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« …noi
crediamo che questo tribunale, agendo come noi sappiamo che agirà
con completa obiettività giuridica, anche se è stato nominato dalle
Potenze vittoriose, saprà dare insieme una pietra di paragone ed un
documento autorevole e imparziale a cui gli storici futuri possano
volgersi per averne la verità, e i politici futuri per trarne un
ammonimento…»(1):
Alla vigilia di quella che sembra essere l'inevitabile clash of
civilisation preconizzata da Samuel Huntigton, le accorate parole
pronunciate nel discorso di apertura del processo di Norimberga dal
giudice accusatore britannico, Sir Harly Shawcross, sembrano oggi
suonare come un grave monito inascoltato nella coscienza di chi
tiene a cuore le sorti dell'umanità e si interroga sulle
drammatiche conseguenze che potrebbe avere l'escalation della
conflittualità internazionale di questo esordio di
millennio.
È su questa semplice e diretta
riflessione sulle atrocità delle nuove guerre e sulla gravità della
crisi internazionale che stiamo vivendo, che ci accingiamo a
trattare lo Statuto di Roma, con una doverosa precisazione a
premessa : è una riflessione che vuole essere rivolta unicamente ad
evidenziare i tratti salienti di un processo storico, ancora in
fieri, la cui importanza ci sembra debba essere maggiormente
compresa da un uditorio più vasto di quello degli "addetti ai
lavori", studiosi di quel diritto internazionale in cui gli stessi
contributi dottrinali non sono facilitati nel seguire la sua
progressiva estensione nemmeno nell' "accesso alle fonti"
(2).
Eppure l'idea dei Tribunali Internazionali ha sempre esercitato una
fortissima suggestione non solo nella autorevole e sofferta
riflessione dei maggiori giuristi di questo secolo, ma anche nel
sentire comune dei giovani studenti che nell'approccio al diritto
penale, al diritto internazionale e alla filosofia del diritto
continuano a percepire la problematica ricerca di un archè
presocratico, di un indiscusso fondamento giuridico degli strumenti
di giustizia internazionale(3).
Invero, senza avere la pretesa di
dilungarci oltre su questi aspetti che richiederebbero un approccio
più analitico, può comunque evidenziarsi che con lo Statuto di Roma
si possono dire superati almeno i punti principali delle
tradizionali contrapposizioni tra scuola giusnaturalistica e
giusposistivista, tra sistemi di Common Law e di Civil Law, tra
"internazionalizzazione" del diritto e sovranità nazionale, tra
responsabilità internazionale degli Stati e responsabilità penale
individuale. Su questi temi, difatti, si è condizionato il
dibattito sulla costituzione dei tribunali internazionali e, in
generale, l'affermazione di un diritto internazionale penale: per
lungo tempo si è diffusa una cultura, politica e giuridica,
piuttosto scettica sulle reali possibilità di armonizzare scuole di
pensiero e sistemi giuridici così differenti, e soprattutto è
sempre risultato arduo scalfire l'idea-guida del dominio riservato
sulla giurisdizione penale degli Stati(4).
Per queste ragioni appena accennate
- ma che un comune cultore di studi giuridici è bene in grado di
sviscerare nella loro profonda incidenza sull'evoluzione del
diritto nel suo complesso - intendiamo subito rimarcare
l'identificazione dello Statuto della Corte Penale Internazionale
come lo Statuto di Roma (5), collocandoci tra quanti intendono
sottolineare, senza timori di retorica, una indiscussa paternità
morale della tradizione giuridica italiana nella più importante
opera di codificazione del diritto internazionale dell'era
contemporanea.
(1)
- Discorso di Sir Harley Shawcross, in Lord Russel, Il flagello
della svastica, Milano, 1955, p.7.
(2) - Cfr.: Luzzato-Pocar in Presentazione di Codice di Diritto
Pubblico Internazionale, Giappichelli, 1998, p.IX.
(3) - Cfr.: Vassalli, La Giustizia Penale Internazionale in
Introduzione Giuffrè, 1995, p.2.
(4) - Sul punto - per il quale saranno comunque ricorrenti altri
riferimenti in questo studio - si sono sviluppati i capitoli
principali della Filosofia del Diritto e del Diritto Pubblico
Comparato. Per una indicazione bibliografica di massima cfr.voci
Giusnaturalismo, Positivismo giuridico, Ordinamento giuridico
(dir.int.) in Enciclopedia del Diritto, Giuffrè, 1980. In una
sintesi, necessariamente non esaustiva, si può ricordare che il
positivismo giuridico sorge come problema epistemologico per
conferire una connotazione di scientificità al diritto; esso per
assumere piena validità deve imporsi sulla base della norma
positiva, scevra da ogni condizionamento dello jus naturae che, per
i caratteri teleologici e moralistici insiti nella concezione
originaria, non può rispondere a criteri logico-formali. Invero,
l'esigenza era stata già sentita nel momento in cui si cominciò a
passare dallo jus gentium, di Grozio e Francisco de Victoria, allo
jus publicum europeum dell' italiano Alberico Gentili, e, più
marcatamente, alla prima definizione, ad opera del Bentham, dell'
international law, che diverrà predominante. L'impostazione più
avvincente ed attuale, a nostro avviso, rimane l'efficace idea
della Grundnorm nella dottrina pura del diritto di Hans Kelsen
(Reine Rechtslehere 1934), il quale, successivamente, sostenne
l'affermazione dell'ordinamento giuridico, anche di quello
internazionale, sulla base del principio di effettività (General
Theory of Law and State,1945), desumibile comunque sull'evoluzione
di un diritto primitivo che diventa imperante nel comune sentire
cfr.: H. Kelsen, Teoria generale del Diritto e dello Stato, Milano,
Comunità 1966. Alcune tesi d'ispirazione giusnaturalista, come si
dirà più avanti, hanno trovato una successiva riaffermazione,
seppure con chiavi di lettura differenti, in molti giuristi, sia di
formazione laica che cattolica, che si rifanno all'idea di una
legge di natura, o di una legge dell'umanità , che "s' impone di
forza propria" al disopra di ogni norma positiva. Il richiamo alle
leggi dell'umanità trova riferimenti anche nell'opera di
codificazione del Diritto Internazionale Umanitario, ad esempio
nella Dichiarazione di Pietroburgo del 1868, nelle Convenzioni
dell'Aja del 1899 e del 1907, nella c.d. clausola de Martens. Cfr.:
G. Vassalli, La Giustizia Internazionale Penale, Giuffrè 1999
pag.12, J. Joblin Sj, Alle origini del diritto umanitario in
Supplemento a L'Osservatore Romano n.184 del 12 agosto 1999.
Sulla problematica della compatibilità tra sistemi di Common Law e
di Civil Law cfr.: A. Gambaro e R. Sacco, Trattato di Diritto
Comparato, UTET, rist. 1999; aa.vv., Diritto Pubblico Comparato ed
Europeo, Giappichelli, 2000; voce Diritto Comparato in cit.
Enciclopedia del Diritto, mentre per gli aspetti più propriamente
penalistici della comparazione cfr.: E. Amodio e M.C. Bassiouni, Il
processo penale negli Stati Uniti d'America, Giuffrè, 1988.
Quanto ai temi su sovranità nazionale e diritto internazionale,
responsabilità degli Stati e responsabilità penale, ancora si dirà
più avanti. Per un punto di situazione recente cfr.: Atti del
Congresso Internazionale organizzato dall' Istituto di Diritto
Internazionale Umanitario di San Remo sul tema Azione Umanitaria e
Sovranità degli Stati, 31 agosto-2 settembre 2000; G. Vassalli, op.
cit.; C.Pinelli, Sul fondamento degli interventi armati a fini
umanitari in Diritto Pubblico n.1/1999, e Il Diritto Internazionale
Umanitario nel 50° Anniversario delle Convenzioni di Ginevra in
Rassegna dell'Arma dei Carabinieri, n.4/1999.
(5) - Il testo originale in lingua inglese adottato dall'Assemblea
delle Nazioni Unite reca il titolo "Rome Statute of the
International Court". |