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RIVISTA DEI CARABINIERI
REALI
Anno I - n. 1 - novembre-dicembre 1934
Anticipazioni sui nuovi codici
penali militari
1. - La riforma della legislazione penale militare sta per
essere un fatto compiuto. Sarà anche questo un superbo contributo
di attività e di progresso scientifico dato dal Regime alla lotta
contro la delinquenza. Il diritto penale militare fu pel passato
assai trascurato, tanto da essere considerato dai più come un ramo
cadetto del codice penale comune, se non addirittura una appendice
del regolamento di disciplina militare, mentre esso è scienza
completamente a sé, che ritrova le sue origini in tempi
remotissimi. Già nel diritto romano, il diritto militare costituiva
una continua deroga al diritto comune e si faceva distinzione fra
delitti commessi dai cittadini e delitti commessi dai soldati (uti
civis, uti miles). Ma le invasioni barbariche prima ed il
feudalismo poi arrestarono un ulteriore sviluppo del diritto penale
militare, nel mentre si affermava sempre più, col sorgere e
progredire delle milizie mercenarie, l'arbitrio assoluto del
comandante. In seguito, con la progressiva costituzione di eserciti
permanenti, cominciò ad essere sentita la necessità di una
legislazione penale militare, ma nulla di sostanzialmente
interessante si concluse prima della rivoluzione francese che
delimitando i poteri anche della autorità militare fissò il
contenuto del diritto penale militare. La legislazione
rivoluzionaria, passata in Italia con la dominazione napoleonica,
fece sentire la sua influenza sulla codificazione di riforma delle
leggi penali militari iniziatasi contemporaneamente a quella delle
leggi penali comuni, subito dopo la caduta dell'impero napoleonico
(1). In Piemonte si ebbe l'Editto penale militare del 27 agosto
1822 ed il Regio editto penale marittimo del 18 luglio I826, cui
faceva seguito, dopo la riforma del codice penale comune, il Codice
penale militare del 28 luglio I840. La promulgazione dello Statuto
portò alla pubblicazione del Codice penale militare sardo del I859,
riguardante però solamente l'esercito, mentre per la marina rimase
in vigore il vecchio editto del 1826. La necessità di eliminare una
situazione di stridente contrasto fra esercito e marina portò alla
rielaborazione del codice penale militare del 1859 integrato da
disposizioni particolari per la marina. Sorsero così i codici
penali militari vigenti per l'esercito e per la marina, i quali,
pubblicati con i RR. DD. n. 5367 e 5378, entrambi del 28 novembre
1868, entrarono in vigore il 15 febbraio 1870. La loro redazione
affrettata faceva sì che essi non fossero immuni da deficienze e
ciò d'altro canto riconosceva la stessa relazione illustrativa dei
progetti di legge. Pertanto si può dire che quasi
contemporaneamente alla promulgazione dei codici si affermava la
necessità(2) di una revisione. I lavori cominciarono, infatti, non
appena venne pubblicato, il 30 giugno 1889, il testo definitivo del
codice penale comune. Ma alla prima commissione, insediata nel
1889, molte altre seguirono, senza risultati concreti per un cumulo
di circostanze, non ultima quella dell'angosciosa effimera vita dei
consessi parlamentari degli anni passati.
2. - La guerra incise fortemente sulla codificazione militare,
facendo sentire la necessità di profonde modifiche soprattutto
nella parte procedurale. Ma solo l'avvento del Fascismo poteva dare
precisa e rapida impostazione e risoluzione ai problemi più ardui
della riforma. Contemporaneamente allo studio dei nuovi codici
penali comuni, con R. D. 28 giugno 1925, veniva nominata una
commissione, presieduta dal senatore Pietro Di Vico, con il compito
di studiare la riforma della legislazione penale militare, "tenendo
presente la necessità di coordinarla con la legislazione penale
comune e di informarla all'esperienza della recente guerra ed alle
esigenze dei tempi''. I lavori vennero condotti a termine nei primi
mesi del 1932 e nell'aprile di quell'anno la commissione presentava
due progetti di codici penali militari, uno pel tempo di pace e
l'altro pel tempo di guerra. Tali progetti furono sottoposti
all'esame di ministeri, enti vari, comandi, ecc., e di recente
venne istituita una commissione governativa, presieduta da S. E.
Ovidio Ciancarini, regio avvocato generale militare, con l'incarico
appunto di coordinare gli studi, le proposte ed i pareri così
raccolti e redigere il testo dei progetti governativi. I lavori
sono ormai a buon punto, per cui è imminente la fase
conclusiva.
3. - Fra le questioni preliminari, quella riguardante il
contenuto specifico della legge penale militare si impose prima di
tutte all'attenzione ed allo studio della commissione. Vi furono
giuristi che sostennero che la legge e la giurisdizione penale
militare dovevano essere quelle stesse del diritto penale comune
con alcuni adattamenti consigliati dalle speciali esigenze della
vita militare, considerata però come un particolare aspetto della
vita civile. Tesi adottata nel dopoguerra dalla repubblica
austriaca, che non ha tribunali militari. La commissione non
credette però di accedere a tale ordine di idee perché "la legge
penale militare è legge speciale (jus singolare) che si differenzia
per il suo carattere di permanenza da tutte le altre leggi
speciali, dirette semplicemente a regolare condizioni transitorie
della vita nazionale comuni a tutti i cittadini''(3). Strettamente
connessa e consequenziale alla precedente si presentò un'altra
questione. Si dovevano cioè includere nel nuovo codice penale
militare tutti i reati militari e comuni formando così una legge
integrale, unica per tutti i militari, oppure si dovevano includere
soltanto i reati militari, rimandando per quelli comuni al codice
penale ordinario di cui il codice penale militare sarebbe stato
così, quasi un complemento? La commissione senatoria, relatore
D'Amelio, per il progetto di legge relativo all'autorizzazione al
governo per la riforma dei codici penali militari(4), prendendo in
esame la questione, si era dichiarata favorevole alla prima
soluzione facendo così della legge penale militare una legge
integrale. Argomentava infatti che nel cittadino-militare non può
mai prescindersi da tale sua qualità che ne muta sostanzialmente
ogni atto, e d'altro canto la cosa sarebbe servita a rendere più
agevole al giudice militare la conoscenza di tutte le norme penali
militari riunite in unico testo, senza costringerlo a rintracciare
ed inseguire la norma attraverso successivi rinvii dall'una
all'altra legge. I1 sistema presentava però difficoltà non lievi
nelle sua pratica attuazione. I1 codice integrale avrebbe dovuto
contenere anche tutti i reati perseguibili a querela di parte,
quelli di natura contravvenzionale, nonché tutti quegli altri
sparsi nelle infinite leggi speciali soggette a continue
variazioni: che se poi si fosse invece limitata l'inclusione a quei
soli delitti per i quali è concesso dalla legge la procedibilità
d'ufficio, come molti avevano proposto, non si sarebbe più avuto
una legge integrale. Pertanto la commissione ritenne dover seguire
il secondo sistema, quello della legge complementare, confortata in
ciò dagli intendimenti del legislatore comune. Infatti la
commissione ministeriale per la compilazione di un nuovo codice
penale comune, in tema di coordinamento fra leggi speciali e leggi
normali, ritenne "doversi i codici penali militari considerare
quali leggi speciali rispetto al codice penale comune che
costituisce la legge penale generale"(5). I nuovi codici pertanto
comprenderanno oltre i reati esclusivamente militari anche quelli
che costituiscono una violazione di un diritto comune come quelli
per i quali ha carattere di assoluta prevalenza la lesione di un
dovere militare che dà al fatto delittuoso il carattere di reato
obbiettivamente militare. La semplice mescolanza delle violazioni
non poteva infatti essere considerata sufficiente e necessaria ai
fini della determinazione del reato militare. Una delle più
importanti innovazioni della riforma consisterà nella unificazione
della legge in rapporto a tutte le forze armate dello Stato.
Astraendo dalla considerazione che la attuale duplicità dei codici
urta contro la disciplina militare, che è identica per tutti, lo
sdoppiamento diventa una incongruenza ed un assurdo, perché per
esempio, accanto ad un codice per l'armata di terra ed un altro per
l'armata del mare, si dovrebbe arrivare alla emanazione di un terzo
codice per l'armata dell'aria, staccando sotto questo profilo l'una
dall'altra le forze armate dello Stato e compilando così dei testi
che avrebbero una quasi perfetta uguaglianza di norme. Il servizio
militare, ispirato a criteri unici e diretto ad un unico fine,
richiede invece unicità di trattamento.
4. - I codici militari vigenti contengono in un unico testo le
disposizioni pel tempo di pace e quelle pel tempo di guerra.
Orbene, sin dall'inizio dei lavori la commissione esaminò la
convenienza di seguire tale criterio o di procedere invece alla
compilazione di due codici distinti. Durante l'ultima guerra, la
promiscuità degli argomenti, così come trattati dagli attuali
codici, ingenerò gravissimi inconvenienti ai quali si cercò di
rimediare con affrettate ed improvvisate disposizioni che si
accumularono farragginosamente, spesso in contrasto stridente con
gli stessi assoluti del diritto penale. Ammaestrato da questa
recente esperienza, il governo fascista si impose di ovviare a tale
situazione e nello stesso decreto del 1925 che istituiva la
commissione di riforma, stabiliva la necessità di riformare il
codice, "modificandone anche, in quanto del caso, il contenuto
sostanziale e formale per coordinarlo con la legislazione penale
comune ed informarlo altresì agli insegnamenti derivanti
dall'esperienza della recente guerra ed alle esigenze dei
tempi"(6). A questi criteri si è attenuta la commissione di
riforma. Non può certamente disconoscersi che il tempo di guerra
muta profondamente i normali rapporti giuridici inerenti alle forze
armate, e ne crea dei nuovi egualmente essenziali. La sensibilità
di questo istituto nel periodo della crisi bellica si moltiplica e
si allaccia a tante altre manifestazioni della vita sociale, da cui
nel tempo di pace non proveniva alcun riflesso. Nel periodo bellico
le forze armate, pur conservando il loro carattere di organismo
autonomo, traggono in gran parte le fonti della propria vita e la
sostanza della propria efficienza da altri elementi della vita
sociale. Col tempo di guerra si producono tre effetti ben
distinti:
-
maggiore
importanza dei doveri propri dei militari e quindi necessità di una
maggiore tutela dell'osservanza di essi;
-
creazione di
nuovi doveri inerenti allo stato militare, ma concepibili soltanto
in riferimento alla condotta della guerra e quindi necessità di
dare a tali nuovi doveri il contenuto di doveri
giuridici;
-
creazione di
particolari rapporti tra la milizia e gli altri organi od individui
ad essa estranei che interessano, sia la efficienza dell'istituto
medesimo, sia la condotta della guerra e quindi necessità di
disciplinarli in modo speciale.
Sorge quindi una materia particolare, con riferimento ad un
periodo di eccezione, il cui contenuto si discosta profondamente
dalla materia propria della legge penale militare di pace o si
sovrappone ad essa. Così, per esempio, nel tempo di guerra sorge il
reato di diserzione in guerra che presenta caratteri ben più gravi
ed estremi più rigidi del corrispondente reato preveduto per il
tempo di pace. Affermatosi questo particolare contenuto nel diritto
penale militare di guerra, assume un carattere ed una importanza
quasi del tutto formali, il problema imposto se convenga redigere
un testo separato che riguardi lo stato di guerra e che sia
applicabile in tale periodo di eccezione, in sostituzione della
legge penale militare di pace o se convenga invece redigere un
testo unico che comprenda una parte generale, efficace per il tempo
normale di pace e per il periodo bellico, ed una parte speciale in
cui le disposizioni relative al tempo di pace siano decisamente
separate dalle altre relative al tempo di guerra. I codici penali
militari vigenti, pur mantenendo separata in un libro particolare
la materia esclusiva del tempo di guerra, hanno enunciato
promiscuamente, in un altro libro, disposizioni comuni al tempo di
pace e disposizioni comuni al tempo di guerra. Ma tale metodo non è
certamente il più idoneo a dare snellezza e chiarezza alle norme
legislative poiché si viene a creare nella stessa legge una massa
di disposizioni normalmente non operanti o in periodo di stasi. E
sarebbe inutile elencare la lunghissima serie di reati inclusi nel
libro primo delle leggi relative all'esercito e alla marina che nel
periodo di pace sono inconcepibili e costituiscono quindi un
inutile appesantimento delle leggi stesse. "L'Italia prima fra
tutte le nazioni del mondo avrà così un codice di guerra che
rappresenterà un'opera poderosa originale degna della tradizione
giuridica del genio italiano e che costituirà, nel campo della
scienza giuridica e legislativa un'altra affermazione imponente
delle capacità costruttive del Regime fascista"(7).
5. - Per quanto lo stato dei lavori della commissione
governativa di revisione, come già si è detto, sia molto avanzato,
non ci è tuttavia consentito poter fornire ampie anticipazioni
circa i particolari dei nuovi codici, il che invece potrà essere
fatto in un tempo che ci auguriamo prossimo. Ad ogni modo fra le
innovazioni più caratteristiche e che con ogni probabilità saranno
mantenute nel testo definitivo della legge vanno segnalate le
disposizioni relative ai militari in congedo. Nel passato, la massa
degli eserciti era rappresentata esclusivamente dal personale in
attività di servizio. I nuovi metodi di guerra hanno variato tale
stato di cose, talché la forza in congedo ha assunto oggi
particolare importanza, così come ebbe a dimostrare la guerra
recente. Di qui la necessità di mantenere vivo fra i militari in
congedo il senso della disciplina e lo spirito militare, il che
trova riscontro nei nuovi indirizzi nella legge penale militare che
considera la qualità militare del congedato come in periodo di
stasi e quindi sempre produttiva di vincoli giuridici, specialmente
in determinati fatti che per la loro indole (reati contro la
fedeltà o la difesa militare) o per i moventi che li originarono
(servizio militare già prestato) o per le circostanze nelle quali
vennero commessi (mentre si indossa la divisa) devono essere
considerati in maniera del tutto speciale e naturalmente in deroga
alle leggi penali comuni. Nella prima ipotesi, che costituisce una
vera e propria innovazione, è compreso anche il concorso di
militari in congedo in reati commessi da militari in attività di
servizio. Nella seconda, non si farà distinzione fra causa remota e
causa in atto. Nella terza è da rilevarsi che la sottomissione alla
giurisdizione ed alla legge penale militare dei militari in congedo
che vestono la divisa, sarà limitata solamente a quei fatti che
possono riferirsi alla facoltà di indossare l'uniforme, e cioè,
insubordinazione, abuso di autorità, duello. La soggezione si avrà
anche quando la divisa sia abusivamente indossata.
6. - Anche il problema dei prigionieri di guerra è stato
decisamente affrontato codificando i loro rapporti con i militari
dell'esercito catturante. I codici penali militari vigenti,
riferendosi alle convenzioni internazionali in materia(8),
stabiliscono (articoli 545 c. p. e. e 598 c. p. m. m.) che per
qualunque reato previsto dal codice, i prigionieri soggiacciono
alla giurisdizione militare. Ma l'articolo in esame venne
interpretato nel senso che la soggezione del prigioniero di guerra
si estendesse sino al limite compatibile con la sua condizione di
prigioniero, escludendo pertanto qualsiasi rapporto di
subordinazione, sia fra gli stessi prigionieri, sia nei riguardi
con i graduati ed ufficiali dell'esercito catturante, mancando la
giuridica esistenza del vincolo gerarchico. I nuovi codici
provvedono invece in modo chiaro nei riguardi:
-
dei reati
commessi dai prigionieri di guerra;
-
dei reati
commessi in pregiudizio di essi;
-
dei reati
commessi dai prigionieri di guerra italiani presso il
nemico.
La soluzione di questo problema costituisce il primo esempio di
codificazione in materia.
7. - "Anticipazioni" sui nuovi codici penali militari - non
"illustrazione" di essi - abbiamo chiamato queste nostre semplici
note; perché l'ampiezza degli argomenti affrontati e risolti dal
legislatore è tale da non consentire un efficace riassunto, neppure
per sommi capi nel poco spazio concesso ad un articolo. Un elemento
però ci pare essenziale e quindi meritevole di essere posto in
evidenza: quello del carattere unitario di questa vasta opera di
riforma della legislazione penale, militare, civile, mediante la
quale il Regime riuscirà ad affermare l'assoluta prevalenza di quei
valori morali che danno allo Stato sicurezza pel suo presente,
tranquillità pel suo domani.
Approfondimenti
(1) - Nelle Due Sicilie il 30
gennaio 1819 si pubblicava lo Statuto penale militare ed il 30
giugno dello stesso anno lo Statuto penale dell'armata del Mare. Il
1 agosto 1820 veniva promulgato il Codice criminale militare per
gli stati di Parma, Piacenza e Guastalla. Il 15 novembre 1832 si
pubblicava il Codice penale militare estense. Con editto del 1
aprile 1842 era emanato il Regolamento di giustizia criminale e
disciplinare militare pontificio. L'8 agosto 1846 si pubblicava il
Codice penale militare per le regie truppe del Ducato di Lucca. Il
14 maggio 1848 veniva pubblicata la Legge penale militare per
l'esercito lombardo. Il 4 gennaio 1849 veniva emanato il Codice
penale militare per la repubblica romana e infine in Toscana si
ebbe il Codice penale militare del 9 marzo 1856.
(2) - La commissione senatoria nella relazione al progetto del
codice marittimo, considerava tale evenienza come una "penosa
necessità" (Senato del Regno, atti parlamentari, 1869, pag.
1233).
(3) - Relazione ai progetti del codice penale militare di guerra e
del codice penale militare di pace, Roma, Istituto Poligrafico
dello Stato, 1932, pag. 11.
(4) - Senato del Regno, atti parlamentari, legislazione XXVII,
sessione 1924-26, documenti, stampato n. 469-A, pag. 6.
(5) - cfr.: Lavori preparatori del c.p. e del c.p.p., vol. 5, parte
II, pag. 10, numero 244.
(6) - Senato del Regno, atti parlamentari, leg. XXVII, ses.
1924-26, documenti, stamp. n. 469, pag. 8.
(7) - Relazione ai progetti del c.p. di guerra e del c.p.m. di
pace, op. cit. pag. 19.
(8) - La convenzione dell'Aia del 1899 all'art. 8 stabilisce: "I
prigionieri saranno sottoposti alle leggi, ai regolamenti ed
ordinanze in vigore presso l'armata dello Stato in potere del quale
essi si trovano. Qualsiasi atto di indisciplina autorizza nei loro
confronti le misure di rigore necessarie". Le norme della
convenzione furono sviluppate e migliorate con la convenzione
relativa al trattamento ai prigionieri di guerra compresa negli
atti internazionali stipulati a Ginevra il 27 Luglio 1929:
convenzione che costituisce la base principale delle disposizioni
contenute nel progetto. |