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1. Premessa
È fatto notorio
che la disciplina militare, dopo la legge 382/78, ha subito una
profonda trasformazione determinata dalla sua sostanziale
giuridicizzazione(1).
Definitivamente superata la teoria dell'ordinamento militare quale
ordinamento interno dotato di una «supremazia speciale», non
necessariamente condizionata dalle disposizioni dell'ordinamento
statale(2), la
disciplina militare ha trovato nella legge di principio del 1978 la
prima regolamentazione giuridica.
In tale quadro i militari, fino ad allora oggetto più che soggetti
di diritto, hanno per la prima volta visto riconosciuti in maniera
esplicita i diritti che la Costituzione riconosce a tutti i
cittadini(3), sia pure
con la previsione della possibilità di limitazione, con legge,
dell'esercizio di taluni di essi.
La profonda trasformazione delineatasi nell'ambito del settore, ha
sottratto quindi l'amministrazione della disciplina
dall'autoregolamentazione dei vertici militari, creando un sistema
disciplinare specifico(4), che benché costituente un
modello del tutto autonomo e differenziato dagli altri modelli
disciplinari sia pubblici che privati, ha comunque in comune con
essi la caratteristica di non derivare più
dall'autoregolamentazione dell'amministrazione militare, ma da
principi e regole fissate dall'ordinamento giuridico statale.
Da ciò la conseguenza che le innovazioni legislative inerenti i
sistemi generali di settore hanno esteso la loro efficacia anche
sul procedimento disciplinare militare attribuendogli specifiche
garanzie e dettagliate regole procedurali.
In altre parole l'amministrazione della disciplina militare, da
"questione" esclusivamente interna all'ordinamento
militare(5),
riflettente efficacia esterna limitatamente alla sua influenza
sulle carriere e le aspettative degli interessati, è riconosciuta a
pieno titolo "questione" dell'ordinamento giuridico dello
Stato.
Il procedimento disciplinare militare subisce dunque una serie di
innovazioni fondamentali venendosi a delineare quale vero e proprio
procedimento giuridico, dotato di specifiche garanzie per il
militare assoggettatovi. Garanzie che assumono concreta efficacia
grazie alla previsione legislativa di sanzioni capaci di vanificare
l'eventuale provvedimento assunto in violazione di esse.
Si tratta, in particolare, della previsione dell'inefficacia della
sanzione se non preceduta dalle contestazioni e dall'esame delle
giustificazioni(6);
della decadenza dell'azione disciplinare se viene meno il rispetto
dei termini perentori fissati dalla legge per l'iter
procedimentale(7);
nonché dell'annullabilità del provvedimento nel caso in cui venga
leso il diritto di difesa riconosciuto al militare assoggettato al
procedimento disciplinare(8).
Nelle note che seguono si traccerà un inquadramento sistematico
dell'istituto dei termini del procedimento disciplinare,
comparandolo con l'analogo istituto regolante i procedimenti
disciplinari diversi da quello militare.
2. Il termine quale elemento di buona amministrazione e di tutela
dell'incolpato
La previsione di un termine per la durata
del procedimento disciplinare risponde ad una duplice esigenza:
garantire che sia prontamente definita la situazione in cui versa
il dipendente, ed evitare che egli rimanga assoggettato sine die
all'incertezza circa le possibili iniziative che l'Amministrazione
può assumere nei suoi confronti(9).
La previsione di un termine certo investe
quindi principi basilari di correttezza e buona amministrazione, la
cui tutela è di rango costituzionale e trascende la stessa tutela
dell'incolpato.
In definitiva, non necessita scomodare i principi e le regole poste
a tutela dell'incolpato per giungere a ritenere la previsione di un
termine perentorio per la durata del procedimento quale regola
fondamentale del procedimento disciplinare, essendo sufficiente
fare riferimento anche alla sola regola di imparzialità e buon
andamento della Pubblica Amministrazione, sancito dall'art. 97
della Costituzione.
Tale impostazione ha peraltro trovato piena cittadinanza
nell'ambito del procedimento disciplinare di stato, dove la
pregnanza delle sanzioni nella sfera individuale del cives sub
signis è certamente notevole, giungendo fino alla rescissione dello
stesso rapporto di impiego(10).
Nell'ambito del procedimento disciplinare
di corpo (sistema disciplinare per così dire «minore») non era mai
stato previsto alcun termine decadenziale dell'azione, né in verità
il regolamento di disciplina militare prevede alcun termine per le
varie fasi procedimentali e/o per la conclusione del
procedimento(11).
La previsione necessaria di un termine per
la conclusione di ogni procedimento amministrativo viene disposta
(solo quattro anni dopo l'entrata in vigore del DPR 545/86) dalla
legge 241/90 che prevede in caso di mancata previsione di uno
specifico termine da parte dell'amministrazione, un termine
generale di trenta giorni entro il quale devono concludersi i
procedimenti per i quali l'amministrazione non ha inteso prevedere
alcuna disciplina specifica(12).
Tale disposizione "di chiusura"(13) regolamenta l'eventuale
procedimento non disciplinato dall'Amministrazione interessata,
cosicché non possano sussistere ipotesi di procedimenti
amministrativi privi di un concreto termine di durata.
Vengono in tal modo soddisfatte sia l'esigenza di certezza circa le
possibili iniziative dell'Amministrazione, sia l'esigenza di
celerità da parte di quest'ultima circa la definizione delle
situazioni inerenti il proprio personale.
La specifica esigenza di certezza postula la necessità di evitare
che rimangano sospese possibili iniziative della pubblica
amministrazione che possano comportare un pati nei destinatari dei
provvedimenti.
Premesso, infatti, che la sanzione
disciplinare costituisce comunque una compressione o mortificazione
della sfera morale (e talvolta giuridica) di chi vi è assoggettato,
si comprende perfettamente come la mancanza di un termine certo
entro il quale esercitare l'eventuale azione disciplinare, finisce
per comportare una coazione psicologica tanto più condizionante
quanto maggiore è la discrezionalità nella scelta del tempo
dell'azione stessa.
In altre parole la posizione dominante dell'Amministrazione
rispetto agli amministrati, in un sistema democratico ove non
esistono sudditi, ma solo cittadini(14), non dovrebbe riflettere
efficacia nelle vicende di natura giustiziale.
Il concetto stesso di giustizia, presuppone necessariamente una
tendenziale posizione di parità tra le parti in causa, senza
sottomissione di alcuna di esse ad altro dominio che non sia quello
del diritto.
In tale ottica, la mera possibilità di decidere se attivare o meno
un procedimento disciplinare è già elemento sufficiente a porre
l'altro in uno stato di soggezione tale da rompere l'equilibrio
necessario. Equilibrio già reso precario, nel procedimento
disciplinare, dall'assenza di separazione tra organo inquirente e
organo giudicante(15).
Al fine di contenere possibili arbitrii, l'ordinamento prevede,
quindi, specifici vincoli per l'amministrazione, affinché le
proprie scelte discrezionali e i propri poteri siano esercitati in
un ambito di correttezza e secondo i principi di imparzialità e
buona amministrazione fissati dalla Carta
Costituzionale(16).
Imparzialità che può
considerarsi(17) quale
necessità di ponderare tutti gli interessi tutelati coinvolti
nell'azione amministrativa, operando le connesse scelte secondo
criteri conformi ad indirizzi generali. Tra essi anche l'interesse
ad un procedimento che non resti troppo a lungo pendente, quale
spada di Damocle, sul dipendente. Tale esigenza, estesa dalla legge
241/90 a tutti i procedimenti amministrativi, è stata, in parte,
soddisfatta dal legislatore già nel 1956, attraverso la previsione
di una precisa scansione temporale del procedimento disciplinare
dei pubblici dipendenti(18), prevedendone addirittura
l'estinzione in caso di protratta inerzia da parte
dell'amministrazione(19).
3. Le esperienze nell'ambito del sistema disciplinare
privatistico
La disciplina nel settore delle aziende
private non è paragonabile in alcun modo alla disciplina militare,
sia per la natura, del tutto diversa, del potere sotteso, sia per
la natura convenzionale della individuazione delle mancanze.
Una mera lettura delle disposizioni, porta a rilevare come la legge
attribuisca espressamente il potere disciplinare(20) nel campo della disciplina
militare, mentre nel settore disciplinare privatistico, non esiste
alcuna norma espressa che attribuisca tale potere(21). In definitiva, quindi, il
potere disciplinare militare trova fondamento giuridico nella
legge, in virtù del potere di supremazia speciale di cui gode
l'amministrazione militare nei confronti dei suoi
appartenenti.
In ordine al fondamento giuridico del potere disciplinare privato,
invece, la dottrina non è unanime. Parte di essa ritiene che abbia
natura contrattuale, mentre altri autori ritengono che esso derivi
dal potere direttivo attribuito all'imprenditore, cui spetta, ex
art. 2104 c.c., la disciplina del lavoro(22).
Sotto il profilo contenutistico la
disciplina militare è imposta, unilateralmente, dalla legge e dai
regolamenti, mentre la disciplina privatistica ha sempre carattere
convenzionale, derivando dall'accordo tra le organizzazioni
sindacali di settore. Chiarito, dunque, che non sono possibili
paragoni tra i due sistemi, deve però rilevarsi che taluni istituti
trovano ospitalità in entrambi, rispondendo a medesime finalità di
tutela(23).
Per quanto attiene la tempistica del procedimento, non rinveniamo
nel codice, né nello statuto dei lavoratori alcuna disposizione
inerente il termine entro il quale iniziare (e finire) il
procedimento. L'art. 7 dello statuto dei lavoratori impone
espressamente che la sanzione superiore al richiamo verbale non può
essere inflitta prima che siano passati 5 giorni dalla
contestazione scritta del fatto per il quale si procede, ma tale
disposizione è evidentemente finalizzata a lasciare al lavoratore
un termine minimo per approntare e produrre le proprie difese.
In merito alla durata del procedimento, la
regolamentazione è dettata, generalmente, dai contratti collettivi
di categoria i quali stabiliscono un termine entro il quale deve
essere inflitta l'eventuale sanzione.
Tuttavia la giurisprudenza ha ritenuto che l'intervallo temporale
tra il fatto contestato e il licenziamento disciplinare assume
rilievo solo in quanto rivelatore della carenza di interesse del
datore all'esercizio della facoltà di recesso, cosicché
l'incompatibilità degli addebiti con la prosecuzione del rapporto,
ben può essere dedotta dall'adozione di misure cautelari adottate
nel frattempo(24).
È comunque legittima la clausola contrattuale per i dipendenti
dell'industria metalmeccanica che, arricchendo le garanzie di
difesa dell'incolpato, fissa un termine di sei giorni per
l'adozione del provvedimento disciplinare, configurando la mancata
adozione di alcun provvedimento come accettazione delle
giustificazioni rese dal lavoratore(25), con conseguente nullità
dell'eventuale provvedimento tardivo.
Per quanto riguarda la tempestività di instaurazione, il sistema
vuole che la contestazione sia dotata del requisito
dell'immediatezza, ancorché inteso in senso
relativo(26), e
cioè con riferimento non già al momento di commissione del
fatto, quanto piuttosto al momento di avvenuta conoscenza da
parte del datore, salva la possibilità di procrastinare la
contestazione qualora il fatto stesso abbia dato luogo ad
azione penale.
Ratio di tale disposizione è, da una parte, la tutela del
lavoratore sia da possibili intenti di carattere discriminatorio,
sia per una pronta ed efficace difesa, evitando che il trascorrere
di un lasso di tempo eccessivo possa disperdere o rendere meno
agevole il reperimento di elementi difensivi(27); dall'altra la necessità che
la reazione sia immediata onde attribuire alla stessa la migliore
efficacia.
Analoghi principi reggono anche il diverso settore "privatizzato",
inerente cioè i dipendenti di pubbliche amministrazioni, il cui
rapporto di lavoro è stato privatizzato dal decreto legislativo n.
29/93.
Anzi, contrariamente al settore privato nel quale come visto non
esiste alcuna disposizione legislativa che preveda espressamente
l'immediatezza, l'art. 59, comma 5, del citato decreto legislativo,
prevede espressamente l'obbligo di «tempestività» del
procedimento.
Anche qui la tempestività vuole che la
contestazione sia fatta immediatamente dopo la scoperta del fatto
ritenuto illecito, tenendo presente che la complessità del fatto
e/o altre circostanze possono comportare tempi diversi di
contestazione, in base al detto principio di
relatività(28).
Il procedimento disciplinare(29) in tale settore prevede
la competenza del capo della struttura per la segnalazione
all'ufficio competente per il procedimento, e la competenza
di detto ufficio per la contestazione, la convocazione
dell'interessato, l'istruzione e la decisione.
A fronte della previsione della «tempestività»(30) della contestazione, il
sistema privatizzato non contempla alcun termine per la
convocazione dell'interessato per la difesa, ma la
dottrina(31) ha
ritenuto si debba affermare anche per la convocazione la valenza
del principio di tempestività fissato per la contestazione.
In ogni modo dalla
contestazione(32)
decorre il termine di 120 giorni entro il quale deve comunque
cessare, a pena di decadenza, l'intera procedura, ivi
compresa l'adozione dell'eventuale provvedimento, tenendo
presente che "trascorsi inutilmente quindici giorni dalla
convocazione per la difesa del dipendente, la sanzione viene
applicata nei successivi quindici giorni" (33), a pena di
decadenza.
Come si è visto, nell'ambito del settore privato è stato previsto
con legge il solo termine minimo di durata del procedimento, mentre
è rimessa alla contrattazione collettiva sia il termine massimo
entro il quale deve essere assunto il provvedimento, sia la
tempestività della sua instaurazione. Nel settore "privatizzato",
invece, è stabilito per legge anche l'obbligo di tempestività di
instaurazione del procedimento.
4. Il procedimento disciplinare di corpo nella legge 382/78 e nel
regolamento di disciplina militare
Nelle norme dedicate al procedimento
disciplinare di corpo, la legge 382/1978 manca di indicare
l'esigenza di una sollecita definizione del procedimento; esigenza
già avvertita in maniera espressa nell'art. 80 del regolamento di
disciplina militare del 1964 nel quale si segnalava la necessità
che la punizione fosse il più possibile "pronta"(34).
La legge di principio sulla disciplina militare invece non detta
alcun termine in ordine all'instaurazione e/o conclusione del
procedimento, né tantomeno in ordine alle diverse fasi
endoprocedimentali, limitandosi ad indicare genericamente i
principi da rispettare per infliggere una sanzione disciplinare
(art. 15).
In proposito, un generico accenno al
termine è rinvenibile in alcune norme del Titolo V sulle sanzioni
disciplinari contenute nel D.P.R. 545/1986. Infatti l'art. 58, il
quale riguarda una fase prodromica al procedimento disciplinare,
dispone che il rapporto del superiore che ha rilevato l'infrazione
disciplinare per la quale egli è incompetente deve essere fatto
"senza ritardo allo scopo di consentire una tempestiva
instaurazione del procedimento disciplinare"; l'art. 59, prevede
che "il procedimento disciplinare deve essere instaurato senza
ritardo…" regola che, nonostante la formula letterale limitativa,
deve ritenersi logicamente operante in tutte le varie fasi del
procedimento fino all'adozione(35) del provvedimento finale;
l'art. 66 che nel dettare le procedure per infliggere la consegna
di rigore, al comma 5, dispone che il parere della commissione
consultiva deve essere reso noto al comandante di corpo o di ente
"entro il tempo massimo di due ore " e al comma 7 prosegue
disponendo che il comandante di corpo o di ente deve rendere nota
la propria decisione possibilmente "entro lo stesso giorno"; l'art.
68 dispone che il militare assoggettato ad una procedura per
l'inflizione della consegna di rigore, comunichi il nome del
difensore prescelto "entro le ventiquattro ore"; infine l'art. 69,
a proposito dei provvedimenti provvisori a titolo precauzionale,
prevede a carico del superiore che li ha adottati l'obbligo di
informare "senza ritardo l'autorità competente ad irrogare la
sanzione, affinché essa provveda alla conferma o meno del
provvedimento, in attesa di procedere ai sensi dell'art. 59 e
dell'art. 66 ".
In definitiva, pur sottolineandosi in diverse parti la necessità
che il procedimento disciplinare di corpo venga instaurato e
concluso "senza ritardo", cioè senza pause ingiustificate ma in un
arco di tempo ragionevole, né la legge di principio né il
regolamento hanno indicato precise scansioni temporali del
procedimento disciplinare.
Il principio secondo cui la sanzione deve
essere irrogata in tempi ragionevoli rispetto all'infrazione
risponde a una duplice esigenza: da un lato quella di evitare che
l'illecito venga perseguito decorso un notevole lasso di tempo dal
suo compimento, frustrando in tal modo la funzione di prevenzione
generale e speciale propria della sanzione; dall'altro quella di
evitare che il militare rimanga nell'incertezza circa le
determinazioni dell'Autorità competenti in ordine all'instaurazione
o meno del procedimento. Ciò, ovviamente, senza che la celerità
possa condizionare il giudizio disciplinare, limitando le garanzie
difensive riconosciute al sottoposto(36).
Il soddisfacimento delle dette esigenze è però rimesso dalla
normativa regolamentare alla solerzia e buona volontà dell'autorità
procedente, in perfetta aderenza alla preesistente concezione della
supremazia speciale che non riconosceva al militare alcun "diritto"
e, quindi, certamente non quello di celere definizione della sua
posizione.
Successivamente, principi di correttezza e
buona amministrazione sono stati invocati dalla Corte
Costituzionale a presidio della necessità di una scansione
temporale del procedimento disciplinare di stato(37). Tali principi si ritiene
possano essere estesi in via analogica anche al "minore"
procedimento di corpo, non rilevando alcun motivo ostativo alla
loro applicazione.
Nel procedimento disciplinare di corpo rimane tuttavia assente
qualsiasi riferimento temporale alla fase prodromica dello
stesso.
Il Regolamento di Disciplina Militare, all'art. 59, impone che il
procedimento sia instaurato "senza ritardo", ma tale disposizione
non è idonea a fornire alcuna garanzia di celerità.
È indubitabile che l'eventuale ritardo avrebbe luogo nella sola
ipotesi in cui l'Autorità competente, pur avendo la possibilità
materiale di instaurare il procedimento, non proceda
tempestivamente lasciando trascorrere del tempo
ingiustificatamente. Ma per avere la possibilità di instaurare il
procedimento, necessita che l'Autorità competente abbia accertato
il fatto storico assunto illecito, in quanto senza tale previo
accertamento rimane impossibile la stessa contestazione. Ne
consegue che la disposizione dell'art. 59 RDM rimarrebbe priva di
effetto qualora si prolungasse ingiustificatamente il tempo di
accertamento del fatto. Solo dalla sua conclusione, infatti, ha
rilevanza il decorso del tempo, non potendosi ritenere "ritardata"
l'instaurazione avvenuta nell'immediatezza dell'accertamento.
In altre parole l'assenza di un termine
definito entro il quale procedere all'instaurazione del
procedimento, non garantisce in alcun modo la tempestività della
stessa, rendendo possibile una contestazione anche dopo molti
giorni dall'accertamento del fatto.
Peraltro l'art. 59 RDM, nel disciplinare il procedimento relativo
alle sanzioni diverse dalla consegna di rigore, e l'art. 66 RDM,
nel disciplinare il procedimento per la consegna di rigore, si
limitano ad indicare le varie fasi dello stesso, senza però fare
alcun riferimento al previo accertamento del fatto ed alla
conseguente valutazione circa l'opportunità e/o convenienza
dell'instaurazione del procedimento stesso. Si tenga presente,
infatti, che l'instaurazione del procedimento disciplinare di corpo
è obbligatoria nel solo caso di mancanza grave(38), rapportata da Generale,
Ammiraglio, Colonnello (e gradi corrispondenti), o ufficiale di
grado inferiore, purché investito delle funzioni di comandante di
corpo(39).
5. Le innovazioni della legge 241/90 e successivi decreti di
attuazione
La legge 241/90 ha determinato una tale
inversione di rotta nei rapporti tra amministrazione e cittadino,
da farla ritenere una vera e propria «rivoluzione
copernicana»(40) che
ha spostato la visuale del rapporto da un'ottica imperniata sul
predominio della pubblica amministrazione, verso un'ottica di
maggior considerazione dell'individuo uti cives e dei suoi
interessi. In via generale il cittadino, nei rapporti con la
pubblica amministrazione, non è più confinato in sala d'attesa
mentre vengono decise misure e provvedimenti che lo coinvolgono, ma
gli viene concessa udienza, consentendogli di esporre le proprie
osservazioni in ordine alle questioni oggetto di decisione.
Peraltro l'amministrazione si smaschera, rendendo individuabile il
responsabile del procedimento che sarà anche il referente per
l'istruzione procedimentale(41), e si rende trasparente,
abbandonando il principio di segretezza che presidiava la sua
attività ed aprendo i propri archivi a chi è portatore di un
interesse giuridicamente rilevante. In questa nuova dimensione dei
rapporti Stato-Cittadino viene posta particolare attenzione alla
tutela degli interessi dei singoli, prevedendo per la prima volta
regole procedimentali di carattere generale, idonee a disciplinare
ogni procedimento amministrativo. Nel settore disciplinare, taluni
principi della legge 241/90 già erano operanti(42), tuttavia sono profonde le
innovazioni portate anche nello specifico settore.
In particolare, tra l'altro, con la legge
sul procedimento è stato previsto che l'amministrazione circoscrivi
il tempo di durata del procedimento disciplinare che non era in
alcun modo disciplinato dalla legge di principio, né dal
regolamento di disciplina militare; è stato inoltre previsto
esplicitamente il diritto di visione(43) degli atti del procedimento
(istituto del tutto diverso dall'istituto dell'accesso,
disciplinato dall'art. 22 e segg.(44)) da parte dell'interessato,
ed è stato implicitamente affermato il principio della necessaria
documentazione delle fasi orali del procedimento(45). A seguito della legge 241/90
sono poi stati emanati diversi decreti attuativi, con i quali le
singole amministrazioni hanno da una parte individuato i tempi
entro i quali dovevano chiudersi i vari procedimenti, nonché i
responsabili dei singoli procedimenti amministrativi di competenza,
fissando i termini di durata di ciascuno di essi.
Per l'amministrazione della Difesa i decreti in questione sono
stati il D.M. 603/93, con il quale sono stati individuati e fissati
i termini per i procedimenti di competenza degli organi centrali
dell'amministrazione Difesa, ed il D.M. 690/96 con il quale sono
stati individuati i termini per i procedimenti di competenza degli
organi periferici dello stesso dicastero.
In tali decreti è stato peraltro previsto
il termine di 90 giorni per la chiusura del procedimento
disciplinare militare di corpo, nonché il termine entro il quale i
soggetti cui è riconosciuto (dalla legge) il diritto di visione
degli atti e di produzione di documenti e istanze, possono
esercitare quest'ultimo diritto, fissandolo in un tempo pari a due
terzi della durata del procedimento, salvo il caso di procedimenti
per i quali è fissato un termine di durata non superiore a trenta
giorni, per i quali la produzione di documenti ed istanze può
avvenire entro 10 giorni. In ordine al problema della perentorietà
o ordinatorietà del termine è pacifico che il termine di 90 giorni
è perentorio, sicché la sua perenzione comporta la decadenza
dell'azione disciplinare, mentre il termine per presentare memorie,
ancorché scaduto, non comporta decadenza, dovendo comunque
l'amministrazione tener conto delle osservazioni a difesa, salvo il
caso in cui il provvedimento sia stato già emanato. Sul punto è
bene chiarire maggiormente.
Il provvedimento disciplinare non può
essere assunto prima che siano state prodotte le memorie difensive
dato che è onere dell'amministrazione assumerlo solo dopo aver
"sentito e vagliato le giustificazioni"(46). Allo scadere dei 60 giorni
concessi per la produzione di deduzioni difensive, se il militare
interessato non ha provveduto a produrre quanto di suo interesse,
l'amministrazione potrà procedere oltre dovendosi ritenere la
mancata tempestiva produzione quale rinuncia alla stessa.
Se, invece il militare dovesse rendere le proprie difese in un
termine più breve(47),
ben potrà il superiore vagliare le giustificazioni e assumere la
decisione anche prima della scadenza del termine
fissato(48). Non
è però possibile imporre al militare un minor termine entro
il quale produrre le proprie giustificazioni(49), in quanto si
risolverebbe in una palese violazione delle regole ed una
illegittima compressione di un diritto, per giunta attinente
l'attività difensiva.
L'unica possibilità che ha l'amministrazione per evitare di dover
attendere 60 giorni la produzione di memorie, è quella di imporsi
un minor termine entro il quale definire il
procedimento(50).
In altre parole qualora l'autorità procedente si determinasse a
terminare il procedimento entro 30 giorni(51), al militare manchevole
spetterebbe un termine massimo di 10 giorni per la produzione delle
memorie(52), evitando
così attese spesso inutili.
6. L'assenza di un termine per l'accertamento del fatto e la
sostanziale vanificazione della perentorietà
Come abbiamo visto, a fronte della
disciplina temporale del procedimento disciplinare, non è stato
invece disciplinato in alcun modo il diverso procedimento inerente
l'accertamento del fatto oggetto di contestazione. Il procedimento,
cioè, attraverso il quale l'autorità competente, accertati i fatti,
decide circa l'instaurazione o meno del procedimento
disciplinare(53).
L'assenza di qualsiasi previsione in ordine al termine entro il
quale deve concludersi tale procedimento propedeutico al
procedimento disciplinare, rende in parte vana la perentorietà del
termine finale del procedimento.
È pacifico che il termine di 90 giorni fissato per la durata del
procedimento disciplinare di corpo riguarda lo svolgimento del
procedimento stesso e, cioè, comprende le diverse fasi comprese tra
la contestazione (atto iniziale del procedimento) e la
comunicazione del provvedimento (atto conclusivo del
procedimento).
Tale termine, tuttavia, non è sufficiente a
garantire una tempestiva azione disciplinare, in quanto resta
evidente che se non viene fissato un termine entro il quale fare la
contestazione, la definizione del termine procedimentale rimane
quale garanzia apparente, ma sostanzialmente non idonea a
conseguire alcuno degli scopi cui essa mirava.
È evidente che se la contestazione potesse essere ritardata ad usum
delfini la previsione di un termine entro il quale concludere il
procedimento perderebbe qualsiasi capacità di garantire la voluta
tempestività. L'unica reale garanzia resterebbe quella di non
soggiacere al procedimento oltre un termine definito (90 giorni),
ma non certo quella dell'immediatezza dello stesso.
Ora, se è certamente vero che l'essere assoggettato a procedimento
disciplinare è per se stesso fonte di nocumento, non potendo - ad
esempio - il militare assoggettato a procedimento disciplinare
andare in valutazione per il grado superiore, è pur vero che il
nocumento non deriva solo dall'esistenza del procedimento in
atto.
Anche l'incertezza circa le determinazioni
dell'amministrazione in ordine all'instaurazione o meno dello
stesso, comporta un possibile danno, sia perché, come già detto, lo
spostamento nel tempo del procedimento rischia di rendere più
difficoltoso il reperimento degli elementi da addurre a propria
difesa, sia per la possibile pressione psicologica esercitabile sul
dipendente.
In definitiva i motivi di tempestività che avevano indotto a
prevedere termini perentori per il procedimento disciplinare,
rischiavano di essere in buona parte vanificati dalla previsione
normativa che disciplinava la durata del procedimento, ma non il
termine entro il quale questo doveva sorgere.
In tale quadro era stata adottata in
dottrina una lettura della disposizione(54) inerente il dies a quo da cui
far partire il computo dei 90 giorni, individuandolo nel momento in
cui sorge per l'amministrazione l'obbligo di
provvedere(55),
anziché nel momento di inizio del procedimento e cioè dalla
contestazione.
La detta lettura ha il pregio di voler salvaguardare la
tempestività del procedimento, ma presenta due inconvenienti.
Il primo è dato dalla scarsa utilità, in quanto il dies a quo
(individuato nel momento in cui sorge l'obbligo di provvedere, e
cioè nel momento dell'accertamento del fatto) rimarrebbe incerto
per il militare che non avrebbe come individuarlo tutte le volte in
cui non fosse documentato agli atti.
Il secondo inconveniente è che la teoria poggia su una
obbligatorietà dell'azione disciplinare che è tutt'altro che
scontata(56).
7. La natura procedimentale degli accertamenti preliminari
Gli sforzi interpretativi di parte della
dottrina, indotti dalle nuove disposizioni dettate dai DD.MM. del
1993 e del 1996, si sono concentrati sul dies a quo, cioè sul
giorno a partire dal quale vanno computati i novanta giorni per la
conclusione del procedimento disciplinare, nel tentativo di dare un
termine certo entro il quale possa essere esercitata l'azione
disciplinare, onde sottrarre il militare dall'incertezza delle
decisioni dell'Autorità competente e dalla conseguente soggezione
psicologica.
Essi hanno quindi riguardato lo svolgimento dell'iter disciplinare
nelle sue fasi endoprocedimentali che vanno dalla contestazione
degli addebiti alla comunicazione del provvedimento finale.
Va tuttavia ricordato che il procedimento
disciplinare è teleologicamente volto ad individuare la concreta
responsabilità disciplinare di un militare in ordine ad uno
specifico e già accertato fatto storico ritenuto astrattamente
illecito(57), pertanto
quando inizia il procedimento disciplinare il fatto illecito deve
necessariamente essere stato già accertato, mentre ciò che dovrà
essere verificata è la responsabilità del militare presunto
manchevole.
Vi è quindi un antecedente necessario ed ineliminabile costituito
dalla fase di acquisizione ed accertamento del fatto che si assume
astrattamente illecito.
È la fase nella quale si accerterà se quel fatto, ritenuto illecito
e del quale si è venuti a conoscenza, è veramente accaduto o meno e
se è interesse o meno dell'amministrazione procedere alla sua
repressione.
Tale fase si pone, dunque, quale momento neutro ed autonomo
rispetto al successivo ed eventuale procedimento disciplinare e si
conclude con la decisione, da parte dell'Autorità investita del
relativo potere sanzionatorio, di instaurare o meno il procedimento
disciplinare.
Come è noto l'Autorità competente può venire a conoscenza di un
fatto ritenuto astrattamente illecito sotto il profilo disciplinare
in vari modi e, a seconda della diversa modalità di acquisizione,
il fatto dovrà considerarsi accertato o ancora da accertare.
È chiaro che, se il fatto accade sotto la
percezione sensoriale dell'Autorità competente(58), esso deve considerarsi
accertato nella sua materialità, proprio perché il superiore in
quanto tale, è organo dotato del potere di controllo dell'inferiore
in grado e dunque del potere certificativo dell'eventuale condotta
tenuta sotto la sua diretta ed immediata percezione. Essendo
accertato il fatto storico, resterà solo da procedere
all'instaurazione del procedimento disciplinare al fine di
verificarne la responsabilità. Il fatto deve ritenersi accertato
anche nel caso in cui l'Autorità competente ne viene a conoscenza
non in via diretta ma per il tramite del rapporto inviatogli, ex
art. 58 R.D.M., da un altro superiore del militare manchevole, in
quanto nel campo della disciplina militare il potere di controllo
compete a tutti i militari di grado superiore, senza distinzioni di
corpo, reparto, arma o Forza armata. In entrambe le ipotesi, di
acquisizione diretta e a seguito di rapporto, la fase accertativa
si risolve dunque in un unicum actum, non necessitando normalmente
alcuna altra istruttoria.
In altre ipotesi, invece, l'Autorità
competente deve procedere ad una vera e propria verifica e ciò
accade tutte le volte in cui l'individuazione del fatto
(astrattamente) illecito avviene occasionalmente nel corso
dell'acquisizione di un fatto diverso(59). Il fatto, in tale ipotesi, è
acquisito dall'Autorità competente o comunque da un superiore, ma
ancorché evidente per deduzione, non si può considerare accertato
e, prima di procedere alla contestazione, andrà verificato. Nella
stessa maniera dovrà procedersi quando l'acquisizione avviene
attraverso una denuncia amministrativa(60). In tal caso, infatti, anche
se il fatto fosse avvenuto sotto la percezione sensoriale di chi lo
riferisce, non possiamo darlo per certo, perché, trattandosi di
soggetto non dotato del potere di controllo del comportamento del
militare, la sua dichiarazione non costituisce atto fidefacente.
Occorrerà pertanto una verifica tanto più accurata quanto più grave
è il fatto denunciato.
Attenta dottrina(61)
ha rilevato la sostanziale natura procedimentale dell'attività
accertativa preordinata al procedimento disciplinare.
Rispetto a tale fase accertativa né la
legge di principio né il regolamento di disciplina militare né
tantomeno i DD. MM. del 1993 e del 1996 prevedono un arco temporale
entro cui deve concludersi.
In realtà, stante l'esigenza di "temporizzazione"(62) dell'azione amministrativa, e
non avendo provveduto l'amministrazione a determinare, attraverso
propri regolamenti, il termine entro cui deve concludersi lo
specifico procedimento accertativo, deve ritenersi operante, in via
residuale, la disciplina contenuta nell'art. 2, comma 3, della
legge 241/90, che fissa in trenta giorni il termine di conclusione
del procedimento.
È così garantita anche nel procedimento disciplinare militare la
certezza nei rapporti, atteso che la previsione di un termine certo
per la preliminare fase di accertamento del fatto consente di
evitare discrezionalità tali da diventare arbitrarie, nella
decisione relativa al se instaurare o meno il procedimento
disciplinare.
Circa la natura procedimentale del previo
accertamento del fatto oggetto di procedimento disciplinare, si è
espresso anche il Consiglio di Stato(63), nell'adunanza del 5 marzo
2002, affermando che "nel caso in cui l'Amministrazione non abbia
adottato regolamenti per stabilire i termini di uno specifico
procedimento amministrativo, trova poi applicazione la residuale
previsione dell'art. 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990 n. 241,
che fissa in trenta giorni il termine ultimo per la conclusione del
procedimento stesso. Il suddetto termine, peraltro, va riferito
alla fase di accertamento preliminare, il quale si conclude con la
decisione, da parte dell'autorità competente, di instaurare il
procedimento disciplinare".
L'intervento del Consiglio di Stato ha per la prima volta fissato
un termine per la fase di accertamento disciplinare, riconoscendo
in tal modo piena autonomia a tale fase rispetto al procedimento
disciplinare.
Sorgono tuttavia perplessità circa l'assenza di uno specifico
termine della fase di accertamento dell'illecito disciplinare. È
indiscutibile che sarebbe stato più utile prevedere una scansione
temporale diversa a seconda della reale complessità
dell'accertamento da eseguire, in considerazione delle diverse
modalità di acquisizione del fatto ritenuto illecito.
Il termine di trenta giorni, infatti, può
apparire eccessivo nel caso di acquisizione diretta da parte
dell'Autorità competente al procedimento, in quanto il fatto nella
sua materialità è, come già detto, certamente accertato;
altrettanto dicasi nell'ipotesi di acquisizione a seguito di
rapporto inoltrato ex art. 58 R.D.M., ove peraltro un minimo di
istruttoria è tuttavia configurabile.
Esso, invece, può risultare esiguo in tutte le altre ipotesi in cui
il fatto, non essendo accaduto sotto la diretta percezione
sensoriale dell'Autorità investita del potere di controllo e del
relativo potere accertativo, può necessitare di un'istruttoria più
approfondita.
Si pensi, ad esempio, a tutti quei casi in
cui l'assunto illecito fa riferimento a fatti risalenti nel tempo,
ovvero a quei casi in cui l'ipotesi di illecito derivi da sue
circostanze più che dal fatto in sé, come nell'ipotesi di cui al n.
32 dell'allegato "C" al regolamento di disciplina militare, che
prevede quale mancanza grave, punibile con la consegna di rigore,
non già l'inosservanza dell'obbligo di richiedere l'autorizzazione
per recarsi all'estero, bensì la "Reiterata inosservanza
dell'obbligo ...".
È evidente che l'accertamento della sussistenza di una reiterata
inosservanza presuppone necessariamente una verifica in ordine a
fatti pregressi che ben potrebbe richiedere un tempo maggiore dei
30 gg., soprattutto se il militare avesse prestato servizio in più
reparti.
(*)
- Avvocato, cultore di diritto militare.
(1) - Per una disamina del procedimento di giuridicizzazione della
disciplina militare si veda: Intelisano, Introduzione ai principi
della disciplina militare in Il Nuovo ordinamento disciplinare
delle Forze Armate a cura di Riondato, Cedam, 1995.
(2) - Sulla teoria dell'ordinamento militare come ordinamento a sé,
con propri principi e regole si veda: Bachelet, Disciplina militare
e ordinamento giuridico statale, Giuffrè, 1962, che fu il primo a
porne in discussione la dogmaticità e correttezza giuridica.
(3) - L'art. 3 della legge di principio sulla disciplina militare
(legge 382/78) afferma in modo esplicito che ai militari sono
riconosciuti tutti i diritti costituzionali, pur prevedendo la
possibilità di limitare con legge l'esercizio di alcuni di essi per
garantire l'assolvimento dei compiti propri delle FF.AA.
(4) - Sulle caratteristiche peculiari del sistema disciplinare
militare, si rimanda a: Boursier Niutta - Esposito, Elementi di
diritto disciplinare militare. La disciplina di corpo, Laurus,
2002, pagg. 31 ss.
(5) - Sulla questione della pregressa concezione della non
impugnabilità delle sanzioni disciplinari militari vedi:
Paccagnella Volpe, Commento art. 70 RDM, in Il nuovo ordinamento
disciplinare delle Forze Armate, cit., pagg. 440 ss.
(6) - In realtà già il regolamento di disciplina militare del 1964
prevedeva l'obbligo della previa contestazione e dell'esame delle
giustificazioni, tuttavia mancando una disposizione sanzionatoria
di detto obbligo, si era di fatto instaurata la prassi che il
militare veniva a sapere dell'avvenuta sanzione solo dopo che essa
era stata inflitta, leggendo il proprio nominativo nella c.d.
"tabella dei puniti". La legge 382/78, prevedendo l'impossibilità
di alcuna sanzione senza la previa contestazione e l'esame delle
giustificazioni, ha di fatto sanzionato la violazione della
specifica procedura con la nullità (rectius: annullabilità) della
sanzione, dando effettività all'obbligo di osservanza della
disposizione.
(7) - Tale previsione è posteriore alla legge 382/78 ed allo stesso
Regolamento di disciplina Militare, essendo subentrata con la legge
241/90 che ha disciplinato in via generale il procedimento
amministrativo, dettando precise disposizioni cui non si sottrae il
procedimento disciplinare militare.
(8) - Diritto di difesa, ovviamente, esercitabile esclusivamente
nei limiti fissati dal legislatore, non potendosi ritenere detto
diritto di natura costituzionale, prevedendo la Costituzione
l'inviolabilità del diritto di difesa nei soli procedimenti
giurisdizionali. Sulla materia vedasi: AA.VV. (coordinati da
Boursier Niutta) Elementi di diritto Militare - aspetti
costituzionali, Quaderni della Rassegna dell'Arma dei Carabinieri,
Roma, 2000.
(9) - In proposito, ex plurimis: Cons. St., sez. IV, 12 dicembre
2000, n. 6572.
(10) - La Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla
legittimità costituzionale della legge di stato dei sottufficiali
dell'Esercito della Marina e dell'Aeronautica (legge 599/54) nella
parte in cui non prevedeva alcun termine per la sottoposizione del
sottufficiale al procedimento disciplinare di stato, ha ritenuto
incostituzionale l'assenza di alcuna previsione temporale,
affermando al necessità di applicare ai procedimenti disciplinari
di stato dei militari, i termini previsti dal DPR n. 3/1956 sugli
impiegati civili dello stato (sentenza 11 marzo 1991, n.
104).
(11) - Per una disamina dei termini del procedimento disciplinare
vedasi: Boursier Niutta - Esposito, Elementi di diritto
disciplinare militare - La disciplina di corpo, Laurus, 2002, pagg.
108 ss.
(12) - Il principio fissato dall'art. 2, commi 2 e 3, della legge
241/90 è stato ritenuto uno dei più rilevanti della nuova
disciplina dei procedimenti amministrativi (Poli - Tenore, I
procedimenti amministrativi tipici e il diritto di accesso nelle
Forze armate, Giuffrè, 2002, pagg. 36 ss).
(13) - Per una disamina degli istituti portanti della legge 241/90
nel procedimento amministrativo militare in genere vedi: Poli -
Tenore, op. cit., pagg. 29 ss.
(14) - Sulla incidenza dell'interpretazione dell'art. 3 Cost. sul
concetto di imparzialità si veda: Allegretti, voce Imparzialità e
buon andamento della Pubblica Amministrazione, in Dig. Disc.
Pubbl., vol. VIII, pag. 135, UTET, 1993.
(15) - Per la legittimità costituzionale della assenza di
separazione: Corte Costit., 20 ottobre 1983, n. 319.
(16) - Art. 97 Cost.
(17) - Cerri, Imparzialità e indirizzo politico nella pubblica
amministrazione, Padova, 1973.
(18) - Estesa poi ai procedimenti di stato riguardanti i militari
dalla citata sentenza della Corte Costituzionale 11 marzo 1991, n.
104.
(19) - Si veda l'art. 120 del D.P.R. n. 3/1956.
(20) - L'art. 13 della legge 382/78 attribuisce espressamente
all'autorità militare "il potere sanzionatorio nel campo della
disciplina", così attribuendo alla predetta autorità il potere
disciplinare di riconoscere un fatto come legittimo o illegittimo
sotto lo specifico profilo e, eventualmente, applicare all'illecito
una sanzione.
(21) - Il potere disciplinare del datore di lavoro nei confronti
dei dipendenti si ricava - implicitamente - dall'art. 2106 cc. in
combinato disposto con l'art. 2104, comma 2, cc., dai quali emerge
rispettivamente la possibilità di inflizione di sanzioni
disciplinari (art. 2106) e il potere di "disciplina del lavoro"
spettante al datore (art. 2104, comma 2).
(22) - Per una approfondita analisi del fondamento giuridico del
potere disciplinare nel settore privato si veda: Mainardi, Il
potere disciplinare nel lavoro privato e pubblico, vol. del
Commentario Codice Civile diretto da Busnelli, Giuffrè, 2002, pagg.
3 - 112.
(23) - Si pensi, ad esempio, all'onere della contestazione
incombente su chi procede, ovvero alla necessità di consentire al
subordinato di esporre le proprie ragioni in ordine a quanto
contestatogli, ecc.
(24) - Cassazione 18 giugno 1999, n. 6127.
(25) - Cassazione 21 marzo 1994, n. 2663.
(26) - Nel senso che non può essere considerata tardiva una
contestazione avvenuta anche a distanza di tempo ragguardevole, se
il decorso del tempo è giustificato dalla complessità organizzativa
dell'impresa e/o dalla necessità di specifici e complessi
accertamenti (ex plurimis: Cassazione 9 agosto 2001, n.
10997).
(27) - Vedi in proposito: Casciaro, Il principio di immediatezza
nel licenziamento e nelle sanzioni disciplinari, in Not. Lav.
Prev., 1989, 1717.
(28) - Cassazione 10 dicembre 1998, n. 12452.
(29) - Con riferimento ai procedimenti disciplinari per
l'inflizione di sanzioni diverse dal mero rimprovero verbale.
(30) - Tradotta in via convenzionale in un termine perentorio,
stabilito in 20 giorni, dai contratti collettivi stipulati ai sensi
del Decreto Legislativo n. 29/93.
(31) - Miscione, Sanzioni disciplinari e responsabilità, in Il
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche -
Commentario, diretto da Carinci e D'antona, Giuffrè, 2000, vol. II,
pag. 1714.
(32) - Considerando quale dies a quo non l'effettuazione della
stessa, ma la data della sua ricezione, stante il suo carattere
recettizio (Cons. St., sez. IV, 19 marzo 1998, n. 484).
(33) - Art. 59, comma 5, del D.Lgv. 29/93.
(34) - Mazzi, in commento art. 59, in Il nuovo ordinamento
disciplinare delle Forze armate, cit., pag. 389.
(35) - Secondo Mazzi (commento art. 59 in Il nuovo ordinamento
disciplinare delle Forze armate, cit.) il principio di celerità
governa anche l'esecuzione della sanzione che non potrà subire
ritardi ingiustificati.
(36) - Mazzi, ibidem, pag. 389.
(37) - In realtà la Corte Costituzionale fu chiamata a deliberare
in ordine alla costituzionalità o meno della mancata previsione di
un termine entro il quale doveva essere instaurato il procedimento
di stato, dichiarandone l'illegittimità con la sentenza 27
febbraio-11 marzo 1991, n. 104 , senza che fosse mai investita del
medesimo problema in ordine al procedimento di corpo.
(38) - Per essa intendendo una mancanza rientrante tra quelle per
le quali è prevista la consegna di rigore.
(39) - Art. 58, commi 6 e 7, RDM.
(40) - L'espressione è di Caianello, Il cittadino e la
trasformazione dello Stato, XXX Convegno studi amministrativi,
Varenna 20.9.1990 in Economia e diritto del terziario.
(41) - Sulla portata della legge 241/90 nei procedimenti militari
in genere, si veda: Tenore, Gli istituti portanti della legge 7
agosto 1990 n. 241 per l'amministrazione militare, in Poli -
Tenore, I procedimenti amministrativi tipici e il diritto di
accesso nelle Forze armate, Giuffrè, 2002.
(42) - Si pensi al principio del contraddittorio (assicurato nella
legge del 1990 dalla previsione dell'obbligo di comunicazione
dell'avvio del procedimento e delle informazioni di cui all'art.
8), per i procedimenti disciplinari assicurato da sempre
dall'obbligo della previa contestazione; si pensi, ancora,
all'individuazione di un responsabile del procedimento, o al
diritto di partecipazione al procedimento, da sempre operante nei
procedimenti disciplinari.
(43) - Art. 10, lettera a).
(44) - L'istituto della visione degli atti (art. 10) riguarda il
soggetto interessato al procedimento perché destinatario degli
effetti del provvedimento finale, ovvero altro soggetto che per
legge debba intervenire nel procedimento, mentre l'istituto
dell'accesso ai documenti della Pubblica Amministrazione (art. 22)
riguarda i terzi, nel senso che riguarda soggetti non interessati
al procedimento né c.d. intervenienti necessari.
(45) - Tale principio trae origine dalla considerazione che se le
fasi orali del procedimento non venissero adeguatamente
documentate, si vanificherebbe del tutto la previsione legislativa
del diritto di visione degli atti (per l'interessato e gli
intervenienti necessari ex art. 10), nonché il diritto di accesso
di chiunque possa vantare posizioni giuridicamente tutelate (ex
art. 22 e ss.).
(46) - è l'art. 15 della legge 382/78 che dispone testualmente che
"nessuna sanzione disciplinare di corpo può essere inflitta senza …
che siano state sentite e vagliate le giustificazioni addotte dal
militare interessato".
(47) - O anche dichiarare espressamente di rinunciare a produrre
memorie difensive.
(48) - Salvo il caso, peraltro remoto, che il militare abbia fatto
riserva di ulteriori motivi aggiunti.
(49) - Pur apparendo ovvio quanto detto, deve rilevarsi che è
consuetudine di taluni comandi imporre ai militari assoggettati al
procedimento disciplinare termini minori con la considerazione che
"la modesta entità dei fatti contestati rende sufficiente il temine
di giorni … per la produzione di memorie". Quasi che sussistesse in
capo ai destinatari delle norme il potere di sindacare
l'opportunità di applicazione di quanto prescritto, e di modificare
le regole caso per caso in base alle proprie valutazioni.
(50) - In tal caso non si tratta di comprimere il diritto altrui,
ma di autoregolamentare il proprio potere secondo le concrete
esigenze del caso. Cosa ben diversa dalla arbitraria assegnazione
di un più breve termine al manchevole per giustificarsi.
(51) - Ovviamente il comandante procedente che decidesse di
definire il procedimento in un termine minore di quello previsto
dal D.M.690/96, dovrà partecipare tale decisione all'interessato
con la stessa lettera di contestazione e sarà poi obbligato al
rispetto del minor termine impostosi.
(52) - Va rilevato, infatti che il termine per la produzione di
memorie non è stabilito in maniera assoluta, ma con riferimento
alla durata del procedimento, sicché, autodisciplinandosi a
chiudere il procedimento in un termine non superiore a trenta
giorni, l'autorità procedente restringe anche il termine concesso
per la produzione delle memorie difensive e documenti, evitando di
dilatare procedimenti che, nella stragrande maggioranza dei casi
possono essere chiusi in brevissimo tempo.
(53) - Per una disamina delle modalità di accertamento del fatto e
per le differenze ontologiche con lo scopo del procedimento
disciplinare, tendente ad accertare non già il fatto materiale (già
necessariamente accertato), quanto invece la responsabilità
disciplinare in ordine al fatto, si rimanda a: Boursier Niutta -
Esposito, Elementi di disciplina militare - La disciplina di corpo,
Laurus, 2002.
(54) - Si tratta dell'art. 8 del D.M. 690/96.
(55) - Boursier Niutta - Esposito, op. cit., pag. 109.
(56) - L'art. 8 del D.M. 690/96 prevede che "il termine iniziale
decorre dalla data in cui il competente organo o ufficio
dell'Amministrazione adotta l'atto propulsivo o, per gli atti
vincolati quanto all'emanazione , abbia conoscenza del fatto o
della situazione da cui sorge l'obbligo di provvedere", sicché la
teoria che fa decorrere il termine iniziale dal momento
dell'accertamento del fatto dante causa al procedimento
disciplinare ha quale corollario necessario l'obbligatorietà del
procedimento; solo in tal caso infatti si sarebbe in presenza di
"atti vincolati quanto all'emanazione", con riferimento al
provvedimento definitivo del procedimento disciplinare.
(57) - Boursier Niutta - Esposito, op. cit., pag. 108.
(58) - A titolo esemplificativo, si pensi all'ipotesi del superiore
comandante di reparto che nota un militare del proprio reparto
circolare per la strada con la giacca dell'uniforme sbottonata. In
tal caso il comandante di reparto, che è dotato di potere
sanzionatorio, ha acquisito direttamente il fatto illecito di cui
dovrà verificare l'illiceità instaurando il procedimento
disciplinare. Boursier Niutta - Esposito, ibidem, pagg. 113 e
ss.
(59) - è il caso del comandante di reparto del militare che,
leggendo un giornale, nota in una foto riportata il proprio
dipendente che circola per strada con la giacca sbottonata.
Boursier Niutta - Esposito, op. cit., pag. 113.
(60) - Si fa riferimento al caso in cui il fatto illecito venga
partecipato da persona estranea all'amministrazione militare o da
inferiore in grado.
(61) - Tenore, Problematiche sostanziali e giustiziali in tema di
ispezione amministrativa, in Documenti Giustizia, 1995, 1102;
Tenore, L'ispezione amministrativa e il suo procedimento, Giuffrè,
1999, pagg. 62 ss.
(62) - Tenore, op. cit., pagg. 79 e ss.
(63) - Si tratta del parere espresso dalla Sez. III, il 5 marzo
2002, n. 176/02, Presidente: Catallozzi; Estensore: Chiappugi, in
ordine ad un ricorso straordinario in cui si sosteneva la
perenzione del termine fissato per il procedimento, essendo il
fatto stato conosciuto dall'autorità competente in data 26 maggio,
mentre il provvedimento era stato adottato solo il 24 agosto, dopo
aver effettuato le contestazioni in data 8
giugno. |