Lo statuto
della corte penale internazionale è stato adottato dalla conferenza
diplomatica delle Nazioni Unite di Roma il 17 luglio 1988 ed è
entrato in vigore il 1 luglio 2002, ossia, conformemente a quanto
dispone l'art. 126 dello statuto stesso, il primo giorno del mese
successivo alla data del deposito del sessantesimo strumento di
ratifica, accettazione, approvazione o accessione presso il
segretario generale delle Nazioni Unite.
L'Italia è stata fra i primi a ratificare e rendere esecutivo il
trattato istitutivo della corte penale internazionale, con la legge
12 luglio 1999, n. 232.
Durante la discussione in parlamento
è stato rilevato che lo statuto non solo richiede una complessa
opera di adattamento della nostra legislazione alle sue
disposizioni, ma che alcune di esse contrastano con la
costituzione. Così il principio che esso afferma della
discrezionalità dell'azione penale e che si oppone a quello,
costituzionalmente sancito della obbligatorietà (art. 112), e il
principio della irrilevanza delle immunità, per cui non varrebbero,
dinanzi alla corte internazionale, le immunità che la nostra
costituzione o leggi costituzionali stabiliscono a favore del capo
dello Stato, dei giudici costituzionali e dei parlamentari.
Soprattutto grave è la disposizione dell'art. 20 dello statuto,
secondo la quale, se una persona è stata processata da un altro
tribunale con l'intento di esimerla da responsabilità penale per
delitti rientranti nella competenza della corte internazionale, o
se il processo non è stato condotto in modo indipendente e
imparziale, in armonia con le norme del giusto processo
riconosciute dal diritto internazionale e in maniera che, date le
circostanze, sia incompatibile con l'intenzione di sottoporre la
persona alla giustizia, non vale il principio ne bis in idem e la
persona può quindi essere riprocessata dalla corte, la cui
sentenza, si badi, gli Stati che hanno accettato lo statuto sono
tenuti ad eseguire. Si tratta di una norma indubbiamente in
contrasto con la nostra costituzione, perché lede il principio
della intangibilità del giudicato, garanzia fondamentale della
libertà e della sicurezza dei cittadini.
Vero è che la costituzione, all'art. 11, nella sua ormai
consolidata interpretazione, consente all'Italia di partecipare ad
organizzazioni internazionali miranti ad assicurare la pace e la
giustizia fra le nazioni, anche ove questa partecipazione richieda
limitazioni di sovranità e deroghe alla costituzione, salvi i
principi supremi.
Vale la pena di ricordare che, quando
questo articolo fu approvato, i costituenti avevano in mente
l'auspicata adesione dell'Italia alle Nazioni Unite e che esso si
adatta con qualche difficoltà a certi ulteriori sviluppi
dell'organizzazione internazionale, così come al fenomeno
comunitario. Di qui le proposte di modificarlo nei sensi fatti
propri dalle costituzioni di altri paesi, come la Francia e la
Germania. Personalmente ritengo che non vi siano ragioni cogenti
per una tale modifica e che l'art. 11 può, opportunamente
interpretato, rendere piena ragione dell'adesione dell'Italia sia
alle odierne organizzazioni internazionali, sia alle Comunità e
all'Unione europea.
L'interpretazione dell'art. 11 è principalmente opera, com'è
naturale, della Corte C ostituzionale e si è sviluppata
specialmente per effetto della giurisprudenza della corte in tema
di garanzia costituzionale dei patti lateranensi (art. 7 cost.), di
adattamento del nostro ordinamento alle norme generali del diritto
internazionale (art. 10) e del fenomeno comunitario. Così, in
relazione al concordato, la corte ha affermato che le norme di
esecuzione dei patti lateranensi, in virtù della "copertura
costituzionale" risultante dall'art. 7 cost., sono idonee a
derogare anche a singole norme di rango costituzionale, ma non
possono incidere sui principi supremi dell'ordinamento
costituzionale dello Stato. Non diversa è stata l'opinione del
giudice delle leggi in ordine ai trattati comunitari: anche nei
riguardi di questi la corte ha affermato che le relative norme di
esecuzione non possono violare i principi fondamentali del nostro
ordinamento costituzionale o i diritti inalienabili della persona
umana (sent. 183/78).
Analogamente, a proposito delle norme
di adattamento del nostro diritto interno alle consuetudini
generali del diritto internazionale, posteriori all'entrata in
vigore della costituzione, la corte ha affermato che il meccanismo
di adeguamento automatico previsto dall'art. 10 cost. non potrà in
alcun modo consentire la violazione dei principi fondamentali del
nostro sistema costituzionale che ha i suoi cardini nella sovranità
popolare e nella rigidità della costituzione (sent. 48/79). Infine,
per quanto concerne l'art. 11, che qui particolarmente interessa,
nella sentenza 18/82 si legge che, in base a questo articolo, sono
state consentite limitazioni alla sovranità per il conseguimento
dei fini ivi indicati e che si deve escludere che queste
limitazioni possano comunque comportare, per gli organi della
comunità europea, un inammissibile potere di violare i principi
fondamentali del nostro ordinamento costituzionale.
Pur nella diversità delle espressioni, sembra chiaro che la corte,
parlando di principi supremi, ha voluto costantemente riferirsi a
quelle somme valutazioni che dominano e qualificano il nostro
ordinamento costituzionale. E che la sua giurisprudenza appare
informata nell'insieme a un solo principio generale comune, in
virtù del quale, quando la costituzione rinvia ad un ordinamento
straniero (casi dell'art. 7, art. 10 e dell'art. 11), le norme
costituzionali che dispongono il rinvio devono interpretarsi nel
senso di escludere che le norme di esecuzione o di adattamento
immesse nell'ordinamento interno, in virtù delle disposizioni
anzidette, possano ritenersi valide, qualora incidano su principi
inderogabili della costituzione.
La giurisprudenza della corte appare
tanto più plausibile, se si pone mente all'elemento di estraneità
che, per effetto del rinvio all'ordinamento canonico,
internazionale o comunitario, viene così a introdursi
nell'ordinamento dello Stato italiano (sicché è naturale che questo
ponga dei limiti alla sfera di efficacia, al suo interno, degli
ordinamenti anzidetti) e se si pone mente, inoltre, al fatto che le
norme di esecuzione dei trattati sono - secondo l'opinione che
appare preferibile, pur dopo l'entrata in vigore della legge
costituzionale 3/2001 - leggi atipiche, cioè emanate secondo le
normali regole del procedimento legislativo, sicché alla loro
efficacia derogatrice, in questi casi, anche a norme di rango
costituzionale, ineriscono necessariamente dei limiti.
Occorre precisare che il limite dei principi supremi è stato inteso
dalla corte nel senso di riferirsi al contenuto essenziale di
questi. Così, nella sentenza 18/82, dove la corte ha dichiarato
principio supremo e intimamente connesso con il principio di
democrazia il diritto inviolabile dell'uomo alla tutela
giurisdizionale, cioè a che sia assicurato "a tutti e sempre un
giudice e un giudizio". Ciò suscita - occorre dirlo - il problema,
irresolubile senza ricorrere a criteri valutativi necessariamente
metagiuridici, di definire quale sia la natura, cioè l'essenza, del
contenuto essenziale.
La fondamentale sentenza 1146/88
della corte costituzionale si distingue nettamente da quelle sinora
ricordate e costituisce un decisivo e importantissimo passo innanzi
sulla via dell'affermazione della valenza dei principi supremi
nonché della estensione delle competenze della corte. In questa
sentenza infatti, confermata da altre successive, la corte, come è
ben noto, ha esplicitamente affermato che "la costituzione italiana
contiene alcuni principi supremi che non possono essere sovvertiti
nel loro nucleo essenziale neppure da leggi di revisione o da altre
leggi costituzionali" e che "non si può dubitare" della competenza
della corte stessa a giudicare della conformità delle leggi di
revisione e delle altre leggi costituzionali, anche nei confronti
dei principi supremi dell'ordinamento.
Le conseguenze e l'importanza di queste affermazioni sono ovvie: da
una parte si afferma l'esistenza di un complesso di principi
costituzionali prevalenti anche sulle leggi di rango
costituzionale, un nucleo duro, come si è detto, di valori,
irrivedibile e irrinunciabile; dall'altra si estende la competenza
della corte dal controllo - sinora pacificamente ammesso - sulla
legittimità formale di queste leggi (cioè sul procedimento che ha
messo capo alla loro emanazione) a quello sulla loro legittimità
sostanziale (cioè sul contenuto di esse) in rapporto ai principi
supremi.
Gli argomenti che la corte ha addotto a sostegno della sua
decisione sono di un duplice ordine: da una parte essa si è
riferita alla sua precedente giurisprudenza; dall'altra ha
affermato che, a non ammettere la sua giurisdizione assumendo a
parametro i principi supremi, "si perverrebbe all'assurdo di
considerare il sistema di garanzie giurisdizionali della
costituzione come difettoso e non effettivo, proprio in relazione
alle sue norme di più alto valore".
Quali siano, secondo la giurisprudenza della corte, i principi
supremi, cioè immutabili se non per opera del potere costituente -
ammesso che questo si distingua dal potere di revisione
costituzionale e sia quindi concepito come un potere extra ordinem
- non è facile dire, anche perché la corte non ha usato sempre un
linguaggio univoco, parlando ora espressamente di principio
supremo, ora usando espressioni diverse, ma equivalenti, come
valore primario, rilievo costituzionale primario, diritto
fondamentale della persona umana.
Sembra, ad ogni modo, che, dalle
sentenze in tema di norme di esecuzione del concordato lateranense,
dei trattati comunitari e di adattamento alle norme di diritto
internazionale generalmente riconosciute, si possa ricavare con
sicurezza che sono principi supremi la sovranità dello Stato
esercitata dal popolo (sent. 18/82), la rigidità della costituzione
(sent. 49/79), l'ordinamento democratico (sent. 30/71), il
principio di eguaglianza (sent. 101/65 e 49/66), l'unità della
giurisdizione (sent. 30/71), il diritto alla tutela giurisdizionale
(sent. 18/82 e 232/89). Altre decisioni hanno attribuito lo stesso
carattere al principio dell'ordine pubblico (sent. 120/57, 19/62,
187/82), alla laicità dello Stato (sent. 203/89 e 259/90), alla
libertà personale (sent. 238/96), al diritto alla libertà e
segretezza delle comunicazioni (sent. 366/81), al diritto alla
salute (sent. 307/90 e 455/90), al diritto all'identità personale
(sent. 166/88) e sessuale (sent. 161/85), al diritto al lavoro
(sent. 45/65 e 108/94), alla tutela dell'ordine e della sicurezza
pubblica, della libera determinazione degli organi elettivi, della
pubblicità della gestione delle pubbliche amministrazioni (sent.
29/95), alla protezione della famiglia (sent. 181/76),
dell'ambiente (sent. 459/89) e in genere ai diritti inalienabili
della persona umana (sent. 183/73, 170/89).
Particolare interesse suscita la sentenza 366/91 sulla libertà e
segretezza delle comunicazioni, dove si dichiara che questo diritto
rientra fra i valori supremi e si precisa il significato
dell'inviolabilità. Secondo la corte, il contenuto essenziale del
diritto non può essere oggetto di revisione costituzionale, perché
incorpora un valore della personalità avente carattere "fondante"
rispetto al sistema democratico voluto dal costituente; esso è
quindi inviolabile, nel senso che il suo contenuto di valore non
può subire costrizioni o limitazioni, se non in ragione "di un
interesse pubblico costituzionalmente rilevante", rimanendo in ogni
caso salve riserva di legge e riserva di giurisdizione. Poiché
questa intangibilità del contenuto essenziale, anche rispetto al
potere di revisione costituzionale, viene dalla corte dedotta
dall'art. 2 cost., secondo il quale la repubblica riconosce i
diritti inviolabili dell'uomo, può ritenersi fondata la conclusione
che tutti questi diritti, sia quelli deducibili dai principi
fondamentali (art. 1-12), sia quelli enunciati nella prima parte di
essa (art. 13-54), costituiscano principi supremi.
Dalle osservazioni che precedono appare quanto fossero gravi i
problemi che si ponevano all'atto della ratifica del trattato
istitutivo della corte penale internazionale.
È infatti ben fondato il dubbio che
l'art. 20 dello statuto, consentendo alla corte penale
internazionale di riprocessare, nelle condizioni ivi indicate,
persone già definitivamente giudicate da tribunali italiani, sia
contrario a un principio supremo del nostro ordinamento e non possa
quindi ricevere esecuzione in Italia, essendo evidente che esso è
in grado di turbare profondamente la vita costituzionale dello
Stato, poiché può avere per conseguenza che siano sottoposti a
processo e al limite privati della libertà i titolari dei suoi
organi, anche costituzionali. Come pure si può dubitare se non
violi un principio supremo il modo nel quale è formulato l'art.
66.1 dello statuto sulla presunzione di innocenza, ove non si dice
che questa viene meno (solo) con sentenza irrevocabile di
condanna.
Minori dubbi suscita invece la discrezionalità dell'azione penale,
che non parrebbe in contrasto con alcun principio supremo del
nostro ordinamento.
Tuttavia la questione se l'approvazione del trattato istitutivo
dello statuto implicasse il ricorso all'art. 11 e se talune
disposizioni di esso contrastino con principi fondamentali del
nostro ordinamento costituzionale, o addirittura con principi
costituzionali supremi e quindi intangibili, non sembra essersi
formalmente posta durante la discussione della legge di
autorizzazione alla ratifica del trattato istitutivo in parlamento.
Altre nazioni - e per ragioni assai meno giustificabili - hanno
preteso l'inserzione nel trattato di quell'articolo 124 che dà agli
Stati il diritto, nelle condizioni e nei limiti ivi indicati, di
non accettare la competenza della corte internazionale. Da noi il
problema di porre una riserva, almeno nei confronti
dell'applicazione dell'art. 20, non è stato neppure
discusso.
Né questo problema appare nelle
proposte di legge attualmente all'esame del parlamento (camera dei
deputati n. 2724 e senato della repubblica 1638). Si tratta di
testi ampi (oltre cento articoli) che si propongono di introdurre
nella nostra legislazione gli adattamenti necessari, dopo la
ratifica del trattato istitutivo dello statuto della corte penale
internazionale, e cioè, in primo luogo, di introdurvi i crimini
contro l'umanità e i crimini di guerra, che, insieme con il delitto
di genocidio e in attesa che sia definito il crimine di
aggressione, costituiscono l'oggetto della competenza della corte;
in secondo luogo, di adattare il nostro diritto in modo da
consentire una efficace collaborazione con la corte, qualora questa
eserciti la sua giurisdizione. Iniziativa senza dubbio opportuna,
ma che non tocca i problemi di legittimità costituzionale che, come
abbiamo accennato, l'operatività dello statuto potrebbe
suscitare.
(*) - Intervento al Convegno di studi sulla "Corte penale
internazionale e problematiche di diritto interno", tenutosi a Roma
presso il C.A.S.D. il 23 gennaio 2003.
(**) - Professore emerito di Diritto Costituzionale presso la
facoltà di giurisprudenza "La Sapienza" di
Roma. |