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Pretore Bassano del
Grappa.
10 marzo 1981. Pres. Caccin, Rel. Caccin, Imp.G.
Reati contro la pubblica
amministrazione - Delitti - Dei privati - Usurpazione di funzioni
pubbliche - Elemento oggettivo - Specie escluse: convocazione di
consiglio comunale da parte di privato cessato dall'incarico di
sindaco.
(Cod.pen. art. 347; d. P. R. 16
maggio 1960, n. 570, art. 8;
R.D. 3 marzo 1934, n. 383, art. 34; R.D. 4 febbraio 1915, n. 148,
art. 151)
Per aversi usurpazione di pubbliche
funzioni è necessario non solo l'esercizio, senza poteri, della
funzione pubblica, ma che questa sia esercitata per fini propri
dell'usurpatore, in contrasto con quelli della pubblica
amministrazione. (Nella specie, è stata esclusa la configurabilità
del reato di cui all'art. 347 cod. pen. nel fatto della
convocazione della giunta municipale, per la trattazione di
argomenti da parte di ex sindaco non rieletto nella carica).
(C.E.D. Cassazione)
Corte di Appello
Napoli.
Sez. 6, 30 giungo 1987, n. 02405. Pres. Gorini, Rel. Maffei, P.M.,
Ciro, Imp. A.
Delitti contro la persona -
Delitti contro la libertà individuale - Violenza privata -
Usurpazione di pubbliche funzioni - Concorso - Condizioni.
(Cod.pen. artt. 610, 81, 110 e
347)
Vicenda: due imputati, propongono
appello avverso la sentenza che li aveva condannati per avere in
concorso tra di loro e con minaccia consistita nell'aver adoperato
la forza intimidatrice della qualifica di agenti di polizia, con
più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, costretto
alcuni passanti a consegnare i documenti ed un altro a farsi
perquisire la borsa. Ancora di aver usurpato la funzione di agenti
di polizia, fermando e perquisendo con l'aggravante di aver
commesso il fatto per realizzare il reato che precede. Gli imputati
sono assolti dall'imputazione di violenza privata e prosciolti per
amnistia da quella di usurpazione di pubbliche funzioni.
Ragioni della decisione: occorre tener presente che, per integrare
l'elemento delle minaccie, previsto dall'art. 610 cod. Pen. non è
sufficiente il "metus publicae potestatis", che deriva dal reato di
usurpazione di pubbliche funzioni di cui all'art. 347 cod. pen., ma
è necessario che l'autore del reato prospetti un danno futuro ed
ingiusto alla persona offesa. Solo cosi può esservi concorso tra
l'art. 347 ed il 610 cod. pen. Nella specie, non emerge dagli atti
un atteggiamento minaccioso, ma solo la richiesta di documenti e la
pretesa di perquisire la borsa di un passante sorrette unicamente
dalla qualifica di agenti della polizia di stato che gli imputati
si sono arrogata. Quindi un atteggiamento brusco non accompagnato
da concrete minacce, non basta ad integrare l'ipotesi di violenza
privata. Il reato p.p. dall'art. 347 cod. pen. è estinto per
amnistia.
(C.E.D. Cassazione)
Pretore
Legnano.
21 maggio 1984. Pres. Carboni, Rel. Carboni, Imp. G.
Parte civile - Costituzione in
genere - Maltrattamento di animali - Ente nazionale protezione
animali - Costituzione di parte civile - Inammissibilità.
Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti dei privati -
Usurpazione di funzioni pubbliche - Necessita che l'agente si
arroghi qualifiche - Esclusione - Condizioni per la sussistenza del
reato
(Cod. proc. pen. art. 91; Cod.
pen. art. 347)
Vicenda: è inammissibile, perché
tendente a snaturare l'istituto della costituzione di parte civile
da azione civile inserita nel processo penale in un'accusa privata,
in contrasto con i principi fondamentali del diritto vigente, la
costituzione di parte civile, in un processo penale per
maltrattamento di animali, dell'ente nazionale per la protezione
animali.
Ragioni della decisione: perché sussista il reato di usurpazione di
funzioni pubbliche non è sufficiente che l'agente compia attività
materialmente uguali a quelle nelle quali si estrinseca la pubblica
funzione, e non e' necessario che l'agente si arroghi altresì
titoli o qualifiche; è necessario e sufficiente che l'agente, in
una situazione di apparenza di legalità, compia attività riservate
a pubbliche funzioni arrogandosene il diritto. Usurpa la funzione
giurisdizionale inquirente il funzionario dell'ente protezione
animali che, ricevuta una segnalazione di sevizie ad animali,
compia indagini, ricerchi testimonianze, proceda all'interrogatorio
dell'accusato cercando di farlo confessare, presenti una denuncia
sulla base della segnalazione avuta e dell'istruttoria svolta con
la quale chiede al giudice penale di pronunciarsi sulle accuse da
lui formulate.
(C.E.D. Cassazione)
Pretore Bassano
del Grappa.
27 febbraio 1981. Pres. Caccin, Rel. Caccin, att. Guarise
Reati contro la pubblica
amministrazione - Delitti - Usurpazione di funzioni pubbliche -
Nozione.
(Cod. pen. art.
347)
Il reato previsto dall'art. 347
codice penale si consuma con la materiale usurpazione delle
pubbliche funzioni, ossia con l'arbitrario esercizio di pubblici
poteri da parte di chi non abbia un'investitura legittima; ma
occorre altresì che la pubblica funzione venga esercitata per fini
esclusivamente propri dell'usurpatore, contrastanti con quelli
della pubblica amministrazione. (fattispecie in cui non si è
ritenuto sussistere il reato nel caso di un sindaco che, benché
cessato dalla carica, aveva convocato la giunta municipale).
Giurisprudenza di merito, 1983, pagg. 193.
Pretore
Legnano.
21 maggio 1984. Pres. Carboni, Rel. Carboni, att. Guerrini
Reati contro la moralità pubblica
e il buon costume - Animali in materia penale - Maltrattamento -
Fattispecie - Oltraggio - Reazione ad atti arbitrari - Presupposto
per l'applicazione dell'esimente - Usurpazione di funzioni
pubbliche - Funzioni giurisdizionali - Fattispecie - Sussistenza
del reato.
(Cod.pen. art. 727, 341 e 347;
D.L. Lgt.14 settembre 1944, n. 288, art. 4)
Rispondono del reato p. e p.
dall'art. 727 cod. pen. i dipendenti comunali che, a seguito di
un'ordinanza sindacale che dispone la cattura e l'abbattimento dei
cani randagi, dopo avere catturato un cane legato al traino di
un'autovettura, lo fanno trascinare insanguinato per un lungo
tratto di strada. Ai fini della sussistenza del reato di oltraggio,
non ricorre la causa di non punibilità prevista dall'art. 4 del
D.L. Lgt. 14 settembre 1944 n. 288 nei confronti di chi abbia
oltraggiato un vigile urbano come reazione alle sevizie inflitte a
un animale, essendo tale causa di non punibilità applicabile solo a
colui che subisce l'atto arbitrario. Risponde del reato di
usurpazioni di pubbliche funzioni giurisdizionali inquirenti il
funzionario dell'e.n.p.a. che raccolga prove dirette ad accertare
la sussistenza del fatto previsto nell'art. 727 cod. pen.
Giurisprudenza di merito, 1984, pagg. 1153.
Pretore
Legnano.
21 maggio 1984. Pres. Carboni, Rel. Carboni, att. Giudici
Reati contro la pubblica
amministrazione - Nozione di pubblico ufficiale - In genere -
Usurpazione di pubbliche funzioni - Funzioni giurisdizionali -
Funzioni inquirenti - Attività che spettano all'autorità
giudiziaria - Apparenza di legalità - Sussistenza del reato (cod.
pen. art. 347).
(Cod. pen. art.
347)
Commette il reato di usurpazione di
funzioni, in particolare di funzioni giurisdizionali, colui che,
anche senza sostituzioni di persona o usurpazione di titolo, compie
funzioni inquirenti in modo che, in una situazione di apparenza di
legalità tale da porre l'inquisito quanto meno nel dubbio se debba
o meno sottostare alle inquisizioni, compia in qualsiasi forma,
quelle attività che, nel loro complesso, appartengono al potere
giudiziario dello stato: fare accertamenti sulla base di una
denuncia di reato, raccogliere prove, contestare illeciti,
interrogare, fare richieste al giudice sulla base delle denuncie
avute e delle prove raccolte.
Rivista Italiana diritto procedura penale, 1985, pagg. 338.
Pretore
Legnano.
21 maggio 1984. Pres. Carboni, Rel. Carboni, att. Guerini
Reati contro la pubblica
amministrazione - Delitti - Dei privati - Usurpazione di funzioni
pubbliche - Reato - Sussistenza - Fattispecie.
(Cod. pen art. 347 e
727)
Risponde del reato di usurpazione di
funzioni pubbliche chi, nelle vesti di privato cittadino, abbia
usurpato le funzioni giurisdizionali, raccogliendo prove dirette ad
accertare la sussistenza di un reato (nella specie, un funzionario
dell'ente protezione animali, ricevuta una segnalazione di sevizie
di animali, aveva presentato denuncia all'autorità giudiziaria,
sulla base delle risultanze dell'istruttoria da lui svolta per
accertare la sussistenza del reato di cui all'art. 727 cod.
pen.).
Il foro italiano, 1986, pagg. 393.
Pretore
Milano.
13 marzo 1986. Pres. Malacarne, Rel. Malacarne, att. Cond. Felice,
conv. G.
Comunione e condominio -
Condominio negli edifici - Regolamento - Uso delle cose comuni: 1)
Soggetti obbligati - Aventi causa del condomino - Comodatario; 2)
Previsione di sanzioni pecuniarie in caso di inosservanza -
Accertamento delle violazioni da parte di guardie giurate -
Legittimità.
(Cod.civ. artt. 1118, 1123,
1138, 1804 e 1130; Cod.pen. art. 347; D.P.R.15 giungo 959, n. 393,
art. 136, 137)
Le prescrizioni del regolamento di
condominio relative all'uso delle cose comuni vincolano gli aventi
causa del condomino e devono quindi essere osservate anche dal
comodatario. In materia di disciplina dell'uso dei beni comuni
(parcheggio auto in ambito condominiale), è legittima la previsione
- contenuta nel regolamento condominiale - di sanzioni pecuniarie
per l'inosservanza della normativa prescritta, il cui accertamento
ben può essere demandato a guardie giurate che in tale attività -
svolta in strade di proprietà privata con accesso controllato - non
prestano alcun servizio di Polizia stradale né usurpano altrimenti
pubbliche funzioni.
Giustizia civile, 1987, pagg. 2138. |