|
Il
fallimento delle previsioni di Versailles non consentì nemmeno che
l'idea di una Corte penale internazionale fosse rilanciata da
alcune importanti iniziative come quella, del 1926,
dell'Association Internationale de Droit Pénal e dell'
International Law Association , che non trovarono i necessari
appoggi politici(19). L'assassinio del re Alessandro di Iugoslavia,
avvenuto a Marsiglia nel 1935, indusse la Società delle Nazioni ad
adottare la Convention for the Prevention and Punish of Terrorism-
aperta alla firma a Ginevra il 16 novembre1937- nel cui protocollo
aggiuntivo fu stabilita una Convention for the Creation of an
International Court: ma il trattato, ratificato solo dall'India,
non entrò mai in vigore(20).
Solo al termine della seconda guerra
mondiale, l'esigenza di un processo esemplare per i responsabili
delle gravissime e sistematiche atrocità, non giustificate da
nessuna norma di diritto bellico, fu sentita davvero imperante e la
volontà comune delle Potenze Alleate portò all' Accordo di Londra
dell' 8 agosto 1945. Il London Agreement recava in annesso la
Charter of the International Military Tribunal che, sottoscritta
dalle quattro grandi potenze alleate, USA, URSS, Gran Bretagna e
Francia, fu poi ratificata da altri 19 Stati. La London Charter
istituiva il Tribunale Militare Speciale Internazionale, con sede a
Norimberga, cui fu attribuita la competenza a giudicare in primo
luogo i singoli individui, prescindendo dalla loro posizione e da
qualsiasi "ordine superiore" addotto a giustificazione, ritenuti
responsabili di «crimini contro la pace», «crimini di guerra»,
«crimini contro l'umanità»(21); inoltre si introdusse il principio
innovativo di giudicare anche degli "enti": il Partito
nazional-socialista, le Schulz-Staffen- S.S., le
Sicherieits-Dienst- S.D., la Gheheime Staats Polizei-Gestapo, le
Sturm-Abteillungen- S.A, il Gabinetto del Reich, lo Stato Maggiore
ed il Comando Supremo delle Forze Armate(22).
Il collegio giudicante fu presieduto
dal giudice inglese Lawrence e le funzioni di pubblico ministero
furono esercitate a turno da un prosecutor della stessa nazionalità
dei giudici. Sulla base delle indagini svolte dalla War Crimes
Commission delle Nazioni Unite, il Tribunale di Norimberga processò
22 criminali di guerra nazisti e con la sentenza del 30 settembre e
del 1° ottobre 1946 condannò dodici imputati a morte mediante
impiccagione (Goering, Bormann, Von Ribbentrop, Keitel,
Kaltenbrunner, Rosemberg, Frank, Frick, Streicher, Sauckel, Jodl e
Seyss-Inquart), tre all'ergastolo (Funk, Raeder ed Hess) e quattro
a pene detentive (Von Schirac Speer a venti anni, Von Neurath a
quindici anni, Doenitz a dieci anni); tre furono assolti (Von
Papen, Schacht e Fritzsche) e un imputato (Bormann) fu dichiarato
latitante. Il Partito nazista, le S.S., le S.D. e la Gestapo
vennero dichiarate organizzazioni di natura criminale, anche se il
giudice sovietico sostenne la tesi che tutti gli enti citati in
giudizio avessero tale connotazione(23).
Altri processi(24) vennero svolti
unilateralmente dalle quattro potenze nelle rispettive zone di
occupazione: in particolare gli Stati Uniti condussero dodici
processi, sempre a Norimberga, contro giuristi che avevano fornito
le basi giuridiche del genocidio nazista, medici autori di
esperimenti illegali su cavie umane, vertici militari responsabili
delle più gravi atrocità, funzionari ministeriali che avevano
orientato la politica estera tedesca all'aggressione, industriali
che si erano appropriati dei beni delle società straniere e
costretto al lavoro forzato gli internati, fino a causarne la
morte. Nel complesso furono imputate 177 persone, di cui 35
rimasero assolte.
Un anno dopo la costituzione del Tribunale di Norimberga, nel 1946,
il Generale MacArthur, nella veste di Comandante Supremo delle
Forze Militari Alleate nel Pacifico, aveva promulgato la Carta di
Tokio che istituiva l' International Military Tribunal for the Far
East. Avvalendosi anch'esso delle indagini di una commissione
d'inchiesta, il tribunale concluse il giudizio nelle udienze del 4
e 12 novembre 1948 con la condanna di 25 criminali di guerra, tutti
membri del vertice politico-militare giapponese. Dopo un ricorso
alla Corte Suprema degli Stati Uniti, che lo respinse perché il
Tribunale di Tokio non era una corte statunitense, la sentenza fu
ritenuta definitiva il 23 dicembre 1948: furono pertanto comminate
le condanne a morte per sette imputati (Dohihara, Hirota, Itagaki,
Kimura, Matsui, Muto, Tojo), l'ergastolo per altri sedici (Araki,
Hashimoto, Hata, Hiranuma, Hoshino, Kaya, Kido, Koiso, Minami, Oka,
Oshima, Sato, Shimada, Shiratori, Suzuki, Umezu) , una reclusione a
venti anni (Togo) e un'altra a sette anni (Shigemitsu); nessuno
venne assolto(25). Altri 10.000 prigionieri giapponesi furono poi
processati nei territori occupati dagli alleati, anche se nel 1953
furono tutti rilasciati secondo un programma di riconciliazione con
il Giappone che poi portò al Trattato di Pace di San
Francisco(26).
(19)
- Sul punto più ampiamente: M.C. Bassiouni, Introduzione alla Corte
Penale Internazionale, in Reale, op.cit., pag.26-67-69.
(20) - Cfr.: M.C. Bassiouni, International Criminal Law Convention,
pag. 791-810.
(21) - La classificazione sarà recepita dallo Statuto di Roma, che
prevede la giurisdizione della Corte sui crimini di aggressione,
genocidio, crimini di guerra e crimini contro l'umanità.
(22) - Socini, Crimini e criminali di guerra, D.I., V, Utet, 1964,
pag.7 ; Patruno, Op. cit .II .
(23) - Il testo della sentenza è in American Journal of
International Law, 1947, pag.172 s.; Reale op. cit.; Patruno, op.
cit.
(24) - Per quanto riguarda l'Italia, il Trattato di pace delle
potenze alleate con il nostro paese (reso esecutivo con d.l. C.p.S.
28 nov. 1947 n. 1430 e ratificato con l. 25 nov. 1952 n.3045)
disponeva all'art.45 che :<<L'Italia prenderà tutte le misure
necessarie per assicurare l'arresto e la consegna ai fini di un
successivo giudizio delle persone accusate di aver commesso od
ordinato crimini di guerra e crimini contro la pace o l'umanità, o
di complicità in siffatti crimini>>. Si ricorda in
particolare il "processo Kappler" ritenuto responsabile della
strage delle Fosse Ardeatine Trib. Mil. Roma, 20 luglio 1948, in Il
Foro it., 1949, II, c 160 s. e Trib. supr. mil. 25 ottobre 1946 in
Riv. Dir. Int., 1953, p.153 s. con nota critica di Ago. Cfr.:
Capotorti, Rappresaglie esercitate per atti ostili della
popolazione nemica, in Foro penale, 1948, p.111 s.; Ago, L'eccidio
delle Fosse Ardeatine alla luce del diritto internazionale di
guerra in Riv. It. Dir. Pen., 1949, p. 217 s. Per un recente spunto
critico sull'archiviazione provvisoria risalente al 1960 per alcune
vicende giudiziarie cfr.: F. Giustolisi, Gli scheletri nell'armadio
in Micromega- Dei delitti e delle pene, p. 345 s. n. 1/2000.
In linea generale va osservato che, cfr.: Reale, op. cit. e
Patruno, op. cit., nessun cittadino italiano fu processato in base
al diritto internazionale e nei giudizi svoltisi in Italia i
crimini sono stati giudicati sulla base della normativa nazionale
previgente. In particolare, il Codice Penale Militare di Guerra,
approvato con R.D. 20 febbraio 1941, n.303, - e tuttora
potenzialmente in vigore - reca il Titolo IV "Dei reati contro le
leggi e gli usi della guerra". Sul punto va detto che, secondo la
più autorevole e recentissima dottrina, questa parte del CPMG è
rimasta sostanzialmente valida per il richiamo ai principi generali
del diritto internazionale umanitario e, addirittura, potrebbe
essere "estrapolata", pur con alcuni aggiornamenti, per trasferirla
nel Codice Penale Militare di Pace, applicabile, secondo l'ormai
consolidata prassi dei cd decreti-legge autorizzativi, alle
operazioni militari italiane all'estero. Cfr.: Relazione per
l'inaugurazione dell'Anno Giudiziario 2000 del Procuratore Generale
Militare della Repubblica presso la Corte militare di Appello-
Assemblea generale della Corte Militare di Appello- Roma 27 gennaio
2000, (in p. 32 di apposita trascrizione, a cura di ICR , Roma via
della Pisana,437).
(25) -The Tokio Trial For East Survey, 1948, pag.168 s.; Patruno,
op. cit.; Reale, op. cit.
(26) - M.C. Bassioun,i Introduzione alla Corte Penale
Internazionale, in Reale, op.cit., pag.
26-67-69. |