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Ma le
difficoltà per l'affermazione dell' idea dei tribunali
internazionali non erano affatto superate. Rimaneva una questione
pregiudiziale di fondo: la soggettività internazionale
dell'individuo. Secondo la dottrina classica del diritto
internazionale(38), unico soggetto della comunità internazionale è
lo Stato; sul piano dei rapporti internazionali non rileva la
condotta dell'individuo, essa sarà sempre e comunque imputabile
alla responsabilità dello Stato di appartenenza. Lo Stato è il solo
responsabile per il comportamento dei propri sudditi, o perché lo
ha scientemente consentito o incoraggiato, o perché non è stato in
grado di prevenirlo o reprimerlo.
In sostanza, sul piano giuridico-formale, si è sempre parlato di
responsabilità dello Stato per fatto dell'individuo. Incisivamente,
così sintetizzava l'assunto il sillogismo del Levi(39): "il diritto
internazionale fonda obbligazioni unicamente fra gli Stati, le
norme penali regolano la condotta degli individui, quindi se la
norma è penale non è internazionale o viceversa".
E la dottrina di Civil Law, in
special modo nella scuola penalistica italiana, escludeva la
possibilità di configurare il reato secondo lo ius gentium o lo
international law, a causa principalmente della mancanza di un
diritto scritto e certo e di un organo giurisdizionale competente a
decidere sui supposti crimini internazionali (40). A queste
impostazioni, era evidentemente correlato l'assioma della sovranità
degli Stati, concetto basilare posto a base dell'identità nazionale
e che, fino al dibattito odierno(41), doveva necessariamente
contrastare con l'esistenza di una giurisdizione
internazionale.
Ma fu proprio il teorico "puro" del diritto Hans Kelsen(42), che
con Schmitt si contende il ruolo di più grande giurista del XX
secolo(43), a riproporre criticamente queste impostazioni, tant'è
che, specie con i giuristi di Common Law si giunse - negli anni '40
anche sulla base delle esperienze del Tribunale di Norimberga e
Tokio - a maturare più consapevoli convinzioni sul "riconoscimento
della legittimità giuridica dei processi ai criminali di guerra" e
"dell'esistenza sia pur embrionale, di un sistema di giustizia
penale internazionale, inteso come idoneo a creare nel singolo
individuo diritti ed obblighi di diritto internazionale senza
necessità di mediazione alcuna da parte degli Stati (44)".
Singolarmente anche una scuola di
pensiero italiana cominciò a coagularsi attorno alle idee di
giovani giuristi, come Pietro Nuvolone, autore di un saggio su "La
punizione dei crimini di guerra e le nuove esigenze giuridiche"
(45), in cui si sosteneva un tesi ardua ma avvincente: diritto
interno e diritto internazionale potevano configurare, nel loro
complesso e senza problemi antitetici, i «crimini di guerra», ma
questi rientravano in un genus commune da definirsi «delitti di
lesa umanità», la cui punizione trovava «fondamento in un diritto
diverso dal diritto interno e dal diritto internazionale: e
precisamente nel diritto della comunità universale degli uomini, o
diritto umano». La tesi del «diritto umano», ancorché argomentata
da una validissima conoscenza del diritto penale e del diritto
internazionale, non fu seguita, ma attorno ad essa vi furono altri
spunti propositivi, come quello illuminato di Giuliano Vassalli,
che nella prolusione all'Università di Genova del 31 gennaio 1946
non esitò a rilanciare l'idea di un diritto naturale: "chi rinnega
il fondamento etico del diritto, divorziando dall'umana natura, e
corre dietro ad un diritto che non di leges, nel senso del diritto
naturale, è fatto, ma di monstra legum, sconterà, presto o tardi,
non solo le massime pene morali di cui parla Cicerone, ma anche,
oggimai, i restanti supplizi degli ordinamenti umani" (46).
A dire il vero, a distanza di
cinquant'anni lo stesso Vassalli sembra aver rivisitato in termini
più attuali l' interpretazione del diritto umano e dei delitti di
lesa umanità definiti dal Nuvolone, evidenziando come a questi
concetti vanno collegati l'avvenuto riconoscimento della categoria
autonoma dei «crimini contro l'umanità», distinta da quella dei
«crimini di guerra», il costante riferimento dei documenti
internazionali ai principi fondamentali dell'umanità, nonché
"l'affermarsi di un diritto umanitario consuetudinario, la
crescente penetrazione del concetto dell'ingerenza umanitaria ed
altri sviluppi del diritto internazionale dell'era attuale"
(47).
Le originarie riflessioni dell' immediato dopoguerra erano comunque
l' incipit per il contributo di pensiero di molti altri
giuristi(48) che, partendo dalle oggettive riserve sulla natura
giuridica dei tribunali di Norimberga e Tokio - e pur con
differenti sfumature "ideologiche" - evidenziarono gli elementi
positivi di quegli organismi ritenuti necessari e fondanti per
l'affermazione di un nuovo diritto internazionale garante della
pacifica convivenza.
Nell'ambito del filone più
tradizionale della scuola giuridica nazionale, l' idea di una
responsabilità penale di diritto internazionale maturò più avanti,
nella dottrina penalistica degli studi del Mantovani, al cui
pensiero è opportuno riferirsi puntualmente per cogliere il senso
della sua "apertura". L'autore del noto trattato di Diritto Penale
(49) così si esprime: "Il coronamento del diritto penale
internazionale sarebbe costituito dalla creazione di una
giurisdizione internazionale permanente in materia penale che
condizioni in certa misura l'esistenza stessa di tale diritto e la
realizzazione della giurisdizione penale internazionale. In un
mondo minacciato nella sua esistenza da numerosi pericoli il
potenziamento del diritto internazionale penale contribuisce alla
conservazione della pace ed alla tutela dei diritti
dell'uomo".
E anche in una visione più tecnica, ma non meno efficace,
l'Antolisei nel suo altrettanto noto Manuale di Diritto penale
(50), pur manifestando alcune perplessità sull'idea di un diritto
penale internazionale (51), individua una categoria di "reati
commessi all'estero punibili incondizionatamente", in cui sono
inclusi, ai sensi dell'art. 7 del codice penale, una serie di
delitti che il diritto italiano punisce in adempimento di un
obbligo internazionale, come il genocidio, la riduzione in
schiavitù, in sostanza, l'ampio genus dei «crimini
internazionali»(52); per tali illeciti l'illustre maestro precisa
che "non si ha di consueto un'applicazione del principio di difesa
(53), ma di quello di universalità, trattandosi di fatti che per la
loro gravità offendono la coscienza umana e ledono interessi
superiori a quelli particolari dei singoli Stati" (54):
Ma è sul tema generale della titolarità dei diritti umani che
ancora più marcatamente si è fondato un nuovo processo di
riconoscimento dell'idea di una soggettività internazionale
dell'individuo (55); sebbene secondo alcuni(56), questo principio
trovi ancora talune difficoltà nella sua enunciazione ufficiale nel
diritto internazionale, di fatto si è concretizzato nell'esporre
gli Stati ad una pressante funzione di codificazione(57) e di
controllo della Comunità Internazionale: è questo il percorso
intrapreso dalle Nazioni Unite, dall'Organizzazione per la
Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE), ed anche, in misura
non meno incisiva per quanto riguarda il nostro limes, dal
Consiglio d'Europa(58) e dall'Unione Europea(59).
(38)
- Manzini, Trattato di diritto penale italiano secondo il codice
del 1930, Vol. I, 1933, p.1937. Levi, In tema di diritto
internazionale, e in Riv. Dir. Intern., 1929, p. 4; Jellinek,
System der subjektiven offentlichen Rechte, 1905, in Sistema dei
diritti pubblici subiettivi, Milano, 1912, p.358, citazioni
riportate in Reale, op. cit. e Patruno, op. cit..
(39) - Op. cit.
(40) - Le tesi sono chiaramente enunciate in C. Massa, Novissimo
Digesto Italiano - Voce Diritto penale internazionale, UTET, 1964,
vol.V pagg. 976 e s. e G. Sperduti, Enciclopedia del Diritto,Voce
Crimini internazionali, vol.XI, 1962, pagg. 337 e s.
(41) - È il discusso tema del diritto d'ingerenza. Per questo ed
altri aspetti trattati nel paragrafo è opportuno un rinvio alla
precedente nota 5. Ricordiamo qui i recentissimi contributi in Atti
del Congresso Internazionale sul tema Azione Umanitaria e Sovranità
degli Stati organizzato dall'Istituto di Diritto Internazionale
Umanitario , con Raccomandazioni e Conclusioni curati da
L.Condorelli, B. Jakovljevic, S. Jaquemt, Y. Sandoz, San Remo, 31-
agosto-2 settembre 2000.
(42) - Kelsen, Collective and Individual Responsability in
International Law with Particular Regard to the Punishment of War
Criminals, California Law Review, 1943, p.530 e s.; un' ampia
bibliografia sul tema in Reale, op. cit.
(43) - M. Anais(a cura di), Dizionario costituzionale, Laterza,
2000.
(44) - Così: Reale Op. cit. p. 52. Cfr. principalmente: M.C.
Bassiouni, International Criminal Law, New York, 1986/1987.
(45) - Il volume fu licenziato dalle edizioni Bussola nel 1945,
nella collezione "Archivio penale " diretto da Remo Pannain.
All'epoca il Nuvolone aveva ventotto anni ed era incaricato di
diritto penale all'università di Urbino. Cfr.: Vassalli in op.
cit., p. 3.
(46) - G. Vassalli , I delitti contro l'umanità ed il problema
giuridico della loro punizione, Prolusione letta il 31 gennaio 1946
alla cattedra di Diritto Penale dell'Università di Genova in, dello
stesso autore, La giustizia penale internazionale, Giuffrè, 1995,
cit., p.9-59 s.
(47) - Vassalli, op. cit., 1995, in Introduzione, p. 4.
(48) - Sul punto, con riferimento alla giurisdizione di Norimberga
e Tokio, Vassalli, Intorno al fondamento giuridico della punizione
in Giustizia penale, 1947, II, p.618 e s.; Donati, Il processo di
Norimberga ed il diritto penale internazionale in Stato moderno,
1945; Toscano, I processi di Norimberga in Enc. it, App. II vol.
II, Roma, 1949; Bellini, I crimini internazionali ed il loro
movimento di repressione internazionale in Archivio penale, 1948;
Lener, Dal mancato giudizio al Kaiser al processo di Norimberga, in
Civiltà cattolica, 1946,I; Lener, Diritto e politica nel processo
di Norimberga, ivi, II; Lener, Crimini di guerra e delitti contro
l'umanità, Roma, 1946; Taylor, Anatomia dei processi Norimberga,
Milano, 1993; Tarantino - Rocco (a cura di), Il processo di
Norimberga a cinquant'anni dalla sua celebrazione- Atti del
simposio internazionale, Lecce, dicembre 1997, Giuffrè, 1998;
Reale, op. cit.;Patruno, op. cit.
(49) - Per le edizioni CEDAM, 1979; l'opera è espressamente citata
da Reale, op. cit. In merito va ricordato il rilevante contributo
conferito al tema dall'Istituto Superiore Internazionale di Scienze
Criminali di Siracusa, che il Reale, per evitare "autocitazioni",
fa appena emergere nella sua ricerca. Possiamo comunque
sottolineare l'importanza dell'opera già citata del Direttore
dell'Istituto M.C. Bassiouni, International Criminal Law, New York,
1986/1987. V. anche ante nota 8.
(50) - Giunto nel 1997 alla quattordicesima edizione (sic), a cura
di Luigi Conti, Giuffrè. Il testo, puntuale riferimento dei corsi
di diritto penale delle principali università italiane, è quello su
cui si sono formate anche generazioni di ufficiali dell'Arma dei
Carabinieri, sotto la guida del prof. Petrone, titolare della
cattedra di diritto penale presso la Scuola Ufficiali.
(51) - Antolisei, op. cit. Parte generale, p. 122; in verità
riteniamo che l'A. avrebbe "rivisitato" la tesi se fosse
sopravvissuto alla più recente evoluzione del diritto
internazionale e all'adozione dello Statuto di Roma.
(52) - Invero l'A. non si esprime così esplicitamente, atteso che -
quella di <<crimini internazionali>> - sarebbe stata
una definizione ante litteram.
(53) - È il principio su cui l'A. argomenta la pretesa punitiva
dello Stato per i fatti compiuti al di fuori del proprio
territorio. (art. 7, nn.1-4 C.P.).
(54) - Op. cit., p. 123.
(55) - Sul tema, gli autorevoli saggi: Cassese,I diritti umani nel
mondo contemporaneo, Laterza, 1999; Lattanzi, Garanzie dei diritti
dell'uomo nel diritto internazionale generale, Giuffrè, 1983.
(56) - Patruno, op. cit.
(57) - Anche se non si può parlare effettivamente di legislazione
internazionale, cfr.: Reale, op.cit., non si può certo
sottovalutare la rilevanza giuridica che, anche in termini di
diritto positivo, ha prodotto il diritto convenzionale. Le
Convenzioni di Ginevra del 1949, ad esempio, hanno vincolato gli
Stati ad introdurre nei rispettivi ordinamenti specifiche norme
penali volte a reprimere le violazioni gravi del diritto umanitario
cfr.: Il Diritto Internazionale Umanitario nel 50° Anniversario
delle Convenzioni di Ginevra in Rassegna dell'Arma dei Carabinieri,
n.4/1999.
(58) - Nel cui contesto ricordiamo che è stata istituita la Corte
europea dei diritti dell'uomo, che rappresenta una ulteriore
"istanza" ai rimedi giurisdizionali interni agli Stati, sotto il
profilo della possibilità di riconoscere una responsabilità
risarcitoria per "un'equa soddisfazione delle parti" (secondo
l'art.50 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali, sottoscritta a Roma il 4
novembre 1950 e ratificata dall'Italia con l. 4 agosto 195(55) - n.
848).
(59) - Il Trattato di Maastricht del 7 febbraio 1992 sancisce
all'art. 6 paragrafo 1 che "l'Unione si fonda sui principi di
libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali e dello Stato di diritto, principi che sono comuni
agli Stati membri". L'art.7 prevede anche l'adozione di sanzioni
quando sia constata una "violazione grave e persistente" a tale
disposto. |