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Oggetto
del giudizio - Sopravvenuto intervento legislativo sostitutivo
della disposizione censurata - Non incidenza sul contenuto della
disciplina.
Esecuzione della pena - Condannato all'ergastolo per uno dei
delitti di cui alla norma censurata - Ammissione alla liberazione
condizionale - Esclusione in assenza della collaborazione con la
giustizia - Lamentata lesione dei principi della funzione
rieducativa della pena e del reinserimento sociale del condannato -
Non fondatezza della questione.
[Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 4-bis, comma 1, primo
periodo, come modificato dal d. l. 8 giugno 1992, n. 306,
convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356. (Costituzione, art.
27, comma terzo)]
Corte Costituzionale, sentenza n.135 del 24 aprile 2003. Pres.
Riccardo Chieppa, Red. Guido Neppi Modona.
Sentenza
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis,
comma 1, primo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme
sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure
privative e limitative della libertà), come modificato dal
decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7
agosto 1992, n. 356, promosso, nell'ambito di un procedimento di
sorveglianza, dal Tribunale di sorveglianza di Firenze con
ordinanza del 6 marzo 2002, iscritta al n. 502 del registro
ordinanze 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno 2002.
Udito nella camera di consiglio del 26 febbraio 2003 il Giudice
relatore Guido Neppi Modona.
Ritenuto in fatto
1. - Il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha sollevato, in
riferimento all'art. 27, terzo comma, della Costituzione, questione
di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis, comma 1, primo
periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento
penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e
limitative della libertà), come modificato dal decreto-legge 8
giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356,
nella parte in cui impedisce, in assenza della collaborazione con
la giustizia a norma dell'art. 58-ter del medesimo ordinamento,
l'ammissione alla liberazione condizionale dei soggetti condannati
all'ergastolo per taluno dei delitti indicati nel medesimo comma 1,
primo periodo, dell'art. 4-bis.
Il rimettente premette di essere investito di una richiesta di
liberazione condizionale presentata da un soggetto che sta espiando
la pena dell'ergastolo per effetto di due condanne (la prima a
ventisei anni di reclusione e la seconda a pena perpetua), entrambe
per sequestro di persona a scopo di estorsione, e che non si trova
nelle condizioni previste dall'art. 58-ter dell'ordinamento
penitenziario. Al riguardo, il giudice a quo precisa di avere
proceduto, attraverso l'amministrazione penitenziaria, a
sollecitare il condannato a collaborare con la giustizia al fine di
chiarire la vicenda relativa al secondo sequestro, per il quale
l'istante «potrebbe (e dovrebbe, se vuole vedere accolta la propria
istanza) dire assai di più di quanto non ha detto», ma tale
sollecitazione era rimasta senza esito.
Nell'ordinanza si espone inoltre che il condannato ha fruito di
permessi premio dal 1987, salvo due periodi di interruzione a
seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 306 del 1992,
convertito nella legge n. 356 del 1992, e successivamente a causa
della sottoposizione tra il 1993 e il 1994 al «regime di alta
sicurezza, con sospensione dei benefici di legge», per
un'estorsione in danno di un altro detenuto commessa nel 1993,
oggetto di condanna a due anni e sei mesi di reclusione inflitta
con sentenza divenuta definitiva nel 1998.
Ciò premesso, il rimettente rileva che l'ammissione del
condannato alla liberazione condizionale è preclusa dalla
disposizione censurata in quanto:
-
tale
disposizione è applicabile, secondo la giurisprudenza prevalente,
anche alla liberazione condizionale in ragione della natura mobile
del rinvio contenuto nell'art. 2 del decreto-legge n. 152 del 1991
all'art. 4-bis, sì che anche in relazione a tale beneficio è
operante la condizione che il condannato abbia collaborato con la
giustizia;
-
il condannato
non si trova in una situazione di collaborazione inesigibile e, in
particolare, in una situazione di impossibilità di collaborare in
conseguenza dell'integrale accertamento dei fatti alla stregua
della sentenza n. 68 del 1995;
-
non può
trovare applicazione nel caso di specie la giurisprudenza
costituzionale secondo cui anche in assenza del requisito della
collaborazione possono essere ammessi ai benefici e alle misure
alternative alla detenzione di cui al capo VI dell'ordinamento
penitenziario i condannati che prima dell'entrata in vigore del
decreto-legge n. 306 del 1992, convertito nella legge n. 356 del
1992, abbiano raggiunto un grado di rieducazione adeguato al
beneficio richiesto (sentenza n. 445 del 1997), poiché se è vero
che il condannato prima della legge di modifica «era avviato da
tempo su un percorso riabilitativo», a seguito della condanna
riportata per i fatti commessi nel 1993 si è determinata una
interruzione della continuità di tale percorso nella fase e nel
grado già maturati in precedenza.
Il Tribunale precisa di aver già sollevato nell'ambito dello
stesso procedimento identica questione di legittimità
costituzionale, dichiarata manifestamente inammissibile con
ordinanza n. 359 del 2001 per difetto di rilevanza, in quanto
condizionata dall'esito del procedimento sulla revoca della
liberazione anticipata conseguente alla condanna per il reato
commesso durante l'esecuzione della pena.
Intervenuta la decisione di non revocare la liberazione
condizionale, il rimettente ripropone la questione dando atto che
il condannato ha superato il limite di ventisei anni di pena
previsto dall'art. 176 cod. pen. per l'ammissione alla liberazione
condizionale.
2. - In ordine alla non manifesta infondatezza, il rimettente
rileva che l'art. 4-bis, comma 1, primo periodo, dell'ordinamento
penitenziario, impedendo l'ammissione alla liberazione condizionale
dei condannati all'ergastolo che non collaborano con la giustizia,
rende «effettivamente» perpetua la pena nei confronti di tali
soggetti.
La disciplina censurata determinerebbe perciò una situazione in
tutto analoga a quella presa in esame dalla sentenza della Corte
costituzionale n. 161 del 1997, che ha dichiarato, in riferimento
all'art. 27, terzo comma, Cost., l'illegittimità costituzionale
dell'art. 177, primo comma, ultimo periodo, del codice penale,
nella parte in cui non prevede che il condannato alla pena
dell'ergastolo, cui sia stata revocata la liberazione condizionale,
possa essere nuovamente ammesso a fruire del beneficio ove ne
sussistano i relativi presupposti.
A giudizio del rimettente, il divieto di concessione della
liberazione condizionale in assenza del requisito della
collaborazione con la giustizia è causa di una esclusione
permanente ed assoluta dei condannati all'ergastolo dal processo
rieducativo e di reinserimento sociale, in violazione del precetto
contenuto nell'art. 27, terzo comma, Cost., così come lo era prima
dell'intervento della Corte costituzionale il divieto di
riammissione di tali soggetti alla liberazione condizionale in caso
di revoca del beneficio.
Il giudice a quo precisa che nella sentenza n. 161 del 1997 la
Corte ha infatti affermato che «se la liberazione condizionale è
l'unico istituto che in virtù della sua esistenza nell'ordinamento
rende non contrastante con il principio rieducativo, e dunque con
la Costituzione, la pena dell'ergastolo, vale evidentemente la
proposizione reciproca, secondo cui detta pena contrasta con la
Costituzione ove, sia pure attraverso il passaggio per uno o più
esperimenti negativi, fosse totalmente preclusa, in via assoluta,
la riammissione del condannato alla liberazione condizionale».
Del resto già in precedenza - ricorda il rimettente - la Corte
costituzionale aveva sottolineato come l'ammissione alla
liberazione condizionale rivesta valore preminente ai fini della
compatibilità dell'ergastolo con la Costituzione e aveva affermato
che sulla base dell'art. 27, terzo comma, Cost. va riconosciuto in
capo al condannato il diritto «a che verificandosi le condizioni
poste dalla norma di diritto sostanziale, il protrarsi della
realizzazione della pretesa punitiva venga riesaminato al fine di
accertare se in effetti la quantità di pena espiata abbia o meno
assolto positivamente al suo fine rieducativo» (sentenza n. 204 del
1974).
Nell'affermazione della Corte vi sarebbe dunque il riconoscimento
di un vero e proprio «diritto soggettivo che trova la sua fonte
nella Costituzione», il quale tuttavia per effetto della disciplina
censurata si traduce, secondo il rimettente, in un «diritto a
rischio di non-fruizione».
Considerato in diritto
1. - Il Tribunale di sorveglianza di Firenze sottopone al
giudizio di questa Corte l'art. 4-bis, comma 1, primo periodo,
della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento
penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e
limitative della libertà), come modificato dal decreto-legge 8
giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356,
nella parte in cui, in assenza della collaborazione con la
giustizia a norma dell'art. 58-ter del medesimo ordinamento
penitenziario, non consente al condannato alla pena dell'ergastolo
per uno dei delitti indicati nella disposizione censurata di essere
ammesso alla liberazione condizionale.
Il rimettente afferma che secondo la giurisprudenza prevalente
la collaborazione con la giustizia è condizione anche per
l'ammissione al beneficio della liberazione condizionale (stante la
natura mobile del rinvio operato dall'art. 2 del decreto-legge 13
maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni nella legge 12
luglio 1991, n. 203, all'art. 4-bis, comma 1, dell'ordinamento
penitenziario) e che il condannato non si trova in una situazione
di collaborazione inesigibile alla stregua della sentenza n. 68 del
1995, né in una situazione in cui potrebbe essere ammesso alla
liberazione condizionale per avere raggiunto prima dell'entrata in
vigore della disciplina censurata un grado di rieducazione adeguato
al beneficio richiesto (sentenza n. 445 del 1997).
Ciò posto, il giudice a quo rileva che l'art. 4-bis, comma 1,
primo periodo, dell'ordinamento penitenziario, precludendo
l'ammissione alla liberazione condizionale dei condannati
all'ergastolo che non collaborano con la giustizia, rende
effettivamente perpetua la pena nei loro confronti, escludendoli in
via permanente dal processo rieducativo, in contrasto con l'art.
27, terzo comma, Cost.
Ad avviso del rimettente, la disciplina impugnata determinerebbe
una situazione del tutto analoga a quella scrutinata dalla Corte
con la sentenza n. 161 del 1997, che ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 177, primo comma, ultimo periodo, del
codice penale, nella parte in cui non prevede che il condannato
alla pena dell'ergastolo, cui sia stata revocata la liberazione
condizionale, possa essere nuovamente ammesso a fruire del
beneficio ove ne sussistano i relativi presupposti, perché tale
disciplina determinava appunto una esclusione permanente e assoluta
dal processo rieducativo, in violazione dell'art. 27, terzo comma,
Cost.
2. - È opportuno precisare che, successivamente all'ordinanza di
rimessione, il comma 1 dell'art. 4-bis dell'ordinamento
penitenziario è stato integralmente sostituito dall'art. 1 della
legge 23 dicembre 2002, n. 279; ma per quanto rileva ai fini della
presente questione, l'intervento legislativo non ha modificato la
disciplina censurata, in quanto si è limitato a recepire il
contenuto delle sentenze della Corte costituzionale n. 357 del 1994
e n. 68 del 1995, ammettendo il condannato ai benefici penitenziari
anche nelle situazioni in cui la limitata partecipazione al fatto
criminoso ovvero l'integrale accertamento dei fatti e delle
responsabilità rende comunque impossibile un'utile collaborazione
con la giustizia.
3. - La questione è infondata.
4. - Diversamente da quanto mostra di ritenere il rimettente, la
preclusione all'ammissione alla liberazione condizionale che
discende dalla disciplina censurata non è equiparabile al divieto
che era previsto dall'art. 177, primo comma, cod. pen. prima
dell'intervento della sentenza n. 161 del 1997.
L'art. 177, primo comma, cod. pen. è stato dichiarato
illegittimo con la menzionata sentenza in quanto, nel prevedere che
in caso di revoca della liberazione condizionale conseguente alla
commissione di un delitto o di una contravvenzione della stessa
indole, ovvero alla trasgressione degli obblighi inerenti alla
libertà vigilata, la posizione del condannato non poteva essere
riesaminata ai fini di una nuova ammissione al beneficio, dettava
un divieto assoluto e definitivo, come tale incompatibile con
l'art. 27, terzo comma, Cost.
Al contrario, la preclusione prevista dall'art. 4-bis, comma 1,
primo periodo, dell'ordinamento penitenziario non è conseguenza che
discende automaticamente dalla norma censurata, ma deriva dalla
scelta del condannato di non collaborare, pur essendo nelle
condizioni per farlo: tale disciplina non preclude pertanto in
maniera assoluta l'ammissione al beneficio, in quanto al condannato
è comunque data la possibilità di cambiare la propria scelta.
La giurisprudenza costituzionale in tema di collaborazione
impossibile, irrilevante o comunque oggettivamente inesigibile è
significativamente volta ad escludere qualsiasi automatismo degli
effetti nel caso in cui la mancata collaborazione non possa essere
imputata ad una libera scelta del condannato. Nelle sentenze n. 306
del 1993, n. 357 del 1994, n. 68 del 1995 la Corte ha appunto
individuato varie ipotesi di impossibilità di prestare un'utile
collaborazione (perché fatti e responsabilità sono già stati
completamente accertati, ovvero perché la posizione marginale
nell'organizzazione criminale non consente di conoscere fatti e
compartecipi al livello superiore, ipotesi che, come detto, sono
ora tutte normativamente previste). La Corte ha poi chiarito,
proprio in tema di liberazione condizionale, che «ancorare alla
collaborazione la stessa astratta possibilità di fruire di
fondamentali strumenti rieducativi, ha un senso solo ove […] si
versi in ipotesi di "collaborazione oggettivamente esigibile",
giacché un comportamento che il legislatore presupponga come
condizionante l'applicazione di istituti costituzionalmente
rilevanti, non può che essere frutto di una libera scelta
dell'interessato e, quindi, essere in sé naturalisticamente e
giuridicamente "possibile"» (sentenza n. 89 del 1999).
Alla luce di tali principi, non vi è dubbio che la disciplina
censurata non impedisce in maniera assoluta e definitiva
l'ammissione alla liberazione condizionale, ma ancora il divieto
alla perdurante scelta del soggetto di non collaborare con la
giustizia; scelta che è assunta dal legislatore a «criterio legale
di valutazione di un comportamento che deve necessariamente
concorrere ai fini di accertare il "sicuro ravvedimento" del
condannato» (sentenza n. 273 del 2001). A condizione, beninteso,
che la scelta se prestare o meno la collaborazione sia
oggettivamente e giuridicamente possibile, nei termini sopra
precisati; termini che lo stesso rimettente afferma di aver
verificato, escludendo che il condannato versi in una situazione di
collaborazione inesigibile e segnalando, in particolare, che
avrebbe potuto e dovuto «dire assai di più di quanto non ha
detto».
5. - Conclusivamente la disciplina censurata, subordinando
l'ammissione alla liberazione condizionale alla collaborazione con
la giustizia, che è rimessa alla scelta del condannato, non
preclude in modo assoluto e definitivo l'accesso al beneficio, e
non si pone, quindi, in contrasto con il principio rieducativo
enunciato dall'art. 27, terzo comma, Cost.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 4-bis, comma 1, primo periodo, della legge 26 luglio
1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla
esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), come
modificato dal decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito
nella legge 7 agosto 1992, n. 356, sollevata, in riferimento
all'art. 27, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale di
sorveglianza di Firenze, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 aprile
2003. |