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Il delitto di favoreggiamento dell'immigrazione
clandestina alla luce delle modifiche apportate al T.U. 286/1998
dalla L. 189/2002
1. Introduzione
Negli ultimi anni si è assistito ad una forte accelerazione del
fenomeno della mobilità e dello spostamento di stranieri da un
paese ad un altro riconducibile per lo più al differenziale di
benessere tra stati in via di sviluppo e stati sviluppati. Come
evidenziano quotidianamente le vicende di cronaca giudiziaria,
molto spesso è proprio la criminalità organizzata internazionale a
gestirne l'ingresso clandestino. Il problema dell'immigrazione
clandestina è reso ancora più drammatico se si pensa che, dopo
essere stati introdotti nei paesi di destinazione, i "trafficati"
vengono spesso inseriti in circuiti criminali e sfruttati come
fonti di nuovi profitti illeciti (ad es. nel campo della
prostituzione, dello spaccio di droga, furti o accattonaggio,
lavoro nero ecc.). Di fronte a questo scenario, il Legislatore non
è rimasto indifferente, come dimostra l'adozione del Testo Unico
286 del 1998 contenente la disciplina dell'immigrazione e delle
condizioni degli stranieri. Il succitato Testo Unico, emanato con
il decreto legislativo del 25 luglio 1998, n. 286, trova
applicazione, in forza dell'art. 1 dello stesso, e salvo che sia
diversamente disposto, nei confronti dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea e agli apolidi, indicati come
stranieri". Il T.U. 286/98 è stato integrato con delle
significative modifiche dalla Legge del 30 luglio 2002, n. 189
(nota come legge Bossi-Fini), importanti in quanto si delineano in
maniera più dettagliata le ipotesi di reato, tra cui quello del
favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, andando a colpire in
maniera più diretta l'attività svolta dalle organizzazioni
criminali dedite al traffico degli stranieri sia in Italia che
all'estero.
2. Il delitto di favoreggiamento dell'ingresso clandestino
degli stranieri: ipotesi semplici
In particolare, la disciplina del favoreggiamento
dell'immigrazione clandestina degli stranieri è contenuta nell'art.
12 del T.U. 286/98, distinto in base alle modifiche apportate dalla
L. 189/2002, in ipotesi semplici e ipotesi aggravate.
Il primo comma del suddetto articolo si occupa del
favoreggiamento dell'ingresso clandestino relativo alle ipotesi
semplici, la cui condotta tipica consiste nel compiere "atti
diretti a procurare l'ingresso nel territorio dello Stato di uno
straniero ovvero atti diretti a procurare l'ingresso illegale in
altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di
residenza permanente".
Con questa previsione si vuol contrastare il passaggio di
clandestini dal territorio nazionale verso altri Paesi della
comunità europea. Si tratta di una prospettiva analoga, in una
certa misura, a quella che ha guidato la creazione delle figure
delittuose associative, punite per il rischio insito nella stessa
organizzazione e nella predisposizione e fornitura dei mezzi per
commettere una pluralità di delitti.
In entrambi i casi è tutelato l'ordine pubblico, che è nozione
intermedia e strumentale rispetto alla protezione dei beni
giuridici individuali. Se, però, rispetto alle previsioni delle
figure delittuose associative, la norma del Testo Unico sembra
avere una portata più ristretta, a causa della presenza di elementi
descrittivi più dettagliati, è anche vero che in essa non si
richiede la presenza di un'organizzazione come presupposto
materiale dell'illecito, ampliandosi così enormemente le
possibilità di concreta configurazione del delitto.
L'art. 416 c.p., che è l'ipotesi stereotipica dei delitti
associativi, incrimina genericamente chi si associa per commettere
più delitti, invece il primo comma dell'art. 12 del T.U.
sull'immigrazione punisce specificamente l'attività diretta a
procurare l'ingresso nel territorio nazionale in violazione delle
norme in materia; il compimento di tale attività costituisce
l'oggetto del reato in esame. Soggetto attivo del delitto in esame
può essere chiunque, trattandosi di un reato comune.
La struttura del reato è di mera condotta ed a forma libera: non
è necessario il verificarsi di alcun evento, non è necessario che
l'ingresso clandestino debba realizzarsi; per il perfezionamento
della fattispecie è sufficiente il fatto di aver posto in essere
un'attività diretta a realizzare l'arrivo dello straniero.
Il reato si perfeziona con il dolo, inteso quale coscienza e
volontà di commettere atti di agevolazione dell'ingresso; si tratta
poi di un reato di pericolo, in quanto per la punibilità del fatto
non è necessario che si verifichi in concreto alcun danno. Si
tratta appunto di una tipica ipotesi di fattispecie a consumazione
anticipata, che non consente la configurazione del tentativo. La
giurisprudenza delinea la figura in esame come reato
istantaneo.
La sanzione prevista, tanto per il favoreggiamento dell'ingresso
in Italia quanto per quello in altri Paesi, "è punito con la
reclusione fino a tre anni e con multa fino a 15.000 euro per ogni
persona" favorita. Fra le ipotesi che integrano questo tipo di
reato sono da annoverare:
-
l'ingresso
clandestino di stranieri fuori dai valichi di frontiera;
-
la fornitura
allo straniero di documenti falsi o di mezzi utili a simulare, al
controllo alla frontiera, condizioni che legittimano
l'accesso;
-
il difetto di
segnalazione alla autorità di frontiera della presenza di
clandestini a bordo, e difetto di vigilanza nel caso in cui i
clandestini riescano poi a sbarcare.
Non rientrano
comunque nell'ipotesi di favoreggiamento dell'immigrazione
clandestina le attività poste in essere autonomamente e
posteriormente rispetto all'ingresso, come il trasporto di
immigrati clandestini da una località all'altra nel territorio
nazionale. Per espressa previsione del secondo comma dell'art. 12,
"fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 del codice penale,
non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza
umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in
condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello
Stato".
3. Il delitto di favoreggiamento dell'ingresso clandestino
degli stranieri: ipotesi aggravate
Per quanto concerne, invece, le ipotesi aggravate del delitto di
favoreggiamento dell'ingresso clandestino, accanto all'ipotesi
contemplata dall'art. 12 comma 3, la L. 189/2002 ne aggiunge delle
altre, rispettivamente con i commi 3-bis, 3-ter, 3-quater e
3-quinquies, espressamente qualificate dalla giurisprudenza della
Cassazione come circostanze aggravanti ad effetto speciale, di cui
cioè la variazione penale è determinata in modo indipendente dalla
sanzione edittale di base. Si può affermare subito come il reato di
cui trattasi, nella maggioranza dei casi, è da considerarsi
aggravato e ciò permette di rientrare ampiamente nei limiti
previsti dall'art. 266 c.p.p., permettendo l'utilizzazione di
intercettazioni telefoniche.
La prima delle ipotesi aggravate, quella dell'art. 12 comma 3,
sancisce che "salvo che il fatto costituisca più grave reato,
chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti
diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato
in violazione delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a
procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona
non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito
con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa di 15.000
euro per ogni persona".
Nella suddetta disposizione risalta "il fine di trarne
profitto", inteso non solo ed esclusivamente in senso di utilità
pecuniaria, cioè quale vantaggio economico o incremento del
patrimonio, ma anche come qualunque soddisfazione o piacere che
l'agente si riprometta dalla sua azione criminosa. La stessa pena
stabilita per l'ipotesi di favoreggiamento al fine di trarne
profitto, ossia la reclusione da quattro a dodici anni e con la
multa da 15.000 euro per ogni persona, si applica anche "quando il
fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o
utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti
contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti".
L'esigenza di tutela della pubblica sicurezza e quella di
garantire la tutela dei diritti fondamentali delle persone
giustificano la severità delle aggravanti contemplate nell'art. 12
comma 3-bis e nell'art. 12 comma 3-ter. In base alla prima
disposizione, le pene (di cui al comma 3) sono aumentate
se:
-
il fatto
riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello
Stato di cinque o più persone;
-
per procurare
l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata esposta a
pericolo per la sua vita o la sua incolumità;
-
per procurare
l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata sottoposta a
trattamento inumano o degradante.
Con riguardo alla seconda disposizione (art. 12 comma 3-ter) "se
i fatti di cui al comma 3 sono compiuti al fine di reclutare
persone da destinare alla prostituzione o comunque allo
sfruttamento sessuale ovvero riguardano l'ingresso di minori da
impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo
sfruttamento, si applica la pena della reclusione da cinque a
quindici anni e la multa di 25.000 euro per ogni persona".
I commi 3-quater e 3-quinquies del citato art. 12 della L.
189/2002 si occupano di un nuovo meccanismo nel concorso di
aggravanti e attenuanti.
"Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista
dall'articolo 98 del codice penale (che prevede una diminuzione
della pena per l'infradiciottenne), concorrenti con le aggravanti
di cui ai commi 3-bis e 3-ter, non possono essere ritenute
equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena
si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento
conseguente alle predette aggravanti".
Se si escludono il concorso delle circostanze aggravanti con le
attenuanti riconosciute agli imputati in presenza delle ipotesi di
reato aggravate (di cui ai commi 3-bis e 3-ter), il legislatore ha
previsto una particolare attenuante per tutti coloro che
collaborano con le Forze dell'Ordine o con l'Autorità Giudiziaria
per l'individuazione dei responsabili dei traffici illeciti,
consentendo un più incisivo intervento volto a combattere o
eliminare il fenomeno che ha ormai raggiunto una notevole rilevanza
sociale.
Precisamente, l'art. 12 comma 3-quinquies si occupa di una sorta
di "ravvedimento operoso" e dispone che per i delitti previsti dai
commi precedenti le pene sono diminuite fino alla metà nei
confronti dell'imputato che si adopera per evitare che l'attività
delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando
concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella
raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei
fatti, per l'individuazione o la cattura di uno o più autori di
reati e per la sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione
dei delitti".
Un dato da osservare in merito a tale disposizione riguarda la
dizione "imputato", qualifica che ai sensi dell'art. 60 c.p.p. si
assume con l'attribuzione del reato nella richiesta di rinvio a
giudizio, di giudizio immediato, di decreto penale di condanna, di
applicazione della pena nel corso delle indagini preliminari ex
art. 447, comma 1, del c.p.p., nel decreto di citazione diretta a
giudizio e nel giudizio direttissimo.
Ulteriore prova della volontà del Legislatore diretta a
combattere il fenomeno criminale della immigrazione clandestina è,
secondo il dettato dell'art. 12, comma 4, l'obbligatorietà
dell'arresto in flagranza ed il ricorso al giudizio direttissimo,
con l'eccezione dell'ipotesi in cui occorra svolgere speciali
indagini, nonché la preclusione della restituzione dei mezzi di
trasporto dei clandestini utilizzati e sequestrati dalle Forze
dell'Ordine, anche in presenza della richiesta di patteggiamento
della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. e contrariamente a quanto
previsto dalla stessa norma in tema di sanzioni
accessorie.
4. Il delitto di favoreggiamento della permanenza illegale
dello straniero nello Stato
Fuori dei casi di favoreggiamento dell'ingresso, e salvo che il
fatto non costituisca più grave reato, l'art. 12 comma 5 del T.U.
286/98 prevede un'altra fattispecie delittuosa, che integra gli
estremi del favoreggiamento della permanenza illegale, andando a
punire "chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla
condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle
attività punite a norma del presente articolo, favorisce la
permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle
norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a
quattro anni e con la multa fino a lire trenta
milioni"(corrispondenti a 15.494 euro).
La disposizione è connotata dalle medesime ambiguità
dell'illecito di procurare l'ingresso, per l'incidenza della
condotta criminosa su di un fatto penalmente non rilevante.
Malgrado questa similitudine, tra le due ipotesi esiste
un'importante differenza, relativa all'atteggiamento soggettivo che
deve qualificare le condotte interdette. Mentre, infatti, per il
concretarsi del delitto di favoreggiamento dell'ingresso
clandestino sono sufficienti la consapevolezza e la volontà di
compiere attività dirette a trasgredire le norme del Testo Unico
sull'immigrazione, il reato di favoreggiamento della permanenza
prevede, innanzitutto, come elemento di fattispecie, il "fine di
trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello
straniero": è questa una tipica ipotesi di dolo specifico, che
riduce l'ambito di operatività della disposizione.
Il favorire la permanenza dello straniero nel territorio dello
Stato è punito inoltre quando l'agente abbia operato "nell'ambito
delle attività punite a norma del presente articolo".
Invero difficile appare l'esegesi di questa disposizione. La
giurisprudenza ha ritenuto che la norma, di difficile
interpretazione, si riferisca alle condotte di agevolazione del
soggiorno in Italia caratterizzate dall'intento di reclutare
persone da destinare alla prostituzione o minori da sfruttare in
attività illecite. Infatti, l'ambito delle attività punite a norma
dell'art. 12 è costituito dal favoreggiamento dell'ingresso
clandestino di cui al primo comma e dalle relative ipotesi
aggravate di cui al terzo comma.
Premesso che il carattere residuale del quinto comma, che si
apre con una clausola di riserva, fa sì che questo trovi
applicazione solo quando non sia ravvisabile un'attività di
concorso nel più grave delitto di cui al primo comma, anche
ovviamente nella forma circostanziata, per individuare l'esatto
ambito di operatività della norma non possono rilevare in maniera
specifica le circostanze aggravanti diverse dal fine di
prostituzione e di sfruttamento dei minori, perché esse non
costituiscono comportamenti in grado di manifestarsi autonomamente
rispetto alla figura-base.
La realizzazione della fattispecie in concorso o l'uso di
vettori internazionali, così come altre circostanze, rappresentano,
infatti, mere modalità di esecuzione del favoreggiamento
dell'ingresso illegale, mentre la finalità di lucro costituisce già
il dolo specifico del reato di agevolazione della permanenza e,
quindi, non ha rilevanza ulteriore.
Nel favoreggiamento della permanenza nell'ambito delle attività
punite a norma dell'art. 12, è presupposto l'ingresso irregolare
dello straniero: la previsione avrebbe la funzione di completamento
della tutela del bene quando la sua compromissione derivi da
condotte ulteriori rispetto alla mera agevolazione dell'ingresso.
Dobbiamo trovarci al di fuori delle ipotesi di concorso nel più
grave delitto del primo comma, secondo uno schema del tutto analogo
a quello che coordina i delitti di associazione di tipo mafioso e
di assistenza agli associati.
Il fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di
illegalità dello straniero qualificherebbe le condotte rilevanti
soltanto quando la condizione di irregolarità sia stata acquisita
in una fase successiva all'ingresso lecito.
Anche il delitto di favoreggiamento della permanenza illegale va
considerato come reato di mera condotta, malgrado la differenza
lessicale rispetto al reato di favoreggiamento dell'ingresso
clandestino. In quest'ultimo caso, infatti, il legislatore punisce
chi compie attività dirette a favorire l'illecito ingresso, mentre
il quinto comma sanziona chi favorisce la permanenza.
La giurisprudenza si è chiesta se questa diversità terminologica
sottintenda una scelta di merito, precipuamente la configurazione
del delitto di favoreggiamento della permanenza come reato
d'evento, per il cui concretarsi sia cioè necessaria la presenza,
protratta per un certo periodo, dello straniero nel territorio
dello Stato. La risposta è stata negativa, nel senso che il delitto
in questione, presupponendo una permanenza che spesso è
addebitabile esclusivamente allo straniero, va inteso come reato di
pura condotta, in cui assumono perciò connotazione di illecito
penale tutte le attività che si pongono in direzione della
permanenza, senza che questo aspetto assurga ad elemento
costitutivo di fattispecie.
Una puntualizzazione va fatta nel raffronto tra la disposizione
citata e quella dell'art. 22, comma 10, T.U., che punisce con
l'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da lire due
milioni a lire sei milioni il datore di lavoro che occupa alle
proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di
soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o
annullato.
La questione si pone perché il più diffuso dei comportamenti di
agevolazione della permanenza realizzati per finalità di lucro è
quello del datore di lavoro che sfrutta il clandestino
sottopagandolo e non versando i contributi dovuti. La differenza
tra le due fattispecie sta nell'assenza del dolo specifico nel
reato di cui all'art. 22 comma 10 del T.U., ovvero nella maggiore
pericolosità della condotta di chi agevola la permanenza di
stranieri irregolari per approfittarne ingiustamente rispetto a
quella del datore di lavoro che non abbia questa finalità. Non può
escludersi, però, che l'impiego della manovalanza clandestina
costituisca comunque un ingiusto vantaggio per il datore di lavoro
atteso che si è assistito, e tuttora continua ad assistersi,
all'impiego di lavoratori extracomunitari ai quali, a causa della
loro condizione d'illegalità, viene sovente attribuita una
retribuzione irrisoria. Infatti, un lavoro sottopagato o, comunque,
senza versamento dei contributi previdenziali, senza dubbio
rappresenta un profitto contra jus da parte del datore di lavoro e,
del pari, viene accettato dal clandestino perché è l'unico modo per
conseguire i mezzi di sostentamento e, quindi, oggettivamente
idoneo a garantire la propria permanenza illegale in Italia.
Per la dottrina prevalente, deve ritenersi in condizione
d'illegalità non solo chi, sottraendosi ai controlli alla
frontiera, è entrato in Italia clandestinamente, ma anche chi "si
trovi in condizioni di permanente violazione delle norme in materia
d'immigrazione", così ad es. chi ha un permesso di soggiorno
irregolare (mai conseguito, o scaduto, o non rinnovato oppure
revocato). È chiaro che, proprio perché il 5° comma dell'art. 12
punisce l'agevolazione dell'abusivo soggiorno per trarre ingiusto
profitto, non incorrerà in sanzione colui che aiutando un
clandestino, a maggior ragione se versi in stato di bisogno,
dimostri di aver agito senza fini di lucro ossia aver di agito per
semplice spirito umanitario.
5. Considerazioni finali
In conclusione, si può chiaramente notare come il territorio
italiano, per la sua immediata vicinanza con i Paesi extraeuropei
dell'area balcanica e per i suoi collegamenti diretti via mare con
Paesi a rischio come l'Albania, il Montenegro e la Turchia, è ormai
da tempo interessato dal crescente e preoccupante fenomeno
dell'immigrazione clandestina, essendo ampiamente provato che
l'intera area geografica viene utilizzata come corridoio per
l'ingresso illegale in Europa da parte di numerose organizzazioni
dedite al traffico, a fine di lucro, degli ingressi clandestini. Di
fronte a questo scenario, nessuna obiezione può essere mossa
all'idea di procedere ad una forte lotta che vada a contrastare il
fenomeno del commercio di extracomunitari. Questo obiettivo potrà
essere realizzato affiancando allo strumento della prevenzione un
incisivo strumento penale. In questo senso, le modifiche apportate
dalla Legge 189/2002 al T.U. 286/98 rispondono si all'esigenza di
garantire il rispetto dell'ordine pubblico, ma anche di combattere
il deprecabile fenomeno dello sfruttamento di individui, atteso che
i "trattati" versano in condizioni di bisogno e di subalternità e
di questo status vi è l'approfittamento da parte di soggetti privi
di scrupoli che agiscono solo in base alla logica del profitto
(illecito). Del resto, l'art. 12 del T.U. ha giustamente previsto
una incriminazione differenziata in ragione dell'effettiva gravità
dei fatti commessi.
Sanzioni contro le immigrazioni clandestine ex art. 12 T.U.
289/1998
le modifiche apportate dalla L. n. 189/2002
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Reclusione fino a 3 anni e
multa fino a 15.000 euro. |
Atti diretti a provocare l'ingresso illegale in Italia o in
altro Stato di chi non è cittadino o non ne ha la residenza (art.
12, 1° comma).
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Reclusione da 5 a 15 anni e
multa di 25.000 euro per ogni persona. |
Atti diretti a procurare l'ingresso illegale in Italia o in
altro Stato di chi non è cittadino o non ne ha la residenza, al
fine di destinarlo alla prostituzione o allo sfruttamento sessuale
o impiegare minori in attività illecite favorendone lo sfruttamento
(art. 12, 3° comma ter).
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Reclusione da 4 a 12 anni e
multa di 15.000 euro per ogni persona. |
Atti diretti a provocare l'ingresso illegale in Italia o in
altro Stato di chi non è cittadino o non ne ha la residenza al fine
di trarne profitto, anche indiretto, o se il fatto è commesso da
tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi di
trasporto o documenti contraffatti o comunque illegalmente ottenuti
(art. 12, 3° comma).
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Circostanze aggravanti dei
reati previsti dall'art. 12, 3° comma. |
Se il fatto è commesso per procurare la permanenza illegale in
Italia:
- di cinque o più persone;
- esponendo la persona al pericolo per la sua vita o per la sua
incolumità;
- sottoponendo la persona a trattamento inumano o degradante (art.
12, 3° comma bis).
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Circostanze attenuanti dei
reati previsti dall'art. 12 commi 1, 3, 3 bis e 3 ter. |
Se l'imputato si adopera per evitare che l'attività delittuosa
sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente
l'autorità di polizia o quella giudiziaria nella raccolta di prove
decisive per la ricostruzione di fatti, per l'individuazione o la
cattura degli autori del reato e per la sottrazione di risorse
rilevanti alla consumazione dei delitti (art. 12, 3° comma
quinquies).
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Reclusione fino a 4 anni e
multa fino a 30 milioni di lire (euro 15.493,71). |
Atti diretti a trarre un ingiusto profitto favorendo la
permanenza in Italia dello straniero in condizione di illegalità o
nell'ambito delle attività punite art. 12 (art. 12, 5° comma).
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Pagamento di una somma da
lire 1 milione (euro 516,46) a lire 5 milioni (euro 2.582,28) per
ciascuno straniero trasportato. |
Nel caso in cui il vettore aereo, marino o terrestre:
- non accerti che lo straniero sia in possesso dei documenti
richiesti per l'ingresso in Italia;
- non adempia l'obbligo di riferire alla polizia di frontiera della
presenza a bordo di mezzi di trasporto stranieri in posizione
irregolare (art. 12, 5° comma).
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Sospensione da 1 a 12 mesi
o revoca della licenza, autorizzazione o concessione
inerente l'attività professionale e il mezzo di
trasporto. | |