|
Il
percorso logico sin qui tracciato impone tuttavia di fare un passo
indietro, nella successione temporale degli eventi, soffermandosi
su alcuni momenti che rappresentano importanti punti di riferimento
per l'evoluzione del diritto internazionale.
In primo luogo, il 26 giugno 1945 a San Francisco veniva
sottoscritta la Carta delle Nazioni Unite ove venivano formalmente
dichiarati i fini istituzionali dell'ONU di "mantenere la pace e la
sicurezza internazionale" nonché di "promuovere ed incoraggiare il
rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali"; si
andava così delineando quel sistema di sicurezza collettiva -
incentrato sulle misure del Consiglio di Sicurezza previste dai
Capi VI,VII e VIII della Carta- che rappresenta il cardine delle
relazioni internazionali del secondo dopoguerra ed il
principio-guida dei poteri d'intervento della comunità
internazionale nella risoluzione delle controversie fra Stati e
interne agli Stati(60).
Fu proprio in seno alle Nazioni
Unite che venne costituita la International Law Commission, un
gruppo di 34 esperti di diritto internazionale eletti
dall'Assemblea Generale con il mandato di promuovere il progressivo
sviluppo del diritto internazionale e della sua codificazione. Ed
in effetti, in ottemperanza alla Risoluzione n.177 del 21 novembre
1947, la stessa Commissione giunse a statuire come principi
generali di diritto internazionale quelli definiti nello Statuto e
nelle sentenze del Tribunale di Norimberga, circostanza che dunque
mirava a superare, almeno nelle intenzioni, le riserve sui limiti
giurisdizionali di quell'organismo; tale conclusione fu peraltro
recepita dall'Assemblea Generale che adottò una specifica
risoluzione il 29 luglio 1950(61). Sempre al periodo dell'esordio
delle Nazioni Unite si deve l'approvazione della Convenzione sulla
Prevenzione e la Punizione del Crimine di Genocidio del 9 dicembre
1948(62), nella quale si prevede - all'art.6- che i responsabili di
genocidio debbano essere processati dai tribunali dello Stato nel
cui territorio l'atto sia stato commesso "o dal tribunale penale
internazionale competente rispetto a quelle Parti contraenti che ne
abbiano riconosciuto la giurisdizione". E con l'adozione della
Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 10 dicembre
1948(63), due giorni dopo l'Assemblea delle Nazioni Unite emanò la
Risoluzione n. 260 (III) che conferiva alla Commissione per il
Diritto Internazionale l'ulteriore mandato di studiare l'ipotesi di
istituire una Corte Penale Internazionale, nella forma di una
Camera penale dell' Alta Corte di Giustizia, e di elaborare una
codificazione delle violazioni contro la pace e la sicurezza.
Non meno significativa era stata,
intanto, l'adozione delle quattro Convenzioni di Ginevra del 12
agosto 1949 che dovevano costituire il nucleo centrale del diritto
internazionale umanitario(64) . Difatti, si può dire che finalmente
viene definito il primo strumento di diritto convenzionale che
affermi il principio e disciplini il meccanismo di repressione dei
crimini di guerra: nell'introdurre la distinzione tra infrazioni ed
infrazioni gravi (65), gli Stati contraenti venivano chiamati ad
assumersi l'impegno di impedire e reprimere tutte le violazioni
alle Convenzioni, ribadendo dunque il divieto di esonero delle
responsabilità degli Stati; ma per le infrazioni gravi (in
particolare, "gli atti commessi contro le persone protette che sono
in potere del nemico: malati, prigionieri, naufraghi, civili dei
territori occupati"(66)) sorgeva l'obbligo per gli Stati di
configurare, nei rispettivi ordinamenti, specifiche fattispecie di
reato(67) e, come tali, perseguibili con adeguate sanzioni penali
sul piano della responsabilità penale individuale.
In particolare, secondo le
Convenzioni di Ginevra, tutte le Parti contraenti - anche se Stati
neutrali - hanno il dovere di ricercare e processare i colpevoli
delle infrazioni gravi: viene dunque in rilievo formalmente un
principio di universalità della giurisdizione «internazionalmente
imposta»(68) secondo il brocardo aut dedere aut punire (ovvero,
secondo altra formula "garantista", aut dedere aut iudicare). Lo
Stato in cui si trova il colpevole ha l'obbligo di processarlo,
anche qualora non abbia un particolare titolo di giurisdizione
rappresentato dalla connessione tra il crimine ed il suo
ordinamento giuridico, che di norma sono individuati nel locus
commissi delicti o nella nazionalità del reo e della vittima.
Rimane dunque nella discrezionalità dello Stato in cui il colpevole
si trova decidere se consegnarlo allo Stato che eventualmente lo
richieda, vantando un particolare titolo di giurisdizione. La
"consegna" deve però avvenire in conformità alla legislazione dello
Stato in cui si trovano i responsabili e sempre che "la parte
richiedente possa far valere contro dette persone prove
sufficienti" (art.49 Conv. I). In proposito, è stato osservato come
tali previsioni di fatto si siano rilevate non incisive per
l'affermazione effettiva di una idea di giustizia non condizionata
da elementi esterni, riconducibili anche alla particolare natura
"politica" dei rapporti fra gli Stati. In fin dei conti, " lo Stato
in cui il reo si trova può rifiutare di processarlo per mancanza di
prove. Nello stesso tempo può rifiutare di estradare il reo allo
Stato che è in possesso delle prove, perché la propria legislazione
non lo consente"(69). Si trattava dunque, anche in questo caso, di
una fase embrionale del principio di giurisdizione universale, in
cui però non va sminuito il valore delle Convenzioni di Ginevra; ad
esse va riconosciuto, soprattutto se si considera il contesto
storico ed internazionale in cui erano state originate, il senso
grandemente innovativo delle previsioni: l'affermazione comunque
formalmente sancita di un principio di responsabilità penale
individuale per i crimini di guerra, imposto internazionalmente dal
diritto convenzionale.
Nel frattempo, con non poche
difficoltà i lavori delle Nazioni Unite(70) approdavano ad un
progetto di uno Statuto del Tribunale Penale Internazionale(71)
presentato nel 1951 dal Comitato Speciale sulla Giurisdizione
Penale Internazionale, che però non trovò consensi,
nell'impostazione tecnica e politica, da parte dell'Assemblea
Generale. I tempi per un tale iniziativa non erano ancora maturi:
anche i tentativi degli anni successivi (1953,1954) non ebbero
esiti felici, e soltanto venti anni dopo l'Assemblea Generale, su
approvazione unanime, adottò la Risoluzione n.3314 (XXIX) del 14
dicembre 1974 sulla definizione del crimine di aggressione,
recependo finalmente i lavori conclusivi di un altro Comitato
costituito ad hoc :«Aggressione è l'uso della forza armata da parte
di uno Stato contro la sovranità e l'indipendenza politica di altro
Stato o in qualsiasi altro modo in contrasto con la Carta delle
Nazioni Unite »(72).
Ma il percorso principale verso la
Corte Penale Internazionale era ancora molto lungo da compiere,
nonostante il diritto internazionale comunque stesse segnando delle
tappe importanti, con l'adozione di fondamentali strumenti di fonte
convenzionale: la Convenzione del 1951 e il Protocollo del 1967
sullo status dei rifugiati, il Protocollo Addizionale alle
Convenzione di Ginevra del 1953 e la Convenzione del 1956 per la
soppressione della schiavitù, la Convenzione contro l'Apartheid del
1965, i Patti internazionali sui diritti civili e politici del
1966, i Protocolli Addizionali alle Convenzioni di Ginevra del
1977, la Convenzione contro la tortura e le altre pene o
trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 1984, la Convenzione
contro la cattura di ostaggi del 1979, la Convenzione per la
soppressione dei sequestri illegittimi di aeromobili del 1970, la
Convenzione per la prevenzione e la repressione dei crimini
commessi contro le persone internazionalmente protette, compresi
gli agenti diplomatici del 1973(73).
(60)
- Il tema è qui soltanto accennato, anche per la ricca bibliografia
sull'argomento. In particolare cfr.: B.Conforti, Le Nazioni Unite,
Padova, CEDAM, 1986; N. Bobbio, Le Nazioni Unite dopo quarant'anni
(1985) in Il terzo assente, Milano Sonda, 1989; P. Picone (a cura
di), Interventi delle Nazioni Unite e diritto internazionale,
Padova, CEDAM, 1995; N. Ronzitti, Il sistema di sicurezza
collettiva delle Nazioni Unite in Diritto Internazionale dei
Conflitti Armati, Torino, Giappichelli, 1998.
(61) - UN, Doc. A/1316 (1950). Cfr.: Cherif Bassiouni,
International criminal law convention. p. 210.
(62) - Posta all'esecuzione in Italia con l. 11 marzo 1952 n. 153
(G.U. n.74 del 27 marzo 1952), l. cost. 21 giugno 1967 n.1 e l. 9
ottobre 1967 n. 962. Cfr.: R. Luzzatto - F. Pocar, Codice di
diritto internazionale pubblico, Torino, Giappichelli, 1998,
p.153-502.
(63) - La Dichiarazione non è una vera e propria fonte di diritto
convenzionale; tuttavia essa, essendo stata adottata con
Risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite n.
217/A(III), UN, Doc. A/810,71,1948, ha dato impulso ad una serie di
convenzioni universali e trattati regionali vincolanti per gli
Stati parte (es.: i Patti internazionali delle Nazioni Unite del
1966,etc.) cfr.: La tutela dei diritti dell'uomo in Il Diritto
Internazionale Umanitario nel 50° Anniversario delle Convenzioni di
Ginevra, in Rass. Arma dei Carabinieri, n. 4/1999 p.17; E. Fanelli,
La protezione dei diritti umani a 50 anni dalla Dichiarazione
universale, in Rass. Arma dei Carabinieri, n.4/1998. Più ampiamente
sul tema: Cassese, I diritti umani nel mondo contemporaneo, cit. e
Lattanzi, Garanzie dei diritti dell'uomo nel diritto internazionale
generale, cit.
(64) - Cfr.: Il Diritto Internazionale Umanitario nel 50°
Anniversario delle Convenzioni di Ginevra in Rassegna dell'Arma dei
Carabinieri, n. 4/ott. -dic. 1999; N. Ronzitti, op. cit.
(65) - La distinzione - nota tra i principi generali del diritto
umanitario - è evidenziata incisivamente in: G. Ferrari, Polizia
Militare e Diritto dei conflitti armati in La Polizia Militare.
Profili storici, giuridici e d'impiego, Suppl. al n. 2 della
Rassegna dell'arma dei Carabinieri, Apr. Giu. 1993.
(66) - L'efficace sintesi della definizione è in N.Ronzitti, op.
cit., p. 149. Nel dettaglio si cita ,ad es., l'art. 50 della
Convenzione I, che individua tra le infrazioni gravi espressamente
i seguenti atti di violenza commessi contro i feriti e i malati:
omicidio intenzionale, tortura, trattamenti inumani, esperimenti
biologici, il fatto di cagionare intenzionalmente grandi sofferenze
o di attentare gravemente all'integrità fisica o alla salute, la
distruzione e l'appropriazione di beni non giustificate da
necessità militari e compiute in grande proporzione ricorrendo a
mezzi illeciti ed arbitrari. L'art. 51 della Convenzione II prevede
analoghe fattispecie se commesse a danno dei feriti e malati del
mare, ovvero di naufraghi. L'art. 130 della Convenzione III, sulla
tutela dei prigionieri di guerra, prevede in sostanza la stessa
casistica, includendo anche la costrizione a prestare servizio
nelle forze armate della Potenza nemica e la privazione del diritto
ad essere giudicato regolarmente e imparzialmente. La Convenzione
IV, sulla tutela della popolazione civile, all'art.147 ripete le
precedenti previsioni, includendo come altre infrazioni gravi la
deportazione e il trasferimento illegali, la detenzione illegale e
la presa di ostaggi .
(67) - È di rilievo segnalare l'opinione di molti secondo cui il
legislatore italiano anticipò la previsione del diritto
internazionale introducendo, con il R.D. 20 febbraio 1941 n. 303,
nel testo del Codice Penale Militare di Guerra il Titolo Quarto
"Dei reati contro le leggi e gli usi della guerra".
(68) - N. Ronzitti, op. cit., p.151.
(69) - Draper, The Geneva Conventions of 1949, RC, 1965.
(70) - Alla International Law Commission - verosimilmente per
"frenare" l'iniziativa che ora si trovava in pieno periodo di
Guerra Fredda - si erano aggiunti altri organismi, tra cui un
Comitato per la Definizione del Crimine di Aggressione e un
Comitato sulla Giurisdizione Penale Internazionale, costituiti da
personalità di formazione politico-diplomatica piuttosto che
giuridica; cfr.: Reale, op. cit., p. 81.
(71) - UN, Doc. A/2136 (1952).
(72) - UN, Doc. A/9946 (1974); cfr.: Reale, op. cit., p.82; Cherif
Bassiouni, International Criminal Law Convention, p. 225.227.
(73) - Cfr.: Luzzatto-Pocar, Codice di diritto internazionale
pubblico, cit.; per una disamina dell'iter evolutivo del diritto
internazionale convenzionale, cfr.: Il Diritto Internazionale
Umanitario nel 50° Anniversario delle Conv. di Ginevra,
cit. |