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La svolta
decisiva del percorso verso la Corte penale internazionale cominciò
a delinearsi dopo il crollo del muro di Berlino, quando la fine
della contrapposizione bipolare della guerra fredda rilanciò
l'Organizzazione delle Nazioni Unite ad un ruolo più attivo,
soprattutto per l'attenuata incidenza del diritto di veto in seno
al Consiglio di Sicurezza(74). Già il 4 dicembre 1989 l'Assemblea
Generale adottò la Risoluzione n.44/39 che ricompose il mandato
della Commissione per il Diritto Internazionale, affidandole
nuovamente l'esame di fattibilità per la creazione della Corte
penale internazionale, con una giurisdizione peraltro estesa anche
al traffico internazionale di stupefacenti(75). I tanti conflitti
sorti dal secondo dopoguerra cominciavano a chiamare la comunità
internazionale ad una responsabilità più sentita, e probabilmente
maturava la consapevolezza che avrebbe portato ad aggravare il
disordine mondiale il rimanere inermi di fronte a martiri come
quello della Cambogia, che in poco meno di tre anni, tra il 1975 e
il 1978, aveva causato distruzioni, saccheggi e due milioni di
morti. Questa volta, a testimonianza di un più incisivo proposito
le N.U rinnovarono il mandato della Commissione con altre
risoluzioni, fino a fissare la scadenza dei lavori al luglio
1994(76); anche la Conferenza di Vienna sui Diritti dell'uomo del
giugno 1993 raccomandò in una Dichiarazione finale una sollecita
conclusione del lavori.
E fu proprio negli anni 1993-1994
che si aprì "una piccola breccia nel sacro tempio della sovranità
degli Stati, o, almeno, di alcuni Stati" (77); il drammatico
conflitto che aveva disgregato la Jugoslavia e la guerra sorta tra
le etnie Hutu e Tutsi in Ruanda portarono il Consiglio di Sicurezza
delle Nazioni Unite a dare una nuova interpretazione dei suoi
poteri conferitigli dal Capo VII della Carta: con la Risoluzione
n.827 del 25 marzo 1993, venne istituito il «Tribunale
internazionale competente a giudicare i responsabili di gravi
violazioni del diritto umanitario commesse nei territori della ex
Jugoslavia a partire dal 1991»(78); la Risoluzione n.955 dell'8
novembre 1994, alla fine del conflitto tra Ruanda e Burundi,
istituì il «Tribunale penale internazionale competente a giudicare
i responsabili di genocidio e altre violazioni al diritto
internazionale umanitario in Ruanda e i cittadini ruandesi
responsabili di genocidio e di altre analoghe violazioni commesse
nel territorio degli Stati limitrofi tra il 1° gennaio ed il 31
dicembre 1994»(79).
I due Tribunali hanno sede, il
primo, nel "Palazzo della Pace" a L'Aja, in Olanda - ove si insediò
effettivamente il 17 novembre 1993- e, il secondo, ad Arusha, in
Tanzania, come stabilito dalla Risoluzione del Consiglio di
Sicurezza n. 977 del 22 dicembre 1995; l'Ufficio del Procuratore é
comune ed è sedente a L'Aja, ma vi è anche un Procuratore aggiunto
a Kigali, in Ruanda.
Più specificamente va ricordato che il Tribunale per la ex
Jugoslavia si compone di una camera di prima istanza e di una
camera d'appello (80); è costituito complessivamente da undici
giudici eletti dall'Assemblea Generale in base ad un elenco
presentato dal Consiglio di Sicurezza; il Procuratore è nominato
dal Consiglio di Sicurezza, su proposta del Segretario Generale. Le
norme di giurisdizione generali definite dallo Statuto sono
innanzitutto incentrate sulla priorità della giurisdizione del
Tribunale rispetto a quella degli Stati(81); in particolare, le
previsioni degli artt. 9 e 10 dello Statuto - sviluppate nel
Regolamento di Procedura e Prova(82) sotto il significativo titolo
del Cap II «Primato del Tribunale» - stabiliscono che « … il
Tribunale internazionale ha priorità sui tribunali nazionali… Il
Tribunale internazionale può richiedere formalmente al tribunale
nazionale di rimettere il procedimento alla competenza dello stesso
Tribunale internazionale …» secondo le seguenti regole di priorità
(83): nessun tribunale nazionale può giudicare alcuno per gli
stessi fatti già giudicati dal Tribunale internazionale (ne bis in
idem); invece, lo stesso Tribunale internazionale può sottoporre a
procedimento l'individuo che sia stato già giudicato da tribunali
nazionali qualora, ancorché responsabile di gravi violazioni al
diritto umanitario, sia stato processato per fatti qualificati solo
come "reati comuni", ovvero " se il procedimento innanzi alla corte
nazionale non è stato imparziale o indipendente, o ha avuto lo
scopo di porre l'imputato al riparo da responsabilità penali
internazionali o il fatto non è stato perseguito con la dovuta
diligenza" (84).
Quanto alle altre disposizioni sulla competenza del Tribunale, il
Ronzitti(85) efficacemente ne sintetizza i termini nel seguente
schema:
- ratione materiae: le infrazioni gravi al diritto internazionale
umanitario, e segnatamente, come indicato all' art. 2 dello
Statuto, le gravi violazioni alle quattro Convenzioni di Ginevra
del 1949(86), le violazioni alle leggi ed alle consuetudini di
guerra, il genocidio ed i crimini contro l'umanità;
- ratione personae: sono soggette a giurisdizione del Tribunale
solo le persone fisiche e non anche le associazioni e le
organizzazioni, secondo una scelta di politica criminale
volutamente incentrata sul principio di responsabilità penale
internazionale personale;
- ratione loci : la competenza territoriale è riferita ai crimini
commessi in tutti i territori della ex-Jugoslavia (il Tribunale è
quindi competente anche per il Kosovo);
- ratione temporis : il Tribunale esercita la giurisdizione sui
fatti commessi a partire dal 1 gennaio 1991; l'individuazione della
data è puramente convenzionale, "neutra" e non legata ad uno
specifico evento, come espressamente indicato nel rapporto di
presentazione del Segretario Generale.
Quanto al sistema sanzionatorio,
l'art. 24 dello Statuto esclude la pena capitale, nonché le pene
pecuniarie, corporali e interdittive, prevedendo dunque la sola
reclusione; per la quantificazione della durata della pena la
stessa norma rinvia ai «criteri generalmente seguiti in materia di
pene detentive dalle Corti della ex-Jugoslavia». Secondo il
Vassalli(87), sarebbe esclusa anche la reclusione a vita, perché
non disciplinata dal codice federale jugoslavo (modificato nel
1976); in particolare, lo stesso prevede una "prigione severa", che
comporta la reclusione da uno a 15 anni -20 anni in caso di
sanzione sostitutiva della pena di morte- e una "prigione
semplice", da tre giorni a tre anni. Si discute se il Tribunale
possa disporre della sospensione condizionale della pena o di altre
misure alternative, atteso che non è unanimemente recepita l'idea
di una finalità rieducativa delle sanzioni inferte ai responsabili
di crimini di guerra; nondimeno lo Statuto non rinuncia a delineare
criteri di autonomia nel giudizio, stabilendo all'art.24 che
nell'irrogare le pene si dovrà tenere conto della gravità del reato
e delle circostanze personali; come pena accessoria può anche
essere imposta la restituzione ai legittimi proprietari di beni
acquisiti per effetto della condotta penalmente rilevante.
Tra gli altri principi generali sui
criteri di esercizio della giurisdizione vanno ricordati il
riconoscimento di responsabilità anche per omissione, l'
impossibilità di invocare quale esimente un ordine superiore e
l'irrilevanza delle immunità connesse alle qualifiche di Capo di
Stato o di Governo o di altra pubblica funzione: chiunque, per la
propria personale responsabilità - a prescindere dalla
identificazione in un ruolo organico-istituzionale - può essere
sottoposto a giudizio del Tribunale se ritenuto responsabile di
gravi violazioni al diritto umanitario. A differenza dei Tribunali
di Norimberga e Tokio, sono ammessi l'appello e la revisione. Il
Tribunale non giudica in contumacia, ma può formulare una domanda
di applicazione di misura cautelare coercitiva sulla base della
formulazione dei capi d'accusa, fatta pubblicamente dal Procuratore
di fronte alla Camera di prima istanza; tutti gli Stati divengono
quindi destinatari di provvedimenti restrittivi internazionali,
direttamente efficaci, e nel caso di mancata consegna del reo il
Consiglio di Sicurezza ne può essere informato per l'adozione delle
conseguenti misure nei confronti dello Stato inadempiente. Non è
stato previsto che il Tribunale sia dotato di un autonomo apparato
di polizia giudiziaria, dedicato alla ricerca dei "latitanti", e
pertanto il principio di cooperazione degli Stati è fondamentale,
perché ad essi compete l'onere della ricerca e della cattura dei
colpevoli (88).
Per il Tribunale del Ruanda, si deve
evidenziare la differente definizione della giurisdizione, ratione
materiae, rispetto a quello della ex-Jugoslavia, atteso che non
potevano richiamarsi genericamente le violazioni alle Convenzioni
di Ginevra, dovendo riferirsi più propriamente ad un contesto di
conflitto armato non internazionale: da ciò la competenza a
giudicare il genocidio, e , essenzialmente, i crimini contro
l'umanità (89), le violazioni gravi all' Art. 3 comune alle quattro
Convenzioni di Ginevra e del II Protocollo addizionale del
1977(90). In riferimento alla competenza ratione loci e ratione
personae, hanno rilievo i crimini commessi in Ruanda da chiunque,
mentre per quelli commessi nei territori vicini solo se i
responsabili sono cittadini ruandesi; il limite di giurisdizione
ratione temporis è stato limitato al periodo compreso tra il 1°
gennaio ed il 31 dicembre 1994. Per quanto concerne le altre regole
procedurali, il Tribunale si avvale dello stesso Regolamento di
procedura e prova del Tribunale dell'Aja, salvo i necessari
cambiamenti che il Tribunale del Ruanda reputi opportuno adottare.
Il Procuratore Generale (Prosecutor) del Tribunale per la ex-
Jugoslavia, come accennato, svolge le funzioni di procuratore per
quello del Ruanda, avvalendosi anche del procuratore aggiunto di
Kigali. Il Tribunale è costituito da due camere(91) e da una camera
d'appello, al cui funzionamento concorrono i membri della camera
d'appello del Tribunale dell'Aja(92). Il sistema sanzionatorio
dovrà far riferimento alla prassi generalmente seguita in Rwanda in
relazione alle sentenze di condanna(93), essendo comunque escluse
la pena capitale, le pene corporali, pecuniarie ed
interdittive.
(74)
- Cfr.: P. Picone, Sul fondamento giuridico del Tribunale
Internazionale per la ex Yugoslavia, in Lattanzi-Sciso ( a cura
di), Dai tribunali penali internazionali ad hoc a una Corte
permanente, Atti del Convegno di Roma, 15-16 Dic. 1995 Roma,
Editoriale Scientifica, 1996, p.65.
(75) - L'ipotesi, rimasta esclusa dallo Statuto di Roma, non è
stata tuttavia accantonata , e non si esclude che una volta
ottenuta l'entrata in vigore internazionale della Corte, la
comunità internazionale non preveda una estensione della
giurisdizione con specifici emendamenti, protocolli aggiuntivi allo
Statuto. L'idea originaria è dovuta principalmente alla proposta
formulata - invero formalmente respinta dall'Assemblea Generale
alla vigilia della citata risoluzione del 4.12.1989 - da Arthur
Napoleon Ray Robinson, attuale Presidente della Repubblica
(all'epoca era Primo Ministro) di Trinidad e Tobago, uno dei Paesi
che hanno ratificato per primi il Rome Statut; cfr.: Reale,
op.cit., p.84.
(76) - Riss. Ass.Gen. nn. 45/51 del 20.11.1990, 46/54 del
9.12.1991, 47/33 del 25.11. 1992, 48/31 del 9.12.1993.
(77) - F. Patruno, I passati tentativi di istituire una corte
penale internazionale in Cass. Pen., Vol. XL/2000, p. 793.
(78) - Traduzione del preambolo dello Statuto del Tribunale,
allegato alla Risoluzione 827/1993, pubblicato nella G. U. del 26
dicembre 1993, n. 304.Cfr, in appendice a: Lattanzi-Sciso a cura di
), Dai tribunali penali internazionali ad hoc a una corte
permanente, Ed. Scientifica, 1996, p. 308-310. L'Italia ha dettato
<<disposizioni in materia di cooperazione>> con il
Tribunale nel D.L. 28 dicembre 1993 n. 544, convertito nella L. 14
febbraio 1994 n. 120 (v. G.U. 29 dicembre 1993 n. 304 e G.U. 22
febbraio 1994 n. 43), recentemente integrata dalla Legge 7 giugno
1999 n. 207 Ratifica ed esecuzione dell'accordo fra il Governo
della Repubblica italiana e le Nazioni Unite per l'esecuzione delle
sentenze del Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia,
fatto a L'Aja il 6 febbraio 1997; quest'ultima reca in particolare
l'art. 13 bis che prevede espressamente, nei casi di urgenza, la
possibilità di arresto da parte della polizia giudiziaria italiana
della persona nei cui confronti il Tribunale ha formulato una
domanda di applicazione di una misura cautelare coercitiva. Per una
bibliografia essenziale, cfr.: Lattanzi-Sciso, op. cit.; G.
Vassalli , La Giustizia Internazionale Penale, cit.; G. Vassalli,
Il Tribunale internazionale per i crimini commessi nei territori
della ex Jugoslavia, ivi e in Legislazione Penale, 1994; F.
Lattanzi, La primazia del Tribunale penale internazionale per la
ex-Jugoslavia sulle giurisdizioni interne in Rivista di diritto
internazionale,1996; Cassese, The International Criminal Tribunal
for the Former Yugoslavia: Some General Remarks in Studi in ricordo
di Antonio Filippo Panzera, vol.I Bari, 1995; il sito del Tribunale
è: www. cij.org/tribunal.
(79) - Traduzione del preambolo dello Statuto. Cfr., per il testo:
Riv. Dir.Int., 1995, p.271, e in appendice a lattanzi-Sciso, op.
cit.; M.C. Bassiouni, From Wersailles ro Rwanda in Seventy-Five
Years in Harward Human Rights Journal, vol. Ten, 1997; Jhonson, The
International Tribunal of Rwanda in Revue international de droit
pénal, 1996; sito sui procedimenti:
www.ictr.org/indictmentsf.htm.
(80) - La Ris.ONU- Consiglio di Sicurezza n. 1166 del 13 maggio
1998 ha istituito una terza camera. Attualmente Presidente del
Tribunale è il francese Claude Jorda, Vice-Presidente Florence
Ndepele Mwachande Mumba (Zambie); Presidenti delle Camere sono :
David Anthony Hunt (Australia), Richard George May (Regno Unito),
Almiro Simoes Rodrigues (Portogallo); Giudici: Lal Chand Vohrah
(Malesia), Fouad Abdel -Moneim Riad (Egitto), Mohamed Shahabudden
(Guaiana), Rafael Nieto-Navia (Colombia), Mohamed Bennouna
(Marocco), Patrick Lipton Robinson (Giamaica), Patricia Wald (USA),
Fausto Pocar (Italia) e Liu Daqn (Cina).Procuratore Capo, Carla Del
Ponte(Svuizzera), Procuratore aggiunto, Graham Blewitt (Australia).
Il tribunale può contare altresì su una struttura servente di circa
1200 persone, in cui sono rappresentate 75 nazionalità. Cfr.:
Données de base et chiffre du TPY (25.9.00) http://www.un.
org/icty/glance/keyfig-f.l.
(81) - Principio che, pertanto, è sicuramente più incisivo rispetto
alla giurisdizione complementare dello Statuto di Roma, di cui si
dirà più avanti. Sull'importanza di tale regola di giurisdizione
cfr.: G. Vassalli,. Il Tribunale per i crimini della ex-Jugoslavia
in Legislazione penale,1994; cfr.: F. Lattanzi, La primazia del
Tribunale penale internazionale per la ex-Jugoslavia sulle
giurisdizioni interne in Rivista di diritto internazionale,
1996.
(82) - Adottato l'11 febbraio 1994 in conformità a quanto disposto
dal'art.15 dello Statuto.
(83) - Art. 10 dello Statuto.
(84) - Cfr.: G. Vassalli, op. cit.
(85) - N. Ronzitti, La Corte penale internazionale, i crimini di
guerra e le truppe italiane all'estero in missione di pace -
Ricerca CeMiSS 34/N, 2000 (in corso di pubblicazione per la collana
CeMiSS- Informazioni Difesa p.39).
(86) - Lo Statuto non si limita ad un semplice rinvio alle
Convenzioni, ma esplicita le gravi violazioni: omicidi volontari,
torture, trattamenti disumani e degradanti, etc. cfr sul punto in
ordine alla individuazione non discrezionale del concetto di
gravità interessanti considerazioni in: G. Vassalli, op. cit.
(87) - Op. cit.
(88) - Invero l'obbligo di cooperare alle inchieste ed ai processi
per i crimini di guerra e per le altre violazioni del diritto
umanitario, che grava su tutti gli Stati membri delle NU per
effetto dell'istituzione dei Tribunali ad hoc, è ribadito con
riferimento al Tribunale per la ex Jugoslavia, dal General
Framework Agreement di Dayton del 21 novembre 1995, firmato poi
definitivamente a Parigi il 14 dicembre 1995; l'accordo prevede
anche che il Consiglio di Sicurezza possa irrogare sanzioni nei
confronti dello Stato inadempiente. Cfr.: I. Caracciolo, Dal
Diritto Penale Internazionale al Diritto Internazionale Penale ( V.
Il precedente dei tribunali ad hoc..), Ed. Scientifica, Napoli,
2000, p.328.
(89) - La definizione, consolidata in dottrina, in termini
normativi ha trovato solenne enunciazione giuridico-formale
nell'art.7 dello Statuto di Roma (che, invece, per i conflitti
armati internazionali configura all'art. 8 i crimini di
guerra).
(90) - L'art. 3 - definito in dottrina un mini-trattato - ed il II
Protocollo sono le fonti di diritto convenzionale che ormai si
vanno universalizzando sul piano consuetudinario come quadro
giuridico di riferimento del diritto dei conflitti armati non
internazionali. Per un essenziale richiamo cfr.: La tutela dei
minori nel diritto internazionale umanitario in Rass. dell'Arma dei
Carabinieri, n. 2 Aprile-Giugno 2000, p.10-13. Più ampiamente cfr.:
N. Ronzitti, I conflitti armati non internazionali in Diritto
internazionale dei conflitti armati, Giappichelli, 1998, p.237-240;
R. Gutman - D. Fieff (a cura di), Crimes of War, WW Norton, New
York, 1999 ( trad. italiana ed. Internazionale).
(91) - Anche per il Tribunale del Ruanda è stata istituita una
terza camera con Ris. ONU- Consiglio di Sicurezza n.1165 del 30
aprile 1998; F. Patruno, op. cit.
(92) - Ronzitti, op. cit.; cfr.: Johnson, The international
Tribunal of Rwanda, in Revue internationale de droit pénal, 1996;
F. Patruno, op. cit.
(93) - Ronzitti, op. cit. |