regolare resa dei conti e sulla normale tenuta dei conti e dei
registri contabili, nonché sull'andamento amministrativo della
gestione dei vari Enti. Tale attività di vigilanza viene esercitata
attraverso un accurato esame delle situazioni e dei documenti che
pervengono alla direzione dai vari Enti e, nell'ipotesi in cui si
verifichino ritardi nella resa dei conti o qualora dalle
documentazioni pervenute dovessero risultare manchevolezze tali da
far ritenere che vi sia una qualche irregolarità nella gestione, il
Direttore di Amministrazione deve proporre al Comandante Generale
l'esecuzione di ispezioni.
L'articolo 4 della legge n.30 del 1981 pone tra i compiti della
Direzione di Amministrazione l'azione di controllo amministrativo
nei confronti degli Enti della rispettiva giurisdizione sia in sede
ispettiva, sia in sede di revisione degli atti di gestione per
conto anche della Ragioneria Centrale del Ministero della Difesa.
L'articolo 7, inoltre, dopo aver richiamato per le ispezioni
ordinarie il regio decreto n.859 del 1934 ed il regio decreto
n.1963 del 1937, attribuisce anche agli ufficiali del servizio di
amministrazione dell'Esercito la possibilità di eseguire tale tipo
di ispezioni.
Più in generale può affermarsi che le ispezioni perseguono lo
scopo di controllare che la gestione contabile ed amministrativa
del contante e del materiale degli Enti e dei Distaccamenti si
esplichi in piena conformità delle norme in vigore.
Le ispezioni amministrative e contabili possono
essere:
-
Ordinarie: quando sono svolte
periodicamente in applicazione delle norme legislative e
regolamentari vigenti;
-
Straordinarie: quando vengono
disposte ogni volta che se ne ravvisi la necessità;
-
Dirette ordinarie: quelle disposte
da Ispedife ed eseguite dal suo stesso personale;
-
Dirette straordinarie: quelle
disposte dal Ministero della Difesa ed eseguite da personale
designato dallo stesso Ministro;
-
Decentrate ordinarie: quelle
programmate da Ispedife di concerto, nel nostro caso, con il
Comando Generale ed eseguite da personale dipendente dal Comando
stesso;
-
Decentrate straordinarie: quelle
disposte dal Comando Generale ed eseguite da personale da esso
stesso dipendente.
In base a quanto previsto dal para I del libro dodicesimo
(istruzioni al libro XXI) delle IAC, l'azione ispettiva deve essere
essenzialmente volta a:
-
individuare, ove ricorrano, i
fatti che incidono in senso negativo sull'andamento delle
gestioni;
-
promuovere gli opportuni
provvedimenti correttivi;
-
rilevare eventuali situazioni
suscettibili di compromettere l'efficienza amministrativa degli
Enti e dei Distaccamenti ispezionati, suggerendo i provvedimenti
necessari a normalizzare le situazioni stesse;
-
promuovere e proporre i
provvedimenti idonei affinché la gestione degli Enti si svolga con
criteri di sana economia ed amministrazione.
b. Accertamenti preliminari di carattere generale
Prima di procedere all'azione di controllo nei vari settori,
l'ispettore deve prendere cognizione della specifica natura
dell'Ente o Distaccamento, della sua dislocazione ed
organizzazione, degli scopi istituzionali e delle dipendenze
amministrative. È molto importante, poi, che l'ispettore deduca dal
registro delle ispezioni i motivi che hanno dato luogo a rilievi
nelle precedenti ispezioni, per controllare se siano state
eliminate le manchevolezze già riscontrate.
È altresì necessario che l'ispettore osservi lo stato di
conservazione e di manutenzione dei locali adibiti ad uffici,
camerate, custodia dei materiali ecc., onde riferire sulla loro
idoneità e funzionalità in rapporto alle esigenze. Egli dovrà
accertare la regolare tenuta e l'aggiornamento degli inventari
relativi agli immobili demaniali così come dovrà controllare che la
concessione in uso degli alloggi sia stata disposta con il pieno
rispetto delle norme e modalità amministrative stabilite al
riguardo. Inoltre ha il compito di verificare che la nomina degli
agenti sia regolare e che i compiti espletati rientrino nelle loro
attribuzioni e, più in generale, deve acquisire ogni elemento
riguardante l'attività di gestione ritenuto di utile orientamento
per l'azione di controllo amministrativo e contabile da
assolvere.
c. Le ispezioni amministrative e contabili
Le ispezioni amministrative sono quelle che riguardano la
gestione amministrativa degli Enti e dei Distaccamenti ed hanno per
oggetto l'accertamento della conformità dei relativi atti
amministrativi alle disposizioni legislative e regolamentari e alle
istruzioni ministeriali, nonché della convenienza e della
economicità degli atti di gestione.
Nelle ispezioni amministrative l'ispettore deve come prima cosa
effettuare la verifica di cassa in presenza dei responsabili della
cassa stessa. Egli deve accertare la consistenza dei fondi e dei
valori custoditi, nonché del saldo del conto corrente postale,
apponendo nei relativi registri la dichiarazione di eseguita
verifica.
Successivamente provvede a far chiudere le scritture contabili e
si accerta della concordanza delle somme e dei valori reperiti con
le risultanze delle scritture contabili ratificandole con la
propria firma.
Il problema sorge nel momento in cui l'ammontare dei fondi e dei
valori non corrisponda alle rimanenze che risultano dai registri:
in tal caso l'ispettore scrive apposita annotazione sui registri
stessi ed indica nella relazione le cause delle differenze
riscontrate, mentre, nel caso di eccedenza di fondi, ne dispone la
contabilizzazione in entrata sui registri contabili.
L'ispettore deve, poi, provvedere alla verifica degli atti
amministrativi e delle contabilità relative alla gestione del
denaro; in tal senso prende in esame i registri e i documenti
contabili ed effettua verifiche totali o parziali intese ad
accertare che le scritturazioni apposte nei registri corrispondano
alle risultanze dei documenti contabili.
È compito dell'ispettore quello di effettuare un controllo sulla
formazione ed esecuzione dei contratti nonché sulla regolarità
degli atti relativi alle provviste e alle vendite ad economia,
accertando che le provviste siano giustificate, risultino
assolutamente convenienti per l'Amministrazione e non siano stati
superati i limiti delle assegnazioni stabilite per ciascun
servizio.
L'ispettore deve verificare gli atti amministrativi e le
contabilità relativi alla gestione dei materiali ed in questa
direzione prende in esame i conti patrimoniali e giudiziali con i
relativi atti, nonché le scritture contabili concernenti i
materiali in distribuzione all'Ente e ai Distaccamenti e Reparti
amministrativamente dipendenti. Più in generale può dirsi che
l'ispettore controlla che siano state prese le necessarie cautele
per la buona conservazione dei materiali e per la regolare tenuta
degli inventari.
È suo compito procedere a saltuarie ricognizioni dei materiali
esistenti, accertandone e ratificandone con la firma la
corrispondenza alle risultanze contabili ed iscrivendo, in caso di
discordanza, apposita annotazione sui registri contabili con
conseguente indicazione nella relazione delle cause delle
differenze riscontrate.
Va detto, poi, che l'ispettore provvede ad accertare l'esattezza
dei dati relativi alla forza effettuando controlli totali o
parziali sui dati indicati nei prospetti della forza degli uomini
in raffronto con quelli risultanti dagli altri documenti
amministrativi.
Per quanto concerne le ispezioni contabili va detto che esse
hanno per oggetto, di massima, l'accertamento della regolarità
della tenuta dei registri e dei documenti contabili nonché della
regolarità e tempestività della resa dei conti, oltre che la
verifica della consistenza delle casse e dei materiali e
l'accertamento della regolarità delle anticipazioni.
Una volta espletato il suo compito l'ispettore deve riassumere
le sue osservazioni ed i provvedimenti disposti sul registro delle
ispezioni di cui all'art. 527 del R.A.U. che, nel secondo comma,
stabilisce chiaramente che prima di iniziare l'ispezione è compito
dell'ispettore prendere visione del suddetto registro e assicurarsi
che si sia tenuto conto delle osservazioni fatte e dei suggerimenti
formulati in occasione di ispezioni precedenti.
L'ispettore deve redigere apposita relazione con la quale, dopo
aver indicato il tipo di ispezione, la data, la denominazione e la
ubicazione dell'Ente o Distaccamento, il nome degli agenti
responsabili ecc., riferisce sui vari controlli e sul loro esito,
evidenziando eventuali rilievi di osservazioni.
Egli deve, inoltre, allegare alla relazione tutti i documenti
ritenuti necessari per meglio illustrare e convalidare l'azione di
verifica svolta (ad es. verbale di verifica della consistenza delle
casse, verbale di verifica della consistenza dei materiali, ecc.) e
deve trasmettere all'autorità che ha disposto l'ispezione la
relazione di cui sopra completata di un parere generale sul
funzionamento e sulla gestione dei servizi ispezionati.
d. I controlli della Ragioneria Generale dello Stato
Il controllo della Ragioneria Generale viene generalmente
qualificato come un controllo interno, un controllo che, cioè, si
svolge ad opera di organi che sono parte integrante della Pubblica
Amministrazione.
Occorre far presente che il controllo della Ragioneria Generale,
almeno fino alla riforma operata dal D.P.R. 38/1998, non si
limitava solo alla verifica della legittimità dell'atto, ma
riguardava anche il merito dell'atto stesso.
Si trattava, pertanto, di un controllo generale, potendo la
Ragioneria rifiutare il visto oltre che per vizi di legittimità, e
cioè per mancanza di conformità alla normativa vigente, anche in
quei casi in cui l'atto in parola presentasse palesi caratteri di
mancata convenienza o inopportunità.
Con il D.P.R. 38/1998, invece, si è posto l'accento sul riscontro
della sola "legalità" dell'atto escludendo qualsiasi apprezzamento
sulle scelte dell'amministrazione e sull'interesse pubblico
perseguito.
Il controllo della Ragioneria Generale viene esercitato dagli
Uffici Centrali del Bilancio (già Ragionerie Centrali) costituite
presso i Ministeri e dalle Ragionerie provinciali (operanti presso
gli organi decentrati delle amministrazioni dello Stato).
La Ragioneria Generale è normalmente presente, presso gli Enti
pubblici sovvenzionati dallo Stato, mediante uno o più membri con
funzione di sindaci o revisori dei conti, mentre non le compete il
controllo contabile sugli atti degli Enti locali territoriali, che
viene invece espletato da appositi uffici interni di
Ragioneria.
Il procedimento del controllo interno di Ragioneria è stato
semplificato dal D.P.R. 38/1998 secondo cui la Ragioneria, entro 15
giorni dal ricevimento dell'atto, registra l'impegno di spesa sotto
la responsabilità del dirigente che lo ha emanato. Gli Uffici
centrali verificano che l'impegno non ecceda la somma stanziata in
bilancio e che l'imputazione al capitolo sia corretta: in caso
contrario l'atto viene restituito all'amministrazione emanante con
l'indicazione dei motivi che ne impediscono l'ulteriore corso.
Trascorsi dieci giorni dalla registrazione dell'impegno, i
provvedimenti acquistano efficacia; nello stesso lasso di tempo,
però, l'Ufficio centrale può preannunciare all'amministrazione
l'invio di osservazioni circa la legalità della spesa. Tale invio,
ferma restando l'efficacia degli atti e la possibilità per
l'amministrazione di darvi comunque esecuzione, avviene non oltre i
successivi dieci giorni (art. 9 D.P.R. 38/1998).
(*) -Capitano dei Carabinieri, Capo del Servizio Amministrativo
della 2^ Brigata Mobile. |