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1. Il capoverso dell'art. 347
c.p.
Recita il primo capoverso dell'art.
347 c.p.: "Alla stessa pena [la reclusione fino a due anni]
soggiace il pubblico ufficiale o impiegato il quale, avendo
ricevuta partecipazione del provvedimento che fa cessare o sospende
le sue funzioni o le sue attribuzioni, continua ad
esercitarle".
Nessun aiuto, contrariamente al solito, offre stavolta la Relazione
Rocco, la quale si produce, sul punto che qui interessa, in
un'aperta tautologia.
Sicché esclusivamente all'interprete è commesso, in primo luogo, il
compito di verificare se l'ipotesi in discorso concreti una mera
circostanza aggravante della norma incriminatrice di cui al comma
1° dello stesso art.347, oppure costituisca una autonoma figura
criminosa.
Orbene, su questo punto la risposta
della più autorevole dottrina è senza dubbio alcuno nel secondo
senso.
Il primo autore ad orientarsi recisamente per questa posizione fu
Nino Levi, il quale, nell'ormai lontano 1935, osservò esattamente
come, essendo soggetto attivo il pubblico agente, l'ipotesi
prevista dal 1°capoverso dell'art.347 dovesse senz'altro
considerarsi titolo di reato autonomo : tant'è che l'illustre
Autore dedicò, in seno alla sua opera, una intitolazione a parte
all' esplicazione dell'art. 347, 1°cpv..
Questa posizione, tanto sinteticamente quanto logicamente
argomentata, trovò subito accoglimento sia nella dottrina
contemporanea al Levi, sia in seno a trattazioni giuridico-penali
del secondo dopoguerra.
Ciò posto, va osservato come le dispute maggiormente rilevanti
accesesi intorno alla figura delittuosa in questione, concernano le
modalità realizzative della stessa, oltre che la sua natura
giuridica.
Quanto al primo, e senz'altro più
importante problema interpretativo, due sono gli indirizzi che si
contendono il campo.
Il primo, frutto della stratificazione della dottrina tradizionale,
sostiene che la consumazione del reato ex art. 347, 1° cpv. c.p.,
può aversi, oltre che attraverso un atteggiamento di azione, anche
secondo lo schema del delitto commissivo mediante omissione , vale
a dire con la violazione dell'obbligo di impedire l'evento di cui
al capoverso dell'art. 40 c.p..
Una seconda e non meno autorevole opinione esclude, invece, la
possibilità di altra forma di realizzazione del reato che non sia
commissiva. Si ritiene, infatti, che la persistenza abusiva
presupponga l'esercizio delle funzioni in questione, richiedendo,
pertanto, pure essa una condotta positiva.In effetti, notiamo che
la continuazione abusiva dell'esercizio delle funzioni o
attribuzioni connesse ad un pubblico impiego o ad una pubblica
funzione si realizza, per espresso dictum della norma
incriminatrice, solo allorquando l'agente "continua ad
esercitarle".
Dunque, non può essere seguito a proposito del secondo reato punito
dall'art. 347 c.p. il discorso fatto a proposito dell'usurpazione
di pubbliche funzioni, per la consumazione del quale la migliore
moderna dottrina ritiene che non sia necessario l'effettivo
esercizio di attribuzioni o funzioni.
Oltre a ciò, la norma ex art. 347,
1°cpv. c.p., richiede un ulteriore requisito, il quale assurge al
ruolo di presupposto: che l'agente abbia ricevuta
"partecipazione"del provvedimento che lo solleva definitivamente o
temporaneamente dall'incarico.
Non è revocabile in dubbio che attraverso l'ampia dizione
"partecipazione", il legislatore abbia perseguito l'intento di
valorizzare eventuali forme di comunicazione del provvedimento
avulse, per così dire, dagli ufficiali canoni di
comunicazione.
Tuttavia la dottrina dominante, unico punto di riferimento per
l'interprete in un panorama giurisprudenziale pressoché
inesistente, ritiene che non sia sufficiente una comunicazione
ufficiosa e, a maggior ragione, una notizia ricevuta per canali
privati.
Infatti, in mancanza di una comunicazione ufficiale da parte degli
organi prepostivi, non è pensabile alcun obbligo per il pubblico
agente di cessare dall'esercizio delle funzioni o attribuzioni
commessegli dallo stesso ordinamento giuridico.
Ed infatti, ci sentiamo di aggiungere, che, qualora il pubblico
agente-locuzione con la quale, ricordiamo, intendiamo riferirci al
pubblico ufficiale ed al pubblico impiegato-receda dall'esercizio
delle sue funzioni od attribuzioni, rischierebbe di incorrere, per
altro verso, nelle sanzioni di cui all'art. 328 c.p.
Essenziale, dunque, è che il provvedimento partecipativo non
incorra in alcuna illegittimità di forma e di contenuto, non
essendo, per contro, in alcun modo rilevanti, ad avviso della
scarsa giurisprudenza esistente in argomento, i motivi di
inosservanza dell'atto amministrativo di cessazione o sospensione
delle funzioni o attribuzioni.
Corollario di questa impostazione è
che il provvedimento al quale materialmente si deve la cessazione
delle funzioni o attribuzioni rileva in quanto esecutorio, e
nessuna rilevanza riveste il fatto che sia soggetto a
gravame.
Quanto al secondo dei quesiti sopra posti, ci si deve domandare,
anche alla luce della conclusione, da noi pienamente accolta, per
cui le figure delittuose considerate dall'art. 347 c.p. sono tra
loro perfettamente autonome, se davvero il fatto di colui il quale
perseveri nell'esercizio di pubbliche funzioni o attribuzioni una
volta ricevuta comunicazione ufficiale del provvedimento che
dall'esercizio delle stesse lo sospende o lo solleva, commetta
effettivamente un reato di usurpazione.
Infatti, di recente, si è autorevolmente revocato in dubbio che, a
tal proposito, si possa propriamente parlare di fattispecie
usurpatoria. Commentando negativamente la tesi di quegli autori i
quali riportano al reato-base di usurpazione di pubbliche funzioni
il caso di quei pubblici agenti che abbiano esercitato
illegittimamente il loro "officium" dopo esserne stati dispensati o
sospesi "ope legis", anziché in forza di apposito provvedimento
amministrativo, il Pagliaro, ritenendo inapplicabili al caso di
specie entrambe le norme ex art. 347 c.p., chiosa nel senso che,
avendo il legislatore nettamente distinto le stesse, la
continuazione abusiva di un esercizio, precedentemente lecito, di
pubbliche funzioni ed attribuzioni, non rientra nel concetto di
"usurpazione". Notiamo ora che, qualora si ritenessero fondate le
considerazioni appena riferite, si aprirebbe una breccia nel
sistema di tutela penale delineato dall'art. 347c.p., mentre,
seguendo l'opposta opinione, si finirebbe con l'incidere sui
principi costituzionali di stretta legalità e di tassatività in
materia penale.Certamente differente si presenta il costo delle
opzioni testè delineate, essendo acclarata la possibilità di lacune
nel sistema giuridico, e presentandosi la tesi del Pagliaro
sicuramente più coerente non soltanto con la riconosciuta autonomia
del delitto ex art. 347 cpv. rispetto alla effettiva usurpazione di
pubbliche funzioni, ma maggiormente confacente alle caratteristiche
generali che permeano il nostro diritto penale, ed identificantesi,
in special modo, con i principi di sussidiarietà e frammentarietà
dell'ordinamento penalistico italiano.
In forza di siffatte notazioni,
siamo indotti a ritenere che, riguardo alla arbitraria
continuazione di funzioni o attribuzioni da parte del pubblico
agente il quale abbia ricevuto ufficiale comunicazione della sua
decadenza o sospensione da quello specifico incarico, si possa
parlare di "usurpazione"soltanto in una accezione assai lata ed
impropria.
Quanto, poi, alla speciale fattispecie delittuosa di cui all'art.
287, comma1°c.p., notiamo che il legislatore non richiede, a
differenza di quanto si è visto a proposito dell'art.347, 1°cpv.,
una notificazione o comunicazione ufficiale del provvedimento di
decadenza, essendo sufficiente che il reo persista nell'indebito
esercizio del potere in questione. Se ne è, conseguentemente,
dedotto che, per "concretare l'obbligo del soggetto di abbandonare
il potere di cui si tratta, è sufficiente pure la semplice
comunicazione d'un ordine o avviso dell'Autorità competente".
Questa esatta osservazione, non contestata da alcuno dei pochissimi
autori che si sono occupati successivamente del reato in questione
o, al limite, oggetto di incondizionata adesione, si spiega,
evidentemente, con la peculiarità del bene giuridico tutelato dalla
incriminazione in questione, e quindi con la elementare esigenza di
apprestare una più ampia protezione verso condotte miranti a
colpire la "identità della istituzione con se stessa".
2. Il ruolo della
"prorogatio"
Si deve ora passare, in ultimo, alla
considerazione dell'ipotesi, del tutto trascurata, a quanto ci
consta, dagli studiosi del diritto penale, della eventuale
interferenza del controverso istituto giuspubblicistico della
prorogatio con l'ipotesi di reato finora analizzata. In primo
luogo, riteniamo doveroso richiamare quanto brevemente osservato
nel secondo capitolo, e cioè che la prorogatio è attualmente
disciplinata dal d.l. 16-5-1994 convertito nella legge 15-7-1994 n.
444, che riguarda gli organi amministrativi dello Stato, degli enti
pubblici e delle persone giuridiche a prevalente partecipazione
pubblica, nonché dalla normativa di settore concernente gli organi
rappresentativi delle Regioni, delle Province, dei Comuni e delle
comunità montane, oltre che gli organi che hanno comunque rilevanza
costituzionale.
In particolare, il più recente atto legislativo costituisce la
dimostrazione che anche a livello politico sia stata raggiunta la
convinzione della non generalità della prorogatio, conformemente a
quanto sancito dalla Consulta con la richiamata sentenza n.
208/1992.
Infatti, è sufficiente un appena
approfondito approccio con le altre fondamentali fonti normative
per trovare agevole riscontro verso siffatta illazione.
Ad esempio, l'art. 3 della legge n.108/1968, concernente le
modalità di funzionamento dei Consigli regionali delle sole Regioni
a statuto ordinario, a mente del quale le funzioni dei consiglieri
cessano antecedentemente alla data delle elezioni per la
rinnovazione dei Consigli stessi, esclude implicitamente la
compatibilità con questo assetto ordinamentale dell'istituto della
prorogatio. Per tacere della l. cost. n. 2 del 22/11/1967, la
quale, sancendo la cessazione non soltanto dalla carica, ma anche
dalle funzioni dei Giudici della Corte Costituzionale alla scadenza
del novennio dalla loro salita alla Consulta, esclude
categoricamente che l'istituto in questione possa ritenersi
compatibile col regime giuridico del massimo organo di garanzia
costituzionale.
Inoltre, anche la giurisprudenza si
è, oramai da tempo, e nelle rare occasioni in cui ha avuto modo di
pronunciarsi, consolidata nel senso di escludere il presunto
carattere generale della prorogatio, oltre che la sua applicazione
in mancanza di norme che disponessero esplicitamente in tal
senso.
Oltre al carattere generale della prorogatio, altro luogo comune
che riteniamo debba considerarsi sfatato, è la sua presunta
compatibilità con l'assetto ordinamentale dei soli organi
costituzionali. Del resto, per avere la riprova di ciò è
sufficiente, come ogni giurista avveduto dovrebbe fare, rivolgere
lo sguardo al diritto positivo, essendo espressamente previste
ipotesi di prorogatio riguardo ad organismi non aventi natura
propriamente costituzionale.
Alla luce di queste scarne ma
puntuali precisazioni, è possibile chiarire con precisione i
termini in cui può porsi una eventuale interferenza del delitto di
"continuazione arbitraria dell'esercizio funzionale" con una
ipotesi di prorogatio.
Quest'ultima, sempre se espressamente preveduta da una fonte
normativa primaria-o, al limite, da una fonte normativa
regolamentare attuativa di un'altra fonte sovraordinata-funzionerà
da limite, per così dire, "tacito", al precetto normativo di cui
all'art.347, comma 2, c.p., determinandone la non applicabilità al
caso di specie. Ciò in quanto, essendo espressamente prevista da
una norma giuridica la possibilità di proseguire, sia pure senza
pienezza di poteri, un rapporto di diritto pubblico anche dopo la
comunicazione ufficiale della sua non rinnovabilità, costituerebbe
infrazione al principio di non contraddizione ritenere applicabile
la sanzione ex art.347, comma II, c.p. Se tale precisazione può
sembrare banale, va osservato che essa abbisogna di due
fondamentali specificazioni.
In primo luogo, il limite della prorogatio al precetto penale in
discorso opererà solo allorquando le persone fisiche incardinate
negli organi prorogati si atterranno strettamente a quanto
operativamente consentito loro dalle singole normative di organi
prorogati si atterranno strettamente a quanto, volta per volta,
previsto dalle rispettive norme di riferimento.
Infine, le considerazioni fin qui
svolte, forniscono, a nostro avviso, una ulteriore ragione per
dubitare della generalità della prorogatio. Infatti, qualora si
ritenesse il carattere di generalità di quest'ultima, non soltanto
le ipotesi di suo normativo riconoscimento verrebbero a rivelarsi,
in sostanza, inutiliter datae, ma soprattutto si otterrebbe il poco
rassicurante risultato di gettare nell'ombra dell'incertezza i
limiti e le stesse effettive possibilità di applicazione del reato
di arbitraria prosecuzione nell'esercizio di pubbliche funzioni od
attribuzioni. |