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1. Premessa
Le regole che riguardano la protezione
delle persone civili dagli effetti della guerra provengono dalle
consuetudini e dagli usi di guerra del passato, sono state
successivamente fissate nel Manuale di Oxford 1880 relativo alla
guerra terrestre, sono state codificate nel diritto internazionale
fin dalla prima conferenza di pace dell'Aja del 1899 ed hanno
subito una successiva evoluzione fino alla stesura dei Protocolli
Aggiuntivi di Ginevra del 1977, passando attraverso la 4a
Convenzione di Ginevra del 1949.
Malgrado ciò, le atrocità via via commesse
sulle popolazioni civili inermi non hanno mai avuto fine e,
finalmente, la Comunità internazionale ha recentemente istituito un
tribunale penale internazionale permanente, dopo quelli ad hoc per
la ex Yugoslavia e per il Ruanda, davanti al quale chiamare i
criminali di guerra a rispondere delle loro nefandezze.
2. La protezione generale nei territori delle parti in conflitto e
nei territori occupati
I civili, cioè le persone protette, hanno
diritto, in ogni circostanza, al rispetto della loro persona, del
loro onore, dei loro diritti familiari, delle loro convinzioni e
pratiche religiose, delle loro consuetudini e dei loro costumi.
Essi saranno trattati sempre con umanità e protetti, in
particolare, contro qualsiasi atto di violenza o di intimidazione,
contro gli insulti e la pubblica curiosità. Le donne saranno
specialmente protette contro qualsiasi offesa al loro onore ed, in
particolare, contro lo stupro, la coercizione alla prostituzione e
qualsiasi offesa al loro pudore.
Tenute presenti le disposizioni riguardanti l'età, il sesso e le
condizioni di salute, la Parte in conflitto che le ha in potere,
pur potendo prendere tutte le misure di controllo o di sicurezza
imposte dalla guerra, tratterà tutte le persone protette con gli
stessi riguardi, senza distinzioni sfavorevoli di nessun
genere.
Popolazioni e persone non possono essere
utilizzate per mettere al riparo con la loro presenza determinati
obiettivi militari o determinati punti o regioni dalle operazioni
militari. In materia l'esempio degli scudi umani nel tempo della
guerra del Golfo sono ancora sotto gli sguardi inorriditi del
mondo. È la Parte in conflitto che ha in potere le persone protette
che risponde globalmente del loro trattamento, senza pregiudizio
delle responsabilità individuali, qualora tali responsabilità vi
siano.
Le persone protette dovranno essere facilitate nel potersi
rivolgere non solo ai delegati delle Potenze Protettrici, ma anche
al Comitato Internazionale della Croce Rossa, alle Società
nazionali di Croce Rossa o di Mezzaluna Rossa, come pure a
qualunque organizzazione umanitaria o caritatevole, in grado di
portare aiuto materiale o spirituale, che si trovi in grado di
soccorrerle. Le predette organizzazioni dovranno ricevere dalle
autorità ogni agevolazione, nei limiti ammessi dalla necessità
militare e dalla sicurezza.
È proibita non solo qualunque azione
coercitiva di carattere fisico o morale volta ad ottenere qualunque
tipo di informazioni, ma anche qualunque misura atta a cagionare
sofferenze fisiche, o l'eliminazione, o lo sterminio. Sono
specificatamente vietati non solo l'assassinio, ma anche la
tortura, le pene corporali, le mutilazioni, gli esperimenti medici
e scientifici non richiesti dalle cure mediche e qualunque altra
brutalità compiuta da militari o da civili.
Sono vietati espressamente contro le persone protette ed i loro
beni le misure di rappresaglia, il saccheggio, la cattura di
ostaggi, le pene collettive, come qualunque misura di intimidazione
e di terrorismo (4a G. - art. 33 e 34).
Un cenno particolare meritano le possibilità di soccorso in favore
delle popolazioni civili colpite dalla guerra da parte sia delle
organizzazioni internazionali, sia di singoli Stati neutrali nei
confronti del conflitto in atto, sia, infine, da parte delle
organizzazioni umanitarie caritatevoli non governative, nazionali
ed internazionali. Basti ricordare che le Parti in conflitto, come
le altre Parti, autorizzeranno e faciliteranno il passaggio rapido
e senza ostacoli dei soccorsi inviati (materiali inviati e
personale di soccorso sono entrambi protetti), anche se i soccorsi
sono inviati alla popolazione civile della Parte avversaria.
Evidentemente sono previste norme di tutela e di controllo al fine
di evitare qualunque abuso. Le norme nel dettaglio sono riepilogate
nel I° P.A. - Titolo IV - Sezione 2^.
3. La protezione degli stranieri e degli internati civili
La materia è trattata nella 4a G., articoli
da 35 a 46. Uno straniero che si trovasse sul territorio di una
Parte in conflitto, che desiderasse lasciare il territorio o
all'inizio o nel corso di un conflitto, avrà il diritto di farlo, a
meno che la sua partenza non sia contraria agli interessi nazionali
dello Stato, specie per quelli che sono di nazionalità nemica della
Parte in conflitto. Le persone alle quali fosse rifiutato il
permesso di lasciare il territorio avranno il diritto di ricorrere
ricevendo l'aiuto ed il sostegno delle Potenze Protettrici. Le
partenze dovranno avvenire in soddisfacenti condizioni di
sicurezza, igiene, salubrità ed alimentazione. Se gli stranieri
fossero rimpatriati, o trasferiti in un paese neutrale, tutte le
spese sarebbero a carico del loro Stato di appartenenza.
Se le persone fossero trattenute in
carcerazione preventiva, potranno, appena liberate, chiedere di
lasciare il territorio.
Salvo speciali provvedimenti, il trattamento degli stranieri
resterà quello del tempo di pace, garantendo loro in ogni caso i
seguenti diritti:
- potranno ricevere soccorsi individuali e collettivi;
- avranno le cure che sono loro necessarie in caso di bisogno, come
gli altri cittadini;
- potranno praticare la loro religione e ricevere l'assistenza
spirituale dei ministri del loro culto;
- sarà garantito come agli altri cittadini il trattamento
preferenziale ai fanciulli di età inferiore ai quindici anni, alle
donne incinte, alle madri di bimbi di età inferiore ai sette
anni;
- sarà concesso loro di trasferirsi (come agli altri cittadini) se
residenti in zone particolarmente esposte ai pericoli della
guerra;
- saranno messe in grado di svolgere un lavoro rimunerato o saranno
mantenute;
- potranno ricevere sussidi dal loro paese d'origine, dalla Potenza
Protettrice o dalle organizzazioni di beneficenza;
- potranno essere obbligate al lavoro a condizioni analoghe a
quelle degli altri cittadini;
- potranno richiedere (ed ottenere) l'internamento volontario,
direttamente o tramite l'intervento dei rappresentanti delle
Potenze Protettrici.
L'internamento è una particolare misura di
sicurezza che uno Stato può adottare nei confronti dei cittadini
stranieri residenti sul proprio territorio, ove sussistano
particolari motivi di opportunità o di sicurezza. L'internamento o
l'assegnazione di una residenza obbligata possono essere ordinati,
nei confronti delle persone protette, soltanto se la sicurezza
della Potenza, nel cui potere queste persone si trovano, lo rende
assolutamente necessario (4a G. - art. 42). La stessa prigionia di
guerra è una particolare forma di internamento. Le persone
internate o a residenza obbligata hanno il diritto di appellarsi
contro tale misura e di ottenere che un tribunale, o un collegio
amministrativo o competente, riesamini la loro posizione, al più
presto e almeno ogni sei mesi, per correggere in loro favore le
decisioni iniziali, qualora le circostanze lo permettano (4a G. -
art. 43). L'internamento o l'imprigionamento di durata commisurata
alla infrazione commessa, possono anche essere inflitti come pena a
persone protette che abbiano commesso infrazioni con l'intento di
nuocere alla Potenza occupante, senza che siano derivati seri
pericoli collettivi o danni gravi alle persone o ai beni
dell'occupante (4a G. - art. 68).
Come si vede, pur non essendo un imprigionamento vero e proprio,
l'internamento può essere visto come alternativa blanda al carcere,
ma anche può essere addirittura prescelto liberamente, come male
minore, in quanto a tutte le esigenze degli internati deve
provvedere la Potenza detentrice.
Molte delle garanzie che il diritto
internazionale sancisce in caso di internamento sono affidate al
controllo ed allo zelo delle Potenze Protettrici, che terranno
anche aggiornate le segnalazioni relative alle persone internate,
onde evitare i fenomeni delle "sparizioni", troppo spesso
verificatesi nel passato anche recente. Le norme di diritto
internazionale che riguardano la costituzione e la organizzazione
dei campi per gli internati civili, dettate dalla 4a G. - sezione
IV - titolo III, sono del tutto simili a quelle che regolano
l'organizzazione dei campi per i prigionieri di guerra, con la sola
differenza delle maggiori esigenze da parte della organizzazione
sanitaria a causa della presenza di donne, bambini ed anziani.
Molto spesso, specie in territorio occupato, il comando e
l'organizzazione di tali campi è devoluta all'Autorità
Militare.
In Italia, il trattamento degli internati è determinato con
provvedimento del Capo del Governo; il che significa che fatta
salva l'osservanza delle convenzioni internazionali, la situazione
particolare può dettare molti adattamenti più favorevoli alle
persone internate dal punto di vista dell'applicazione del diritto
umanitario.
4. Cenni alla protezione dell'organizzazione sanitaria
civile
La trattazione sarà limitata alle
indicazioni più significative.
Gli ospedali civili, come pure gli stabilimenti ed i depositi di
materiale sanitario civile ed i trasporti sanitari, terrestri,
navali ed aerei, utilizzati esclusivamente al fine di prestare cure
ai feriti, ai malati, agli infermi ed alle puerpere, non potranno
essere attaccati e saranno rispettati e protetti in ogni
circostanza. Dovranno essere segnalati inalberando con
l'autorizzazione dello Stato i segni distintivi usati per i
corrispondenti militari e cioè la Croce e Mezzaluna Rossa in campo
bianco. In modo particolare gli ospedali civili dovranno essere
muniti di un documento che attesti il loro carattere di ospedali
civili e che precisi che degli edifici occupati dalla struttura
ospedaliera non venga fatto uso per commettere, all'infuori dei
doveri umanitari, atti dannosi al nemico. Analogamente agli
ospedali militari, non è considerato "atto dannoso al nemico" il
fatto che in detti ospedali siano curati dei militari feriti e
malati, o che vi si trovino armi portatili e munizioni ritirate a
questi militari e non ancora consegnate al servizio competente.
Il personale sanitario e religioso adibito
al funzionamento o all'amministrazione degli ospedali civili,
compreso quello incaricato della ricerca, raccolta, trasporto e
cura dei feriti e dei malati civili, degli infermi e delle
puerpere, sarà rispettato e protetto. Analogamente al personale
sanitario e religioso militare, tale personale dovrà essere munito
di carta di identità (con fotografia), attestante l'incarico e la
qualifica del titolare, e, in servizio, sarà tenuto a portare il
bracciale previsto per il personale militare.
I trasporti aerei di feriti, malati ed infermi, saranno soggetti
agli accordi tra le Parti sulle modalità dei voli (orari, quote,
rotte, segnalazioni elettroniche di riconoscimento, luci,
intimazioni, controlli, ecc.). Gli invii di materiale sanitario
destinati alle popolazioni civili da parte delle organizzazioni
internazionali, di Stati neutrali o di organizzazioni non
governative di soccorso dovranno essere in ogni modo agevolati da
parte di tutti.
5. La protezione dei beni di carattere civile
Per quanto riguarda i beni di carattere
civile, il I° P.A. al Titolo IV - Sezione 1a - Capitolo III non
solo riepiloga in modo completo le norme provenienti dal diritto
internazionale precedente, ma anche aggiunge norme particolarmente
significative per quello che riguarda la sopravvivenza della
popolazione civile nel suo ambiente normale di vita.
Sono beni di carattere civile tutti i beni che non sono obiettivo
militare. Tali beni, come è noto, non dovranno essere oggetto né di
attacchi né di rappresaglie.
Contro beni culturali, luoghi di culto, istituti di istruzione, di
carità, di beneficenza, ecc., che non devono essere utilizzati in
appoggio allo sforzo militare, sono proibiti atti di ostilità e
rappresaglie.
I beni indispensabili alla sopravvivenza delle popolazioni civili
non devono essere attaccati, distrutti, asportati, messi fuori uso,
o essere oggetto di rappresaglia, essendo vietato il metodo di
guerra di affamare le popolazioni civili, ma anche in questo caso
"necessità militari imperiose" possono modificare la
situazione.
Regole analoghe, compreso il divieto di
rappresaglia, proteggono l'ambiente naturale e le opere e le
installazioni che racchiudono forze pericolose, che, non arginate,
potrebbero provocare gravi perdite alla popolazione civile.
Obiettivi militari non dovranno mai essere messi in loro
prossimità, salvo le opere militari imposte dalla loro protezione
in ogni tempo. L'utilizzazione dei segni distintivi faciliterà in
ogni caso la individuazione delle installazioni che racchiudono
forze pericolose; accordi particolari tra le Parti in conflitto e
tutte le altre Parti sono raccomandati per scongiurare questi
pericoli, che potrebbero coinvolgere l'intera comunità
internazionale, o gran parte di essa.
È bene ricordare che le installazioni che racchiudono forze
pericolose non sono solo le dighe di protezione e di ritenuta dei
grandi bacini idroelettrici, o le centrali nucleari per la
produzione di energia elettrica, ma anche i grandi depositi,
petroliferi o chimici, che possono provocare disastri altrettanto
significativi per la distruzione delle scorte di petrolio o delle
materie prime altamente inquinanti.
6. Località e zone sotto «protezione speciale»
Le località, i luoghi particolari, e le
zone che godono di speciale protezione nel diritto internazionale
devono avere tutte le caratteristiche alle quali devono rispondere
per godere delle protezioni particolari previste. A parte i beni
culturali ed i centri monumentali oggetto della Convenzione
dell'Aja del 1954, esse sono di seguito elencate nell'ordine
cronologico con cui sono apparse nel diritto internazionale, e sono
le seguenti:
- località non difese (Aja 1899 - Regolamento - art. 25; I° P.A.
1977 - art. 59, 85);
- luoghi di raccolta, di ricovero o cura di feriti e malati (Aja
1899 - Regolamento - art. 27; Legge di Guerra 1938 - art. 44;
Codice Penale Militare di Guerra 1941 - artt. da 179 a 181). Si
tratta di una terminologia non più in uso: il diritto oggi vigente
ingloba questi luoghi nelle località sanitarie e di
sicurezza;
- zone e località sanitarie (Legge di Guerra - art. 46; 1a G. -art.
23 e All.; 4a G. - art. 14 e All.);
- zone e località di sicurezza (Legge di Guerra - art. 46; 4a G. -
art. 14 e All.);
- zone neutralizzate (4a G. - art. 15);
- zone smilitarizzate (I° P.A. 1977 - art. 60, 85).
È vietato alle Parti in conflitto di
attaccare, con qualsiasi mezzo, le località non difese, così come
le città, i villaggi e gli edifici civili. Questa antica regola,
recepita e meglio esplicitata dalla legge italiana di guerra, può
in molti casi costituire l'unico mezzo per assicurare un minimo di
protezione dagli effetti della guerra a feriti, malati e
popolazioni civili inermi. La dichiarazione di località non difesa
(è unilaterale) non richiede particolari accordi e formalità: è
sufficiente una notifica al nemico che precisi, topograficamente in
modo inequivocabile, i limiti della zona.
La località non difesa deve trovarsi in prossimità, o all'interno,
di una zona in cui le forze contrapposte siano a contatto e che sia
aperta all'occupazione da parte dell'avversario. Essa deve
rispondere ai seguenti requisiti:
- dovrà essere stata sgomberata da combattenti, armi e materiale
militare mobile;
- non si dovrà fare uso ostile delle installazioni o degli
stabilimenti militari fissi;
- le autorità e la popolazione non dovranno commettere atti di
ostilità;
- non verrà fatta al suo interno alcuna attività di appoggio
all'azione militare.
La presenza di forze di polizia, anche
armate, ma che non facciano resistenza all'occupante, è ammessa. La
mancanza anche di una sola delle caratteristiche sopraccitate farà
perdere alla località lo statuto di località non difesa.
Località non difese potrebbero anche essere create su accordo, con
caratteristiche anche diverse, purché concordate (ad esempio: senza
forze di polizia), stabilendo anche le modalità di controllo.
Potrebbero essere concordati anche dei segni distintivi per
facilitare l'individuazione del loro perimetro, ma tutto ciò non è
indispensabile. Questo antico istituto della «località non difese»,
al quale si collegava anche quello delle «città aperte», è ancora
forse quello operativamente più valido ed il più efficace ai fini
della protezione soprattutto delle popolazioni civili.
Le zone e località sanitarie (per il ricovero e la cura dei feriti
e degli ammalati delle forze armate) e le zone e località di
sicurezza (per sottrarre le popolazioni civili dagli effetti della
guerra) sono raggruppabili in una unica categoria, detta zone e
località sanitarie e di sicurezza, in considerazione del fatto che
le loro caratteristiche sono analoghe. Tali zone, una volta
istituite, non potranno, in nessuna circostanza, essere attaccate,
ma saranno protette e rispettate in ogni tempo dalle Parti in
conflitto.
Le zone sanitarie e di sicurezza saranno
riservate ai feriti ed agli ammalati militari e civili ed al
ricovero delle persone civili in tempo di guerra abbisognevoli di
speciale protezione, come infermi, anziani, fanciulli di età
inferiore a quindici anni, donne incinte e madri di bambini di età
inferiore a sette anni, oltre che al personale incaricato della
loro gestione e cura. Tali zone, comunicate internazionalmente fin
dal tempo di pace, o alla controparte all'atto dello scoppio delle
ostilità, dovranno avere le seguenti caratteristiche:
- essere poco popolate rispetto alle loro capacità di accoglienza
(sono ottime a tal fine le località adibite a turismo stagionale)
ed essere adeguatamente segnalate con segnali possibilmente
illuminati di notte;
- essere lontane da ogni obiettivo militare e da ogni impianto
industriale o amministrativo importante, e sprovviste di obiettivi
ed impianti di tale genere;
- essere situate su spazi di minore importanza ai fini della
condotta della guerra e non essere difese in nessuna circostanza.
Le vie di comunicazione che le attraversano non dovranno essere
utilizzate per spostamenti di personale o di materiale militare,
neppure in semplice transito.
Una volta comunicata all'avversario, la
zona è istituita. Tuttavia l'avversario può rifiutare tale
riconoscimento, se ritiene non rispettate tutte le condizioni
imposte dal diritto internazionale, subordinando l'accettazione
alla effettuazione dei previsti controlli (effettuati da speciali
commissioni, che dovranno avere libero accesso, godere di tutte le
agevolazioni per poter svolgere al meglio i loro compiti). I
controllori dovranno anche poter risiedere permanentemente in tali
zone.
La parte ovviamente più delicata è quella relativa ai controlli,
che sono imposti, specie per quel che riguarda l'entrata e l'uscita
del personale da tali zone. Infatti, le persone che hanno la loro
residenza permanente entro tali zone, hanno il diritto di
continuare a soggiornarvi, purché né all'interno, né all'esterno,
di tali zone si dedichino a lavori che abbiano un rapporto diretto
con le operazioni militari, o con la produzione di materiale da
guerra.
La Potenza, che istituisce una zona sanitaria o di sicurezza, dovrà
prendere tutte le misure per impedire l'accesso a chi non abbia
diritto di trovarvicisi o recarvicisi. I membri delle commissioni
saranno nominati o dalle controparti o dalle Potenze Protettrici o
da altre Potenze neutrali. Se le commissioni riscontrassero delle
infrazioni, potrebbero intimare alla Potenza che ha istituito la
zona di porvi rimedio entro cinque giorni, allo scadere dei quali
la zona sanitaria o di sicurezza potrebbe anche essere rifiutata
dalla controparte.
In caso di occupazione del territorio,
l'occupante potrà sia continuare ad utilizzare le zone sanitarie e
di sicurezza per continuare a svolgere la loro funzione originaria,
sia modificare la loro destinazione, provvedendo adeguatamente, in
tal caso, alla sorte delle persone protette in esse raccolte.
Le zone neutralizzate sono zone caratteristiche della zona di
combattimento, ed in particolare di quella porzione di essa in cui
effettivamente si stanno conducendo le operazioni militari. Le zone
neutralizzate possono essere concordate tra le Parti in conflitto,
direttamente, oppure tramite i buoni uffici sia delle Potenze
Protettrici sia degli Enti umanitari, allo scopo di porre al riparo
dai pericoli dei combattimenti, senza alcuna distinzione, feriti e
malati, combattenti e non combattenti, e le persone civili che non
prendono parte alle ostilità e che non compiono alcun lavoro di
interesse militare durante il loro soggiorno in tali zone. La loro
creazione richiede un accordo scritto che fissi l'inizio e la
durata della neutralizzazione, dopo che le Parti in conflitto si
saranno intese su limiti, topografia, amministrazione,
vettovagliamento e controllo di tali zone.
La laboriosità di tali accordi che si
dovrebbero svolgere nell'incalzare degli avvenimenti rendono un po'
aleatorie tali norme di diritto internazionale. La pratica e
l'urgenza tattica, con la quale si possono svolgere gli
avvenimenti, fanno sì che si ricorra più frequentemente alla
dichiarazione unilaterale di «località non difesa», lasciando alla
buona fede ed all'onore militare del comandante contrapposto la
protezione delle persone ivi dislocate.
Le zone smilitarizzate devono essere concordate con un accordo
esplicito tra le Parti, che può essere realizzato, sia verbalmente
sia per iscritto, direttamente, o tramite Potenze Protettrici o
organismi umanitari, dopo l'apertura delle ostilità, ma anche in
tempo di pace. L'accordo deve indicare con precisione i limiti di
topografia della zona e può o meno indicare le modalità di
controllo. Queste zone hanno in genere una estensione topografica
maggiore delle località non difese e devono rispondere alle stesse
condizioni di queste ultime, garantendo con maggiore enfasi la
cessazione nella zona di ogni attività legata allo sforzo
militare.
La zona, per quanto possibile, dovrà essere contrassegnata con
distintivi da concordare tra i belligeranti, in modo da evidenziare
al meglio il perimetro della zona. Se i combattimenti si avvicinano
ad una zona smilitarizzata, concordata tra le Parti in conflitto,
nessuna di esse potrà utilizzare la zona per scopi legati alla
condotta delle operazioni, né revocarne unilateralmente lo statuto.
Fare oggetto di attacco località non difese e zone smilitarizzate,
così come non rispettare le regole sancite dal diritto
internazionale per la loro costituzione, costituisce infrazione
grave alle convenzioni.
7. I conflitti armati non internazionali
Si considerano non internazionali quei
conflitti armati "che si svolgono sul territorio di uno Stato fra
le sue forze armate e forze armate dissidenti o gruppi armati
organizzati che, sotto la condotta di un comando responsabile,
esercitano, su una parte del suo territorio, un controllo tale da
permettere loro di condurre operazioni militari prolungate e
concertate". Questa definizione esclude esplicitamente "le
situazioni di tensioni interne, disordini interni, come le
sommosse, gli atti isolati e sporadici di violenza ed altri atti
analoghi, che non sono considerati conflitti armati".
Le norme contenute nel II° P.A. "non possono essere invocate per
attentare alla sovranità di uno Stato o alla responsabilità del
governo di difendere l'unità nazionale e l'integrità territoriale
con tutti i mezzi legittimi."
L'applicazione delle norme del II° P.A. non modifica lo statuto
delle parti, sicché i ribelli restano tali. Sarà lo stesso Stato a
decidere se e quando da una situazione di tensioni o di disordini
interni si sia passati ad un conflitto interno ossia in pratica ad
una guerra civile.
L'obiettivo perseguito con il II° PA è
quello di sviluppare l'art. 3 comune alle Convenzioni di Ginevra
del 1949, in modo da realizzare un diritto applicabile nei
conflitti armati non internazionali che fosse omologo a quello
applicabile nei conflitti armati internazionali.
Le norme vigenti in materia di protezione della popolazione civile
e dei feriti, malati e naufraghi sono analoghe a quelle dettate per
i conflitti armati internazionali.
Va ricordato che, nelle Convenzioni dell'Aja, nel 1899 e poi nel
1907, le Parti contraenti ritennero necessario in un preambolo
(conosciuto come Clausola di Martens) "che nei casi non compresi
nelle disposizioni adottate, le popolazioni civili e i belligeranti
restano sotto la salvaguardia e l'imperio dei principi del diritto
delle genti, quali risultano dagli usi stabiliti fra nazioni
civili, dalle leggi dell'umanità e dalle esigenze della pubblica
coscienza".
(*)
- Avvocato.
(**) - Cultore della materia. |