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Corte dei conti - Sezioni
riunite in sede giurisdizionale - sent. n. 10-2003-QM del 23
aprile 2003 - Pres. Coco - Rel. Schlitzer.
Giudizio di responsabilità - Danno all'immagine - Natura
giuridica - Quantificazione del danno - Parametri - Importo della
tangente - Valutazioni discrezionali del giudice.
Il danno all'immagine di una pubblica amministrazione non
rientra nell'ambito di applicabilità dell'art. 2059 del codice
civile ma è una delle fattispecie del danno esistenziale.
Lo stesso deve essere individuato nell'ambito dei danni non
patrimoniali come danno - evento e non come danno - conseguenza. Ai
fini della relativa quantificazione si può fare riferimento, oltre
che alle spese di ripristino sostenute, posto che si dimostrino
coerenti con lo scopo perseguito, anche, e sul medesimo
presupposto, a quelle ancora da sostenere. In quest'ultimo caso, la
valutazione equitativa, ex art. 1226 c.c., potrà fondarsi su prove
anche presuntive od indiziarie. Tra di esse potranno collocarsi le
"perdite assertivamente a carico dell'ente", posto che si
riferiscano a conseguenze negative che, per dato di comune
esperienza e conoscenza, siano riferibili al comportamento lesivo
dell'immagine e dell'identità della pubblica amministrazione
offesa.
Per quanto concerne la prova delle spese sostenute, in base ai
principi generali, l'attore deve provare gli elementi di fatto
addotti a sostegno della domanda ed il convenuto quelli portati a
sostegno della eccezione paralizzatrice o riconvenzionale. Gli
indizi da cui dedurre l'importo delle spese da assumere devono
essere indicati nella domanda giudiziale, con l'avvertenza che
l'indicazione dei parametri in base ai quali valutare il danno del
quale si chiede il risarcimento è elemento essenziale ai fini della
determinazione del quantum della domanda medesima.
Inoltre, per la quantificazione del danno sussiste la possibilità
di ricorrere a parametri diversi da quelli desumibili dalle spese.
Tra di essi non rientrano né la minore acquisizione di entrate
assertivamente collegabile con i comportamenti censurati, né il
danno da disservizio che è una delle possibili componenti della
lesione che andrà, quindi, quantificata aliunde. Al contrario, le
spese promozionali inserite in bilancio possono assumere,
nell'ambito del criterio dell'id quod plerumque accidit, valore di
prova presuntiva od indiziaria.
In particolare, l'importo della tangente non può fondare una valida
automatica parametrazione per la quantificazione del danno, ma può
concorrervi, unitamente ad altri elementi propri della fattispecie,
quali ad esempio il ruolo del percettore all'interno dell'apparato
pubblico. Anche i fattori soggettivi possono contribuire a
quantificare la lesione prodotta. In questo senso, le ipotesi di
cui all'art. 133 c.p. non operano sulla quantificazione ma sulla
riduzione del danno previamente quantificato.
Infine, una volta accolta la nozione di danno esistenziale o,
comunque, per la valutazione del danno non patrimoniale i parametri
che devono essere impiegati derivano dalle valutazioni
discrezionali, congruamente motivate, di ciascun giudice
(1).
(1) Si legge quanto
appresso nel testo della sentenza:
"…
1. Il giudice remittente ha proposto una questione di massima,
articolata nei seguenti quesiti:
a) se il danno all'immagine sia azionabile in sede di
giurisdizione contabile anche in mancanza di una sentenza penale
definitiva, fuori dai casi di sentenza patteggiata o di estinzione
del reato o della pena;
b) se tale tipo di danno rientri nell'ambito di applicabilità
dell'art. 2059 del codice civile o sia individuabile nella
categoria concettuale del danno esistenziale;
c) se l'"an" del danno all'immagine debba essere individuato
nell'ambito dei danni non patrimoniali o in quello del danno -
conseguenza (patrimoniale riflesso);
d) se ai fini della relativa quantificazione debba farsi
riferimento alle spese di ripristino del prestigio leso, sostenute
o anche a quelle da sostenere e, in quest'ultimo caso, se la
valutazione equitativa, ai sensi dell'art. 1226 del codice civile,
debba essere basata su prove o indizi;
e) se invece possa essere fatto riferimento ad altre perdite
assertivamente a carico dell'ente;
f) se la prova delle spese sostenute debba essere offerta dal
requirente o possa essere accertata d'ufficio;
g) se gli indizi da cui dedurre l'importo delle spese da assumere
possano essere accertati d'ufficio o, all'inverso, debbano essere
indicati nella domanda giudiziale;
h) se la quantificazione del danno possa essere operata
prescindendo dagli elementi indicati e, in particolare, trattandosi
di illeciti commessi da appartenenti all'apparato finanziario,
possa essere determinata in relazione alla minore acquisizione di
entrate assertivamente collegabile con i comportamenti censurati, o
alle spese promozionali inserite in bilancio, ovvero ancora al
danno da disservizio;
i) se la quantificazione nei primi due casi possa essere
parametrata sull'importo delle tangenti riscosse e, in caso
negativo, di quali parametri il giudice debba tener conto,
specificando quale valore, ai fini indicati, assumano fattori
dedotti dagli elementi soggettivi della fattispecie o comunque
tratti dall'applicazione analogica dell'art. 133 del codice
penale;
j) quali parametri debbano essere impiegati una volta accolta la
nozione di danno esistenziale o, comunque, per la valutazione del
danno non patrimoniale;
k) se tutti i detti parametri debbano essere indicati dall'ufficio
requirente nella domanda giudiziale o se debbano essere individuati
d'ufficio dal giudice.
2. Parte pubblica rileva che il giudice remittente, nel deferire la
questione, ha preliminarmente affermato la sussistenza della
propria giurisdizione, che gli appellanti avevano contestato in
riferimento al rapporto di servizio e sostiene l'inammissibilità
dei primi tre quesiti, che riguarderebbero tutti la sussistenza o
meno della giurisdizione contabile sul danno all'immagine. Non si
vede, allora, come sia possibile che il giudice di appello, da un
lato, abbia già affermato la propria giurisdizione sulla causa e
dall'altro, invece, ne dubiti tuttora, poiché chiede di stabilire
se, e quando, il danno all'immagine sia azionabile in sede
contabile, oppure se il medesimo costituisca o meno un danno a
contenuto "patrimoniale" ammesso a cognizione della Corte dei
conti. Sottolinea parte pubblica che la pronuncia chiesta finisce
per condizionare e limitare i poteri processuali delle parti del
giudizio a quo. Esse, infatti, da un lato potrebbero ricorrere in
via immediata per cassazione avverso la sentenza-ordinanza (ex art.
362 c.p.c. e 111 Cost.), dall'altro, potrebbero attendere la
risoluzione della questione di massima e gli ulteriori orientamenti
del giudice del merito.
Il collegio condivide, in linea di principio, queste considerazioni
che ritiene, tuttavia, applicabili solo al primo quesito
concernente la conoscibilità del danno all'immagine in sede di
giurisdizione contabile anche in mancanza di una sentenza penale
definitiva. Il quesito sarebbe stato certamente rilevante per il
giudizio di merito pendente innanzi al giudice remittente, poiché
non risulta per gli appellanti B. e A., una sentenza penale
definitiva. Nell'affermare tuttavia la propria giurisdizione il
giudice a quo implicitamente ha dato egli stesso soluzione al
quesito, con la conseguente irrilevanza per il giudizio in corso di
un'eventuale diversa decisione. Infatti, nel rispetto della
posizione processuale delle parti, il punto della giurisdizione non
può più essere rimesso in discussione dal medesimo giudice, essendo
preordinato a formare, dopo il trascorrere dei termini di rito per
gli eventuali ricorsi al giudice regolatore della giurisdizione, un
giudicato interno.
È pur vero che il remittente sembra aver affermato la propria
giurisdizione in relazione al motivo d'appello di cui ha negato la
fondatezza. Tale motivo concerneva il rapporto di servizio,
argomento del tutto diverso da quello cui si riferisce il quesito
sub a). Tuttavia non è ammissibile che un giudice, nel decidere
sulla propria giurisdizione, renda una pronuncia limitata alla
censura sollevata dalla parte. Infatti, essendo il difetto di
giurisdizione rilevabile anche d'ufficio, la pronuncia definisce la
questione anche in relazione al mancato esercizio del potere
officioso. In caso contrario si dovrebbe ammettere che il giudice
possa affermare la propria giurisdizione, rigettando il rilievo di
una parte ma possa ancora, con successiva pronuncia, negarla,
purché per un diverso aspetto, d'ufficio oppure su impulso di
parte.
La paradossale conseguenza conforta il collegio nel dichiarare
inammissibile il primo quesito.
3. Lo stesso non può dirsi per i due quesiti sub b) e c), nei quali
il remittente, diversamente da quanto sostenuto dalla parte
pubblica, non dubita dell'esistenza della propria giurisdizione ma
si pone un duplice problema definitorio che ha certamente
conseguenze sulla pronuncia nel merito nel giudizio da cui
proviene.
Infatti chiedere, come nel primo dei due quesiti in discorso, se
il danno all'immagine rientri nell'ambito di applicabilità
dell'art. 2059 del codice civile significa domandarsi se si
ritengano, ed in che termini, ancora valide ed attuali una dottrina
ed ad una giurisprudenza ormai minoritarie, che pure hanno
sostenuto tale tesi oppure si opti per la configurazione che sembra
preferire il giudice remittente e che riconduce la fattispecie di
danno in questione alla categoria concettuale del danno
esistenziale.
Il quesito successivo si preoccupa dell'esatta definizione del
danno all'immagine subìto dalla persona giuridica pubblica
nell'ambito della complessa problematica del danno civile ed in
particolare di definire se essa debba essere individuata
nell'ambito dei danni non patrimoniali o in quello del danno -
conseguenza.
Nessuno dei due quesiti pone, tuttavia, in dubbio la giurisdizione
di questa Corte in tema di danno all'immagine. Pertanto i predetti
quesiti vanno dichiarati ammissibili ed il collegio può, quindi,
pronunciarsi su di essi.
4. Occorre perciò decidere, in primo luogo, se il danno
all'immagine sia inquadrabile nell'ambito dell'art. 2059 c.c.
Questa norma, pur innovativa rispetto al codice del 1865, ma che
limita la risarcibilità dei danni non patrimoniali ai soli casi
previsti dalla legge costituisce un'occasione mancata dal
legislatore del 1942.
La previsione normativa dei casi di risarcibilità per lungo tempo,
in disparte le previsioni di dettaglio dell'art. 89 c.p.c. e
dell'art. 598 c.p., si è essenzialmente limitata a quella degli
artt. 185 e 187 c.p. relativa al risarcimento del danno non
patrimoniale derivante dal reato, danno definito come danno morale.
La limitazione della previsione normativa appare quanto meno
discutibile. Una congrua utilizzazione del risarcimento di danni
siffatti da parte della giurisprudenza servirebbe ad affermare
nell'ordinamento la possibilità di tutela dei diversi aspetti della
personalità, anche con funzionalizzazione delle situazioni
patrimoniali alla reintegrazione di valori tipicamente areddituali
o comunque immateriali.
Non vale a spostare i termini della questione l'accrescersi, negli
ultimi anni, dei casi in cui il danno morale o non patrimoniale è
espressamente risarcibile, (e cioè l'art. 2 della legge 117/88 in
materia di responsabilità dei magistrati per il danno non
patrimoniale derivante dalla privazione della libertà personale,
l'art. 29, 9° c., legge 675/96, relativo alla violazione delle
regole sul trattamento dei dati personali, l'azione civile contro
la discriminazione di cui all'art. 42, legge. 40/92, ora assorbito
nell'art. 43 d.lgs. 25.7.98, n. 286), anche perché tali casi, per
il loro palese carattere di eccezionalità, non consentono
un'interpretazione estensiva ed, a maggior ragione, escludono ogni
applicazione analogica.
Rimane, quindi, una vasta area di danni non patrimoniali esclusi
dalla risarcibilità in base alla norma appena descritta, esclusione
che ha portato ad ipotizzare l'incostituzionalità della norma
richiamata. Infatti danno morale e danno non patrimoniale
rappresentano fenomeni distinti, in quanto il primo concerne il
danno subìto dall'individuo nella sua sfera psichica, mentre il
danno non patrimoniale ricomprende tutto ciò che rappresenta un
danno alla sfera giuridica dell'individuo, pur non traducendosi
immediatamente in una perdita di carattere patrimoniale.
L'art. 2059 c.c. sembra tenere conto di tale diversità, essendo
rubricato sotto il titolo di "danno non patrimoniale" ma, ancora
nello scorso decennio, la giurisprudenza confondeva le due figure.
La Corte suprema in particolare, affermava testualmente: "Anche le
persone giuridiche possono subire (e conseguentemente agire per il
ristoro di) un danno non patrimoniale (c.d. morale)…" (Cass. civ.,
10 luglio 1991, n. 7642) ed ancora: "Con riguardo al reato di
diffamazione, quale fatto idoneo a pregiudicare l'immagine e la
credibilità anche di persona giuridica, come uno stato, è
configurabile, a carico dell'autore, anche la responsabilità
risarcitoria per danno cosiddetto morale, considerato che il
verificarsi di conseguenze dannose non patrimoniali è ravvisabile
pure nei confronti delle persone suddette" (Cass. civ., sez. I, 5
dicembre 1992, n. 12951).
Di tale sovrapposizione è possibile trovare eco in numerose
pronunce di questo giudice contabile.
5. Solo di recente la Suprema Corte ha definito la differenza
affermando che "Danno non patrimoniale e danno morale sono nozioni
distinte: il primo comprende ogni conseguenza pregiudizievole di un
illecito che, non prestandosi ad una valutazione monetaria di
mercato, non possa essere oggetto di risarcimento sibbene di
riparazione, mentre il secondo consiste nella cosiddetta "pecunia
doloris" (Cass. civ., 3 marzo 2000, n. 2367).
Il giudice delle leggi, investito della questione di
costituzionalità dell'art. 2059 c.c., ha precisato che rientra
nella discrezionalità del legislatore ordinario adottare
trattamenti differenziati in relazione alle diverse conseguenze del
fatto costituente reato e del fatto dannoso integrante
esclusivamente illecito civile e che il riconoscimento, in un
determinato ramo dell'ordinamento, di un diritto subiettivo non
esclude che siano posti limiti alla sua tutela risarcitoria.
Puntualizzava però che la discrezionalità del legislatore ordinario
nel fissare la tutela doveva cedere innanzi a "situazioni
soggettive costituzionalmente garantite", tra cui la violazione del
diritto alla salute. Osserva poi che il collegamento dell'art. 2043
c.c. con l'art. 32 consente, alla luce dell'interpretazione
estensiva affermatasi nella evoluzione dello stesso diritto
vivente, di risarcire, oltre ai danni in senso stretto
patrimoniali, anche tutti quelli che, almeno potenzialmente,
ostacolano le attività realizzatrici della persona umana e quindi
anche, autonomamente e senza alcun ipotizzabile limite, il "danno
biologico" inteso appunto come danno non patrimoniale. Solo la
possibilità di tutelare aliunde le altre fattispecie faceva
ritenere non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 2059 cit., - in riferimento agli artt. 2, 3, comma primo,
24, comma primo, e 32, comma primo, Cost. - in quanto limitava la
risarcibilità del danno non patrimoniale derivante dalla lesione di
un diritto costituzionale tutelato (nel caso di specie, il diritto
alla salute contemplato dall'art. 32 Cost.) solo se conseguente ad
un reato. Pertanto, in presenza di un reato il risarcimento dei
danni non patrimoniali, in relazione all'art. 185 c.p., deve essere
commisurato non semplicemente al pretium doloris, ma anche alle
conseguenze in termini di perdita di qualità personali. (sentenza
n. 184 del 1986).
Il giudice delle leggi si preoccupava anche di precisare che
l'inclusione del danno alla salute nella categoria considerata
dall'art. 2059 c.c. non significa identificazione col danno morale
soggettivo, ma soltanto riconducibilità delle due figure, quali
specie diverse, al genere del danno non patrimoniale. Non essendo,
tuttavia, il risarcimento del danno morale assistito dalla garanzia
dell'art. 32 Cost., esso può essere discrezionalmente limitato dal
legislatore solo alle ipotesi dell'art. 185 c.p., cui rinvia sotto
questo aspetto l'art. 2059 (sentenza n. 37 del 1994 ed ordinanza n.
293 d.l. 1996).
6. La consapevolezza della differenza e quindi dell'esistenza di
una serie di danni non direttamente riconducibili alla categoria
del danno patrimoniale e non tutelati dalla previsione dell'art.
2059 c.c. e la necessità di superare la ristrettezza della tutela
del danno non patrimoniale, sottoposta a quelle che sono state
definite le "forche caudine" dell'ultima disposizione del quarto
libro del c.c. portavano ad estendere l'area della patrimonialità
alla valutabilità economica di tutte le potenzialità della
integrità psicofisica ed a postulare un tertium genus di danno che
tende a sottrarsi all'alternativa danno patrimoniale - non
patrimoniale, per aspirare ad essere esso autonomamente un danno
risarcibile. Tale nuovo genus, da un lato corrispondeva
all'esigenza di tutelare le fattispecie dannose areddittuali e,
dall'altro, consentiva di non affermare l'incostituzionalità
dell'art. 2059 cit., nel presupposto della sua eccezionalità e
della sua applicabilità anche a fattispecie di danni semplicemente
non patrimoniali, purché derivanti anch'esse da reato.
Su tale base, non v'è dubbio che il danno biologico debba essere
amministrato secondo i criteri di cui all'art. 2043 c.c. e delle
altre norme sull'illecito come emerge da numerose pronunce della
Corte di cassazione, tra le quali quelle del 10 marzo 1992 n. 2849,
del 27 giugno 1990 n. 6536 e del 23 giugno 1990 n. 6366.
Occorre, a questo proposito, richiamare una giurisprudenza recente
della Corte suprema che sconta, significativamente aderendovi,
l'evoluzione della nozione di danno biologico verso quella più
ampia di danno esistenziale, di cui si darà conto tra breve. La
Cassazione, nella sentenza n. 9009 del 2001, richiedendo la
dimostrazione di un pregiudizio e di un turbamento ulteriore e
diverso dal danno morale al fine di ritenere risarcibile il danno
esistenziale, si è data carico di rispondere alla preoccupazione di
parte della dottrina secondo la quale ammettere, accanto al danno
morale, la autonoma risarcibilità anche di quello esistenziale,
determina necessariamente una (quanto meno parziale) duplicazione
risarcitoria, liquidando due volte la pecunia doloris per le
medesime privazioni.
Elementi necessari e sufficienti sono, alla luce di tale
pronuncia, solo l'ingiustizia del danno e la lesione di una
posizione costituzionalmente garantita, eventualmente diversa
dall'art. 32 in tema di tutela della salute.
7. Venendo ora all'affermarsi del danno esistenziale deve
considerarsi che se si tutela esplicitamente il bene della salute
individuale e collettiva (art. 32 cost.), non si vede perché
momenti "areddituali" d'altra natura: la famiglia, il lavoro, la
libertà di espressione, la maternità, la scuola, il buon andamento
dell'amministrazione pubblica e così via, che risultano ugualmente
dotati di adeguata copertura costituzionale, non debbano essere
anch'essi risarciti, secondo questo modello, ove lesi. Diversamente
opinando, palese sarebbe la disparità di trattamento per due
posizioni ugualmente garantite e le eccezioni di
anticostituzionalità viste per il danno alla salute rivivrebbero
con riferimento al danno da lesione alla identità personale.
Negli ultimi anni la giurisprudenza (Cass. S.U. n. 500 del 1999)
ha ritenuto risarcibili danni diversi dalla ingiusta lesione della
salute, esaminando tipologie di pregiudizio che, pur non
classificate, scaturivano dalla lesione di diritti
costituzionalmente garantiti. La rilettura costituzionale del
requisito dell'ingiustizia del danno di cui all'art. 2043 c.c., con
il superamento del presupposto del danno arrecato contra ius (e
conseguente tutela delle posizioni diverse dal diritto soggettivo),
ha obbligato la giurisprudenza e la dottrina a rinvenire nuove
figure di danno per colmare le lacune proprie del sistema
risarcitorio tradizionale.
L'attuale orientamento della giurisprudenza richiede, in sostanza,
quale requisito minimo, l'esistenza di un collegamento tra il nuovo
concetto di ingiustizia del danno e la violazione di posizioni
soggettive costituzionalmente protette. Una siffatta impostazione
consente di superare il limite alla risarcibilità del danno, sino
ad oggi rappresentato dalla combinazione tra l'art. 2043 c.c. e (il
solo) art. 32 della Costituzione.
Ed è proprio in questo contesto che si inserisce la categoria del
c.d. danno esistenziale: esso è stato definito come la forzosa
rinuncia allo svolgimento di attività non remunerative, fonte di
compiacimento o benessere per il danneggiato, perdita non causata
da una compromissione dell'integrità psicofisica.
In astratto tale danno si differenzia agevolmente dalle tre
categorie tradizionali di danno che la Consulta ha delineato: il
danno biologico costituisce un peggioramento della qualità della
vita del danneggiato, peggioramento dipendente da una lesione
fisica o psichica. Il danno morale costituisce una mera sofferenza
morale, una prostrazione dell'animo, un abbattimento dello spirito.
Il danno patrimoniale, infine, costituisce una deminutio
patrimonii.
Pertanto, il danno esistenziale si differenzia dalle categorie
tradizionali di danno in quanto, rispetto al danno biologico,
sussiste indipendentemente da una lesione fisica o psichica;
rispetto al morale, non consiste in una sofferenza (la quale può
rappresentare una ulteriore conseguenza, ma non si identifica con
esso), ma nella rinuncia ad un'attività concreta. Diversamente dal
danno patrimoniale prescinde da una riduzione della capacità
reddituale.
Ben presto ci si è accorti che sussistono atti illeciti che non
integrano gli estremi di alcun reato, non incidono né sulla salute,
né sul patrimonio della vittima, ma precludono lo svolgimento di
attività non remunerative, sino ad allora abituali, le quali
costituivano fonte di gratificazione soggettiva per il
danneggiato.
In sintesi allora il danno morale è essenzialmente un "sentire", il
danno esistenziale è piuttosto un "fare" (cioè un non poter più
fare, un dover agire altrimenti). L'uno attiene per sua natura al
"dentro", alla sfera dell'emotività; l'altro concerne il "fuori",
il tempo e lo spazio della vittima.
Il danno esistenziale viene dunque configurato come un pregiudizio
areddituale (prescinde dal reddito del danneggiato), non
patrimoniale (in quanto non ha ad oggetto la lesione di beni od
interessi patrimoniali), tendenzialmente omnicomprensivo, in quanto
qualsiasi privazione, qualsiasi lesione di attività esistenziali
del danneggiato può dar luogo a risarcimento.
8. La risarcibilità del danno esistenziale viene fondata sul
disposto dell'art. 2043 c.c., secondo il sillogismo secondo cui,
premesso che lo svolgimento di attività non remunerative
costituisce un interesse dell'individuo tutelato dall'ordinamento,
ne consegue che la lesione della possibilità di svolgere tali
attività rappresenta un danno ingiusto ex art. 2043 c.c. e
l'ingiustizia del danno ne determina necessariamente la
risarcibilità.
Per quanto riguarda "l'oggetto", quindi, superate le teorie che
facevano riferimento solo ai casi di violazione di un diritto
soggettivo, sembra opportuno orientarsi, in maniera più ampia,
verso gli l'interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento
giuridico", sicché l'atto non giustificato che, violando un
interesse siffatto, arreca ad altri un danno, costituisce un atto
illecito e obbliga l'autore dell'atto al risarcimento del danno.
Ovviamente, a questo punto si pone il problema se il diritto
all'identità personale sia o meno un interesse meritevole di
tutela. Il fondamento positivo del diritto, come ampiamente
dimostrato, porta sicuramente ad una risposta affermativa.
9. Rimane da dar conto, come accennato, dell'evoluzione della
nozione di danno biologico verso quella, più ampia ed
omnicomprensiva del danno esistenziale.
Una prima impostazione ritiene risarcibili, a titolo di danno
esistenziale, tutti quei pregiudizi provocati da lesioni di diritti
costituzionalmente protetti (o qualificati, come danno biologico,
attraverso una lettura estensiva della categoria del danno alla
salute) ai sensi dell'art. 2043 c.c. Ciò non implica un'estensione
del concetto di danno biologico che viene invece inserito nella sua
specificità, nell'ambito di una categoria più ampia: il danno
esistenziale appunto. In questa ottica, permane la tradizionale
tripartizione del sistema risarcitorio (danno patrimoniale, morale
e biologico), ma la terza voce viene sostituita da quella del danno
esistenziale. Pertanto, le tre categorie saranno rappresentate dal
danno patrimoniale, dal danno morale e dal danno esistenziale.
All'interno di quest'ultima, saranno individuabili le
sottocategorie del danno biologico di natura psichicofisica, (come
delineato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 372/94) da
un lato e le altre ipotesi risarcitorie diverse dalla tutela del
diritto alla salute di cui si detto prima.
Il danno biologico, nell'impostazione che il collegio condivide,
altro non è quindi se non un danno esistenziale; cioè un sotto-tipo
di quest'ultimo.
Dalle considerazioni che precedono si può affermare che il danno
all'immagine non rientra nella ristretta previsione di cui all'art.
2059 c.c. ma nella più generale figura del danno
esistenziale.
10. Rimane ora da chiarire come il danno all'immagine della persona
giuridica pubblica si inserisca nel contesto fin qui
delineato.
L'elemento oggettivo della responsabilità amministrativa ha subìto
profonda e travagliata evoluzione in giurisprudenza ed in dottrina
anche perché manca nel sistema una sua puntuale definizione.
Appare ormai superata, alla luce delle innovazioni della legge n.
20 del 1994, quella giurisprudenza contabile che, applicando
parametri esclusivamente civilistici, affermava la natura
patrimoniale e contrattuale della responsabilità amministrativa ed
in essa individuava l'ambito esclusivo della giurisdizione
contabile. Corollario di quest'assunto era la rimessione alla
giurisdizione del giudice ordinario delle fattispecie concernenti i
danni non patrimoniali, pur dopo averne affermata la risarcibilità
a favore della p.a.(Cfr. S.S.R.R. n. 91 del 1987)
Il concepire in termini di esclusiva patrimonialità la
responsabilità amministrativa impediva poi di tener conto
dell'evoluzione che, nell'ambito stesso del diritto privato, aveva
portato ad una depatrimonializzazione della responsabilità. Di tale
evoluzione era prova la individuazione prima del danno biologico e
poi di quello esistenziale risarcibili indipendentemente dalla
perdita di capacità produttiva del danneggiato.
Emerge, però, dall'intervenuta evoluzione del quadro normativo di
riferimento ormai ampiamente nota, una configurazione della
responsabilità amministrativa nella quale trova collocazione anche
la tutela di interessi ulteriori rispetto a quelli della semplice
integrità patrimoniale ma ugualmente fondamentali in una società
moderna, tesa all'efficienza dei propri apparati pubblici, ed
espressi dai principi costituzionali dell'art. 97, 1°e 2° comma,
recepiti nella nuova disciplina dell'agire amministrativo (art. 1,
1° comma legge n. 241 del 1990).
Come si è visto, già l'evoluzione della nozione e della funzione
della responsabilità di diritto comune si è incentrata su di una
nuova lettura della fondamentale norma dell'art. 2043 c.c., più
attenta alle esigenze di tutela della collettività, anche per quei
casi ingiusti in sé, indipendentemente cioè da una lesione
patrimoniale subita dal privato. Si finisce così da un lato per
sottolineare un profilo sanzionatorio della responsabilità che
nell'ordinamento civile la condanna al risarcimento assume, e
dall'altro per attenuare nella medesima responsabilità il
collegamento esclusivo con la redditualità, attraverso una sua più
ampia concezione che vi comprende il complesso di beni e valori di
diretta pertinenza del soggetto.
Queste evoluzioni portano ad una più appropriata configurazione
della responsabilità amministrativa in cui, oltre alla tradizionale
funzione recuperatoria e restauratrice del patrimonio pubblico,
occorre tener conto della tutela di quei sostanziali interessi
della collettività che sono di generale rilevanza.
11. La lesione di questi interessi trova il positivo, giuridico
fondamento nella generale previsione dell'art. 82 del r.d. n. 2440
del 1923, dell'art. 52 del r.d. n. 1214 del 1934, dell'art. 18 del
d.p.r. n. 3 del 1957 e delle norme ad esse successive, di
integrazione e modifica, che limitandosi a sanzionare l'obbligo di
rispondere del danno cagionato alle pubbliche amministrazioni
nell'esercizio delle loro funzioni, senza tuttavia individuare i
beni giuridici protetti, possono considerarsi norme in bianco o
clausole generali che si completano con ogni altra norma che,
attribuendo protezione e quindi assumendo tra le finalità
perseguite dallo Stato un determinato interesse di carattere
generale, conferisce a questo natura di bene giuridico, riferendolo
al contempo alle amministrazioni stesse.
Le norme citate finiscono, cioè, per assumere, nell'ordinamento
contabile, funzione integratrice della generale valenza dell'art.
2043 c.c. più sopra illustrata e condivisa dal collegio. Emerge
quindi che anche il danno erariale risarcibile va definito, in
questa prospettiva, in rapporto alla specifica norma di
protezione.
Perfettamente applicabile alla tutela dell'immagine delle
pubbliche amministrazioni si rivela, cioè, il modello risarcitorio
del danno esistenziale per le fattispecie diverse dalla lesione del
diritto alla salute e quindi dell'art. 32 della Costituzione che
tale diritto tutela.
Infatti, applicando al caso di specie la generale considerazione
già prima fatta, se viene difeso il bene della salute individuale e
collettiva non si vede perché, non dovrebbero essere risarciti,
secondo questo modello, ove lesi, momenti "areddituali" d'altra
natura: la famiglia, il lavoro, la libertà di espressione, la
maternità, la scuola, il buon andamento dell'amministrazione
pubblica e così via, che risultino ugualmente dotati di adeguata
copertura costituzionale.
12. Tra questa fattispecie rientra certo il diritto alla propria
immagine vale a dire alla tutela della propria identità personale,
del proprio buon nome, della propria reputazione e credibilità in
sé considerate.
Si tratta di diritto e tutela che l'ordinamento accorda in primo
luogo alle persone fisiche. Da esse non distingue le persone
giuridiche, ugualmente soggetti dell'ordinamento, che trovano nella
tutela accordata esclusivamente le limitazioni derivanti
dall'assenza di fisicità. Non sarà, ad esempio, loro applicabile la
tutela del nome per ragioni familiari di cui all'art. 8 c.c.
Nel contesto delle persone giuridiche, la tutela di quelle
pubbliche e, quindi, delle pubbliche amministrazioni discende, con
particolare evidenza, dal dettato costituzionale.
Oltre che nella generale previsione dell'art. 2 della Costituzione,
relativa alla tutela delle formazioni sociali, assume rilievo, come
si è anticipato, il dettato dell'art. 97, primo e secondo
comma.
Il 1° comma di quest'articolo fissa per l'agire amministrativo
parametri di imparzialità e buon andamento ed il legislatore
ordinario su tale base, all'art. 1, comma 1, della legge n. 241 del
1990, ha ulteriormente individuato parametri di trasparenza,
economicità e produttività. È indubbio che questi criteri
costituiscano il riconoscimento di interessi collettivi di grande
rilievo sociale, che si aggiungono e si intrecciano con quelli alla
corretta gestione delle risorse pubbliche, di cui abbiamo già
parlato.
Non privo di effetti, ad integrazione della copertura
costituzionale del diritto delle pubbliche amministrazioni alla
tutela della propria immagine ed identità personale è anche il
secondo comma dell'articolo in discorso, relativo alla
determinazione delle sfere di competenza, attribuzioni e
responsabilità proprie dei funzionari. E' evidente cioè,
nell'ambito del rispetto dell'immagine ed identità personale,
l'interesse costituzionalmente garantito che le competenze
individuate vengano rispettate, le funzioni assegnate vengano
esercitate, le responsabilità proprie dei funzionari vengano
attivate. Ogni azione del pubblico dipendente che leda tali
interessi si traduce in un'alterazione dell'identità della pubblica
amministrazione e, più ancora, nell'apparire di una sua immagine
negativa in quanto struttura organizzata confusamente, gestita in
maniera inefficiente, non responsabile né responsabilizzata.
Ne discende il diritto delle amministrazioni pubbliche ad
organizzarsi ed agire secondo i predetti criteri che costituiscono
gli elementi caratterizzanti della propria immagine e della propria
identità. Il diritto di realizzarsi e di operare in modo efficace,
efficiente, imparziale e trasparente nei confronti dei propri
dipendenti e dei propri amministrati è così un diritto
costituzionalmente garantito dall'art. 97. Esso è rafforzato dalla
tutela accordata dagli articoli 7 e 10 c.c. al nome ed all'immagine
della persona, norme ritenute applicabili anche alle persone
giuridiche.
In tali ipotesi il danno non potrà che consistere nella mancata
realizzazione della specifica finalità perseguita dalla norma di
tutela e quindi coincidere con la violazione della stessa.
13. La violazione di questo diritto all'immagine, intesa come
diritto al conseguimento, al mantenimento ed al riconoscimento
della propria identità come persona giuridica pubblica, è
economicamente valutabile. Essa infatti si risolve in un onere
finanziario che si ripercuote sull'intera collettività, dando luogo
ad una carente utilizzazione delle risorse pubbliche ed a costi
aggiuntivi per correggere gli effetti distorsivi che
sull'organizzazione della pubblica amministrazione si riflettono in
termini di minor credibilità e prestigio e di diminuzione di
potenzialità operativa.
Rimane, quindi, definitivamente chiarito, che il danno all'immagine
di una pubblica amministrazione, inteso come sopra, non rientra
nell'ambito di applicabilità dell'art. 2059 del codice civile ma è
una delle fattispecie del danno esistenziale.
14. Il collegio può quindi passare alla soluzione del quesito
successivo, se cioè "l'an del danno all'immagine debba essere
individuato nell'ambito dei danni non patrimoniali o in quello del
danno - conseguenza".
Va, preliminarmente, disattesa la questione di inammissibilità
sollevata dalla parte pubblica, secondo la quale la risposta
servirebbe al giudice del merito anche per stabilire il dies a quo
della prescrizione. Il quesito, cioè, sarebbe stato formulato
esponendo soltanto alcune delle implicazioni giuridicamente
rilevanti nel processo a quo, riservandosi il giudice di utilizzare
poi liberamente la risposta anche ad altri fini non esplicitati
nell'interrogativo.
Il collegio non condivide la censura in quanto il giudice
remittente al punto 5.2 dell'ordinanza di rimessione ha chiaramente
indicato le implicazioni relative alla prescrizione.
La differenza fra l'ipotesi di danno - evento e quello di danno -
conseguenza rileva essenzialmente sul piano probatorio al quale
sono dedicati i quesiti successivi.
Infatti nel caso di danno evento, le conseguenze esistenziali
negative finiscono per coincidere con la lesione "in sé" di quel
bene giuridico; il torto è un'entità ravvisabile in re ipsa. Nel
danno conseguenza, invece, esso comprende anche tali conseguenze
negative, rispetto alle quali l'evento-lesione rileverà solo quale
presupposto.
La concezione del danno evento evita il pericolo che il torto,
riconosciuto in astratto, sia vanificato in concreto ogniqualvolta
l'offeso si trovi in difficoltà nella dimostrazione delle
potenzialità ed identità personali che sono state, caso per caso,
compromesse. Una tutela risarcitoria sarà infatti possibile per il
semplice fatto che una determinata prerogativa risulti danneggiata,
restando in discussione soltanto gli aspetti relativi alla
quantificazione del danno, rimessi al giudice che deciderà secondo
parametri anche discrezionali.
I fautori del danno come conseguenza sostengono che invece tale
impostazione, escludendo qualsiasi possibilità di automatismo,
diminuisce il pericolo di risarcimenti eccessivi e
immotivati.
Se da un lato si adduce in contrario il ricordato pericolo di
estrema difficoltà probatoria, dall'altro si controreplica che
almeno "entro lo zoccolo duro del danno esistenziale", l'attore
beneficerebbe delle varie presunzioni circa le attività compromesse
richiamandosi al parametro dell'id quod plerumque accidit, mentre
rimarrebbe sempre al convenuto la possibilità di provare che le
presunte evenienze negative allegate dall'attore, in concreto, non
si sono e non si sarebbero mai verificate.
La soluzione della questione è, in buona parte, condizionata dalla
configurazione che si attribuisce al danno esistenziale.
In realtà, tale configurazione rimane comunque condizionata dalla
necessità di superare l'impasse dell'art. 2059 c.c. e di utilizzare
la generale previsione dell'art. 2043 per la copertura, per tale
via, di ipotesi di danni non patrimoniali individuate dalla
dottrina e dalla giurisprudenza ed entrate ormai a far parte del
diritto vivente. La qualificazione non patrimoniale rimane, quindi,
prevalente e non può non orientare la soluzione del quesito nel
senso della sufficienza del danno come evento.
In tal senso è, del resto, la giurisprudenza della Corte
Costituzionale, cui si deve il merito di aver aperto la via, con la
ricordata sentenza n. 184 del 1987 a queste nuove figure
risarcitorie e di aver ulteriormente precisato la fattispecie con
la successiva sentenza n. 372 del 1994.
Osserva, infatti, la prima di tali pronunce, che la lesione del
bene - giuridico salute è l'intrinseca antigiuridicità obiettiva
del danno biologico ed appartiene quindi ad una dimensione
valutativa distinta da quella naturalistica e si concretizza, nel
momento stesso in cui si realizza, completamente, il fatto
costitutivo dell'illecito; e non va provato che la menomazione
bio-psichica del soggetto offeso in concreto abbia impedito le
manifestazioni, le attività extralavorative non retribuite,
ordinarie che, accanto alle attività lavorative retribuite,
esprimono, realizzandola, la salute in senso fisio-psichico.
La pronuncia n. 372 del 1994 chiarisce che qualificare come
"presunto" tale danno, identificandolo col fatto illecito lesivo
della salute, vuol dire che la prova della lesione é in re ipsa ed
è prova dell'esistenza del danno non già che questa prova sia
sufficiente ai fini del risarcimento. È sempre necessaria, quindi,
la prova ulteriore dell'entità del danno, ossia la dimostrazione
che la lesione ha prodotto una perdita di tipo analogo a quello
indicato dall'art. 1223 c.c., costituita dalla diminuzione o
privazione di un valore personale (non patrimoniale), alla quale il
risarcimento deve essere (equitativamente) commisurato.
La seconda pronuncia del giudice delle leggi in parte attenua,
sotto il piano probatorio, le conclusioni della prima ma rimane il
fatto che altro è la prova dell'esistenza del danno, che si
conferma essere in re ipsa, altro quella della sua entità.
I limiti strutturali della responsabilità civile, validi anche per
quella amministrativa fin tanto che mantiene la sua ancora
rilevante componente risarcitoria, possono quindi individuarsi come
regole. Oggetto del risarcimento non può che essere una perdita
cagionata dalla lesione di una situazione giuridica soggettiva e la
liquidazione del danno non può riferirsi se non a perdite. A questi
limiti soggiace anche la tutela risarcitoria dei danni non
patrimoniali causati dalla lesione di diritti od interessi
costituzionalmente protetti, quale il diritto alla immagine, con la
peculiarità che essa deve essere ammessa, per precetto
costituzionale, indipendentemente dalla dimostrazione di perdite
patrimoniali, oggetto del risarcimento essendo la diminuzione o la
privazione di valori inerenti al bene protetto.
Sulla base delle considerazioni che precedono può quindi
affermarsi che il danno all'immagine deve essere individuato
nell'ambito dei danni non patrimoniali come danno - evento e non
come danno - conseguenza.
15. Prima di passare all'esame dei quesiti rimanenti il collegio ne
afferma in rito l'ammissibilità che non è stata peraltro oggetto di
formale contestazione ma solo di considerazioni collaborative da
parte della pubblica accusa.
L'ammissibilità dei quesiti ancora da definire poggia su ragioni
molteplici.
In primo luogo essi si pongono come integrazione ed esplicitazione
dei fondamentali quesiti fin qui esaminati e che avrebbero avuto
più complessa formulazione da parte del remittente, e quindi più
articolata risposta da parte di queste sezioni, se il remittente
medesimo avesse potuto prevedere che una formulazione analitica
come quella in esame poteva comportare l'inammissibilità di alcuni
degli aspetti della tematica che complessivamente intendeva
proporre.
In effetti la soluzione dei quesiti restanti consente una migliore
definizione della questione di massima sollevata, che pur nella sua
articolata prospettazione, rimane sostanzialmente unitaria. Ciò
traspare, del resto, dalla lettura dei punti ancora da decidere,
che afferiscono tutti ad aspetti che presentano conflitti di
giurisprudenza, in un caso (quello relativo alle spese) ammesso
anche dalla parte pubblica ma comunque sempre notoriamente
esistenti (valga per tutti il riferimento alla tematica della
percezione di tangenti ed a quella dalla liquidazione equitativa
del danno), per cui può essere sufficiente la semplice
illustrazione degli aspetti del conflitto medesimo, pur in mancanza
della puntuale indicazione delle pronunce contrastanti, acclarato
peraltro il rilievo della pronuncia su ciascuno dei quesiti ai fini
del decidere nel giudizio di merito. A ciò si aggiunga che
l'importanza delle questioni proposte permette comunque di
considerarle argomenti di sicuro interesse giuridico.
16. Il collegio procede, quindi, nell'esame dei quesiti restanti,
ritenuti ammissibili.
I quesiti sub d) e sub e) fanno riferimento ai parametri da
utilizzare per la quantificazione del danno, ponendo il problema se
per essa debba farsi riferimento alle spese di ripristino del
prestigio leso, solo se già sostenute o anche se ancora da
sostenere e, in quest'ultimo caso, se la valutazione equitativa, ex
art. 1226 c.c. debba fondarsi su prove o indizi o se invece possa
richiamarsi "ad altre perdite assertivamente a carico
dell'ente".
Il problema della quantificazione del danno esistenziale e quello
connesso dell'individuazione dei parametri utili a ciò sono di
particolare delicatezza nella problematica del danno esistenziale,
al cui interno si colloca, come "figura" specifica, quello
all'immagine ed alla identità personale.
Lo conferma la ricordata evoluzione della giurisprudenza
costituzionale che nel passaggio dalla pronuncia n.184 del 1986 a
quella n.372 del 1994 ha marcato la differenza proprio tra prova
del danno e prova della sua quantificazione. La sentenza n. 372
confermava per il primo verso che, essendo il danno, biologico o, -
il che è lo stesso ai fini che qui interessano - esistenziale, un
danno non patrimoniale, la lesione degli interessi
costituzionalmente protetti costituiva, in quanto lesione giuridica
e quindi danno evento, prova del verificarsi del danno medesimo.
Per l'altro verso, tuttavia, approfondendo un punto rimasto in
ombra nella sentenza precedente, richiamava la necessità della
prova dell'entità del danno.
È evidente la preoccupazione dei giudici della Consulta che la
nuova categoria risarcitoria, molta ampia nella sua configurazione
teorica, potesse aprire la strada ad una serie di pretese a volte
fantasiose, spesso di poco momento sotto il profilo economico. Con
la necessità di dare la prova del quantum risarcitorio richiesto,
la Corte ha cercato di porre un freno, in un rapporto costi -
benefici, a tali pretese, dovendo l'attore commisurare l'alea del
giudizio, specie sotto il profilo probatorio, al possibile
risarcimento ed al suo ammontare.
La mancanza di criteri oggettivi di quantificazione non è però un
motivo per escludere l'esistenza del danno, in quanto il profilo
liquidatorio interessa non per l'ammissibilità del risarcimento, ma
per la sua determinazione. Si tratta, di un problema di
delimitazione dell'area della risarcibilità sulla base di criteri
oggettivi che il giudice deve poter determinare sulla base del
diritto positivo.
17. Ciò considerato, ritiene il collegio che le questioni
probatorie vadano risolte secondo due criteri di fondo.
Sarà ammissibile il ricorso alle presunzioni come idoneo mezzo di
prova a sostegno della domanda fin quando le conseguenze negative
fatte valere rimangano per la loro tipicità, entro i limiti dell'id
quod plerumque accidit e correlativamente debbono ammettersi oneri
forti di controprova per il convenuto che voglia dimostrare che il
pregiudizio allegato, al di là di ogni parvenza, in realtà non si è
verificato.
Sarà invece necessaria adeguata prova, cadendo allora ogni
automatismo presuntivo a favore dell'offeso, ove si rivendichino
conseguenze negative ulteriori e specifiche.
Applicando questi principi ai quesiti che giungono ora in esame
discende, con tutta evidenza, che per la quantificazione del danno
in questione si può fare riferimento, oltre che alle spese di
ripristino del prestigio leso già sostenute, posto che si
dimostrino coerenti con lo scopo perseguito, anche, e sul medesimo
presupposto, a quelle ancora da sostenere.
In quest'ultimo caso, la valutazione equitativa, ex art. 1226 c.c.,
dovrà fondarsi su prove anche presuntive od indiziarie. Tra di esse
potranno collocarsi le "perdite assertivamente a carico dell'ente"
posto che, in coerenza con quanto detto, esse si riferiscano a
conseguenze negative che, per dato di comune esperienza e
conoscenza, sulla base di quanto normalmente avviene, siano
riferibili al comportamento lesivo dell'immagine e dell'identità
della pubblica amministrazione offesa. Emblematico può essere il
caso della perdita di fiducia della collettività in un'istituzione
benefica pubblica lesa nell'immagine ma destinataria, in passato,
di numerosi lasciti e donazioni.
La mera asserzione di conseguenze ulteriori, diverse od anomale
non sarà invece sufficiente ma dovrà essere sorretta da prova
adeguata.
In questo ambito, tuttavia, non saranno neppure prospettabili
diminuzioni patrimoniali o mancate acquisizioni concretamente
prevedibili, che andranno invece fatte valere nell'ambito della
richiesta del risarcimento del danno erariale in quanto danno
patrimoniale.
18. I successivi quesiti sono ispirati ad una comune esigenza di
fondo, accertare cioè quale sia l'onere probatorio della parte
pubblica e quale invece l'obbligo officioso del giudice nella
quantificazione del danno.
Così è, in primo luogo, per il punto relativo all'onere della prova
delle spese sostenute: la questione non permette soluzione diversa
da quella che discende dall'applicazione dell'antico brocardo
dell'onus probandi incumbit ei qui dicit che si traduce nel noto
principio processuale secondo il quale l'attore prova gli elementi
di fatto addotti a sostegno della domanda ed il convenuto quelli
portati a sostegno della eccezione paralizzatrice o
riconvenzionale. Nel caso di specie allegando l'attore di aver
(già) sostenuto delle spese dovrà provare ciò che afferma.
Sotto questo profilo, la peculiarità del giudizio contabile, nel
quale il procuratore regionale della Corte agisce in giudizio per
la pubblica amministrazione, non ha rilievo. Ad essa, infatti,
andrà chiesta la documentazione contabile giustificativa, che dovrà
essere obbligatoriamente trasmessa al procuratore istante.
19. Non soccorre sotto questo profilo, in merito cioè alla
ventilata possibilità che sia il giudice stesso ad acquisire la
prova delle spese effettuate, il richiamo al potere sindacatorio
del giudice contabile.
Ritiene infatti il collegio che, specie con il principio del giusto
processo di cui al nuovo art. 111 della Costituzione, particolare
problema ponga la sopravvivenza del potere sindacatorio,
tradizionalmente ritenuto proprio del giudice contabile. E',
infatti, fuori discussione l'immediata applicazione anche al
processo contabile, dei principi di cui al 2° comma in virtù
dell'inequivocabile espressione "ogni processo" in esso contenuto.
Solo prospettandone una ben minor portata rispetto al passato (cfr.
sez. Abruzzo n. 114/2000 e n. 389/2001, sez. Piemonte, n.
779/2001), il potere sindacatorio funzionalizzato ai soli fini
istruttori, correttamente utilizzato, non sembra discostarsi molto
da quei poteri che il codice di procedura civile intesta al giudice
ai sensi degli artt. 118 e 213 c.p.c., i quali consentono di poter
disporre accertamenti ispettivi di persone e di cose (utili al fine
di persuadere il giudice sull'esistenza o meno del fatto) e di
richiedere informazioni alla p.a. (utili queste, al fine di
acquisire elementi necessari per il processo che siano rinvenibili
in atti e documenti conservati dall'amministrazione stessa,
nell'ovvio presupposto che essa non sia la parte nel cui interesse
viene esercitata l'azione). Oltre questo limitato ambito verrebbero
violati i principi costituzionali di terzietà del giudice, della
par condicio tra le parti del processo ed i diritti della difesa
(artt.111 e 24 cost.).
Peraltro la questione, alla luce delle considerazioni che
precedono, perde gran parte della sua rilevanza. Infatti, essendo
ammissibili anche l'allegazione di spese ancora da sostenere,
quelle allegate come sostenute ma non documentate potranno comunque
essere fatte valere sotto tale diverso profilo, avvalendosi, se
possibile della presunzione, anche se ciò comporterà,
evidentemente, il rischio di una liquidazione approssimata e
probabilmente inferiore a quella asserita.
20. Nel medesimo ordine di questioni si pone quella relativa
all'onere di allegazione nella domanda giudiziale degli indizi da
cui dedurre l'importo delle spese da assumere, la cui esistenza con
la correlata esclusione della possibilità che essi possano essere
assunti d'ufficio trova a fortiori le sue motivazioni nelle
considerazioni fatte in merito al punto che appena precede ed alle
quali, pertanto, si rinvia.
21. Ancora affine alla problematica fin qui trattata, è l'ultimo
dei quesiti, che si preferisce, per connessione, anticipatamente
affrontare. Anch'esso, infatti, attiene all'esistenza di un onere
di allegazione dei parametri idonei alla valutazione del danno o al
contrario dell'esistenza di un obbligo di attivazione da parte del
giudice ed è prospettazione più ampia e generale del punto trattato
appena sopra: valgono, pertanto, anche qui le medesime
considerazioni.
Si deve aggiuntivamente considerare che l'indicazione dei parametri
in base ai quali valutare il danno del quale si chiede il
risarcimento è elemento essenziale ai fini della determinazione del
quantum della domanda medesima. Essa è cosa diversa dalla concreta
prova degli indizi cui può sopperire, in caso di difficoltà o
impossibilità, il giudice ex art. 1226 c.c., come meglio vedremo in
seguito.
22. Solo apparentemente più complessa è la questione prospettata
al punto sub h) nel quale si chiede se la quantificazione del danno
possa essere operata anche prescindendo dagli elementi prima
indicati (spese anche solo da sostenere e perdite assertive) e, in
particolare, trattandosi di illeciti commessi da appartenenti
all'apparato finanziario, se essa possa essere determinata in
relazione alla minore acquisizione di entrate assertivamente
collegabile con i comportamenti censurati, o alle spese
promozionali inserite in bilancio, ovvero ancora al danno da
disservizio.
Le considerazioni fin qui svolte consentono di dare risposta anche
a questa problematica. Certamente la possibilità di ricorrere, per
la quantificazione del danno, a parametri diversi da quelli
desumibili dalle spese anche solo da sostenere e nei limiti di cui
sopra, alle perdite assertive (rectìus asserite) non può, in via
generale ed astratta, essere esclusa.
Sarà in concreto la quotidiana pratica giudiziaria a indicare tali
elementi. Vanno però verificati quelli prospettati dal
remittente.
23. La minore acquisizione di entrate collegabile con i
comportamenti censurati non si presenta come indice accettabile.
Infatti, vale anche qui quanto il collegio ha già affermato in
relazione alle perdite "assertivamente" a carico dell'ente, tra le
quali si colloca la fattispecie ora in esame. In questo ambito, ha
prima rilevato il collegio, non saranno prospettabili perdite
reddituali, che andranno invece fatte valere, ove provate,
nell'ambito della richiesta del risarcimento del danno erariale in
quanto danno patrimoniale.
Del pari, non sembra valido riferimento il danno da disservizio.
Infatti, per quanto inizialmente detto in ordine alla
configurabilità del danno all'immagine ed all'identità personale
quale lesione degli interessi tutelati dai primi due commi
dell'art. 97 cost., il disservizio è una delle possibili e più
frequenti componenti della lesione ma, proprio perché si identifica
con la lesione non può essere prova dell'entità della stessa che
andrà, quindi, dimostrata aliunde, secondo i principi già indicati
dal collegio.
Diverso discorso è da farsi per le spese promozionali inserite in
bilancio che, specie se integrate con la documentazione inerente
alla modalità di utilizzazione, possono assumere, nell'ambito del
richiamato criterio dell'id quod plerumque accidit, valore di prova
presuntiva ed indiziaria.
24. Chiede poi il remittente al quesito sub i) se la
quantificazione possa essere parametrata sull'importo delle
tangenti riscosse. E' questo un punto di particolare rilievo
nell'ambito della giurisprudenza contabile. In essa spesso
l'importo della tangente è considerato come il limite massimo
dell'eventuale condanna in dipendenza di tali fatti; in altre
occasione la condanna è commisurata all'intero importo della
tangente, altre volte ancora ad un sottomultiplo o, più spesso, ad
un multiplo della stessa.
Prima di addentrarsi nell'esame di questa variegata casistica
ritiene il collegio di precisare che, in sé, l'importo erogato a
titolo di tangente ad un amministratore o dipendente pubblico non
afferisce al danno all'immagine. Tale importo può costituire il
danno di natura patrimoniale subìto dall'amministrazione ed, in tal
caso, deve essere oggetto di apposita domanda e sarà risarcito
secondo i parametri del danno emergente e del lucro cessante.
La percezione della tangente è per altro verso fatto idoneo ad
integrare la lesione dell'immagine dell'amministrazione. Altro
problema è se l'importo della tangente medesima possa essere un
parametro al quale commisurare automaticamente la quantificazione
del danno e quindi l'importo della condanna.
Sotto questo profilo condivide il collegio la considerazione del
remittente in base alla quale non può dirsi che all'erogazione di
una tangente di rilevante importo debba necessariamente
corrispondere, una lesione all'immagine direttamente proporzionale
a tale importo.
In realtà la percezione di una tangente di importo elevato può
creare minor disservizio e minor allarme sociale della percezione
di una di importo modesto. Il grado di scadimento di un apparato
pubblico potrebbe anche ritenersi inversamente proporzionale
all'importo di una tangente, nel senso cioè che solo l'erogazione
di rilevanti importi è in grado di comprometterne la "virtuosità" e
ciò non si verificherà che in casi particolari.
Ben maggiore potrebbe essere ritenuto lo scadimento dello stesso
apparato e la percezione esterna di esso se si dovesse rilevare che
modeste dazioni di danaro sono sufficienti a deviare a fini privati
l'esercizio di funzioni o la gestione di risorse pubbliche.
Quindi l'importo della tangente, isolatamente considerato, non può
fondare una valida automatica parametrazione per la quantificazione
del danno, ma può concorrervi, unitamente ad altri elementi propri
della fattispecie, quali ad esempio il ruolo del percettore
all'interno dell'apparato pubblico. Così una modesta tangente
percepita da un modesto funzionario rileverà molto meno di una
analoga percepita da un dipendente in posizione esponenziale o,
peggio ancora, apicale. Le esemplificazioni potrebbero continuare
ma esse in realtà debbono ricavarsi, caso per caso, in relazione
alla peculiarità della singola fattispecie.
25. Il medesimo quesito chiede poi quale valore assumano i fattori
dedotti dagli elementi soggettivi della fattispecie o comunque
tratti dall'applicazione analogica dell'art. 133 del codice
penale.
Anche i fattori soggettivi, ritiene il collegio, possono
contribuire a quantificare la lesione prodotta così, la delicatezza
e la rappresentatività delle funzioni attribuite ad un
amministratore o dipendente pubblico comporteranno che esse, se
male esercitate, più gravemente si ripercuotano, con negativo
effetto, sull'amministrazione, sulla sua immagine e sulla
percezione che di essa ne hanno i suoi componenti ed i soggetti nel
cui interesse essa opera.
Per quanto infine concerne la possibilità dell'applicazione
analogica dell'art. 133 del codice penale e delle ipotesi ivi
previste, il collegio condivide la consolidata giurisprudenza di
questa Corte che da tempo ritiene tali ipotesi, in quanto
compatibili con il giudizio contabile, rilevanti solo ai fini di
un'eventuale riduzione del danno da addebitare al convenuto con
l'applicazione del potere di cui all'art. 52 R.D. n. 1214/1934.
Esse cioè non operano sulla quantificazione ma sulla riduzione di
un danno previamente quantificato.
26. Residua l'ultima questione, relativa ai parametri da utilizzare
per la valutazione del danno esistenziale.
Essi non possono esser individuati in funzione didattica da queste
sezioni riunite ma vanno rimesse alla valutazione che, nella
propria discrezionalità, ciascun giudice saprà trarre dalle singole
fattispecie.
L'elaborazione giurisprudenziale, analogamente del resto a quanto
avvenuto per il danno biologico prima e per quello esistenziale
poi, potrà così elaborare un'adeguata casistica di
riferimento.
Oggi si possono quindi indicare in via esemplificativa alcuni di
tali parametri quali il rilievo e la delicatezza dell'attività
svolta dall'amministrazione pubblica, la già ricordata posizione
funzionale dell'autore dell'illecito, le negative ricadute
socioeconomiche (il non poter più fare) sui componenti
dell'amministrazione o sui soggetti da essa amministrati come
quelle derivanti dalla presenza di sistema concussivo idoneo a
scoraggiare l'attività imprenditoriale, la diffusione, la gravità e
la ripetitività dei fenomeni di malamministrazione, la
significativa rilevante compromissione dell'efficienza
dell'apparato, la necessità di onerosi interventi correttivi, la
negativa impressione suscitata dal fatto lesivo nell'opinione
pubblica per effetto del clamor fori e/o della risonanza data dai
mezzi di informazione di massa (cfr. sez. Umbria, 4 marzo 1998, n.
252). Si noti sotto quest'ultimo aspetto che il clamore e la
risonanza non integrano la lesione ma ne indicano la dimensione. In
particolare la percezione di una tangente compromette di per sé il
buon andamento della pubblica amministrazione. Il fatto che il
fenomeno tangentizio sia noto agli addetti all'ufficio od anche
agli operatori del settore interessato o ad altri ancora, per
effetto dello svolgimento di indagini e di processi pubblici o,
infine, all'intera collettività, per l'effetto divulgativo dei
mezzi d'informazione sono indici della dimensione via via maggiore
che il medesimo evento lesivo può assumere a seconda delle
circostanze.
27. Parametri del genere di quelli appena indicati od altri che
l'attore pubblico riterrà di allegare per dimostrare la
quantificazione della lesione potranno risultare difficili od
impossibili da provare in concreto.
Come già detto prima, la possibilità di avvalersi di prove e
presunzioni per quantificare la lesione del danno all'immagine
della persona giuridica pubblica, nell'ambito di quelle che sono le
normali negative ricadute che da ciascun fatto lesivo
ordinariamente derivano, soccorrerà l'attore, sul piano probatorio.
Sarà poi possibile l'esercizio del potere discrezionale di
liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli
artt. 1226 e 2056 c.c. Tale potere è subordinato alla condizione
che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile
per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso
ammontare, come desumibile dalle norme sostanziali e non esonera la
parte dal fornire gli elementi probatori e i dati di fatto dei
quali possa ragionevolmente disporre, affinché l'apprezzamento
equitativo sia per quanto possibile ricondotto alla sua funzione di
colmare solo le lacune insuperabili nell'iter della determinazione
dell'equivalente pecuniario del danno stesso. Ne discende l'onere
per l'attore di indicare le presunzioni, gli indizi e gli altri
parametri che intende utilizzare sul piano probatorio perché sia
possibile per il giudice rilevarne, in relazione ad essi, o ad
alcuni di essi, l'esistenza della difficoltà od impossibilità
probatoria cui sopperire con l'uso del proprio potere
discrezionale. Il giudice può, però, addivenire alla liquidazione
dei danni in via equitativa, tanto nell'ipotesi in cui sia mancata
interamente la prova del loro preciso ammontare, per
l'impossibilità della parte di fornire congrui ed idonei elementi
al riguardo, quanto nell'ipotesi di notevole difficoltà di una
precisa quantificazione. Egli deve, in ogni caso, indicare i
criteri seguiti per determinare l'entità del risarcimento sia pure
con l'elasticità propria dell'istituto e nell'ambito dell'ampio
potere discrezionale che lo caratterizza. Rimane ferma, infatti,
come rileva parte pubblica, la possibilità di esperire anche contro
siffatte pronunce di liquidazione equitativa del danno gli ordinari
mezzi di gravame.
28. Conclusivamente in merito agli 11 quesiti in cui si articola la
dedotta questione di massima il collegio afferma in primo luogo
l'inammissibilità di quello sub a) con il quale si chiede se il
danno all'immagine sia azionabile in sede di giurisdizione
contabile anche in mancanza di una sentenza penale definitiva,
fuori dai casi di sentenza patteggiata o di estinzione del reato o
della pena. Il giudice remittente ha infatti già dato
indirettamente soluzione al quesito avendo affermato,
contestualmente alla proposizione della questione di massima, la
propria giurisdizione nel giudizio a quo, rendendo irrilevante la
pronuncia di queste sezioni ai fine del decidere nel giudizio di
rimessione.
Per quanto concerne il quesito di cui alla lettera b) - con il
quale si chiede se il danno all'immagine rientri nell'ambito di
applicabilità dell'art. 2059 del codice civile o sia individuabile
nella categoria concettuale del danno esistenziale, rimane
definitivamente chiarito che il danno all'immagine di una pubblica
amministrazione, come sopra configurato, non rientra nell'ambito di
applicabilità dell'art. 2059 del codice civile ma è una delle
fattispecie del danno esistenziale.
Per quanto concerne il quesito di cui alla lettera c) - con cui si
chiede se l'an del danno all'immagine debba essere individuato
nell'ambito dei danni non patrimoniali o in quello del danno -
conseguenza (patrimoniale riflesso), sulla base delle
considerazioni che precedono può affermarsi che il danno
all'immagine deve essere individuato nell'ambito dei danni non
patrimoniali come danno - evento e non come danno -
conseguenza.
Per quanto concerne il quesito di cui alla lettera d) - se ai fini
della relativa quantificazione debba farsi riferimento alle spese
di ripristino del prestigio leso, sostenute o anche a quelle da
sostenere e, in quest'ultimo caso, se la valutazione equitativa, ai
sensi dell'art. 1226 del codice civile, debba essere basata su
prove o indizi - e quello sub e) - se invece possa essere fatto
riferimento ad altre perdite assertivamente a carico dell'ente,
deve osservarsi che si può fare riferimento, oltre che alle spese
di ripristino già sostenute, posto che si dimostrino coerenti con
lo scopo perseguito, anche, e sul medesimo presupposto, a quelle
ancora da sostenere. In quest'ultimo caso, la valutazione
equitativa, ex art. 1226 c.c., potrà fondarsi su prove anche
presuntive od indiziarie. Tra di esse potranno collocarsi le
"perdite assertivamente a carico dell'ente" posto che si
riferiscano a conseguenze negative che, per dato di comune
esperienza e conoscenza, siano riferibili al comportamento lesivo
dell'immagine e dell'identità della pubblica amministrazione
offesa.
Per quanto concerne il quesito di cui alla lettera f) - se la prova
delle spese sostenute debba essere offerta dal requirente o possa
essere accertata d'ufficio, la soluzione discende dal principio
processuale secondo il quale l'attore prova gli elementi di fatto
addotti a sostegno della domanda ed il convenuto quelli portati a
sostegno della eccezione paralizzatrice o riconvenzionale. Nella
specie allegando l'attore di aver (già) sostenuto delle spese dovrà
provarlo.
Per quanto concerne il quesito di cui alla lettera g) - se gli
indizi da cui dedurre l'importo delle spese da assumere possano
essere accertati d'ufficio o all'inverso debbano essere indicati
nella domanda giudiziale, si rinvia alla soluzione di cui al punto
che precede, aggiuntivamente osservando che l'indicazione dei
parametri in base ai quali valutare il danno del quale si chiede il
risarcimento è elemento essenziale ai fini della determinazione del
quantum della domanda medesima.
Per quanto concerne il quesito di cui alla lettera h) - se la
quantificazione del danno possa essere operata prescindendo dagli
elementi indicati e, in particolare, trattandosi di illeciti
commessi da appartenenti all'apparato finanziario, possa essere
determinata in relazione alla minore acquisizione di entrate
assertivamente collegabile con i comportamenti censurati, o alle
spese promozionali inserite in bilancio, ovvero ancora al danno da
disservizio; sussiste la possibilità di ricorrere, per la
quantificazione del danno, a parametri diversi da quelli desumibili
dalle spese. Tra di essi non rientrano, per le considerazioni già
prima svolte sul punto, né la minore acquisizione di entrate
collegabile con i comportamenti censurati né disservizio che è una
delle possibili componenti della lesione che andrà, quindi,
quantificata aliunde. Al contrario, le spese promozionali inserite
in bilancio possono assumere, nell'ambito del criterio dell'id quod
plerumque accidit, valore di prova presuntiva od indiziaria.
Per quanto concerne il quesito di cui alla lettera i) - se la
quantificazione possa essere parametrata sull'importo delle
tangenti riscosse e, in caso negativo, di quali parametri il
giudice debba tener conto, specificando quale valore, ai fini
indicati, assumano fattori dedotti dagli elementi soggettivi della
fattispecie o comunque tratti dall'applicazione analogica dell'art.
133 del codice penale, si osserva che l'importo della tangente non
può fondare una valida automatica parametrazione per la
quantificazione del danno, ma può concorrervi, unitamente ad altri
elementi propri della fattispecie, quali ad esempio il ruolo del
percettore all'interno dell'apparato pubblico. Anche i fattori
soggettivi possono contribuire a quantificare la lesione prodotta.
Le ipotesi di cui all'art. 133 c.p. non operano sulla
quantificazione ma sulla riduzione del danno previamente
quantificato.
Per quanto concerne il quesito di cui alla lettera j) - quali
parametri debbano essere impiegati una volta accolta la nozione di
danno esistenziale o, comunque, per la valutazione del danno non
patrimoniale si osserva che essi derivano dalle valutazioni
discrezionali, congruamente motivate, di ciascun giudice, anche se
possono esemplificativamente indicarsi alcune fattispecie quali
quelle già esaminate in precedenza, trattando questo specifico
punto ed alla quali si rinvia.
Per quanto concerne il quesito di cui alla lettera k) - se tutti i
detti parametri debbano essere indicati dall'ufficio requirente
nella domanda giudiziale o se debbano essere individuati d'ufficio
dal giudice sia rinvia alla soluzione di cui al punto sub) g,
essendo identica questione giuridica riferita ad una fattispecie
più ampia.
Data la natura del presente giudizio non è luogo a pronuncia sulle
spese.
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