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Le riserve
sulla fondatezza dei presupposti giuridici dei Tribunali dell'Aja e
di Arusha erano dunque superate da orientamenti istituzionali che
ormai potevano considerarsi consolidati. Tuttavia, il dibattito
doveva sviluppare presto un'altra querelle - invero già accennata,
seppure a margine, nel caso Tadic- stavolta tutta incentrata
sull'efficacia dell'azione svolta dai due massimi organismi
giudiziari. È stato partito facile per i detrattori evidenziare i
limiti oggettivi sulla concretezza del loro operato: alcune fonti
hanno sottolineato come nelle celle dell'Aja - il Tribunale si è
dotato di un sistema penitenziario autonomo, che prima non aveva -
siano reclusi solo 37 detenuti, di cui due soltanto condannati in
via definitiva a 5 e 25 anni, a fronte di 26 latitanti e di 67
"actes d'accusation actifs" (110); così come per le circa
ottocentomila vittime del genocidio del Ruanda risultano assicurati
alla giustizia solo 31 detenuti e 3 condannati all'ergastolo, tra
cui l'ex premier ruandese(111).
Invero, l'analisi critica di tali
aspetti non è sfuggita agli stessi giudici dell'Aja. Antonio
Cassese, uno dei primi presidenti del Tribunale, già due anni dopo
la sua istituzione tracciò un primo bilancio dell'attività
evidenziandone luci e ombre, ma soprattutto delineando le grandi
potenzialità di quello strumento se in futuro si fosse sviluppata
la cooperazione degli Stati (112). Occorreva, in primo luogo, dare
esecuzione ai mandati d'arresto internazionali -il giudice, nel
1996, ne denunciava 72 ineseguiti, tra cui figuravano già quelli
del generale serbo Ratzo Mladic e dell'ex psichiatra Rodovan
Karadzic, leader dei serbo-bosniaci, ritenuto l'ideologo ed il
pianificatore della pulizia etnica contro la minoranza musulmana- e
costituire organismi investigativi "dedicati" alla ricerca delle
prove e dei colpevoli. Per il resto, il Tribunale aveva fatto tanto
nella realizzazione, creata dal nulla, del sistema infrastrutturale
(sede, uffici, locali di detenzione), e, soprattutto, del corpo
normativo. Anche attraverso l'elaborazione del Regolamento di
procedura e prova si era superata un' impasse che avrebbe potuto
condizionare non poco l'operato dei giudici internazionali,
giungendo a definire un quadro giuridico processuale percepito
sulla base di una efficace mediazione tra Common law e Civil law,
ed i relativi sistemi accusatorio ed inquisitorio.
Anche il resoconto più recente
dell'attuale Procuratore generale del Tribunale, il magistrato
svizzero Carla Del Ponte(113), ha dovuto confermare ancora la
sussistenza degli elementi critici evidenziati da Cassese.
Puntualmente, riprendendo uno degli aspetti già trattati dal
giudice italiano, la Del Ponte si è soffermata sulle difficoltà
oggettive per la possibilità di acquisizione delle prove e di
cattura dei colpevoli, legate al permanere della situazione di
crisi, alle priorità individuate negli Accordi di Dayton e nel
mandato delle forze IFOR: « è apparso subito chiaro che la forza
avrebbe interpretato il suo mandato in senso stretto, trattenendo
persone sospettate di crimini di guerra solo se le truppe "si
fossero imbattute in loro nel corso dell'esecuzione dei compiti
assegnati"».
Nondimeno, il Prosecutor ha ricordato l'arresto di Zlavko
Dokmanovic, effettuato in un'operazione congiunta fra l'ufficio del
Procuratore e le Nazioni Unite dell'area Untaes; in questo caso non
hanno avuto luogo le temute rappresaglie e l'azione è stata subito
seguita da altre operazioni condotte con successo dalle forze SFOR
in altre aree della Bosnia, ove la "pressione" esercitata nella
zona ha portato anche alla resa spontanea di alcuni imputati. Si è
trattato, peraltro, di un esito favorevole ottenuto anche in
ragione dell'introduzione nella prassi processuale di un nuovo
strumento giuridico, suggerito dall'esperienza, la segretazione dei
nuovi atti d'accusa: da una parte il procuratore chiede la conferma
di un nuovo atto di incriminazione da parte di un giudice del
tribunale, dall'altra emette un ordine di segretazione, evitando
così che la pubblicità degli atti consenta ai responsabili di
sottrarsi alla cattura. L'analisi del Procuratore ha suggerito, in
proposito, altri elementi tecnici nell'individuare ove sia
necessario un più efficace supporto delle Forze di pace; gli Stati
che assistono il tribunale devono adoperarsi non solo per la
ricerca dei responsabili, ma anche per l'acquisizione delle prove
laddove occorra adottare misure costrittive per la loro esecuzione
in condizioni di sicurezza: perquisizioni, sopralluoghi, ivi
compresa l'esumazione di fosse comuni.
Per ultimo, il magistrato non si è
sottratta nel fornire il suo punto di vista sull'imputazione del
presidente Slobodan Milosevic (imputazione , come è noto, già molto
discussa prima del suo clamoroso arresto), e di altri leader serbi:
il provvedimento "non è stato una misura politica, ma una decisione
tecnica di diritto penale, presa sulla base dell'esistenza di prove
e dell'analisi giuridica dei fatti". Pertanto, è stato possibile
che tale incriminazione, sotto il profilo politico, in una prima
fase possa avere indotto gli interessati ad esasperare la loro
linea di condotta per "aggrapparsi al potere", ma nemmeno si può
escludere che abbia avuto l'effetto opposto nel fornire un chiaro
indirizzo - invero fortemente rimarcato dagli Stati Uniti e da
diversi Paesi Europei - sulla necessità di una definitiva
risoluzione dell'affare Milosevic come presupposto indispensabile
per un'effettiva pacificazione dell'area, e per l'auspicato
reinserimento della ex Jugoslavia.
In ogni caso, «Questioni come questa vanno oltre la competenza del
Procuratore del Tribunale. Sono i commentatori, gli analisti
politici e gli storici a dover giudicare, e non il Procuratore. Ma
il fatto che l'ICTY abbia una giurisdizione in pieno sviluppo e sia
uno dei molteplici elementi coinvolti nel processo di pace è di per
sé significativo. Non vi sono conflitti fra la pace e la giustizia,
al contrario sembra sia ora bene accetta l'idea che non ci possa
essere una pace duratura, se i principali responsabili delle gravi
violazioni del diritto umanitario internazionale non rispondono dei
loro crimini»(114).
Le argomentazioni del Procuratore
Del Ponte, in un'ottica giuridico- formale, appaiono certamente
fondate ed efficaci nel sottolineare l'importante funzione
giurisdizionale svolta dal Tribunale. Ma, evidentemente,
nell'ottica generale di una teoria della politica internazionale il
problema è ancora aperto: l'esercizio della giustizia
internazionale è strettamente connessa agli aspetti politici della
gestione delle crisi. L'orientamento più attuale, pertanto, è che
si vada verso una più incisiva determinazione del Consiglio di
Sicurezza delle Nazioni Unite nel rendere effettiva l'esecuzione
delle sentenze del Tribunale, sempre che lo stesso Consiglio di
Sicurezza riesca ad assumere il ruolo super partes che dovrebbe
svolgere per assicurare la pace e la stabilità internazionale,
liberandosi definitivamente dalla logica delle contrapposizioni
geopolitiche degli Stati membri. D'altro canto può rilevarsi come
la dialettica funzione politica-funzione giurisdizionale non sia
una caratteristica intrinseca - come alcuni sostengono - della
fragilità dell'idea di giustizia internazionale: uno sguardo a
quanto più recentemente accade negli ordinamenti nazionali di
fronte a certi endemici fenomeni di criminalità, all'uso degli
istituti dell'indulto e dell'amnistia, alle scelte legislative di
riforma dei sistemi penali, indica eloquentemente quanto siano
legati sistema politico e sistema giudiziario(115).
Si tratta evidentemente di pervenire
a soluzioni che non sempre è facile individuare: è più importante
ristabilire una situazione di pacifica convivenza o di pace
sociale, anche al prezzo di lasciare impuniti alcuni gravi
misfatti, oppure è necessario assicurare alla giustizia i loro
responsabili, per evitare che continuino a minacciare la stabilità
interna e internazionale, e per rappresentare una giusta remora per
il futuro? Probabilmente l'una o l'altra risposta non sarà la più
"giusta", ma sarà unicamente dettata dalla scelta che in quel dato
momento storico, in quel contesto, la comunità vorrà adottare,
sulla base di un sentire comune che ora potrà essere ispirato a
criteri di realismo politico ora guidato dall'idea di giustizia. È
fuor di dubbio, in ogni caso, che dove si parli di comunità
civilmente avanzate, la repressione di gravi e sistematiche
violazioni dei diritti umani - quei diritti che devono essere
ritenuti essenziali per qualsiasi comunità - non potrà rimanere
impunita: ove un sistema politico-istituzionale sacrifichi tale
principio, anche per il perseguimento della pacifica convivenza, è
evidente che avrà denunciato la propria fragilità, avrà messo a
nudo i piedi d'argilla di una costruzione che stenterà a reggersi
nel tempo.
E sembra quasi soccorrere a queste
considerazioni la denuncia di Payam Akhavan, il legal advisor of
the prosecutor del Tribunale di Arusha(116). L'attività della Corte
del Ruanda, come lo stesso genocidio della regione dei Grandi Laghi
che l'ha originata, non è stata al centro dei riflettori dei grandi
network occidentali che invece si stavano occupando della crisi
balcanica: la guerra in Jugoslavia è entrata nelle soglie di casa
degli europei e il Tribunale dell'Aja ha richiamato l'attenzione
della comunità internazionale attorno all'idea di giustizia per
colpire i responsabili di quei gravi crimini di guerra. Nonostante
il Ruanda sia stato teatro di più gravi violenze, per numero ed
efferatezza, il Tribunale di Arusha non si è sentito sostenuto da
quello stesso clima di mobilitazione e di tensione morale:
l'istituzione di quel Tribunale è apparso, per Akhavan, più "un
atto dovuto", un tentativo della comunità internazionale di
"mettersi a posto la coscienza". Nondimeno, la corte ruandese ha
condotto un'attività molto intensa, che è risultata solo in parte
facilitata dalla sopravvenuta vulnerabilità dei responsabili dei
massacri -esponenti del precedente governo ormai privati del
controllo del territorio, e quindi più facilmente catturati- perché
compiuta tra le non poche difficoltà della particolare situazione
ambientale, senza il supporto di servizi essenziali come l'energia
elettrica e le linee telefoniche.
In ogni caso, è su questo percorso tracciato fra non pochi ostacoli
che si andava compiendo il cammino che doveva portare al nuovo
diritto internazionale dello Statuto di Roma.
(110) - Cfr.: Données de base et chiffres clés du TPY, cit. I dati
sono stati confermati anche da Stéphane Bourgon, Capo di Gabinetto
dell'Ufficio del Presidente del Tribunale, nel corso della
conferenza tenuta ai frequentatori dell' 84° Cours Militaire
International sur le Droit des Conflicts Armés tenuto presso l'
Institut International de Droit Humanitaire, San Remo
sett-ott.2000. Secondo G. Santevecchi (in Criminali di guerra.
Pochi puniti molti intoccabili in Giustizia Internazionale p.27 del
Suppl. al Corriere della Sera dell'Edizione Speciale del 1 gennaio
2000), in realtà i casi di gravi violenze e persecuzioni che
potrebbero ricadere nelle competenze del Tribunale sarebbero ben
più numerose.
(111) - Cfr.: Santevecchi, cit.
(112) - A. Cassese, Il Tribunale penale per la ex Jugoslavia:
bilancio di due anni di attività in Lattanzi-Sciso, op.cit.; cfr.:
Fanelli, op. cit.
(113) - C. Del Ponte, Per una giustizia cosmopolita in: MicroMega
Dei Delitti e Delle pene n.1/2000.
(114) - Del Ponte, cit., p.91. Sul punto va rilevato che l'
esecuzione della sentenza e l'estradizione di Milosevic è stata a
lungo uno dei punti controversi con cui si è andato delineando il
nuovo assetto istituzionale derivato dall'insurrezione popolare del
5 ottobre 2000.
(115) - Il rischio di una "contaminazione" teleologica del diritto
in funzione di una ideologia, o di scelte politiche contingenti, è
un altro degli elementi attorno al quale si è sviluppato il filone
giuspositivista, cui si è già fatto cenno. In un'ottica riferita
essenzialmente al diritto penale, si rinvia a Mantovani, Diritto
Penale, che nell'ammettere l'evidente connessione tra politica
criminale e diritto penale, conclude comunque per il primato del
"momento della giuridicità" e dell'autonomia dell'oggetto e del
metodo della scienza del diritto penale. Altri autorevoli richiami
sul tema: Rapporti con la filosofia del diritto e la politica
criminale in Antolisei (a cura di L. Conti), Manuale di Diritto
Penale; Pulitanò, Politica criminale in Enciclopedia del Diritto,
vol. XXXIV, etc.
(116) - P. Akhavan, The International criminal tribunal for Rwanda
in Lattanzi-Sciso, op. cit. |