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Impiego
pubblico - Reclutamento nel Corpo della Guardia di finanza -
Partecipazione ai concorsi -
Requisito del celibato, nubilato o vedovanza - Violazione del
diritto di accesso agli
uffici pubblici e del diritto di contrarre matrimonio -
Illegittimità costituzionale.
[Legge 29 gennaio 1942, n. 64,
art. 7, n. 3; d.lgs. 31 gennaio 2000, n. 24, art. 2, comma 2;
Costituzione, artt. 2, 29 e 51; dichiarazione universale dei
diritti dell'uomo del 1948, art. 16;
convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo,
art. 12;
carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, art. 9;
(Costituzione, artt. 3, 4, 30, 31, 35 e 97)].
Impiego pubblico - Personale
militare - Reclutamento - Requisito del celibato, nubilato o
vedovanza -
Illegittimità costituzionale in via conseguenziale (ex art. 27
della legge 11 marzo 1953, n. 87).
[Legge 10 giugno 1964, n. 447,
art. 11, primo comma, lettera b), art. 35, primo comma;
d.lgs. 12 maggio 1995, n. 196, art. 11, comma 2, lettera a),
numero 3; d.lgs. 12 maggio 1995, n. 198, art. 5, comma 1, lettera
e)
(come sostituito dall'art. 2 del d.lgs. 28 febbraio 2001, n. 83),
e art. 15, comma 2, lettera b), numero 4;
d.lgs. 12 maggio 1995, n. 199, art. 6, comma 1, lettera c) (come
modificato dall'art. 2, comma 2, lettera b del d.lgs. 28 febbraio
2001, n. 67)
e art. 36, comma 1, lettera b), numero 3 (come modificato
dall'art. 5, comma 5, del d.lgs. 28 febbraio 2001, n.
67)].
Corte Costituzionale, sentenza n. 445 del 24 ottobre 2002/12
novembre. Pres. Ruperto, Red. Onida.
Sentenza
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 7, numero
3, della legge 29 gennaio 1942, n. 64 (Modificazioni alle leggi di
ordinamento della regia Guardia di finanza), e 2, comma 2, del
d.lgs. 31 gennaio 2000, n. 24 (Disposizioni in materia di
reclutamento su base volontaria, stato giuridico e avanzamento del
personale militare femminile nelle Forze armate e nel Corpo della
guardia di finanza, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 20
ottobre 1999, n. 380), promosso con ordinanza del 15 gennaio 2002
dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, iscritta al n.
126 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno
2002.
Udito nella camera di consiglio del 25 settembre 2002 il Giudice
relatore Valerio Onida.
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso del giudizio amministrativo, promosso da una
aspirante al concorso per l'arruolamento di duecento allievi nel
Corpo della guardia di finanza, per l'annullamento del
provvedimento del Comando provinciale di Napoli della Guardia di
finanza di "archiviazione" della domanda per difetto del requisito
del nubilato o della vedovanza, nonché del relativo bando di
concorso, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° settembre
2000, che tale requisito stabilisce all'art. 2, punto 10, il
Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con ordinanza del 15
gennaio 2002, pervenuta il 27 febbraio 2002, ha sollevato, su
eccezione della ricorrente, questione di legittimità
costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 29, 30, 31, 35,
51 e 97 della Costituzione, degli artt. 7, numero 3, della legge 29
gennaio 1942, n. 64 (Modificazioni alle leggi di ordinamento della
regia Guardia di finanza), e 2, comma 2, del d.lgs. 31 gennaio
2000, n. 24 (Disposizioni in materia di reclutamento su base
volontaria, stato giuridico e avanzamento del personale militare
femminile nelle Forze armate e nel Corpo della guardia di finanza,
a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 20 ottobre 1999, n.
380).
La prima disposizione censurata pone tra i requisiti per il
reclutamento nel Corpo della "regia guardia di finanza" l'essere
celibe o vedovo senza prole; la seconda, contenuta nell'art. 2 del
d.lgs. n. 24 del 2000, in tema di reclutamento del personale
femminile delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza,
stabilisce che è consentita la partecipazione ai concorsi per
l'ammissione ai corsi regolari delle accademie e a quelli degli
istituti e delle scuole di formazione "ai cittadini e alle
cittadine italiane, celibi o nubili, vedovi o vedove".
Il remittente premette, in ordine alla rilevanza, che le questioni
di legittimità costituzionale prospettate dalla ricorrente vanno
esaminate con priorità rispetto agli altri motivi di impugnazione
dedotti (riguardanti la perplessità del provvedimento di
"archiviazione" adottato e l'incompetenza della autorità
amministrativa procedente), in quanto nelle disposizioni
legislative indicate trovano il presupposto logico e giuridico,
nonché l'esclusivo fondamento positivo, sia il bando di concorso
che il provvedimento di esclusione.
Quanto alla non manifesta infondatezza, osserva anzitutto che
l'art. 7, numero 3, della legge n. 64 del 1942, nell'includere fra
i requisiti necessari per il reclutamento nel Corpo della guardia
di finanza lo stato di "celibe [o nubile] o vedovo", impone una
decisiva limitazione al diritto di contrarre matrimonio, priva di
ragionevole giustificazione, che costituisce grave interferenza
nella sfera privata e familiare di chi aspiri all'ammissione nella
struttura militare; l'altra norma denunciata, dettata dall'art. 2,
comma 2, del d.lgs. n. 24 del 2000 ed avente contenuto analogo,
apparterrebbe, secondo il remittente, al "novero di una serie di
disposizioni legislative" "tralatiziamente iterative del requisito"
in esame.
Una siffatta limitazione, che, sia pure ai soli fini
dell'arruolamento militare, si risolve in un divieto di contrarre
il vincolo coniugale, si porrebbe in contrasto con i fondamentali
diritti della persona, sia come singolo, sia nelle formazioni
sociali ove si svolge la sua personalità, garantiti dall'art. 2
della Costituzione, diritti insuscettibili di essere degradati da
esigenze, sia pur socialmente rilevanti, come quelle connaturate
alla delicata fase del reclutamento e dell'addestramento
militare.
In proposito, il giudice a quo ricorda che questa Corte, con la
sentenza n. 332 del 2000, avente ad oggetto le medesime
disposizioni ora denunciate ma nella parte in cui includevano tra i
requisiti necessari per il reclutamento "l'essere senza prole", ha
affermato che la compressione della sfera privata e familiare della
persona non può, "sul piano dei principi costituzionali, ritenersi
giustificata dall'intensità e dall'esigenza di tendenziale
esclusività del rapporto di dedizione che deve legare il militare
in fase di istruzione al corpo di appartenenza"; che "la
Costituzione repubblicana supera radicalmente la logica
istituzionalistica dell'ordinamento militare e riconduce anche
quest'ultimo nell'ambito del generale ordinamento statale,
particolarmente rispettoso e garante dei diritti sostanziali e
processuali di tutti i cittadini" (sentenza n. 278 del 1987); e che
"la garanzia dei diritti fondamentali di cui sono titolari i
singoli «cittadini militari» non recede di fronte alle esigenze
della struttura militare" (sentenza n. 449 del 1999).
Osserva il remittente che, per un verso, il livello di evoluzione
sociale ha raggiunto un grado di maturazione tale da superare
logiche e impostazioni tradizionali che pongano una qualche
limitazione alla concreta possibilità per le donne coniugate, madri
e non, di esercitare attività pubbliche, e che, per altro verso,
l'incompatibilità dello stato di coniugato non può ritenersi
rispondente ad un'esigenza di razionalità del sistema normativo
inteso a garantire l'inserimento del neo-arruolato in una realtà
peculiare come quella militare.
Sarebbe, infatti, da dimostrare, sotto il profilo della logica
comune, prima che giuridica, che l'assenza di legami familiari
possa costituire un requisito tipico della formazione e
dell'addestramento iniziale del personale militare, dovendo la pur
affermata e necessaria continuità nella frequenza dei corsi di
addestramento trovare assicurazione e garanzia in regole e rimedi
diversi dalla limitazione al diritto di contrarre matrimonio.
Nella richiamata sentenza n. 332 del 2000, prosegue il remittente,
nell'espungere dalle disposizioni in esame, ai fini del
reclutamento nel Corpo della guardia di finanza, il requisito
dell'essere senza prole, questa Corte ha fatto esplicito
riferimento anche alla legittimità costituzionale dell'ulteriore
"requisito del celibato o dello stato di vedovo", escludendo
tuttavia di poter estendere la pronuncia di incostituzionalità
"all'intera disposizione denunciata", in quanto il giudice a quo,
in quell'occasione, non "aveva prospettato dubbi di
costituzionalità in merito".
Ciò autorizzerebbe a ritenere, secondo il remittente, che le
argomentazioni di fondo svolte allora dal Giudice delle leggi siano
riferibili in toto alle medesime disposizioni legislative anche
nella specifica parte ora denunciata. Tanto nella fattispecie in
esame, quanto nella precedente fatta oggetto di scrutinio di
costituzionalità, è posta, infatti, una grave limitazione di status
al cittadino, la quale, lungi dall'apparire come ragionevole
requisito attitudinario ai fini dell'arruolamento nell'istituzione
militare, si traduce in un'indebita limitazione dei fondamentali
diritti della persona e della sua libertà di autodeterminarsi nella
vita privata.
2. - Non vi è stata costituzione di parti né intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato in diritto
1. - Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio solleva
questione di legittimità costituzionale di due disposizioni
legislative - l'articolo 7, numero 3, della legge 29 gennaio 1942,
n. 64 (Modificazioni alle leggi di ordinamento della regia Guardia
di finanza), e l'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31
gennaio 2000, n. 24 (Disposizioni in materia di reclutamento, su
base volontaria, stato giuridico e avanzamento del personale
militare femminile nelle Forze armate e nel Corpo della guardia di
finanza, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 20 ottobre 1999,
n. 380) - le quali, rispettivamente, prevedono il requisito
dell'essere celibe o vedovo per essere reclutati nel Corpo della
guardia di finanza (eccetto che nel caso di riammissione di
militari del corpo in congedo che abbiano superato i ventotto anni
di età), e che la partecipazione ai concorsi per l'ammissione ai
corsi regolari delle accademie e degli istituti e delle scuole di
formazione della Guardia di finanza "è consentita ai cittadini e
alle cittadine italiani, celibi o nubili, vedovi o vedove".
Le disposizioni in questione, secondo il remittente, prevedendo una
limitazione, priva di ragionevole giustificazione, del diritto di
contrarre matrimonio, sia pure al solo fine dell'arruolamento nella
Guardia di finanza, contrasterebbero con i diritti fondamentali
della persona e con la libertà di autodeterminazione nella vita
privata e familiare; né l'assenza di legami familiari potrebbe
costituire un requisito per la formazione iniziale del personale
militare, dovendo la continuità nella frequenza dei corsi di
addestramento trovare garanzia in regole diverse dalla limitazione
del diritto di contrarre matrimonio. Di qui il contrasto con i
principi desumibili dagli articoli 2, 3, 4, 29, 30, 31, 35, 51 e 97
della Costituzione.
2. - La prima delle due disposizioni denunciate - l'articolo 7,
numero 3, della legge n. 64 del 1942 - stabilisce (come già prima
l'articolo 9, secondo comma, lettera b, del regio decreto legge 14
giugno 1923, n. 1281) il requisito dell'essere celibe o vedovo ai
fini, genericamente, del reclutamento nel Corpo della guardia di
finanza. Ad essa hanno fatto seguito, per quanto attiene
all'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli
"appuntati e finanzieri" e "ispettori" della Guardia di finanza,
gli articoli 6, comma 1, lettera c, e 36, comma 1, lettera b,
numero 3, del d.lgs. 12 maggio 1995, n. 199 (modificati poi,
rispettivamente, dall'articolo 2, comma 2, e dall'articolo 5, comma
5, del d.lgs. n. 67 del 2001); per quanto riguarda i concorsi di
ammissione al corso di reclutamento dell'Accademia della Guardia di
finanza, l'articolo 4, lettera a, della legge n. 371 del 1967
(lettera ora abrogata dall'articolo 67, comma 3, del d.lgs. n. 69
del 2001); per quanto riguarda in generale i concorsi per
l'ammissione ai corsi regolari delle accademie e a quelli degli
istituti e delle scuole di formazione delle Forze armate e del
Corpo della guardia di finanza (e nel contesto del provvedimento
che ha disciplinato il reclutamento di personale femminile nelle
Forze armate e nella Guardia di finanza), l'articolo 2, comma 2,
del d.lgs. n. 24 del 2000, vale a dire la seconda delle
disposizioni denunciate. Tutte le statuizioni sopravvenute alle più
antiche hanno confermato o stabilito, per uomini e donne, il
requisito del celibato o nubilato o vedovanza per l'accesso ai
concorsi in questione.
A prescindere, dunque, dalla esatta individuazione della o delle
disposizioni applicabili nella specie dedotta davanti al giudice a
quo (il legislatore ha infatti per lo più omesso di coordinare
formalmente fra loro le numerose disposizioni succedutesi nel
tempo; a sua volta il bando di arruolamento impugnato davanti al
giudice a quo cita nelle premesse solo il secondo dei provvedimenti
legislativi censurati dal Tribunale), non vi sono dubbi sulla
esistenza e sulla applicabilità alla specie della norma denunciata,
che riserva il diritto di accedere ai concorsi in questione a
uomini e donne celibi o nubili o vedovi o vedove, escludendone i
soggetti, come la ricorrente nel giudizio a quo, che siano sposati.
Ed è su tale norma che deve appuntarsi lo scrutinio di
costituzionalità, salvo poi riferire la pronuncia, anche ai sensi
dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, a tutte le
disposizioni in cui questa regola è incorporata, con riguardo vuoi
alla Guardia di finanza, vuoi ad altri corpi militari.
3. - La questione è fondata, per ragioni analoghe a quelle che
hanno già condotto la Corte a dichiarare l'illegittimità
costituzionale di queste e di altre disposizioni nella parte in cui
richiedevano come requisito di accesso a corpi militari l'essere
"senza prole" (sentenza n. 332 del 2000, nella quale la Corte non
estese la dichiarazione di illegittimità al requisito dell'essere
celibe o nubile o vedovo sol perché il giudice allora remittente
non aveva prospettato dubbi in merito: cfr. punto n. 2.4 del
Considerato in diritto).
La norma ora censurata, stabilendo il celibato o nubilato o la
vedovanza come requisito per il reclutamento nella Guardia di
finanza, viola il diritto di accedere in condizioni di eguaglianza
agli uffici pubblici, secondo i requisiti stabiliti dalla legge
(articolo 51, terzo comma, della Costituzione), poiché l'assenza di
vincolo coniugale non può configurarsi come legittimo requisito
attitudinale per l'accesso agli impieghi in questione. Essa incide
altresì indebitamente, in via indiretta ma non meno effettiva, sul
diritto di contrarre matrimonio, discendente dagli articoli 2 e 29
della Costituzione, ed espressamente enunciato nell'articolo 16
della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948 e
nell'articolo 12 della Convenzione europea per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, resa esecutiva in
Italia con la legge 4 agosto 1955, n. 848 (e vedi oggi anche
l'articolo 9 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000).
L'uso della discrezionalità del legislatore nella determinazione
dei requisiti per l'accesso ai pubblici uffici deve essere soggetto
a scrutinio più stretto di costituzionalità quando non è in
discussione solo la generica ragionevolezza delle scelte
legislative, in relazione ai caratteri dell'ufficio, ma
l'ammissibilità di un requisito la cui imposizione si traduce,
indirettamente, in una limitazione all'esercizio di diritti
fondamentali: quali, nella specie, oltre al diritto di contrarre
matrimonio, quello di non essere sottoposti ad interferenze
arbitrarie nella vita privata (proclamato nell'articolo 12 della
Dichiarazione universale e nell'articolo 8 della Convenzione
europea; e vedi oggi anche l'articolo 7 della Carta dei diritti
fondamentali dell'Unione europea).
4. - La previsione, tralaticia ma costantemente confermata anche
dal legislatore del 2000 e del 2001, del requisito dell'assenza di
vincolo coniugale per accedere a impieghi militari - come pure le
norme che, in passato, sottoponevano ad autorizzazione il
matrimonio dei militari (poi abrogate dall'articolo unico, primo
comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 908), e che tuttora
stabiliscono speciali requisiti di età o di anzianità di servizio
per il matrimonio dei militari - appaiono il residuo di una
concezione tradizionale, per cui il giovane che accede ad una
carriera nell'ambito di un corpo armato metterebbe, almeno in un
primo tempo, tutta la sua persona, per così dire, a totale
disposizione della istituzione militare, la quale potrebbe
avvalersi della totalità del suo tempo e delle sue energie e
capacità, con conseguente tendenziale "incompatibilità" di tale
posizione con la sussistenza di impegni e responsabilità familiari.
Ma si tratta, come ha osservato la Corte nella sentenza n. 332 del
2000, di una concezione dell'ordinamento militare del tutto
estranea e contrastante con i principi della Costituzione, nel cui
ambito la garanzia dei diritti fondamentali della persona "non
recede (…) di fronte alle esigenze della struttura militare"
(sentenza n. 449 del 1999).
Superata siffatta concezione, non è più possibile configurare lo
stato di celibe o nubile o vedovo come un "requisito attitudinale"
per l'accesso a impieghi militari: rientra nelle libere scelte del
singolo valutare se e come conciliare le situazioni e le esigenze
derivanti dal matrimonio con le esigenze, gli impegni e i doveri
discendenti dallo status militare cui egli aspira. Onde la norma
che dispone nel senso che si è detto deve essere dichiarata
costituzionalmente illegittima. Con riguardo all'art. 7 della legge
n. 64 del 1942, la dichiarazione di illegittimità costituzionale
deve investire l'intero testo del numero 3, come risultante dopo la
parziale caducazione disposta con la sentenza n. 332 del
2000.
5. - Stante l'ampia portata del principio riaffermato nella
presente sentenza, la Corte ritiene, come già ha fatto nella
sentenza n. 332 del 2000 per quanto riguarda il requisito
dell'assenza di prole, di estendere, ai sensi dell'articolo 27
della legge n. 87 del 1953, la dichiarazione di illegittimità
costituzionale a disposizioni, diverse da quelle impugnate, recanti
norme di analogo contenuto: l'art. 11, primo comma, lettera b,
della legge 10 giugno 1964, n. 447 (Norme per i volontari
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e nuovi organici dei
sottufficiali in servizio permanente delle stesse forze armate),
relativa al trattenimento o richiamo in servizio a domanda dei
sergenti di complemento dell'esercito, nonché l'art. 35, primo
comma, della stessa legge n. 447 del 1964, relativo ai vincoli
annuali di ferma degli avieri in servizio di leva; l'art. 11, comma
2, lettera a, numero 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
196 (Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in
materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento,
stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze
armate), relativa al concorso per il reclutamento nel ruolo dei
marescialli dell'esercito; l'art. 5, comma 1, lettera e, del d.lgs.
12 maggio 1995, n. 198 (Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo
1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli e modifica delle
norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non
direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri), come
sostituito dall'art. 2 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n.
83 (Disposizioni integrative e correttive del d.lgs. 12 maggio
1995, n. 198, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme
di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e
non dirigente dell'Arma dei carabinieri), relativa all'arruolamento
volontario come carabiniere, nonché l'art. 15, comma 2, lettera b,
numero 4, dello stesso decreto legislativo n. 198 del 1995,
relativa al concorso per l'ammissione al corso di ispettore; l'art.
6, comma 1, lettera c, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
199 (Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in
materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non
dirigente del Corpo della Guardia di finanza), come modificato
dall'art. 2, comma 2, lettera b, del d.lgs. 28 febbraio 2001, n. 67
(Disposizioni integrative e correttive del d.lgs. 12 maggio 1995,
n. 199, in materia di nuovo inquadramento del personale non
direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza),
relativa all'ammissione al corso per la promozione a finanziere,
nonché l'art. 36, comma 1, lettera b, numero 3, dello stesso
decreto legislativo n. 199 del 1995, come modificato dall'art. 5,
comma 5, del decreto legislativo n. 67 del 2001, relativa al
concorso per l'ammissione al corso di ispettore.
Per quanto riguarda le disposizioni di cui agli artt. 5, comma 1,
lettera e, e 15, comma 2, lettera b, numero 4, del decreto
legislativo n. 198 del 1995, la dichiarazione di illegittimità
costituzionale deve estendersi all'intero testo, comprensivo della
parte di esse che richiede, come requisito alternativo all'essere
celibe o nubile o vedovo, quello, nel caso di persona coniugata, di
avere compiuto ventisei anni di età. Infatti, nel contesto di tali
disposizioni, lo speciale limite minimo di età aveva senso solo in
presenza dell'altra norma che stabiliva il requisito del celibato,
nubilato o vedovanza.
per questi motivi
La Corte Costituzionale
a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 7,
numero 3, della legge 29 gennaio 1942, n. 64 (Modificazioni alle
leggi di ordinamento della regia Guardia di finanza);
b) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma
2, del decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24 (Disposizioni in
materia di reclutamento su base volontaria, stato giuridico e
avanzamento del personale militare femminile nelle Forze armate e
nel Corpo della guardia di finanza, a norma dell'articolo 1, comma
2, della legge 20 ottobre 1999, n. 380), nella parte in cui limita
ai cittadini o cittadine italiani "celibi o nubili, vedovi o
vedove" la partecipazione ai concorsi per l'ammissione ai corsi
regolari delle accademie e a quelli degli istituti e delle scuole
di formazione;
c) dichiara, in applicazione dell'articolo 27 della legge 11 marzo
1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale delle seguenti
disposizioni:
- art. 11, primo comma, lettera b, della legge 10 giugno 1964, n.
447 (Norme per i volontari dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica e nuovi organici dei sottufficiali in servizio
permanente delle stesse forze armate);
- art. 35, primo comma, della predetta legge n. 447 del 1964, nella
parte in cui richiede, come condizione per l'ammissione ai vincoli
annuali di ferma, l'essere celibi o vedovi;
- art. 11, comma 2, lettera a, numero 3, del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 196 (Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo
1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme
di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo
delle Forze armate);
- art. 5, comma 1, lettera e, del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 198 (Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n.
216, in materia di riordino dei ruoli e modifica delle norme di
reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e
non dirigente dell'Arma dei carabinieri), come sostituito dall'art.
2 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83 (Disposizioni
integrative e correttive del d.lgs. 12 maggio 1995, n. 198, in
materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento,
stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente
dell'Arma dei carabinieri);
- art. 15, comma 2, lettera b, numero 4, del predetto decreto
legislativo n. 198 del 1995;
- art. 6, comma 1, lettera c, del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 199 (Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n.
216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo
e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza), come
modificato dall'art. 2, comma 2, lettera b, del d.lgs. 28 febbraio
2001, n. 67 (Disposizioni integrative e correttive del d.lgs. 12
maggio 1995, n. 199, in materia di nuovo inquadramento del
personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di
finanza);
- art. 36, comma 1, lettera b, numero 3, del predetto decreto
legislativo n. 199 del 1995, come modificato dall'art. 5, comma 5,
del decreto legislativo n. 67 del 2001.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 24 ottobre 2002. |