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Usurpazione di comando - Reato
contro il servizio militare.
(C.p.m.p., art.
114)
Tribunale militare di Napoli, 13
gennaio 1993. Pres. Lucarelli, Est. Sabino, Imp. F.; interposto
appello.
Il reato comune di usurpazione di
comando militare (art. 287 c.p.) è caratterizzato dalla qualità del
comando assunto e dal movente politico; il reato militare di cui
all'art. 114 c.p.m.p., pur non escludendo tale ultima possibilità
(da ciò la previsione del medesimo massimo edittale di pena), si
pone precipuamente come fatto lesivo solo del servizio
militare.
(Omissis)
5. Muovendo da tali risultanze
processuali il Tribunale, ai fini della decisione, ritiene utile in
primo luogo esaminare brevemente la fattispecie astratta entro la
quale l'accusa ritiene si inquadri la vicenda per cui è
causa.
Invero trattasi di un reato, decisamente di raro accadimento, sul
quale non risulta essersi formata una giurisprudenza e su cui
neanche la dottrina si è particolarmente soffermata. Inoltre esso
non è ignorato dalla legge penale comune (art. 287 c.p.) sia pur
con sostanziose differenze.
Ne consegue la necessità di una operazione interpretativa che,
prendendo le mosse dall'esame letterale della norma, proceda ad una
analisi comparata del reato militare e di quello comune, alla luce
dei lavori preparatori che in questa materia risultano
particolarmente illuminati.
L'art. 114 c.p.m.p. punisce con la
reclusione militare da due a quindici anni il militare che
indebitamente assume o ritiene un comando. Se il comando
indebitamente assunto è ritenuto contro l'ordine dei capi scatta
un'aggravante in base alla quale la pena è aumentata da un terzo
alla metà.
La sua natura di reato contro il servizio militare, oltre che dalla
sua collocazione sistematica, si ricava anche dal raffronto con il
corrispondente reato comune il quale è caratterizzato da connotati
squisitamente politici. Le differenti finalità di tutela perseguite
dalle due norme si traducono, come successivamente si vedrà, in
differenze di struttura e di regime sanzionatorio.
Elemento materiale del reato
militare è l'assunzione o la ritenzione indebita di un comando.
Nell'avverbio «indebitamente» è contenuta, con tutta evidenza, la
sostanza della fattispecie, la quale si realizza ogniqualvolta alla
posizione di comando non corrisponde un provvedimento di
attribuzione da parte delle superiori competenti autorità. In altri
termini, incorre nel reato il militare che assume un comando non
assegnatogli o ritiene un comando dal quale è stato rimosso dal
superiore competente.
È importante notare che la norma non fa alcun riferimento
all'esercizio concreto del comando, assegnando di fatto agli atti
mediante i quali esso eventualmente si esplichi una funzione
meramente confermativa della assunzione o ritenzione del comando
stesso, la cui sussistenza può anche ridursi ad una posizione
formale, la quale, però, deve sempre essere giuridicamente ed
amministrativamente rilevante.
Cosa debba intendersi per comando è problema di grande importanza
ma facilmente risolvibile grazie proprio al confronto con il reato
comune ed all'esame dei lavori preparatori.
A tal fine va subito detto che
l'art. 287 c.p. punisce con la pena della reclusione da sei a
quindici anni chiunque indebitamente assume un alto comando
militare.
Le differenze che balzano agli occhi rispetto al reato militare
sono costituite dal minimo edittale della pena, fissato in sei
anni, e dalla precisazione che quello usurpato deve essere un
«alto» comando militare.
La spiegazione di tali differenze si rinviene, richiamandosi ai
lavori preparatori, considerando soprattutto che il reato comune è
caratterizzato dal movente politico, laddove il reato militare, pur
non escludendo tale possibilità (da ciò la previsione del medesimo
massimo edittale di pena), si pone precipuamente come lesivo solo
del servizio militare (e, di riflesso, della disciplina). Ciò
giustifica la limitazione contenuta nell'art. 287 c.p. che
configura il reato comune come usurpazione di un «alto» comando
militare, nozione che «va desunta dall'ordinamento dell'esercito» e
«si presta meglio, nella sua sintesi, ad includere nella sfera di
applicazione dell'articolo in esame tutti quei casi, che assumano
tale gravità da mettere in forse la sicurezza dello Stato»
(Relazione del Guardasigilli sul progetto del codice penale - art.
287 - vol. II, p. 71-72). Inoltre il pericolo per la sicurezza
dello Stato connaturato alla violazione della norma comune, rende
ragionevole anche un minimo edittale di pena considerevolmente più
elevato rispetto a quello del reato militare.
Tutto ciò per chiarire come e perché
la nozione di comando recepita dall'art. 114 c.p.m.p. «ha un
significato generico, amplissimo, riferibile sia alle persone come
alle cose e quindi comprende non soltanto il corpo, la nave, la
fortezza, ma qualsiasi posto di servizio o servizio in genere, non
esclusi i servizi amministrativi» (Relazione della Commissione
Reale al progetto preliminare del Codice penale militare di pace, I
a parte, vol. III, n. 76). A tale ampiezza nel concetto di comando
corrisponde, in relazione al reato militare, una maggiore
discrezionalità per il giudice di valutare in concreto la gravità
del reato, potendo spaziare entro una pena edittale che va da un
minimo di due anni ad un massimo di quindici anni di reclusione
militare. Tale aspetto è stato frutto di particolare attenzione da
parte del legislatore.
Infatti, rispetto al progetto preliminare, la Commissione
Ministeriale decise di elevare il massimo della pena uniformandolo
a quello previsto per il reato comune, nella consapevolezza che il
reato, anche se commesso da un militare e quindi riconducibile alla
fattispecie di cui all'art. 114 c.p.m.p., ben poteva essere
caratterizzato da un movente politico ed essere, dunque, pericoloso
per la sicurezza dello Stato, oltre che lesivo del servizio
militare. Inoltre provvide a diminuire il minimo edittale da tre a
due anni, in considerazione della genericità ed ampiezza della
espressione «comando» rispetto a quella ben più restrittiva «alto
comando militare» utilizzata nel reato comune per i motivi prima
indicati (cfr. Relazione della Commissione Ministeriale al progetto
definitivo del Codice Penale militare di pace, 2a parte, vol. II,
n. 120).
6. Riguardo all'elemento psicologico
del reato di cui trattasi, nessun dubbio che consista nel dolo
generico, essendo sufficiente l'intenzione di assumere o ritenere
un comando indebitamente.
Qualche breve considerazione deve essere ancora fatta in merito ai
riflessi sul dolo determinati dalla espressione «indebitamente» che
connota di una forma di antigiuridicità speciale la condotta
criminosa.
Come in casi analoghi, il legislatore ha posto l'antigiuridicità
(espressa dal termine «indebitamente») come parte integrante del
fatto, inteso come elemento materiale del reato.
Così che il dolo deve abbracciare anche tale aspetto, nel senso
che, pur non essendo richiesta la coscienza e volontà
dell'illiceità del fatto, nel caso di specie è necessaria la
coscienza dell'antigiuridicità della condotta, la quale
antigiuridicità (assumendo le forme di elemento normativo) deriva,
per il reato che qui interessa, dalla illegittimità della
assunzione o ritenzione del comando.
Consegue a ciò che l'elemento normativo inserito nella disposizione
incriminatrice assume il ruolo di elemento del fatto, come tale
soggiacente alla disciplina degli artt. 42 e 47 c.p..
(Omissis).
Usurpazione di
comando -Reato di pericolo - Fattispecie.
(C.p.m.p., art.
114)
G.u.p. del Tribunale Militare di
Padova, 27 gennaio 1993. Giud. Bocchini, p.m. conf., imp. F.;
interposto appello.
Dal momento che l'usurpazione di
comando consiste nell'indebita autoattribuzione di un potere di
comando con conseguente turbativa nei confronti dell'attività del
legittimo titolare del potere medesimo, il reato ben si realizza
con l'emanazione di ordini e direttive contrastanti con le
disposizioni del comandante e con altre manifestazioni di
misconoscimento dell'autorità del medesimo.
(Omissis)
All'odierna udienza il maresciallo
F. è innanzitutto chiamato a rispondere del reato di usurpazione di
comando (art. 114 c.p.m.p.). Tale reato nella sistematica del
codice è inserito nell'ambito dei reati contro il servizio militare
e, più precisamente, nella sezione I capo I che si occupa della
violazione di doveri generali inerenti al comando, categoria nella
quale il bene giuridico tutelato è il servizio militare in quanto
esercizio di comando che garantisce che la prerogativa del comando
sia assicurata esclusivamente a quei soggetti cui compete secondo
l'ordinamento giuridico; rilievo questo di primaria importanza nel
consorzio militare, rigorosamente organizzato secondo criteri
gerarchici, dove quindi un attentato alle funzioni inerenti al
comando minerebbe alle fondamenta il sistema in quanto
introdurrebbe, con la creazione del disorientamento e del
disordine, il seme dell'eversione.
L'art. 114 c.p.m.p. suggerisce immediatamente un confronto con
l'art. 287 c.p.: da esso differisce perché può essere realizzato
esclusivamente da un soggetto militare e perché sotto il profilo
della condotta incriminata non è circoscritto alla «assunzione di
un alto comando militare» ma si estende «alla assunzione o
ritenzione di un qualsiasi comando».
Il termine comando ha un significato
quindi molto ampio, riferibile sia alle persone che alle cose, e si
concreta nella condizione facente capo ad una persona fisica, il
comandante appunto, che consente di svolgere azione decisionale
direttiva e di controllo non solo nei confronti di una unità
militare, ma anche nei confronti di qualsiasi posto di servizio non
esclusi i servizi amministrativi.
Il fatto contemplato dalla norma, come tutte le ipotesi di
usurpazione prese in considerazione dal diritto penale, deve
consistere nell'impadronirsi di un potere che non spetta
all'agente, il fatto cioè deve essere posto in essere
indebitamente, agendo quindi senza averne facoltà da parte
dell'ordinamento giuridico.
L'arbitrarietà della condotta intesa in tal senso costituisce
pertanto l'essenza dell'usurpazione.
Essa ha come ripercussione diretta, come conseguenza il turbare o
l'impedire al legittimo titolare l'esercizio del potere
stesso.
Ed è questo risultato immediato che il legislatore avrebbe preso in
considerazione con l'incriminazione del comportamento usurpatorio,
per evitare appunto il grosso impaccio, le difficoltà, l'intralcio
per il servizio derivante dall'introduzione nell'organizzazione
militare di un elemento di disordine e di disorientamento.
Il delitto de quo, nonostante la diversa opinione del Manzini che
lo ritiene di danno, è reato di pericolo tale cioè che per la sua
perfezione giuridica è sufficiente che il bene tutelato sia
semplicemente minacciato; ed è di pericolo astratto nelle prime tre
ipotesi dell'art. 114 c.p.m.p., mentre di pericolo concreto nella
norma di cui all'ultimo comma dello stesso articolo.
Che sia così lo si comprende
innanzitutto dal fatto che la norma è collocata nell'ambito e a
fianco di altre disposizioni (si veda ad esempio l'art. 115
c.p.m.p.: movimento arbitrario di forze militari) dirette ad
impedire comportamenti che hanno in sé una tale potenzialità
offensiva nei confronti del bene protetto che il semplice porli in
essere indipendentemente dalle conseguenze prodotte costituisce
fatto punibile.
In secondo luogo perché, come è pacificamente riconosciuto in
dottrina, a realizzare il reato de quo è sufficiente essersi posto
nella condizione idonea ad esercitare il comando, non essendo
necessario esercitarlo effettivamente quando si è manifestato
pubblicamente o almeno nei confronti degli organi legittimi la
presa di possesso.
Del resto lo stesso Manzini afferma che «il delitto si consuma nel
momento e nel luogo in cui l'agente è riuscito a porsi, anche
precariamente, nella situazione di fatto che rende possibile
l'esercizio del comando».
È questo l'evento del reato, è
questa la violazione dell'interesse protetto dalla norma che si
realizza subito e al di fuori di qualsiasi altro effetto dannoso,
perché è in questo modo appunto che viene minacciata la struttura
militare con la creazione in quella organizzazione del senso di
disorientamento e di disordine.
Sempre sotto il profilo oggettivo va precisato che il comando viene
assunto quando il militare compie, indebitamente, uno o più atti di
esercizio delle funzioni o attribuzioni inerenti al comando non
essendo sufficiente attribuirsi la qualifica corrispondente alla
funzione.
Infine è opportuno rilevare che l'elemento soggettivo del delitto
in esame è costituito dal dolo generico: non essendo richiesto che
il soggetto agisca per scopi particolari è sufficiente la volontà
libera e cosciente di assumere un comando senza averne facoltà da
parte dell'ordinamento giuridico.
Dopo tale excursus questo giudice ritiene di poter affermare la
responsabilità del F. in ordine al reato ascrittogli in quanto di
esso appaiono compiutamente realizzati gli elementi oggettivi e
soggettivi richiesti.
Il sottufficiale con piena
consapevolezza della portata del suo gesto si è intenzionalmente
posto in una posizione di comando che non gli competeva.
Perché non sorgessero dubbi o comunque inequivoca la sua volontà
l'imputato, dopo aver disconosciuto l'Autorità dei superiori circa
il Comando navale con manifestazione espressa di tale intenzione, e
comunicato ai Comandanti Unità Navali e Mezzi Navali che avrebbero
dovuto attenersi solo alle sue direttive, faceva seguire a ciò
l'emanazione di ordini e disposizioni circa l'impiego dei mezzi,
contrastanti con quelli precedentemente impartiti dall'Autorità
Competente dichiarati dallo stesso «abrogati».
In ordine all'arbitrarietà della condotta a nulla vale il rilievo
circa una presunta non conformità della normativa di imbarco con le
disposizioni del Codice della Navigazione: a parte il fatto che in
dottrina è ampiamente dibattuto e controverso il problema diretto a
stabilire se rientrino nella materia oggetto del diritto della
navigazione le navi e gli aeromobili militari.
Va precisato a scanso di equivoci di fronte ad osservazioni
puramente suggestive che il maresciallo F. ha operato al di fuori
di una situazione che imponesse la salvaguardia della vita umana in
mare: cioè si potrebbe dubitare del requisito della indebita
condotta solo se l'azione fosse stata posta in essere in una
situazione contingente particolare riconducibile allo stato di
necessità di cui all'art. 54 c.p. o di necessità militare di cui
all'art. 44 c.p.m.p.
In verità il F. ha agito solo perché
non riteneva soddisfacente il modo in cui i problemi venivano
affrontati e risolti dai suoi superiori.
E sotto il profilo soggettivo non rileva la circostanza che il
sottufficiale perseguisse lo scopo di smuovere l'ambiente perché si
addivenisse ad una soluzione definitiva: il dolo del reato è dolo
generico e sotto questo aspetto non si può disconoscere che egli
aveva la piena coscienza di arrogarsi poteri che non gli
spettavano.
Infine si esclude che nel caso di specie vi sia stato semplicemente
tentativo di usurpazione e non solo perché trattandosi di reato di
pericolo vi sarebbe incompatibilità logica tra i due concetti, ma
perché a ben guardare siano in presenza di una attività
compiutamente realizzata e non semplicemente idonea e diretta
inequivocabilmente allo scopo; non di attività propedeutica e
preparatoria si tratta ma di vero e proprio esercizio di una
funzione, con il compimento di atti ad essa inerenti.
Pertanto va affermata la penale responsabilità dell'imputato per
quanto concerne la contestazione sub A).
(Omissis). |