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1. L'Unità Nazionale Europol
Ai sensi dell'art. 4 della Convenzione
EUROPOL, peraltro formalmente ratificata dall'Italia soltanto nel
1998, il 21 febbraio 1996 è stato emanato il Decreto
Interministeriale di costituzione dell'Unità Nazionale EUROPOL, di
concerto tra il Ministro dell'Interno ed il Ministro del Tesoro,
sentiti i Ministri della Difesa e delle Finanze, con il compito
prioritario di unico ed esclusivo collegamento tra EDU-EUROPOL e
Forze di polizia nazionali(1).
L'Unità(2), che ha il
rango di Divisione interforze, è costituita presso l'Ufficio del
Vice Direttore Generale della Pubblica Sicurezza - Direttore
Centrale della Polizia Criminale, e ad essa è stato inizialmente
preposto un Primo Dirigente della Polizia di Stato, con previsione
di alternanza a rotazione nel comando con un ufficiale superiore di
grado equivalente dell'Arma dei Carabinieri o del Corpo della
Guardia di Finanza. Tutti questi soggetti devono essere accomunati
da adeguati requisiti professionali, con particolare riguardo alle
esperienze maturate nel settore della cooperazione internazionale
di polizia. Il rimanente personale proviene sia dalle Forze di
polizia sia dall'Amministrazione Civile del Ministero dell'Interno,
ed è soggetto ad obbligo di reperibilità.
L'art. 8 del D. int. prevede che l'Unità
sia collegata con il C.E.D. del Ministero dell'Interno, anche nel
rispetto del disposto dell'art. 4 Conv. secondo cui le Unità
nazionali devono poter avere accesso ai sistemi informativi
esistenti negli Stati membri, ciò al fine dell'agevolazione nei
loro compiti ed in ragione della rapidità dei flussi informativi.
L'Une, in base al disposto dell'art. 10 D. cit., è poi
costantemente collegata con la pariordinata Divisione S.I.RE.N.E.,
costituita nel 1994 quale struttura interna di polizia operante
nell'ambito del quadro Schengen: a ciò sovrintende un consigliere
ministeriale aggiunto presso la Criminalpol, che può, peraltro,
formulare proposte per il migliore assolvimento dei compiti dei due
Uffici.
Il 30 dicembre dello stesso anno, il
Dipartimento di P.S. del Ministero dell'Interno emana una circolare
con cui si specificano i caratteri salienti dell'attività
dell'Unità, la suddivisione delle aree del mandato EUROPOL tra le
Forze di polizia, la creazione del concetto di referente nazionale
nonché dei fondamentali concetti di circolarità delle informazioni
e reciprocità informativa.
L'Une è dotata di apparecchiature e
programmi informatici che le consentono di accedere alla Banca Dati
Forze di polizia ed alle altre banche dati di particolare valore
strategico (ad es. anagrafe tributaria) e, secondo le previsioni
della circolare, dispone di tre Ufficiali di collegamento
distaccati presso L'Aja (un Funzionario della Polizia di Stato e
due Ufficiali superiori rispettivamente dell'Arma dei Carabinieri e
della Guardia di Finanza), cui è assegnato il compito di assicurare
lo scambio di informazioni tra UNE ed EUROPOL(3).
L'ambito operativo dell'Unità italiana,
delineato dalla circolare in esame, sostanzialmente costituisce un
recepimento del sistema di intelligence previsto in via generale
dalle norme dell'Azione comune 95/73/GAI e della Convenzione
Europol; in particolare l'UNE dovrà:
-
fornire
informazioni all'EUROPOL;
-
rispondere
alle richieste di informazioni e consulenze
dell'EUROPOL;
-
tenere
aggiornate le informazioni;
-
utilizzare e
diffondere le informazioni a vantaggio dei servizi
competenti;
-
chiedere
all'EUROPOL consulenze, informazioni ed analisi;
-
trasmettere
all'EUROPOL dati da memorizzare nelle raccolte
informatizzate;
-
assicurare la
legittimità di qualsiasi scambio di informazioni con
EUROPOL.
Viene inoltre ribadita la clausola di esonero dall'obbligo di
trasmissione delle informazioni, con la specificazione che qualora
le informazioni ricevute o da trasmettere afferiscano a dossiers
"classificati" ai sensi della normativa italiana, salva
l'applicazione delle disposizioni speciali dedicate ai documenti
con qualifica di "segreto", o altra superiore, il pertinente
riscontro potrà essere fornito solo se l'Ente originatore italiano
procederà a declassificare gli atti.
Del resto, questa è un'ipotesi destinata a ripetersi finché
tutti gli Stati membri non provvederanno ad adottare unitariamente
il sistema 4x4 anche per la classificazione delle informazioni
detenute negli archivi interni.
Allo scopo di evitare possibili interferenze o duplicazione di
competenze tra gli Organismi attivi nel settore della cooperazione
internazionale per il contrasto della criminalità, presso la
Direzione Centrale della Polizia Criminale è stato inoltre creato
un ufficio specificamente deputato ad assicurare un adeguato
raccordo ed il necessario coordinamento tra l'Unità nazionale
EUROPOL, la Divisione SIRENE ed il Servizio INTERPOL.
2. I referenti nazionali
La circolare del 1996 rinvia implicitamente
alle leggi interne in materia di prevenzione e lotta alla
criminalità, con specifico riferimento alle disposizioni della
Legge 1 aprile 1981, n. 121, e ss. mod., che dovremo tenere
presente per comprendere come il peculiare sistema di Pubblica
sicurezza dell'Ordinamento italiano sia stato adeguato all'obbligo
internazionale.
Gli Organismi centrali di cinque delle
strutture nazionali competenti sulla prevenzione contro la
criminalità sono state qualificate come Referenti unici del sistema
EUROPOL; ad ognuna di esse, anche sulla base delle direttive del
Consiglio Generale per la lotta alla criminalità, emanate il 21
gennaio 1992, sono state attribuite una o più aree di competenza
specifica tra quelle previste nell'attuale mandato EUROPOL.
Inizialmente, quindi, venne delineato il
seguente sistema di coordinamento interforze:
-
Polizia di
Stato: competenza su traffico di autoveicoli rubati ed immigrazione
clandestina;
-
Arma dei
Carabinieri: competenza su traffico di materiale radioattivo e
nucleare;
-
Guardia di
Finanza: competenza su riciclaggio connesso alle aree criminali di
competenza dell'EDU-EUROPOL;
-
Direzione
Investigativa Antimafia: competenza sulle eventuali connessioni con
la criminalità di stampo mafioso;
-
Direzione
Centrale Servizi Antidroga: competenza sul traffico di
stupefacenti(4).
L'assegnazione delle aree ai cinque referenti è comunque
ispirata ad un carattere meramente programmatico e non comporta la
rigidità del riparto delle competenze (eccezion fatta per la
D.C.S.A., che è esclusivamente competente per tutte le questioni
inerenti il traffico di droga).
Il riparto sopra descritto, infatti, potrà essere variato senza
formalità a fronte di particolari esigenze ed in presenza di
determinate condizioni: ciò si verificherà, in particolare,
nell'ipotesi in cui l'Unità, nel verificare gli archivi a propria
disposizione, rilevi che le persone o i fatti segnalati sono stati
oggetto di precedente attività investigativa.
Verrà in tal caso attivato l'organismo di polizia che detiene la
maggiore concentrazione di informazioni, indipendentemente dalla
titolarità formale dell'area coinvolta, e ciò anche in ottemperanza
alle direttive citate del Consiglio Generale.
La diffusione capillare delle notizie tra i Referenti Nazionali
è inoltre garantita dalla connessione tra i principi della
reciprocità informativa e della circolarità informativa.
In base a quest'ultimo, l'Unità, nell'assegnare e distribuire le
richieste di informazioni provenienti dall'Unità centrale, oltre a
conferire l'incarico al Referente competente, investirà anche tutti
gli altri Referenti "per conoscenza", dimodoché questi potranno
comunicare al Referente interessato in via principale quanto
risulta nei propri archivi, attivando all'occorrenza i rispettivi
reparti e, nell'ipotesi in cui siano in corso specifiche attività
investigative degli stessi, coordinandosi con il Referente
primario.
Le informazioni di valenza strategica o di interesse generale,
in ogni caso, dovranno essere inoltrate alle tre Forze di Polizia
senza distinzione alcuna, nonché agli altri Organi dipartimentali
interessati.
I flussi informativi tra Referenti nazionali ed Unità nazionale,
infine, sono modellati su due diversi procedimenti, a seconda che
l'iniziativa muova dall'uno o dall'altro soggetto, mentre il
contatto finale con l'Ufficio dell'Aja sarà stabilito sempre e
comunque dall'U.N.E., tramite gli Ufficiali di Collegamento, salva
una particolare ipotesi di cui si dirà tra breve.
a. Richieste di informazioni dall'UNE ai Referenti
L'Unità nazionale può evadere autonomamente la richiesta di
informazioni dell'Ufficio centrale, tramite la mera consultazione
degli archivi o delle Banche dati disponibili, tra cui il C.E.D.
del Ministero degli Interni, e ove lo ritenga opportuno, la estende
"per conoscenza" ai Referenti nazionali.
Laddove, invece, dovesse sorgere la necessità di ulteriori e più
approfonditi accertamenti, che comportino un'attività informativa
e/o investigativa, si procederà allora alla vera a propria
richiesta di informazioni, attivando il Referente nazionale
direttamente interessato.
Il sistema così configurato lascia un ampio margine di azione a
favore della stessa Unità nazionale: la natura eventuale e
secondaria del coinvolgimento dei Referenti nazionali, collegato ad
una specifica necessità, permette la massima celerità nello scambio
di informazioni.
b. Richieste di informazioni dai Referenti all'UNE
Le richieste di informazioni convogliate dai Referenti
provengono generalmente da uffici o reparti territoriali degli
stessi che intendano avvalersi del canale EUROPOL.
Nel caso in cui le richieste, tramite gli Ufficiali di
collegamento, siano rivolte ad Unità nazionali(5) di altri Stati membri, queste
interesseranno i propri Referenti nazionali, individuati secondo le
norme interne, i quali comunicheranno le risposte esclusivamente al
Referente nazionale italiano che ha avviato l'attività
informativa(6).
Si realizza così l'unica ipotesi in cui, in ambito EUROPOL, non
viene coinvolta né l'Unità centrale né, nel flusso di "ritorno",
l'Unità nazionale; ciò è utile anche a comprendere come mai, a
fronte di un'unica Unità interforze, a livello nazionale, presso
L'Aja siano stati distaccati tre Ufficiali di collegamento: oltre
ad una funzione di supporto e consulenza basata sul contributo che
deriva dalla peculiare formazione culturale e dall'esperienza
professionale dei rappresentanti di ognuna delle tre forze di
polizia, si può ritenere che questo particolare procedimento
realizzi appieno la ben nota esigenza di celerità e sicurezza dello
scambio di informazioni.
La circolare del 1996, infine, ribadisce le tre condizioni per
inoltrare la richiesta: la competenza EUROPOL ex art. 2 Conv., il
coinvolgimento di due o più Stati membri, la presenza di indizi
concreti sull'operatività di una struttura criminale.
Va inoltre ricordato che, in Italia, tutte le richieste inerenti
il traffico di stupefacenti provenienti dagli uffici o reparti
territoriali delle Forze di polizia devono sempre essere
indirizzate alla Direzione Centrale per i Servizi Antidroga, che
attiverà l'UNE.
3. Rapporti tra Convenzione Europol ed ordinamento interno:
la legge 93/98
Con la Legge 23/3/1998, n° 93, il Parlamento italiano ha
autorizzato il Presidente della Repubblica a ratificare sia la
Convenzione istitutiva dell'Ufficio Europeo di Polizia, sia
l'allegato Protocollo concernente l'interpretazione in via
pregiudiziale della Corte di Giustizia C.E.
Da un primo esame dell'atto normativo, è ragionevole ritenere
che la Convenzione EUROPOL sia stata considerata, ai sensi
dell'art. 80 Cost., alla stregua di un Trattato di natura politica,
tale da richiedere la formale Legge di autorizzazione alla ratifica
ivi prevista, mentre il meccanismo di adattamento del diritto
interno ha operato secondo le note modalità dell'ordine di
esecuzione, nelle forme del procedimento ordinario poiché,
correttamente, non sono stati ravvisati i caratteri dell'atto
normativo internazionale self-executing.
Tale ultima ipotesi trova conferma nel fatto che la stessa Legge
di autorizzazione alla ratifica, oltre ad operare un raccordo con
le Leggi 675 e 676 del 1996, sulla protezione dei dati, introduce
all'art. 5 addirittura una nuova norma penale in materia di segreto
d'ufficio, sanzionando quindi l'uso improprio, anche colposo, delle
notizie apprese presso l'EUROPOL.
Ed infatti, la Convenzione, articolata complessivamente su 7
Titoli e 47 articoli, solleva numerose questioni di particolare
rilievo relative all'adattamento delle disposizioni di diritto
interno, sostanziali e processuali, siano esse volte alla tutela di
valori accolti a livello costituzionale e di legislazione
ordinaria, come nel caso della delicata tematica dei rapporti che
intercorrono fra trattamento dei dati personali e diritto alla
riservatezza; siano esse dedicate alla configurazione di un
processo penale di stampo accusatorio, al cui esame occorre
procedere per configurare le linee dello sviluppo dell'attività
EUROPOL.
Le modalità con cui le informazioni ad uso di polizia si
collegano con l'elaborazione giurisdizionale della prova, infatti,
danno luogo a delle particolari ipotesi di segreto d'ufficio e di
esenzione dall'obbligo di deporre in sede testimoniale dei soggetti
EUROPOL.
Si tratta di tematiche note sul piano dell'ordinamento interno,
ma che assumono dei contorni affatto inediti quando in esse siano
coinvolti particolari aspetti dell'attività del nuovo Ufficio
europeo, ciò soprattutto in ragione dei numerosi rinvii formali che
il testo della Convenzione opera, in questi settori, verso le
legislazioni nazionali.
a. La tutela dei dati personali
La Legge di ratifica prevede, all'art. 4, l'applicazione delle
Leggi 675 e 676 del 1996 per la garanzia del legittimo trattamento
dei dati personali in ambito Europol, tendendo così a realizzare un
equo contemperamento delle esigenze di tutela dei singoli individui
con quelle proprie della cooperazione tra le Forze di polizia.
Un primo aspetto problematico è offerto proprio dalle clausole
di esclusione delle leggi sulla Privacy, destinate ad operare (e,
quindi, a paralizzare l'applicazione delle due leggi stesse) quando
la trattazione di dati sia finalizzata all'uso di polizia, oltre
che nell'interesse dello Stato, e ciò in virtù della riconosciuta
preminenza dell'interesse pubblico delle attività investigative,
dirette a prevenire e reprimere i reati.
L'art. 4 della L. 675/96 dispone che la Legge stessa non possa
applicarsi, fra le altre ipotesi ivi previste, al trattamento di
dati effettuato dal Centro Elaborazione Dati del Ministero degli
Interni(7), per quanto
riguarda i dati già presenti o destinati a confluirvi; ai dati
trattati secondo le previsioni degli accordi di adesione alle
Convenzioni di Schengen; al trattamento dei dati effettuato da
soggetti pubblici per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato
o di prevenzione, accertamento, repressione dei reati, in base ad
espresse disposizioni di legge che prevedano specificamente il
trattamento anzidetto.
A ciò si aggiungono sia l'art. 23 della l. cit., che per gli
stessi fini autorizza la diffusione dei dati idonei a rivelare lo
stato di salute, altrimenti vietata, sia la norma a carattere
generale dell'art. 24, che autorizza senz'altro la trasmissione dei
dati qualora ciò sia necessario per la salvaguardia di un interesse
pubblico rilevante individuato con legge o regolamento.
Possiamo quindi operare un primo confronto tra il sistema di
tutela dei dati nell'ordinamento interno ed il sistema di tutela
dei dati apprestato per il canale EUROPOL, avendo sempre presente
che il passaggio di un dato dallo Stato membro all'Ufficio non può
determinare un calo di garanzia per la
riservatezza(8).
Ritornando al testo della Convenzione, in primo luogo occorre
ricordare come l'art. 4, nel definire azione e struttura dell'Unità
nazionale, impone che la trasmissione e l'utilizzo di informazioni,
in tutte le forme che conosciamo, debba essere eseguita nel
rispetto della legislazione nazionale, mentre lo stesso obbligo di
trasmissione viene meno di fronte all'ipotesi prevista dalla
clausola di salvaguardia (dossier classificati).
Spetta quindi all'Une operare la valutazione incrociata delle
concrete situazioni, alla luce sia dell'obbligo della Convenzione,
sia dell'obbligo derivante dalla legislazione interna: ad essa è
infatti affidato il compito di assicurare all'EUROPOL la legittima
acquisizione delle informazioni, e sotto questo aspetto si
giustifica l'accesso agli archivi nazionali, permesso alle Unità
nazionali ma non all'Ufficio dell'Aja.
All'EUROPOL spettano invece i compiti di corretta conservazione,
rettifica, cancellazione dei dati, nonché, in generale, la
responsabilità per tutti i dati da esso detenuti sotto forma di
archivio, informatizzato o cartaceo (dossier), nel rispetto di
quell'adeguato livello di tutela connesso ai parametri della
ricordata Convenzione del Consiglio d'Europa del 1981, e tenuto
conto della Raccomandazione 87/15.
I dati destinati al sistema previsto dall'art. 7 Conv.
comprendono anche quella particolare categoria di informazioni che
la L. 675/96 classifica come sensibili: origine razziale ed etnica,
convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, opinioni
politiche, adesione a partiti, sindacati, associazioni od
organizzazione a carattere religioso, filosofico, politico,
sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di
salute e la vita sessuale.
Quanto al sistema della L.675/96, la subordinazione del
trattamento di questo tipo di dati alla doppia garanzia del
consenso scritto dell'interessato e della previa autorizzazione del
Garante, richiesta dall'art. 22, non troverà qui applicazione per
effetto del combinato disposto degli artt. 4, 23,
24(9):
l'applicazione di queste norme, quindi, comporta una totale
sottrazione del trattamento dei dati a qualsiasi garanzia di
riservatezza, quando tale trattamento sia finalizzato al
conseguimento di interessi pubblici che si sostanziano
particolarmente nella prevenzione, accertamento e repressione
dei reati: l'esigenza di garantire la riservatezza del
singolo cede dunque dinanzi all'esigenza di garantire la
pubblica sicurezza, mentre l'equo contemperamento dei due
interessi è garantito dallo stretto principio di legalità che
informa le citate norme.
Parimenti esclusa rimarrà la via della tutela innanzi al Garante
per la protezione dei dati personali ex art. 29 l. cit.: un
eventuale ricorso, infatti, sarà dichiarato inammissibile in via
preliminare, senza che residui alcun margine per la trattazione di
merito, anche se limitata al semplice accertamento dell'effettiva
detenzione, al di là di ogni valutazione di liceità, di dati
personali in seno ad uno dei soggetti suddetti(10).
A questo punto, è evidente che la riservatezza dei dati, in
quest'ambito, è destinata a rimanere senza copertura finché non
cominceranno ad operare le garanzie proprie della fase
giurisdizionale, laddove l'elaborazione in contraddittorio della
prova costituirà uno sbarramento di tutela sicuramente efficace,
tramite le previsioni di nullità e, soprattutto, di
inutilizzabilità della prova, ovvero tramite lo strumento informale
previsto dall'art. 31, co. I lett. a, L. 675/96, il quale, al di
fuori dell'ipotesi di ricorso formale, prevede la possibilità di
inviare al Garante suddetto una segnalazione o reclamo, in caso di
presunta inosservanza di legge o regolamento, in base al quale
l'Autorità adotterà i "provvedimenti necessari" a garantire
l'applicazione della legge(11).
Occorre, quindi, delineare la situazione che si realizza quando
siano trattati dati sensibili per finalità complessive di pubblica
sicurezza interna e, di riflesso, internazionale.
L'unica tutela sembra essere proprio quella della finalità del
trattamento di questi dati: si tratta anche qui di dati
sostanzialmente ad uso di polizia, per la parte che ci interessa,
quindi caratterizzati da un proprio grado apprezzabile di
segretezza e riservatezza che dovrebbe, nel corretto funzionamento
del sistema, garantire l'esclusione per così dire alla fonte dei
particolari problemi legati ad un erroneo trattamento dei dati o
alla fuoriuscita accidentale di essi.
In sostanza il quasi inconsistente grado di riservatezza in
termini generali nei confronti dei soggetti interessati dovrebbe
trovare adeguato correttivo nella particolare qualificazione della
sede in cui i dati vengono trattati nella preminenza dell'interesse
pubblico.
Il limite dell'interesse pubblico rilevante, nella citata specie
della prevenzione, accertamento e repressione dei reati (peraltro
le ultime due ipotesi presuppongono nella quasi totalità dei casi
l'intervento degli organi giurisdizionali), si accompagna agli
specifici limiti di ordine generale che derivano dagli obblighi di
adempimento della Convenzione EUROPOL: in particolare, i
presupposti richiesti per l'attivazione del canale EUROPOL in
un'attività investigativa possono benissimo tradursi in altrettanti
ulteriori limiti al trattamento dei dati personali ad uso di
polizia.
In primo luogo, il problema si ridimensiona su un piano
concettuale alla sola prevenzione dei reati, non potendosi
attribuire ad una struttura di polizia che svolge attività di
intelligence i compiti di accertamento e repressione dei reati, e
ciò sebbene il testo convenzionale parli in più punti di
"prevenzione e lotta al crimine organizzato"; il termine atecnico
"lotta", che trova amplissima utilizzazione in tutti i documenti
internazionali di qualsiasi origine, indica un'aspirazione
generale, quasi idealistica, un programma da attuare concretamente,
mentre allo stato non assume particolare rilievo la menzione di una
"repressione" di reati contro la vita, l'incolumità fisica, la
libertà delle persone e dei beni, contenuta nell'Allegato all'art.
2 Conv.: si tratta di un'affermazione de jure condendo, che
presenta forti connessioni ideologiche con l'aspettativa
dell'attribuzione di poteri operativi all'Ufficio.
In secondo luogo, EUROPOL può essere attivato solo nella
ricorrenza contestuale dei tre presupposti dell'art. 2: ciò
comporta che tutte le articolazioni territoriali dell'Ufficio, le
Unità nazionali, seguiranno la medesima sorte, ragion per cui esse
non potranno attivarsi validamente nella raccolta delle
informazioni quando manchi uno dei suddetti presupposti, essendo in
conclusione il loro raggio d'azione più specialistico e limitato
rispetto a quello delle strutture di polizia che operano in ambito
interno.
A tutto ciò si aggiunge la disposizione del par. 2 dell'art. 14,
secondo cui la stessa trasmissione dei dati non potrà comunque
avvenire finché anche le legislazioni degli Stati membri, in tema
di trattamento dei dati personali, non avranno raggiunto
l'obiettivo di un grado di tutela pari a quello richiesto dalla più
volte citata Convenzione del 1981 e dalla Raccomandazione 87/15:
questi due importanti documenti sono quindi stati assunti dai
Redattori della Conv. EUROPOL come parametri di riferimento tanto
per l'Ufficio ( cfr. art. 10) che per gli Stati membri, ciascuno
per le rispettive competenze, con il chiaro obiettivo di creare uno
standard comune di riservatezza all'interno di un meccanismo di
trasmissione soggettivamente complesso, in cui EUROPOL è
destinatario di dati e mittente di informazioni finali ricavate da
quei dati(12).
Il quadro generale di riferimento può essere, infine, completato
ricordando come la materia in esame abbia ricevuto, da ultimo, una
serie di approfondimenti particolarmente rilevanti per effetto del
D. Lgs. 11 maggio 1999, n° 135, recante disposizioni integrative
della 675/96.
Quest'ultimo si articola su due capi, il primo dei quali dedicato
all'esame dei principi generali in materia di trattamento di dati
particolari da parte di soggetti pubblici, all'individuazione di
alcune rilevanti finalità di interesse pubblico il secondo; si
tratta quindi di un atto legislativo che, avuto particolare
riguardo al secondo capo, accoglie le istanze di specificazione
delle "rilevanti finalità di interesse pubblico"(13) che già la legge citata
formulava.
Tuttavia, ancora una volta sono presenti due clausole di
esclusione, una generale ed una particolare: l'art. 1, nel definire
l'ambito di applicazione del Decreto, ne esclude espressamente i
trattamenti effettuati dai soggetti di cui all'art. 4 della 675/96,
mentre l'art. 7, che considera di rilevante interesse pubblico le
attività in materia di cittadinanza, immigrazione e condizione
dello straniero, dispone al co. II che tutte le disposizioni del
Capo II non riguardano i trattamenti di dati effettuati in
esecuzione della convenzione di cui alla legge 23 marzo 1998, n° 93
(Convenzione EUROPOL), o dell'Accordo di cui all'art. 4 co. I lett.
A della 675/96 (Accordi di Schengen), ovvero previsti dalla lettera
E del medesimo articolo (Finalità di difesa o di sicurezza dello
Stato o di prevenzione, accertamento o repressione dei reati).
Assistiamo quindi ad un singolare fenomeno, quasi un allarmante
paradosso: la Convenzione EUROPOL, atto di diritto internazionale,
pone a carico degli Stati aderenti l'obbligo giuridico di
raggiungere un determinato grado (elevato) di garanzia del
trattamento dei dati, e ciò come conditio sine qua non per la
stessa partecipazione al sistema EUROPOL; l'Italia si adegua
(rectius ritiene di adeguarsi) a tale obbligo operando, con la
legge di autorizzazione alla ratifica, un rinvio formale alla
675/96 ed alla 676/96, già di per sé inapplicabili al settore in
oggetto per tutte le ragioni che abbiamo evidenziato.
A questo punto, per superare l'impasse, si sarebbe potuto
sostenere (non senza palesi artificiosità…) che l'art. 4 della l.
675/96 avrebbe subito un'abrogazione parziale ed una conseguente
novella ad opera dell'art. 4 co. I della l. 93/98(14), rendendo così applicabile la
legge sulla privacy al trattamento di dati in sede EUROPOL, ferma
restando l'esclusione per i trattamenti di dati effettuati dagli
altri soggetti individuati dall'art. 4.
Orbene, anche volendo ammettere tutto ciò, proprio perché lex
posterior derogat priori, l'art. 4 della 93/98 avrebbe, a propria
volta, subito un'abrogazione totale del I comma, con conseguente
vuoto legislativo, a causa del combinato disposto tra gli art. 1
co. II lett. A(15) ed
art. 7 co. II(16) del
D. Lgs. 135/99, in base al quale tutta la materia del trattamento
di informazioni ad uso di polizia, a livello interno ed
internazionale, viene di fatto e di diritto sottratta all'ambito di
applicazione della 675/96.
Ciò, concludiamo, se rispondesse a verità, comporterebbe
un'ulteriore gravissima conseguenza: poiché dalle norme della
Convenzione EUROPOL si evince con chiarezza che il tema della
tutela del trattamento dei dati è di vitale importanza per la
nascita, crescita e sviluppo del sistema EUROPOL, nonché condizione
di partecipazione ad esso, riteniamo non vi sia dubbio alcuno sulla
natura di "disposizioni essenziali per la realizzazione
dell'oggetto o dello scopo del Trattato", ai sensi dell'art. 60
par. 3 della Convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati, di
tutte le norme della Convenzione rivolte alla tutela dei dati
personali.
Allo stato quindi l'Italia verterebbe in una situazione di
violazione sostanziale della Convenzione Internazionale che, in
ipotesi, potrebbe comportare la sospensione della Convenzione
stessa nei suoi confronti, qualora la composizione di un'eventuale
controversia non si realizzasse nelle forme dell'art. 40 Conv.
b. Gli obblighi di segretezza e riservatezza
Abbiamo constatato che, allo stato attuale, l'ordinamento
interno non sembra aver dato risposte apprezzabili all'obbligo
della tutela dei dati personali imposto dalla Convenzione.
Occorre tuttavia considerare quali altri strumenti abbia
predisposto quest'ultima al fine di rendere concreto quell'elevato
livello di tutela dei dati che essa stessa esige.
Nello studio dedicato al sistema
informatizzato(17)
abbiamo cercato di porre in evidenza come il trattamento dei
dati, in tutte le sue estrinsecazioni, sia garantito durante
la permanenza degli stessi all'interno del sistema, sotto
forma di archivi informatici o dossiers cartacei.
1. Aspetti sostanziali
I Redattori hanno però previsto un ulteriore grado di tutela,
consistente questa volta non più in una struttura di riferimento,
ma in una serie di obblighi che si rivolgono a tutti quei soggetti
che a vario titolo sono entrati o sono tuttora in contatto, diretto
od indiretto, con quei dati. L'art. 32 Conv. configura uno
specifico obbligo del segreto e della riservatezza a carico degli
organi, dei loro membri, dei vicedirettori, degli agenti
dell'EUROPOL e degli Ufficiali di collegamento, obbligo che andrà
soddisfatto mantenendo la discrezione su fatti o informazioni di
qualsiasi natura di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio
delle loro funzioni o nell'ambito della loro
attività(18),
ciò nei confronti delle persone non autorizzate e del
pubblico, ed anche dopo la cessazione dal servizio o dal
rapporto di lavoro, o al termine dell'attività. La conoscenza
legale dell'obbligo in questione è determinata dalla sua
notifica per iscritto da parte dell'Ufficio: la notifica, cui
il destinatario deve dare riscontro con presa d'atto in forma
scritta, deve contenere l'ammonizione circa le conseguenze
penali di una violazione di tale obbligo(19). L'obbligo tuttavia non
sussiste per fatti o informazioni che per loro natura non
esigono alcun contenuto di segretezza, come ad esempio può
avvenire per le cd. informazioni aperte o per la grey
literature, o per i fatti pacifici, notori o comunque di
pubblico dominio.
A ciò va aggiunta la disposizione dell'art. 31 par. 2 secondo
cui l'incarico di svolgere attività sensibili dal punto di vista
della sicurezza(20),
conferito dall'EUROPOL a determinate persone, deve essere preceduto
dallo svolgimento di indagini di sicurezza su tali persone,
effettuate dagli Stati membri in conformità delle proprie
disposizioni nazionali, su richiesta del Direttore dell'Ufficio; il
risultato di queste indagini, comunicato dall'autorità competente
ai sensi delle disposizioni nazionali è poi vincolante per
l'EUROPOL.
Ricordiamo inoltre che il par. 2 dell'art. 30 richiede che il
Direttore, nel nominare gli agenti EUROPOL, deve comunque tener
conto dell'idoneità personale e della capacità professionale degli
stessi, ed il par. 3 dell'art. 31 esige che ogni Stato membro e
l'EUROPOL possono designare per il trattamento dei dati soltanto
persone specificamente qualificate e sottoposte ad un controllo di
sicurezza(21).
Il quadro complessivo che ne risulta, quindi, permette di
ridurre ex ante a livelli marginali la probabilità di fughe di
notizie o di trattamenti illeciti delle informazioni gestite in
sede EUROPOL.
2. Aspetti processuali
Il secondo aspetto della tematica dei due obblighi è totalmente
assorbito dall'ipotesi della citazione in qualità di teste e della
relativa deposizione dinanzi ad un Giudice nazionale da parte dei
componenti gli Organi, degli ELOs, dei Vicedirettori ed agenti
dell'EUROPOL, nonché degli altri soggetti vincolati al segreto per
le ragioni anzidette.
In particolare, la procedura prevede che questi soggetti
destinatari di citazione a testimoniare in sede
giudiziaria(22)
debbano riferirne al Direttore dell'Ufficio, il quale contatta
l'Autorità giudiziaria procedente che richiede la
testimonianza(23), al
fine di adottare le misure necessarie in base alla legislazione
nazionale di quell'Autorità per mettere a punto le modalità della
deposizione, al fine di garantire la riservatezza delle
informazioni; qualora ciò sia necessario per la protezione degli
interessi vitali dell'Ufficio o di uno Stato membro, la
comunicazione delle informazioni può essere rifiutata, naturalmente
laddove la legislazione nazionale lo consenta.
Proprio in relazione a quest'ultimo aspetto, in presenza di
ordinamenti caratterizzati da forme di esenzione dal dovere di
deporre, come, ad esempio, prevede l'art. 201 del c.p.p. italiano,
la maggior discrezionalità dell'Organo controllante (Direttore,
Consiglio di Amministrazione) si sostanzia nella necessità di
preventiva autorizzazione a testimoniare del soggetto citato,
preceduta dal parere obbligatorio dello Stato membro le cui
informazioni trasmesse sono suscettibili di trovare impiego nella
deposizione; per gli Ufficiali di Collegamento è inoltre necessario
il previo accordo dello Stato membro dalla cui U.N.E. l'Ufficiale
dipende.
Nel caso opposto di rifiuto dell'autorizzazione, si concretizza
di fatto un vero e proprio divieto di deporre, che dispiega i
propri effetti anche dopo la cessazione del servizio, rapporto di
lavoro, attività(24).
Per la determinazione delle conseguenze relative alla mancata
osservanza di queste norme, opera il già citato rinvio formale alle
disposizioni giuridiche interne che tutelano il segreto
professionale e la protezione di documenti riservati, e ciò anche
in relazione agli agenti degli Stati membri che nell'ambito delle
loro attività sono in rapporto con EUROPOL: quindi, al di fuori dei
soggetti EUROPOL, la disciplina su segreto e riservatezza tocca
tutti coloro che con l'Ufficio entrano in contatto, anche i
soggetti organicamente inquadrati in Strutture, Organi, Uffici
dello Stato.
La compatibilità delle norme convenzionali con l'ordinamento
processuale penale italiano rappresenta uno dei punti più
controversi di tutta la tematica della partecipazione dell'Italia a
tale forma di cooperazione internazionale: è in relazione a
quest'aspetto che assume particolare rilievo il dubbio iniziale
circa la natura dell'attività di polizia svolta da EUROPOL.
La prima conseguenza dell'individuazione in EUROPOL dei
caratteri di struttura di intelligence consiste a nostro avviso
nell'impossibilità di applicare le norme contenute nel Codice di
Procedura Penale se non in grado di giudizio di cognizione od
esecuzione; in primo luogo, risulterà essere inapplicabile l'art.
696, che sancisce il principio della prevalenza delle convenzioni e
del diritto internazionale generale, poiché le fattispecie
individuate in quest'ultimo o sono di natura eminentemente
giurisdizionale (estradizioni, effetti delle sentenze penali
straniere, esecuzione all'estero delle sentenze penali italiane) o
si rivolgono ad attività relative ad attività acquisitorie di prove
(rogatorie internazionali) ovvero riguardano rapporti con Autorità
straniere, relativi all'amministrazione della giustizia in materia
penale.
Parimenti inapplicabili saranno le norme residuali del Libro XI
del Codice, la cui rubrica peraltro già indica l'estraneità dello
stesso alla tematica in esame, trattandosi ivi i rapporti
giurisdizionali con le Autorità straniere; l'argomento testuale
autorizza poi tale conclusione in numerose delle norme che
compongono il suddetto Libro, valga per tutte a titolo
esemplificativo l'art. 716, in tema di arresto da parte della
polizia giudiziaria.
3. Il segreto d'ufficio Europol
L'art. 31 Conv. impone agli Stati membri di adottare una
normativa adeguata al fine di tutelare penalmente(25) la protezione delle
informazioni che devono essere tenute segrete, raccolte o scambiate
in ambito Europol: a ciò si informa l'art. 5 della L. 93/98, nel
prevedere una fattispecie penale(26) che dovrebbe realizzare la
tutela di quello che Paolo Pisa(27) definisce il "segreto
d'ufficio dell'Europol".
La denominazione proposta dal Giurista ha un suo ben specifico
motivo, poiché, in realtà, il Legislatore altro non ha fatto che
limitarsi a riprodurre pedissequamente il testo del già ben noto
art. 326 del Codice Penale, in tema di rivelazione ed utilizzazione
del segreto d'ufficio: occorre quindi muovere da quest'ultima
norma.
Come è noto, l'art. 326 rappresenta un'ipotesi specifica di
reato proprio, nelle forme di delitto di pubblici
ufficiali(28) contro
la pubblica amministrazione, particolarmente di abuso d'ufficio,
che si articola su quattro previsioni(29): la notizia coperta da
segreto d'ufficio è quella che non deve essere conosciuta da
estranei in ragione di disposizioni di legge, ordine dell'Autorità,
per consuetudine riconosciuta o per la natura della notizia stessa,
dalla cui divulgazione potrebbero derivare danni o pericoli.
Questa ricostruzione giurisprudenziale(30) dei contorni del segreto si
rivela in realtà di grande utilità nel determinare finanche il
reale contenuto dell'art. 32 par. II Conv., laddove questo fa
contestualmente riferimento sia a fatti ed informazioni di
qualsiasi natura sui quali mantenere la discrezione, sia alle
informazioni che per il "loro contenuto" non esigono segretezza: il
testo della Convenzione, infatti, non permette di per sé una
determinazione soddisfacente del confine tra le due situazioni,
poiché non offre un preciso punto di riferimento alla luce del
quale dirimere la questione. Occorrerà quindi concludere per il
carattere di segretezza tutte le volte che la rivelazione di una
determinata notizia sia fonte di pregiudizio per Europol nel
perseguimento dei propri obiettivi istituzionali, secondo il
principio di offensività.
L'articolo di Pisa offre un'interessante serie di ipotesi
esemplificative di rivelazioni di segreto d'ufficio Europol, tra
cui vanno ricordate la cd. fuga di notizie su operazioni ancora in
corso, o la divulgazione di particolari modalità
operative(31) o di
strutture di copertura.
Il bene giuridico tutelato dall'art. 5 L. 93/98 consiste quindi
negli interessi di natura pubblicistica propri dell'Europol, e
rispetto alla citata ricostruzione giurisprudenziale non occorre
una specifica ed esplicita manifestazione di volontà dell'organo
competente volta ad istituire il segreto, a ciò bastando
l'effettiva esigenza di evitare la divulgazione. Naturalmente,
anche per la fattispecie dell'art. 5 si riproduce la questione
della responsabilità penale dell'extraneus, già conosciuta in
relazione all'art. 326 c.p.
La posizione del soggetto che riceva una notizia coperta da
segreto è presa in esplicita considerazione nell'art. 261 c.p. che,
in tema di rivelazione di segreti di Stato, impone di applicare a
costui le pene previste per il divulgatore: tale disposto non è
stato riprodotto nel testo dell'art. 326, e tanto basta ad
escludere che l'extraneus debba rispondere penalmente
dell'apprendimento di notizie coperte da segreto d'ufficio; questi
eventualmente risponderà a titolo di concorso secondo le previsioni
dell'art. 110 c.p., laddove, con il proprio comportamento, abbia
posto in essere un contributo attivo alla rivelazione.
4. La partecipazione alla cooperazione internazionale: i decreti
ministeriali del 1998
Il coordinamento e la direzione unitaria delle Forze di polizia,
introdotto dall'art. 6 della L. 121/81, è affidato al dipartimento
della Pubblica Sicurezza il quale, fra i compiti ad esso assegnati
dall'articolo in esame, svolge anche quello di pianificazione
generale e coordinamento delle pianificazioni operative della
dislocazione delle forze di polizia e dei relativi servizi tecnici,
nonché dei servizi logistici ed amministrativi di carattere comune
alle forze di polizia, oltre al fondamentale compito di
elaborazione della pianificazione generale dei servizi d'ordine e
sicurezza pubblica.
In ossequio al disposto dell'art. 6, I co., nell'ambito della
programmazione del coordinamento interforze, assumono particolare
rilievo le direttive impartite dal Ministro dell'Interno nel 1998,
tramite cinque decreti ministeriali di apprezzabile respiro
internazionalistico.
I principi generali ispiratori della piccola riforma consistono
nel più razionale ed efficace impiego delle risorse destinate ai
servizi d'ordine e sicurezza pubblica e nel migliore coordinamento
delle Forze di polizia, oltre che in una generale revisione delle
modalità della partecipazione italiana alla cooperazione
internazionale di polizia in ambito europeo.
In generale, è stato previsto che l'Ufficio per il Coordinamento
e la Pianificazione, già istituito dall'art. 5 L. 121/81
nell'ambito del Dipartimento di P.S., elabori annualmente degli
schemi di pianificazione operativa della dislocazione delle Forze
di polizia e relativi servizi tecnici, in ragione dei quali si
tenderà a realizzare una più razionale presenza delle Forze di
polizia a competenza generale(32) sia sul territorio sia nel
settore dei servizi di ordine e sicurezza pubblica, riguardo
all'attività di prevenzione e controllo del territorio.
La pianificazione verrà effettuata previa analisi delle
informazioni disponibili e del patrimonio informativo della Banca
Dati Interforze; in relazione a quest'ultimo aspetto, l'Ufficio
Coordinamento e Pianificazione curerà la standardizzazione delle
metodologie di trattamento dei dati da parte delle singole Forze di
Polizia.
Benché si tratti di norma prevista per l'ordinamento interno, a
nostro avviso si tratta di disposizione di particolare rilievo
anche in relazione alla partecipazione al sistema EUROPOL, poiché è
in questa fase che dovranno essere applicate le metodiche di
classificazione di dati ed informazioni fissate dal sistema 4x4,
dimodoché i dati possano giungere già opportunamente qualificati
all'esame dell'Unità Nazionale EUROPOL, anche in relazione
all'ulteriore previsione circa l'assicurazione della disponibilità,
attraverso il Centro Elaborazione Dati costituito presso lo stesso
Ufficio, dei dati di interesse locale inerenti i reati, in modo da
consentire il rilevamento quotidiano delle variazioni statistiche
essenziali (D. M. Int. 25/3/1998, n° 1070/m/22(2) Gab). L'Ufficio
inoltre svolgerà compiti in materia di mantenimento e sviluppo
delle relazioni internazionali, a livello bilaterale, comunitario
ed internazionale. In particolare, tale azione si svilupperà
secondo tre modalità:
-
a.
Coordinamento delle iniziative di carattere internazionale facenti
capo agli uffici del Dipartimento di P.S. ed alle singole Forze di
polizia, con attivazione e sollecitazione del concorso nei vari
settori di cooperazione tecnico-operativa;
-
b. Analisi
del materiale documentale ricevuto afferente lo sviluppo delle
iniziative di cooperazione in corso;
-
c. Studi ed
analisi sullo stato dei rapporti di cooperazione internazionale,
con elaborazione di eventuali ipotesi migliorative ed
individuazione delle iniziative da sviluppare, anche sulla base
delle proposte di altre strutture dipartimentali e delle singole
Forze di polizia(33)(D. M. Int. 25/3/1998, n°
1070/m/22(2)Gab).
Il Decreto n° 5, forse il più interessante ed innovativo
nell'ambito che qui ci riguarda, contiene direttive per il
coordinamento dei servizi di ordine e sicurezza pubblica sul mare,
col dichiarato obiettivo del perfezionamento o potenziamento dei
servizi, tenuto conto del rilievo delle condotte illecite sul mare
e dell'accresciuta responsabilità dell'Italia a tutela della
frontiera esterna comune dei Paesi aderenti agli Accordi di
Schengen.
È ben noto come la particolare posizione e struttura geografica
dell'Italia abbiano sempre fatto risentire i propri effetti in
ordine a fenomeni criminali che si sviluppano prevalentemente per
via marittima: in questa particolare situazione, traffico di droga,
contrabbando, immigrazione clandestina costituiscono per l'Italia
un problema di dimensioni sicuramente più consistenti che per altri
Paesi europei, dato che le frontiere marittime della Penisola
coincidono con le frontiere della stessa Unione Europea nel
Mediterraneo e nell'Adriatico.
Soprattutto per l'immigrazione clandestina (e conseguente tratta
degli esseri umani), l'Italia rappresenta il punto di approdo di
vari flussi migratori, principalmente di origine asiatica,
balcanica, africana, molto spesso connotati da risvolti tragici che
potrebbero comportare, in alcune ipotesi estreme (ad es.,
speronamenti) anche l'assunzione di responsabilità da illecito
internazionale per lo Stato.
Il problema diventa poi di assoluta evidenza laddove si
consideri che questa situazione di maggiore pressione, rispetto a
ciò che si verifica alle frontiere degli altri Stati aderenti a
Schengen, coesiste con l'assunzione degli obblighi derivanti da
tali Accordi da parte dell'Italia a parità con gli altri Stati, ciò
che comporta un divario non indifferente tra le situazioni
complessive che ne derivano.
Né, in questi casi, sarà sempre possibile attivare Europol, sol
che si consideri che qualora il flusso migratorio o di contrabbando
si arrestasse sul nostro Territorio nazionale, verrebbe a mancare
il necessario requisito del coinvolgimento di "due o più Stati
membri"(34).
Il Decreto richiede che le esigenze di sicurezza sul mare vadano
considerate globalmente, pur nel rispetto dei compiti istituzionali
delle singole Forze di polizia; ciò, oltre al Corpo delle
Capitanerie di Porto della Marina Militare, riguarda
particolarmente il contributo della Guardia di Finanza che, come è
noto, presenta un'importante articolazione marittima con una
dotazione di mezzi specifici per il controllo d'altura e aereo.
Nella pianificazione del servizio di controllo coordinato del
territorio sul mare dovrà essere specificamente indicata la forza
navale impiegata, che contemporaneamente assume la responsabilità
operativa del servizio assegnato: nei casi in cui sia necessario
potenziare i servizi, oltre alla normale ripartizione tra mezzi
navali di Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza, verranno
utilizzati, nell'ordine, gli ulteriori mezzi navali della Guardia
di Finanza stessa, quindi delle Capitanerie di Porto, infine della
Marina Militare (D. M. Int. 25/3/1998, n° 1070/M/22(5) Gab).
Sul versante dell'Elaborazione Dati, va ricordato il D. M. Int.
8 luglio 1999, in tema di organizzazione dell'Ufficio per il
coordinamento e la pianificazione delle Forze di Polizia, che
innova la struttura del Sistema informativo interforze.
Da ultimo, la recente legge-delega n° 78 del 31 marzo 2000, in
materia di riordino e coordinamento delle forze di polizia, non
sembra contenere particolari disposizioni in ordine alla
partecipazione di queste ultime alle forme di cooperazione
internazionale nel settore, tranne che per L'Arma dei Carabinieri,
di cui si riconferma la partecipazione ad operazioni di polizia
militare all'estero ed il rafforzato ruolo nel concorso alla
ricostituzione dei corpi di polizia locali nelle aree di presenza
delle Forze Armate in missioni di supporto alla pace, nel quadro
generale della nuova dignità di quarta Forza Armata direttamente
dipendente dal Ministero della Difesa, come disposto dal Decreto
attuativo (D. lgs. 297/2000).
5. Le politiche di sicurezza interna e lo scenario
comune
La partecipazione italiana al sistema EUROPOL si inserisce in un
più ampio contesto, in cui il nostro Paese esprime un profondo
impegno a livello internazionale nel problema della gestione della
sicurezza. La proiezione, a livello internazionale, delle cure che
il nostro ordinamento appresta per questo delicato aspetto della
convivenza sociale non può prescindere dall'esame dei criteri,
principi, ispirazioni e strutture che si presentano a livello
nazionale.
In Europa, n . IV-V del 1998, il già Ministro degli Interni On.
Giorgio Napolitano compie un'accurata e profonda analisi del
problema della sicurezza interna e delle proiezioni di questa nel
campo della cooperazione internazionale, soprattutto in ambito
europeo.
Nel ricordare come all'attenzione della Conferenza Intergovernativa
si imposero prioritariamente il bisogno di sicurezza ed il bisogno
di lavoro, l'Autore distingue tra percezione di
insicurezza(35) e
conseguente domanda di sicurezza da parte dei cittadini, su scala
nazionale e, per riflesso, comunitaria, cui deve dare risposta
un'adeguata politica nazionale e comune, fondata su verifiche ed
analisi accurate dei diversi fenomeni inerenti; questi ultimi
possono essere suddivisi tra fenomeni di microcriminalità, di
estensione eminentemente urbana, e fenomeni di criminalità
organizzata.
L'attenzione comune, nel campo della cooperazione
internazionale, come è noto, si è rivolta quasi esclusivamente nei
confronti di quest'ultima, tralasciando di considerare, come
correttamente rimarca l'Autore, che spesso, se non nella totalità
dei casi, si tratta di fenomeni intimamente connessi, in un
rapporto tra sistema generale e realizzazione pratica dello stesso,
da cui ha origine quella percezione di insicurezza da parte del
cittadino.
Ed infatti, tale felice intuizione ha trovato pieno riscontro
nel 2001, allorché il Consiglio U.E., con la Decisione GAI 427, ha
creato una rete europea di prevenzione della criminalità, col
dichiarato scopo di facilitare e sostenere le azioni preventive
degli Stati Membri e della stessa Comunità nei confronti della
criminalità a tutto tondo, ivi espressamente comprese la
delinquenza giovanile e la criminalità urbana.
Non solo, quindi, si inizia ad abbandonare a livello comunitario
l'artefatta ed anacronistica distinzione tra criminalità
"aristocratica" e criminalità "plebea", ma si eleva alla dignità di
obiettivo comune la lotta contro la seconda.
In particolare, Napolitano ha evidenziato come il mutamento del
complessivo scenario criminale sempre più globalizzato, considerato
dall'allora Ministro francese della Giustizia E. Guigou la "parte
nera dello sviluppo delle relazioni internazionali", in larga
misura dovuto ai numerosi e repentini cambiamenti concomitanti
(evoluzione tecnologica, cambiamenti politici, i mutamenti di
sistema nel dissolto blocco sovietico, liberalizzazione delle
economie e processi di globalizzazione dei mercati finanziari),
avesse fortemente influito sui termini della lotta alla criminalità
organizzata in ambito nazionale, e ciò anche per Paesi come
l'Italia, in cui numerose delle organizzazioni criminali che oggi
operano su scala mondiale hanno avuto origine storica.
La prospettiva era (e tale rimane), quindi, quella della sfida,
che si gioca tra Stato ed Antistato sul piano della capacità di
internazionalizzarsi e sul piano dell'evoluzione tecnologica, che
contrappone i traffici e le minacce del crimine organizzato agli
interventi di contrasto degli Stati democratici, che si misura sui
tempi di realizzazione.
Il rapporto tra politica di sicurezza interna e politica di
sicurezza comune si rende vieppiù fitto, come dimostra il
contributo dato dall'Italia in questo campo: partendo da un
retaggio storico di presenze criminali organizzate e da un cospicuo
e recente patrimonio di elaborazioni normative finalizzate ad una
specifica azione di contrasto, considera l'Autore, da parte
italiana si è potuto dare un rilevante apporto specifico, che ha
condotto all'adozione di un'Azione Comune, da parte del Consiglio,
in cui per la prima volta vengono fissati sia una definizione
comune di organizzazione criminale, sia il principio della
punibilità della partecipazione alla stessa(36).
A ciò possiamo aggiungere alcuni dati, utili alla comprensione
del notevole contributo apportato dall'Italia al sistema EUROPOL,
ed alla tematica della cooperazione internazionale nella lotta alla
criminalità in genere, dati che possono essere ricollegati alle
linee di fondo della lucida analisi dell'On. Napolitano.
A ritroso, anche il bilancio nel settore della Giustizia del
semestre di Presidenza italiana I/96 è sostanzialmente positivo,
anche se caratterizzato da momenti di grave instabilità, dovuti
all'ostruzionismo britannico in seguito alla questione della "mucca
pazza" ed alla sospensione unilaterale da parte spagnola nei
confronti del Belgio degli accordi Schengen, a causa della mancata
estradizione di due terroristi baschi.
Oltre ai luminosi risultati conseguiti nel settore della
cooperazione giudiziaria (la previsione di una rete di magistrati
di collegamento, sulla base di fruttuose precedenti esperienze
bilaterali; la Convenzione volta a migliorare le precedenti
Convezioni del 1959 sull'estradizione, del 1977 sul terrorismo,
nonché gli Accordi di Schengen.), va ricordato, più in generale,
come sotto la Presidenza italiana sia stato predisposto il progetto
di Convenzione sulla lotta contro la corruzione, individuando così
un primo punto fermo sull'annosa questione, sentita a livello
internazionale, della punibilità di funzionari stranieri e di
organizzazioni internazionali.
Altro fondamentale contributo da parte italiana alle politiche
comuni di sicurezza è il notevole grado di sviluppo impresso al
negoziato sulle frodi comunitarie, con l'individuazione di tre
aspetti fondamentali come ipotesi di lavoro: la responsabilità
specifica delle P.G.; l'obbligo di confisca e di incriminazione del
riciclaggio per i proventi delle frodi; il rafforzamento della
collaborazione tra Stati membri e Commissione, cui è collegato
l'OLAF ( ex UCLAF), nelle inchieste in materia di
frodi(37).
E proprio in materia di frodi, segnatamente agroalimentari, è
ancora il sistema italiano ad essere caratterizzato da
un'articolata struttura di controllo preventivo e repressivo: dal
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali dipende
l'Ispettorato Centrale Repressione Frodi, istituito con la Legge
462/86, e destinato ad operare nell'ambito dell'attività di
contrasto alle frodi perpetrate ai danni del bilancio
comunitario(38).
Da ultimo, va segnalata la lungimirante Legge 269/98, in materia
di sfruttamento della prostituzione, pornografia, e di turismo
sessuale in danno dei minori, quali nuove forme di riduzione in
schiavitù.
La Legge, articolato ed efficace strumento di cui l'Italia si è
dotata per contrastare questi fenomeni tanto aberranti quanto
drammaticamente attuali, è sostanzialmente innovativa di molti
articoli dei Codici Penale e di Procedura Penale, ed introduce
nuove fattispecie di reato, come le "iniziative turistiche volte
allo sfruttamento della prostituzione minorile": quest'ultima
fattispecie, colpita nell'attività imprenditoriale di propaganda o
di organizzazione di simili iniziative, è stata prevista anche in
relazione alle sconcertanti denunce contenute in un rapporto della
Conferenza dei Vescovi latino-americani, in cui si legge che alcune
agenzie di turismo usavano includere nei propri programmi di
viaggio per il Brasile dei veri e propri tours a contenuto
dichiaramente pedofilo(39).
Nel campo della pornografia avente ad oggetto minorenni, oltre a
prevedere una nuova figura di agente provocatore (cfr. art. 14),
l'attività di contrasto si svolge anche attraverso l'opera della
Polizia postale e delle Telecomunicazioni, che "naviga" in rete per
individuare i siti di pedofilia, e che è legittimata ad aprire essa
stessa dei siti "trappola", tutto ciò sotto richiesta motivata
dell'Autorità Giudiziaria: si tratta quindi essenzialmente di
un'attività di contrasto legata a funzioni di polizia
giudiziaria(40).
A tal fine, presso la squadra mobile di ogni Questura è
costituito un apposito nucleo di P.G., che conduce le indagini sul
territorio: tale nucleo è individuato dalla Legge come soggetto
qualificato ad intrattenere, tramite le previste procedure,
rapporti con EUROPOL, nella prospettiva dell'attivazione della
competenza su questo tipo di crimini eminentemente
internazionali.
Il valore intrinseco di questa Legge ampiamente organica è
abbastanza chiaro, nella prospettiva di un'attività normativa
comune(41): essa,
infatti, offre principi ispiratori e modelli operativi che
presentano tutte le caratteristiche per poter essere considerati un
valido punto di riferimento dal Legislatore comunitario.
In altri termini, un modello da seguire.
(*) - Esperto di diritto delle Comunità europee.
(1) - Per un esame preliminare della struttura Europol, rinvio a:
La cooperazione di polizia nel Terzo Pilastro: l'Ufficio Europeo di
Polizia, in Rassegna dell'Arma dei Carabinieri, n° 4/2000.
(2) - Alla costituzione delle Unità nazionali si è dato corso o con
la creazione di nuovi uffici nazionali, come nel caso dell'Italia,
o tramite il conferimento del mandato a strutture già esistenti,
come nel sistema britannico.
(3) - In via più generale, secondo l'art. 3 dell'Atto del Consiglio
d'Amministrazione dell'Europol del 15 ottobre 1998, relativo ai
diritti e doveri degli Ufficiali di collegamento (1999/C26/09), gli
ELOs degli Stati membri, per adempiere alle loro funzioni presso
l'Europol, debbono soddisfare come minimo i seguenti requisiti, che
sono valutati da ciascuno Stato membro:
- a) essere funzionari dei servizi competenti in materia di
prevenzione e repressione dei reati di competenza dell'Europol di
cui all'art. 2 della Convenzione, conformemente alla legislazione
nazionale dello Stato membro che li ha nominati;
- b) conoscere almeno due lingue ufficiali dell'Unione
Europea;
- c) avere l'idoneità e le capacità necessarie all'espletamento
delle loro funzioni. Si deve ricordare, infatti, che l'Ufficiale di
Collegamento rimane sotto la responsabilità dello Stato di origine
e soggetto alla normativa di quest'ultimo.
(4) - D.I.A. e D.C.S.A. sono già di per sé organismi interforze,
con direzione a rotazione.
(5) - Ricordiamo infatti che i flussi di informazioni che si
realizzano in ambito EUROPOL sono di due tipi, entrambi curati
dagli Ufficiali di collegamento: richieste all'Europol e richieste
a singole Unità nazionali estere, nel qual caso l'Ufficiale
italiano contatterà l'omologo paritetico straniero distaccato
presso l'Unità centrale, il quale, a propria volta, provvederà ad
inoltrare la richiesta all'Unità nazionale di appartenenza.
(6) - Il principio della diretta collaborazione tra i referenti
trova sanzione anche nell'art. 4 dell'Atto del Consiglio
d'Amministrazione Europol relativo a diritti e doveri degli ELOs
(1999/C26/09), in base al cui disposto gli Ufficiali di
collegamento, alle condizioni previste dall'art. 5 Conv. Europol,
collaborano attivamente tra loro nello scambio di informazioni e si
prestano il sostegno e l'assistenza necessari.
(7) - Il Centro Elaborazione Dati, archivio informatico di dati
personali istituito dall'art. 8 della Legge 121 del 1981, è un cd.
Archivio interno, destinato all'uso esclusivo delle forze di
polizia in funzione di P.S. e P.G., dei servizi di sicurezza, e, a
particolari condizioni, dell'Autorità Giudiziaria (cfr. art. 9 co.
I e II L. cit.). Tali archivi trovano il proprio fondamento nelle
superiori esigenze di salvaguardia dell'ordine pubblico e della
sicurezza nazionale. Loro caratteristica fondamentale ed
imprescindibile è l'esclusiva destinazione delle informazioni ivi
contenute all'uso di polizia (cfr. art. 6 lett. A rich. Dall'art. 8
L. cit.).
Ciò comporta che tali informazioni, di regola, non possono essere
fonte di pregiudizio alcuno, sia esso materiale o morale, per il
diretto interessato, in quanto i relativi dati non potranno mai
essere utilizzati direttamente come tali all'interno di un
qualsivoglia procedimento giudiziario o amministrativo, ma soltanto
attraverso l'acquisizione delle fonti originarie (documenti della
P.A., sentenze, indagini di polizia, etc. cfr. art. 10 co. IV L.
cit.). E a riprova della inidoneità di tale sistema a recare
pregiudizi di sorta, la legge prevede semplici procedure di
rettifica, cancellazione, modifica dei dati ivi immessi, escludendo
a priori, per principio di specialità giuste le predette
disposizioni specifiche, qualsiasi forma di responsabilità civile o
penale per il solo fatto dell'(eventuale) immissione errata dei
suddetti dati: nella specie, l'art. 10 della citata legge prevede
un'apposita procedura di controllo, affidata ad un Comitato
Parlamentare, da attivarsi su impulso di parte o d'ufficio.
Tale procedura, tuttavia, trova indefettibile presupposto nella
pendenza del procedimento penale o amministrativo nel corso del
quale l'interessato è in grado di apprendere dell'esistenza di quei
dati. L'istanza di rettifica va infatti presentata, pena
l'inammissibilità, entro il termine temporale di pendenza del
procedimento: una volta definito il procedimento, infatti, il dato
acquisito ha esaurito la sua potenzialità ad influire sullo stesso
e viene quindi meno la ragione di neutralizzarlo (cfr.: Cass. Pen,
sez. VI, 14/7/94).
Ancora in tema di dati raccolti dal Centro elaborazione istituito
presso il Ministero dell'interno, il tribunale penale
territorialmente competente può disporre, ai sensi dell'art. 10
comma 5 l. cit., la cancellazione dei dati stessi, a condizione che
essi siano erronei o illegittimamente raccolti. Pertanto, non può
farsi luogo, in assenza di tale presupposto, alla suddetta
cancellazione nel caso che il dato rifletta una sentenza di
assoluzione con formula non piena. (Cass. pen., sez. II, 11
febbraio 1994, fattispecie nella quale la suprema Corte ha
proceduto all'annullamento senza rinvio del provvedimento che
ordinava la cancellazione, rilevando che le finalità perseguite
dalla l. 121/81 sono diverse da quelle riguardanti il casellario
giudiziale).
(8) - Art. 17 della Convenzione, secondo cui la dichiarazione dell'
Ente originatore circa l'esistenza di particolari restrizioni
all'uso dei dati in sede interna estende tali restrizioni anche
all'Ente utilizzatore, raggiungendo così una forma di garanzia
rafforzata che deriva dal carattere erga omnes di ogni forma di
tutela interna.
(9) - In particolare: l'art. 4, che esclude dall'ambito di
applicazione della legge tra gli altri il trattamento effettuato
dal CED o in esecuzione degli Accordi Schengen nonché da altri
soggetti pubblici per finalità di "[...] prevenzione, accertamento
o repressione dei reati", rinvia rispettivamente alla L.121/81 e
successive modifiche nonché ad "espresse disposizioni di legge che
prevedano specificamente il trattamento"; l'art. 23, che autorizza
la diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute, rinvia
ad espresse norme che regolano la materia; l'art. 24, che autorizza
in generale il trasferimento per la salvaguardia di un interesse
pubblico rilevante, richiede che detto interesse sia individuato
con legge o regolamento.
(10) - Decisione Autorità Garante per la protezione dei dati
personali del 4 maggio 1999, in Guida al Diritto, n° 29 del 3
luglio 1999.
(11) - Il problema, tuttavia, rimane: quali dovrebbero essere le
disposizioni di legge o regolamento che si assumono violate, stante
l'inapplicabilità in radice delle più rilevanti disposizioni di
tutela in tali ipotesi?
(12) - Occorre ricordare, peraltro, che tali dati possono
consistere non solo in elementi oggettivi, ma anche in elementi
valutativi, caratterizzati da ampia discrezionalità e soggettività:
cfr.: Decisione Autorità Garante per la protezione dei dati
personali del 2 giugno 1999, in Guida al Diritto, n° 29 del 3
luglio 1999, che fa espressa menzione dell'art. 8 della Conv.
Europol.
(13) - Si noti il dato testuale: la rubrica del Capo II del Decreto
in esame si esprime in termini di "individuazione di alcune
rilevanti finalità di interesse pubblico", per l'esattezza 18, con
ciò lasciando presagire ulteriori interventi di natura
esclusivamente legislativa o regolamentare, stante l'apposita
riserva di normazione nelle due forme prevista dalla 675/96.
(14) - L. 93/98, art. 4 : "1-Restano ferme le disposizioni previste
dalle leggi 31 dicembre 1996, n.675, e n.676, per quanto riguarda
la protezione dei dati trattati in attuazione della convenzione di
cui all'art. 1 della presente legge.".
(15) - "2- Il presente decreto non si applica: a) ai trattamenti di
cui all'art. 4 della legge 31 dicembre 1996[...]".
(16) - "2- Le disposizioni del presente Capo non riguardano i
trattamenti di dati effettuati in esecuzione della convenzione di
cui alla l. 23 marzo 1998, n°93, o dell'accordo di cui all'art. 4 ,
co. I lett. A. della legge 675/96, ovvero previsti dalla lettera E
del medesimo articolo".
(17) - Rassegna dell'Arma dei Carabinieri, 3/2001.
(18) - Riteniamo che l'obbligo del segreto riguardi anche le
vicende interne ed amministrative dell'ufficio, e ciò per almeno
due ragioni: la menzione dei "fatti" appresi, che nel testo della
norma si contrappongono dialetticamente alle "informazioni", di
qualsiasi natura essi siano, e la formulazione del par. 1 del
medesimo articolo, a memoria del quale gli stessi soggetti devono
altresì astenersi da qualsiasi atto ed espressione di opinioni che
possano ledere la dignità dell' EUROPOL o nuocere alla sua
attività.
(19) - Quali siano le conseguenze penali richiamate nella notifica
lo si evince dal successivo par. 4: ogni Stato membro considera le
violazioni dell'obbligo di segreto e riservatezza come violazioni
delle sue disposizioni giuridiche per la tutela dei segreti
professionali o delle sue disposizioni per la protezione di
documenti riservati.
(20) - Riteniamo che questa disposizione si rivelerà
particolarmente preziosa nel momento in cui avrà luogo la
costituzione di unità operative europol: ricordiamo infatti che
l'art. 30 del Tr. Amsterdam prevede l'affiancamento di agenti
EUROPOL ai reparti operativi delle forze di polizia nazionali, per
lo svolgimento di attività sul territorio, attività che sicuramente
sono da considerarsi sensibili dal punto di vista della
sicurezza.
(21) - A questo punto appare chiaro come i par. 2 e 3 dell'art. 31
assumano particolare rilievo per il conferimento di incarichi a
specialisti estranei alla struttura EUROPOL , contattati secondo le
esigenze di competenza scientifica che possono sorgere nel corso
dell'analisi criminale: Economisti, Sociologi, esperti in Scienze
Statistiche etc. L'art. 31 ha come proprio oggetto generale la
protezione delle informazioni che presentano specifiche
caratteristiche di segretezza, mentre l'art. 32 riguarda l'obbligo
generale di riservatezza e segreto a carico dei soggetti che
operano a vario titolo in ambito EUROPOL.
(22) - La Convenzione non specifica quale giurisdizione, ordinaria
o straordinaria, sia colpita dalla limitazione: evidentemente tale
limitazione si riferisce a tutte le ipotesi in cui sia prevista
tale forma di prova costituenda, con le caratteristiche peculiari
di ogni giurisdizione; ovviamente sul piano statistico possiamo
riferirci alla deposizione in sede penale quale ipotesi
assorbente.
(23) - Se la citazione riguarda proprio il Direttore, questi ne
riferirà al Consiglio di Amministrazione.
(24) - Sul punto, segnalo l'importante contributo di M. Calamo, in
Per Aspera ad Veritatem, rivista del Sisde, n° 22/2002. Dopo un
attento esame delle disposizioni della Convenzione, ed attraverso
il raffronto con la normativa interna in materia di segreto di
Stato, l'Autore riconduce la necessità di interpello alle ipotesi
di dichiarazioni e deposizioni, con conseguente sopravvivenza
dell'obbligo di comunicazione all'Autorità Giudiziaria per coloro i
quali detengano documentazione classificata Europol che costituisca
notitia criminis per il nostro Ordinamento, il tutto nel quadro di
tutela previsto dall'art. 12 L. 801/1977.
(25) - In effetti la Convenzione parla solo di "garanzia" della
protezione, ma, a ben vedere, il passaggio attraverso la
fattispecie penale sembra l'unico rimedio efficace.
(26) - I soggetti attivi presi in considerazione sono gli stessi
previsti dall'art. 32 Conv., con l'aggiunta degli "appartenenti
alle forze di polizia in rapporto con l'Europol".
(27) - In Dir. Pen. e Proc., 9/98, pp. 1179 e ss. Tale studio, le
cui linee guida si esporranno brevemente nel testo, rappresenta
unitamente al contributo di P. Corso (stessa Rivista) un eminente
punto di riferimento per lo studio della tematica in oggetto.
(28) - La vera innovazione della norma consiste, come sottolinea
Paolo Pisa, nella previsione della punibilità per la violazione del
segreto Europol di soggetti inquadrati in Amministrazioni straniere
o investiti di funzioni da Autorità estere, e come tali non
assoggettabili direttamente alle sanzioni dell'art. 326.
(29) -
1) Rivelazione o agevolazione dell'altrui conoscenza;
2) Ipotesi colposa sub 1;
3) Utilizzazione illecita per fini patrimoniali propri o altrui
;
4) Utilizzazione illecita per fini non patrimoniali.
(30) - Cfr.: Cass. Pen., sez. VI, n° 12389/90. Per un'esauriente
ricostruzione della differenza intercorrente tra rivelazione di
segreto d'ufficio e rivelazione di segreto professionale, cfr.:
Cass. pen., sez. VI, 19 aprile 1996, n. 8635, secondo cui
l'elemento distintivo significante tra il reato previsto
dall'art.622 c.p., rivelazione di segreto professionale, ed il
reato di rivelazione di segreti d'ufficio di cui all'art. 326 c.p.
- la cui differenza pure è possibile cogliere in base alla
diversità della "ratio" incriminatrice (tutela della libertà del
singolo per l'art.622 c.p. e tutela della p.a. per l'art. 326
c.p.), della qualificazione giuridica (reato, rispettivamente, di
danno ovvero di pericolo) e delle condizioni di perseguibilità (a
querela ovvero d'ufficio) - è essenzialmente quello del tipo di
segreto, di cui è interdetta la divulgazione: il quale, nella
ipotesi dell'art. 326c.p., deve riguardare notizie "di ufficio",
quelle, cioè, concernenti un atto o un fatto della p.a. in senso
lato nei diversi aspetti delle funzioni legislativa, giudiziaria o
amministrativa "stricto iure", mentre, nella ipotesi dell'art. 622
c.p., deve essere riferito a notizie apprese "per ragioni di
ufficio" e riflettenti situazioni soggettive di privati e delle
quali colui, che di esse è depositario in virtù del suo "status"
professionale in senso lato (ufficio, professione o arte), deve
assicurare la riservatezza.
(31) - Da cui sono ovviamente escluse le questioni di metodo
generale.
(32) - I criteri direttivi fissati all'uopo sono:
1) Potenziamento del personale per le dislocazioni già
esistenti;
2) Esclusione di duplicazioni per le nuove dislocazioni, per cui
alla Polizia saranno riservati i capoluoghi di provincia ed ai
Carabinieri gli altri Comuni;
3) Rinforzo dei presidi territoriali per fronteggiare particolari
esigenze temporanee;
4) Previsione di procedure di revisione per fronteggiare situazioni
emergenti.
(33) - Va anche ricordato il ruolo fondamentale che viene riservato
alle iniziative di formazione del personale, soprattutto delle
strutture dipartimentali a composizione mista, che coinvolgono sia
la Scuola di Perfezionamento per le Forze di polizia, che
promuoverà attività di studio nel settore del coordinamento e
curerà la formazione specialistica e l'aggiornamento del personale
dirigente e direttivo in servizio presso gli uffici interforze, sia
lo stesso Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione, che
formulerà indirizzi per la realizzazione di "momenti formativi
comuni per il personale impegnato negli organismi
interforze".
(34) - Va comunque ricordato il continuo lavoro della Commissione
U.E. sull'argomento; tra gli altri, si segnalano la proposta di
istituzione di una Scuola comune per guardie di frontiera e la
proposta relativa alla stipula di accordi specifici tra Europol ed
i Paesi extra U. E. di attraversamento dei flussi migratori. Vedi
amplius la comunicazione della Commissione COM (2001) 672 del
15.11.2001 su una politica comune in materia di immigrazione
illegale.
(35) - Il corsivo è dell'Autore.
(36) - Cfr.: Azione Comune 98/733/GAI, in cui si fa espresso
riferimento all'art. 416 bis del codice penale italiano.
(37) - Su queste ed altre problematiche inerenti il semestre di
Presidenza italiana, si veda l'esauriente L. Salazar, Primo
bilancio del semestre di Presidenza italiana nel settore della
giustizia, in Gazzetta Giuridica, n° 32/96.
(38) - Funzionalmente collegato all'I.C.R.F. è il Nucleo di Tutela
delle Norme Comunitarie Agroalimentari dei Carabinieri.
(39) - Cfr.: Relazione al Disegno di Legge n° 263.
(40) - In ambito comunitario, solo due anni dopo, con Decisione n°
375 del 29 maggio 2000, il Consiglio ha preso una specifica e
chiara posizione sulla scottante tematica della pornografia
infantile su Internet, mentre è tuttora in corso il dibattito sulla
decisione-quadro relativa allo sfruttamento sessuale dei bambini in
genere. Si può, pertanto, affermare che su tali tematiche, in
ambito comunitario, l'Italia abbia saputo precorrere i tempi.
(41) - Vedi sul punto le varie risoluzioni del Parlamento Europeo,
specialmente la risoluzione del 6 novembre
1997. |