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L'istituzione di altri due Tribunali ad hoc, sebbene
moralmente recepita dalla comunità internazionale come una esigenza
inderogabile di fronte alla gravità delle violazioni commesse, ha
riproposto comunque il tema del fondamento giuridico della loro
giurisdizione, che evidentemente sotto il profilo formale si
prestava ad alcune riserve. Taluni hanno evidenziato, ad esempio,
l'arbitrarietà della scelta di perseguire direttamente i crimini di
guerra commessi solo in determinati territori, quando le violazioni
dei diritti dell'uomo dovrebbero essere perseguite ovunque "non
potendosi accettare che la legalità internazionale abbia una
protezione differenziata" (94). Ma l'aspetto sostanziale su cui si
è incentrato il dibattito dei giuristi è da riferirsi alla natura
delle fonti istitutive dei tribunali: le Risoluzioni 827/1993 e
955/1994 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, che
recavano in annesso gli Statuti dei due Tribunali. Nel Rapporto del
3 maggio 1993 (95) l'allora Segretario Generale dell'ONU, Boutros
Ghali, presentò al Consiglio di Sicurezza lo Statuto del Tribunale
per la ex-Jugoslavia, facendo esplicito riferimento a due
argomentazioni:
- la Risoluzione istitutiva del Tribunale rientrava nelle misure
previste dal Capo VII della Carta delle Nazioni Unite, in quanto
diretta a far cessare - rapidamente e in maniera vincolante , ai
sensi degli artt. 25, 41 e 42 della Carta - le violazioni del
diritto umanitario e, conseguentemente, la minaccia alla pace che
esse rappresentavano;
- l'art. 29 della Carta consentiva al Consiglio di Sicurezza di
istituire organi sussidiari utili "for the performance of its own
functions".
Il dibattito è ancora aperto e controverso(96), ed i più critici
sono arrivati a sostenere l'illegittimità dell'istituzione di
queste Corti(97) sottolineando che, di fatto, si sarebbe attribuito
al Consiglio di Sicurezza (i tribunali sono stati individuati come
suoi organi sussidiari) una funzione giurisdizionale che non gli è
conferita da alcuna norma della Carta; inoltre, si è rilevato che
le misure dell'art. 42 sono caratterizzate dalla temporaneità ed
hanno come oggetto azioni belliche che non sembrano essere affini
al ruolo istituzionale di una Corte penale, atteso peraltro che «il
suo funzionamento è assicurato solamente dalla collaborazione degli
Stati e prescinde , quindi,…, dall'uso della forza»(98).
Va tuttavia precisato che la più
autorevole dottrina(99) è orientata a superare queste obiezioni,
sia ritenendo validi i richiami giuridici fatti dal Rapporto del
Segretario Generale, sia riconoscendo - in un contesto più ampio di
teoria generale del diritto internazionale - un' indissolubile
esigenza della comunità internazionale di aderire al sistema di
sicurezza collettivo delineato dalla Carta delle Nazioni Unite, nel
cui ambito può essere pertanto ricondotta anche l'istituzione di
tribunali ad hoc.
E tali posizioni appaiono realisticamente più convincenti, se si
considerano - come acutamente evidenziato dal Ronzitti(100) - gli
aspetti "critici" che invece sarebbero sorti se l'istituzione dei
tribunali fosse stata intrapresa tramite trattati internazionali: a
parte il tempo necessario per la definizione dell'iter negoziale,
la Risoluzione del Consiglio è vincolante per tutti gli Stati
mentre il trattato avrebbe vincolato solo gli Stati parti, sempre
che fosse stato raggiunto il numero di ratifiche necessarie per la
sua entrata in vigore internazionale. Si può altresì aggiungere -
in ciò riprendendo l'impostazione del Condorelli(101) mirata a
sottolineare una "generale approvazione" delle scelte del Consiglio
di Sicurezza da parte della comunità internazionale - che è
comunque possibile rinvenire, nei vari ordinamenti nazionali,
orientamenti politici, normativi e giurisprudenziali che di
fatto(102) hanno attuato una sostanziale "ratifica"(103) dei
provvedimenti istitutivi e della giurisdizione dei due Tribunali:
ad esempio, l'Italia ha emanato il D.L. n.544/1993, convertito in
L. 14.2.1994 n. 120 stabilendo norme di cooperazione con il
Tribunale dell'Aja. Ma soprattutto va segnalato che più
recentemente le Nazioni Unite hanno avviato la sottoscrizione di
Agreement on the enforcement of sentences of the International
Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (104), che de jure
sembrano soddisfare anche le esigenze di quanti più formalmente
hanno sostenuto l'opportunità che si procedesse con strumenti più
appropriati di diritto convenzionale. Particolarmente efficaci
appaiono in proposito le conclusioni di una recente ricerca(105):
«…il Tribunale esiste, e la sua esistenza è accettata
sostanzialmente da molti Stati, i quali hanno adottato anche leggi
interne per limitare i propri poteri sovrani in materia di
esercizio della giurisdizione penale e facilitare così l'operato
del Tribunale, a dimostrazione del loro sostanziale consenso alla
creazione del Tribunale stesso».
Alla luce di queste considerazioni
va ricordata l'importante decisione sul caso Tadic assunta il 2
ottobre 1995 dalla Camera d'Appello del Tribunale per la ex
Jugoslavia(106). Accusato di gravissimi crimini contro l'umanità,
l'imputato Dusko Tadic sollevò un'eccezione pregiudiziale per
incompetenza del Tribunale basata sostanzialmente su due
motivazioni:
1) il Consiglio di Sicurezza è un organo "politico" cui competono
funzioni esecutive; pertanto, non può esercitare funzioni
giudiziarie, ancorché con organismi sussidiari che comunque sono
"auto-originati" dallo stesso Consiglio di Sicurezza;
2) contrariamente alle dichiarate finalità di pacificazione proprie
delle misure dell'art. 42 della Carta, la situazione - di quel
momento - della ex Jugoslavia dimostrava che l'azione del Tribunale
non aveva incoraggiato né promosso la pace internazionale.
La Camera d'Appello, in contrasto con la decisione presa in primo
grado dal Trial Chamber il 19 agosto 1995(107), ritenne subito di
poter esaminare la questione secondo il principio generale della
Kompetenz-Kompetenz, per il quale tutti gli organi giurisdizionali
possono compiere in proprio dirette verifiche sulla propria
conoscibilità dei casi ad essi sottoposti(108). Inoltre argomentò
che il fondamento giuridico posto alla base dell'istituzione del
Tribunali da parte del Consiglio di Sicurezza andava ricondotto
all'art.41 della Carta sulle misure "non coercitive" e trovava un
illustre precedente nell'istituzione, da parte dell'Assemblea
Generale, del Tribunale amministrativo delle Nazioni Unite, che,
pur competente in materia di controversie di lavoro dei dipendenti
dell'ONU ( Ris. 24 nov.1949 n. 351-IV), rappresentava comunque un
organismo giudiziario a pieno titolo(109). Quanto all'obiezione
sulla reale efficacia della scelta operata ai fini della
pacificazione dell'area balcanica, la Camera osservò coerentemente
che:
« Sarebbe un errore di concezione
complessiva dei criteri di legalità e validità nel diritto, il
valutare la legalità di queste misure ex post facto sulla base del
loro successo o insuccesso nel cogliere i loro obiettivi».
(94)
- G. Mazzi, L'istituzione del Tribunale Internazionale Penale
permanente per la punizione dei crimini di guerra in Rassegna
dell'Arma dei Carabinieri, n. 4, Ott.-Dic. 1997; A. Bernardini, Il
Tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia:
considerazioni giuridiche in Diritti dell'Uomo,1993, fasc. I.
(95) - Report of the Secretary-General pursant to the paragraph 2
of the Security Council resolution 808 (1993) Doc. N.U. S725704 3
maggio 1993. Cfr.: F. Patruno, op. cit.
(96) - Sul punto: P. Picone, Sul fondamento giuridico del Tribunale
per la ex-Jugoslavia in Dai Tribunali penali ad hoc a una Corte
permanente, op. cit e ivi L. Condorelli, Legalità, legittimità,
sfera di competenza dei tribunali penali ad hoc creati dal
Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite; G. Arangio-Ruiz, The
establishement of the International criminal tribunal for the
former Territory of Yugoslavia and the doctrine of implied powers
of the United Nations; B. Conforti, Le Nazioni Unite, 1994. Per
un'efficace sintesi delle varie posizioni critiche cfr.: E.
Fanelli, L'inquadramento dei tribunali all'interno di una teoria
del diritto internazionale penale in Rassegna dell'Arma dei
Carabinieri n. 2, Aprile-Giugno 1999.
(97) - Cfr.:Graefrath, Juguslawientribunal- Prazednzfall trotz
fragwurdiger rechtsgrundlage, in Nue Justiz, 1993; F. Patruno, op.
cit.
(98) - Palchetti, Il potere del Consiglio di Sicurezza di istituire
tribunali penali internazionali, in Rivista di diritto
internazionale, 1996, p.413.
(99) - Cfr.: B. Conforti, op. cit.; L. Condorelli , op. cit.; G.
Vassalli, op. cit.; N. Ronzitti, op. cit. Sul punto V. anche le
osservazioni di I. Caracciolo, Dal Diritto penale Internazionale al
Diritto Internazionale Penale, cit., p. 325 ss.
(100) - Op. cit.
(101) - Op. cit.
(102) - Si tratta della "pratique ultérieurement suivie dans
l'application du traité" prevista dall'art. 31, c.3, lett.b della
Convenzione sul Diritto dei trattati.
(103) - Il termine - riferito al formale atto di recepimento
interno di un accordo internazionale- è qui adoperato
impropriamente, perché le Risoluzioni in esame sono direttamente
vincolanti.
(104) - L'accordo con l'Italia è stato sottoscritto a L'Aja il 6
febbraio 1997 ed è stato autorizzato alla ratifica con Legge 7
giugno 1999, n.207 (G. U. S.G. n.151 del 30-6-1999).In proposito va
ricordato che l'obbligo di cooperare alle inchieste ed ai processi
per i crimini di guerra e per le altre violazioni del diritto
umanitario, che grava su tutti gli Stati membri delle NU per
effetto dell'istituzione dei Tribunali ad hoc, è già ribadito con
riferimento al Tribunale per la ex Jugoslavia, dal General
Framework agreement di Dayton del 21 novembre 1995, firmato poi
definitivamente a Parigi il 14 dicembre 1995; l'accordo prevede
anche che il Consiglio di Sicurezza possa irrogare sanzioni nei
confronti dello Stato inadempiente Cr. Caracciolo I., cit., Dal
Diritto Penale Internazionale al Diritto Internazionale Penale ( V.
Il precedente dei tribunali ad hoc..) Ed. Scientifica, Napoli, 2000
p.328
(105) - Sapienza R. La crisi bosniaca e l'istituzione del Tribunale
internazionale delle Nazioni Unite per la ex Jugoslavia in Diritto
Internazionale - Casi e materiali ,Giappichelli,1999, p.183
(106) - Sul punto l'estratto della sentenza è riportata in Sapienza
R. Op. cit..Cfr. Patruno F. Op. cit.; Picone P. Op. cit.
(107) - UN, International Tribunal ecc. case No. IT-94-1-T.
(108) - Secondo P. Picone, op. cit., la tesi sarebbe una forzatura
perché tale verifica sarebbe stata di competenza dell'organo che ha
inteso istituire e definire la giurisdizione del Tribunale.
(109) - Sul punto il Tribunale richiamò anche un esplicito parere
della Corte Internazionale di Giustizia del 13 luglio 1954, che
riconobbe la legittimità del potere istitutivo dell'organismo
giudiziario esercitato N.U. e la piena efficacia delle sentenze di
quel Tribunale. |