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Reati contro l'ordine pubblico - Delitti - Associazione per
delinquere - In genere - Concorso esterno o eventuale
nell'associazione per delinquere di tipo mafioso - Caratteristiche
- Indicazione.
(Cod. pen., art. 416 bis)
Sez. 1, 17 aprile 2002, n. 21356. Pres. Teresi, Rel. Rossi,
P.M. Mura (Diff.), ric. Frasca.
Il concorso c.d. "esterno" o "eventuale" in associazione per
delinquere di tipo mafioso è una forma di partecipazione saltuaria
o sporadica all'attività del sodalizio criminoso, connotata, sotto
il profilo soggettivo, dalla consapevolezza dell'esistenza e delle
caratteristiche del suddetto sodalizio nonché dalla volontà di
contribuire al conseguimento dei suoi scopi in un determinato
momento della sua evoluzione. La suddetta condotta partecipativa si
esaurisce, quindi, con il compimento delle attività concordate,
anche quando queste consistano nella semplice promessa di favori
connessi alla carica o all'ufficio rivestiti dal concorrente ed
alla contiguità, percepibile all'esterno, di costui con
l'associazione mafiosa.
Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti - Dei pubblici
ufficiali - Corruzione - Istigazione alla corruzione - Semplice
richiesta di denaro da parte del pubblico ufficiale - Rifiuto da
parte del privato - Integrazione dell'ipotesi di istigazione alla
corruzione - Sussistenza - Criteri distintivi rispetto all'ipotesi
di concussione - Indicazione.
(Cod. pen., artt. 317 e 322)
Sez. 6, 8 novembre 2002, n. 52. Pres. Fulgenzi, Rel.
Martella, P.M. Iadecola (diff.), ric. D'aveta.
La costrizione o induzione che caratterizza l'ipotesi di
concussione (Cod. pen., art. 317) non si identifica nella
superiorità, nell'influenza o nell'autorità che il pubblico
ufficiale può vantare rispetto al privato e, correlativamente,
nella soggezione connaturata al rapporto privato-pubblica
amministrazione, occorrendo, ai fini dell'integrazione del reato,
una costrizione o induzione qualificata, ossia prodotta dal
pubblico ufficiale con l'abuso della sua qualità o dei suoi poteri,
sicchè la successiva promessa o azione indebita è l'effetto di
siffatta costrizione o induzione e cioè conseguenza della coazione
psicologica esercitata dal pubblico ufficiale sul privato mediante
l'abuso della sua qualità o dei suoi poteri. Ne consegue che
un'indebita richiesta di denaro non è sufficiente ad integrare
l'abuso di cui all' art. 317 cod. pen. ma integra, ove sia
rifiutata, il reato di istigazione alla corruzione (Cod. pen., art.
322).
Reo - Concorso di persone nel reato - In genere - Connivenza -
Criteri distintivi dal concorso - Individuazione.
(Cod. pen., art. 110)
Sez. 6, 26 novembre 2002, n. 61. Pres. Sansone, Rel.
Piccininni, P.M. Veneziano (diff.), ric. Delle Grottaglie.
La semplice condotta omissiva e connivente non è sufficiente a
fondare un'affermazione di responsabilità a titolo di concorso nel
reato, occorrendo, a tal fine, che sussista un contributo materiale
o psicologico che abbia consentito una più agevole commissione del
delitto, stimolando o rafforzando il proposito criminoso del
concorrente.
Reati contro l'ordine pubblico - Delitti - Associazione per
delinquere - In genere - Associazione per delinquere finalizzata al
compimento di reati in materia di prostituzione - Concorso con il
reato di cui all'art. 3, n.7, della legge 20 febbraio 1958 n.75 -
Ammissibilità - Fondamento.
(Cod.pen., art. 416; L. 20 febbraio 1958, n. 75, art. 3 co.
n. 7)
Sez. 1, 11 dicembre 2002, n. 21. Pres. Fazzioli, Rel.
Dubolino, P.M. Di Zenzo (parz. diff.), ric. Ugbo ed altri.
È ammissibile il concorso tra il delitto di associazione per
delinquere finalizzata al compimento di reati in materia di
prostituzione ed il reato di cui all'art.3, n.7, della legge 20
febbraio 1958 n.75 (consistente nel fatto di "chiunque esplichi
un'attività in associazioni ed organizzazioni nazionali od estere
dedite al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione
od allo sfruttamento della prostituzione ovvero in qualsiasi forma
e con qualsiasi mezzo agevoli o favorisca l'azione o gli scopi
delle predette associazioni od organizzazioni"), risultando chiaro
dalla letterale formulazione di detta norma che essa non configura
un vero e proprio reato associativo ma presuppone, piuttosto,
l'esistenza di una già costituita organizzazione criminosa per
quindi individuare come autonome condotte punibili quelle che, in
un modo o nell'altro, rechino ad essa vantaggio.
Reati contro la persona - Delitti contro la libertà individuale -
Alienazione e acquisto di schiavi - Commissione del reato da parte
di soggetto già resosi responsabile di riduzione in schiavitù della
medesima persona - Possibilità - Condizioni.
(Cod. pen., artt. 600 e 602)
Sez. 1, 11 dicembre 2002, n. 21, Pres. Fazzioli, Rel.
Dubolino, P.M. Di Zenzo (Parz. Diff.), ric. Ugbo ed altri.
Il soggetto che si sia già reso responsabile della riduzione di
taluno in schiavitù (cod. pen., art. 600), può commettere anche il
reato di cui all'art. 602 cod. pen., non solo nel caso in cui
alieni ad altri la persona resa schiava ma anche in quello in cui
ne acquisti la "proprieta' esclusiva", avendo in precedenza
contribuito a rendere schiava la medesima persona, senza tuttavia
diventarne l'unico "proprietario".
Reati contro l'ordine pubblico - Contravvenzioni - Concernenti la
vigilanza sui mestieri girovaghi e la prevenzione
dell'accattonaggio - Impiego di minori nell'accattonaggio -
Condotta consistente nel mendicare tenendo seco un bambino -
Configurabilità del reato - Distinzione dall'ipotesi di cui
all'abrogato art. 670, co. 2, cod. pen.
(Cod. pen., artt. 670 e 671)
Sez. 1, n. 197, 3 dicembre 2002. Pres. D'Urso, Rel. Dubolino,
P.M. (parz. diff.), ric. P.M. in proc. Toedorovic.
L'impiego dei minori nell'accattonaggio, previsto come reato
dall'art. 671 c.p.p., può consistere anche nel mendicare tenendo
seco un bambino, qualora questi sia già in età di recepire, sia
pure in modo sommario e confuso (come nel caso di specie, in cui
trattavasi di un bambino di quattro anni), gli stimoli negativi
dell'attività in cui egli viene comunque coinvolto e, d'altra
parte, la sua presenza sia riconoscibile come strumentale ad un più
efficace e proficuo esercizio della mendicità. La presenza della
prima di dette condizioni vale a distinguere il reato in questione
da quello già previsto dall'ora abrogato art. 670, co. 2, cod.
pen.
Reati contro la famiglia - Delitti contro l'assistenza familiare -
Maltrattamenti in famiglia - Elemento soggettivo (psicologico):
dolo - Atti di vessazione reiterata nei confronti della moglie -
Fede musulmana - Irrilevanza - Elemento soggettivo (dolo generico)
- Sussistenza - Ragioni.
(Cod. pen., art. 572; Costituzione art. 2 e art. 3 co. 1 -
2)
Sez. 6, 8 novembre 2002, n.55. Pres. Fulgenzi, Rel. Martella,
P.M. Iadecola (conf.), ric. Khouider.
Il reato di maltrattamenti in famiglia (cod. pen., art. 572) è
integrato dalla condotta dell'agente che sottopone la moglie ad
atti di vessazione reiterata e tali da cagionarle sofferenza,
prevaricazione e umiliazioni, costituenti fonti di uno stato di
disagio continuo e incompatibile con normali condizioni di
esistenza. Nell'elemento soggettivo del reato in questione può
essere escluso dalla circostanza che il reo sia di religione
musulmana e rivendichi, perciò, particolari potestà in ordine al
proprio nucleo familiare, in quanto si tratta di concezioni che si
pongono in assoluto contrasto con le norme che stanno alla base
dell'ordinamento giuridico italiano, considerato che la garanzia
dei diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle
formazioni sociali, cui è certamente da ascrivere la famiglia (art.
2 Cost.), nonchè il principio di eguaglianza e di pari dignità
sociale (art. 3, co. 1 e 2 Cost.). costituiscono uno sbarramento
invalicabile contro l'introduzione di diritto o di fatto nella
società civile di consuetudini, prassi o costumi con esso
assolutamente incompatibili.
Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti - Dei pubblici
ufficiali - In genere - Abuso di ufficio - Requisito della doppia
ingiustizia - Necessità.
(Cod. pen., art. 323)
Sez. 6, 26 novembre 2002, n. 62. Pres. Sansone, Rel.
Piccininni, P.M. Veneziano (conf.), ric. De Lucia e altro.
Ai fini dell'integrazione del reato di abuso d'ufficio (cod.
pen., art.323) è necessario che sussista la c.d. doppia
ingiustizia, nel senso che ingiusta deve essere la condotta, in
quanto connotata da violazione di legge, ed ingiusto deve essere
l'evento di vantaggio patrimoniale, in quanto non spettante in base
al diritto oggettivo regolante la materia. Ne consegue che occorre
una duplice distinta valutazione in proposito, non potendosi far
discendere l'ingiustizia del vantaggio conseguito dalla
illegittimità del mezzo utilizzato e quindi dalla accertata
esistenza dell'illegittimità della condotta.
Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari (in genere) -
Prodotti in confezioni e prodotti sfusi - In genere - Reato
previsto dall'art. 5 lett. d) legge n. 283 del 1962 - Alimenti
infestati da parassiti - Accertamento di laboratorio previo
prelevamento di campioni - Necessità - Esclusione.
(L. 30 aprile 1962, n. 283, art. 5 co. lett. d)
Sez. 3, 20 novembre 2002, n. 1568, Pres. Savignano, Rel. De
Maio, P.M. Di Zenzo (conf.), ric. Menza.
Per l'accertamento della contravvenzione di cui all'art. 5 lett.
d) della legge 30 aprile 1962, n. 283 (disciplina igienica delle
sostanze alimentari), qualora i prodotti utilizzati per la
preparazione di generi alimentari posti in vendita appaiano ictu
oculi invasi da parassiti, non è richiesto alcun accertamento di
laboratorio, essendo la fattispecie accertabile mediante semplice
ispezione.
Reati militari - Reati contro il servizio militare - Diserzione
immediata - Militare in preallarme resosi irreperibile all'atto
della convocazione di emergenza - Configurabilità del
reato.
(C.p.m.p., art. 149)
Sez. 1, 8 ottobre 2002, n. 2594. Pres. Fazzioli, Rel.
Bardovagni, P.M. Gentile (diff.), ric. P.G. e Mercenaro.
Integra il delitto di diserzione immediata, previsto dall'art.
149 c.p.m.p., la condotta del militare, assegnato all'equipaggio di
allarme di un aeromobile che, durante il periodo nel quale sia
previsto il possibile impiego del mezzo, sia pure subordinatamente
all'avverarsi di esigenze operative, si ponga di fatto nella
condizione di non essere informato, da parte del corpo di
appartenenza, della partenza del velivolo, così prevedendo e
volendo l'evento come conseguenza del proprio comportamento.
Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti - Dei pubblici
ufficiali - Concussione - Per induzione - Abuso della qualità di
pubblico ufficiale - Fattispecie: verifica fiscale.
(Cod. pen., art. 317)
Sez. 6, 5 dicembre 2002, n.450. Pres. Leonasi, Rel. Serpico,
P.M. Favalli (conf.), ric. Mezzapesa e altro.
Sussiste l'ipotesi di concussione per induzione (cod. pen., art.
317) nella condotta del sottufficiale della Guardia di Finanza che,
in occasione di una verifica fiscale presso un esercizio
commerciale di generi alimentari, induca l'esercente, abusando
della propria qualità, a consegnargli gratuitamente prodotti
alimentari, rappresentandogli la sistemazione di non meglio
precisate irregolarità relative alla posizione assicurativa di una
dipendente.
Reati contro l'amministrazione della giustizia - Delitti contro
l'autorità delle decisioni giudiziarie - Evasione - Elemento
oggettivo (materiale) - Detenuto agli arresti domiciliari - Ritardo
nel rientro presso la propria abitazione - Sussistenza del
reato.
(Cod. pen., art. 385 co. 3)
Sez. 6, 9 dicembre 2002, n. 1752. Pres. Fulgenzi, Rel.
Ippolito, P.M. Iadecola (conf.), ric. Meloni.
Integra il reato di evasione la condotta della persona ristretta
agli arresti domiciliari che, autorizzata dal giudice a svolgere
attività lavorativa, rientri nella propria abitazione con trenta
minuti di ritardo, rispetto all'orario stabilito
nell'ordinanza.
Sicurezza pubblica - Manifestazioni sportive - Provvedimento del
questore di interdizione all'accesso dei luoghi in cui si svolgono
- Procedimento amministrativo - Obbligo di dare avviso
all'interessato del suo avvio - Esclusione - Ragione.
(L. 13 dicembre1989, n. 401, art. 6; L. 7 agosto 1990, n.
241, art. 7)
Sez. 1, n. 3759, 12 dicembre 2002. Pres. D'Urso, Rel.
Vancheri, P.M. Palombarini (diff.), ric. Favaron.
Nel procedimento amministrativo che si conclude con l'adozione
del provvedimento del questore di interdizione a taluno
dell'accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive a
norma dell'art. 6 della legge n. 401 del 1989, non sussiste
l'obbligo dell'Amministrazione di dare avviso agli interessati del
suo avvio, a norma dell'art. 7 della legge n. 241 del 1990, date le
particolari esigenze di necessità e di urgenza connaturate con tale
tipo di procedimento.
Reato - Cause di giustificazione - Difesa legittima - Pericolo
attuale e necessità di difesa - Commodus discessus - Nozione -
Fattispecie.
(Cod. pen., art. 52)
Sez. 1, n. 5697, 28 gennaio 2003. Pres. Teresi, Rel. Fabbri,
P.M. Palombarini (conf.), ric. Di Giulio.
Non è configurabile l'esimente della legittima difesa qualora
l'agente abbia avuto la possibilità di allontanarsi dall'aggressore
senza pregiudizio e senza disonore. (Fattispecie relativa a
omicidio pluriaggravato commesso da soggetto che avrebbe potuto
evitare lo scontro con il presunto aggressore, una volta raggiunta
l'autovettura con la quale si era recato sul luogo dell'evento,
anzichè ridiscendere da essa con una pistola per
ucciderlo). |