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Sulla
natura e sul concreto operato dei tribunali di Norimberga e di
Tokio, si è sviluppato un intenso dibattito che ha sollevato non
poche polemiche, soprattutto per le riserve mosse da quanti hanno
sostenuto concezioni positiviste o ispirate dalla "teoria pura" del
diritto. Gli spunti critici apparivano formalmente ineccepibili: in
primo luogo, si alterava il concetto di responsabilità
internazionale nella quale erano "soggetti" solo gli Stati e a cui
era deontologicamente estraneo ogni coinvolgimento diretto nella
punizione degli individui"(27); si trattava poi di organi
giurisdizionali non precostituiti (in contrasto con il principio
del giudice naturale), chiamati a giudicare sulla base di un
diritto bellico e internazionale ancora indeterminato (non
suffragato pertanto dal principio della certezza del diritto:
nullum crimen sine lege), e di una sistema normativo con efficacia
retroattiva, contrario dunque al principio della irretroattività
della legge penale: nullum crimen sine praevia lege poenali; quanto
poi alla connotazione "internazionale" dei tribunali, si osservò
che in realtà erano tribunali voluti e costituiti, oltre che
dominati, dalle Potenze vincitrici, in cui non poteva garantirsi l'
imparzialità e la serenità del giudizio secondo i criteri generali
di legitima suspicione.
Per il Tribunale di Tokio si è detto
che era stato istituito addirittura con un ordine militare ed era
comunque, secondo il Conforti, un "tribunale interno, in quanto
costituito con una decisione della sola Potenza occupante"(28). Lo
stesso giudice indiano Pal, che si pronunciò per l' assoluzione
degli imputati di Tokio, dichiarò espressamente in una intervista
che "ogni processo come quello svoltosi davanti al Tribunale
militare internazionale per l'Estremo Oriente non è che il processo
del vinto da parte del vincitore" (29) ; ed anche il giudice
francese Henri Bernard non fu meno caustico : " lo Statuto del
Tribunale non era fondato su alcuna regola di diritto esistente
quando le infrazioni sono state commesse" (30).
Per un certo periodo del dopoguerra
le polemiche assunsero poi un marcato tratto ideologico, adducendo
gravi sospetti di imparzialità per aver soprasseduto sulle
responsabilità americane nell'uso della bomba atomica su Hiroshima
e Nagasaki. Ma la tesi di Truman nelle sue memorie fu che il lancio
dell'atomica aveva permesso di risparmiare almeno un milione di
vite umane, permettendo di concludere una guerra che si annunciava
ancora lunga e dispendiosa; la storiografia americana ha poi
evidenziato che il governo giapponese non tenne conto
dell'ultimatum di Potsdam, e la risposta degli Stati Uniti venne
dopo la resistenza a oltranza del fanatismo giapponese, che si era
rilevato così pericoloso e ostinato nelle battaglie di Iwojima e
Okinawa, dove la vittoria americana era stata ottenuta a carissimo
prezzo. Infine è stato anche sottolineato come, superata l'epoca
del maccarthismo, gli Stati Uniti non rimasero insensibili alle
condizioni morali e materiali della popolazione giapponese e si
diedero a realizzare il programma di riconciliazione che culminò
con la liberazione dei prigionieri di guerra processati e con
l'accordo di pace di San Francisco(31).
In generale, non mancarono comunque
le tesi che sostennero la validità storica e giuridica dell'operato
dei due Tribunali. Tra queste, si evidenziò la fondatezza sotto il
profilo del diritto internazionale degli organismi in quanto erano
oggetto di previsioni pienamente legittime nel quadro di condizioni
di resa e armistiziali accettate dalle Parti in accordi
internazionali. In particolare, il collegio giudicante di
Norimberga era composto da giudici designati dalle quattro potenze
firmatarie dall' Accordo di Londra, ratificato da altri 19 Stati,
mentre quello di Tokio comprendeva da sei a undici giudici scelti
dal Comandante Supremo sulla base di una lista di nomi sottoposti
dai Paesi firmatari dell' Atto di capitolazione, oltre che
dall'India e dalle Filippine(32).
Ma sicuramente le più veementi opposizioni al "formalismo
giuridico"(33), posto a base delle critiche alla giurisdizione di
Tokio e Norimberga, vennero da quanti realisticamente ritennero che
le atrocità del secondo conflitto mondiale erano andate ben aldilà
delle violenze giustificate da uno ius belli che, per quanto ancora
indefinito sul piano di una precisa codificazione internazionale,
era comunque sufficientemente delineato nei principi
consuetudinari. Gli atti istitutivi dei Tribunali di Norimberga e
Tokio avevano così potuto introdurre formalmente il principio della
responsabilità penale di diritto internazionale, sulla base delle
seguenti regole (34):
- Chiunque è responsabile, e punibile individualmente, per aver
commesso atti che costituiscono crimini per il diritto
internazionale;
- Sono crimini internazionali non solo la pirateria e la tratta
degli schiavi(35), ma anche i crimini di guerra, contro la pace e
contro l'umanità (36);
- La responsabilità dell'autore di un atto costituente un crimine
internazionale non è esclusa, ai sensi del diritto internazionale,
per il solo fatto che la legge non preveda la punibilità dell'atto
stesso;
- L'aver agito come Capo dello Stato o pubblico funzionario non
costituisce, per l'autore di crimini internazionali, circostanza
esimente o attenuante, ai sensi del diritto internazionale;
- L'aver agito in esecuzione di ordini del Governo o di un
superiore, non costituisce esimente, ma può essere considerata come
circostanza attenuante se lo richiedono esigenze di
giustizia(37);
- Ogni persona, accusata di un crimine previsto dal diritto
internazionale, ha diritto ad un processo equo in fatto ed in
diritto;
- I crimini internazionali sono imprescrittibili.
Si può dunque evidenziare come tali principi ispiratori - a
prescindere dalla controversia sulla natura originaria dei
tribunali della seconda guerra mondiale - sono comunque
fondamentali perché è su di essi che si costruiranno le successive
iniziative volte a configurare nuovi e più appropriati strumenti di
giurisdizione internazionale.
(27)
- G. Vassalli , op.cit. il quale, come si vedrà più avanti, critica
ampiamente queste impostazioni.
(28) - Conforti, Diritto Internazionale, p.208.
(29) - New York Herald Tribune, del 13 novembre 1948. Cfr.: F.
Patruno, op. cit.
(30) - New York Herald Tribune, del 14 novembre 1948. Cfr.: Reale,
op. cit.
(31) - Commager, Storia degli Stati Uniti, Torino, 1960,
pp.490-491; R. Battaglia, La seconda guerra mondiale, Milano, 1960,
p.318-319; C. Bonanno, L'età moderna nella critica storica,
Liviana, 1991; S. Romano, Cinquant'anni di storia mondiale,
Longanesi,1995, p.22.
(32) - Patruno, op. cit. Sul punto anche il cap. Il processo
storico ed i precedenti: dal Tribunale di Norimberga agli odierni
tribunali internazionali penali, p. 14-15 in E. Fanelli,
L'inquadramento dei tribunali all'interno di una teoria del diritto
internazionale penale per Rassegna dell'Arma dei Carabinieri,
n.2/1999 p.13-26.
(33) - Cfr.: Vassalli, op. cit.
(34) - Esse vanno a collocarsi nell'ambito della teoria generale
della responsabilità penale di diritto internazionale, che può
dirsi prendere le mosse dalla Harward Research del 1935. Cfr.:
Reale, op. cit., p.71- 74. Patruno, op. cit., p. 787-788. Più
dettagliatamente: M.C. Bassiouni, International Criminal Law
Convention, pag. 193 e ss.
(35) - Si tratta dei noti crimini internazionali formatisi in epoca
remota nel diritto internazionale consuetudinario e recentemente
ribaditi nella Convenzione di Montego Bay. Ronzitti, Diritto
internazionale per Ufficiali della Marina Militare, Ricerca CeMiSS
- Suppl. Rivista Militare, 1993.
(36) - Sulla loro configurazione si dirà più avanti.
(37) - L'art.8 dello Statuto del Tribunale di Norimberga è chiaro:
"The fact that the Defendant acted pursuant to order of his
Government or of a superior shall not free him from responsability,
but may be considered in mitigation of punishment if the tribunal
determines that justice so requires" e così recita,
sostanzialmente, anche l'art. 6 dello Statuto del Tribunale di
Tokio. Cfr.: Patruno, op. cit., p. 788. |