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Ministero della difesa
Decreto 27 settembre 2002 Articolazione in uffici
delle strutture del Segretariato generale della difesa,
ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera b), del decreto del
Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n.
556. (Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - N. 279 del 28
novembre 2002)
Art. 1. Finalità
1. Il presente decreto disciplina l'articolazione in uffici e
relative competenze delle strutture del Segretariato generale della
difesa, definite dall'art. 10, comma 1, lettera b), del decreto del
Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, e successive
modificazioni, citato in premessa.
Art. 2. Ufficio generale del Segretario generale
1. L'ufficio generale del Segretario generale è articolato nei
seguenti uffici:
a) 1° Ufficio (Studi e coordinamento generale), retto da un
ufficiale con il grado di colonnello e gradi corrispondenti:
coordinamento generale delle attività del Segretariato; gestione
della documentazione di interesse e coordinamento generale del
lusso della corrispondenza di ufficio del Segretariato; studi e
documentazione di interesse del Segretario generale; coordinamento
delle attività attinenti al Comitato dei Capi di stato maggiore, al
Consiglio superiore delle Forze armate ed al Comitato consultivo di
cui all'art. 2 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n.
496;
b) 2° Ufficio (Programmazione finanziaria e bilancio), retto da un
ufficiale con il grado di colonnello e gradi corrispondenti:
attività in materia di programmazione finanziaria e gestione del
bilancio; attività inerenti all'impiego operativo dei fondi
destinati all'investimento per la realizzazione dei programmi di
competenza del Segretariato; attività inerenti all'impiego
operativo dei fondi destinati al funzionamento in ordine alle aree
tecnico-amministrativa e tecnico-industriale; supporto alla
elaborazione dello stato di previsione del Ministero della difesa;
attività in materia di programmazione e gestione del bilancio
economico analitico;
c) 3° Ufficio (Affari generali), retto da un ufficiale con il grado
di colonnello e gradi corrispondenti: affari generali ed esigenze
organizzative e logistiche attinenti al funzionamento del
Segretariato; gestione e conservazione della documentazione
caratteristica; disciplina relativa all'impiego di automezzi del
Ministero della difesa e ad altri servizi;
d) Segreteria speciale, retta da un ufficiale con il grado di
tenente colonnello e gradi corrispondenti:
d) gestione della documentazione classificata; applicazione e
controllo delle norme per la tutela del segreto;
e) Servizio pubblica informazione, retto da un ufficiale con il
grado di tenente colonnello e gradi corrispondenti: pubblica
informazione e relazioni esterne.
Art. 3. I Reparto - Personale
1. Il I Reparto - Personale è articolato nei seguenti
uffici:
a) 1° Ufficio (Personale militare), retto da un ufficiale con il
grado di colonnello e gradi corrispondenti: impiego (assegnazione
ed avvicendamenti) del personale militare in servizio presso il
Segretariato e coordinamento generale della materia nell'ambito
dell'area tecnico-amministrativa e tecnico-industriale; attività
inerenti all'ordinamento ed agli organismi di protezione sociale
dell'area tecnico-amministrativa e tecnico-industriale;
coordinamento delle attività in materia di concorsi per posti a
status internazionale; coordinamento in materia di addestramento
del personale e relativa programmazione tecnico-finanziaria;
questioni attinenti al trattamento economico, allo stato,
all'avanzamento ed alla disciplina del personale militare;
onorificenze e decorazioni;
b) 2° Ufficio (Personale civile), retto da un funzionario civile
con qualifica di dirigente di seconda fascia: impiego (assegnazione
ed avvicendamenti) del personale civile in servizio presso il
Segretariato e coordinamento generale della materia nell'ambito
dell'area tecnico-amministrativa e tecnico-industriale; questioni
attinenti all'organico del personale civile; problematiche inerenti
alla formazione, all'addestramento ed alla riqualificazione;
questioni attinenti allo stato del personale civile; contratti di
lavoro, incarichi interni-esterni; problematiche sindacali;
attività inerenti alla leva ed al reinserimento nel mondo del
lavoro dei volontari dopo il congedamento;
c) 3° Ufficio (Infrastrutture e demanio), retto da un ufficiale con
il grado di colonnello e gradi corrispondenti: attività demaniali,
servitù militari ed infrastrutture, ivi comprese quelle relative al
settore NATO; alloggi, espropri, declassifica e dismissione di beni
demaniali; coordinamento delle attività relative alla distruzione
delle mine antipersona; monitoraggio dell'attività di bonifica da
ordigni esplosivi; problematiche demaniali dei poligoni dell'Unione
italiana tiro a segno;
d) 4° Ufficio (Affari giuridici ed organizzazione), retto da un
funzionario civile con qualifica di dirigente di seconda fascia:
problematiche giuridiche in materia di personale; relazioni agli
organismi parlamentari e di governo; trattamento dei dati
personali; coordinamento delle attività finalizzate alla
predisposizione degli atti di indirizzo politico-amministrativo;
coordinamento e supporto tecnico per la predisposizione di atti
normativi e regolamenti organizzativi; coordinamento delle attività
di riscontro degli atti di sindacato ispettivo parlamentare;
supporto legale nella stipula di convenzioni o accordi o atti
simili riguardanti le materie di competenza del reparto;
e) 5° Ufficio (Antinfortunistica centrale, sanità e ambiente),
retto da un funzionario civile con qualifica di dirigente tecnico
di seconda fascia: indirizzo e coordinamento in materia di
antinfortunistica, di prevenzione, di attuazione della vigilanza,
di medicina ed igiene del lavoro; coordinamento delle relative
attività nell'ambito del Segretariato e, per gli ambienti di lavoro
della difesa, con gli Stati Maggiori; questioni attinenti alla
sanità e all'ambiente.
Art. 4. II Reparto - Coordinamento amministrativo e controllo
della spesa
1. Il II Reparto - Coordinamento amministrativo e controllo
della spesa, è articolato nei seguenti uffici:
a) 1° Ufficio (Coordinamento amministrativo), retto da un ufficiale
con il grado di colonnello e gradi corrispondenti: funzioni di cui
al quarto e quinto comma dell'art. 6 della legge 20 febbraio 1981,
n. 30, concernente l'istituzione di direzioni di amministrazione
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica; coordinamento e
supervisione finanziaria; direttive in materia di gestione di
denaro e gestione patrimoniale; monitoraggio dei prelevamenti in
contabilità speciale; esame delle relazioni ispettive (del
Ministero della difesa e del Ministero dell'economia e delle
finanze) ed eventuali azioni conseguenti di propria competenza;
sovrintendenza alla chiusura a pareggio;
b) 2° Ufficio (Coordinamento generale in materia contrattuale),
retto da un funzionario civile con qualifica di dirigente di
seconda fascia: coordinamento generale in materia di impostazione e
gestione delle attività contrattuali; aspetti
tecnico-amministrativi connessi alla cessione, alienazione,
prestiti e perdita di materiali; adempimenti relativi all'analisi
dei costi di produzione industriale;
c) 3° Ufficio (Controllo di gestione della spesa), retto da un
ufficiale con il grado di colonnello e gradi corrispondenti:
attività connesse al controllo dei flussi della spesa riguardanti
il bilancio della Difesa in rapporto agli obiettivi programmatici
stabiliti ed alle attività connesse alla gestione, da parte delle
direzioni generali, delle risorse finanziarie in rapporto agli
obiettivi di economicità ed efficacia; attività connesse con
l'indirizzo ed al coordinamento dei servizi di controllo di
gestione
istituiti presso le direzioni generali.
Art. 5. III Reparto - Politica degli armamenti
1. Il III Reparto - Politica degli armamenti, è articolato nei
seguenti uffici:
a) 1° Ufficio (Cooperazione internazionale Africa - Est Europa -
multilaterale CNAD), retto da un ufficiale con il grado di
colonnello e gradi corrispondenti: attività riguardanti la
cooperazione bilaterale con i Paesi dell'Africa e dell'Est Europa;
attività inerenti alla definizione dei relativi accordi e
memorandum di cooperazione; attività riguardanti la cooperazione
multilaterale NATO, relative alla CNAD (Conference of National
Armaments Directors);
b) 2° Ufficio (Cooperazione internazionale con il Nord America e
l'Europa), retto da un ufficiale con il grado di colonnello e gradi
corrispondenti: attività riguardanti la cooperazione bilaterale con
i Paesi del Nord America e dell'Europa; attività inerenti alla
definizione dei relativi accordi e memorandum di cooperazione;
attività in ambito internazionale per l'individuazione di
opportunità di cooperazioni multilaterali transatlantiche:
c) 3° Ufficio (Politica industriale e cooperazione internazionale
con l'America Latina), retto da un ufficiale con il grado di
colonnello e gradi corrispondenti: armonizzazione degli obiettivi
della difesa con la politica economico-industriale; attività
riguardanti la cooperazione bilaterale con i Paesi dell'America
Latina ed attività inerenti alla definizione dei relativi accordi e
memorandum di cooperazione; rapporti con l'industria per la
difesa;
d) 4° Ufficio (Cooperazione internazionale con il Medio Oriente con
l'Asia e l'Oceania - compensazioni industriali), retto da un
ufficiale con il grado di colonnello e gradi corrispondenti:
attività riguardanti la cooperazione bilaterale con i Paesi del
Medio Oriente, dell'Asia e dell'Oceania; attività inerenti alla
definizione dei relativi accordi e memorandum di cooperazione;
attività riguardanti le compensazioni industriali ed il controllo
delle esportazioni di materiali di armamento e dual-use; attività
connesse al Registro nazionale delle imprese e consorzi di imprese
di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185;
e) 5° Ufficio (WEAG), retto da un ufficiale con il grado di
colonnello e gradi corrispondenti: attività riguardanti la
cooperazione multilaterale WEAG (Western European Armaments Group);
attività relative al bollettino dei contratti WEAG; attività
relative al gruppo politica degli armamenti (POLARM);
f) 6° Ufficio (OCCAR), retto da un ufficiale con il grado di
colonnello e gradi corrispondenti: attività riguardanti la
politica, gli aspetti tecnico-finanziari e le prospettive di
cooperazione nell'Organizzazione congiunta di cooperazione in
materia di armamenti (OCCAR).
Art. 6. IV Reparto - Programmi di armamento
1. Il IV Reparto - Programmi di armamento, è articolato nei
seguenti uffici:
a) 1° Ufficio (Programmi terrestri), retto da un ufficiale con il
grado di colonnello e gradi corrispondenti: attività relative ai
programmi internazionali di sviluppo, produzione e
approvvigionamento riguardanti gli armamenti terrestri e
predisposizione degli accordi tecnici relativi; coordinamento dei
programmi di acquisizione di materiali per la difesa che comportino
spese all'estero, nonché dei relativi accordi tecnici;
coordinamento dei programmi nazionali di sviluppo, produzione ed
approvvigionamento;
b) 2° Ufficio (Programmi navali), retto da un ufficiale con il
grado di colonnello e gradi corrispondenti: attività relative ai
programmi internazionali di sviluppo, produzione e
approvvigionamento riguardanti gli armamenti navali e
predisposizione degli accordi tecnici relativi; coordinamento dei
programmi di acquisizione di materiali per la difesa che comportino
spese all'estero, nonché dei relativi accordi tecnici;
coordinamento dei programmi nazionali di sviluppo, produzione ed
approvvigionamento;
c) 3° Ufficio (Programmi aeronautici), retto da un ufficiale con il
grado di colonnello o gradi corrispondenti: attività relative ai
programmi internazionali di sviluppo, produzione ed
approvvigionamento riguardanti gli armamenti aeronautici e
predisposizione degli accordi tecnici relativi; coordinamento dei
programmi di acquisizione di materiali per la difesa che comportino
spese all'estero, nonché dei relativi accordi tecnici;
coordinamento dei programmi nazionali di sviluppo, produzione ed
approvvigionamento;
d) 4° Ufficio (Programmi spaziali e sistemi di comando e
controllo), retto da un ufficiale con il grado di colonnello e
gradi corrispondenti: attività relative ai programmi internazionali
di sviluppo, produzione e approvvigionamento nel settore spaziale
ed in quello dei sistemi di comando, controllo e comunicazione e
predisposizione degli accordi tecnici relativi; coordinamento dei
programmi di acquisizione di materiali per la difesa o che comunque
comportino spese all'estero, nonché dei relativi accordi tecnici;
coordinamento dei programmi nazionali di sviluppo, produzione ed
approvvigionamento;
e) 5° Ufficio (Programmi internazionali), retto da un ufficiale con
il grado di colonnello e gradi corrispondenti: coordinamento e
controllo delle attività relative a programmi di competenza del
Segretariato generale/Direzione nazionale degli armamenti, da
svolgere nell'ambito di accordi internazionali; verifica dello
svolgimento generale dei programmi; armonizzazione delle esigenze
delle singole Forze armate interessate; rapporti con enti ed
organizzazioni esterni all'Amministrazione della difesa in Italia
ed all'estero.
Art. 7. V Reparto - Ricerca tecnologica
1. Il V Reparto - Ricerca tecnologica, è articolato nei seguenti
uffici:
a) 1° Ufficio (Pianificazione e coordinamento), retto da un
ufficiale con il grado di colonnello e gradi corrispondenti:
attività inerenti alla predisposizione di piani di ricerca nei
settori scientifico e tecnologico; armonizzazione degli obiettivi
della difesa con la politica tecnico-scientifica nazionale;
rapporti di collaborazione con gli organismi nazionali ed
internazionali operanti nel settore della ricerca
tecnologica;
b) 2° Ufficio (Direzioni programmi), retto da un ufficiale con il
grado di colonnello e gradi corrispondenti: coordinamento e
controllo delle attività volte alla realizzazione dei progetti di
ricerca nazionali ed internazionali approvati; predisposizione
degli accordi tecnici relativi ai programmi internazionali.
Art. 8. VI Reparto - Informatica, statistica,
standardizzazione ed assicurazione qualità dei materiali
1. Il VI Reparto - Informatica, statistica, standardizzazione ed
assicurazione qualità dei materiali, è articolato nei seguenti
uffici:
a) 1° Ufficio (Studi e sistemi informatici e telematici), retto da
un funzionario civile con qualifica di dirigente tecnico di seconda
fascia con professionalità informatica: attività di indirizzo e
coordinamento in materia informatica nelle aree
tecnico-amministrativa e tecnico-industriale; coordinamento delle
esigenze addestrative nel settore informatico dell'area
tecnico-amministrativa per corsi organizzati dallo Stato maggiore
della difesa e dall'AIPA; programmazione tecnico-finanziaria delle
esigenze di esercizio, manutenzione ed ammodernamento delle
apparecchiature e dei sistemi delle aree tecnico-amministrativa e
tecnico-industriale; coordinamento dei programmi di acquisizione
degli enti delle predette aree di competenza; collaborazione con
enti della pubblica amministrazione, attività inerenti ad Internet
e divulgazione delle informazioni tecnico - scientifiche della
Difesa;
b) 2° Ufficio (Statistica), retto da un funzionario civile con
qualifica di dirigente di seconda fascia: attività di rilevazione,
raccolta, elaborazione e diffusione dei dati statistici di
interesse della Difesa, anche in relazione a quanto previsto dal
decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;
c) 3° Ufficio (Standardizzazione ed assicurazione qualità dei
materiali), retto da un ufficiale con il grado di colonnello e
gradi corrispondenti: attività relative alla standardizzazione ed
all'assicurazione di qualità dei materiali, relativi memorandum
d'intesa ed accordi di assistenza tecnica e logistica tra le Forze
armate nazionali e quelle estere; attività inerenti ai brevetti ed
aspetti connessi alle disposizioni e direttive in materia di
codificazione dei materiali, nonché attività gestionali previste
per l'organo centrale di codificazione dalla normativa nazionale e
NATO.
Art. 9. Ulteriori attribuzioni degli uffici
1. In aggiunta alle attribuzioni di cui agli articoli dal 2
all'8, è fornito al Segretario generale, quale responsabile
dell'organizzazione e del funzionamento dell'area tecnico
amministrativa della Difesa, il supporto necessario ai fini
dell'indirizzo, del coordinamento e del controllo delle attività
delle direzioni generali. In particolare:
a) il I reparto, assicura il supporto per le attività delle
direzioni generali del personale militare, del personale civile,
della leva, militarizzazione, reclutamento obbligatorio,
mobilitazione civile e corpi ausiliari, dei lavori e del demanio e
della sanità militare;
b) il II reparto, assicura il supporto per le attività della
direzione generale del commissariato e dei servizi generali;
c) il IV reparto, assicura il supporto per le attività di sviluppo
ed approvvigionamento, svolte dalle direzioni generali: degli
armamenti terrestri; degli armamenti navali; degli armamenti
aeronautici; e delle telecomunicazioni, dell'informatica e delle
tecnologie avanzate;
d) il V reparto, assicura il supporto per le attività di ricerca,
delle direzioni generali: degli armamenti terrestri; degli
armamenti navali; degli armamenti aeronautici; delle
telecomunicazioni; dell'informatica e delle tecnologie avanzate e
della sanità militare.
Art. 10. Disposizioni particolari
1. Il Segretario generale ed i vice segretari generali si
avvalgono di proprie segreterie particolari.
2. I reparti sono posti, in base alla natura delle attività svolte,
alle dipendenze dei due vice segretari.
3. Il capo reparto, o capo ufficio generale assicura il
coordinamento con i capi degli altri reparti per quanto riguarda
gli aspetti di comune interesse.
4. Il vice capo reparto sostituisce nelle funzioni il capo reparto
in caso di assenza o impedimento e ne assolve le funzioni in caso
di vacanza della carica. Oltre alla trattazione delle materie a lui
delegate di volta in volta, provvede alla rilevazione periodica dei
carichi di lavoro, nonché a conseguenti adeguamenti strutturali e
procedurali; inoltre, formula proposte circa l'adozione di progetti
e la definizione dei criteri generali di organizzazione degli
uffici.
Art. 11. Organico
1. L'organico complessivo del Segretariato generale è riportato
nella tabella in allegato 1 al presente decreto.
2. Il suddetto organico è soggetto a revisione con cadenza almeno
biennale mirando, nel quadro di riduzione dello strumento militare,
alla progressiva attribuzione al personale civile di compiti e
funzioni amministrative, tecniche, contabili e giuridiche,
compatibilmente con le esigenze da soddisfare.
Art. 12. Ulteriori articolazione del VI Reparto
1. L'unità servizi ed i tre centri di elaborazione dati di Forza
armata, già operanti presso il soppresso ufficio centrale per
l'organizzazione, i metodi, la meccanizzazione e la statistica, per
riconfigurazione ordinativa ed accorpamento, costituiscono il
Centro dei servizi informatici per l'aerea tecnico-amministrativa
(Ce.S.I.A.T.A.), che viene posto alle dipendenze del VI reparto,
con il compito di:
a) gestire i sistemi centrali di elaborazione dati ed il sistema
informativo del personale della Difesa (S.I.P.A.D.);
b) fornire il supporto al sistema informativo di vertice
(SIV);
c) assicurare il supporto e l'assistenza tecnica agli enti
dell'area di competenza;
d) gestire la rete telematica dell'area tecnico-amministrativa e
tecnico-industriale e, tramite la rete della Difesa (DIFENET)
accedere alla rete unitaria della pubblica amministrazione (RUPA)
attraverso il Centro gestione DIFENET (CGD);
e) assicurare il funzionamento dei servizi logistici presso le sedi
di competenza.
2. Il relativo organico è determinato con successivo provvedimento
ordinativo, sentite le organizzazioni sindacali
rappresentative.
Art. 13. Norme di raccordo ed abrogazioni
1. I provvedimenti di reimpiego del personale civile conseguenti
all'entrata in vigore del presente decreto sono adottati in
applicazione degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 16 luglio
1997, n. 265.
2. Presso il Segretariato generale continuano ad operare due
dirigenti civili tecnici con incarichi di consulenza tecnica di
livello dirigenziale generale di cui al decreto ministeriale 9
dicembre 1991.
3. Sono soppressi:
a) l'albo dei fornitori ed appaltatori dell'Amministrazione
militare costituito con il provvedimento ministeriale, in data 8
gennaio 1963, n. 678;
b) il centro di documentazione tecnico-scientifica del Ministero
della difesa di cui al decreto ministeriale 25 settembre 1980.
Allegato 1
Tabella relativa all'organico del Segretariato generale della
difesa
1. Al Segretariato generale della difesa è attribuito l'organico
complessivo di 495 unità, così ripartito:
Personale civile Personale militare
Dirigenti generali - n. 4 Ten. Gen/Magg. Gen.(*) - n. 5
Dirigenti generali tecnici - n. 2 Brig. Gen./Col.(*) - n. 25
Dirigenti - n. 9(**) Ufficiali - n. 173
Area professionale C - n. 42 Sottufficiali - n. 113
Area professionale B - n. 119
Area professionale A - n. 3
(*) - e gradi corrispondenti.
(**) - n. 2 Tecnici (di cui n. 1 con professionalità
informatica).
Decreto 22 novembre 2002, n. 299
Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 2 novembre
1993, n. 571,
che disciplina le modalità ed i criteri applicativi delle norme
contenute negli articoli 25 e 26 della legge 12 novembre 1955, n.
1137,
riguardanti le procedure ed i punteggi per l'avanzamento a scelta
degli ufficiali delle Forze armate
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - N. 13 del 17 gennaio
2003)
D.M. 2 novembre 1993, n.
571
Recante il regolamento concernente modalità e criteri
applicativi delle norme contenute negli articoli 25 e 26 della
legge 12 novembre 1955, n. 1137,
riguardanti le procedure ed i punteggi per l'avanzamento a scelta
degli ufficiali delle Forze armate(*)
Art. 1. Il giudizio di avanzamento a scelta degli ufficiali
delle Forze armate
1. Il giudizio di avanzamento a scelta degli ufficiali delle
Forze armate discende da un'attività valutativa svolta dalle
competenti commissioni di avanzamento, osservando le modalità ed i
criteri stabiliti dal presente regolamento.
Art. 2. Documentazione di base delle valutazioni
1. La valutazione degli ufficiali deve basarsi sugli elementi
risultanti dalla documentazione di cui all'art. 23 della legge 12
novembre 1955, n. 1137, eventualmente integrati, a richiesta delle
commissioni, dalle informazioni fornite dagli ufficiali in servizio
permanente, che hanno avuto o hanno alle dipendenze il
valutando.
2. In ogni giudizio di avanzamento si deve tener conto di tutti i
precedenti di carriera dell'ufficiale da giudicare.
Art. 3. Autonomia dei giudizi di avanzamento a scelta
1. I vari giudizi di avanzamento sono autonomi tra loro anche se
la commissione d'avanzamento sia composta dagli stessi membri e
l'ufficiale sia sempre preposto al medesimo incarico. L'eventuale
diversità di valutazioni, sia in senso positivo che negativo,
concernente lo stesso ufficiale, deve trovare giustificazione in
elementi di giudizio intervenuti nel tempo e risultanti dalla
documentazione di cui al precedente art. 2.
Art. 4. Fasi del giudizio
1. Il giudizio di avanzamento a scelta si svolge attraverso due
fasi di valutazione, entrambe a carattere collegiale: la prima,
prevista dall'art. 25, primo comma, della citata legge n.
1137/1955, è diretta ad accertare l'idoneità complessiva
all'avanzamento di ciascun ufficiale in rapporto alle funzioni da
adempiere nel grado superiore; la seconda, prevista dagli articoli
25, secondo comma, e 26 della citata legge n. 1137/1955, è rivolta
a determinare, attraverso l'attribuzione di un punteggio di merito,
la misura in cui si ritiene che le qualità, le capacità e le
attitudini siano possedute da ciascun ufficiale giudicato idoneo.
Sulla base di detto punteggio, viene conseguentemente formata la
graduatoria di merito degli ufficiali giudicati idonei.
Art. 5. Prima fase: valutazione dell'idoneità
all'avanzamento
1. La fase di valutazione dell'idoneità all'avanzamento deve
essere diretta ad accertare, con un apprezzamento globale, se
l'ufficiale abbia assolto in modo soddisfacente le funzioni del
grado rivestito e se risulti complessivamente in possesso dei
requisiti morali, di carattere, fisici, intellettuali, di cultura e
professionali, tali da evidenziare la piena attitudine
all'esercizio delle funzioni del grado superiore.
2. Il possesso dei predetti requisiti, che per l'avanzamento ai
vari gradi di generale o ammiraglio deve risultare in misura
rilevante ed in modo particolarmente spiccato, deve essere
accertato anche nel caso che all'ufficiale, nel periodo oggetto di
valutazione, sia stato già eccezionalmente affidato l'esercizio
delle funzioni del grado superiore.
3. Costituisce ragionevole indice di non idoneità l'aver riportato,
in relazione al periodo trascorso nel grado posseduto, una
prevalenza di qualifiche finali inferiori a "superiore alla media"
per l'avanzamento fino al grado di colonnello o capitano di
vascello e ad "eccellente" per l'avanzamento nei vari gradi di
generale o ammiraglio, nonché giudizi particolarmente negativi nei
rapporti informativi e nelle voci analitiche della documentazione
caratteristica riferite ad uno o più requisiti fra quelli morali,
di carattere e professionali, ritenuti necessari per bene adempiere
le funzioni del grado superiore.
Art. 6. Seconda fase: attribuzione del punteggio di
merito
1. La successiva fase di formazione della graduatoria di merito
è caratterizzata dall'attribuzione del punteggio agli ufficiali
idonei secondo i meccanismi aritmetici di cui all'art. 26 della
citata legge n. 1137/1955, attraverso i quali la commissione, nella
sintesi del relativo punteggio, esprime un giudizio di merito
assoluto nei confronti di ciascun ufficiale scrutinando, previa
valutazione collegiale delle sue qualità, capacità e
attitudini.
2. La graduatoria di cui al comma 1 precedente evidenzia
aritmeticamente la progressione che risulta attribuita a ogni
ufficiale valutato.
3. A parità di punteggio, la precedenza è data al più anziano in
ruolo.
Art. 7. Categorie di requisiti. Punteggi relativi.
Valutazione di sintesi
1. I punteggi di merito attribuiti in ordine alle quattro
categorie di requisiti previste dall'art. 26 della citata legge n.
1137/1955 devono costituire per ciascuna di esse l'espressione di
una valutazione di sintesi da parte di ciascun componente della
commissione e non la somma di punteggi parziali assegnati per ogni
elemento nell'ambito della categoria medesima(1).
2. La predetta valutazione globale, da riferire sempre alla
particolare fisionomia del ruolo cui l'ufficiale valutando
appartiene ed al grado superiore da conseguire, non può comunque
prescindere dai criteri e dagli elementi di giudizio riportati
negli articoli successivi.
Art. 8. Qualità morali, di carattere e fisiche
1. Le qualità morali e di carattere, risultanti dalla
documentazione personale ed evidenziate specialmente nel grado
rivestito, sono da considerare in relazione ad un modello ideale
della figura dell'ufficiale, quale risulta dai valori indicati nel
regolamento di disciplina militare e rapportato sempre alla realtà
sociale dello specifico periodo storico. Sono altresì considerate
le punizioni, gli elogi e gli encomi ricevuti, avuto particolare
riguardo alle relative motivazioni.
2. Nel giudizio di valutazione deve essere riconosciuta alle
qualità fisiche, rispetto a quelle morali e di carattere, una
rilevanza rapportata alla specifica fascia di età correlata ai vari
gradi ed alla fisionomia del ruolo e del Corpo di appartenenza,
mentre non muta nel tempo la rilevanza da attribuire al decoro
della persona.
Art. 9. Qualità professionali
1. La valutazione delle qualità professionali, dimostrate
durante la carriera e specialmente nel grado rivestito, deve essere
condotta attraverso l'analisi di tutti gli elementi desumibili
dalla documentazione personale, tra cui in particolare: benemerenze
di guerra e di pace; incarichi di comando o attribuzioni specifiche
o servizi prestati presso i reparti o in imbarco; incarichi di
particolare responsabilità, ivi compresi quelli a carattere
interforze ed internazionali; incarico attuale; specifiche
attitudini e versatilità dimostrate in relazione al ruolo di
appartenenza ed alle differenti situazioni d'impiego; encomi, elogi
o punizioni, con particolare riguardo alle relative
motivazioni(2).
2. Adeguata considerazione deve essere riconosciuta alla
motivazione al lavoro che, completando le qualità professionali, è
l'espressione dell'interesse diretto agli obiettivi organizzativi e
della conseguente partecipazione con senso del dovere, della
responsabilità, della disciplina, nonché con spirito di abnegazione
e di sacrificio.
Art. 10. Rilevanza degli incarichi
1. Ferma restando la preminenza degli incarichi validi ai fini
dei periodi di comando e delle attribuzioni specifiche, costituisce
oggetto di valutazione l'assolvimento di altri incarichi
eventualmente conferiti.
2. Nella valutazione degli ufficiali superiori e generali e gradi
corrispondenti particolare rilevanza deve essere attribuita agli
incarichi che richiedono spiccate capacità professionali e che
comportano gradi di autonomia e responsabilità elevati (3).
3. La rilevanza degli incarichi non è comunque di per sé
attributiva di capacità e di attitudini, le quali vanno sempre
accertate in concreto";
Art. 11. Qualità intellettuali e di cultura
1. La personalità intellettuale e culturale dell'ufficiale deve
essere valutata prevalentemente in relazione alla fisionomia
istituzionale del ruolo cui egli appartiene ed all'affidamento che
può derivarne in termini di efficienza per l'Amministrazione.
Conseguentemente, il possesso di titoli non attinenti ai predetti
fini, non costituisce necessariamente elemento di particolare
considerazione.
2. Sulla base di tali presupposti, costituiscono elementi
essenziali da valutare quelli desumibili dalla documentazione
personale, tra cui in particolare: l'iter formativo; i risultati
dei corsi e degli esami previsti ai fini dell'avanzamento e per
l'aggiornamento ed il perfezionamento della formazione
professionale; gli altri corsi in Italia ed all'estero; i titoli
culturali; la conoscenza di lingue straniere debitamente accertata;
le pubblicazioni.
Art. 11-bis (attitudine ad assumere incarichi nel grado
superiore)
1. La valutazione dell'attitudine ad assumere incarichi nel
grado superiore, con specifico riferimento ai settori di impiego di
particolare interesse per l'Amministrazione, deve essere condotta
attraverso l'analisi di tutti gli elementi desumibili dalla
documentazione matricolare e caratteristica, tra cui in
particolare: gli incarichi espletati durante la carriera e
specialmente nel grado rivestito, ponendo in rilievo l'esperienza
acquisita ed i risultato conseguiti; specifiche attitudini e
versatilità evidenziate in relazione alle differenti situazioni di
impiego(4)
Art. 12. Tendenza di carriera
1. Le qualità, le capacità e le attitudini risultanti dalle
graduatorie definitive dei concorsi per il reclutamento e dei corsi
devono essere confrontate con quelle effettivamente dimostrate
dall'ufficiale durante il successivo impiego.
2. Fermo restando il principio dell'autonomia dei giudizi di
avanzamento, di cui al precedente art. 3, costituisce elemento da
tenere presente anche l'andamento complessivo della progressione di
carriera".
Art. 13. Procedimento di votazione. Processo verbale
1. Le commissioni di avanzamento sono convocate dal Ministro
della difesa.
2. Per la validità delle relative deliberazioni è necessaria la
presenza di almeno due terzi dei componenti con diritto di voto. I
voti sono attribuiti in forma palese ed in ordine inverso di grado
e di anzianità. Il presidente vota per ultimo.
3. La votazione è preceduta, per ciascun ufficiale, da un
approfondito esame collegiale delle sue qualità e capacità,
osservando i criteri indicati negli articoli precedenti. Detto
esame può essere svolto anche a seguito di elementi esposti da uno
o più membri nominati dal presidente.
4. La commissione esprime innanzi tutto il giudizio sull'idoneità
all'avanzamento dei valutandi. I componenti che si esprimono per la
non idoneità all'avanzamento devono pronunciarsi con motivato
riferimento all'attitudine del valutando a svolgere le funzioni del
grado superiore. È giudicato idoneo all'avanzamento l'ufficiale che
riporti un numero di voti favorevoli superiore a due terzi dei
votanti. Successivamente la commissione, osservando le modalità
stabilite dall'art. 26 della citata legge n. 1137/1955 e previa
discussione nella quale ciascun membro esprime le ragioni poste a
base delle proprie valutazioni, assegna collegialmente a ciascun
ufficiale giudicato idoneo il punto di merito previsto dall'art.
25, secondo comma, della stessa legge, e, sulla base del punto
attribuito, compila la relativa graduatoria di merito. Le attività
collegiali relative sono descritte nel processo verbale redatto dal
membro designato dal presidente a svolgere le funzioni di
segretario, conformemente al modello ed ai relativi allegati
annessi al presente regolamento.
5. In caso di valutazione per rinnovazione di giudizio di
avanzamento annullato dal giudice amministrativo o dal Capo dello
Stato in accoglimento di ricorso straordinario, i componenti della
commissione prendono preliminarmente conoscenza dei motivi
dell'annullamento della relativa sentenza o del parere emesso sul
ricorso straordinario dal Consiglio di Stato. Dell'avvenuta presa
di conoscenza è dato atto nel verbale di seduta.
6. Qualora la commissione abbia ritenuto di sentire taluno dei
superiori gerarchici del valutando ai sensi dell'art. 23, secondo
comma, della citata legge n. 1137/1955, le dichiarazioni rese
devono risultare dal verbale di seduta.
7. Il processo verbale, comprensivo della graduatoria di merito, è
sottoscritto da tutti i membri che hanno partecipato all'adunanza
ed è sottoposto all'approvazione del Ministro della difesa,
unitamente agli elenchi degli ufficiali giudicati rispettivamente
idonei e non idonei, ai sensi dell'art. 27 della citata legge n.
1137/1955".
Art. 14. Applicabilità del regolamento ad altre
fattispecie
1. Le norme di cui al presente regolamento si osservano anche
per l'avanzamento a scelta previsto dall'art. 5 della legge 10
dicembre 1973, n. 804, e successive modificazioni.
(*) - Corsivo il testo aggiunto
dal Decreto 22 novembre 2002, n. 299.
(1) - Comma così modificato dall'art. 1, d. m. 22 novembre 2002, n.
299.
(2) - Comma così modificato dall'art. 2, d. m. n. 299/2002.
(3) - Comma così sostituito dall'art. 3, d. m. n. 299/2002.
(4) - Articolo aggiunto dall'art. 4, d. m. n. 299/2002.
Legge 19 dicembre 2002, n. 277
Recante modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in
materia di liberazione anticipata
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - N. 299 del 21 dicembre
2002)
Legge 23 dicembre 2002, n.
279
Recante modifica degli articoli 4-bis e 41-bis della legge 26
luglio 1975, n. 354, in materia di trattamento
penitenziario
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - N. 300 del 23 dicembre
2002)
L. 26 luglio 1975, n.
354
Norme sull'ordinamento penitenziario e
sull'esecuzione delle misure privative e limitative della
libertà(*)
TITOLO I
Trattamento penitenziario
Capo I - Principi direttivi
Artt. 1 - 4 (omissis)
Art. 4-bis. Divieto di concessione dei benefici e
accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni
delitti.
1. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le
misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, esclusa la
liberazione anticipata, possono essere concessi ai detenuti e
internati per i seguenti delitti solo nei casi in cui tali detenuti
e internati collaborino con la giustizia a norma dell'articolo
58-ter della presente legge: delitti commessi per finalità di
terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine
democratico mediante il compimento di atti di violenza, delitto di
cui all'articolo 416-bis del codice penale, delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero
al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso
previste, delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 630 del
codice penale, all'articolo 291-quater del testo unico delle
disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e all'articolo
74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
Sono fatte salve le disposizioni degli articoli 16-nonies e 17-bis
del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82. I benefici
suddetti possono essere concessi ai detenuti o internati per uno
dei delitti di cui al primo periodo del presente comma purché siano
stati acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di
collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o
eversiva, altresì nei casi in cui la limitata partecipazione al
fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero
l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità operato
con sentenza irrevocabile, rendono comunque impossibile un'utile
collaborazione con la giustizia, nonché nei casi in cui, anche se
la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente
irrilevante, nei confronti dei medesimi detenuti o internati sia
stata applicata una delle circostanze attenuanti previste
dall'articolo 62, n. 6), anche qualora il risarcimento del danno
sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, dall'articolo 114 ovvero
dall'articolo 116, secondo comma, del codice penale. I benefici di
cui al presente comma possono essere concessi solo se non vi sono
elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la
criminalità organizzata, terroristica o eversiva, ai detenuti o
internati per i delitti di cui ai seguenti articoli: articoli 575,
628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale, articolo
291-ter del citato testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, articolo 73 del citato
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi
dell'articolo 80, comma 2, del medesimo testo unico, articolo 416
del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti
previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del
medesimo codice, dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies
del codice penale e dall'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter del
testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui
al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286(1).
2. Ai fini della concessione dei benefici di cui al comma 1 il
magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza decide
acquisite dettagliate informazioni per il tramite del comitato
provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente in
relazione al luogo di detenzione del condannato. In ogni caso il
giudice decide trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle
informazioni. Al suddetto comitato provinciale può essere chiamato
a partecipare il direttore dell'istituto penitenziario in cui il
condannato è detenuto.
2-bis. Ai fini della concessione dei benefici di cui al comma 1,
quarto periodo(2), il magistrato di sorveglianza o il tribunale di
sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni dal
questore. In ogni caso il giudice decide trascorsi trenta giorni
dalla richiesta delle informazioni.
3. Quando il comitato ritiene che sussistano particolari esigenze
di sicurezza ovvero che i collegamenti potrebbero essere mantenuti
con organizzazioni operanti in ambiti non locali o extranazionali,
ne dà comunicazione al giudice e il termine di cui al comma 2 è
prorogato di ulteriori trenta giorni al fine di acquisire elementi
ed informazioni da parte dei competenti organi centrali.
3-bis. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le
misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, non
possono essere concessi ai detenuti ed internati per delitti dolosi
quando il Procuratore nazionale antimafia o il procuratore
distrettuale comunica, d'iniziativa o su segnalazione del comitato
provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente in
relazione al luogo di detenzione o internamento, l'attualità di
collegamenti con la criminalità organizzata. In tal caso si
prescinde dalle procedure previste dai commi 2 e 3.
Capo II - Condizioni generali (omissis)
Artt. 5 - 9 (omissis)
Art.10. Permanenza all'aperto
Ai soggetti che non prestano lavoro all'aperto è consentito di
permanere almeno per due ore al giorno all'aria aperta. Tale
periodo di tempo può essere ridotto a non meno di un'ora al giorno
soltanto per motivi eccezionali.
(omissis)
Art. 11. Servizio sanitario
(omissis)
Ove siano necessari cure o accertamenti diagnostici che non possono
essere apprestati dai servizi sanitari degli istituti, i condannati
e gli internati sono trasferiti, con provvedimento del magistrato
di sorveglianza, in ospedali civili o in altri luoghi esterni di
cura. Per gli imputati, detti trasferimenti sono disposti, dopo la
pronunzia della sentenza di primo grado, dal magistrato di
sorveglianza; prima della pronunzia della sentenza di primo grado,
dal giudice istruttore, durante l'istruttoria formale; dal pubblico
ministero, durante l'istruzione sommaria e, in caso di giudizio
direttissimo, fino alla presentazione dell'imputato in udienza; dal
presidente, durante gli atti preliminari al giudizio e nel corso
del giudizio gli atti preliminari al giudizio e nel corso del
giudizio; dal pretore, nei procedimenti di sua competenza; dal
presidente della corte di appello, nel corso degli atti preliminari
al giudizio dinanzi la corte di assise, fino alla convocazione
della corte stessa e dal presidente di essa successivamente alla
convocazione.
(omissis)
Artt. 12. (omissis)
Capo III - Modalità del trattamento (omissis)
Artt. 13 - 20 (omissis)
Art. 21. Lavoro all'esterno
1. I detenuti e gli internati possono essere assegnati al lavoro
all'e sterno in condizioni idonee a garantire l'attuazione positiva
degli scopi previsti dall'articolo 15. Tuttavia, se si tratta di
persona condannata alla pena della reclusione per uno dei delitti
indicati nel comma 1 dell'articolo 4-bis, l'assegnazione al lavoro
esterno può essere disposta dopo l'espiazione di almeno un terzo
della pena e, comunque, di non oltre cinque anni. Nei confronti dei
condannati all'ergastolo l'assegnazione può avvenire dopo
l'espiazione di almeno dieci anni.
2. I detenuti e gli internati assegnati al lavoro all'esterno sono
avviati a prestare la loro opera senza scorta, salvo che essa sia
ritenuta necessaria per motivi di sicurezza. Gli imputati sono
ammessi al lavoro all'esterno previa autorizzazione della
competente autorità giudiziaria.
3. Quando si tratta di imprese private, il lavoro deve svolgersi
sotto il diretto controllo della direzione dell'istituto a cui il
detenuto o l'internato è assegnato, la quale può avvalersi a tal
fine del personale dipendente e del servizio sociale.
4. Per ciascun condannato o internato il provvedimento di
ammissione al lavoro all'esterno diviene esecutivo dopo
l'approvazione del magistrato di sorveglianza.
4-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti e la disposizione
di cui al secondo periodo del comma sedicesimo dell'articolo 20 si
applicano anche ai detenuti ed agli internati ammessi a frequentare
corsi di formazione professionale all'esterno degli istituti
penitenziari.
Artt. 21-bis - 30-bis (omissis)
Art. 30-ter. Permessi premio
1. Ai condannati che hanno tenuto regolare condotta ai sensi del
successivo comma 8 e che non risultano socialmente pericolosi, il
magistrato di sorveglianza, sentito il direttore dell'istituto, può
concedere permessi premio di durata non superiore ogni volta a
quindici giorni per consentire di coltivare interessi affettivi,
culturali o di lavoro. La durata dei permessi non può superare
complessivamente quarantacinque giorni in ciascun anno di
espiazione.
1-bis. (abrogato).
2. Per i condannati minori di età la durata dei permessi premio non
può superare ogni volta i venti giorni e la durata complessiva non
può eccedere i sessanta giorni in ciascun anno di espiazione.
3. L'esperienza dei permessi premio è parte integrante del
programma di trattamento e deve essere seguita dagli educatori e
assistenti sociali penitenziari in collaborazione con gli operatori
sociali del territorio.
4. La concessione dei permessi è ammessa:
a) nei confronti dei condannati all'arresto o alla reclusione non
superiore a tre anni anche se congiunta all'arresto;
b) nei confronti dei condannati alla reclusione superiore a tre
anni, salvo quanto previsto dalla lettera c), dopo l'espiazione di
almeno un quarto della pena;
c) nei confronti dei condannati alla reclusione per taluno dei
delitti indicati nel comma 1 dell'articolo 4-bis, dopo l'espiazione
di almeno metà della pena e, comunque, di non oltre dieci
anni(3);
d) nei confronti dei condannati all'ergastolo, dopo l'espiazione di
almeno dieci anni(4).
5. Nei confronti dei soggetti che durante l'espiazione della pena o
delle misure restrittive hanno riportato condanna o sono imputati
per delitto doloso commesso durante l'espiazione della pena o
l'esecuzione di una misura restrittiva della libertà personale, la
concessione è ammessa soltanto decorsi due anni dalla commissione
del fatto(5).
6. Si applicano, ove del caso, le cautele previste per i permessi
di cui al primo comma dell'articolo 30; si applicano altresì le
disposizioni di cui al terzo e al quarto comma dello stesso
articolo.
7. Il provvedimento relativo ai permessi premio è soggetto a
reclamo al tribunale di sorveglianza, secondo le procedure di cui
all'articolo 30-bis.
8. La condotta dei condannati si considera regolare quando i
soggetti, durante la detenzione, hanno manifestato costante senso
di responsabilità e correttezza nel comportamento personale, nelle
attività organizzate negli istituti e nelle eventuali attività
lavorative o culturali.
Art. 31 (omissis)
Capo IV - Regime penitenziario
Artt. 32 - 41 (omissis)
41-bis. Situazioni di emergenza
1. In casi eccezionali di rivolta o di altre gravi situazioni di
emergenza, il Ministro di grazia e giustizia ha facoltà di
sospendere nell'istituto interessato o in parte di esso
l'applicazione delle normali regole di trattamento dei detenuti e
degli internati. La sospensione deve essere motivata dalla
necessità di ripristinare l'ordine e la sicurezza e ha la durata
strettamente necessaria al conseguimento del fine suddetto.
2. Quando ricorrano gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica,
anche a richiesta del Ministro dell'interno, il Ministro della
giustizia ha altresì la facoltà di sospendere, in tutto o in parte,
nei confronti dei detenuti o internati per taluno dei delitti di
cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 4-bis, in relazione
ai quali vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di
collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o
eversiva, l'applicazione delle regole di trattamento e degli
istituti previsti dalla presente legge che possano porsi in
concreto contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza. La
sospensione comporta le restrizioni necessarie per il
soddisfacimento delle predette esigenze e per impedire i
collegamenti con l'associazione di cui al periodo
precedente(6).
2-bis. I provvedimenti emessi ai sensi del comma 2 sono adottati
con decreto motivato del Ministro della giustizia, sentito
l'ufficio del pubblico ministero che procede alle indagini
preliminari ovvero quello presso il giudice che procede ed
acquisita ogni altra necessaria informazione presso la Direzione
nazionale antimafia e gli organi di polizia centrali e quelli
specializzati nell'azione di contrasto alla criminalità
organizzata, terroristica o eversiva, nell'ambito delle rispettive
competenze. I provvedimenti medesimi hanno durata non inferiore ad
un anno e non superiore a due e sono prorogabili nelle stesse forme
per periodi successivi, ciascuno pari ad un anno, purché non
risulti che la capacità del detenuto o dell'internato di mantenere
contatti con associazioni criminali, terroristiche o eversive sia
venuta meno(7).
2-ter. Se anche prima della scadenza risultano venute meno le
condizioni che hanno determinato l'adozione o la proroga del
provvedimento di cui al comma 2, il Ministro della giustizia
procede, anche d'ufficio, alla revoca con decreto motivato. Il
provvedimento che non accoglie l'istanza presentata dal detenuto,
dall'internato o dal difensore è reclamabile ai sensi dei commi
2-quinquies e 2-sexies. In caso di mancata adozione del
provvedimento a seguito di istanza del detenuto, dell'internato o
del difensore, la stessa si intende non accolta decorsi trenta
giorni dalla sua presentazione(8).
2-quater. La sospensione delle regole di trattamento e degli
istituti di cui al comma 2 può comportare:
a) l'adozione di misure di elevata sicurezza interna ed esterna,
con riguardo principalmente alla necessità di prevenire contatti
con l'organizzazione criminale di appartenenza o di attuale
riferimento, contrasti con elementi di organizzazioni contrapposte,
interazione con altri detenuti o internati appartenenti alla
medesima organizzazione ovvero ad altre ad essa alleate;
b) la determinazione dei colloqui in un numero non inferiore a uno
e non superiore a due al mese da svolgersi ad intervalli di tempo
regolari ed in locali attrezzati in modo da impedire il passaggio
di oggetti. Sono vietati i colloqui con persone diverse dai
familiari e conviventi, salvo casi eccezionali determinati volta
per volta dal direttore dell'istituto ovvero, per gli imputati fino
alla pronuncia della sentenza di primo grado, dall'autorità
giudiziaria competente ai sensi di quanto stabilito nel secondo
comma dell'articolo 11. I colloqui possono essere sottoposti a
controllo auditivo ed a registrazione, previa motivata
autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente ai sensi del
medesimo secondo comma dell'articolo 11; può essere autorizzato,
con provvedimento motivato del direttore dell'istituto ovvero, per
gli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado,
dall'autorità giudiziaria competente ai sensi di quanto stabilito
nel secondo comma dell'articolo 11, e solo dopo i primi sei mesi di
applicazione, un colloquio telefonico mensile con i familiari e
conviventi della durata massima di dieci minuti sottoposto,
comunque, a registrazione. Le disposizioni della presente lettera
non si applicano ai colloqui con i difensori;
c) la limitazione delle somme, dei beni e degli oggetti che possono
essere ricevuti dall'esterno;
d) l'esclusione dalle rappresentanze dei detenuti e degli
internati;
e) la sottoposizione a visto di censura della corrispondenza, salvo
quella con i membri del Parlamento o con autorità europee o
nazionali aventi competenza in materia di giustizia;
f) la limitazione della permanenza all'aperto, che non può
svolgersi in gruppi superiori a cinque persone, ad una durata non
superiore a quattro ore al giorno fermo restando il limite minimo
di cui al primo comma dell'articolo 10(9).
2-quinquies. Il detenuto o l'internato nei confronti del quale è
stata disposta o confermata l'applicazione del regime di cui al
comma 2, ovvero il difensore, possono proporre reclamo avverso il
provvedimento applicativo. Il reclamo è presentato nel termine di
dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento e su di esso è
competente a decidere il tribunale di sorveglianza che ha
giurisdizione sull'istituto al quale il detenuto o l'internato è
assegnato. Il reclamo non sospende l'esecuzione. Il successivo
trasferimento del detenuto o dell'internato non modifica la
competenza territoriale a decidere(10).
2-sexies. Il tribunale, entro dieci giorni dal ricevimento del
reclamo di cui al comma 2-quinquies, decide in camera di consiglio,
nelle forme previste dagli articoli 666 e 678 del codice di
procedura penale, sulla sussistenza dei presupposti per l'adozione
del provvedimento e sulla congruità del contenuto dello stesso
rispetto alle esigenze di cui al comma 2. Il procuratore generale
presso la corte d'appello il detenuto, l'internato o il difensore
possono proporre, entro dieci giorni dalla sua comunicazione,
ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale per
violazione di legge. Il ricorso non sospende l'esecuzione del
provvedimento e va trasmesso senza ritardo alla Corte di
cassazione. Qualora il reclamo sia stato accolto con la revoca
della misura, il Ministro della giustizia, ove intenda disporre un
nuovo provvedimento ai sensi del comma 2, deve, tenendo conto della
decisione del tribunale di sorveglianza, evidenziare elementi nuovi
o non valutati in sede di reclamo. Con le medesime modalità il
Ministro deve procedere, ove il reclamo sia stato accolto
parzialmente, per la parte accolta(11).
Capo V - Assistenza (omissis)
Capo VI - Misure alternative alla detenzione e remissione del
debito
Art. 47. Affidamento in prova al servizio sociale
1. Se la pena detentiva inflitta non supera tre anni, il
condannato può essere affidato al servizio sociale fuori
dell'istituto per un periodo uguale a quello della pena da
scontare(12).
2. Il provvedimento è adottato sulla base dei risultati della
osservazione della personalità, condotta collegialmente per almeno
un mese in istituto, nei casi in cui si può ritenere che il
provvedimento stesso, anche attraverso le prescrizioni di cui al
comma 5, contribuisca alla rieducazione del reo e assicuri la
prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati.
3. L'affidamento in prova al servizio sociale può essere disposto
senza procedere all'osservazione in istituto quando il condannato,
dopo la commissione del reato, ha serbato comportamento tale da
consentire il giudizio di cui al comma 2(13).
4. Se l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale è
proposta dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena, il
magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo
dell'esecuzione, cui l'istanza deve essere rivolta, può sospendere
l'esecuzione della pena e ordinare la liberazione del condannato,
quando sono offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza
dei presupposti per l'ammissione all'affidamento in prova e al
grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di
detenzione e non vi sia pericolo di fuga. La sospensione
dell'esecuzione della pena opera sino alla decisione del tribunale
di sorveglianza, cui il magistrato di sorveglianza trasmette
immediatamente gli atti, e che decide entro quarantacinque giorni.
Se l'istanza non è accolta, riprende l'esecuzione della pena, e non
può essere accordata altra sospensione, quale che sia l'istanza
successivamente proposta.
5. All'atto dell'affidamento è redatto verbale in cui sono dettate
le prescrizioni che il soggetto dovrà seguire in ordine ai suoi
rapporti con il servizio sociale, alla dimora, alla libertà di
locomozione, al divieto di frequentare determinati locali ed al
lavoro.
6. Con lo stesso provvedimento può essere disposto che durante
tutto o parte del periodo di affidamento in prova il condannato non
soggiorni in uno o più comuni, o soggiorni in un comune
determinato; in particolare sono stabilite prescrizioni che
impediscano al soggetto di svolgere attività o di avere rapporti
personali che possono portare al compimento di altri reati.
7. Nel verbale deve anche stabilirsi che l'affidato si adoperi in
quanto possibile in favore della vittima del suo reato ed adempia
puntualmente agli obblighi di assistenza familiare.
8. Nel corso dell'affidamento le prescrizioni possono essere
modificate dal magistrato di sorveglianza.
9. Il servizio sociale controlla la condotta del soggetto e lo
aiuta a superare le difficoltà di adattamento alla vita sociale,
anche mettendosi in relazione con la sua famiglia e con gli altri
suoi ambienti di vita.
10. Il servizio sociale riferisce periodicamente al magistrato di
sorveglianza sul comportamento del soggetto(14).
11. L'affidamento è revocato qualora il comportamento del soggetto,
contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia
incompatibile con la prosecuzione della prova.
12. L'esito positivo del periodo di prova estingue la pena e ogni
altro effetto penale.
12-bis. All'affidato in prova al servizio sociale che abbia dato
prova nel periodo di affidamento di un suo concreto recupero
sociale, desumibile da comportamenti rivelatori del positivo
evolversi della sua personalità, può essere concessa la detrazione
di pena di cui all'articolo 54. Si applicano gli articoli 69, comma
8, e 69-bis nonché l'articolo 54, comma 3(15).
Art. 47-bis. Affidamento di prova in casi particolari.
(abrogato)
Art. 47-ter. Detenzione domiciliare(16)
1. La pena della reclusione non superiore a quattro anni, anche
se costituente parte residua di maggior pena, nonché la pena
dell'arresto, possono essere espiate nella propria abitazione o in
altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico di cura,
assistenza o accoglienza, quando trattasi di:
a) donna incinta o madre di prole di età inferiore ad anni dieci,
con lei convivente;
b) padre, esercente la potestà, di prole di età inferiore ad anni
dieci con lui convivente, quando la madre sia deceduta o altrimenti
assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole;
c) persona in condizioni di salute particolarmente gravi, che
richiedano costanti contatti con i presidi sanitari
territoriali;
d) persona di età superiore a sessanta anni, se inabile anche
parzialmente;
e) persona minore di anni ventuno per comprovate esigenze di
salute, di studio, di lavoro e di famiglia.
1-bis. La detenzione domiciliare può essere applicata per
l'espiazione della pena detentiva inflitta in misura non superiore
a due anni, anche se costituente parte residua di maggior pena,
indipendentemente dalle condizioni di cui al comma 1 quando non
ricorrono i presupposti per l'affidamento in prova al servizio
sociale e sempre che tale misura sia idonea ad evitare il pericolo
che il condannato commetta altri reati. La presente disposizione
non si applica ai condannati per i reati di cui all'articolo
4-bis.
1-ter. Quando potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o
facoltativo della esecuzione della pena ai sensi degli articoli 146
e 147 del codice penale, il tribunale di sorveglianza, anche se la
pena supera il limite di cui al comma 1, può disporre la
applicazione della detenzione domiciliare, stabilendo un termine di
durata di tale applicazione, termine che può essere prorogato.
L'esecuzione della pena prosegue durante la esecuzione della
detenzione domiciliare.
1-quater. Se l'istanza di applicazione della detenzione domiciliare
è proposta dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena, il
magistrato di sorveglianza cui la domanda deve essere rivolta può
disporre l'applicazione provvisoria della misura, quando ricorrono
i requisiti di cui ai commi 1 e 1-bis. Si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 47, comma 4.
2. (abrogato)
3. (abrogato)
4. Il tribunale di sorveglianza, nel disporre la detenzione
domiciliare, ne fissa le modalità secondo quanto stabilito
dall'articolo 284 del codice di procedura penale. Determina e
impartisce altresì le disposizioni per gli interventi del servizio
sociale. Tali prescrizioni e disposizioni possono essere modificate
dal magistrato di sorveglianza competente per il luogo in cui si
svolge la detenzione domiciliare.
4-bis. Nel disporre la detenzione domiciliare il tribunale di
sorveglianza, quando ne abbia accertato la disponibilità da parte
delle autorità preposte al controllo, può prevedere modalità di
verifica per l'osservanza delle prescrizioni imposte anche mediante
mezzi elettronici o altri strumenti tecnici. Si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 275-bis del codice di procedura
penale.
5. Il condannato nei confronti del quale è disposta la detenzione
domiciliare non è sottoposto al regime penitenziario previsto dalla
presente legge e dal relativo regolamento di esecuzione. Nessun
onere grava sull'amministrazione penitenziaria per il mantenimento,
la cura e l'assistenza medica del condannato che trovasi in
detenzione domiciliare.
6. La detenzione domiciliare è revocata se il comportamento del
soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appare
incompatibile con la prosecuzione delle misure.
7. Deve essere inoltre revocata quando vengono a cessare le
condizioni previste nei commi 1 e 1-bis.
8. Il condannato che, essendo in stato di detenzione nella propria
abitazione o in un altro dei luoghi indicati nel comma 1, se ne
allontana, è punito ai sensi dell'articolo 385 del codice penale.
Si applica la disposizione dell'ultimo comma dello stesso
articolo.
9. La denuncia per il delitto di cui al comma 8 importa la
sospensione del beneficio e la condanna ne importa la
revoca(17).
9-bis. Se la misura di cui al comma 1-bis è revocata ai sensi dei
commi precedenti la pena residua non può essere sostituita con
altra misura.
Art. 47-quater. Misure alternative alla detenzione nei
confronti dei soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave
deficienza immunitaria
1. Le misure previste dagli articoli 47 e 47-ter possono essere
applicate, anche oltre i limiti di pena ivi previsti, su istanza
dell'interessato o del suo difensore, nei confronti di coloro che
sono affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria
accertate ai sensi dell'articolo 286-bis, comma 2, del codice di
procedura penale e che hanno in corso o intendono intraprendere un
programma di cura e assistenza presso le unità operative di
malattie infettive ospedaliere ed universitarie o altre unità
operative prevalentemente impegnate secondo i piani regionali
nell'assistenza ai casi di AIDS.
2. L'istanza di cui al comma 1 deve essere corredata da
certificazione del servizio sanitario pubblico competente o del
servizio sanitario penitenziario, che attesti la sussistenza delle
condizioni di salute ivi indicate e la concreta attuabilità del
programma di cura e assistenza, in corso o da effettuare, presso le
unità operative di malattie infettive ospedaliere ed universitarie
o altre unità operative prevalentemente impegnate secondo i piani
regionali nell'assistenza ai casi di AIDS.
3. Le prescrizioni da impartire per l'esecuzione della misura
alternativa devono contenere anche quelle relative alle modalità di
esecuzione del programma.
4. In caso di applicazione della misura della detenzione
domiciliare, i centri di servizio sociale per adulti svolgono
l'attività di sostegno e controllo circa l'attuazione del
programma.
5. Nei casi previsti dal comma 1, il giudice può non applicare la
misura alternativa qualora l'interessato abbia già fruito di
analoga misura e questa sia stata revocata da meno di un
anno.
6. Il giudice può revocare la misura alternativa disposta ai sensi
del comma 1 qualora il soggetto risulti imputato o sia stato
sottoposto a misura cautelare per uno dei delitti previsti
dall'articolo 380 del codice di procedura penale, relativamente a
fatti commessi successivamente alla concessione del
beneficio.
7. Il giudice, quando non applica o quando revoca la misura
alternativa per uno dei motivi di cui ai commi 5 e 6, ordina che il
soggetto sia detenuto presso un istituto carcerario dotato di
reparto attrezzato per la cura e l'assistenza necessarie.
8. Per quanto non diversamente stabilito dal presente articolo si
applicano le disposizioni dell'articolo 47-ter.
9. Ai fini del presente articolo non si applica il divieto di
concessione dei benefici previsto dall'articolo 4-bis, fermi
restando gli accertamenti previsti dai commi 2, 2-bis e 3 dello
stesso articolo.
10. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle
persone internate.
Art. 47-quinquies. Detenzione domiciliare speciale
1. Quando non ricorrono le condizioni di cui all'articolo
47-ter, le condannate madri di prole di età non superiore ad anni
dieci, se non sussiste un concreto pericolo di commissione di
ulteriori delitti e se vi è la possibilità di ripristinare la
convivenza con i figli, possono essere ammesse ad espiare la pena
nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora,
ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, al fine di
provvedere alla cura e alla assistenza dei figli, dopo l'espiazione
di almeno un terzo della pena ovvero dopo l'espiazione di almeno
quindici anni nel caso di condanna all'ergastolo.
2. Per la condannata nei cui confronti è disposta la detenzione
domiciliare speciale, nessun onere grava sull'amministrazione
penitenziaria per il mantenimento, la cura e l'assistenza medica
della condannata che si trovi in detenzione domiciliare
speciale.
3. Il tribunale di sorveglianza, nel disporre la detenzione
domiciliare speciale, fissa le modalità di attuazione, secondo
quanto stabilito dall'articolo 284, comma 2, del codice di
procedura penale, precisa il periodo di tempo che la persona può
trascorrere all'esterno del proprio domicilio, detta le
prescrizioni relative agli interventi del servizio sociale. Tali
prescrizioni e disposizioni possono essere modificate dal
magistrato di sorveglianza competente per il luogo in cui si svolge
la misura. Si applica l'articolo 284, comma 4, del codice di
procedura penale.
4. All'atto della scarcerazione è redatto verbale in cui sono
dettate le prescrizioni che il soggetto deve seguire nei rapporti
con il servizio sociale.
5. Il servizio sociale controlla la condotta del soggetto e lo
aiuta a superare le difficoltà di adattamento alla vita sociale,
anche mettendosi in relazione con la sua famiglia e con gli altri
suoi ambienti di vita; riferisce periodicamente al magistrato di
sorveglianza sul comportamento del soggetto.
6. La detenzione domiciliare speciale è revocata se il
comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle
prescrizioni dettate, appare incompatibile con la prosecuzione
della misura.
7. La detenzione domiciliare speciale può essere concessa, alle
stesse condizioni previste per la madre, anche al padre detenuto,
se la madre è deceduta o impossibilitata e non vi è modo di
affidare la prole ad altri che al padre.
8. Al compimento del decimo anno di età del figlio, su domanda del
soggetto già ammesso alla detenzione domiciliare speciale, il
tribunale di sorveglianza può:
a) disporre la proroga del beneficio, se ricorrono i requisiti per
l'applicazione della semilibertà di cui all'articolo 50, commi 2, 3
e 5;
b) disporre l'ammissione all'assistenza all'esterno dei figli
minori di cui all'articolo 21-bis, tenuto conto del comportamento
dell'interessato nel corso della misura, desunto dalle relazioni
redatte dal servizio sociale, ai sensi del comma 5, nonché della
durata della misura e dell'entità della pena residua.
Art. 47-sexies. Allontanamento dal domicilio senza
giustificato motivo
1. La condannata ammessa al regime della detenzione domiciliare
speciale che rimane assente dal proprio domicilio, senza
giustificato motivo, per non più di dodici ore, può essere proposta
per la revoca della misura.
2. Se l'assenza si protrae per un tempo maggiore la condannata è
punita ai sensi dell'articolo 385, primo comma, del codice penale
ed è applicabile la disposizione dell'ultimo comma dello stesso
articolo.
3. La condanna per il delitto di evasione comporta la revoca del
beneficio.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano al
padre detenuto, qualora la detenzione domiciliare sia stata
concessa a questi, ai sensi dell'articolo 47-quinquies, comma
7.
Art. 48. Regime di semilibertà
Il regime di semilibertà consiste nella concessione al
condannato e all'internato di trascorrere parte del giorno fuori
dell'istituto per partecipare ad attività lavorative, istruttive o
comunque utili al reinserimento sociale.
I condannati e gli internati ammessi al regime di semilibertà sono
assegnati in appositi istituti o apposite sezioni autonome di
istituti ordinari e indossano abiti civili.
Art. 49. Ammissione obbligatoria al regime di
semilibertà. (abrogato)
Art. 50. Ammissione alla semilibertà
1. Possono essere espiate in regime di semilibertà la pena
dell'arresto e la pena della reclusione non superiore a sei mesi,
se il condannato non è affidato in prova al servizio sociale.
2. Fuori dei casi previsti dal comma 1, il condannato può essere
ammesso al regime di semilibertà soltanto dopo l'espiazione di
almeno metà della pena ovvero, se si tratta di condannato per
taluno dei delitti indicati nel comma 1 dell'articolo 4-bis, di
almeno due terzi di essa. L'internato può esservi ammesso in ogni
tempo. Tuttavia, nei casi previsti dall'articolo 47, se mancano i
presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale, il
condannato per un reato diverso da quelli indicati nel comma 1
dell'articolo 4-bis può essere ammesso al regime di semilibertà
anche prima dell'espiazione di metà della pena.
3. Per il computo della durata delle pene non si tiene conto della
pena pecuniaria inflitta congiuntamente a quella detentiva.
4. L'ammissione al regime di semilibertà è disposta in relazione ai
progressi compiuti nel corso del trattamento, quando vi sono le
condizioni per un graduale reinserimento del soggetto nella
società.
5. Il condannato all'ergastolo può essere ammesso al regime di
semilibertà dopo avere espiato almeno venti anni di pena.
6. Nei casi previsti dal comma 1, se il condannato ha dimostrato la
propria volontà di reinserimento nella vita sociale, la
semi-libertà può essere altresì disposta successivamente all'inizio
dell'esecuzione della pena. Si applica l'articolo 47, comma 4, in
quanto compatibile.
7. Se l'ammissione alla semilibertà riguarda una detenuta madre di
un figlio di età inferiore a tre anni, essa ha diritto di usufruire
della casa per la semilibertà di cui all'ultimo comma dell'articolo
92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n.
431.
Art. 51. Sospensione e revoca del regime di
semilibertà
Il provvedimento di semilibertà può essere in ogni tempo
revocato quando il soggetto non si appalesi idoneo al
trattamento.
Il condannato, ammesso al regime di semilibertà, che rimane assente
dall'istituto senza giustificato motivo, per non più di dodici ore,
è punito in via disciplinare e può essere proposto per la revoca
della concessione.
Se l'assenza si protrae per un tempo maggiore, il condannato è
punibile a norma del primo comma dell'articolo 385 del codice
penale ed è applicabile la disposizione dell'ultimo capoverso dello
stesso articolo.
La denuncia per il delitto di cui al precedente comma importa la
sospensione del beneficio e la condanna ne importa la revoca.
All'internato ammesso al regime di semilibertà che rimane assente
dall'istituto senza giustificato motivo, per oltre tre ore, si
applicano le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 53.
Art. 51-bis. Sopravvenienza di nuovi titoli di privazione
della libertà
1. Quando durante l'attuazione dell'affidamento in prova al
servizio sociale o della detenzione domiciliare o della detenzione
domiciliare speciale o del regime di semilibertà sopravviene un
titolo di esecuzione di altra pena detentiva, il direttore
dell'istituto penitenziario o il direttore del centro di servizio
sociale informa immediatamente il magistrato di sorveglianza. Se
questi, tenuto conto del cumulo delle pene, rileva che permangono
le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 47 o ai commi 1 e
1-bis dell'articolo 47-ter o ai commi 1 e 2 dell'articolo
47-quinquies o ai primi tre commi dell'articolo 50, dispone con
decreto la prosecuzione provvisoria della misura in corso; in caso
contrario dispone la sospensione della misura stessa. Il magistrato
di sorveglianza trasmette quindi gli atti al tribunale di
sorveglianza che deve decidere nel termine di venti giorni la
prosecuzione o la cessazione della misura.
Art. 51-ter. Sospensione cautelativa delle misure
alternative
1. Se l'affidato in prova al servizio sociale o l'ammesso al
regime di semilibertà o di detenzione domiciliare o di detenzione
domiciliare speciale pone in essere comportamenti tali da
determinare la revoca della misura, il magistrato di sorveglianza
nella cui giurisdizione essa è in corso ne dispone con decreto
motivato la provvisoria sospensione, ordinando l'accompagnamento
del trasgressore in istituto.
Trasmette quindi immediatamente gli atti al tribunale di
sorveglianza per le decisioni di competenza. Il provvedimento di
sospensione del magistrato di sorveglianza cessa di avere efficacia
se la decisione del tribunale di sorveglianza non interviene entro
trenta giorni dalla ricezione degli atti.
Art. 52. Licenza al condannato ammesso al regime di
semilibertà
Al condannato ammesso al regime di semilibertà possono essere
concesse a titolo di premio una o più licenze di durata non
superiore nel complesso a giorni quarantacinque all'anno.
Durante la licenza il condannato è sottoposto al regime della
libertà vigilata.
Se il condannato durante la licenza trasgredisce agli obblighi
impostigli, la licenza può essere revocata indipendentemente dalla
revoca di semilibertà.
Al condannato che, allo scadere della licenza o dopo la revoca di
essa, non rientra in istituto sono applicabili le disposizioni di
cui al precedente articolo.
Art. 53. Licenze agli internati
Agli internati può essere concessa una licenza di sei mesi nel
periodo immediatamente precedente alla scadenza fissata per il
riesame di pericolosità.
Ai medesimi può essere concessa, per gravi esigenze personali o
familiari, una licenza di durata non superiore a giorni quindici;
può essere inoltre concessa una licenza di durata non superiore a
giorni trenta, una volta all'anno, al fine di favorirne il
riadattamento sociale.
Agli internati ammessi al regime di semilibertà possono inoltre
essere concesse, a titolo di premio, le licenze previste nel primo
comma dell'articolo precedente.
Durante la licenza l'internato è sottoposto al regime della libertà
vigilata.
Se l'internato durante la licenza trasgredisce agli obblighi
impostigli, la licenza può essere revocata indipendentemente dalla
revoca della semilibertà.
L'internato che rientra in istituto dopo tre ore dallo scadere
della licenza, senza giustificato motivo, è punito in via
disciplinare e, se in regime di semilibertà, può subire la revoca
della concessione.
Art. 53-bis. Computo del periodo di permesso o
licenza
1. Il tempo trascorso dal detenuto o dall'internato in permesso
o licenza è computato a ogni effetto
nella durata delle misure restrittive della libertà personale,
salvi i casi di mancato rientro o di altri gravi comportamenti da
cui risulta che il soggetto non si è dimostrato meritevole del
beneficio. In questi casi sull'esclusione dal computo decide, con
decreto motivato, il magistrato di sorveglianza.
2. Avverso il decreto può essere proposto dall'interessato reclamo
al tribunale di sorveglianza secondo la procedura di cui
all'articolo 14-ter. Il magistrato che ha emesso il provvedimento
non fa parte del collegio.
Art. 54 (omissis)
Art. 55. Interventi del servizio sociale nella libertà
vigilata
Nei confronti dei sottoposti alla libertà vigilata, ferme
restando le disposizioni di cui all'articolo 228 del codice penale,
il servizio sociale svolge interventi di sostegno e di assistenza
al fine del loro reinserimento sociale.
Art. 56. Remissione del debito
1. Il debito per le spese di procedimento e di mantenimento è
rimesso nei confronti dei condannati e degli internati che si
trovano in disagiate condizioni economiche e hanno tenuto regolare
condotta ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 30-ter. La
relativa domanda può essere proposta fino a che non sia conclusa la
procedura per il recupero delle spese(18).
Art. 57. Legittimazione alla richiesta dei benefici
Il trattamento ed i benefici di cui agli articoli 47, 50, 52,
53, 54 e 56 possono essere richiesti dal condannato, dall'internato
e dai loro prossimi congiunti o proposti dal consiglio di
disciplina.
Art. 58. Comunicazione all'autorità di pubblica
sicurezza
Dei provvedimenti previsti dal presente capo ed adottati dal
magistrato o dalla sezione di sorveglianza, esclusi quelli di cui
all'articolo 56, è data immediata comunicazione all'autorità
provinciale di pubblica sicurezza a cura della cancelleria.
Art. 58-bis. Iscrizione nel casellario giudiziale
Nel casellario giudiziale sono iscritti i provvedimenti della
sezione di sorveglianza relativi alla irrogazione e alla revoca
delle misure alternative alla pena detentiva.
Art. 58-ter. Persone che collaborano con la giustizia
1. I limiti di pena previsti dalle disposizioni del comma 1
dell'art. 21, del comma 4 dell'art. 30-ter e del comma 2 dell'art.
50, concernenti le persone condannate per taluno dei delitti
indicati nel comma 1 dell'art. 4-bis, non si applicano a coloro
che, anche dopo la condanna, si sono adoperati per evitare che
l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero
hanno aiutato concretamente l'autorità di polizia o l'autorità
giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la
ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli
autori dei reati.
2. Le condotte indicate nel comma 1 sono accertate dal tribunale di
sorveglianza, assunte le necessarie informazioni e sentito il
pubblico ministero presso il giudice competente per i reati in
ordine ai quali è stata prestata la collaborazione.
Art. 58-quater. Divieto di concessione di benefici
1. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio,
l'affidamento in prova al servizio sociale nei casi previsti
dall'art. 47, la detenzione domiciliare e la semilibertà non
possono essere concessi al condannato per uno dei delitti previsti
dal comma 1 dell'articolo 4-bis che ha posto in essere una condotta
punibile a norma dell'art. 385 del codice penale.
2. La disposizione del comma 1 si applica anche al condannato nei
cui confronti è stata disposta la revoca di una misura alternativa
ai sensi dell'art. 47, comma 11, dell'art. 47-ter, comma 6, o
dell'art. 51, primo comma(19).
3. Il divieto di concessione dei benefici opera per un periodo di
tre anni dal momento in cui è ripresa l'esecuzione della custodia o
della pena o è stato emesso il provvedimento di revoca indicato nel
comma 2.
4. I condannati per i delitti di cui agli articoli 289-bis e 630
del codice penale che abbiano cagionato la morte del sequestrato
non sono ammessi ad alcuno dei benefici indicati nel comma 1
dell'art. 4-bis se non abbiano effettivamente espiato almeno i due
terzi della pena irrogata o, nel caso dell'ergastolo, almeno
ventisei anni.
5. Oltre a quanto previsto dai commi 1 e 3, l'assegnazione al
lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla
detenzione previste dal capo VI non possono essere concessi, o se
già concessi sono revocati, ai condannati per taluni dei delitti
indicati nel comma 1 dell'art. 4-bis, nei cui confronti si procede
o è pronunciata condanna per un delitto doloso punito con la pena
della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, commesso da
chi ha posto in essere una condotta punibile a norma dell'articolo
385 del codice penale ovvero durante il lavoro all'esterno o la
fruizione di un permesso premio o di una misura alternativa alla
detenzione.
6. Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al comma 5,
l'autorità che procede per il nuovo delitto ne dà comunicazione al
magistrato di sorveglianza del luogo di ultima detenzione
dell'imputato.
7. Il divieto di concessione dei benefici di cui al comma 5 opera
per un periodo di cinque anni dal momento in cui è ripresa
l'esecuzione della custodia o della pena o è stato emesso il
provvedimento di revoca della misura.
TITOLO II
Disposizioni relative alla organizzazione penitenziaria
Capo I - Istituti penitenziari
(omissis)
Capo II - Giudici di sorveglianza
Art. 68. Uffici di sorveglianza. (omissis)
Art. 69. Funzioni e provvedimenti del magistrato di
sorveglianza(20)
1. Il magistrato di sorveglianza vigila sulla organizzazione
degli istituti di prevenzione e di pena e prospetta al Ministro le
esigenze dei vari servizi, con particolare riguardo alla attuazione
del trattamento rieducativo.
2. Esercita, altresì, la vigilanza diretta ad assicurare che
l'esecuzione della custodia degli imputati sia attuata in
conformità delle leggi e dei regolamenti.
3. Sovraintende all'esecuzione delle misure di sicurezza
personali.
4. Provvede al riesame della pericolosità ai sensi del primo e
secondo comma dell'articolo 208 del codice penale, nonché
all'applicazione, esecuzione, trasformazione o revoca, anche
anticipata, delle misure di sicurezza. Provvede altresì, con
decreto motivato, in occasione dei provvedimenti anzidetti, alla
eventuale revoca della dichiarazione di delinquenza abituale,
professionale o per tendenza di cui agli articoli 102, 103, 104,
105 e 108 del codice penale.
5. Approva, con decreto, il programma di trattamento di cui al
terzo comma dell'articolo 13, ovvero, se ravvisa in esso elementi
che costituiscono violazione dei diritti del condannato o
dell'internato, lo restituisce, con osservazioni, al fine di una
nuova formulazione. Approva, con decreto, il provvedimento di
ammissione al lavoro all'esterno. Impartisce, inoltre, nel corso
del trattamento, disposizioni dirette ad eliminare eventuali
violazioni dei diritti dei condannati e degli internati.
6. Decide con ordinanza impugnabile soltanto per cassazione,
secondo la procedura di cui all'articolo 14-ter, sui reclami dei
detenuti e degli internati concernenti l'osservanza delle norme
riguardanti:
a) l'attribuzione della qualifica lavorativa, la mercede e la
remunerazione nonché lo svolgimento delle attività di tirocinio e
di lavoro e le assicurazioni sociali;
b) le condizioni di esercizio del potere disciplinare, la
costituzione e la competenza dell'organo disciplinare, la
contestazione degli addebiti e la facoltà di discolpa.
7. Provvede, con decreto motivato, sui permessi, sulle licenze ai
detenuti semiliberi ed agli internati, e sulle modifiche relative
all'affidamento in prova al servizio sociale e alla detenzione
domiciliare.
8. Provvede con ordinanza sulla riduzione di pena per la
liberazione anticipata e sulla remissione del debito, nonché sui
ricoveri previsti dall'articolo 148 del codice penale(21).
9. Esprime motivato parere sulle proposte e le istanze di grazia
concernenti i detenuti.
10. Svolge, inoltre, tutte le altre funzioni attribuitegli dalla
legge.
Art. 69-bis. Procedimento in materia di liberazione
anticipata(22)
1. Sull'istanza di concessione della liberazione anticipata, il
magistrato di sorveglianza provvede con ordinanza, adottata in
camera di consiglio senza la presenza delle parti, che è comunicata
o notificata senza ritardo ai soggetti indicati nell'articolo 127
del codice di procedura penale.
2. Il magistrato di sorveglianza decide non prima di quindici
giorni dalla richiesta del parere al pubblico ministero e anche in
assenza di esso.
3. Avverso l'ordinanza di cui al comma 1 il difensore,
l'interessato e il pubblico ministero possono, entro dieci giorni
dalla comunicazione o notificazione, proporre reclamo al tribunale
di sorveglianza competente per territorio.
4. Il tribunale di sorveglianza decide ai sensi dell'articolo 678
del codice di procedura penale. Si applicano le disposizioni del
quinto e del sesto comma dell'articolo 30-bis.
5. Il tribunale di sorveglianza, ove nel corso dei procedimenti
previsti dall'articolo 70, comma 1, sia stata presentata istanza
per la concessione della liberazione anticipata, può trasmetterla
al magistrato di sorveglianza.
Art. 70. Funzioni e provvedimenti del tribunale di
sorveglianza
1. In ciascun distretto di corte d'appello e in ciascuna
circoscrizione territoriale di sezione distaccata di corte
d'appello è costituito un tribunale di sorveglianza competente per
l'affidamento in prova al servizio sociale, la detenzione
domiciliare, la detenzione domiciliare speciale, la semilibertà, la
liberazione condizionale, la revoca o cessazione dei suddetti
benefici, nonché della riduzione di pena per la liberazione
anticipata, il rinvio obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione
delle pene detentive ai sensi degli articoli 146 e 147, numeri 2) e
3), del codice penale, nonché per ogni altro provvedimento ad esso
attribuito dalla legge(23).
2. Il tribunale di sorveglianza decide inoltre in sede di appello
sui ricorsi avverso i provvedimenti di cui al comma 4 dell'articolo
69. Il magistrato che ha emesso il provvedimento non fa parte del
collegio.
3. Il tribunale è composto da tutti i magistrati di sorveglianza in
servizio nel distretto o nella circoscrizione territoriale della
sezione distaccata di corte d'appello e da esperti scelti fra le
categorie indicate nel quarto comma dell'articolo 80, nonché fra
docenti di scienze criminalistiche.
4. Gli esperti effettivi e supplenti sono nominati dal Consiglio
superiore della magistratura in numero adeguato alle necessita del
servizio presso ogni tribunale per periodi triennali
rinnovabili.
5. I provvedimenti del tribunale sono adottati da un collegio
composto dal presidente o, in sua assenza o impedimento, dal
magistrato di sorveglianza che lo segue nell'ordine delle funzioni
giudiziarie e, a parità di funzioni, nell'anzianità; da un
magistrato di sorveglianza e da due fra gli esperti di cui al
precedente comma 4.
6. Uno dei due magistrati ordinari deve essere il magistrato di
sorveglianza sotto la cui giurisdizione è posto il condannato o
l'internato in ordine alla cui posizione si deve provvedere.
7. La composizione dei collegi giudicanti è annualmente determinata
secondo le disposizioni dell'ordinamento giudiziario.
8. Le decisioni del tribunale sono emesse con ordinanza in camera
di consiglio; in caso di parità di voti prevale il voto del
presidente.
9. Agli esperti componenti del tribunale è riservato il trattamento
economico assegnato agli esperti di cui al quarto comma
dell'articolo 80 operanti negli istituti di prevenzione e di
pena.
Artt. 70-bis - 91 (omissis)
(*) - Corsivo il testo aggiunto
dalla Legge 23 dicembre 2002, n. 279.
(1) - Comma così sostituito dall'art. 1, legge 23 dicembre 2002, n.
279.
(2) - Parole così sostituite dall'art. 1, l. n. 279/2002.
(3) - Con sentenza 16-30 dicembre 1998, n. 450, la Corte
costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della
presente lettera nella parte in cui si riferisce ai
minorenni.
(4) - La Corte costituzionale, con sentenza 2-6 giugno 1995, n.
227, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 30-ter,
quarto comma, introdotto dall'art. 9, l. 10 ottobre 1986, n. 663,
nella parte in cui non prevede l'ammissione al permesso premio dei
condannati alla reclusione militare.
(5) - La Corte costituzionale, con sentenza 10-17 dicembre 1997, n.
403, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 30-ter,
comma 5, introdotto dall'art. 9, l. 10 ottobre 1986, n. 663, nella
parte in cui si riferisce ai minorenni.
(6) - Comma così sostituito dall'art. 2, l. n. 279/2002.
(7) - Vedi nota precedente.
(8) - Comma aggiunto dall'art. 2, l. n. 279/2002.
(9) - Vedi nota precedente.
(10) - Vedi nota (8).
(11) - Vedi nota (8).
(12) - La Corte costituzionale, con sentenza 4-11 luglio 1989, n.
386, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 47, primo comma, così
come sostituito dall'art. 11, l. 10 ottobre 1986, n. 663, nella
parte in cui non prevede che nel computo delle pene, ai fini della
determinazione del limite dei tre anni, non si debba tener conto
anche della pena espiata.
(13) - La Corte costituzionale, con riferimento alla disposizione
precedente alla sostituzione disposta dall'art. 3, l. 27 maggio
1998, n. 165, riportata al n. A/LV, con sentenza 13-22 dicembre
1989, n. 569, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
dell'art. 47, terzo comma, nella parte in cui non prevede che,
anche indipendentemente dalla detenzione per espiazione di pena o
per custodia cautelare, il condannato possa essere ammesso
all'affidamento in prova al servizio sociale se, in presenza delle
altre condizioni, abbia serbato un comportamento tale da consentire
il giudizio di cui al precedente comma 2 dello stesso
articolo.
(14) - La Corte costituzionale, con sentenza 15 ottobre 1987, n.
343, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del decimo comma
dell'art. 47 nella parte in cui - in caso di revoca del
provvedimento di ammissione all'affidamento in prova per
comportamento incompatibile con la prosecuzione della prova - non
consente al Tribunale di sorveglianza di determinare la residua
pena detentiva da espiare, tenuto conto della durata delle
limitazioni patite dal condannato e del suo comportamento durante
il trascorso periodo di affidamento in prova.
(15) - Comma aggiunto dall'art. 3, l. 19 dicembre 2002, n.
277.
(16) - La Corte costituzionale, con sentenza 6-19 novembre 1991, n.
414, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 47-ter,
nel testo introdotto dall'art. 13 della l. 10 ottobre 1986, n. 663,
nella parte in cui non prevede che la reclusione militare sia
espiata in detenzione domiciliare quando trattasi di "persona in
condizioni di salute particolarmente gravi che richiedono costanti
contatti con i presidi sanitari territoriali".
(17) - La Corte costituzionale, con sentenza 5-13 giugno 1997, n.
173, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo comma,
nella parte in cui fa derivare automaticamente la sospensione della
detenzione domiciliare dalla presentazione di una denuncia per il
reato previsto del comma 8 dello stesso articolo.
(18) - La Corte costituzionale, con sentenza 11-15 luglio 1991, n.
342, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 56,
nella parte in cui non prevede che, anche indipendentemente dalla
detenzione per espiazione di pena o per custodia cautelare, al
condannato possano essere rimesse le spese del procedimento se, in
presenza del presupposto delle "disagiate condizioni economiche",
abbia serbato in libertà una "condotta regolare".
(19) - La Corte costituzionale, con sentenza 22 novembre-1°
dicembre 1999, n. 436, ha dichiarato l'illegittimità del presente
comma 2, nella parte in cui si riferisce ai minorenni.
(20) - Con sentenza 8-11 febbraio 1999, n. 26, la Corte
costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli
artt. 35 e 69, quest'ultimo come sostituito dall'art. 21 della
legge 10 ottobre 1986, n. 663, nella parte in cui non prevedono una
tutela giurisdizionale nei confronti degli atti della
amministrazione penitenziaria lesivi di diritti di coloro che sono
sottoposti a restrizione della libertà personale.
(21) - Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, l. n.
277/2002.
(22) - Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 2, l. n.
277/2002.
(23) - Comma così modificato dall'art. 2, l. n. 277/2002.
Legge 7 febbraio 2003, n. 22
Recante modifiche al decreto legislativo 15 novembre 2000, n.
373, in tema di tutela del diritto di autore
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - N. 38 del 15 febbraio
2003)
D.Lgs. 15 novembre 2000, n.
373(*).
Art. 1. Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) servizio protetto, un servizio ad accesso condizionato o un
servizio di accesso condizionato;
b) servizio ad accesso condizionato, uno dei seguenti servizi se
forniti a pagamento e mediante un sistema di accesso
condizionato:
1) trasmissioni televisive, cioè le trasmissioni via cavo o via
radio anche via satellite di programmi televisivi destinati al
pubblico;
2) trasmissioni sonore, cioè le trasmissioni via cavo o via radio,
anche via satellite, di programmi sonori destinati al
pubblico;
3) servizi della società dell'informazione, ovvero qualsiasi
servizio fornito a distanza per via elettronica ed a richiesta
individuale di un destinatario di servizi;
c) servizio di accesso condizionato, il servizio di fornitura di un
accesso condizionato ai servizi di cui alla lettera b);
d) accesso condizionato, ogni misura e sistema tecnico in base ai
quali l'accesso in forma intelligibile al servizio protetto sia
subordinato a preventiva ed individuale autorizzazione da parte del
fornitore del servizio;
e) dispositivo per l'accesso condizionato, apparecchiatura o
programma per elaboratori elettronici concepiti o adattati al fine
di consentire l'accesso in forma intelligibile ad un servizio
protetto;
f) servizio connesso, l'installazione, la manutenzione o la
sostituzione di dispositivi di accesso condizionato, nonché la
prestazione di servizi di comunicazione commerciale relativi a
detti dispositivi o a servizi protetti;
g) dispositivo illecito, apparecchiatura o programma per
elaboratori elettronici concepiti o adattati al fine di rendere
possibile l'accesso ad un servizio protetto in forma intelligibile
senza l'autorizzazione del fornitore del servizio.
Artt. 2-3 (omissis)
Art. 4. Attività illecite
1. Sono vietate le seguenti attività:
a) la fabbricazione, l'importazione, la distribuzione, la vendita,
il noleggio ovvero il possesso a fini commerciali di dispositivi di
cui all'articolo 1, comma 1, lettera g);
b) l'installazione, la manutenzione o la sostituzione a fini
commerciali di dispositivi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
g);
c) la diffusione con ogni mezzo di comunicazioni commerciali per
promuovere la distribuzione e l'uso di dispositivi di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera g).
Art. 5. Sorveglianza e controllo
1. Il personale del Ministero delle comunicazioni ed i
competenti organi di polizia provvedono alla sorveglianza ed al
controllo sul rispetto delle disposizioni del presente
decreto.
2. I controlli possono essere svolti:
a) mediante prelievo di apparecchiature presso i costruttori, gli
importatori, i grossisti, i distributori, i noleggiatori, i
dettaglianti, nonché presso gli installatori ed i
manutentori;
b) mediante ispezioni presso i fornitori di servizi di accesso
condizionato.
3. Gli organi di cui al comma 1 possono disporre verifiche tecniche
da eseguirsi presso i laboratori dell'Istituto superiore delle
comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione del Ministero
delle comunicazioni.
4. I risultati dei controlli e delle verifiche tecniche sono
comunicati ai soggetti interessati entro il termine di novanta
giorni dal prelievo del dispositivo per l'accesso
condizionato.
5. I soggetti di cui al comma 2 sono tenuti al pagamento delle
spese connesse all'esecuzione delle prove qualora sia stato
accertato il mancato rispetto delle disposizioni del presente
decreto. Qualora, al termine del procedimento, non siano rilevate
irregolarità, i dispositivi sono restituiti ai medesimi soggetti
entro lo stesso termine di cui al comma 4.
Art. 6. Sanzioni
1. Chiunque pone in essere una delle attività illecite di cui
all'articolo 4 è assoggettato alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire cinquanta
milioni oltre al pagamento di una somma da lire centomila a lire
cinquecentomila per ciascun dispositivo illecito. In ogni caso la
sanzione amministrativa non può superare la somma complessiva di
lire duecento milioni. Si applicano altresì le sanzioni penali e le
altre misure accessorie previste per la attività illecite di cui
agli articoli 171-bis(1) e 171-octies(2) della legge 22 aprile
1941, n. 633, e successive modificazioni.
2. Gli organi di cui all'articolo 5, comma 1, procedono al
sequestro cautelare dei dispositivi illeciti.
3. I dispositivi oggetto di sequestro cautelare di cui al comma 2
sono confiscati a seguito dell'accertamento definitivo della loro
illiceità.
(1) - Art. 171-bis.: "1.
Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per
elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende,
detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in
locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla
Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla
pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire
cinque milioni a lire trenta milioni. La stessa pena si applica se
il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o
facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di
dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.
La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la
multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante
gravità.
2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non
contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto,
distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il
contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di
cui agli articoli 64-quinquies(*) e 64-sexies(**), ovvero esegue
l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle
disposizioni di cui agli articoli 102-bis(***) e 102-ter(****),
ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di
dati, e soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni
e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La pena
non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a
lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità".
(*) - Art. 64-quinquies: "1. L'autore di un banca di dati ha il
diritto esclusivo di eseguire o autorizzare:
a) la riproduzione permanente o temporanea, totale o parziale, con
qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;
b) la traduzione, l'adattamento, una diversa disposizione e ogni
altra modifica;
c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell'originale o di
copie della banca di dati; la prima vendita di una copia nel
territorio dell'Unione europea da parte del titolare del diritto o
con il suo consenso esaurisce il diritto di controllare,
all'interno dell'Unione stessa, le vendite successive della
copia;
d) qualsiasi presentazione, dimostrazione o comunicazione in
pubblico, ivi compresa la trasmissione effettuata con qualsiasi
mezzo e in qualsiasi forma;
e) qualsiasi riproduzione, distribuzione, comunicazione,
presentazione o dimostrazione in pubblico dei risultati delle
operazioni di cui alla lettera b)".
(**) - Art. 64-sexies: "1. Non sono soggetti all'autorizzazione di
cui all'articolo 64-quinquies da parte del titolare del
diritto:
a) l'accesso o la consultazione della banca di dati quando abbiano
esclusivamente finalità didattiche o di ricerca scientifica, non
svolta nell'ambito di un'impresa, purché si indichi la fonte e nei
limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale
perseguito. Nell'ambito di tali attività di accesso e
consultazione, le eventuali operazioni di riproduzione permanente
della totalità o di parte sostanziale del contenuto su altro
supporto sono comunque soggette all'autorizzazione del titolare del
diritto;
b) l'impiego di una banca di dati per fini di sicurezza pubblica o
per effetto di una procedura amministrativa o
giurisdizionale.
2. Non sono soggette all'autorizzazione dell'autore le attività
indicate nell'articolo 64-quinquies poste in essere da parte
dell'utente legittimo della banca di dati o di una sua copia, se
tali attività sono necessarie per l'accesso al contenuto della
stessa banca di dati e per il suo normale impiego; se l'utente
legittimo è autorizzato ad utilizzare solo una parte della banca di
dati, il presente comma si applica unicamente a tale parte.
3. Le clausole contrattuali pattuite in violazione del comma 2 sono
nulle ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile.
4. Conformemente alla Convenzione di Berna per la protezione delle
opere letterarie e artistiche, ratificata e resa esecutiva con
legge 20 giugno 1978, n. 399, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2
non possono essere interpretate in modo da consentire che la loro
applicazione arrechi indebitamente pregiudizio al titolare del
diritto o entri in conflitto con il normale impiego della banca di
dati".
(***) - Art. 102-bis: "1. Ai fini del presente titolo si intende
per:
a) costitutore di una banca di dati: chi effettua investimenti
rilevanti per la costituzione di una banca di dati o per la sua
verifica o la sua presentazione, impegnando, a tal fine, mezzi
finanziari, tempo o lavoro;
b) estrazione: il trasferimento permanente o temporaneo della
totalità o di una parte sostanziale del contenuto di una banca di
dati su un altro supporto con qualsiasi mezzo o in qualsivoglia
forma. L'attività di prestito dei soggetti di cui all'articolo 69,
comma 1, non costituisce atto di estrazione;
c) reimpiego: qualsivoglia forma di messa a disposizione del
pubblico della totalità o di una parte sostanziale del contenuto
della banca di dati mediante distribuzione di copie, noleggio,
trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma.
L'attività di prestito dei soggetti di cui all'articolo 69, comma
1, non costituisce atto di reimpiego.
2. La prima vendita di una copia della banca di dati effettuata o
consentita dal titolare in uno Stato membro dell'Unione europea
esaurisce il diritto di controllare la rivendita della copia nel
territorio dell'Unione europea.
3. Indipendentemente dalla tutelabilità della banca di dati a norma
del diritto d'autore o di altri diritti e senza pregiudizio dei
diritti sul contenuto o parti di esso, il costitutore di una banca
di dati ha il diritto, per la durata e alle condizioni stabilite
dal presente Capo, di vietare le operazioni di estrazione ovvero
reimpiego della totalità o di una parte sostanziale della
stessa.
4. Il diritto di cui al comma 3 si applica alle banche di dati i
cui costitutori o titolari di diritti sono cittadini di uno Stato
membro dell'Unione europea o residenti abituali nel territorio
dell'Unione europea.
5. La disposizione di cui al comma 3 si applica altresì alle
imprese e società costituite secondo la normativa di uno Stato
membro dell'Unione europea ed aventi la sede sociale,
l'amministrazione centrale o il centro d'attività principale
all'interno della Unione europea; tuttavia, qualora la società o
l'impresa abbia all'interno della Unione europea soltanto la
propria sede sociale, deve sussistere un legame effettivo e
continuo tra l'attività della medesima e l'economia di uno degli
Stati membri dell'Unione europea.
6. Il diritto esclusivo del costitutore sorge al momento del
completamento della banca di dati e si estingue trascorsi quindici
anni dal 1 gennaio dell'anno successivo alla data del completamento
stesso.
7. Per le banche di dati in qualunque modo messe a disposizione del
pubblico prima dello scadere del periodo di cui al comma 6, il
diritto di cui allo stesso comma 6 si estingue trascorsi quindici
anni dal 1 gennaio dell'anno successivo alla data della prima messa
a disposizione del pubblico.
8. Se vengono apportate al contenuto della banca di dati modifiche
o integrazioni sostanziali comportanti nuovi investimenti rilevanti
ai sensi del comma 1, lettera a), dal momento del completamento o
della prima messa a disposizione del pubblico della banca di dati
così modificata o integrata, e come tale espressamente
identificata, decorre un autonomo termine di durata della
protezione, pari a quello di cui ai commi 6 e 7.
9. Non sono consentiti l'estrazione o il reimpiego ripetuti e
sistematici di parti non sostanziali del contenuto della banca di
dati, qualora presuppongano operazioni contrarie alla normale
gestione della banca di dati o arrechino un pregiudizio
ingiustificato al costitutore della banca di dati.
10. Il diritto di cui al comma 3 può essere acquistato o trasmesso
in tutti i modi e forme consentiti dalla legge".
(****) - Art. 102-ter: "1. L'utente legittimo della banca di dati
messa a disposizione del pubblico non può arrecare pregiudizio al
titolare del diritto d'autore o di un altro diritto connesso
relativo ad opere o prestazioni contenute in tale banca.
2. L'utente legittimo di una banca di dati messa in qualsiasi modo
a disposizione del pubblico non può eseguire operazioni che siano
in contrasto con la normale gestione della banca di dati o che
arrechino un ingiustificato pregiudizio al costitutore della banca
di dati.
3. Non sono soggette all'autorizzazione del costitutore della banca
di dati messa per qualsiasi motivo a disposizione del pubblico le
attività di estrazione o reimpiego di parti non sostanziali,
valutate in termini qualitativi e quantitativi, del contenuto della
banca di dati per qualsivoglia fine effettuate dall'utente
legittimo. Se l'utente legittimo è autorizzato ad effettuare
l'estrazione o il reimpiego solo di una parte della banca di dati,
il presente comma si applica unicamente a tale parte.
4. Le clausole contrattuali pattuite in violazione dei commi 1, 2 e
3 sono nulle".
(2) - 171-octies. 1. Qualora il fatto non costituisca più grave
reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la
multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni chiunque a
fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove,
installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o
parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni
audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via
satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si
intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi
trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere
gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti
selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale,
indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione
di tale servizio.
2. La pena non e inferiore a due anni di reclusione e la multa a
lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.
(*) - Corsivo il testo aggiunto dalla legge n. 22/2003.
Decreto-Legge 11 novembre 2002 n.
251
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale N. 265 12 novembre 2002)
Misure urgenti in materia di amministrazione della
giustizia.
Decreto del Presidente della
Repubblica 8 agosto 2002
(Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale N. 284 del 4
dicembre 2002)
Approvazione dei piani annuali 2002 ed autorizzazione alle
assunzioni concernenti le Forze armate, i Corpi di polizia ed il
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 19 della
legge 28 dicembre 2001, n. 448.
Decreto 10 ottobre 2002
(Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale N. 296 del 18
dicembre 2002)
Attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135,
recante «Disposizioni integrative della legge 31 dicembre 1996, n.
675, sul trattamento dei dati sensibili da parte dei soggetti
pubblici».
Decreto Legislativo 6 dicembre
2002, n. 287
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale N. 304 del 30 dicembre
2002)
Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
concernente le strutture organizzative dei Ministeri, nonché i
compiti e le funzioni del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio.
Legge 30 dicembre 2002, n.
295
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale N.4 del 7 gennaio 2003)
Disposizioni in materia di armonizzazione del trattamento
giuridico ed economico del personale delle Forze armate con quello
delle Forze di polizia).
Legge 10 gennaio 2003, n. 1.
(Raccolta 2003)
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale N. 8 dell'11 gennaio 2003)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11
novembre 2002, n. 251, recante misure urgenti in materia di
amministrazione della giustizia.
Legge 16 gennaio 2003, n.
3
(Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale N. 15 del 20 gennaio
2003)
Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica
amministrazione.
Decreto-Legge 20 gennaio 2003, n.
4
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale N.17 del 22 gennaio 2003)
Disposizioni urgenti per la prosecuzione della partecipazione
italiana ad operazioni militari internazionali.
Legge 14 gennaio 2003, n.
7
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale N. 21 del 27 gennaio 2003)
Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la
repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9
dicembre 1999, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno.
(Supplemento Ordinario alla Gazzetta
Ufficiale N. 36 del 13 febbraio 2003)
Decreto Legislativo 14 novembre 2002, n. 311
Testo unico delle disposizioni legislative in materia di
casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative
dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti.
(Testo B).
Decreto del Presidente della
Repubblica 14 novembre 2002, n. 312
Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di
casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative
dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti.
(Testo C).
Decreto del Presidente della
Repubblica 14 novembre 2002, n. 313
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni
amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti.
(Testo A).
Decreto Legge 24 febbraio 2003, n.
28
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale N. 45 del 24 febbraio
2003)
Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in
occasione di competizioni sportive.
Decreto-Legge 3 marzo 2003 n.
32
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale N.52 del 4 marzo 2003)
Disposizioni urgenti per contrastare gli illeciti nel settore
sanitario.
Decreto Legislativo 13 gennaio
2003, n. 36
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale N.59 del 12 marzo 2003)
Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche
di rifiuti. |