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Il vile
attentato terroristico alle Twin Towers dell'11 settembre 2001 e la
crisi che ne è derivata hanno inevitabilmente determinato una
impasse al dialogo internazionale sviluppato attorno al tema della
ratifica dello Statuto.
Ma una previsione ottimistica dello sviluppo degli eventi potrebbe
indurre a valutare abbastanza realisticamente che, una volta
superata l'attuale situazione di emergenza, gli Stati vengano
chiamati a riflettere più incisivamente sulle regole da darsi per
definire un nuovo ordine internazionale.
In tale ottica è possibile ipotizzare che lo Statuto di Roma torni
a riassumere quel valore simbolico di sistema di giustizia
internazionale, che potrà avere portata rivoluzionaria e aprire un
più ampio e responsabile dibattito sulla dinamica delle relazioni
internazionali del terzo millennio. Perciò è necessario sollecitare
sin da ora maggiori occasioni di riflessione sull'argomento,
attorno al quale - non è il caso di sottacerlo - nello stesso
ambito dello studio del diritto (238) permane un atteggiamento di
scetticismo e sufficienza che dovrà ancora incidere a lungo sulle
concrete possibilità di attuazione dell'idea di giustizia
universale, che evidentemente dovrà maturare anche attraverso una
«presa di coscienza» delle giovani generazioni.
Probabilmente, la prospettiva del diritto internazionale che
abbiamo qui rappresentato in una chiave di lettura tutta incentrata
sulla responsabilità penale internazionale potrà sollevare non
pochi dubbi e indurre a porsi ancora tanti quesiti irrisolti,
soprattutto da parte di chi consapevolmente pensa che la
realpolitik finirà col prevalere su ogni principio di diritto. E
allora forse può essere utile sintetizzare in alcune linee-guida il
significato delle riflessioni che sono state poste all'attenzione.
Non possono essere certamente date risposte in termini generali ed
universali a tutti i casi giudiziari di possibile interesse della
Corte, ma sicuramente è possibile avere chiaro il metodo e l'
approccio giuridico(239) per valutare in concreto il nuovo quadro
giuridico di riferimento. Queste linee-guida possono essere così
tracciate secondo due priorità.
In primo luogo le norme sostanziali
dello Statuto di Roma sanciscono definitivamente una codificazione
universalizzata del «diritto umanitario(240); questo non va confuso
con l'«umanitarismo», un sistema ideologico, etico-filosofico che
può solo "orientare" le coscienze, ma è un «diritto», un complesso
di norme di diritto positivo, direttamente efficaci e vincolanti,
ormai definitivamente evolute in un sistema di giurisdizione
internazionale penale.
In secondo luogo le regole di diritto umanitario sono numerose e
vanno riferite ognuna ad un determinato contesto, ad una specifica
situazione su cui possono incidere tante variabili; ma tutte
poggiano su alcuni principi generali che debbono essere sempre
tenuti presenti; soprattutto i Capi di Stato e di Governo, ma anche
i loro consiglieri giuridici, i diplomatici e i Capi militari,
debbono adoperarsi perché l'azione da intraprendere - in ogni
situazione di crisi - sia "calibrata" nei mezzi e nei metodi
seguendo le regole che è loro imposto di rispettare: l'uso
proporzionato della forza, il divieto della tortura, di mezzi
disumani e degradanti, di armi che provocano ingiustificate e
prolungate sofferenze; la tutela della popolazione e dei beni
civili, il rispetto del nemico soccombente, la tutela dei feriti,
dei naufraghi e dei prigionieri, il rispetto e la protezione
imparziali del personale e dei mezzi destinati al soccorso o
all'aiuto umanitario; la tutela dei beni civili, culturali e
dell'ambiente, non perché patrimonio delle parti contrapposte, ma
in quanto patrimonio «universale» di tutta l'umanità e delle future
generazioni, e così via...
Osservare e mettere in pratica
queste regole può apparire impegnativo soprattutto quando oggi si è
chiamati a combattere un nemico subdolo e vile. Ma se non si
accettano le regole del diritto umanitario, si finirebbe col
rinnegare l'evoluzione stessa dell'umanità, la differenza fra
un'orda barbarica, una banda di mercenari, terroristi o criminali
di guerra, e le forze di pace di una «società civile».
In questa ottica, nessun uomo che possa definirsi tale può rimanere
inerme di fronte alle responsabilità dei propri simili che hanno
praticato vili attentati terroristici, hanno costretto intere
popolazioni ad esodi forzati, a persecuzioni, stermini deliberati
di comunità etniche e religiose, violenze di massa a colpi di
machete, a sistematici reclutamenti di soldati-bambini soggiogati
da indicibili riti tribali. Non si può consentire che sussistano
dubbi sulla necessità di punire ed evitare nel futuro atti che è
fin troppo mite qualificare criminali, di inciviltà e di
barbarie.
Per tali ragioni, i contenuti,
estremamente diretti ed essenziali dello Statuto di Roma possono
oggi costituire il patrimonio comune di ideali, l'humus culturale
su cui dovranno necessariamente riflettere e coagularsi le nuove
generazioni di tutti i Paesi del Mondo. Solo su questi valori si
può assicurare fattivamente il mantenimento della pace e promuovere
la riscoperta di quel Nuovo Umanesimo che acutamente Rita Levi
Montalcini ha indicato come l'unica risposta possibile per
contrastare i pericoli di disgregazione insiti nella società
post-moderna. Probabilmente è anche con queste considerazioni che
si può cogliere il significato del monito che ci ha rivolto il
grande filosofo della razionalità e della libertà Karl
Popper:«Tutti siamo partecipi dell'eredità umana. Tutti possiamo
aiutare a preservarla. E tutti possiamo dare il nostro modesto
contributo in questo senso. Non dobbiamo chiedere niente di
più»(241).
(238) - Si provi a chiedere ad uno studente di giurisprudenza
qualche elemento di conoscenza sullo Statuto di Roma.
(239) - V. in Parte I, i riferimenti alla necessità di una
impostazione rigorosa di una teoria generale del diritto
internazionale, umanitario in particolare, nei termini dei
contributi di H. Kelsen e J. Rawls.
(240) - Inteso nell'espressione latu sensu delle violazioni al
diritto dei conflitti armati e al sistema di tutela dei diritti
umani.
(241) - K. Popper, La razionalità e la libertà in Le fonti della
conoscenza e dell'ignoranza, il Mulino, Bologna, 2000,
p.121. |