|
Nell'esaminare un evento delittuoso
bisogna innanzitutto esaminare le caratteristiche della personalità
di colui che si è reso responsabile del fatto: questo perché non si
può pensare di applicare una pena senza conoscere le modalità di
funzionamento del pensiero del reo. Punto di partenza dell'esame
dello svolgimento del fenomeno delittuoso sarà certamente
l'imputabilità così come indicata dall'articolo 85 del c.p.
("Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come
reato, se, al momento in cui lo ha commesso, non era imputabile. È
imputabile chi ha la capacità di intendere e di volere").
Imputabilità è quindi l'espressione che adoperiamo per indicare la
capacità di intendere e di volere. Capacità di intendere significa
capacita di avvertire, valutare e scegliere i motivi delle proprie
condotte e quindi di tener presente, prima di decidere di agire,
del comando contenuto nel precetto della norma incriminatrice.
Capacità di volere significa capacità di azionare le proprie
energie fisiche; agire come si è deciso di agire. Può darsi che un
soggetto sia in possesso della capacità di intendere ma non di
quella di volere. Si noti però che un individuo in grado di
intendere e di volere può trovarsi momentaneamente in condizioni di
relativa incapacità. Tutto quanto premesso si dovrà passare ad
esaminare l'atteggiamento del responsabile del fatto: più
specificatamente si dovrà esaminare il proposito del reo nel
portare a compimento il proprio disegno criminale. Bisognerà, cioè,
analizzare la costanza nel tempo del proposito: la premeditazione.
La premeditazione presuppone due elementi: quello cronologico,
costituito da un apprezzabile lasso di tempo tra l'insorgenza dei
proposito criminoso e l'attuazione di questo, e quello ideologico,
consistente nella ferma risoluzione criminosa perdurante nell'animo
dell'agente senza soluzioni di continuità fino alla commissione del
crimine.
In tema di omicidio, ad esempio, l'eventuale sussistenza
dell'aggravante di cui all'art. 577 co. I n. 3 c.p. deve essere
concretamente desunta con riferimento alla causale del fatto, alla
preordinazione dei mezzi per porre in essere il delitto, alla
ricerca dell'occasione più favorevole per realizzarla e alle
modalità della sua esecuzione, pertanto la premeditazione deve
essere desunta da fatti anteriori il delitto dotati di sicuro
valore sintomatico.
Compatibile con la premeditazione è l'occasionalità del momento di
consumazione tutte le volte che l'esecuzione si presenti come
momento di realizzazione di un crimine da tempo ideato e preparato
con fredda ed ininterrotta determinazione, eventualmente desumibile
anche dalla causale di esso.
Al contrario, la sola preordinazione di un agguato che concerne le
modalità di esecuzione del disegno criminoso non è da sola
sufficiente alla configurazione della premeditazione, qualora
risulti che sia stata deliberata poco prima della sua attuazione e
non in un tempo apprezzabilmente anteriore con la ferma persistenza
del proposito.
Rimane da verificare se la succitata aggravante sia compatibile
con il vizio parziale di mente, in altri termini se essa possa
ravvisarsi in colui che è ritenuto seminfermo ai sensi dell'art. 89
c.p. ("Chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per
infermità, in tal stato di mente da scemare grandemente, senza
escluderla, la capacità d'intendere o di volere, risponde del reato
commesso; ma la pena è diminuita").
Escludono la compatibilità il Manzini (Trattato v. II n. 333, pag.
134) il De Marsico, il Vannini e l'Altavilla, l'ammette invece il
Maggiore (Dir. Pen. v. II, pag. 745).
Vale la pena di fare un breve cenno sulla tesi
dell'incompatibilità. A titolo esemplificativo viene riportato
quanto sostenuto da Vannini nel testo il delitto di omicidio, cit.
pag. 77-78 ove l'autore fermamente sostiene che l'imputabilità e la
colpevolezza sono concetti assolutamente inscindibili che non
godono di una loro autonomia ma si richiamano costantemente. Lo
stesso ritiene infondata l'asserzione secondo la quale la
premeditazione non può rispecchiare il carattere, la personalità e
la maggiore pericolosità del reo ... Ma la pericolosità non
c'entra, dato che il delitto è già stato commesso e che quindi si
tratta di criminosità. Che la premeditazione poi non possa
rispecchiare il carattere e la personalità del seminfermo di mente
è evidentemente asserzione gratuita ed ingiustificata. Non è
inoltre fondata l'osservazione che il dolo nulla abbia a che fare
con la semi infermità che attiene all'imputato e non alla
colpevolezza. Imputabilità e colpevolezza sono indivisibili che
nessuna sottigliezza riuscirà mai a scindere, dato che non v'è
colpevolezza senza imputabilità e che la colpevolezza si giudica
dall'imputabilità. Se anche si potesse ammettere l'assurdo, che la
semi infermità nulla ha da fare con il dolo, rimarrebbe il fatto
che la premeditazione che "guarda la maggiore intensità del dolo è
inammissibile in chi è meno imputabile per infermità parziale di
mente".
La giurisprudenza della Cassazione in passato ha sposato la tesi
dell'incompatibilità; successivamente si è spostata sulla tesi
della c.d. "compatibilità in astratto". Vi è di fatto un'inversione
di tendenza conseguente alla raggiunta convinzione che la
premeditazione ed il vizio parziale di mente operano su due piani
completamente differenti: il primo riguarda il piano dei dolo
mentre il vizio parziale quello della imputabilità, due concetti
ontologicamente diversi (Cass. En. Sez. 16 dicembre 1993, Passaro,
Cass. En. Sez. I, 3 ottobre 1997 n. 8972, Pirozzi). Tuttavia, dopo
una generica affermazione di principio, la Corte Suprema evidenzia
che in concreto possono esistere dei casi in cui viene
necessariamente meno la succitata compatibilità e più
specificatamente quando "il proposito criminoso coincide con
un'idea fissa ossessiva, facente parte del quadro sintomatologico
di quella determinata infermità" (Cass. Pen., Sez. 1, 26.1.1994)
quando dunque "si riscontri in concreto identità tra la
premeditazione e l'assenza dell'infermità di mente, poiché, in
questo caso, non si realizza quel conflitto interiore tra spinte e
controspinte che costituisce il fondamento dell'aggravante" (Cass.
Pen., Sez. 1, 4 dicembre 1987).
In conclusione il vizio parziale di mente esclude la premeditazione
qualora, in seguito alla disamina ed alla valutazione critica della
perizia psichiatrica esperita nei confronti dei soggetto imputato e
di tutti gli elementi in suo possesso, si accerti che la diminuita
capacità di intendere e di volere dell'agente abbia decisamente
influito sul modo di essere dei suo atteggiamento psicologico sotto
il profilo della consapevole e voluta persistenza nel tempo della
volontà criminosa e della sua capacità di comprendere il
significato dei propri atti e di superare, attraverso la revisione
critica e la riflessione, le spinte criminogene che si identificano
con i caratteri e l'essenza dell'infermità, debitamente accertati
(Cass. Pen., Sez. 1, 13 novembre 1991). |