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Avanzamento ufficiali - Valutazione a scelta - Valutazione
complessiva espressa legittimamente mediante punteggio - Limiti del
sindacato giurisdizionale.
Consiglio di Stato - Sez. IV - 3
dicembre 2002 - Pres. Riccio, Est. Poli - Ministero della difesa
(Avvocatura generale) - (Annulla sentenza T.A.R. Lazio, sezione I
bis, n. 1741 del 2000)
Fatto
Con ricorso notificato il 15 giugno 2000, il tenente colonnello
dell'Esercito G.C., proponeva appello avverso la sentenza del
T.A.R. Lazio, sezione I bis, n. 1741 del 2000, con cui veniva
respinta la domanda di annullamento della mancata iscrizione nel
quadro di avanzamento al grado superiore di colonnello per gli anni
1996 e 1997, essendosi classificato rispettivamente al posto 301°
bis degli idonei (con punto di merito 25,96) e 230° (con punto di
merito 27,16), ma sempre al di fuori del numero degli iscrivibili
nei detti quadri (nel caso di specie per l'anno 1996 erano previste
85 promozioni al grado di colonnello e 86 per il 1997).
Si costituiva il Ministero della difesa deducendo l'infondatezza
del gravame in fatto e diritto.
La causa è passata in decisione all'udienza pubblica del 3 dicembre
2002.
Diritto
1. L'appello è infondato e deve essere respinto.
2. Con un unico complesso motivo di gravame, afferente
sostanzialmente alla individuazione della esatta natura ed
estensione dei poteri esercitabili dalla amministrazione militare,
in materia di promozione a scelta degli ufficiali superiori delle
Forze Armate (nel caso di specie promozione al grado di
colonnello), l'appellante - tenente colonnello dell'Esercito in
s.p.e. G. C. - deduce l'erroneità della sentenza di prime cure, con
cui è stata respinta l'impugnativa della mancata iscrizione nei
quadri di avanzamento al grado superiore di colonnello per gli anni
1996 e 1997, essendosi rispettivamente classificato al posto 301°
bis degli idonei - con punto di merito 25,96 - e 230° - con punto
di merito 27,16 - ma sempre al di fuori del numero degli
iscrivibili nei detti quadri (nel caso di specie per l'anno 1996
erano previste 85 promozioni al grado di colonnello e 86 per il
1997).
2.1. Preliminarmente il collegio deve dare atto che il C., nel
grado di tenente colonnello, ha subito due processi penali, sia
pure per fatti verificatisi in un contesto unitario, conclusosi il
primo, con sentenza del Tribunale militare di Roma in data 29
gennaio 1993, di applicazione della pena della reclusione militare
di nove mesi per truffa pluriaggravata; il secondo, con sentenza
del Tribunale ordinario di Roma, in data 19 luglio 1995, di non
luogo a procedere per estinzione del reato di falsità materiale per
intervenuta amnistia. A seguito della condanna penale inflitta, il
C., sempre nel grado di tenente colonnello, è stato sottoposto a
procedimento disciplinare culminato nell'irrogazione della sanzione
disciplinare di corpo di tre giorni di consegna di rigore. Priva di
conseguenze, ai fini dello scrutinio di legittimità del giudizio di
avanzamento, è la circostanza, ricordata più volte dal ricorrente,
per cui con decreti ministeriali 3 settembre 1998 e 23 settembre
1996, sarebbero state cancellate dallo stato di servizio le
notazioni concernenti l'applicazione dell'amnistia e disposta la
cessazione degli effetti della sanzione disciplinare. Per costante
giurisprudenza di questa sezione la commissione di avanzamento deve
tener conto di tutti i fatti commessi dall'ufficiale accertati in
sede penale, quale che sia la formula utilizzata (di condanna, di
proscioglimento, di assoluzione); inoltre, nel caso di sentenza
applicativa di una causa di estinzione del reato, stante la
rinunciabilità della stessa, deve apprezzarsi il comportamento
dell'ufficiale che non vi abbia rinunciato. In quest'ottica si
prescinde dall'intervenuto depennamento della sentenza penale dal
foglio matricolare, dovendo la commissione vagliare, ai fini
dell'avanzamento, l'intera personalità dell'ufficiale valutando
l'incidenza dei fatti in relazione al possesso delle qualità morali
e di carattere.
In coerenza con tali scopi si è mossa la circolare del Ministero
della difesa 15 marzo 1994 - prot. N. 00\2\2000 - che nel
disciplinare le variazioni matricolari connesse a procedimenti
penali, per quanto qui interessa:
a) obbliga ad annotare l'assunzione della qualità di imputato da
parte di un militare e le successive fasi del processo, nonché la
sentenza definitiva, quale essa sia;
b) impone di annotare i provvedimenti di fermo, arresto, decreto
penale di condanna esecutivo, di concessione di amnistia,
prescrizione, indulto;
c) nel caso di cancellazione delle registrazioni relative a
procedimenti penali stabilisce che le variazioni siano comunque
leggibili.
Tali principi sono stati recepiti dal d.m. n. 571 del 1993 che
impone alle commissioni di valutare specificamente le punizioni
(dovendosi ricomprendere anche quelle penali) nel quadro
dell'apprezzamento globale di tutti i precedenti di carriera
dell'ufficiale da giudicare (artt. 2, 8 e 9).
Sicché diviene irrilevante, ai fini dell'avanzamento, la cessazione
degli effetti delle sanzioni disciplinari ex art. 73 d.P.R. n. 545
del 1986 - approvazione del regolamento di disciplina militare -
giacché le annotazioni relative alle sanzioni inflitte sono sì
eliminate, ma «...esclusa peraltro ogni efficacia retroattiva»
(comma 3), in modo da non impedire l'apprezzamento di fatti storici
essenziali per la ricostruzione del profilo di personalità morale e
caratteriale dell'ufficiale.
3. In diritto il collegio osserva quanto segue.
L'art. 26 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 - nel testo
applicabile alla fattispecie in esame - prescrive che la
valutazione per l'avanzamento a scelta degli ufficiali fino al
grado di colonnello, debba essere effettuata sulla base dei
seguenti elementi:
a) qualità morali, di carattere e fisiche;
b) benemerenze di guerra, comportamento in guerra e qualità
professionali dimostrate durante la carriera, specialmente nel
grado rivestito, con particolare riguardo all'esercizio del comando
o delle attribuzioni specifiche, qualora richiesti dalla presente
legge ai fini dell'avanzamento, al servizio prestato presso reparti
o in imbarco;
c) doti intellettuali e di cultura con particolare riguardo ai
risultati di corsi, esami, esperimenti.
L'art. 45 della legge 19 maggio 1986, n. 224, ha stabilito,
successivamente, che il Ministero della difesa, stabilisca le
modalità applicative dell'art. 26 legge n. 1137 del 1955,
«prevedendo criteri che evidenzino le motivazioni poste a base
delle valutazioni».
Il sistema della promozione a scelta, è caratterizzato non dalla
comparazione fra gli scrutinandi ma da una valutazione in assoluto
per ciascuno di essi, talché l'iscrizione nel quadro di avanzamento
è determinata dalla posizione conseguita da ciascuno nella
graduatoria, sulla base del punteggio attribuitogli.
Tale sistema non può considerarsi in contrasto con i parametri
costituzionali volti ad assicurare l'imparzialità ed il buon
andamento; né può ritenersi che la norma abbia inteso sottrarre al
sindacato giurisdizionale i procedimenti relativi ai giudizi di
avanzamento degli ufficiali, esercitabile nei limiti in cui questo
sia reso possibile dal tipo di disciplina sostanziale che li
governa. Detta disciplina, pur dovendo essere il giudizio espresso
in assoluto e non comparativamente, non esclude totalmente il
sindacato giurisdizionale sui risultati della valutazione, ma lo
consente:
a) sotto il profilo dell'eccesso di potere in senso relativo, nei
limiti in cui esso sia possibile in base al raffronto a posteriori,
fra loro, dei punteggi attribuiti a ciascuno, in riferimento agli
elementi di giudizio (documentazione caratteristica) concretamente
presi in considerazione (cfr. Corte Cost. 7 aprile 1988, n. 409;
C.d.S. sez. IV, 30 luglio 2002, n. 4074; 20 marzo 2001, n. 1681;
sez. IV, 8 maggio 2000, n. 2642; 13 dicembre 1999, n. 1849; sez.
IV, 18 giugno 1998, n. 951; sez. III, 21 maggio 1996, n. 726); in
sede di avanzamento degli ufficiali (specie per i gradi più elevati
come nel caso di specie), il giudizio operato dalla commissione
superiore è la risultanza di una valutazione complessiva, nella
quale assumono indivisibile rilievo gli elementi personali e di
servizio emersi nei confronti dell'ufficiale, cosicché non è
possibile scindere i singoli elementi per poi assumere che uno di
essi, isolatamente considerato, sia sufficiente a sorreggere il
giudizio complessivo; pertanto la conclusiva valutazione con la
quale l'amministrazione ha dato peso e significato alla complessiva
personalità e attività dell'interessato costituisce apprezzamento
di merito non sindacabile in sede giurisdizionale (cfr. C.d.S. sez.
IV, n. 2642 del 2000 cit.; n. 1849 del 1999 cit.; n. 951 del 1998
cit.; 24 marzo 1998, n. 495; sez. IV, 3 giugno 1997 n. 592).
b) sotto il profilo dell'eccesso di potere in senso assoluto,
allorquando si tratti di sindacare la coerenza generale del metro
valutativo adoperato (v. da ultimo, C.d.S. sez. IV, 30 luglio 2002,
n. 4074; n. 2642 del 2000 cit.; n. 1849 del 1999 cit., n. 951 del
1998, cit.; sez. IV, 27 novembre 1997, n. 1328), ovvero la
manifesta incongruità del punteggio, avuto riguardo agli incarichi
ricoperti, alle funzioni espletate, ed alle positive valutazioni
ottenute durante tutto l'arco della sua carriera; vizio che nella
specie non ricorre in considerazione della collocazione in
graduatoria del ricorrente, sopravanzato da moltissimi ufficiali
del pari non promossi; un tale divario rende inverosimile la
denunziata macroscopicità di un ingiusto apprezzamento: «...il
vizio di eccesso di potere in senso assoluto è rilevabile dal
giudice della legittimità solo nel caso in cui l'interessato sia in
possesso di titoli talmente eccezionali da far risultare ictu oculi
manifestamente inadeguati i punteggi che gli sono stati attribuiti,
e cioè quando dall'esame della documentazione caratteristica...
risulta con assoluta immediatezza l'incoerenza della valutazione
della Commissione superiore rispetto ai precedenti di carriera
dell'ufficiale» (cfr. C.d.S. sez. IV, n. 1681 del 20 marzo 2001; n.
2642 del 2000; n. 1849 del 1999 cit.; n. 951 del 1998 cit.; n. 495
del 1998 cit.; id. 25 luglio 1997, n. 741).
3.1. In definitiva, l'apprezzamento dei titoli dei partecipanti (da
effettuarsi nell'ambito di un giudizio complessivo e inscindibile),
non ha specifica autonomia, potendo la mancanza di qualche titolo
da parte di taluno degli scrutinandi essere controbilanciata, ai
fini del giudizio globale, dal possesso dei titoli diversi valutati
come equivalenti dalla Commissione superiore di avanzamento (cfr.
C.d.S. sez. IV, 30 luglio 2002, n. 4074; 11 giugno 2002, n. 3251;
n. 951 del 1998 cit.; 24 marzo 1998, n. 495; 10 marzo 1998, n. 397;
sez. IV, 24 marzo 1997, n. 282; sez. III n. 726\96 cit.).
Circa la formulazione del giudizio in termini numerici, la sezione
non intende discostarsi dai propri precedenti specifici, secondo
cui l'entrata in vigore della legge 7 agosto 1990, n. 241, non ha
fatto venire meno la disposizione contenuta nell'art. 26 della
legge n. 1137 del 1955, che affida alla commissione di avanzamento
la valutazione complessiva degli scrutinandi sulla base degli
elementi presi in considerazione dalla stessa norma, espressi
legittimamente mediante punteggio (cfr. C.d.S. sez. IV, n. 1849 del
1999 cit.; n. 951 del 1998 cit.; n. 495 del 1998 cit.; sez. IV, 24
giugno 1997, n. 675); vieppiù corretta, tale scelta appare alla
luce dell'art. 40, secondo comma, del decreto legislativo 30
dicembre 1997, n. 490 - riordino del reclutamento, dello stato
giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, a norma dell'articolo
1, comma 97, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 - (inapplicabile
ratione temporis), che testualmente recita: «l'attribuzione dei
punteggi rappresenta la sintesi del giudizio di merito assoluto
espresso dalle commissioni di avanzamento nei confronti degli
ufficiali idonei» (in senso conforme C.d.S. sez. IV, n. 2642 del
2000 cit.; n. 1849 del 1999 cit.; n. 951 del 1998 cit.).
Del pari è da ritenersi escluso, in considerazione del carattere di
assoluta specialità del procedimento disegnato dall'art. 26 legge
cit., che la commissione debba procedere alla preventiva puntuale
predeterminazione dei criteri di valutazione degli elementi di
giudizio elencati nell'art. 26 cit.; non potendosi ritenere che
tale obbligo scaturisca dall'art. 45 della legge n. 224 del 1986,
che impone unicamente di evidenziare le motivazioni poste a base
delle valutazioni (articolo non abrogato espressamente dal citato
decreto legislativo n. 490 del 1997, cfr. art. 70 e 71).
Ai sensi dell'art. 13 del regolamento approvato con d.m. 2 novembre
1993, n. 571, in attuazione del su menzionato art. 45, la votazione
per ciascun ufficiale è preceduta da un approfondito esame
collegiale delle sue qualità e capacità, anche a seguito di
relazione svolta da uno o più membri nominati dal Presidente.
La consonanza delle valutazioni refluite in dichiarazioni simili o
uguali per tutti gli esaminati non è di per sé indice di eccesso di
potere, quanto piuttosto di approfondito esame collegiale, non
essendo tecnicamente possibile che a valutazioni numeriche
differenziate da ridotti margini di punteggio (espressi in decimi o
talora in centesimi), possa corrispondere una analoga, capillare
differenziazione nella parte descrittiva dei giudizi, fatto salvo
il caso in cui il privato non provi rigorosamente la rinuncia di
uno dei componenti della commissione ad emettere giudizio autonomo
rispetto a quelli formulati dagli altri membri (cfr. Cons. St.,
sez. IV, 30 luglio 2002, n. 4074; n. 3251 del 2002 cit.).
Per le stesse ragioni è irrilevante che tutti i componenti della
commissione di avanzamento mantengano, nell'attribuzione dei
punteggi numerici, una differenza uniforme tra i comparandi: tale
circostanza, in assenza di prova rigorosa sulla volontà dei
componenti della commissione di predeterminare i differenziali di
punteggio, non integra alcun vizio di legittimità.
3.2. Dalle premesse teoriche sopra illustrate, discendono precise
limitazioni al sindacato giurisdizionale esercitabile dal giudice
amministrativo.
Come ribadito recentemente dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, si deve negare al giudice amministrativo il potere di
entrare nel merito delle valutazioni della commissione di
avanzamento per gli ufficiali delle forze armate, dovendo il
giudizio essere limitato ad una generale verifica della logicità e
razionalità dei criteri seguiti in sede di scrutinio; di talché è
escluso ogni sindacato di merito sui giudizi di avanzamento degli
ufficiali che sono soggetti al sindacato di legittimità entro
limiti assai ristretti segnati dall'esigenza di rispettare la
sottile, ma non di meno precisa linea che divide il giudizio di
legittimità dalla valutazione squisitamente discrezionale demandata
istituzionalmente alla commissione superiore di avanzamento (cfr.
Cass. S.U. n. 91, 8 gennaio 1997; C.d.S. sez. IV, 30 luglio 2002,
n. 4074; n. 1849 del 1999 cit.; 1 settembre 1999, n. 1398; n. 951
del 1998 cit.; 6 giugno 1997, n. 623).
Con specifico riferimento ai giudizi espressi dalle commissioni
superiori di avanzamento, sulla scorta dei propri specifici
precedenti (cfr. C.d.S. sez. IV, 30 luglio 2002, n. 4074; n. 2642
del 2000 cit.; n. 1398 del 1999 cit.; 27 novembre 1997, n. 1328; 18
marzo 1997, n. 256, 11 marzo 1997, n. 239), la sezione osserva che
è assai ampia la discrezionalità attribuita alla Commissione
superiore, la quale è chiamata ad esprimersi su candidati che di
solito sono ufficiali dotati di ottimi profili di carriera, e le
cui qualità sono definibili solo attraverso sfumate analisi di
merito implicanti la ponderazione non aritmetica delle complessive
qualità degli scrutinandi, da effettuarsi attraverso un
apprezzamento dei titoli e dei requisiti in via di astrazione e di
sintesi, non condizionato dalla meccanica valutazione delle singole
risultanze documentali.
Rimane escluso, quindi, che il giudice possa procedere all'esame
comparativo degli ufficiali valutati in sede di redazione degli
scrutini di avanzamento, o verificare la congruità del punteggio
attribuito, in quanto la discrezionalità tecnica attribuita alla
commissione è sindacabile solo in presenza di valutazioni
macroscopicamente incoerenti o irragionevoli, così da comportare un
vizio della funzione (cfr. C.d.S. sez. IV, n. 2642 del 2000 cit.;
n. 1849 del 1999 cit.; n. 495 del 1998 cit.; id., 3 giugno 1997, n.
592).
Sono, pertanto, apprezzabili solo quelle palesi aberrazioni in
presenza delle quali il vizio della valutazione di merito trasmoda
in eccesso di potere per la manifesta irrazionalità da cui traspare
il cattivo esercizio del potere amministrativo, «....sì da far
ritenere che i punteggi siano frutto di elementari errori ovvero il
risultato di criteri impropri, volti al raggiungimento di finalità
estranee a quella della scelta dei soggetti più idonei alle
funzioni del grado superiore da conferire» (in termini C.d.S. sez.
IV, 30 luglio 2002, n. 4074; n. 2642 del 2000 cit.; n. 1849 del
1999 cit.; 18 marzo 1998, n. 256).
Si badi, infine, che l'incoerenza della valutazione, la sua
abnormità, in contrasto con i precedenti di carriera e la
violazione delle regole di tendenziale uniformità del criterio di
giudizio, debbono emergere dall'esame della documentazione con
assoluta immediatezza (cfr. C.d.S. sez. IV, 30 luglio 2002, n.
4074; n. 2642 del 2000 cit.; n. 495 del 1998 cit., n. 397 del 1998
cit.; 6 giugno 1997 n. 623).
Cadono così, in puntuale applicazioni dei principi ora esposti,
tutte le doglianze sviluppate a pagina 4 dell'atto di
appello.
3.3. Vagliando, in estrema sintesi, il contenuto delle censure
sottese al ricorso, alla luce delle su esposte acquisizioni
teoriche, la sezione osserva, relativamente al quadro per il 1996,
quanto alle maggiori classifiche asseritamente vantate rispetto ai
parigrado iscritti in quadro (tenenti colonnelli E.B., M.M., S.P.),
che non è possibile una valutazione aritmetica delle stesse, e che
comunque, anche i pari grado iscritti in quadro, ne sono forniti,
specie avuto riferimento alle pregresse valutazioni per la
formazione del quadro di avanzamento nel grado rivestito.
Anzi, sotto tale angolazione, deve evidenziarsi che il giudizio
della commissione è stato coerente con la tendenza di carriera del
C. il quale, valutato nel 1995 sempre per il grado di colonnello, è
stato posposto ai parigrado (B., M., P. e L.) del pari dichiarati
idonei ma non iscritti in quadro, che lo sopravanzavano tutti di
almeno 150 posti (C. si classificò 381° su 430 ufficiali valutati,
di cui 97 promossi).
L'art. 12 del d. m. n. 571 del 1993, fra gli altri elementi di
valutazione, ha introdotto la tendenza di carriera, apprezzabile da
un lato dal raffronto fra le qualità, attitudini e capacità
risultanti dalle graduatorie definitive dei concorsi per il
reclutamento e dei corsi, con il rendimento dimostrato
dall'ufficiale durante il successivo impiego (primo comma);
dall'altro, in base all'andamento complessivo della progressione di
carriera all'andamento fermo restando il principio generale
dell'autonomia dei giudizi di avanzamento (art. 3): in questo ben
delimitato ambito gioca dunque un ruolo il principio della c.d.
continuità logica delle valutazioni (cfr. sez. IV, 20 marzo 2001,
n. 1681).
Anche la censura, con cui si reputa eccessiva la valutazione in
favore degli iscritti in quadro dei titoli attitudinali, culturali,
e degli esiti dei corsi professionali, va disattesa, risolvendosi
in una inammissibile comparazione con gli ufficiali menzionati, e
non apparendo affatto irragionevole una scelta di tal fatta ad
opera della commissione; si badi, infatti, che i tre iscritti in
quadro, oggetto si ribadisce, di inammissibile comparazione, hanno
effettuato corsi e vantano titoli non posseduti dal C., ma
soprattutto non hanno mai subito condanne penali e sanzioni
disciplinari (per B.: 131 mesi di comando a fronte dei soli 90
effettuati dal ricorrente; per M.: 98 mesi di comando; al termine
del quadriennio Accademia - Applicazione è risultato 8° su 32 con
il punteggio definitivo di 74,534, contro il 29° posto su 57 del
ricorrente conseguito con punti 73, 921; ha frequentato, a
differenza dell'appellante, i seguenti corsi: corso tecnico
applicativo conseguendo la qualifica di molto buono; corso avanzato
sulla guerra elettronica per Ufficiali delle Forze terrestri NATO,
con esito favorevole; corso ufficiali addetti guerra NBC, con
ottimo profitto; svariati corsi in ambito NATO, SHAPE ed in
Arizona, con esito favorevole; è in possesso della ottima
conoscenza della lingua inglese; per P.: ha espletato 126 mesi di
comando; conosce sia la lingua inglese che francese a differenza
del ricorrente che ha la sola conoscenza di secondo grado della
lingua inglese; è in possesso della laurea in lettere conseguita
nel 1991).
3.4. Per quanto attiene alle qualifiche ottenute nel corso della
carriera dai comparandi, deve osservarsi che se è vero che l'art.
2, comma 2, del d.m. 571 del 1993 impone che in ogni giudizio di
avanzamento si deve tener conto di tutti i precedenti di carriera
dell'ufficiale da giudicare (ivi compresi quelli attinenti al
complemento), è anche consolidato in giurisprudenza il principio
per cui i giudizi non apicali risalenti ai gradi inferiori
(superiore alla media) conseguiti dai comparandi nei gradi iniziali
ed in anni remoti, non debbono assumere rilevo ex se preminente
(sez. IV, 30 luglio 2002, n. 4074; n. 1681 del 2001), specie in
considerazione del fatto che anche l'appellante ha ottenuto
qualifiche non massime (nei gradi subalterni e di capitano, nonché
un rapporto informativo non favorevole nel grado di
maggiore).
Il giudizio della commissione ha quindi bilanciato i titoli degli
iscritti in quadro con quelli posseduti dal C. - fra cui spicca la
frequenza della Scuola di Guerra cui fa da pendant la condanna
penale e la sanzione disciplinare -; tale apprezzamento di merito,
anche riferito all'importanza dei comandi o alla durata
complessiva, non può essere sindacato dal giudice di legittimità
(cfr. sez. IV, n. 2642 del 2000 cit.; n. 1849 del 1999 cit.).
Lo stesso è a dire per le aggettivazioni non apicali: anche in
questo caso il C. vanta un certo numero di attenuazioni di
ottimalità, pur se inferiori a quelle degli altri comparandi; il
minor numero di aggettivazioni non apicali vantate (come gli elogi
conseguiti nel grado di tenente colonnello), sono però bilanciati
dai precedenti penali e disciplinari.
Quanto alle ulteriori benemerenze, non possono essere valutate
quelle trascritte nella documentazione caratteristica,
successivamente alla data di chiusura della formazione
dell'aliquota per l'anno 1996 (31 ottobre del 1995; cfr. in termini
sez. IV, n. 3251 del 2002 cit.;); non potevano essere considerate,
quindi, le benemerenze indicate alla fine della pagina 9 dell'atto
di appello, perché ottenute dopo il 1996.
Irrilevante appare anche il riferimento alla nomina del C. a membro
del Cobar (pagina 21 dell'atto di appello).
In definitiva, come recentemente affermato da questa sezione (n.
4074 del 2002; n. 2642 del 2000; n. 1849 del 1999 cit.; n. 1398 del
1999 cit.), la mera circostanza che un ufficiale, meritevole non
più di altri colleghi non promossi di conseguire il grado
superiore, sia stato ugualmente iscritto nel quadro di avanzamento,
non può comportare l'automatica promozione di qualsiasi altro
ufficiale giudicato idoneo, ma non iscritto in quadro, il quale
assuma di essere professionalmente eguale o migliore del collega
promosso, tranne che non si tratti del primo o di uno fra i primi
degli ufficiali collocati in graduatoria e, tuttavia, non iscritti
nel quadro di avanzamento. Diversamente opinando, si darebbe luogo
ad una distorta applicazione della citata normativa, per effetto
della quale il vizio di una promozione darebbe luogo, anziché al
suo annullamento, ad una serie di promozioni, parimenti o anche
vieppiù illegittime; con l'assurdo risultato della promozione
soprannumeraria di tutti o di parte degli idonei, in insanabile
contrasto con la strutturazione necessariamente piramidale della
carriera militare.
3.5. Per quanto riguarda il quadro di avanzamento per il 1997,
anche dal confronto con il parigrado L. non emergono le dedotte
censure articolate con il gravame in trattazione.
Quest'ultimo, infatti, non ha riportato alcuna sanzione
disciplinare nel grado rivestito al momento della valutazione; non
ha meritato, nell'arco dell'intera carriera, alcuna qualificazione
inferiore alla massima (il ricorrente ne ha avute tre, ed un
rapporto informativo non favorevole nel grado di maggiore); ha
maturato ben 118 mesi di comando a fronte dei soli 90 vantati dal
C.; ha ottenuto la medaglia di bronzo al merito di lungo comando;
ha riportato, al termine di alcuni corsi frequentati, risultati
migliori di quelli conseguiti dal ricorrente (Accademia militare,
Scuola di applicazione); al termine del quadriennio Accademia -
Scuola di applicazione ha riportato il punteggio di 24,536 contro
quello di 24,051 conseguito dal C.).
Quanto alla condanna penale subita dal L. per detenzione abusiva di
armi da guerra (mesi 5 di reclusione,) deve dirsi che, a differenza
di quella patita dall'appellante, è risalente nel tempo (la
sentenza irrevocabile della Cassazione è del 1987); non è stata
inflitta nel grado rivestito al momento della valutazione; non ha
comportato un giudizio disciplinare, perché l'ufficiale inquirente
all'epoca ritenne che quest'ultimo fosse incorso nell'episodio
delittuoso per mera ingenuità.
4. Alla stregua delle su esposte considerazioni l'appello va,
pertanto, respinto.
Le spese di giudizio, regolamentate secondo l'ordinario criterio
della soccombenza, sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quarta),
il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, (sezione quarta),
definitivamente pronunziando sul ricorso in appello, meglio in
epigrafe indicato, così provvede:
- respinge l'appello proposto, e per l'effetto conferma la sentenza
indicata in epigrafe;
- condanna G. C., a rifondere in favore del Ministero della difesa,
le spese, le competenze e gli onorari del presente grado di
giudizio, che liquida in complessivi tremila\00 euro.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
Trasferimento del
militare - Trasferimento d'autorità - Ordine gerarchico militare -
Limiti al sindacato giurisdizionale.
Il Consiglio di Stato - Sez. IV -
21 maggio 2002 - Pres. Riccio, Est. Poli - Ministero della difesa
(Avvocatura generale) - (Annulla sentenza del T.A.R. Liguria,
sezione I, n. 365 del 16 luglio 1992)
Fatto
Con ricorso ritualmente notificato il Ministero della difesa
proponeva appello avverso la sentenza del T.A.R. indicata in
epigrafe che annullava il trasferimento per ragioni di servizio del
carabiniere S.L.
Non si costituiva l'appellato.
La causa è passata in decisione all'udienza pubblica del 21 maggio
2002.
Diritto
1. L'appello è fondato e deve essere accolto.
2. L'oggetto del presente giudizio è costituito dal provvedimento -
del 25 agosto 1990 - del generale comandante la I Brigata C.C. di
Torino, recante trasferimento "per servizio" del carabiniere S.
L.I., dalla legione di Genova a quella di Torino.
L'impugnata sentenza, nel presupposto - assodato dalle acquisizioni
documentali - che il trasferimento sia stato disposto per gravi
ragioni di opportunità ambientale, lo ha annullato ravvisandone il
difetto di motivazione e lo sviamento dalla causa tipica.
3. Ai fini del corretto inquadramento dogmatico delle problematiche
giuridiche sottese al gravame in trattazione, assume carattere
decisivo l'individuazione dell'esatta natura giuridica del
provvedimento di trasferimento d'autorità del personale militare, e
dei connessi limiti al sindacato giurisdizionale di legittimità
esercitato dal giudice amministrativo.
a) È pacifico nella giurisprudenza di questo Consiglio che i
provvedimenti di trasferimento d'autorità disposti
dall'Amministrazione militare rientrino nel genus degli ordini
(cfr. ex plurimis e da ultimo sez. IV, 20 marzo 2001, n. 16777; 8
maggio 2000, n. 2641; 9 novembre 1999, n. 2106, ord.; 15 luglio
1999, n. 1235; 26 gennaio 1999, n. 128, ord.; 21 gennaio 1997, n.
33; 29 gennaio 1996, n. 85). A tanto conduce l'esegesi storica,
letterale e sistematica delle norme sancite dalla legge 11 luglio
1978, n. 382 - norme di principio sulla disciplina militare - ed in
particolare quelle enucleabili dagli artt. 4, 4° comma, e 12, 1°
comma; nonché dal d.P.R. 18 luglio 1986, n. 545 - approvazione del
regolamento di disciplina militare ai sensi dell'art. 5, primo
comma, della legge 11 luglio 1978, n. 382 - ed in particolare
quelle di cui agli artt. 1, 2° comma, 2, 1° comma, 23 e 25.
Dall'esame di tali disposizioni emerge, con chiarezza, che
ineludibili esigenze di organizzazione, coesione interna e massima
operatività delle Forze Armate, impongono di sussumere nella
categoria dell'ordine del superiore gerarchico, questi
provvedimenti che attengono, in buona sostanza, ad una semplice
modalità di svolgimento del servizio sul territorio (cfr. in
termini sez. IV, n. 1677 del 2001 cit.; sez. IV, n. 2641 del 2000
cit.; n. 85 del 1996 cit.; Corte cost. 17 dicembre 1999, n. 449,
con riferimento alla speciale considerazione delle esigenze
operative delle Forze Armate). Tant'è che anche i provvedimenti di
trasferimento per incompatibilità ambientale sono stati esattamente
ricondotti nell'ambito del trasferimento per esigenze di servizio,
non denotando una fattispecie autonoma di trasferimento, (cfr. sez.
IV, 22 ottobre 2001, n. 5538; sez. IV, 26 novembre 2001, n.5950;
sez. IV, n. 1677 del 2001 cit.; sez. IV, n. 2541 del 2000 cit.; 28
marzo 2000, n. 1544, ord.; sez. IV, n. 85 del 1996 cit.; sez. IV, 7
ottobre 1992, n. 849). Sotto tale angolazione si è affermato,
coerentemente, che le esigenze di servizio indicate in un
provvedimento di trasferimento di sede di un militare non possono
essere ricondotte esclusivamente a necessità organiche o ad impegni
tecnico - operativi, bensì a tutti quei motivi di opportunità che
possono oggettivamente compromettere, in modo grave, l'immagine
delle Forze Armate e l'ordinato svolgimento dei compiti
istituzionali affidati ai militari (cfr. ex plurimis sez. IV, n.
2641 del 2000 cit.; n. 33 del 1997 cit.; 16 novembre 1993, n.
1017). Neppure possono profilarsi obiezioni inerenti alla mancanza
di tutela dei diritti fondamentali della persona. Come già
sottolineato, si tratta di provvedimenti che incidono, molto
modestamente, sulle modalità di prestazione del servizio militare.
Il nucleo essenziale di tali diritti, in un'ottica di necessario
bilanciamento con valori costituzionali parimenti importanti (cfr.
in termini sez. IV, n. 2641 del 2000 cit.; Corte Cost. 17 dicembre
1999, n. 449) è stato salvaguardato dall'ordinamento militare, che
ha previsto l'illiceità del trasferimento discriminatorio (art. 17,
l. 382 del 1978 cit.) fondato su ragioni ideologiche e politiche, o
comunque vessatorie (cfr. sez. IV, 30 novembre 1999, n. 2268, ord.,
per una fattispecie di trasferimento ad una sede di servizio
particolarmente lontana da quella originaria). In tali casi il
sindacato di legittimità del giudice amministrativo si estenderà
alla individuazione delle ragioni della scelta espressa
dall'amministrazione nell'atto impugnato, onde valutarne la
proporzionalità in comparazione con la cura concreta dell'interesse
pubblico perseguito ed il sacrificio imposto alla sfera giuridica
del privato. In conclusione, il dispaccio che rechi l'ordine di
trasferimento "per ragioni di servizio" non costituisce un terzo
genere rispetto al trasferimento a domanda ed a quello d'autorità,
rientrando nell'ampio spettro del secondo, anche allo scopo di
rendere possibile l'erogazione della speciale indennità di
trasferimento divisata dall'art. 1, l. n. 100 del 1987.
b) Dall'assodata natura giuridica di ordine del provvedimento di
trasferimento, discendono importanti conseguenze sul piano della
individuazione della disciplina sostanziale applicabile. In primo
luogo deve rilevarsi che tali ordini sono sottratti alla disciplina
generale dettata dalla legge n. 241 del 1990 (cfr. in termini, sez.
IV, n. 2641 del 2000 cit.; 9 novembre 1999, n. 2106, ord.; 15
luglio 1999, n. 1235; 26 gennaio 1999, n. 128, ord., 21 gennaio
1997, n. 33; 29 gennaio 1996, n. 85). L'ordine è un precetto
imperativo tipico della disciplina militare e del relativo
ordinamento gerarchico; diversamente da altri atti appartenenti
concettualmente alla medesima categoria, l'ordine adottato dai
responsabili militari (e tale deve ritenersi anche il Ministro
della difesa per la responsabilità delle Forze Armate che su di lui
incombe, secondo sez. IV, 15 luglio 1999, n. 1235 cit.), non
richiede alcuna motivazione, perché intrinseco a materia in cui
l'interesse pubblico specifico del rispetto della disciplina e
dello svolgimento del servizio prevalgono in modo immediato e
diretto su qualsiasi altro. Le differenze concettuali e di
disciplina positiva fra impiego civile e servizio militare sono
tanto profonde ed estese, da rendere problematico ogni tentativo di
assimilazione analogica o di individuazione di principi generali
comuni. L'ordinamento militare, come ha ricordato recentemente la
Corte costituzionale (cfr. n. 449 del 1999 cit.), riceve una
speciale menzione dalla Carta fondamentale (art. 52, terzo comma),
nel senso che, ferma restando la sua collocazione all'interno
dell'ordinamento giuridico generale, deve esserne apprezzata la sua
assoluta peculiarità, composto com'è da un corpus omogeneo e
completo di regole, non di rado più dettagliate e garantistiche di
quelle relative all'impiego civile (cfr. in termini sez. IV, n. 85
del 1996). Ne consegue che in materia di incarichi militari non
possono fondarsi aspettative di ius in officio non essendo
configurabile una posizione soggettiva giuridicamente tutelata del
militare alla sede di servizio, a fronte della quale sussista un
onere di motivazione delle esigenze giustificative del
provvedimento (cfr. sez. IV, n. 2641 del 2000 cit.).
4. Facendo applicazione dei principi sopra illustrati al caso di
specie, risulta con chiarezza l'infondatezza delle censure poste a
base dell'impugnata sentenza.
La rilevata situazione di contrasto del ricorrente con i colleghi e
con il superiore costituisce idoneo motivo di opportunità che
giustifica il trasferimento di sede, ed è coerente con le esigenze
di servizio addotte nel provvedimento impugnato.
In conclusione l'appello deve essere accolto, ma, sussistendo
giusti motivi, le spese di entrambi i gradi possono essere
integralmente compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quarta),
definitivamente pronunziando sul ricorso meglio in epigrafe
indicato, così provvede:
- accoglie l'appello proposto, e in riforma della sentenza indicata
in epigrafe, respinge il ricorso di primo grado;
- dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di
ambedue i gradi di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
Disciplina militare - Esame del giudicato penale - Azione
disciplinare a seguito di sentenza di applicazione della pena su
richiesta della parte.
Disciplina militare - Applicazione di sanzioni di corpo e sanzioni
di stato - Principio del ne bis in idem.
T.A.R. Lazio - Sez. I^ bis - 24
giugno 2002 - Pres. Mastrocola, Rel. Morabito - Ministero della
Difesa
Gli elementi di fatto che hanno originato l'odierna controversia
sono i seguenti.
Il ricorrente - ufficiale dell'Esercito di riconosciute qualità
professionali - veniva condannato, con sentenza del G.i.p. del
Tribunale di Milano, divenuta irrevocabile il 16.8.1998, alla pena
(patteggiata ex art. 444 del c.p.p.) di 11 mesi di reclusione, per
avere omesso di eseguire dei controlli inerenti all'ufficio dallo
stesso gestito e ricevuto una "dazione ambientale" di £. tre
milioni.
Nei termini di rito, essendo l'ufficiale ricorrente passibile di
sanzione di stato ex art. 73 della legge n.113 del 1954, veniva
avviata l'inchiesta disciplinare di cui al successivo art. 74 della
legge appena citata; inchiesta che escludeva la sussistenza di
elementi di fatto tali da rendere oggettivamente certa la
responsabilità penale del dipendente e si concludeva con la
proposta dell'applicazione di una sanzione di corpo e, per la
precisazione, della consegna di rigore di cui all'art. 65 del
Regolamento di disciplina militare (d.P.R. n. 545 del 1986);
sanzione questa giustificata dalla considerazione che l'opzione del
militare per il rito patteggiato in luogo di quello ordinario aveva
comunque leso l'onorabilità ed il prestigio propri e
dell'amministrazione di appartenenza.
L'invito veniva condiviso dal Capo di Stato Maggiore (C.S.M.) che,
conseguentemente, rimetteva gli atti al Comandante di Corpo per i
successivi adempimenti (atto del 3.5.1999).
Quest'ultimo assumeva i pareri di rito e nominava la Commissione di
cui all'art. 67 del citato R.d.m. dalle cui conclusioni in parte
divergeva infliggendo al ricorrente, con provvedimento del
9.6.1999, la sanzione della consegna di rigore non per giorni
dieci, come proposto dalla Commissione, ma per giorni
quindici.
Con gli atti in epigrafe indicati il Direttore generale preposto
alla Dir.Gen. per il Personale militare del Ministero della Difesa,
annullava il provvedimento del C.S.M. del 3.5.1999 e sospendeva il
F. dall'impiego per mesi due, applicando così la sanzione di stato
previsto art. 73 lett. a) della legge n.113 del 1954.
Dette determinazioni, entrambe datate 25.6.1999, vengono impugnate
con l'atto principale introduttivo del presente giudizio
(notificato il 14.10.1999) con un unico complesso motivo così
articolato: apoditticità della motivazione; erronea valutazione dei
presupposti; immotivato contrasto tra le conclusioni dei superiori
gerarchici, dell'Ufficiale inquirente, del C.S.M. e quelle della
Dir.Gen. per il Pers. Militare. Ingiustizia manifesta.
Altre censure sono state aggiunte con atto notificato alla P.A. il
10.3.2000 lamentando la violazione del diritto di difesa e di buon
andamento dell'azione amministrativa non essendoci corrispondenza
tra le imputazioni disciplinari formulate a carico del ricorrente e
le mancanze in base alle quali l'ufficiale è stato
sanzionato.
Si adombra, o meglio, si anticipa anche altro motivo di gravame e
cioè che il ricorrente è stato sanzionato due volte per la stessa
infrazione disciplinare; doglianza questa non ancora concretamente
prospettabile non avendo ancora la P.A. depositato (nonostante
richiesto con ordinanza del Presidente della Sezione) i documenti
matricolari del ricorrente (stato di servizio e libretto personale)
che consentirebbero di conoscere se entrambe le sanzioni siano
state trascritte su tali documenti caratteristici. Si deduce
formalmente la violazione degli artt. 24 e 97 della Costituzione;
eccesso di potere per apoditticità della motivazione ed erronea
valutazione dei presupposti; immotivato contrasto tra le
conclusioni dei superiori gerarchici, dell'Ufficiale inquirente,
del C.S.M. e quelle della Dir.Gen. per il Pers. Militare.
Ingiustizia manifesta. Sviamento di potere.
Il 31.10.2000 viene notificato alla P.A. il 2° atto di motivi
aggiunti. Ivi si sostiene che la produzione della documentazione
matricolare del ricorrente consente di evincere inequivocamente che
la sanzione di stato inflitta è stata adottata una volta che la
precedente sanzione di corpo aveva esaurito i suoi effetti,
realizzando così una palese violazione del principio del "ne bis in
idem".
Le doglianze di parte ricorrente sono state poi ribadite in memoria
conclusionale.
L'amministrazione della Difesa non si è costituita in
giudizio.
All'udienza del 24.6.2002, udito il patrocinatore del ricorrente,
la causa è stata trattenuta per la relativa decisione.
Diritto
Va preliminarmente esaminata, per ragioni di ordine logico, la
doglianza inerente la violazione del principio del "ne bis in idem"
che, ove fondata, ex sé, travolgerebbe entrambi i provvedimenti
impugnati; e ciò in quanto attraverso gli stessi una determinata
vicenda che aveva già avuto il suo esaurimento disciplinare con
l'avvenuta esecuzione della sanzione inflitta viene assoggettata,
in assenza di un quid novi che consenta la riedizione di un potere
ormai consumatosi, a differente previsione afflittiva sulla base di
ragioni che avrebbero potuto e dovuto essere fatte valere in prime
cure (Cfr., sul principio, la sentenza della IV^ sez. del Cons.St.,
n.3835 del 2000).
Sull'argomento, peraltro, la strategia difensiva del ricorrente,
lascia perplessi.
Bisogna difatti considerare che, ai sensi dell'art. 14 della legge
di principio sulla disciplina militare (n. 382 del 1978), "La
consegna di rigore comporta il vincolo di rimanere, fino al massimo
di quindici giorni, in apposito spazio dell'ambiente militare - in
caserma o a bordo di navi - o nel proprio alloggio, secondo le
modalità stabilite dal regolamento di disciplina".
Quest'ultimo dispone (art. 67) che la Commissione di disciplina
partecipa il proprio parere al comandante di corpo entro il termine
massimo di due ore dalla sua adozione, mentre la decisione di tale
ultima autorità va assunta possibilmente entro lo stesso giorno e
comunicata verbalmente (art. 65) senza ritardo all'interessato
anche quando non sono applicate sanzioni (art. 66). Da tale momento
il provvedimento è esecutivo (art. 65); viene trascritto nella
documentazione personale (art. 65) ed il militare, una volta
ultimata la punizione, deve presentarsi al superiore che l'ha
inflitta nel giorno e nell'ora stabiliti dalla predetta autorità
(art. 73).
Ora nel caso di specie, il comandante di corpo, ricevuto alle ore
10 del 9.6.1999 il parere della Commissione dallo stesso nominata,
nella stessa data, infliggeva la sanzione della consegna di rigore
al ricorrente.
Questi i fatti risultanti dagli atti depositati dalle parti.
Ciò che invece non è dato, con chiarezza, evincere neanche
indagando dai contenuti dei vari atti di gravame, è se la parte
ricorrente abbia scontato o meno la consegna di rigore.
Di tale evenienza il suo difensore, in sede dibattimentale, si è
dichiarato non a conoscenza; mentre la circostanza che la censura
sulla violazione del principio del ne bis in idem sia stata
azionata solo una volta dopo esibita la documentazione matricolare
dell'ufficiale lascia presumere che, in realtà, la misura di rigore
inflitta dal comandante di corpo non sia stata portata ad
esecuzione anteriormente all'atto comminatorio della sospensione
dall'impiego per mesi due.
Orbene il ricorrente non può non sapere se egli stesso sia stato, o
meno, vincolato a rimanere nei successivi quindici giorni
nell'ambiente militare o nel proprio alloggio ai sensi del citato
art. 14 della legge n.382 del 1978. In caso negativo non esiste
alcuna violazione del principio del ne bis in idem (poiché la
medesima vicenda è stata causa di una sola e non di due diverse
sanzioni portate ad esecuzione); mentre in caso positivo la
doglianza attinente la violazione del citato principio di non
contraddizione avrebbe dovuto essere tempestivamente azionata già
nel ricorso principale (ove per converso non trova richiamo neanche
indiretto), attesa l'assoluta irrilevanza sull'esigenza del
rispetto di tale brocardo della circostanza che la consegna di
rigore trovi menzione o meno nella documentazione personale del
militare.
Altrimenti detto, la trascrizione della consegna di rigore nella
documentazione personale del militare è atto che segue e non
precede la sanzione disciplinare inflitta ed è l'atto applicativo
di quest'ultima (e non la sua trascrizione nello stato di servizio
che può essere anche indebitamente riportata od omessa) che
legittima la proposizione, nei termini decadenziali di rito, dei
mezzi di tutela apprestati dall'ordinamento.
Nel caso di specie:
a) la sanzione della consegna di rigore non risulta trascritta
nella documentazione personale;
b) l'interessato non dichiara che la stessa sia stata eseguita ed
invoca la violazione del principio del ne bis in idem (che non
consente che sia applicata la sanzione di stato per lo stesso
episodio già punito con la sanzione di corpo; cfr. Cons.St.
n.3835/2000 citata), non nel ricorso principale ma tardivamente
solo nei successivi atti propositivi di motivi aggiunti.
La doglianza de qua dunque non può trovare accoglimento.
Analoga sorte subisce la censura, proposta per la prima volta col
primo atto introduttivo di motivi aggiunti, con cui ci si duole
della violazione del diritto di difesa a causa della mancata
corrispondenza tra le imputazioni disciplinari contestate al
ricorrente - e in relazione alle quali si è difeso in sede
disciplinare - e le mancanze in base alle quali è stato sanzionato
con la sospensione all'impiego. Difatti, ed a prescindere da ogni
ulteriore rilievo, si tratta di circostanza immediatamente
evincibile dall'atto impugnato (notificato nel luglio 1999) e che,
di conseguenza, doveva essere censurata non con l'atto notificato
il 10.3.2000 ma col ricorso principale che è stato ritualmente
introdotto.
Esclusa la fondatezza delle doglianze mosse con gli atti
propositivi di motivi aggiunti, si può procedere allo scrutinio del
ricorso principale.
In tale sede il F., dopo aver testualmente riprodotto il contenuto
degli atti del C.S.M. del 3.5.1999, del Comandante di corpo del
9.6.1999 e di quelli in epigrafe ed oggetto della corrente
impugnativa, si attarda sull'esposizione dell'orientamento
giurisprudenziale che fa leva sulla peculiare natura della sentenza
c.d. di pattugliamento nella quale manca un accertamento pieno
della fondatezza dell'accusa penale (quale quello che
contraddistingue il rito ordinario) e della responsabilità
dell'imputato che concorda col P.M. la pena.
Il principio della separazione del giudizio penale (conclusosi con
sentenza patteggiata) da quello disciplinare, importa, ad avviso
del ricorrente, che in quest'ultima sede l'autorità procedente
"deve partire dalla considerazione che gli accertamenti dei fatti
presi in esame dal procedimento penale …sono del tutto irrilevanti
ai fini delle conseguenze in sede disciplinare, dovendo la sanzione
scaturire da una rivalutazione autonoma dei fatti medesimi e non
dal mero richiamo alla pronuncia penale" (così gravame, pag.
21).
Sostanzialmente si contesta alla Direttore gen. del Pers.Mil. di
aver applicato la sanzione di stato (in luogo di quella di corpo)
sulla base "di un capo di imputazione mai provato né in sede
istruttoria né in sede dibattimentale" (pag. 25 gravame), di non
avere tenuto conto dei precedenti pareri e di avere motivato
genericamente il provvedimento adottato col richiamo ad una non ben
definita disparità di trattamento rispetto a casi analoghi.
Quanto a quest'ultima doglianza la stessa è infondata.
Il provvedimento del direttore generale si impernia su una duplice
motivazione. La prima sottolinea che la diversità del metro di
giudizio praticato dall'amministrazione in fattispecie analoghe a
quella che ha visto come protagonista il F., tutte conclusesi con
l'applicazione di una sanzione di stato. Denuncia dunque un profilo
di disparità di trattamento che si è concretato col provvedimento
(annullato) del C.S.M. del 3.5.1999.
Tale componente motiva non può essere contestata richiamando
semplicisticamente la mancata definizione dei casi analoghi
trattati disciplinarmente in maniera più severa.
Invero da un lato non può muoversi all'autorità militare l'addebito
di non avere specificato, indicando con nome cognome e grado,
l'identità degli ufficiali, implicati in analoghe vicende e più
gravemente puniti; d'altro canto nulla vietava all'inquirente - e
ciò al fine di offrire maggior consistenza alla sua argomentazione
difensiva - di accedere alla visione degli atti documentativi di
tale dichiarata disparità ovvero di richiederne, nella presente
sede processuale, l'esibizione in via istruttoria.
Per quanto invece attiene alla differente doglianza imperniata
sulla peculiarità della sentenza c.d. patteggiata ed alla sua
ininfluenza "ratione temporis" (cfr. ora la legge n.97 del 2001)
sul successivo procedimento disciplinare, il Collegio è dell'avviso
che la stessa sia inconferente.
Dalla lettura dei provvedimenti impugnati emerge chiaramente che la
sanzione di stato è stata inflitta in quanto, a fronte di un'accusa
ritenuta "particolarmente infamante" parte ricorrente ha rinunciato
al rito ordinario e dunque ad ottenere una pronuncia declaratoria
dell'assenza di ogni sua responsabilità o corresponsabilità in
ordine alle accuse penali addebitategli.
Sostanzialmente la Dir.ne Gen. del Ministero della Difesa ha
sanzionato la volontaria rinuncia dell'ufficiale ad avvalersi della
presunzione di non colpevolezza e la sua "arrendevole" accettazione
di una pena scontata; circostanza quest'ultima già rilevata
dall'Ufficiale inquirente (nominato dal C.S.M.) e dalla Commissione
disciplinare (nominata dal Comandante di Corpo) ed a fronte della
quale si era ritenuta adeguata la sanzione di corpo in luogo di
quella di stato.
Dunque il Direttore generale ha seguito un iter logico giuridico
non dissimile da quello emerso in esito alle indagini disciplinari
e recepito dalle altre autorità militari: in particolare non ha
equiparato la sentenza "patteggiata" ad una emessa in seguito a
rito ordinario (e dunque non ha considerato sic et simpliciter
l'ufficiale autore dei reati addebitategli né ha dato per accertata
la relativa responsabilità). La causa che ha condotto alla
punizione è la stessa: l'opzione, a fronte di una accusa che per la
sua particolare gravità doveva essere dibattimentalmente e
definitivamente smontata, per un rito processuale all'interno del
quale l'imputato, in cambio di una pena scontata, rinuncia a
contrastare la contestazione mossagli, accettandone le conseguenze
sul piano penale (Cfr., in tal senso, Cass.Pen., IV^, n.7192 del
18.7.1996).
La divergenza si appunta sulle conseguenze disciplinari di tale
opzione che, per le precedenti autorità, è meritevole della sola
consegna di rigore mentre per la Direzione generale richiede la più
grave punizione della sospensione dall'impiego.
Dunque non v'è contraddittorietà con le precedenti determinazioni e
pareri né contrasto con gli stessi ma solo una valutazione più
severa della stessa condotta che già le precedenti autorità
militari avevano ritenuto disciplinarmente sanzionabile.
Rebus sic stantibus il giudizio del Direttore generale se rimane
potenzialmente passibile di essere contestato in ordine ai profili
della irrazionalità o della sproporzione tra il fatto commesso e la
sanzione applicata, rimane immune dalle doglianze mosse col gravame
principale che afferiscono a differenti aspetti.
Il ricorso pertanto è infondato e deve essere respinto.
Non v'è luogo a pronuncia sulle spese non essendosi la P.A.
costituita in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale respinge il ricorso in
epigrafe.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità
amministrativa. |