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Gli Stati
Parti del presente Statuto,
Consapevoli che tutti i popoli sono uniti da stretti vincoli e che
le loro culture formano un patrimonio da tutti condiviso, un
delicato mosaico che rischia in ogni momento di essere
distrutto,
Memori che nel corso di questo secolo, milioni di bambini, donne e
uomini sono stati vittime di atrocità inimmaginabili che turbano
profondamente la coscienza dell'umanità.
Riconoscendo che crimini di tale
gravità minacciano la pace, la sicurezza ed il benessere del
mondo,
Affermando che i delitti più gravi
che riguardano l'insieme della comunità internazionale non possono
rimanere impuniti e che la loro repressione deve essere
efficacemente garantita mediante provvedimenti adottati in ambito
nazionale ed attraverso il rafforzamento della cooperazione
Internazionale,
Determinati a porre termine all'impunità degli autori di tali
crimini contribuendo in tal modo alla prevenzione di nuovi
crimini,
Rammentando che è dovere di ciascun Stato esercitare la propria
giurisdizione penale nei confronti dei responsabili di crimini
internazionali,
Ribadendo gli scopi ed i principi della Carta delle Nazioni Unite
ed in modo particolare il dovere di tutti gli Stati di astenersi
dal ricorrere all'uso della minaccia o della forza contro
l'integrità territoriale o l'indipendenza politica degli altri
Stati o in contrasto, in qualsiasi altro modo, con gli scopi delle
Nazioni Unite,
Evidenziando a tale riguardo che
nessuna disposizione del presente Statuto può essere interpretata
nel senso di autorizzare uno Stato Parte ad intervenire in un
conflitto armato di competenza degli affari interni di un altro
Stato,
Determinati ad istituire, a tali fini e nell'interesse delle
generazioni presenti e future, una Corte penale internazionale
permanente e indipendente, collegata con il sistema delle Nazioni
Unite competente a giudicare sui crimini più gravi motivo di
allarme per l'intera comunità internazionale,
Evidenziando che la Corte penale internazionale istituita ai sensi
del presente Statuto è complementare alle giurisdizioni penali
nazionali,
Risoluti a garantire duraturo rispetto all'applicazione della
giustizia internazionale
Hanno convenuto quanto segue nel capitolo
I. |