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Il
Trattato di Versailles del 28 giugno 1919 non solo escluse le
consuete clausole di amnistia, ma sancì formalmente l'istituzione
di un Tribunale speciale internazionale, composto da 5 giudici -
ognuno in rappresentanza della potenza vincitrice- che avrebbe
dovuto espressamente porre «in stato di pubblica accusa Gugliemo II
di Hoenzollern, ex imperatore di Germania, per offesa suprema
contro la morale internazionale e la sacra autorità dei
trattati»(12). Lo stesso accordo di Versailles demandava poi alla
competenza di tribunali nazionali, istituiti dagli Stati dei quali
le vittime erano cittadini, e di tribunali internazionali, ove le
vittime fossero di diverse nazionalità, il giudizio su tutti gli
altri soggetti ritenuti responsabili di gravi violazioni delle
leggi e degli usi di guerra (artt. 228 e 229)(13).
Guglielmo II non fu processato
perché l' Olanda, paese nel quale il Kaiser si era rifugiato, non
concesse mai l'estradizione nonostante le reiterate richieste degli
alleati; i motivi addotti dal Governo olandese si incentrarono
sulle tesi che l'Olanda non era vincolata al Trattato di pace, e
difatti non lo aveva ratificato, e che il proprio diritto interno
non consentiva l'estradizione per violazioni al diritto
internazionale « le quali, se mai, non avrebbero potuto essere
giudicate che da un tribunale internazionale imparziale». A nulla
valse anche la nota di protesta diplomatica degli Alleati del 14
febbraio 1920 che provocatoriamente chiedeva : «… come potrebbe il
Governo Olandese dimenticare che la politica e l'azione personale
dell' uomo che le Potenze reclamano per giudicarlo costò la vita a
quasi 10 milioni di uomini uccisi crudelmente nel fiore dell'età,
concorse alla mutilazione e alla distruzione della salute di un
numero tre volte maggiore di esseri umani, alla devastazione di
milioni di chilometri quadrati di paesi fino ad allora industriosi,
pacifici e felici ? …». L'Olanda rispose freddamente con una nota
del marzo del 1920 nella quale si diceva che non avrebbe potuto
consentire a compiere «un atto contrario al diritto e alla
giustizia, incompatibile con l'onore nazionale» aggiungendo che il
proprio Governo era «arbitro, nel libero esercizio della sua
sovranità, di prendere sul posto tutte le misure di precauzione
efficaci e necessarie, e di sottoporre la libertà del Kaiser a
tutte le limitazioni opportune»(14).
Ma anche la stessa Germania non
ottemperò all'obbligo del Trattato di consegnare alle potenze
vincitrici gli ufficiali tedeschi responsabili di crimini di
guerra, rifiutandoli di estradare; in questo caso si pervenne
tuttavia, sempre attraverso pressioni diplomatiche, ad una
soluzione di compromesso che vincolò la Germania quantomeno ad
instaurare un processo nazionale innanzi alla più alta autorità
giudiziaria tedesca, il Reichsgericht di Lipsia, la Corte Suprema.
Ma l'esito risultò scontato: dei quasi novecento sospettati
individuati dalla Commissione d'inchiesta la maggior parte rimase
latitante, mentre dei quarantacinque processati solo dodici furono
riconosciuti colpevoli e condannati a pene irrisorie, peraltro
presto condonate(15).
Anche il Trattato di Sèvres con la Turchia del 10 agosto 1920 tentò
di introdurre norme analoghe a quelle di Versailles, prevedendo la
consegna agli Alleati, da parte del governo turco, delle persone
colpevoli di violazioni alle leggi contro l'umanità. Ma l'accordo
non entrò mai in vigore ed il successivo Trattato di Losanna del 24
luglio 1923, sostitutivo di quello di Sèvres, concesse una generale
amnistia(16).
È dunque evidente come in queste
premesse si celasse la fragilità dell'idea dei tribunali
internazionali che, in quel momento storico, si identificavano
ancora nello ius puniendi del più forte, in una legge, retroattiva,
del vincitore: un diritto riconosciuto anche intrinsecamente
giusto, ma che trovava "la sua positività soltanto in virtù della
vittoria" (17). E tutto questo accadeva proprio quando, da un lato,
l'identificazione delle nazionalità e delle rispettive sovranità si
rinvigoriva all'indomani del primo conflitto mondiale, e,
dall'altro, tra molti intellettuali dell'epoca si diffondeva un
certo scetticismo di fronte al pericolo di alimentare posizioni
giustizialiste radicali, e, per di più, il positivismo
giuridico(18) giungeva alle sue principali conclusioni nel
distinguere responsabilità internazionali degli Stati e
responsabilità penale, nonché nel superare visioni
giusnaturalistiche e idealistiche del diritto, tanto in Italia
quanto nell'importante scuola giuridica di matrice tedesca.
(12)
- In sostanza, il Trattato proclamava la responsabilità del Capo di
Stato tedesco, il Kaiser Guglielmo II, in quanto primo e diretto
responsabile di una politica ostile compiuta in piena violazione
degli obblighi dei trattati internazionali, avendoli considerati,
seguendo in ciò il Bismark, "chiffon de papier", carta da gettare.
Cfr.: Patruno, op.cit.
(13) - Cfr. :Reale, op. cit., pag.65. Il testo del trattato è in
M.C. Bassiouni, International Criminal Law Convention, pag.
126-129, 334; Orlando, Il Processo del Kaiser in Scritti vari di
Diritto Pubblico e Scienza Politica, Milano, 1940, pag. 95 e sgg.;
G. Nappi, Il processo all'ex Kaiser ed ai grandi delinquenti della
guerra, Riv. Diritto e Procedura penale, 1919, pg 81 e segg.; G.
Vassalli, op .cit. pag.43.
(14) - L'interessante ricostruzione sullo scambio di note
diplomatiche si deve sempre all' apprezzata ricerca di Reale,
op.cit. che rinvia puntualmente a V. Manzini, Trattato di Diritto
Penale Italiano secondo il codice del 1930, vol. I, 1933, pag. 146,
nota (2).
(15) - R. Socini, Crimini e criminali di guerra, in Novissimo
Digesto Italiano, UTET, 1964, Vol. V pag. 6; Reale, op. cit., pag.
66.
(16) - Reale, op. cit., pag.65, nota (79).
(17) - Cfr.: ante, nota 4.
(18) - In Italia, fu per prima la voce di Eugenio Florian in
Discorso all'Università di Genova tenuto nel 1919, trascritto in
Scuola positiva, a proclamarsi contraria sostanzialmente ai
processi dei vincitori. Sul punto, più ampiamente: G. Vassalli, op.
cit., pag.16-43. Inoltre il Manzini, in op.cit. , pag.138 così si
espresse: "l'insensata pretesa, di equiparare una responsabilità di
diritto internazionale ad una responsabilità penale, ebbe la sorte
che si meritava" Cfr.: Patruno, op.cit. |