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1. Premessa
Al fine di comprendere l'organizzazione ed
il funzionamento dell'amministrazione militare ed, in particolare,
dell'Arma dei Carabinieri occorre preliminarmente chiarire il
significato dei termini "amministrazione e gestione", concetti
questi ricorrenti nell'argomento in oggetto.
Spesso tali due vocaboli sono impiegati indistintamente, pur
implicando attività tra loro formalmente e sostanzialmente
distinte: in realtà, si tratta di momenti diversi di un medesimo
processo attraverso il quale l'amministrazione consegue i suoi
scopi.
L'attività amministrativa può essere definita come il complesso di
atti posti in essere al fine di raggiungere i fini istituzionali
dell'organismo. In quanto tale, il concetto di "amministrazione" si
lega ad un momento decisorio, ovvero ad una manifestazione di
volontà risultante da un processo logico di valutazione.
Essa si lega così ad una volontà di agire e
si traduce in ordini che legittimano tutta una serie di attività
esecutive. In definitiva, l'amministrazione, in quanto decisione, è
un impulso che dà vita ad un concreto operare ed, in quanto tale,
alla stessa attività di gestione.
La "gestione" comprende tutti gli atti posti in essere per il
raggiungimento delle finalità determinate dagli atti amministrativi
e si snoda nell'impiego concreto dei mezzi a disposizione.
Connotato essenziale della gestione è la "professionalità" di chi
agisce in tale veste: "gestire" non significa mera esecuzione di
automatismi tecnico-procedurali.
Il concreto svolgersi dell'attività istituzionale trova una serie
di vincoli di carattere giuridico, tecnico ed economico che solo
agenti con spiccate capacità professionali possono superare,
trovando la singola norma rispondente alle varie esigenze che si
presentano per il regolare funzionamento dell'organismo.
In definitiva l'amministrare ed il gestire costituiscono due
attività distinte ma complementari, attraverso le quali si persegue
il soddisfacimento delle necessità che man mano si presentano: con
l'attività amministrativa la volontà dell'autorità decidente
diventa norma positiva; con la gestione si attua concretamente tale
volontà.
L'attività amministrativa si connota in
maniera peculiare nell'ambito dell'amministrazione militare,
definita come l'insieme di leggi e regolamenti che regolano il
funzionamento di tale attività nell'ambito delle Forze Armate,
nonché dei rispettivi organi periferici.
Tale peculiarità deriva dalla molteplicità e dalla diversità dei
compiti svolti dalle Forze Armate, le quali operano sia in tempo di
pace che in tempo di guerra e che, per tale motivo, necessitano di
una struttura flessibile ed adeguata a tali caratteristiche
intrinseche.
L'amministrazione militare, in quanto tale,
riceve ed impiega i fondi di cui ha bisogno per il raggiungimento
dei propri scopi: "amministrare" significa appunto impiegare
razionalmente e legalmente i mezzi a disposizione per l'attuazione
di fini determinati.
Una volta che l'amministrazione ha predisposto il relativo atto, si
rende necessario contabilizzare lo stesso; si fissa cioè in una
documentazione quanto disposto dall'atto amministrativo al fine di
dimostrare il modo in cui sono stati impiegati i mezzi a
disposizione. In sostanza, le funzioni amministrative tendono a
prevedere i bisogni, stipulare i contratti ed ordinare le spese; le
funzioni contabili, a loro volta, rendono conto dell'attività
amministrativa e ne permettono il controllo.
Entrambe le funzioni ricevono una disciplina specifica in quelle
norme fondamentali che costituiscono le fonti normative
dell'amministrazione e della contabilità militare: attraverso esse
il legislatore, in considerazione degli specifici compiti
sopracitati, ha permesso delle deroghe alla normativa generale
della pubblica amministrazione.
In particolare, possiamo citare la legge
sulla Contabilità Generale dello Stato (R.D. 18 Novembre 1923, n.
2440) nonché il relativo regolamento ( R.D. 23 Maggio 1924, n.
827), le quali contengono norme di massima sulla tenuta e resa dei
conti giudiziali e sulla responsabilità degli agenti che maneggiano
valori dello Stato. Altri testi fondamentali sono il Regolamento
per l'Amministrazione e la Contabilità degli Organismi
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica (RAU), approvato con
D.P.R. 5 Giugno 1976 n. 1076 e le Istruzioni Amministrative e
Contabili al Regolamento per l'Amministrazione e la Contabilità
degli Organismi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica
(IAC), approvato con Decreto Interministeriale Difesa-Tesoro, 22
Dicembre 1977. Entrambi i testi prevedono l'istituzione delle
Direzioni di Amministrazione presso le Forze Armate, avvenuta a
seguito della Legge 20 Febbraio 1981, n. 30.
Recentemente poi, la Legge 31 Marzo 2000, n. 78 ha riordinato
l'Arma dei Carabinieri, assegnandole una collocazione autonoma, con
rango di Forza Armata, nell'ambito del Ministero della Difesa.
Altri testi normativi di riferimento per
l'amministrazione e la contabilità degli Enti Militari sono:
- il Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti
l'Amministrazione e la Contabilità dei Corpi, Istituti e
Stabilimenti Militari, approvato con R.D. 1928, n. 263;
- il D.P.R. 28 Giugno 1955, n. 1106, sul decentramento dei servizi
del Ministero della Difesa;
- il Regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da
eseguirsi in economia da parte degli organi centrali e periferici
del Ministro della Difesa, approvato con D.P.R. 5 Dicembre 1983, n.
939;
- il Decreto Legislativo 28 Dicembre 1998, n. 496, sulla
razionalizzazione delle procedure contrattuali dell'Amministrazione
della Difesa;
- la Legge 14 Gennaio 1994, n. 20 concernente disposizioni in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti.
2. Le origini della direzione di amministrazione
Fino alla riforma intervenuta nel 1911,
l'amministrazione militare si è basata principalmente sul sistema
delle "masse". In base a tale istituto, lo Stato affidava ai Corpi
una somma proporzionata alla forza ed alle giornate di presenza,
somma suddivisa fra denaro contante e quote per assicurare i vari
servizi di vitto, vestiario ecc.; tali quote venivano appunto
denominate "massa": massa vitto, massa vestiario, ecc. L'impiego di
tali quote doveva essere documentato attraverso una contabilità
interna ai corpi stessi.
Il sistema delle masse aveva il vantaggio
di determinare in maniera certa il costo giornaliero del soldato
sia nel suo complesso che per ciascun servizio svolto, ma la resa
della contabilità era sottratta al controllo della Corte dei Conti.
Infatti, i riscontri della Corte dei Conti erano basati
esclusivamente sulla contabilità "esterna": essa dimostrava
l'esistenza del diritto a ricevere la quota, ma non il modo in cui
essa era gestita.
Al fine di ovviare a tale inconveniente viene emanata la legge
17.7.1910, n. 511, denominata la Legge Tedesco, che procede
all'abolizione del sistema delle masse. Essa prevedeva,
innanzitutto, che le spese per il mantenimento della truppa ed il
funzionamento dei servizi venissero imputate direttamente al
capitolo di bilancio competente: di conseguenza nessuna spesa è più
sottratta al controllo della Corte dei Conti, essendo ora la
contabilità basata su documenti di spesa.
Fra le altre innumerevoli innovazioni, abbiamo il riconoscimento
legale dei Consigli di Amministrazione i quali costituiscono il
primo passo verso la nascita delle Direzioni di Amministrazione. Si
tratta di organi, istituiti presso ogni Corpo, cui compete la
gestione dell'ente ed, in particolare, l'amministrazione dei fondi
e la tenuta della relativa contabilità. Tra i componenti del
Consiglio troviamo un relatore ed un direttore dei conti che è
anche segretario del consiglio stesso; essi sono considerati agenti
contabili e, in quanto tali, sono assoggettati alla giurisdizione
della Corte dei Conti.
È durante la seconda guerra mondiale che
nascono le vere e proprie Direzioni di amministrazione, con i soli
compiti di somministrazione di fondi e raccolta delle contabilità
dei reparti mobilitati.
Con il dispaccio circolare del Ministero della Guerra n.
139900/121/4-1 del 29.6.1943 le Direzioni di Amministrazione sono
state istituite anche presso l'organizzazione territoriale,
accentrando in sé le funzioni degli Uffici Amministrativi
Territoriali e degli Uffici di Contabilità e Revisione, previsti
nella legge "Tedesco". Di fatto, tuttavia, esse hanno continuato ad
operare ed esistere nella sola organizzazione dell'Esercito,
svolgendo i compiti previsti dalle norme sul decentramento
amministrativo: il R.D. 2.2.1928, n. 263 ed il D.P.R. 28.6.1955, n.
1106.
È con il Regolamento per l'Amministrazione
e la Contabilità degli organismi dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica (RAU) e le relative IAC, che le Direzioni di
Amministrazione ricevono una disciplina compiuta e
particolareggiata circa le funzioni assegnategli; disciplina che
sarà trattata compiutamente nei paragrafi successivi.
Tuttavia, è la legge 20 Febbraio 1981 n.30 a conferire alle
Direzioni di Amministrazione il crisma della legittimazione. Essa,
infatti all'articolo 1, ne prevede l'istituzione presso la Marina,
l'Aeronautica e l'Esercito. Nell'ambito dell'Esercito, in
particolare, è prevista l'istituzione della Direzione di
Amministrazione presso il Comando Generale dell'Arma dei
Carabinieri, con sede a Roma e competenza territoriale nazionale
per gli enti dipendenti dal medesimo Comando Generale.
All'articolo 4, la stessa legge enuclea quelle che sono le funzioni
principali delle Direzioni di Amministrazione; prima di tutto esse
assicurano il finanziamento degli Enti amministrativamente
dipendenti, attraverso la disponibilità dei fondi accreditati
dall'Amministrazione centrale sulle apposite contabilità speciali e
la resa dei conti relativi. Tale funzione rappresenta una deroga
alle norme di contabilità generale dello Stato in quanto, negli
altri Dicasteri la resa del conto viene effettuata alle rispettive
Ragionerie Centrali; non di meno il finanziamento viene assicurato
con aperture di credito a favore di funzionari delegati. In
definitiva, l'istituto delle "contabilità speciali" è un istituto
tipico dell'amministrazione militare.
In secondo luogo, la legge prevede che le Direzioni di
Amministrazione svolgano le funzioni di natura
giuridico-amministrativa ad esse devolute in relazione
all'ordinamento delle singole Forze Armate.
Infine, esse esercitano l'azione di
controllo amministrativo nei confronti degli Enti della rispettiva
giurisdizione, sia in sede ispettiva che in sede di revisione degli
atti di gestione, per conto anche della Ragioneria Centrale presso
il Ministero della Difesa. Anche quest'ultima previsione
costituisce una deroga alla contabilità generale dello Stato, la
quale affida la revisione delle contabilità alle Ragionerie
Centrali presso i singoli Ministeri: le stesse Ragionerie, dopo la
revisione, inviano la contabilità alla Corte dei Conti.
Nell'ambito del Ministero della Difesa il rapporto con la Corte dei
Conti è tenuto direttamente dalle Direzioni di Amministrazione
relativamente alla resa dei conti inerenti sia le contabilità
speciali che le aperture di credito a favore dei funzionari
delegati.
Per ciò che concerne l'attività ispettiva "decentrata", essa viene
programmata di concerto con l'Ufficio Centrale delle Ispezioni.
Nell'ambito delle Direzioni di Amministrazione sono stati istituiti
i nuclei Ispettivi Direzioni Amministrazione (N.I.D.A), che
coadiuvano il Direttore nell'assolvimento di tale funzione.
La stessa legge 20 febbraio 1981, n. 30 istituisce, all'articolo 5,
una Direzione di Amministrazione interforze con le medesime
funzioni delle altre Direzioni. Essa ha competenza sugli Enti a
carattere interforze, direttamente dipendenti dallo Stato Maggiore
della Difesa e dall'ufficio del Segretariato Generale della Difesa
nonché sugli Enti Speciali che rendevano il conto all'Ufficio
Centrale dei Servizi Contabili presso la Ragioneria Centrale. Fra
questi ultimi possiamo citare, ad esempio, l'Ufficio
Amministrazione Personali Militari Vari, l'Istituto Geografico
Militare ed il Raggruppamento Unità Speciali.
3. Il Regolamento per l'Amministrazione e la Contabilità degli
Organismi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica
(RAU)
Il RAU (D.P.R. 5 Giugno 1976, n. 1076)
costituisce il testo fondamentale per l'esame della disciplina
sulla Direzione di Amministrazione nell'Arma dei Carabinieri. Essa,
tuttavia, si connota in maniera peculiare rispetto al modello
descritto nel RAU e specificato nelle relative IAC. Appare quindi
necessario esaminare prima la struttura descritta in tali testi e,
successivamente, sottolineare le caratteristiche proprie della
Direzione di Amministrazione nell'ambito dell'Arma dei
Carabinieri.
Il RAU indica in vari articoli le funzioni di tali organismi ed, in
particolare, gli dedica il Titolo XIV il quale costituisce il
quadro di riferimento.
L'articolo 389 indica, tra le funzioni, quella della distribuzione
dei fondi agli Enti della propria forza armata ed agli Enti a
carattere interforze, la cui attività interessa in modo preminente
la forza armata stessa, e dislocati nella circoscrizione
territoriale dei comandi territoriali.
Negli altri casi, tale funzione è assolta
da apposita Direzione di Amministrazione interforze, alle
dipendenze del Capo Ufficio del Segretariato Generale della
Difesa.
Le Direzioni provvedono, poi, alla revisione della contabilità del
denaro e dei materiali, anche per conto della Ragioneria Centrale
presso il Ministero della Difesa nonché alla revisione, per conto
dell'Amministrazione Centrale, dei rendiconti dei funzionari
delegati.
In base all'articolo 390, al fine di adempiere a tali compiti, le
direzioni procedono all'accertamento del fabbisogno finanziario
annuale degli Enti amministrativamente dipendenti nonché al
rifornimento dei fondi degli Enti medesimi. Inoltre, le stesse
effettuano la revisione della contabilità del denaro e dei conti
giudiziali del materiale sulla base delle direttive impartite dal
Ministero e dalla Ragioneria Centrale.
All'articolo seguente, si prevede la tenuta da parte degli
organismi in questione di apposite scritture per le aperture di
credito ricevute, per le somministrazioni di fondi agli Enti e per
le operazioni svolte sulle contabilità speciali.
L'articolo 397 affida alle Direzioni compiti di vigilanza sulla
tempestiva e regolare resa dei conti nonché sulla regolarità della
tenuta dei documenti e registri contabili. In particolare, il
Direttore di Amministrazione propone al Comandante Generale
dell'Arma dei Carabinieri l'esecuzione di ispezioni, amministrative
e contabili, anche limitate a determinati settori.
Tale potere ispettivo è esercitato con
particolare riguardo a quegli Enti che siano in arretrato con la
resa dei conti o che, in seguito alla revisione della contabilità,
diano motivo di ritenere che la loro gestione non sia
regolare.
La norma successiva prevede che le Direzioni svolgano le funzioni
di natura giuridico-amministrativa ad esse devolute dalle
disposizioni legislative e regolamentari. Tale previsione è stata
in seguito ripresa dalla legge 20 Febbraio 1981, n. 30.
Infine l'articolo 399 prevede che il Direttore venga nominato dal
Ministro e che sia responsabile degli atti e dei provvedimenti
demandati alla Direzione di Amministrazione.
4. La disciplina delle Istruzioni Amministrative e Contabili al RAU
(IAC)
Il libro VIII delle Istruzioni Amministrative e Contabili (IAC),
(Decreto Interministeriale Difesa-Tesoro 22 Dicembre 1977),
contiene norme che specificano ed approfondiscono la disciplina
prevista dal titolo XIV del RAU; esso si intitola, infatti, "Le
Direzioni di Amministrazione".
Il primo paragrafo precisa, innanzitutto, che i compiti attribuiti
alle Direzioni riguardano sia il settore della gestione del denaro
che quello della gestione dei materiali; esso va, poi, ad indicare
analiticamente tali compiti. In particolare, in relazione alla
gestione del denaro esse provvedono alla gestione delle contabilità
speciali, all'anticipazione dei fondi agli Enti nonché alla
compilazione e trasmissione alla Corte dei Conti ed alla Ragioneria
dei riassunti trimestrali delle anticipazioni e delle spese
relative alla gestione degli Enti stessi.
Rispetto alla gestione dei materiali, le
Direzioni provvedono alla revisione dei conti giudiziali resi dai
consegnatari con debito di custodia ed al loro successivo inoltro
alla Corte dei Conti; alla revisione, altresì, dei conti
amministrativi resi dai consegnatari con debito di vigilanza.
I paragrafi successivi analizzano, in particolare, le funzioni
relative alla gestione del denaro.
Le Direzioni di Amministrazione raccolgono le previsioni iniziali
di spesa che gli Enti dipendenti inviano entro il 30 settembre di
ogni anno, per il fabbisogno occorrente l'anno successivo. Tali
previsioni vengono riassunte, per ciascun capitolo di bilancio, in
un apposito modello, successivamente inviato all'Ispettorato
Logistico di ciascuna forza armata.
Lo stesso Ispettorato stabilisce le
assegnazioni dei fondi per ogni singolo Ente per l'intero esercizio
finanziario e distintamente per ogni capitolo di bilancio. Le
Direzioni, una volta ricevuta la comunicazione, provvedono a
ripartire le assegnazioni fra i singoli Enti, in rapporto al
fabbisogno dichiarato in sede di previsione esigenziale di spesa,
nonché ad apportare, durante il corso dell'esercizio finanziario,
le modifiche alle assegnazioni iniziali richieste dagli enti.
In entrambi i casi, i fondi vengono richiesti alle Direzioni
Generali nei limiti delle assegnazioni disponibili su ciascun
capitolo di bilancio, tramite richieste di accreditamento in
contabilità speciale delle Direzioni di Amministrazione.
A loro volta, le Direzioni concedono mensilmente le anticipazioni
agli Enti per mezzo di ordinativi di pagamento tratti sulla
contabilità speciale; il limite invalicabile sono le assegnazioni
fatte a ciascun Ente sui singoli capitoli di bilancio.
Il paragrafo 8 indica, innanzitutto, le scritture contabili
attraverso le quali vengono dimostrate le contabilità speciali; ad
esempio il registro degli ordinativi di pagamento emessi od il
registro dei movimenti sulle contabilità speciali.
In particolare, vengono poi trattate le operazioni di entrata e di
uscita in contabilità speciale: le entrate, per le direzioni di
amministrazione, derivano dalla commutazione di ordini di
accreditamento emessi dal Ministero e di ordinativi di pagamento
emessi da altre Direzioni di Amministrazione a titolo di passaggi
di fondi. Quest'ultima ipotesi può riferirsi a passaggi temporanei
di fondi tra le Direzioni, sostanzialmente dei prestiti, a
trasferimenti di accreditamenti disposti nel corso dell'esercizio
ed a perequazioni di accreditamenti per la chiusura a pareggio
delle contabilità speciali. Le uscite, a loro volta, scaturiscono
innanzitutto dall'emissione di ordinativi per le anticipazioni
mensili di fondi e dalle somministrazioni delle dotazioni di fondo
scorta agli enti. Ancora, esse derivano da ordinativi di pagamento
emessi a favore di altre direzioni, a titolo di passaggi di fondi
nonché a favore di terzi creditori, su richiesta degli enti
stessi.
Nel caso di momentanee deficienze negli
stanziamenti sui capitoli di bilancio, le direzioni possono
temporaneamente emettere ordinativi allo scoperto, in attesa dei
necessari accreditamenti (paragrafo 9).
I successivi paragrafi trattano della resa del conto alla
Ragioneria Centrale ed alla Corte dei Conti: in particolare,
vengono indicati i documenti contabili che le Direzioni di
Amministrazione inviano ai fini di tali controlli.
Il riscontro contabile ed i controlli amministrativi sulla gestione
del contante sono trattati al successivo paragrafo 14: le Direzioni
di Amministrazione esercitano il primo per conto della Ragioneria
Centrale ed il secondo su delega delle Direzioni Generali
interessate alla gestione dei capitoli di propria competenza.
Le Direzioni di amministrazione si occupano, altresì, del controllo
della gestione dei funzionari delegati; come per la gestione del
contante, esercitano sulla gestione del materiale il riscontro
contabile e quello amministrativo.
Infine, il paragrafo 28 ribadisce la funzione di vigilanza delle
Direzioni di Amministrazione sulla tempestiva e regolare resa dei
conti, sulla regolarità della gestione, dei documenti e dei
registri contabili nonché la funzione ispettiva.
Questa breve introduzione alle funzioni delle Direzioni di
Amministrazione verrà approfondita nei successivi paragrafi in
riferimento alla Direzione di Amministrazione dell'Arma dei
Carabinieri, evidenziandone altresì le caratteristiche
peculiari.
5. La direzione di amministrazione dell'Arma dei Carabinieri:
organizzazione e funzioni
La Direzione di Amministrazione costituisce
un organo specializzato alle dirette dipendenze del Capo di Stato
Maggiore ed inserito nel Comando Generale dell'Arma dei
Carabinieri; essa svolge, a livello intermedio, le attività del
Servizio di Amministrazione.
In particolare, l'organizzazione amministrativa dell'Arma dei
Carabinieri si basa sul Comando Generale quale organo di vertice,
sulla Direzione di Amministrazione a livello intermedio e su organi
periferici quali Enti, Distaccamenti e Reparti.
La distinzione tra Enti e Distaccamenti si basa sulle modalità di
finanziamento e di resa del conto: mentre gli Enti ricevono i fondi
direttamente dalla Direzione di Amministrazione e ad essa rendono
il conto, i Distaccamenti ricevono la somministrazione dei fondi
dagli Enti e ad essi rendono la contabilità: gli Enti, a loro
volta, inseriranno detta contabilità nella propria.
Diversa è la figura del Reparto: non ha
autonomia di bilancio e deve, quindi, essere autorizzato
all'esecuzione di spese dall'Ente o dal Distaccamento nel quale
esso è inserito.
La Direzione di Amministrazione opera in funzione di raccordo a
livello amministrativo tra l'organizzazione centrale e quella
periferica dell'arma; costituisce, in altre parole,
l'organizzazione amministrativa intermedia dell'Arma dei
Carabinieri.
Fino alla riforma intervenuta nel 2001 con la Legge di Riordino
dell'Arma dei Carabinieri (Legge 31 marzo 2000, n. 78), gli Enti
dipendenti dalla Direzione di Amministrazione erano 27 tra Regioni,
Scuole etc., 6 Distaccamenti Ordinari, 13 Distaccamenti Minori
nonché 536 Stazioni Capoluogo che assumevano la configurazione
amministrativa di Reparti.
Dal 1 gennaio 2002 la nuova configurazione
vede:
- 7 Enti (5 Raggruppamenti Tecnico-Logistici Amministrativi, CNA,
Reparto Autonomo presso il Comando Generale);
- 4 Distaccamenti Ordinari (Rgt. Corazzieri, 2^ Brigata Mobile,
Raggruppamento Elicotteri di Pratica di Mare (Roma) e Comando Unità
Mobili Specializzate "Palidoro");
- 152 Sezioni Amministrative a livello Regione, Scuole,
Battaglioni, Reggimenti Allievi Carabinieri e Comandi
Provinciali/Territoriali.
La Direzione di Amministrazione è retta da
un Colonnello del ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei Carabinieri
e non più da un ufficiale del Corpo di Amministrazione
dell'Esercito, a seguito della sua collocazione autonoma, con il
rango di Forza Armata nell'ambito del Ministero della Difesa (art.
1, L. 31 Marzo 2000, n. 78).
La Direzione si articola su:
- Segreteria;
- Nucleo Ispettivo;
- 1^ Sezione Giuridico Amministrativa;
- 2^ Sezione Contratti;
- 3^ Sezione Contabilità Speciale;
- 4^ Sezione Revisioni Rendiconti-Gestione Danaro;
- 5^ Sezione Revisione Rendiconti-Gestione Materiale;
- 6^ Sezione Trattamento Economico;
- 7^ Sezione Trattamento Quiescenza;
- 8^ Sezione Equo Indennizzo;
- 9^ Sezione Codificazione Mezzi e Materiali.
Prima di esaminare nel dettaglio le funzioni svolte da ciascuna
delle sezioni componenti la Direzione di Amministrazione, occorre
preliminarmente descriverne le funzioni generali, a partire dalla
legge 20 Febbraio 1981, n. 30, già precedentemente citata,
istitutiva, tra le altre, della Direzione di Amministrazione
dell'Arma dei Carabinieri.
I compiti svolti dalla Direzione di Amministrazione possono essere
così riassunti:
- assicurare il finanziamento degli Enti amministrativamente
dipendenti;
- svolgere le funzioni di natura giuridico-amministrativa
assegnatele dall'ordinamento;
- esercitare l'azione di controllo amministrativo nei confronti
degli Enti sia in sede ispettiva, sia in sede di revisione degli
atti di gestione;
- svolgere funzioni di consulenza giuridico-amministrativa per il
Comandante Generale in relazione all'attività decentrata;
- effettuare un coordinamento con i vari uffici e Direzioni del
Comando Generale nelle materie di competenza;
- eseguire un'attività di vigilanza sulla gestione degli Enti,
mediante controlli amministrativo-contabili dei rendiconti
trimestrali.
Il Nucleo Ispettivo
Di prossima costituzione, il Nucleo
Ispettivo della Direzione di Amministrazione si comporrà di quattro
Ufficiali superiori. Esso svolgerà preminentemente le proprie
funzioni nell'ambito dell'attività ispettiva regolata dagli
articoli 524 e seguenti del RAU e dal Libro XII delle IAC al
RAU.
In base all'art. 524 del RAU, il Ministero della Difesa esercita
l'azione di controllo sulla gestione amministrativa e contabile del
materiale e del contante da parte di Enti e Distaccamenti, mediante
ispezioni amministrative e contabili.
Le ispezioni si distinguono in:
- ordinarie: svolte periodicamente in base a norme
legislative;
- straordinarie: disposte ogni qualvolta se ne ravvisi la
necessità;
- dirette: quelle eseguite da ispettori dell'Ufficio Centrale per
le Ispezioni Amministrative (ISPEDIFE) del Ministero della
Difesa;
- decentrate: eseguite su delega di ISPEDIFE.
Il Nucleo Ispettivo avrà il compito di eseguire, innanzitutto, le
ispezioni ordinarie decentrate da ISPEDIFE: tale ufficio predispone
ogni anno l'elenco delle ispezioni che devono essere eseguite,
decidendo altresì quelle che verranno decentrate al Direttore della
Direzione di Amministrazione. Fino alla costituzione del Nucleo
Ispettivo, il Direttore di Amministrazione deciderà a quale
ufficiale affidare l'esecuzione dell'ispezione: in seguito, tale
attività verrà affidata ad un Ufficiale appartenente al citato
Nucleo Ispettivo.
Le ispezioni possono avere carattere sia
amministrativo sia contabile. In base all'art. 528 del RAU le
ispezioni amministrative riguardano la gestione amministrativa di
Enti e Distaccamenti; in particolare, concernono l'accertamento
della conformità degli atti amministrativi alle disposizioni
legislative, regolamentari ed alle istruzioni ministeriali nonché
la convenienza ed economicità degli atti di gestione.
Oggetto delle ispezioni amministrative sono, ad esempio, le
verifiche di cassa (l'ammontare dei fondi e dei valori custoditi
deve corrispondere alle risultanze indicate nelle scritture
contabili), le verifiche delle contabilità relative alla gestione
del denaro e dei materiali e l'accertamento dell'esattezza dei dati
relativi alla forza (art. 529 RAU).
Le ispezioni contabili riguardano, invece, l'accertamento della
regolarità della tenuta dei registri e dei documenti contabili
nonché la regolarità e la tempestività della resa dei conti; la
verifica della regolarità delle anticipazioni e della consistenza
delle casse e dei materiali limitatamente alla parte contabile.
Sia il RAU sia le IAC indicano
dettagliatamente i documenti che devono essere redatti a seguito
delle ispezioni: in particolare, l'ispettore redige una nota
riassuntiva nella quale riepiloga i dati salienti dell'ispezione
nonché la vera e propria relazione nella quale indica i vari
controlli effettuati ed eventuali rilievi riscontrati a seguito
dell'ispezione. Entrambi i documenti vengono inviati a ISPEDIFE e,
tramite questo, al Ministero della Difesa.
Qualora nel corso dell'ispezione emergano fatti dannosi che
comportano una responsabilità amministrativo-contabile, l'ispettore
è tenuto a darne immediata comunicazione ai competenti organi
dell'Amministrazione centrale (art. 532 RAU).
Il Nucleo Ispettivo interverrà, altresì, nelle verifiche
amministrativo-contabili attuate dal Ministero del Tesoro: in
particolare, il Ministero dialoga direttamente con ISPEDIFE e,
tramite questo, con la Direzione di Amministrazione (Nucleo
Ispettivo). Infatti, una volta terminata la verifica il Ministero
del Tesoro informa ISPEDIFE di eventuali rilievi mossi; questi, a
sua volta, li comunicherà al Nucleo Ispettivo affinché dia
chiarimenti sui rilievi stessi.
Per prima cosa, il Nucleo Ispettivo chiederà all'Ente ispezionato
possibili giustificazioni alle problematiche emerse;
successivamente sulla base di tali chiarimenti e delle norme di
legge comunicherà ad ISPEDIFE le risposte ai rilievi mossi.
Il Ministero risponderà, a sua volta, tramite ISPEDIFE prendendo
atto delle spiegazioni fornite dal Nucleo Ispettivo oppure non
ritenendo le giustificazioni addotte idonee al superamento dei
rilievi mossi.
1^ Sezione:
giuridico-amministrativa
L'articolo 4 della Legge 20 Febbraio 1981,
n. 30, istitutiva delle Direzioni di Amministrazione, assegna ad
esse, tra le funzioni da svolgere, quella
giuridico-amministrativa.
In particolare, la 1^ Sezione provvede alla gestione delle pratiche
di propria competenza afferenti la responsabilità amministrativa
e/o contabile degli agenti preposti all'attività ed alla gestione
amministrativa degli organismi militari in ambito Arma dei
Carabinieri, l'infortunistica stradale, i pignoramenti e la tutela
legale.
La responsabilità amministrativa concerne i
casi in cui dipendenti dello Stato, per inosservanza colposa o
dolosa dei loro obblighi di servizio, cagionino alla Pubblica
Amministrazione un danno erariale.
La responsabilità amministrativa può essere causata, innanzitutto,
da ammanchi, smarrimenti e furti di materiale e denaro
dell'Amministrazione Militare. In questo caso, abbiamo altresì una
responsabilità contabile che ricorre per gli agenti preposti ad una
attività di gestione contabile, implicante maneggio di denaro o di
materie di proprietà dello Stato e sorge ove vi sia un danno
causato dalla mancata restituzione o dall'omessa dimostrazione di
un legittimo impiego del denaro, etc.
Appena accaduto il fatto, il Comandante del Reparto che ha in
affidamento il materiale o il denaro deve informare il Comando
Interregionale competente il quale, dopo aver fatto apposita
denuncia alla Procura Regionale della Corte dei Conti ed alla
Autorità Giudiziaria nel caso si ravvisi l'ipotesi di reato,
predispone la relazione d'inchiesta.
Successivamente, il Comando Interregionale
invia, in doppia copia, il fascicolo dell'inchiesta alla 1^
Sezione: nell'ipotesi in cui l'importo dei danni causati sia
inferiore a 2.582,28 Euro, la 1^ Sezione predispone il Decreto di
addebito o di scarico, a firma del Direttore di Amministrazione, su
delega del Comandante Generale. Nel caso in cui l'importo superi
tale cifra, la 1^ Sezione esprime un parere al Ministero della
Difesa, il quale emetterà il sopra citato decreto.
In generale, il decreto di scarico è emanato ove sia riconosciuto
sussistente il caso fortuito o causa di forza maggiore. Anche in
questo caso gli atti vengono inviati alla Procura della Corte dei
Conti. La responsabilità amministrativa può conseguire, altresì, a
seguito di incidenti stradali i quali si distinguono a seconda che
coinvolgano oppure no un mezzo militare.
Nel caso di incidenti stradali che
coinvolgano un mezzo militare, la procedura per la definizione
della pratica inizia con l'istruzione dell'inchiesta da parte del
Reparto che ha in uso il mezzo (Legge 31 Dicembre 1962, n. 1833).
In particolare, il primo atto da compiere è la segnalazione
dell'accaduto alla 1^ Sezione, con un messaggio di comunicazione
del fatto secondo quanto previsto dalle Istruzioni sul
Carteggio.
Successivamente la pratica viene istruita dal competente Comando
Interregionale, il quale nomina la commissione d'inchiesta: una
volta terminati i lavori della commissione con la stesura della
relazione, il Comando provvede ad inviarla alla Direzione di
Amministrazione - 1^ Sezione, la quale appronta il relativo
fascicolo.
Ove il mezzo militare sia riparabile senza oneri per
l'Amministrazione, la 1^ Sezione provvede ad archiviare la pratica.
Ove invece vi sia la responsabilità del militare, la 1^ Sezione
decide se concordare o meno con il parere espresso nella relazione
d'inchiesta approntata dall'Ente.
Nell'ipotesi in cui l'importo dei danni
causati dall'incidente stradale non superi 2.582,28 Euro, la 1^
Sezione provvede ad approntare il relativo decreto; altrimenti
invia il proprio parere al Ministero della Difesa.
Ogni fatto dannoso per l'Amministrazione deve essere comunicato
alla Corte dei Conti: in caso di mancata accettazione del
provvedimento amministrativo di addebito, i responsabili sono
deferiti alla Procura Generale della Corte dei Conti per
l'instaurazione del giudizio formale di responsabilità.
La 1^ Sezione si occupa, altresì, della ripetibilità di somme
erogate "a vuoto" dallo Stato al personale dipendente a seguito di
infortuni con mezzi privati. In questo caso, la competenza della 1^
Sezione ha come limite l'importo di 2.478,99 Euro, previsto
dall'art. 44 del RAU; ove tale importo venga superato la competenza
è del Ministero della Difesa.
In particolare la 1^ Sezione, si occupa dell'esame, dell'istruzione
e della predisposizione del relativo atto, dandone notizia,
altresì, all'Avvocatura di Stato; ove vi sia la possibilità di una
transazione tra le parti la 1^ Sezione deve richiedere un parere
alla stessa Avvocatura.
Nel settore dei pignoramenti, essa
predispone le lettere di trasmissione al Centro Nazionale
Amministrativo per la prescritta dichiarazione di terzo.
In materia di risarcimento dei danni provocati dall'Arma dei
Carabinieri ai terzi, la 1^ Sezione procede al pagamento delle
spese legali.
Infine, essa predispone le disposizioni, raccolte e direttive per
gli Enti dipendenti in materia di:
- conto corrente postale e bancario;
- istituzione Corte dei Conti;
- alloggi di servizio;
- tutela della Pubblica Amministrazione nei giudizi amministrativi
e contabili.
2^ Sezione: contratti
I contratti della Pubblica Amministrazione
sono stipulati sulla base del procedimento dell'evidenza pubblica,
ovvero un insieme di norme che regolano la formazione della volontà
della pubblica amministrazione e la scelta del contraente e le
sottopongono al controllo di un autorità diversa da quella che è
parte del contratto.
In particolare, la 2^ Sezione ha competenza relativamente ai
contratti stipulati dalla Direzione di Commissariato: si tratta per
lo più di contratti accentrati, relativi ad ingenti quantità di
merci.
Una volta stipulato il contratto, esso diventa eseguibile, per
l'Amministrazione dell'Arma dei Carabinieri, solo con
l'approvazione dello stesso da parte del Comandante Generale, in
qualità di Direttore Generale; il decreto di approvazione è,
appunto, predisposto dalla Direzione di Amministrazione - 2^
Sezione.
L'atto di approvazione è ricostruito dalla
dottrina come un atto di controllo che assume la forma di un atto
amministrativo a sé stante col quale un organo diverso da quello
che ha stipulato il contratto ne ordina l'esecuzione ed assume
l'impegno della relativa spesa. Infatti, la 2^ Sezione procede alla
predisposizione del decreto di approvazione e successivamente
appronta il mandato informatico con il quale impegna la spesa sul
capitolo di bilancio competente. In momenti diversi, entrambi gli
atti vengono inviati alla Ragioneria Centrale presso il Ministero
della Difesa prima, ed alla Corte dei Conti poi, per la
registrazione.
Una volta restituiti gli atti, la Direzione di Amministrazione
provvede a notificare l'avvenuta registrazione all'altra parte
contraente: dalla notifica comincia a decorrere il termine entro il
quale la Ditta deve provvedere alla fornitura della merce oggetto
del contratto.
Spesso accade che tale termine venga
violato: in questo caso, alla Ditta verrà applicata una penalità,
stabilita dal Capitolato Generale degli Oneri ed il cui importo
varia a seconda dei giorni di ritardo sui termini della
fornitura.
In particolare, in caso di penalità la Direzione di Commissariato
invia tutta la documentazione del contratto all'Ufficio Tecnico
Territoriale unitamente ad un prospetto di liquidazione, nel quale
indica fra l'altro la misura della penalità.
In tali casi, la 2^ Sezione può anche chiedere all'Ufficio una
nuova determinazione, ove rilevi degli errori in quella
precedentemente fatta. L'altra parte contrattuale ha 6 mesi di
tempo per contestare la determinazione della misura della penalità;
in questo caso, la 2^ Sezione chiede un parere all'Ufficio Tecnico
Territoriale ed ove tutti concordino con l'istanza presentata viene
emanato dalla Direzione di Amministrazione un decreto di
disapplicazione delle penalità.
La competenza della 2^ Sezione riguarda, altresì, la
predisposizione dei decreti di atti aggiuntivi ai contratti per
modifiche al contenuto dello stesso contratto, i quali seguono la
stessa procedura dei decreti di approvazione.
La 2^ Sezione, emana anche il decreto relativo all'aumento o
diminuzione dell'importo contrattuale, fino alla concorrenza di 1/5
del valore del contratto: successivamente al decreto viene
predisposto un impegno di spesa ed entrambi sono registrati alla
Ragioneria Centrale (solo nel caso in cui l'importo superi una
determinata cifra, vi è la registrazione anche alla Corte dei
Conti). La 2^ Sezione predispone anche i decreti relativi ad
anticipazioni pari al 5% del valore del contratto: con tale atto si
autorizza la Ditta a fornire, anticipatamente rispetto al termine
stabilito per la fornitura, la merce oggetto del contratto nella
misura del 5% della sua quantità.
Il contenzioso oggetto della competenza della 2^ Sezione può essere
originato dal fatto che la controparte non viene soddisfatta nel
proprio credito: ciò può essere causato, ad esempio, dal fermo
amministrativo.
Il fermo amministrativo è previsto dall'art. 69 della Legge sulla
Contabilità Generale dello Stato; esso prescrive che qualora
un'amministrazione dello Stato abbia a qualsiasi titolo ragione di
credito verso aventi diritto a somme dovute da altre
amministrazioni, debba richiedere la sospensione del pagamento da
parte delle altre amministrazioni a tale soggetto.
In altre parole, il fermo amministrativo viene chiesto da
un'amministrazione creditrice ad altre amministrazioni debitrici,
le quali sospendono per tale motivo i pagamenti.
3^ Sezione: contabilità speciale
La 3^ Sezione si occupa, innanzitutto, del
controllo delle richieste fondi mensili presentate dagli Enti. La
gestione amministrativa degli Enti si basa sull'istituto delle
assegnazioni, attraverso le quali i fondi stanziati nello Stato di
previsione del Ministero della Difesa sono messi a disposizione
degli Enti stessi.
Le assegnazioni costituiscono, a norma dell'art. 20 della Legge
468/78 che ha introdotto nuove norme in materia di Contabilità
Generale dello Stato, il limite assolutamente insuperabile da parte
degli Enti: essi non posso spendere più di quanto stanziato con le
assegnazioni su ciascun capitolo di bilancio.
Il VI Reparto- SM- Ufficio Bilancio, di
concerto con gli Uffici Gestori del Comando Generale, provvedono
alle assegnazioni dei fondi e le comunicano alla Direzione di
Amministrazione la quale, a sua volta, informa gli Enti.
A differenza delle Direzioni di Amministrazione delle altre Forze
Armate, la Direzione di Amministrazione dell'Arma dei Carabinieri (
3^ Sezione) raccoglie ed esamina le previsioni di spesa degli Enti
dipendenti solo per i capitoli relativi agli assegni fissi degli
Ufficiali dell'Esercito. Sempre in riferimento a tali specifici
capitoli, esamina le richieste, presentate dagli Enti, di
variazione alle assegnazioni ricevute e le rettifica, ove lo
ritenga opportuno.
Nei limiti delle assegnazioni gli Enti, entro il 20 di ogni mese,
inoltrano alla 3^ Sezione la richiesta dei fondi per i bisogni del
mese successivo, compilando gli allegati n. 4 e 5 (Libro
VI-IAC).
L'allegato 4 è composto di due parti: la richiesta fondi, con la
quale si indicano per ogni capitolo di bilancio le somme
necessarie; la dichiarazione di ricevuta che riproduce soltanto
l'elencazione dei capitoli, essendo riservata alla 3^ Sezione la
determinazione delle somme da anticipare.
Infatti, una volta ricevute le richieste da
parte degli Enti, si provvede a controllare la disponibilità di
cassa degli Enti stessi, i quali possono avere fondi sufficienti a
coprire le esigenze: può, quindi, accadere che la somministrazione
dei fondi non corrisponda a quanto richiesto dagli Enti.
L'allegato 5 è il Prospetto Dimostrativo dei Fondi Richiesti e da
esso devono risultare:
- l'ammontare delle spese sostenute alla chiusura del mese
precedente;
- l'ammontare delle spese sostenute e presunte per il mese al quale
la richiesta si riferisce;
- il complessivo della spesa;
- l'ammontare complessivo delle anticipazioni ricevute all'atto
della compilazione della richiesta;
- la rimanenza dei fondi o l'eccedenza delle spese sulle
anticipazioni, corrispondente alle somme che si richiedono.
La 3^ Sezione provvede alla
somministrazione dei fondi attraverso la "contabilità speciale"
aperta fra la Direzione di Amministrazione e la Sezione provinciale
di Tesoreria di Roma. La contabilità speciale è costituita da
accreditamenti trimestrali inviati alla Sezione di Tesoreria dal VI
Reparto (tramite BILANCENTES) e di cui è titolare il Direttore di
Amministrazione. Tali fondi sono utilizzati per il finanziamento
degli Enti, attraverso l'emissione di ordinativi di pagamento sulla
contabilità speciale intestati ai responsabili della cassa di
riserva (il Capo Servizio Amministrativo, il Capo Gestione Denaro
ed il Cassiere), oppure resi estinguibili dalla Sezione di
Tesoreria a mezzo di accreditamento sul Conto Corrente Postale
degli Enti.
Le somministrazioni di fondi sono denominate "anticipazioni" in
quanto i fondi somministrati non vanno a coprire l'ammontare
definitivo delle spese che gli Enti devono sostenere, ma servono
per far fronte ai pagamenti occorrenti, salvo conguaglio alla fine
dell'esercizio con l'importo delle spese effettivamente sostenute:
il limite invalicabile rimane comunque l'assegnazione.
Una volta ricevuta la somministrazione, l'Ente deve inviare alla 3^
Sezione una dichiarazione di ricevuta, la seconda parte della
richiesta fondi, dalla quale risulta l'ammontare dei fondi
somministrati.
Gli enti, entro i 40 giorni successivi alla fine di ciascun
trimestre dell'esercizio finanziario, rendono alla Direzione di
Amministrazione il rendiconto della propria gestione.
I rendiconti trimestrali comprendono i seguenti documenti:
- riepilogo delle assegnazioni, anticipazioni e spese (allegato
29);
- rendiconto delle anticipazioni ricevute e delle spese effettuate
(allegato 30);
- situazione di tutti i conti (allegato 31);
- dimostrazione riassuntiva dei proventi riscossi e versati in
Tesoreria (allegato 32).
La 3^ Sezione, rispetto ai rendiconti
presentati dagli Enti, compie una revisione trimestrale delle
"situazioni di tutti i conti" e delle dimostrazioni riassuntive dei
proventi. In particolare, essa invia alla Corte dei Conti ed alla
Ragioneria Centrale, la rendicontazione trimestrale, degli
accreditamenti ricevuti e delle anticipazioni somministrate agli
Enti nonché un riassunto trimestrale delle anticipazioni
somministrate e delle spese eseguite dagli Enti stessi.
Appena giunte le contabilità degli Enti, viene verificata la
corrispondenza dei dati risultanti da tali contabilità con quelli
che emergono dalle scritture della Direzione di
Amministrazione.
Successivamente, esegue un controllo sui riepiloghi delle
assegnazioni, anticipazioni e spese e sulle rendicontazioni
verificando, ad esempio, che le anticipazioni siano richieste in
relazione all'effettivo fabbisogno. In merito alla situazione di
tutti i conti, viene eseguito un controllo sul conto transitorio e
sul fondo scorta affinché i crediti ed i debiti siano sistemati nel
più breve tempo possibile.
Alla fine dell'esercizio finanziario, la Direzione di
Amministrazione procede alla chiusura a pareggio della sua
contabilità con la contabilità degli Enti. Il rendiconto della
chiusura a pareggio è comunicato alla Ragioneria Centrale entro il
31 Maggio di ogni anno. Esso rileva per ogni capitolo di bilancio i
versamenti e le riscossioni relativi alle anticipazioni ricevute in
più (saldi a debito) ed in meno (saldi a credito): ove l'ammontare
dei saldi a debito superi quello dei saldi a credito, la 3^ Sezione
conteggerà la differenza a titolo di anticipazione per l'anno
finanziario in corso; in caso contrario la differenza verrà rimessa
agli Enti a mezzo di apposito ordinativo di pagamento da
contabilizzarsi tra le operazioni dell'esercizio scaduto.
La chiusura a pareggio avviene, altresì, con la Direzione di
Amministrazione Interforze ed è attuata con le stesse modalità
sopra citate.
In relazione alla materia dei proventi, la
3^ Sezione si occupa del controllo e del riepilogo dei versamenti
effettuati dagli Enti nonché della presentazione della richiesta,
agli Organi Centrali, di rassegnazione agli Enti dei proventi
riassegnabili.
Infine, la 3^ Sezione gestisce, come Ufficio Gestore, i seguenti
capitoli:
- 2691: fondo scorta;
- 2633: servizi collettivi;
- 2627: compensi per lavoro straordinario al personale
civile;
- 2641: spese per interessi legali e rivalutazione monetaria sugli
assegni fissi.
4^ Sezione: revisione
rendiconti-gestione denaro
La funzione principale della 4^ Sezione è
l'esame dei rendiconti trimestrali degli Enti. In base all'art. 257
del RAU gli Enti rendono il conto alla fine di ogni trimestre,
dimostrando per ciascun capitolo di bilancio le anticipazioni
ricevute e le spese sostenute. Tali rendiconti, predisposti dal
Capo Gestione Denaro e firmati dal Capo del Servizio
Amministrativo, sono trasmessi alla Direzione di Amministrazione
unitamente alla situazione del fondo scorta, del conto transitorio
e ad un prospetto riassuntivo dei proventi riscossi. I
distaccamenti, invece, rendono mensilmente conto delle
anticipazioni ricevute e delle spese sostenute all'Ente dal quale
amministrativamente dipendono; l'Ente, ricevuti i rendiconti,
accerta la loro regolarità formale e contabile e li inserisce nella
propria contabilità (art. 262-263 RAU).
La 4^ Sezione esegue su tutti i rendiconti
un esame sotto il profilo contabile e formale, sia di legittimità
che di merito. A seguito di tale revisione, viene compilata una
"Nota di Osservazione", nella quale si indicano i rilievi
eventualmente mossi ai documenti contabili presentati dagli Enti;
questi, a loro volta, indicheranno eventuali chiarimenti e la
Direzione di Amministrazione prenderà una decisione definitiva. Le
rettificazioni alla contabilità del contante di un Ente sono
regolate dal paragrafo 39 delle IAC: esse possono essere disposte
sia dalla 4^ Sezione in sede di revisione della contabilità (come
precedentemente descritto), sia ad iniziativa dello stesso Ente
interessato.
Successivamente alla revisione e ad eventuali rettificazioni, la
Direzione provvede ad inviare la contabilità alla Corte dei Conti.
Dal 1994 la contabilità degli Enti non è più conservata dalla Corte
dei Conti ma dalla stessa Direzione di Amministrazione: essa stessa
provvederà ad inviarla alla Corte dei Conti ove questa ne faccia
esplicita richiesta.
Altro compito della 4^ Sezione è la revisione dei rendiconti dei
"Funzionari Delegati": per le spese indicate nel R.D. 18 Novembre
1923, n. 2440, l'Amministrazione Centrale può disporre aperture di
credito a favore del Capo del Servizio Amministrativo dell'Ente
incaricato di eseguire le spese stesse e tale agente assume le
funzioni del funzionario delegato (art. 273 RAU). Il funzionario
delegato provvede, in base all'art. 274 del RAU, all'esecuzione
delle spese ed alla resa del conto alla Direzione di
Amministrazione ogni anno alla fine dell'esercizio finanziario.
Il rendiconto viene, altresì, inviato dallo
stesso funzionario delegato alla Corte dei Conti. Il conto è reso
per ogni capitolo di bilancio cui l'apertura di credito si
riferisce e vi si allegano i documenti giustificativi delle spese
effettuate.
La 4^ Sezione provvede ad eseguire su tali rendiconti un controllo
amministrativo e contabile, limitatamente ai capitoli di bilancio
gestiti dal Ministero della Difesa.
La 4^ Sezione provvede anche alla revisione dei rendiconti relativi
alla gestione degli Organismi di Protezione Sociale (OPS), la cui
gestione e rendicontazione delle attività è regolata dalla
Direttiva SMD-G-023 (Maggio 1999).
Gli OPS svolgono attività di carattere prevalentemente
socio-ricreativo, culturale, sportivo ed assistenziale allo scopo
di promuovere i vincoli sociali tra il personale sia esso in
servizio che in quiescenza. Gli OPS possono essere gestiti
attraverso due forme di gestione: l'affidamento in concessione
(alle stesse Organizzazioni costituite fra il personale dipendente,
ad Enti ed a Terzi) oppure in gestione diretta, con personale e
mezzi propri dell'Amministrazione Militare.
Solo in questo secondo caso si configura una responsabilità
contabile, in quanto l'attività di protezione sociale è attuata
attraverso un esercizio diretto da parte dell'Ente, attraverso
propri organi di gestione: a tal fine, gli Enti ricevono delle
assegnazioni sui pertinenti capitoli di bilancio per sostenere le
spese relative all'acquisizione di beni e servizi necessari al
funzionamento dell'OPS. In particolare, il conto giudiziale è reso
dal Cassiere in quanto incaricato della riscossione delle
contribuzioni dovute dagli utenti. Altra funzione della 4^ Sezione
è quella di approntare i decreti di nomina, a firma del Comandante
Generale, dei Cassieri degli Enti tenuti alla resa del conto
giudiziale.
A seguito della revisione dei rendiconti relativi alla gestione
degli OPS, tale Sezione compila eventuali Note di Osservazioni in
caso di rilievi ed inoltra, successivamente, la documentazione alle
competenti Sezioni Giurisdizionali Regionali della Corte dei
Conti.
Le contabilità revisionate dalla Direzione
di Amministrazione - 4^ Sezione possono essere oggetto di rilievi
mossi dall'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della
Difesa e/o dalla Corte dei Conti in sede di revisione della
contabilità, oppure dagli organi di ISPEDIFE e dal Ministero del
Tesoro, in sede ispettiva: in tutti questi casi la Sezione in esame
provvederà alla definizione di tali rilievi.
Infine, la 4^ Sezione provvede ad inviare, alla competente Autorità
Giudiziaria, le documentazioni amministrative da essa richieste ed
oggetto di procedimento giudiziario, essendo come abbiamo già visto
la Direzione stessa e non più la Corte dei Conti, a custodire,
dall'esercizio finanziario del 1994, la documentazione contabile
relativa agli Enti dell'Arma dei Carabinieri.
5^ Sezione: revisione rendiconti -
gestione materiali
Il compito della 5^ Sezione consiste,
innanzitutto, nella revisione della contabilità dei consegnatari
dei materiali.
In base all'art. 290 del RAU, essi si suddividono in:
- "consegnatari per debito di custodia": i quali svolgono
un'attività di conservazione dei materiali, in quanto destinati al
rifornimento degli Enti, Distaccamenti e Reparti;
- "consegnatari per debito di vigilanza": ad esso fanno capo tutti
i materiali impiegati per il funzionamento dei Comandi, Enti,
Distaccamenti, Reparti etc.
A tali categorie di consegnatari corrispondono due tipi diversi di
rendicontazioni:
- il conto giudiziale è reso dal consegnatario per debito di
custodia ed è sottoposto, oltre al controllo da parte della 5^
Sezione, al giudizio della Corte dei Conti;
- il conto amministrativo è, invece, reso dal consegnatario per
debito di vigilanza ed è sottoposto al solo riscontro interno della
5^ Sezione.
La contabilità dei materiali è resa annualmente, dai consegnatari,
alla 5^ Sezione; in particolare, il conto giudiziale è reso entro
il 28 Febbraio mentre il conto amministrativo entro il 31
Gennaio.
Il conto giudiziale, ai fini della
rendicontazione, è costituito dalla seguente documentazione:
- Mod. CM/6-B: elenco delle consistenze iniziali;
- Mod. CM/4: registro dei conti analitici dei materiali;
- Mod. CM/5-A e Mod. CM/5-B: registro valutativo dei
movimenti;
- Mod. CM/6-A: elenco delle consistenze finali;
- Mod. CM/1-2 e 3, UNIFICATO: fascicolo degli ordini di carico e
scarico.
Il conto amministrativo si basa sugli stessi documenti ma, a
differenza del conto giudiziale, il registro dei conti analitici
dei materiali è il modello CM/7.
La 5^ Sezione provvede ad effettuare, su ciascun conto giudiziale,
il riscontro di legittimità e merito degli ordini di carico e
scarico componenti il conto ed a trasmettere alla Corte dei Conti
tutti i documenti costituenti il conto giudiziale. Per ciascun
conto amministrativo, essa compie lo stesso controllo di
legittimità e merito ma non invia gli atti alla Corte dei
Conti.
In particolare, la 5^ Sezione controlla i modelli 16/M degli Enti,
sia giudiziali sia amministrativi, riepilogativi delle variazioni
avvenute nel carico dei materiali e necessari per la formazione del
Conto Patrimoniale dello Stato.
Tali modelli sono stati ridotti da 773 a 219 per l'accentramento
delle attività gestionali a livello di Raggruppamento Tecnico
Logistico Amministrativo e Regione, con corrispondente soppressione
delle dislocazioni dei Comandi di Compagnia.
A seguito del controllo, la 5^ Sezione compila, come nel caso della
revisione della gestione del denaro, le Note di Osservazioni
qualora vengano riscontrate irregolarità che necessitano di essere
rettificate. Ai fini della formazione del Conto Patrimoniale dello
Stato, la Direzione di Amministrazione riepiloga, in appositi
prospetti, i dati di tali modelli e li trasmette alla Ragioneria
Centrale.
A seguito della nuova collocazione autonoma dell'Arma dei
Carabinieri nell'ambito del Ministero della Difesa, la 5^ Sezione
ha assunto una nuova competenza: l'esame e la predisposizione dei
decreti di nomina dei "consegnatari per debito di custodia" presso
gli Enti dell'Arma.
Una volta ricevuta la richiesta di
conferimento dell'incarico, la 5^ Sezione predispone il decreto di
nomina da sottoporre alla firma del Comandante Generale, inviandolo
successivamente all'Ufficio Centrale del Bilancio per l'apposizione
del visto di registrazione da parte della Ragioneria
Centrale.
La 5^ Sezione provvede, infine, all'esame ed alla predisposizione
delle pratiche per l'approvazione, da parte del Comandante
Generale, dei "verbali di fuori uso materiali".
I materiali, infatti, in relazione alla loro efficienza o
rispondenza all'impiego, sono distinti in materiali impiegabili e
materiali fuori uso. Il fuori uso può essere dichiarato per i
materiali non più idonei all'impiego a causa di vetustà, usura o
per cause tecniche (ad esempio, quando essi debbano essere ritenuti
superati per motivi di natura tecnica).
Per tale esigenza, presso gli Enti, i Distaccamenti e Reparti viene
nominata una Commissione Tecnica di Accertamento con il compito di
stabilire se il materiale in oggetto sia riparabile, idoneo
all'impiego o ancora debba essere dichiarato fuori uso.
La deliberazione di fuori uso della Commissione, ai sensi del para
105 delle IAC al RAU, è sottoposta all'approvazione da parte del
Comandante Generale ove il prezzo del singolo materiale superi il
valore di 25.822, 84 Euro.
6^ Sezione: trattamento
economico
Il rapporto di pubblico impiego è il
rapporto giuridico intercorrente tra lo Stato e le persone fisiche
preposte ai suoi organi le quali, attraverso la loro opera
professionale, pongono in essere le azioni necessarie per attuare i
fini istituzionali. Il rapporto di pubblico impiego comprende una
serie di diritti e doveri: il più importante fra i diritti è quello
allo stipendio.
La 6^ Sezione si occupa proprio del riconoscimento del diritto allo
stipendio attraverso l'emissione dei decreti stipendiali degli
Ufficiali; in particolare tali decreti riguardano solo la voce
stipendiale e non le altre indennità. Il decreto stipendiale può
essere emesso su iniziativa della Direzione di Amministrazione o
sulla base della richiesta dell'Ente dove il militare presta
servizio.
L'Ente amministrativo, ad ogni variazione stipendiale riguardante
un Ufficiale (variazioni contrattuali, passaggi di grado, ingresso
nella dirigenza, aumenti periodici per i Dirigenti, congedo),
redige un atto dispositivo ed attribuisce, in via provvisoria ai
sensi dell'art. 172 della Legge 312/1980, il nuovo stipendio.
Copia di detta determinazione stipendiale,
viene inviata alla Direzione di Amministrazione - 6^ Sezione per il
controllo.
Periodicamente la 6^ Sezione (per il solo personale Ufficiali)
emette dei decreti stipendiali, a firma del Direttore di
Amministrazione per delega del Comandante Generale e soggetti al
controllo della Ragioneria Provinciale dello Stato (attualmente
quella di Roma per competenza territoriale). Una volta approvato
dall'organo di controllo, ne viene inviata copia all'Ente da cui
l'Ufficiale dipende amministrativamente.
In seguito, l'ufficio Gestione Denaro del Servizio Amministrativo
dell'Ente controlla che gli stipendi riportati nel decreto siano
concordi con quelli attribuiti ed, eventualmente, procede ai
relativi conguagli; l'Ufficio Matricola, a sua volta, provvede alla
trascrizione matricolare dell'atto e, da tale momento, gli stipendi
riportati risultano formalmente attribuiti.
Un'altra funzione svolta è la revisione delle determinazioni
stipendiali degli Ispettori e dei Sovrintendenti: in questo caso
sono comprese, non solo la voce stipendiale, ma anche le altre
indennità che vanno a comporre il trattamento economico di
attività.
A seguito del controllo della 6^ Sezione,
l'atto può essere restituito all'Ente competente ove sia stato
rilevato un errore e sia necessaria una nuova determinazione
stipendiale: l'atto dispositivo sarà annullato e ne verrà emanato
uno nuovo.
Alla 6^ Sezione vengono, altresì, trattati i ricorsi gerarchici, i
ricorsi giurisdizionali ed i ricorsi straordinari al Capo dello
Stato.
In particolare, rispetto al ricorso straordinario al Capo dello
Stato, essa predispone un parere sulla fondatezza della pretesa
nonché un appunto per portare a conoscenza della questione altri
uffici eventualmente interessati nella questione.
La relazione stilata dalla 6^ Sezione, insieme ai relativi atti e
documenti, viene, successivamente, inviata al Ministero della
Difesa e, da questi, al Consiglio di Stato affinché possa
pronunciarsi emettendo il prescritto parere.
Infine, viene emanato, quale provvedimento definitivo, il Decreto
del Presidente della Repubblica su proposta del Ministero
competente, con cui si nega o si accoglie la pretesa dell'istante.
La Direzione di Amministrazione interviene anche rispetto a quelle
istanze amministrative presentate ai competenti servizi
amministrativi che riguardino particolari materie; in questi casi
essa esprime un parere nel merito, anche su richiesta dell'istante
ove questo non sia stato soddisfatto della risposta del servizio
amministrativo.
Negli altri casi, la 6^ Sezione interviene
nel caso in cui a seguito dell'istanza sia presentato ricorso
gerarchico, in quanto la Direzione di Amministrazione rappresenta
l'organo gerarchicamente superiore agli Enti amministrativi
nell'Arma dei Carabinieri: una volta acquisito un rapporto sul
motivo per cui è stata respinta l'istanza, la Sezione si pronuncia
se accoglierla o meno.
Infine, rientra tra le competenze della 6^ Sezione l'emanazione di
direttive relative agli assegni fissi ed eventuali, quali ad
esempio le circolari predisposte a seguito dell'emanazione del
nuovo contratto delle Forze Armate.
Tali circolari vengono emanate sulla base delle disposizioni di
legge ed in coordinazione con l'Ufficio legislazione che ha il
compito di interpretare la normativa in vigore.
Attraverso le circolari, si individua il campo di applicazione
della nuova disciplina ed, in particolare, i destinatari ed i casi
in cui va applicata affinché la Direzione di Amministrazione possa
indirizzare e coordinare l'attività degli Enti amministrativi
dipendenti.
7^ Sezione: trattamento economico
personale in quiescenza
La 7^ Sezione si occupa, innanzitutto,
della trattazione delle pratiche relative al trattamento economico
di quiescenza, ovvero di quella remunerazione differita derivante
dall'estinzione del rapporto d'impiego e spettante al dipendente a
seguito del versamento dei relativi contributi.
In particolare, la Sezione in oggetto riceve domande relative alla
riliquidazione del trattamento economico di quiescenza e non si
occupa della concessione della pensione vera e propria, di
competenza, invece, dell'Ente di appartenenza del militare.
Una volta ricevuta la richiesta, viene inviata dalla Direzione di
Amministrazione all'Ente competente che in futuro sarà soltanto il
Centro Nazionale Amministrativo.
A seconda della complessità e dell'oggetto della richiesta, la 7^
Sezione può inviare all'Ente anche un parere sulla richiesta
stessa.
A ciò si ricollega un'altra attribuzione svolta: l'emanazione e/o
la diramazione di disposizioni concernenti il trattamento economico
del personale in congedo.
Molto importante è, altresì, l'intervento presso gli organi esterni
quali PERSOMIL, Cassa Ufficiali e Fondo Previdenza Sottufficiali
del Ministero della Difesa, INPS ed INPDAP e presso i Comandi
dipendenti per seguire, accelerare e risolvere la definizione delle
pratiche del personale interessato.
In particolare, le pratiche possono avere
ad oggetto questioni inerenti:
- le pensioni privilegiate ordinarie;
- l'equo indennizzo di ufficiali, ispettori e sovrintendenti;
- la liquidazione e riliquidazione dell'indennità di
buonuscita;
- l'indennità supplementare cassa ufficiali e premio di previdenza
sottufficiali;
- la costituzione della posizione assicurativa e la ricongiunzione
dei periodi assicurativi.
La 7^ Sezione procede all'istruzione dei
ricorsi straordinari al Capo dello Stato, richiedendo innanzitutto
all'Ente la documentazione necessaria. Una volta acquisita la
documentazione, viene redatta una relazione a firma del Comandante
Generale. Successivamente, detta relazione viene vistata dal
Ministro della Difesa ed inviata al Consiglio di Stato per la
redazione del relativo parere.
La relazione, unitamente al parere ritorna alla 7^ Sezione per la
predisposizione del D.P.R., a firma del Presidente della
Repubblica.
Viene curata altresì, l'istruzione dei ricorsi alla Corte dei Conti
ed al T.A.R.: in quest'ultimo caso, l'Avvocatura dello Stato
richiede alla 7^ Sezione la documentazione necessaria nonché una
relazione nella quale venga indicata la normativa di riferimento ed
un parere sui fatti.
8^ Sezione: equo indennizzo
L'Arma dei Carabinieri ha assunto l'onere
della trattazione delle pratiche dell'equo indennizzo relativa ad
Appuntati e Carabinieri, a partire dal 22 Luglio 1988, quando fu
costituita, all'interno dell'Ufficio Pianificazione, Programmazione
e Bilancio, la Sezione Equo Indennizzo.
La medesima è passata alle odierne dipendenze della Direzione di
Amministrazione in data 1° Luglio 1993.
L'istituto dell'equo indennizzo trova la sua origine nel D.P.R. 3
Maggio 1957 n. 686, con il quale viene riconosciuto all'impiegato
civile che abbia riportato una menomazione dell'integrità fisica
contratta per causa di servizio, il diritto ad un assegno di
risarcimento per il danno subito. Il beneficio è stato
successivamente esteso al personale militare con la Legge
23.12.1970 n. 1094 a decorrere dal 1° Gennaio 1970; attualmente la
materia è disciplinata dal D.P.R. 29.10.2001 n. 461.
I presupposti giuridici per la concessione dell'equo indennizzo
sono l'esistenza di un'infermità o lesione riportata
nell'espletamento del servizio, la sua dipendenza da causa di
servizio e l'ascrivibilità di tale infermità/lesione ad una delle
categorie previste dal D.P.R. 30.12.1981 n. 834.
Il militare che abbia contratto infermità o
lesioni, per farne accertare la dipendenza da causa di servizio,
entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso o
da quella in cui ha avuto piena conoscenza dell'infermità/lesione,
deve produrre specifica domanda all'Ente cui direttamente
dipende.
La domanda, per iniziativa di parte o d'ufficio, in caso di eventi
traumatici, può essere finalizzata a scopi diversi:
- ad ottenere un'aspettativa per motivi di salute senza incorrere
nella decurtazione dello stipendio trascorsi i 12 mesi dall'inizio
della licenza di convalescenza;
- per il totale rimborso delle spese di cura e delle spese
funerarie;
- per la concessione della Pensione Privilegiata Ordinaria;
- per il successivo conseguimento dell'equo indennizzo.
Al riguardo, la normativa vigente prevede
la possibilità che, contestualmente alla richiesta di
riconoscimento della riconducibilità dell'infermità al servizio
prestato, con la stessa domanda si possa presentare istanza per la
concessione dell'equo indennizzo. La trattazione di tali domande
spetta, per gli Appuntati e Carabinieri, al Comandante Generale,
tramite la 8^ Sezione, stante la sua competenza sullo status
giuridico di Appuntati e Carabinieri.
L'Ente, che istruisce la pratica, dovrà inviare alla Direzione di
Amministrazione:
- la domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di
servizio e/o l'istanza di concessione dell'equo indennizzo;
- copia autentica del verbale di visita medica della Commissione
medica ospedaliera, con la relativa documentazione sanitaria;
- un rapporto informativo sui fatti;
- copia del documento matricolare dell'interessato.
Con una relazione a parte, la 8^ Sezione
provvede ad inviare la suddetta documentazione all'esame del
Comitato di verifica per le cause di servizio, cui la legge demanda
l'individuazione della riconducibilità dell'infermità richiesta al
servizio prestato. Quindi, acquisito il prescritto parere, la 8^
Sezione predispone il provvedimento formale di concessione o
diniego, a firma del Direttore di Amministrazione per delega del
Comandante Generale.
Il provvedimento è composto, innanzitutto, da un decreto motivato
con il quale si nega o si concede l'equo indennizzo e, in
quest'ultimo caso, se ne stabilisce anche l'importo; da un decreto
di impegno con il quale si impegna la spesa sul capitolo di
bilancio competente ed un mandato informatico di pagamento. Tutti e
tre gli atti sono trasmessi, per il controllo e la registrazione
dell'impegno, all'Ufficio Centrale del bilancio presso il Ministero
della Difesa.
Il provvedimento formale, munito degli estremi di registrazione, è
notificato agli aventi diritto per mezzo della Stazione Carabinieri
competente per territorio.
Dalla data di notifica del provvedimento, decorrono i tempi per la
presentazione del ricorso da parte dell'interessato: scaturendo gli
effetti giuridici della fattispecie dal provvedimento finale,
soltanto questo deve essere impugnato e non i pareri
endoprocedimentali degli organismi sanitari.
La 8^ Sezione si occupa, altresì, dei ricorsi straordinari al Capo
dello Stato e di quelli giurisdizionali in materia di equo
indennizzo.
In particolare, in merito alla presentazione di un ricorso
straordinario al Capo dello Stato essa predispone una relazione
sulla pratica e la invia, insieme alla relativa documentazione, al
Ministro della Difesa per la controfirma e al Consiglio di Stato
per il parere. Una volta emesso il provvedimento da parte del
Presidente della Repubblica, la 8^ Sezione procede a notificare la
decisione del ricorso al soggetto interessato.
9^ Sezione: codificazione mezzi e
materiali
In base all'art. 306 del RAU, i materiali
sono classificati secondo un sistema unico di codificazione; tale
sistema si basa sul N.U.C. "Numero Unificato di
Codificazione".
Ove, però, i materiali all'atto dell'assunzione in carico non
risultino già codificati definitivamente, debbono essere
identificati nelle scritture contabili con un numero transitorio di
codificazione: N.T.C.
La 9^ Sezione provvede, infatti, all'assegnazione dei numeri
transitori di codificazione: in particolare, essa assegna i
cosiddetti 15C, i quali a differenza degli F9 creati dagli stessi
Enti, permettono il passaggio dei materiali fra Enti diversi. In
altre parole, l'Ente può assegnare al materiale un numero
provvisorio di codificazione al solo fine della sua assunzione in
carico richiedendo, in un secondo momento, la sua trasformazione,
attraverso il cambio dati, da parte della 9^ Sezione in 15C.
Questo passaggio, comunque, non deve essere necessariamente svolto
dall'Ente, il quale può richiedere direttamente alla Direzione di
Amministrazione il 15C, senza assegnare preventivamente l'F9,
oppure assegnare il solo F9 senza richiedere il 15C.
La 9^ Sezione, per l'assegnazione del 15C, deve ricevere
un'apposita richiesta da parte dell'Ente corredata dalla scheda di
descrizione del materiale in oggetto: in essa, vengono indicati il
gruppo e la classe del materiale, una descrizione estesa ed una
breve, un eventuale categorico precedente da annullare, l'unità di
misura, il numero parte, il codice costruttore ed il prezzo
unitario. Una volta ricevuta la scheda di descrizione, essa viene
controllata al fine di accertare la correttezza dei dati inseriti
nonché la mancanza di una precedente codificazione.
Successivamente, la 9^ Sezione inserisce
tutti i dettagli dell'articolo nella banca dati dell'Arma dei
Carabinieri attraverso la procedura MATENET che consente la
gestione informatizzata della codifica: in questo modo viene creato
automaticamente un categorico 15C.
La fase successiva prevede l'eventuale annullamento dell'F9 creato
dall'Ente attraverso l'apertura di un documento giustificativo in
cui vengono inseriti i "cambio dati".
L'ultima fase prevede la comunicazione ufficiale all'Ente
dell'avvenuta creazione del 15C e dell'eventuale cambio dati; gli
Enti, a questo punto, dovranno solo provvedere, attraverso la
procedura informatica, allo scarico del cambio dati.
Il numero transitorio di codificazione è composto da un elenco
alfanumerico di tredici cifre che rappresentano il codice classe,
il codice gruppo, la nazionalità nel caso del 15C, il numero
identificativo dell'Ente nel caso dell'F9 ed un numero
progressivo.
Il numero unificato di codificazione
(N.U.C.) viene invece assegnato dal Segretariato Generale della
Difesa e Direzione Nazionale Armamenti presso il Ministero della
Difesa- 6^ Reparto e si compone di tredici cifre solo
numeriche.
La procedura inizia con la presentazione della documentazione
necessaria da parte della Ditta all'Ente appaltante; l'Ente, a sua
volta, la invia al 6^ Reparto il quale provvede ad assegnare il
N.U.C.
Una volta assegnato, il N.U.C. viene comunicato dall'Ente alla 9^
Sezione, la quale procede al cambio dati, trasformando il 15C in
N.U.C. oppure, ove non sia stato precedentemente assegnato il 15C,
ad inserire direttamente il N.U.C.; infine, essa provvede a
comunicare il N.U.C. all'Ente.
(*)
- Capitano dei Carabinieri in servizio presso il Comando
Interregionale di Milano. |