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Art.86.
Obbligo generale di cooperare
Secondo le disposizioni del presente
Statuto gli Stati parti cooperano pienamente con la Corte nelle
inchieste ed azioni giudiziarie che la stessa svolge per reati di
sua competenza.
Art.87. Richieste di
cooperazione: disposizioni generali
1. a) La Corte è abilitata a
rivolgere richieste di cooperazione agli Stati parti. Tali
richieste sono trasmesse per via diplomatica o mediante ogni altro
canale appropriato che ciascuno Stato parte può scegliere al
momento della ratifica, accettazione e approvazione del presente
Statuto o dell'adesione allo stesso. Ogni ulteriore modifica di
tale scelta deve essere effettuata da ciascun Stato in parte
conformità al Regolamento di procedura e di prova.
b) Se del caso, e fatte salve le disposizioni del capoverso a), le
richieste possono altresì essere trasmesse attraverso
l'Organizzazione internazionale di polizia criminale (INTERPOL) o
ogni organizzazione regionale competente.
2. Le richieste di cooperazione ed i documenti giustificativi
afferenti sono sia redatti in una lingua ufficiale dello Stato
richiesto, o accompagnati da una traduzione in detta lingua, sia
redatte in una delle lingue di lavoro della Corte o accompagnate da
una traduzione in questa lingua a seconda della scelta fatta dallo
Stato richiesto al momento della ratifica accettazione o
approvazione del presente Statuto o dell'adesione allo stesso. Ogni
ulteriore modifica di tale scelta sarà effettuata in conformità
delle Regole Procedurali e di Ammissibilità delle Prove.
3. Lo Stato richiesto rispetta il carattere riservato delle
richieste di cooperazione e dei documenti a sostegno della
richiesta, salvo nella misura in cui la loro divulgazione è
necessaria per dar seguito alla richiesta.
4. Per quanto concerne le richieste di assistenza presentate ai
sensi del capitolo IX soprattutto in materia di protezione delle
informazioni, la Corte può prendere i provvedimenti necessari per
garantire la sicurezza ed il benessere fisico o psicologico delle
vittime dei potenziali testimoni e dei loro familiari. La Corte può
chiedere che ogni informazione fornita a titolo del presente
capitolo sia comunicata ed elaborata in modo tale da preservare la
sicurezza ed il benessere fisico o psicologico delle vittime, dei
potenziali testimoni e dei loro familiari.
5. La Corte può invitare ogni Stato non parte del presente Statuto
a prestare assistenza a titolo del presente capitolo sulla base di
un'intesa ad hoc o di un accordo concluso con tale Stato o su ogni
altra base appropriata.
Se, avendo concluso con la Corte un'intesa ad hoc o un accordo, lo
Stato non parte al presente Statuto non fornisce la partecipazione
che gli viene richiesta in forza di tale intesa o accordo, la Corte
può informarne l'Assemblea degli Stati parti, o il Consiglio di
Sicurezza se è stata adita da quest'ultimo.
6. La Corte può chiedere informazioni o documenti ad ogni
organizzazione intergovernativa. Essa può inoltre sollecitare altre
forme di cooperazione e di assistenza di cui abbia convenuto con
tale organizzazione e che sono conformi alle competenze o al
mandato di quest'ultima.
7. Se uno Stato Parte non aderisce ad una richiesta di cooperazione
della Corte, diversamente da come previsto dal presente Statuto,
impedendole in tal modo di esercitare le sue funzioni ed i suoi
poteri in forza del presente Statuto, la Corte può prenderne atto
ed investire del caso l'Assemblea degli Stati parti o il Consiglio
di sicurezza se è stata adita da quest'ultimo.
Art.88. Procedure disponibili
secondo la legislazione nazionale
Gli Stati parti si adoperano per
predisporre nel loro ordinamento nazionale procedure appropriate
per realizzare tutte le forme di cooperazione indicate nel presente
capitolo.
Art.89. Consegna di determinate
persone alla Corte
1. La Corte può presentare a
qualsiasi Stato nel cui territorio è suscettibile di trovarsi la
persona ricercata, una richiesta di arresto e consegna unitamente
alla documentazione giustificativa indicata all'Art.91, e potrà
richiedere cooperazione di questo Stato per l'arresto e la consegna
di tale persona. Gli Stati parti rispondono ad ogni richiesta di
arresto e di consegna secondo le disposizioni del presente capitolo
e le procedure previste dalla loro legislazione nazionale.
2. Se la persone di cui si sollecita la consegna ricorre dinanzi ad
una giurisdizione nazionale mediante un'impugnazione fondata sul
principio non bis in idem, come previsto all'Art.20. Lo Stato
richiesto consulta immediatamente la Corte per sapere se vi è stata
nella fattispecie una decisione sull'ammissibilità. Se è stato
deciso che il caso era ammissibile, lo Stato richiesto dà seguito
alla domanda. Se la decisione sull'ammissibilità è pendente, lo
Stato richiesto può rinviare l'esecuzione della domanda fino a
quando la Corte non abbia deliberato.
3. a) Gli Stati parti autorizzano il trasporto attraverso il loro
territorio, conformemente alle procedure previste dalla loro
legislazione nazionale, di ogni persona trasferita alla Corte da un
altro Stato, salvo nel caso in cui il transito attraverso il loro
territorio ritarderebbe la consegna.
b) Una richiesta di transito è trasmessa dalla Corte secondo
l'Art.87. Essa contiene:
i) i dati segnaletici della persona trasportata,
ii) un breve esposto dei fatti e della loro qualificazione
giuridica;
iii) il mandato d'arresto e l'ordinanza di consegna;
c) la persona trasportata è in stato di detenzione durante il
transito.
d) Non è necessaria alcuna autorizzazione se la persona è
trasportata per via aerea e se nessun atterraggio è previsto sul
territorio dello Stato di transito.
e) Se un atterraggio imprevisto ha luogo ad territorio dello stato
di transito quest'ultimo può esigere dalla Corte la presentazione
di una domanda di transito nelle forme stabilite al capoverso b).
Lo Stato di transito pone la persona trasportata in detenzione, in
pendenza di tale domanda e dell'effettivo passaggio in transito.
Tuttavia la detenzione ai sensi del presente capoverso non può
prolungarsi oltre 96 ore dopo l'atterraggio imprevisto se la
domanda non è stata ricevuta nel frattempo.
4. Se la persona reclamata è oggetto di un'azione giudiziaria o
sconta una pena nello Stato richiesto per un reato diverso da
quello per il quale si richiede la sua consegna alla Corte lo Stato
richiesto che ha deciso di aderire alla domanda si consulta con la
Corte.
Art.90. Richieste
concorrenti
1. Se uno Stato parte riceve dalla
Corte, secondo l'Art.89, una richiesta di consegna e peraltro
riceve da un altro Stato una richiesta di estradizione della stessa
persona per lo stesso comportamento che costituisce la base del
reato per il quale la Corte domanda la consegna della persona, tale
Stato ne informa la Corte e lo Stato richiedente.
2. Se lo Stato richiedente è uno Stato parte, lo Stato richiesto dà
la precedenza alla domanda della Corte:
a) se la Corte ha deciso, in applicazione degli articoli 18 e 19,
che il caso oggetto, della richiesta di consegna è ammissibile, in
considerazione dell'inchiesta svolta o di un'azione giudiziaria
intentata dallo Stato richiedente, rispetto alla domanda di
estradizione di quest'ultimo, oppure
b) se la Corte non ha preso la decisione di cui al capoverso a), a
seguito della notifica dello Stato richiesto di cui al paragrafo
1.
3. Quando la Corte non ha preso la decisione di cui al paragrafo 2
capoverso a), lo Stato richiesto può, se lo desidera, incominciare
ad istruire la richiesta di estradizione dello Stato richiesto in
attesa che la Corte si pronunci come previsto al capoverso b). Esso
non estrada la persona fino a quando la Corte non ha giudicato che
il caso non è ammissibile. La Corte si pronuncia con giudizio
direttissimo.
4. Se lo Stato richiedente è uno Stato non parte al presente
Statuto lo Stato richiesto, se non è tenuto, per via di un obbligo
internazionale ad estradare l'interessato verso lo Stato
richiedente dà la precedenza alla richiesta di consegna della Corte
se quest'ultima ha giudicato che il caso era ammissibile.
5. Quando un caso di competenza del paragrafo 4 non è stato
giudicato ammissibile dalla Corte, lo Stato richiesto può, se lo
desidera, incominciare ad istruire la richiesta di estradizione
dello Stato richiedente.
6. Nei casi in cui si applica il paragrafo 4, ed a meno che lo
Stato richiesto non sia tenuto, per via di un obbligo
internazionale, ad estradare la persona verso lo Stato non parte
richiedente, lo Stato richiesto decide se sia il caso di consegnare
la persona alla Corte o di estradarla verso lo Stato richiedente.
Nella sua decisione, lo Stato richiesto tiene conto di tutte le
considerazioni rilevanti, in modo particolare:
a) dell'ordine cronologico delle richieste;
b) degli interessi dello Stato richiedente, in modo particolare, se
del caso, del fatto che il reato è stato commesso sul suo
territorio e della nazionalità delle vittime e della persona
reclamata
c) della possibilità che lo Stato richiedente proceda in un secondo
tempo a consegnare la persona alla Corte.
7. Se uno Stato parte riceve dalla Corte una richiesta di consegna
di una persona e riceve peraltro da un altro Stato una richiesta di
estradizione della stessa persona per lo stesso comportamento
diverso da quello che costituisce il reato per il quale la Corte
domanda la consegna della persona:
a) lo Stato richiesto dà la precedenza alla domanda della Corte, se
non è tenuto, per via di un obbligo internazionale, ad estradare
l'interessato verso lo Stato richiedente;
b) se è tenuto, per via di un obbligo internazionale, ad estradare
la persona verso lo Stato richiedente, lo Stato richiesto decide
sia di consegnarla alla Corte sia di estradarla verso lo Stato
richiedente. Nella sua decisione, esso tiene conto di tutte le
considerazioni pertinenti in modo particolare quelle enunciate al
paragrafo 6, pur concedendo una particolare attenzione alla natura
ed alla relativa gravità del comportamento in causa. 8. Se, a
seguito di una notifica ricevuta in applicazione del presente
articolo, la Corte ha giudicato un caso come inammissibile e
l'estradizione verso lo Stato richiedente è ulteriormente
rifiutata, lo Stato richiesto notifica la decisione della
Corte.
Art.91. Contenuto della richiesta
di arresto e di consegna
1. Una richiesta di arresto e di
consegna deve essere effettuata per iscritto. In caso di emergenza
essa può essere effettuata con ogni mezzo che lasci un'impronta
scritta, a condizione di essere convalidata secondo le modalità
previste all'Art.87, paragrafo 1, capoverso a).
2. Se la domanda concerne l'arresto e la consegna di una persona
oggetto di un mandato d'arresto rilasciato dalla Camera di giudizio
preliminare in forza dell'Art.58, deve contenere o essere
accompagnata da un fascicolo contenente i seguenti documenti
giustificativi:
a) dati segnaletici della persona ricercata, sufficienti ad
identificarla e le informazioni relative al luogo dove
probabilmente si trova;
b) una copia del mandato d'arresto;
c) i documenti, dichiarazioni ed informazioni che possono essere
pretesi nello Stato richiesto per procedere alla consegna; tuttavia
le esigenze dello Stato richiesto non devono essere più onerose in
questo caso rispetto alle richieste d'estradizione presentate in
applicazione di' trattati o di intese concluse fra lo Stato
richiesto ed altri Stati e dovrebbero anzi se possibile, esserlo di
meno, in considerazione del carattere particolare della
Corte.
3. Se la richiesta concerne l'arresto e la consegna di una persona
che è già stata riconosciuta colpevole, essa contiene o è
accompagnata da un fascicolo contenente i seguenti documenti
giustificativi:
a) una copia di qualsiasi mandato d'arresto relativo a tale
persona;
b) una copia della sentenza;
c) informazioni attestanti che la persona ricercata è
effettivamente quella indicata nella sentenza;
d) se la persona ricercata è stata condannata ad una pena, una
copia della condanna assieme a, nel caso di una pena di detenzione,
l'indicazione della parte di pena che è già stata scontata ed della
parte che resta da scontare.
4. Su richiesta della Corte, uno Stato parte intrattiene con
quest'ultima sia in generale, sia a proposito di una particolare
questione, consultazioni sulle condizioni previste dalla sua
legislazione interna che potrebbero applicarsi secondo il paragrafo
2, capoverso c). Nell'ambito di tali consultazioni lo Stato parte
informa la Corte delle particolari esigenze della sua
legislazione.
Art.92. Fermo
1. In caso di emergenza, la Corte
può chiedere il fermo della persona ricercata in attesa che siano
presentate la richiesta di consegna ed i documenti giustificativi
di cui all'Art.91.
2. La richiesta di fermo può essere effettuata con ogni mezzo che
lascia un'impronta scritta e deve contenere:
a) i dati segnaletici della persona ricercata, sufficienti ad
identificarla e le informazioni relative al luogo dove
probabilmente si trova;
b) un breve esposto dei reati per i quali la persona è ricercata e
dei fatti che sarebbero costitutivi di tali reati ivi compreso, se
possibile, la data ed il luogo dove sarebbero avvenuti;
c) una dichiarazione attestante l'esistenza, a carico della persona
ricercata, di un mandato d'arresto o di un verdetto di
colpevolezza;
d) una dichiarazione indicante che farà seguito una richiesta di
consegna della persona ricercata.
3. Una persona in stato di fermo può essere rimessa in libertà se
lo Stato richiesto non ha ricevuto la richiesta di consegna ed i
documenti giustificativi di cui all'Art.91 nel termine stabilito
dalle Regole Procedurali e di Ammissibilità delle Prove. Tuttavia
questa persona può consentire ad essere consegnata prima della
scadenza di detto termine se la legislazione dello Stato richiesto
lo consente. In questo caso, lo Stato richiesto procede al più
presto a consegnarla alla Corte.
4. La rimessa in libertà della persona ricercata prevista al
paragrafo 3 non pregiudica il suo successivo arresto e la sua
consegna, se la richiesta di consegna accompagnata dai documenti
giustificativi viene presentata in seguito.
Art.93. Altre forme di
cooperazione
1. Gli Stati Parti ricevono secondo
le disposizioni del presente capitolo e le procure previste dalla
loro legislazione nazionale, le richieste di assistenza della Corte
connesse ad un'inchiesta o azione giudiziaria, e concernenti: a)
l'identificazione di una persona, o luogo dove si trova o la
localizzazione dei beni;
b) la raccolta di elementi di prova comprese le deposizioni fatte
sotto giuramento e la produzione di elementi probatori comprese le
perizie ed i rapporti di cui la Corte necessita;
c) l'interrogatorio di persone che sono oggetto di un'inchiesta o
di azioni giudiziarie;
d) il significato di documenti, compresi gli atti di
procedura;
e) le misure atte a facilitare la comparizione volontaria dinanzi
alla Corte di persone che depositano in quanto testimoni o
esperti;
f) il trasferimento temporaneo di persone in forza del paragrafo
7;
g) l'esame di località o di siti in modo particolare la
riesumazione e l'esame di cadaveri sotterrati in fosse
comuni;
h) l'esecuzione di perquisizioni e confische;
i) la trasmissione di fascicoli e documenti compresi i fascicoli ed
i documenti ufficiali;
j) la protezione di vittime e di testimoni e la preservazione di
elementi di prova;
k) l'identificazione, la localizzazione, il congelamento o la
confisca del prodotto di reati di beni, averi ed strumenti connessi
ai reati, per eventualmente confiscarli, fatti salvi i diritti di
terzi in buona fede;
l) ogni altra forma di assistenza non vietata dalla legislazione
dello Stato richiesto volta ad agevolare l'inchiesta e l'azione
giudiziaria relative ai reati di competenza della Corte.
2. La Corte è abilitata a garantire ad un teste o esperto che
compare in sua presenza, che non sarà nè perseguito, nè detenuto,
nè da essa sottoposto a qualsiasi restrizione della sua libertà
personale per un atto od omissione precedenti alla sua partenza
dallo Stato richiesto.
3. Se l'esecuzione di una particolare misura di assistenza
descritta in una richiesta presentata in forza del paragrafo 1 è
vietata nello Stato richiesto in forza di un principio giuridico
fondamentale di applicazione generale, lo Stato richiesto
intraprende senza indugio consultazioni con la Corte per tentare di
risolvere la questione. Durante tali consultazioni, si esamina se
l'assistenza può essere fornita in altro modo o accompagnata da
determinate condizioni. Se la questione non è risolta all'esito
delle consultazioni la Corte modifica la domanda.
4. In conformità con l'Art.72, uno Stato parte può respingere
totalmente o parzialmente una richiesta di assistenza solo se tale
richiesta verte sulla produzione di documenti o la divulgazione di
elementi probatori relativi alla sua sicurezza o difesa
nazionale.
5. Prima di respingere una richiesta di' assistenza di cui al
paragrafo 1 (1), lo Stato richiesto determina se l'assistenza può
essere fornita a determinate condizioni o potrebbe essere fornita
in seguito, o in forma diversa, rimanendo inteso che se la Corte o
il Procuratore accettano queste condizioni, essi saranno tenuti ad
osservarle.
6. Lo Stato richiesto che respinge una richiesta di assistenza fa
conoscere senza indugio le sue ragioni alla Corte o al
Procuratore.
7. a) La Corte può chiedere il trasferimento temporaneo di una
persona detenuta a fini d'identificazione o per ottenere una
testimonianza o altre forme di assistenza. Tale persona può essere
trasferita se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
i) la persona acconsente, liberamente e con cognizione di causa, ad
essere trasferita ; e
ii) Lo Stato richiesto acconsente al trasferimento subordinatamente
alle condizioni eventualmente concordate tra detto Stato e la
Corte.
b) La persona trasferita continua ad essere sotto controllo
cautelare. Dopo che la finalità del trasferimento è stata
conseguita, la Corte rinvia senza indugio questa persona nello
Stato richiesto.
8. a) La Corte preserva il carattere confidenziale dei documenti e
delle informazioni raccolte salvo nella misura necessaria
all'inchiesta ed alle procedure descritte nella richiesta.
b) Lo Stato richiesto può se del caso comunicare documenti o
informazioni al Procuratore a titolo confidenziale. Il Procuratore
può utilizzarli solo per raccogliere nuovi elementi
probatori.
c) Lo Stato richiesto può, sia d'ufficio sia su richiesta del
Procuratore autorizzato, acconsentire in un secondo tempo alla
divulgazione di tali documenti o informazioni. Questi possono in
tal caso esser utilizzati come mezzo di prova secondo le
disposizioni dei capitoli V e VI e delle Regole Procedurali e di
Ammissibilità delle Prove.
9. a) i) Se uno Stato Parte riceve dalla Corte e da un altro Stato,
a seguito di un obbligo internazionale, richieste concorrenti
aventi un oggetto diverso dalla consegna estradizione, esso farà il
possibile, in consultazione con la Corte e questo altro Stato, per
dar seguito alle due richieste, se del caso differendo l'una o
l'altra o assoggettandola a condizioni:
ii) In mancanza di quanto sopra, la concorrenza delle richieste è
risolta secondo i principi stabiliti all'Art.90.
b) Tuttavia, quando la richiesta della Corte concerne informazione
beni o persone sotto il controllo di uno Stato terzo o di
un'organizzazione internazionale in virtù di un accordo
internazionale, lo Stato richiesto ne informa la Corte e
quest'ultima indirizza la sua domanda allo Stato terzo o
all'Organizzazione internazionale.
10.a) Se riceve una richiesta in tal senso, la Corte può cooperare
con lo Stato parte che svolge un'inchiesta o un processo vertente
su un comportamento che costituisce reato sottoposto alla
giurisdizione della Corte, o un reato grave secondo il diritto
interno di tale Stato e prestargli assistenza.
b) (i) L'assistenza comprende, tra l'altro:
1) la trasmissione di deposizioni, documenti ed altri elementi di
prova raccolti nel corso di un'inchiesta o processo svolti dalla
Corte; e
2) l'interrogatorio di ogni persona detenuta per ordine della
Corte;
ii) Nel caso di cui al sotto-capoverso b), I) 1).
1) la trasmissione di documenti ed altri elementi di prova ottenuti
con l'assistenza di un Stato esige il consenso di detto
Stato;
2) la trasmissione di deposizioni, documenti ed altri elementi
probatori forniti da un teste o da un esperto avviene secondo le
disposizioni dell'Art.68.
c) La Corte può, alle condizioni enunciate al presente paragrafo,
dar seguito ad una richiesta di assistenza emanante da uno Stato
che non è parte al presente Statuto.
Art.94. Differimento della messa
in opera di una richiesta per a di inchieste o procedimenti
giudiziari in corso
1. Se l'esecuzione immediata di una
richiesta può nuocere al corretto svolgimento dell'inchiesta o dei
procedimenti giudiziari in corso, in caso diverso da quello cui si
riferisca la domanda, lo Stato richiesto può ritardare l'esecuzione
della richiesta per un periodo di tempo stabilito di comune accordo
con la Corte. Tuttavia il rinvio non dovrà prolungarsi oltre quanto
sia necessario per portare a termine l'inchiesta o i procedimenti
giudiziari in oggetto nello Stato richiesto. Prima di decidere di
ritardare l'esecuzione della richiesta, lo Stato richiesto
considera se l'assistenza può essere fornita immediatamente a
determinate condizioni.
2. Se viene presa la decisione di soprassedere all'esecuzione della
richiesta in applicazione del paragrafo 1, il Procuratore può
tuttavia chiedere l'adozione di provvedimenti per preservare gli
elementi di prova, come previsto all'Art.93, paragrafo 1. capoverso
j).
Art.95. Differimento
dell'esecuzione di una richiesta per via di un'eccezione
d'inammissibilità
Fatto salvo l'Art.53, paragrafo 2,
se la Corte esamina un'eccezione d'inammissibilità in applicazione
degli articoli 18 e 19, lo Stato richiesto può soprassedere
all'esecuzione di una richiesta presentata in forza del presente
capitolo fino a quando la Corte non abbia specificatamente ordinato
che il Procuratore. può continuare a raccogliere elementi di prova
in applicazione degli articoli 18 e 19.
Art.96. Contenuto di una
richiesta vertente su altre forme di cooperazione previste
dall'Art.93
1. Una domanda vertente su altre
forme di cooperazione di cui all'Art.93 deve essere effettuata per
iscritto. In caso di emergenza, essa può essere effettuata con ogni
altro mezzo che lascia un'impronta scritta, a condizione di' essere
convalidata secondo modalità indicate all'Art.87, paragrafo 1
a).
2. La richiesta contiene o è accompagnata, se dei caso, da un
fascicolo contenente i seguenti elementi:
a) un breve esposto dell'oggetto della richiesta e della natura
dell'assistenza richiesta comprese le basi giuridiche ed i motivi
della richiesta;
b) informazioni il più dettagliate possibile sulla persona o il
luogo che devono essere individuati o localizzati in modo che
l'assistenza possa essere fornita,
c) un breve esposto dei fatti essenziali che giustificano la
domanda;
d) l'esposto dei motivi e la spiegazione dettagliata delle
procedure o condizioni da rispettare,
e) ogni informazione che può essere pretesa dalla legislazione
dello Stato richiesto per dar seguito alla richiesta;
f) ogni altra informazione utile affinché l'assistenza richiesta
possa essere fornita.
3. Se la Corte lo domanda, uno Stato parte intrattiene con essa,
sia in generale sia a proposito di una particolare questione,
consultazioni sulle condizioni previste dalla sua legislazione che
potrebbero applicarsi come previsto al paragrafo 2, capoverso e)
nell'ambito di tali consultazioni lo Stato parte informa la Corte
di particolari esigenze della sua legislazione.
4. Le disposizioni del presente Art.si applicano altresì, se del
caso, ad una richiesta d'assistenza indirizzata alla Corte.
Art.97. Consultazioni
Quando uno Stato parte, investito di
una richiesta ai sensi del presente capitolo, constata che la
stessa solleva difficoltà che potrebbero intralciarne o impedirne
l'esecuzione, esso consulta senza indugio la Corte per risolvere il
problema. Tali difficoltà potrebbero, in modo particolare, essere
le seguenti:
a) le informazioni non sono sufficienti per dar seguito alla
richiesta;
b) nel caso di una richiesta di consegna, la persona reclamata
rimane introvabile malgrado ogni sforzo dispiegato, oppure
l'inchiesta svolta ha permesso di determinare che la persona che si
trova nello Stato di detenzione non è manifestamente quella
indicata dal mandato;
c) il fatto che lo Stato richiesto sarebbe costretto, per dar
seguito alla richiesta nella forma in cui si trova, di infrangere
un obbligo convenzionale che già ha nei confronti di un altro
Stato.
Art.98. Cooperazione in relazione
a rinuncia ad immunità e consenso alla consegna
1. La Corte non può presentare una
richiesta di assistenza che costringerebbe lo Stato richiesto ad
agire in modo incompatibile con gli obblighi che le incombono in
diritto internazionale in materia d'immunità degli Stati o
d'immunità diplomatica di una persona o di beni di uno Stato terzo
a meno di ottenere preliminarmente la cooperazione di tale Stato
terzo in vista dell'abolizione dell'immunità.
2. La Corte non' può presentare una richiesta di consegna che
costringerebbe lo Stato richiesto ad agire in modo incompatibile
con gli obblighi che gli incombono in forza di accordi
internazionali secondo i quali il consenso dello Stato d'invio è
necessario per poter consegnare alla Corte una persona dipendente
da detto Stato, a meno che la Corte non sia in grado di ottenere
preliminarmente la cooperazione dello Stato d'invio ed il suo
consenso alla consegna.
Art.99. Seguito dato alle
richieste presentate a titolo degli articoli 93 e 96
1. Lo Stato richiesto dà seguito
alle richieste di assistenza secondo la procedura prevista dalla
sua legislazione e, a meno che tale legislazione non lo vieti, nel
modo indicato nella richiesta. In particolare, esso applica la
procedura indicata nella richiesta e autorizza le persone che vi
sono designate ad essere presenti ed a partecipare alla messa in
opera della richiesta.
2. Se la richiesta è urgente i documenti o elementi probatori
prodotti in risposta alla richiesta sono a domanda della Corte
inviati con urgenza.
3. Le risposte dello Stato richiesto sono comunicate nella loro
lingua e forma originali.
4. Fatti salvi gli altri articoli del presente capitolo, qualora
ciò sia necessario per eseguire efficacemente una richiesta alla
quale può essere dato seguito senza dover ricorrere a misure di
costrizione, in modo particolare quando si tratta di sentire una
persona o di raccogliere la sua deposizione a titolo volontario,
anche senza che le autorità dello Stato richiesto siano presenti se
ciò è determinante per una efficace esecuzione della richiesta, o
d'ispezionare un sito pubblico o altro luogo pubblico senza
modificarlo, il Procuratore può attuare l'oggetto della domanda
direttamente sul territorio dello Stato secondo le seguenti
modalità:
a) quando lo Stato richiesto è lo Stato sul cui territorio si
presume che il reato sia stato commesso e vi è stata una decisione
sull'ammissibilità in conformità agli articoli 18 o 19, il
Procuratore può mettere direttamente in opera la richiesta dopo
aver avuto con lo Stato richiesto le consultazioni più ampie
possibili;
b) negli altri casi, il Procuratore può eseguire la richiesta,
previa consultazione con lo Stato parte richiesto ed in
considerazione di condizioni o ragionevoli preoccupazioni che tale
Stato può aver fatto valere. Se lo Stato richiesto accerta che
l'esecuzione di una richiesta ai sensi del presente sotto-paragrafo
presenta difficoltà, esso consulta immediatamente la Corte per
porvi rimedio.
5. Le disposizioni che autorizzano la persona sentita o interrogata
dalla Corte ai sensi dell'Art.72, ad invocare le limitazioni
previste, al fine d'impedire la divulgazione d'informazioni
confidenziali connesse alla difesa o alla sicurezza nazionale, si
applicano altresì all'esecuzione delle richieste di assistenza ai
sensi del presente articolo.
Art.100. Spese
1. Le spese ordinarie afferenti alla
messa in opera della richieste sul territorio dello Stato richiesto
sono a carico di detto Stato ad eccezione delle seguenti spese, che
sono a carico della Corte:
a) Spese connesse ai viaggi ed alla protezione dei testimoni e
degli esperti o al trasferimento, in forza dell'Art.93, di persone
detenute;
b) spese di traduzione, d'interpretazione e di trascrizione;
c) spese di viaggio e di soggiorno dei giudici, del Procuratore,
dei vice-procuratori dell'Ufficio del Cancelliere, del
Vice-Cancelliere e del membri del personale di tutti gli organi
della Corte;
d) costo di ogni perizia o rapporto chiesto dalla Corte;
e) Spese connesse al trasporto di una persona consegnata da uno
Stato di detenzione
f) previa consultazione, tutte le spese straordinarie che la messa
in opera di una richiesta può comportare.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano, se del caso, alle
richieste indirizzate alla Corte dagli Stati parti. In questo caso,
la Corte si assume a carico le spese ordinarie di messa in
opera.
Art.101. Regola della
specialità
1. Una persona consegnata alla Corte
in applicazione del presente statuto non può essere perseguita,
punita o detenuta in ragione di comportamenti precedenti alla sua
consegna, a meno che questi ultimi non costituiscano la base dei
reati per i quali la persona e stata consegnata.
2. La Corte può sollecitare allo Stato che le ha consegnato una
persona, una deroga alle condizioni di cui al paragrafo 1. Essa
fornisce se del caso, informazioni supplementari secondo l'Art.91.
Gli Stati parti sono abilitati a concedere una deroga alla Corte e
non devono lesinare sforzi a tal fine.
Art.102. Uso dei termini
Ai fini del presente Statuto:
a) "consegna" significa per uno Stato il fatto di consegnare una
persona alla Corte in applicazione del presente Statuto;
b) "estradizione" significa per uno Stato consegnare una persona ad
un altro Stato in applicazione di un trattato, di una convenzione o
della sua legislazione nazionale. |