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Acque - Tutela delle acque dall'inquinamento - Successione di
leggi - Scarico di acque reflue industriali superiore ai limiti di
legge relativo a sostanze non figuranti nella tab. 5 dell'all. 5 al
d. lgs. 11 maggio 1999 n. 152 - Depenalizzazione - Sussistenza -
Condanna definitiva per il reato di cui all'art. 21 della legge 10
maggio 1976 n. 319 - Revoca - Necessità.
(Cod. pen.
art. 2; D. lgs. 11 maggio 1999, n. 152, artt. 54, 59, 62 e 63; D.
lgs. 18 agosto 2000, n. 258; L. 10 maggio 1976, n. 319, art. 21;
Nuovo cod. proc. pen. art. 673) Sez. Un., 19 dicembre
2001, n. 03798 cc. Pres. Vessia, Rel. Colarusso, P.M. Ranieri
(diff.), ric. Turina.
In tema di tutela delle acque
dall'inquinamento, lo scarico di acque reflue industriali superiore
ai limiti di legge, qualora riguardi sostanze inquinanti non
comprese nella tabella 5 dell'allegato 5, cui fa rinvio l'art. 59,
comma 5, d. lgs. 11 maggio 1999 n. 152, non integra più la
condotta, penalmente illecita, prevista dalla disposizione
dell'art. 21 della legge 10 maggio 1976 n. 319, con la quale la più
recente disciplina non ha rapporto di continuità normativa. (In
applicazione di tale principio, la Corte ha disposto la revoca
della sentenza di condanna, previo annullamento del provvedimento
del giudice dell'esecuzione reiettivo della relativa istanza).
Circolazione stradale - Sanzioni amministrative accessorie -
Sospensione della patente di guida - Applicazione al conducente che
ne sia sprovvisto - Esclusione.
(Cod. strada
nuovo artt. 116, 186, 187, 189, 218, 222, 223 e
224) Sez. Un., 30 gennaio 2002, n. 12316 cc. Pres.
Marvulli, Rel. Battisti, P.M. (conf.), ric. Fugger.
Non può essere applicata la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida,
che discenda per legge da illeciti posti in essere con violazione
delle norme sulla circolazione stradale, a chi li abbia commessi
conducendo veicoli per la cui guida non sia richiesta alcuna
abilitazione o, se richiesta, non sia stata mai conseguita; né,
tanto meno, può essergli precluso, per un periodo corrispondente
alla durata della sospensione, il diritto ad ottenerla nel caso in
cui non ne sia ancora in possesso.
Edilizia - Disciplina urbanistica - Lottizzazione abusiva - Natura
di reato a consumazione alternativa - Sussistenza - Conseguenze -
Fattispecie.
(L. 28
febbraio 1985, n. 47 artt. 18 e 20 co. 1 n. 3) Sez.
Un., 28 novembre 2001, n. 5115. Pres. Vessia, Rel. Fiale, P.M.
Galgano (conf.), ric. Salvini.
La contravvenzione di lottizzazione abusiva
si configura come reato a consumazione alternativa, potendo
realizzarsi sia quando manchi un provvedimento di autorizzazione,
sia quando quest'ultimo sussista ma contrasti con le prescrizioni
degli strumenti urbanistici, in quanto grava sui soggetti che
predispongono un piano di lottizzazione, sui titolari di
concessione, sui committenti e costruttori l'obbligo di controllare
la conformità dell'intera lottizzazione e delle singole opere alla
normativa urbanistica e alle previsioni di pianificazione.
(Fattispecie relativa a sequestro preventivo di struttura destinata
a ipermercato e a parcheggio, per la quale esisteva autorizzazione
alla lottizzazione in contrasto con alcune prescrizioni delle norme
tecniche di attuazione del piano regolatore generale del Comune di
Modugno).
Navigazione - Demanio marittimo - Esecuzione di opere nella cd.
fascia di rispetto - Natura di reato permanente - Sussistenza -
Momento di cessazione della permanenza - Individuazione.
(Cod. nav.
art. 55 e 1161)
Sez. Un., 27 febbraio 2002, n. 17178. Pres. Vessia, Rel. Sirena,
P.M. Galgano (diff.), ric. Cavallaro.
Il reato di esecuzione, senza
autorizzazione, di opere in zona distante meno di trenta metri dal
demanio marittimo (cd. fascia di rispetto), previsto dagli artt. 55
e 1161 del codice della navigazione, ha natura permanente e la
relativa consumazione perdura fino al momento di cessazione
dell'attività vietata.
Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari - Reati -
Contravvenzione prevista dall'art. 5, lett. b, della legge 30
aprile 1962 n. 283 - Cattivo stato di conservazione di sostanze
alimentari - Riferibilità alle sole caratteristiche intrinseche
delle sostanze - Esclusione - Riferimento anche alle modalità
estrinseche della conservazione - Sussistenza -
Fattispecie.
(L. 30 aprile
1962, n. 283, art. 5 co. lett. b)
Sez. Un., 19 dicembre 2001, n. 443, Pres. Vessia, Rel. Agrò,
P.M. Leo (conf.), ric. Butti e altro.
Ai fini della configurabilità della
contravvenzione prevista dall'art. 5, lett. b, della legge 30
aprile 1962 n. 283, che vieta l'impiego nella produzione di
alimenti, la vendita, la detenzione per la vendita, la
somministrazione, o comunque la distribuzione per il consumo, di
sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione, non è
necessario che quest'ultimo si riferisca alle caratteristiche
intrinseche di dette sostanze, ma è sufficiente che esso concerna
le modalità estrinseche con cui si realizza, le quali devono
uniformarsi alle prescrizioni normative, se sussistenti, ovvero, in
caso contrario, a regole di comune esperienza. (Nella specie è
stata ritenuta la sussistenza del reato nella detenzione, per la
somministrazione ad ospiti anziani di un "residence", di cibi già
cotti, contenuti in teglie scoperte, a una temperatura ambiente di
26 gradi C, da portare in tavola dopo due ore di conservazione
nelle dette condizioni).
Produzione - Commercio e consumo - Prodotti alimentari - Reati -
Contravvenzione prevista dall'art. 5, lett. b) della legge 30
aprile 1962, n. 283 - Configurabilità di essa come reato di
pericolo presunto - Esclusione - Configurabilità come reato di
danno - Sussistenza - Fondamento - Concorso con le ipotesi di reato
previste dalle altre lettere dello stesso art. 5 -
Possibilità.
(L. 30 aprile
1962, n. 283, art. 5, co. lett. b)
Sez. Un., 19 dicembre 2001, n. 443. Pres. Vessia, Rel. Agrò,
P.M. Leo (conf.), ric. Butti e altro.
La contravvenzione prevista dall'art. 5,
lett. b, della legge 30 aprile 1962 n. 283, che vieta l'impiego
nella produzione, la vendita, la detenzione per la vendita, la
somministrazione, o comunque la distribuzione per il consumo, di
sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione, non è reato
di pericolo presunto, ma di danno, in quanto la disposizione citata
non mira a prevenire - con la repressione di condotte, come la
degradazione, la contaminazione o l'alterazione del prodotto in sé,
la cui pericolosità è presunta "iuris et de iure" - mutazioni che
nelle altre parti del citato art. 5 sono prese in considerazione
come evento dannoso, ma persegue un autonomo fine di benessere,
consistente nell'assicurare una protezione immediata all'interesse
del consumatore a che il prodotto giunga al consumo con le cure
igieniche imposte dalla sua natura. Ne consegue che tale
contravvenzione non si inserisce nella previsione di una
progressione criminosa che contempla fatti gradualmente più gravi
in relazione alle successive lettere indicate dal citato art. 5, ma
si configura, rispetto ad essi, come figura autonoma di reato, che
con essi può concorrere, ove ne ricorrano le condizioni.
Reati contro il patrimonio - Delitti - Truffa - Truffa per il
conseguimento di erogazioni pubbliche - Figura autonoma di reato -
Esclusione - Circostanza aggravante del delitto di truffa
-Configurabilità.
(Cod. pen.
artt. 640 e 640-bis) Sez. Un., 26 giugno 2002, n.26351.
Pres. Vessia, Rel. Onorato, P.G. in proc. Fedi, P.M. Siniscalchi
(diff.).
La truffa per il conseguimento di
erogazioni pubbliche prevista dall'art. 640-bis cod. pen.
costituisce una circostanza aggravante del delitto di truffa di cui
all'art. 640 dello stesso codice e non figura autonoma di reato.
(In applicazione del principio la Corte ha ritenuto corretta la
declaratoria di prescrizione pronunciata dal giudice di merito
previa concessione di attenuanti equivalenti alla circostanza
aggravante).
Reati contro la fede pubblica - Delitti - Falsità in atti - In
certificati - Certificato di assicurazione - Attestazione di dati
non veritieri, contraffazione o alterazione - Reati configurabili -
Individuazione.
(Cod. pen.
artt. 481 e 485) Sez. Un., 24 aprile 2002, n.18056.
Pres. Vessia, Rel. Nappi, P.M. Ciani (conf.), ric. Panarelli e
altro.
L'attestazione, da parte dell'assicuratore,
di dati non veritieri nel certificato di assicurazione (nella
specie relativa alla R.C.A.) integra il delitto di falsità
ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio
di pubblica necessità, previsto dall'art. 481 cod. pen., mentre la
contraffazione o l'alterazione dello stesso documento configura il
reato di falsità in scrittura privata, previsto dall'art. 485 dello
stesso codice.
Acque - Tutela della acque dall'inquinamento - Attività di prelievo
dei campioni - Garanzie difensive - Presupposti - Ragioni.
(Disp. att.
nuovo c.p.p. artt. 220 e 223; D. lgs. 11 maggio 1999, n. 152 art.
59) Sez. 3, 14 maggio 2002, n. 23369 cc. Pres.
Toriello, Rel. De Maio, P.M. Iacoviello (parz. diff.), ric. PM in
proc. Scarpa.
In tema di prelievo di campioni finalizzato
alle successive analisi chimiche e preordinato alla tutela delle
acque dall'inquinamento, occorre distinguere tra prelievo inerente
ad attività amministrativa disciplinato dall'art. 223 norme di att.
cod. proc. pen. e quello inerente ad attività di polizia
giudiziaria nell'ambito di un'indagine preliminare, per il quale è
applicabile l'art. 220 norme di att. cod. proc. pen. e, quindi,
operano le norme di garanzia della difesa previste dal codice di
rito, anche laddove emergano indizi di reato nel corso di
un'attività amministrativa che in tal caso non può definirsi
extra-processum.
Acque - Tutela delle acque dall'inquinamento - Campioni di acque
marine - Assoggettabilità a sequestro probatorio - Sussistenza -
Ragioni.
(Nuovo cod.
proc. pen. art. 253; Disp. att. nuovo c.p.p. art. 220; D. lgs. 11
maggio 1999 n. 152 art. 59)
Sez. 3, maggio 2002, n. 23369 cc. Pres. Toriello, Rel. De Maio,
P.M. Iacoviello (parz. diff.), ric. PM in proc. Scarpa.
In tema di tutela delle acque
dall'inquinamento, è legittimo il sequestro probatorio avente per
oggetto campioni di acque marine, sussistendo il nesso di
pertinenza tra la res oggetto di sequestro ed il reato ipotizzato
(inquinamento e danneggiamento delle acque marine), e non essendo
configurabile uno specifico divieto di apprensione relativo alla
medesima res, oggetto del provvedimento di sequestro.
Armi - Armi da fuoco o da sparo - Fucile da caccia ad
anima liscia - Arma esclusa dalla catalogazione - Mancanza della
matricola - Natura di arma clandestina - Sussistenza -
Conseguenze.
(L. 18 aprile
1975, n. 110, artt. 7, 11 e 23)
Sez. 1, 1 marzo 2002, n. 16127. Pres. Fazzioli, Rel. Riggio,
P.M. Veneziano (conf.), ric. Lattuada.
Per la sussistenza del reato di detenzione
di arma clandestina previsto dall'art. 23 della legge 18 aprile
1975, n. 110 è sufficiente l'inosservanza dell'obbligo di
immatricolazione, anche se per quell'arma non è previsto
l'inserimento nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo a
norma dell'art. 7 della stessa legge, in quanto diverse sono le
finalità della catalogazione e della immatricolazione, la prima
volta a distinguere le armi comuni da sparo e le armi da guerra, la
seconda funzionale a sottoporre a costante controllo tutte le armi
comuni da sparo e le persone legittimate a detenerle, in modo da
consentire agli organi di polizia di seguire gli eventuali
trasferimenti e di identificare in ogni momento i detentori (nel
caso di specie si trattava di un fucile da caccia ad anima liscia
privo del numero di matricola).
Armi - Reati di detenzione e raccolta di armi da guerra - Concorso
formale - Configurabilità - Sussistenza - Elementi
costitutivi.
(L. 2 ottobre
1967, n. 895 artt. 1 e 2; L. 14 ottobre 1974, n. 497; L. 18 aprile
1975, n. 110, art. 10 comma 6)
Sez. 1, 7 marzo 2002, n. 12276. Pres. Sossi, Rel. Vancheri, P.M.
Frasso (diff.), ric. Rossi.
In tema di reato concernente le armi da
guerra, è configurabile il concorso formale tra il reato di
detenzione di cui all'art. 2 della legge n. 895 del 1967 e quello
di "raccolta" di armi di cui all'art. 1 della stessa legge (per la
cui individuazione è necessario fare riferimento al concetto di
"raccolta" come determinato dall'art. 10, comma 6, della legge n.
110 del 1975, concernente le armi comuni da sparo ed estensibile
anche alle armi da guerra, in assenza di espressa previsione
normativa), nell'ipotesi in cui il numero delle armi detenute sia
superiore a tre, nessuna delle quali o solo taluna di esse sia
stata denunciata all'autorità di pubblica sicurezza e non sussista
la licenza di collezione.
Beni immateriali: tutela penale - Diritti di autore sulle opere
dell'ingegno (proprietà intellettuale) - Riproduzioni mediante
fotocopie - Condizioni di liceità - Ambito di efficacia -
Indicazione.
(L. 22 aprile
1941, n. 633, art. 68; L. 18 agosto 2000, n. 248, art. 2)
Sez. 3, 13 marzo 2002, n. 20769. Pres. Savignano, Rel. Onorato,
P.M. Izzo (conf.), ric. Menchicchi
La riproduzione di singole opere o brani di
opere dell'ingegno effettuata mediante fotocopie (ex art. 68 l.
n.633 del 1941 come modificato dall'art. 2 della l. n.248 del 2000)
è consentita solo se limitata al quindici per cento di ogni volume,
se sia corrisposto un compenso forfettario a favore degli aventi
diritto e se effettuata per uso personale; tali condizioni di
liceità hanno efficacia subordinatamente e successivamente alla
stipulazione degli accordi tra S.I.A.E. e categorie interessate
oppure all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio che
provveda alla determinazione dei predetti compensi.
Edilizia - Immobile ultimato - Sequestro preventivo - Esigenze
cautelari - Configurabilità - Fondamento - Limiti.
(Nuovo cod.
proc. pen. art. 321; L. 28 febbraio 1985, n. 47)
Sez. 3, 8 febbraio 2002, n. 11146 cc. Pres. Rizzo, Rel. Fiale,
P.M. De Nunzio (conf.), ric. Gullotta.
In materia edilizia, anche in caso di
immobile abusivamente costruito e che risulti ultimato, è
ipotizzabile la sussistenza delle esigenze cautelari richieste
dalla legge per disporre il sequestro preventivo dell'immobile,
atteso che le conseguenze che tale misura tende ad evitare sono
ulteriori rispetto alla fattispecie tipica già realizzata e che in
materia urbanistica l'esistenza di una costruzione abusiva può
aggravare il cd. carico urbanistico e quindi protrarre le
conseguenze del reato. (Nell'occasione la Corte ha specificato come
non ogni costruzione abusiva ultimata incida sull'assetto del
territorio, e come pertanto la lesione debba essere di volta in
volta dimostrata in rapporto alla fattispecie concreta).
Giuoco - Giuoco automatico - Uso di apparecchio automatico da
giuoco - Apparecchi per videopoker -
Presunzione della sussistenza di gioco d'azzardo - Esclusione -
Prova dell'elemento lucrativo -
Necessità - Presunzione di aleatorietà della vincita ai sensi
dell'art. 110 T.U.L.P.S - Sussistenza - Fondamento.
(R.D. 18
giugno 1931, n. 773 art. 110; Cod. pen. art. 718)
Sez. 3, 14 febbraio 2002, n. 10897. Pres. Savignano, Rel.
Piccialli, P.M. Siniscalchi (diff.), ric. Barbato.
In tema di apparecchi per gioco d'azzardo,
non possono essere presunti tali quelli utilizzati per il gioco del
poker, in quanto è possibile che la vincita consentita dagli
apparecchi non abbia scopo lucrativo, così che, in mancanza della
prova di tale elemento, deve escludersi la configurabilità del
reato previsto dall'art. 718 cod. pen., potendosi, viceversa,
ritenere integrata la fattispecie dell'art.110 T.U.L.P.S. alla luce
della notoria aleatorietà delle regole del gioco denominato
videopoker. |