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Impugnazione - Eccezione solo implicata nella
motivazione del gravame - Può essere presa in esame -
Incompatibilità del giudice - Condizioni determinate da atti
compiuti nel procedimento - Ma può essere motivo solo di
ricusazione.
(C.p.m.p., art. 261; C.p.p., artt. 592, 605)
Corte Militare di Appello, 12 gennaio 2001. Pres. Monica,
est. Flamini, P.M. Capuano (conf.) in c. S.
Se, nell'impugnazione si contrasta un'intervenuta declaratoria
di incompetenza, della quale però manca qualche traccia nei
verbali, il gravame è infondato; nondimeno può venire però raccolta
l'eccezione, da leggersi anche solo come implicata, di
incompatibilità di componenti del Collegio successiva al
"patteggiamento" per un coimputato; ma in tale esame va rilevato
che la questione relativa a siffatta incompatibilità avrebbe dovuto
essere proposta tempestivamente solo con lo strumento della
ricusazione (1).
(1) Si legge quanto appresso nel
testo della sentenza:
««Nel procedimento penale a carico di S.F., nato il 23 settembre
1976 a Pagani (SA), ivi residente in via San Domenico n. 129,
imputato del reato di: Lesioni Personali (art. 223 c.p.m.p.)
"perché militare in servizio presso i1 Comando Brigata
Paracadutisti "Folgore" in Livorno, la sera del 22.3.1998
all'interno delle camerate del Reparto Comando Supporti Tattici
Paracadutisti, dapprima colpiva il militare So.G. con dei pugni
alternati al fianco destro e a quello sinistro, quindi lo colpiva
con dei pugni contemporaneamente su entrambi i fianchi, in modo
tale da cagionargli una lesione diagnosticata come "ecchimosi lati
tronco" giudicata guaribile in tre giorni".
Dopo che all'udienza del 23 settembre 1999 il coimputato Sc.M.
aveva definito la propria posizione mediante richiesta di
applicazione della pena, all'udienza del 30 marzo 2000 S.F., in
epigrafe individuato, veniva dichiarato dal Tribunale militare
della Spezia responsabile del reato di lesioni personali di cui
alla suestesa imputazione e, per l'effetto, concesse le attenuanti
generiche, veniva condannato, con i doppi benefici, alla pena di
mesi quattro di reclusione militare.
Il primo giudice riteneva dimostrata la colpevolezza del S. sulla
base delle concordi dichiarazioni della persona offesa, So.G. del
teste C.G. e dell'ufficiale medico L.C.
In particolare, il Tribunale rilevava che l'accertata condotta del
S. era stata dettata dalla deprecabile consuetudine d'infliggere
sofferenze ai militari meno anziani nel servizio detta comunemente
"nonnismo" e rilevava, altresì, che il So. aveva chiarito di aver
in origine fornito una diversa versione dei fatti per timore di
subire più gravi ritorsioni dai militari con maggiore anzianità di
servizio.
Avverso la sentenza proponeva appello il difensore dell'imputato
lamentando la nullità del giudizio e della sentenza per violazione
del diritto di difesa in quanto il giudizio sarebbe stato celebrato
in palese violazione delle norme che regolano l'intervento
dell'imputato.
L'atto di gravame è così testualmente motivato: "Il Tribunale, nel
disporre lo stralcio della posizione del concorrente e, quindi, nel
dichiarare la propria incompetenza a decidere sulla posizione
dell'attuale appellante, aveva rimesso gli atti a un giudice
diverso che, per l'instaurazione del contraddittorio, doveva
essere, preliminarmente, conosciuto dall'imputato, previa
rinnovazione degli atti preliminari al giudizio. La dichiarazione
di contumacia, quindi, in assenza di citazione per il rinnovato
giudizio, è assolutamente inconferente e, pertanto, l'intero
giudizio e la conseguente sentenza sono inficiati da nullità
insanabile. La nullità del giudizio si estende, infine, alla
mancata applicazione della pena su richiesta delle parti, dal
momento che, erroneamente, il Tribunale ha ritenuto validamente
instaurato il contraddittorio".
All'odierna udienza, celebrata nella contumacia dell'imputato, il
pubblico ministero ha chiesto la conferma dell'impugnata sentenza;
il difensore ha chiesto l'accoglimento dei motivi d'appello.
L'impugnata sentenza deve essere confermata.
L'appello, infatti, muove da un presupposto (un'intervenuta
declaratoria di "incompetenza" del Tribunale militare a decidere
sulla posizione del S. di cui non v'è traccia nei verbali delle
udienze dibattimentali.
Ciò rende le argomentazioni ivi contenute non pertinenti alla
specifica vicenda processuale e, dunque, infondate le censure fatte
alla sentenza.
Ad analoga conclusione deve pervenirsi anche interpretando il
gravame nel senso che con esso si sia voluto, seppure
implicitamente, eccepire una sopravvenuta situazione di
incompatibilità dei componenti del Tribunale militare dopo che essi
avevano definito il processo nei confronti del coimputato Sc.,
mediante il rito del cosiddetto "patteggiamento".
È infatti principio pacifico in giurisprudenza (ex plurimis, Cass.,
Sez I, 9 settembre 1993, Santamaria ed altri; Cass., Sez. III, 13
gennaio 2000, D'Angeli) che eventuali questioni relative a
condizioni di incompatibilità del giudice determinate da atti
compiuti nel procedimento non possono essere fatte oggetto di
motivi d'impugnazione ma devono essere tempestivamente proposte con
lo strumento della richiesta di reclusione.
Tale constatazione d'ordine processuale assorbe ogni ulteriore
considerazione nel merito ed impone anche sotto questo profilo la
conferma della sentenza di primo grado di cui questa Corte,
comunque, condivide pienamente le valutazioni.
Alla reiezione dell'appello consegue la condanna del S. al
pagamento delle ulteriori spese processuali.
P. Q. M.
Visti ed applicati gli artt. 261 C.p.m.p.; 3 Legge 180/81; 592,
e 605 C.p.p.,
Conferma
l'impugnata sentenza,
Condanna
il S.F. al pagamento delle ulteriori spese di
giustizia»». |