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Reati contro la pubblica
amministrazione - Nozione di pubblico ufficiale - In genere -
Falsità in atti - Delitti - Dei privati - Usurpazione di
funzioni pubbliche - Fattispecie - Organi di fatto di una cassa
malattia.
(Cod. pen. artt. 357, 347 e
476)
Sez. 5, 8 marzo 1967, n. 477.
Pres. Luciani, Rel. Ferrero, P.M. (conf.) De Andreis, Imp.
T.
Devono rispondere di falsità in atto
pubblico - e non di usurpazione di pubbliche funzioni - il
presidente ed i componenti del seggio elettorale di una cassa
comunale di malattia dei coltivatori diretti, che, pur non essendo
stati ritualmente investiti di tale ufficio con la prevista nomina
da parte del presidente uscente della stessa cassa, abbiano
tuttavia esercitato le funzioni anzidette come organi di fatto
dell'ente medesimo con il pieno consenso di esso, sia pure
tacitamente manifestato con fatti univoci, con conseguente valida
imputazione all'ente stesso del risultato della loro
attività.
(C.E.D. Cassazione n. 104471)
Reati contro la
pubblica amministrazione - Delitti - Dei privati - Usurpazione di
funzioni pubbliche - Estremi del reato.
(Cod. pen. art.
347)
Sez. 6, 23 novembre 1967, n.
1754. Pres. Polimeno, Rel. Testasecca, P.M. (conf.) pm, Imp.
P.
Il delitto di usurpazione di
pubbliche funzioni ricorre allorché la pubblica funzione venga
esercitata non solo senza legittima investitura, ma per fini
esclusivamente propri, in contrasto con quelli della pubblica
amministrazione, dando luogo ad atti privi di qualsiasi efficacia
che non vengono presi in considerazione dalla pubblica
amministrazione.
(C.E.D. Cassazione n. 107085).
Reati contro la
pubblica amministrazione - Delitti - Dei privati - Usurpazione di
funzioni pubbliche - Consumazione.
(Cod. pen. art.
347)
Sez. 3, 11 ottobre 1968, n. 1295.
Pres. Baccigalupi, Rel. Leone, P.M. (parz. diff.) p.m., Imp.
B.
Il reato di usurpazione di pubbliche
funzioni si consuma con la materiale usurpazione di pubbliche
funzioni, ossia con l'arbitrario esercizio di pubblici poteri da
parte di chi non ha alcuna legittima investitura.
(C.E.D. Cassazione n. 109612)
Reati contro la
pubblica amministrazione - Delitti - Dei privati - Usurpazione di
funzioni pubbliche - Usurpazioni di titoli - Concorso di reati -
Configurabilità.
Reati contro la fede pubblica - Delitti -Falsità personale -
Usurpazione di titoli o di onori.
(Cod. pen. art. 498 co. 2 e
art. 347)
Sez. 6, 15 ottobre 1968, n. 1282.
Pres. Ianiri, Rel. Pizzillo, P.M. (conf.) p.m., Imp. B.
È configurabile il concorso fra il
delitto di usurpazione di pubbliche funzioni e quello di
usurpazione di titoli. Trattasi di due ipotesi criminose che si
differenziano sia per il bene giuridico alla cui tutela sono
rispettivamente destinate (la pubblica amministrazione e la fede
pubblica), sia per la rispettiva struttura, giacche a concretare il
reato di usurpazione di titolo basta porre in essere qualsiasi
fatto nel quale sia attuata la volontà di arrogarsi una falsa
qualità personale, mentre per la configurabilità del reato di cui
all'art. 347 cod. pen. occorre l'ulteriore usurpazione concreta di
attribuzioni inerenti alla pubblica funzione.
(C.E.D. Cassazione n. 109660)
Reati contro la
pubblica amministrazione - Delitti - Dei privati - Usurpazione di
funzioni pubbliche - Nozione.
(Cod. pen. art.
347)
Sez. 6, 22 aprile 1969, n. 935.
Pres. Restaino, Rel. Giorgioni, P.M. (conf.) Padoin, Imp.
D.
Per la configurabilità del reato di
cui all'art. 347 cod. pen. occorre che taluno, usurpando pubbliche
funzioni, eserciti le stesse concretamente ed arbitrariamente. Non
è sufficiente, quindi, un irregolare esercizio o un abuso di
potere, ma occorre che la pubblica funzione venga esercitata non
solo senza legittima investitura, ma per fini propri ed in
contrasto con quelli della P.A., da agente consapevole della
illegittimità del suo comportamento.
(C.E.D. Cassazione n. 111607)
Reati contro la
pubblica amministrazione - Delitti - Dei privati - Usurpazione di
funzioni pubbliche - Violenza privata - Concorso -
Ammissibilità.
Reati contro la persona - Delitti contro la libertà Individuale -
Violenza privata.
(Cod. pen. artt. 347 e
610)
Sez. 3, 17 maggio 1971, n. 1119.
Pres. Lippiello, Rel. Cocola, P.M. (conf.) Lapiccirella, Imp.
M.
È configurabile il concorso fra il
delitto di usurpazione di pubbliche funzioni e quello di violenza
privata trattandosi di due ipotesi criminose che si differenziano
per il bene giuridico alla cui tutela sono rispettivamente
destinate (tutela della titolarità dell'esercizio della pubblica
funzione della pubblica amministrazione - tutela della libertà
personale) per la diversità degli elementi costitutivi, sia
oggettivi o materiali, sia soggettivi.
(C.E.D. Cassazione n. 119011)
Reati contro la
pubblica amministrazione - Delitti - Dei privati - Usurpazione di
funzioni pubbliche - Concorso con il delitto di usurpazione di
titoli e onori - Ipotizzabilità.
Reati contro la fede pubblica - Delitti - Falsità personale -
Usurpazione di titoli o di onori - Concorso con il delitto di
usurpazione di funzioni pubbliche - Ipotizzabilità.
Reato - Concorso di reati - Concorso materiale - Concorso del
delitto di usurpazione di funzioni pubbliche con il delitto di
usurpazione di titoli e onori - Ipotizzabilità.
(Cod. pen. artt. 81, 347 e
498)
Sez. 6, 19 giugno 1973, n. 9566.
Pres. Mongiardo, Rel. Giorgioni, P.M. (conf.) Marcì, Imp.
C.
I reati di usurpazione di funzioni
pubbliche (art. 347 cod. pen.) e di usurpazione di titoli o di
onori (art. 498 cod. pen.) tutelano rispettivamente la pubblica
amministrazione e la fede pubblica: ad integrare il primo è
necessario l'esercizio della pubblica funzione, e cioè il
compimento di atti a questa inerenti; ad integrare il secondo è
sufficiente l'attribuzione da parte del soggetto attivo di una
qualità che il medesimo non possiede. L'usurpazione del titolo non
può considerarsi come elemento costitutivo o presupposto del reato
di cui all'art. 347 cod. pen., potendosi verificare l'esercizio
illegittimo di una pubblica funzione anche senza l'attribuzione da
parte dell'agente della qualità di pubblico ufficiale: ne consegue
che, se il soggetto attivo, oltre ad attribuirsi falsamente la
qualità di pubblico ufficiale, assume quelle funzioni che per legge
a tale qualità si ricollegano, si ha concorso materiale dei reati
di cui agli artt. 347 e 498 cod. pen.
(C.E.D. Cassazione n. 125812)
Ordinamento
giudiziario - Indipendenza dei magistrati - Potere del pretore
dirigente di assegnare il lavoro giudiziario - Revoca
dell'assegnazione già disposta - Legittimità - Condizioni - Facoltà
dei singoli pretori di autoattribuirsi l'assegnazione -
Esclusione.
(Cod. pen. art. 347; R.D. 30
gennaio 1941, n. 12, art. 38)
Sez. 6, 21 dicembre 1973, n. 2034
cc. Pres. Mongiardo, Rel. Giorgioni, P.M. (conf.) p.m., Imp.
M.
Spetta al pretore dirigente, tra le
altre attribuzioni, anche la distribuzione del lavoro giudiziario
fra le varie sezioni e fra i vari magistrati della pretura; e non è
di per sé illegittimo il potere del dirigente di disporre la revoca
della già disposta assegnazione di un determinato affare
giudiziario (salvo il diritto del magistrato spogliato della
cognizione dell'affare di chiedere che il dirigente motivi per
iscritto l'adottato provvedimento, come ha precisato la corte
costituzionale nella sentenza 18 luglio 1973, n. 143). È comunque
da escludere che un pretore possa autoattribuirsi l'assegnazione.
(Applicazione in tema di usurpazione di funzioni pubbliche).
(C.E.D. Cassazione n. 126844)
Reati contro la
pubblica amministrazione - Delitti - Dei privati - Usurpazione di
funzioni pubbliche - Da parte di pubblico ufficiale appartenente
all'ente competente - Configurabilità.
(Cod. pen. art.
347)
Sez. 6, 17 giugno 1974, n. 9395.
Pres. Felicetti, Rel. Taglienti, P.M. (conf.) Antonucci, Imp.
T.
Commette il reato di cui all'art. 347 cod. pen. chiunque si arroghi
funzioni che non gli competono anche se abbia la veste di pubblico
ufficiale e appartenga all'ente che ha la competenza a decidere in
materia.
(C.E.D. Cassazione n. 128699).
Reati contro la
pubblica amministrazione - Delitti - Dei pubblici ufficiali - Abuso
di ufficio in casi non preveduti specificamente dalla legge - Dei
privati - Usurpazione di funzioni pubbliche - Differenze -
Fattispecie.
(Cod. pen artt. 323 e
347)
Sez. 6, 8 ottobre 1974, n. 1560.
Pres. Mongiardo, Rel. Barboni, P.M. (conf.) De Andreis, Imp.
R.
Si ha usurpazione di funzioni pubbliche (art. 347 cod. pen.)
allorché tali funzioni vengono svolte da persona che non può
esercitarle in modo assoluto; si verte, invece, in tema di abuso di
ufficio (art. 323 cod. pen.) nell'ipotesi di violazione dei limiti
o delle condizioni poste all'esercizio di una pubblica funzione da
parte di chi abbia la capacità di esercitarla e sia in concreto
investito della relativa potestà. (Nella specie è stato ritenuto
configurabile il delitto di cui all'art. 323 cod. pen. nel fatto
del medico, nominato ufficiale sanitario, che aveva svolto tali
funzioni fuori della circoscrizione territoriale di sua
competenza).
(C.E.D. Cassazione n. 129266)
Reati contro la
fede pubblica - Delitti - Falsità in atti - In genere - In atti
pubblici - Sottoscrizione apocrifa di atto pubblico - Falsità
documentale - Configurabilità - Rapporti con il delitto di
usurpazione delle pubbliche funzioni.
Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti - Dei privati -
Usurpazione di funzioni pubbliche - Rapporti col delitto di falsità
documentale - Fattispecie: sottoscrizione apocrifa di atto
pubblico.
(Cod. pen. artt. 347 e
476)
Sez. 6, 8 marzo 1977, n. 6389.
Pres. Mongiardo, Rel. Marini, P.M. (conf.) Corrias, Imp. M.
Indipendentemente dalla
configurabilità di altro reato, a titolo di concorso, l'apposizione
di firma falsa su un atto lede essenzialmente la pubblica fede ed è
punibile come falso documentale. (Nella specie il giudice di merito
aveva ritenuto assorbito nel reato di usurpazione delle pubbliche
funzioni quello di falso).
(C.E.D. Cassazione n. 135942)
Reati contro la
pubblica amministrazione - Delitti - Dei privati - Usurpazione di
funzioni pubbliche - Truffa - Concorso - Configurabilità.
Reati contro il patrimonio - Delitti - Truffa - Concorso di
reati.
(Cod. pen. artt. 347 e
640)
Sez. 3, 21 marzo 1960, n. 1405.
Pres. Frisoli, Rel. Forlenza, P.M. (conf.) Lorenzo, Imp.
C.
Il delitto previsto dall'art. 347 cod. pen. può concorrere con
quello previsto dall'art. 640 cod. pen. quando la usurpazione di
funzioni pubbliche abbia servito a commettere una truffa.
(C.E.D. Cassazione n. 098408)
Reati contro la
pubblica amministrazione - Delitti - Dei pubblici ufficiali - Abuso
di ufficio in casi non preveduti specificamente dalla legge -
Delitti - Dei privati - Usurpazione di funzione pubblica -
Differenze.
(Cod. pen. artt. 323 e
347)
Sez. 6, 4 febbraio 1983, n. 3043.
Pres. Mainieri, Rel. Simoncelli, P.M. (conf.) Di Renzo, Imp.
D.
Poiché l'abuso di ufficio nei casi non preveduti specificamente
dalla legge può consistere anche, dal punto di vista psicologico,
nell'usurpazione di potere, si avrà il reato di cui all'art. 323
cod. pen., e non quello più grave di cui all'art. 347 dello stesso
codice, quando il pubblico ufficiale, pur invadendo funzioni che in
modo assoluto egli non può esercitare, abbia, dal punto di vista
psicologico, non il dolo di usurpare, ma semplicemente quello di
abusare dei poteri.
(C.E.D. Cassazione n. 158361)
Reati contro la
persona - Delitti contro la libertà individuale - Violenza privata
- Usurpazione di funzioni pubbliche - Imputazione del reato di
violenza privata - Condanna per il reato di cui all'art. 347 cod.
pen. - Legittimità.
Sentenza penale - Relazione tra la sentenza e l'accusa contestata -
Fatto diverso - Ipotesi varie - Imputazione di violenza privata -
Condanna per il reato di usurpazione di funzioni pubbliche -
Nullità - Esclusione.
(Cod. pen. artt. 347 e
610)
Sez. 6, 6 aprile 1983, n. 4925.
Pres. Mainieri, Rel. Di Gennaro, P.M. (conf.) Antonucci , Imp.
C.
Il reato di violenza privata comprende anche l'ipotesi di
usurpazione delle pubbliche funzioni; bene può il giudice,
pertanto, derubricando la originaria imputazione di cui all'art.
610 cod. pen., ritenere sussistente il reato di cui all'art. 347
cod. pen.
(C.E.D. Cassazione n. 159229)
Reati contro la
pubblica amministrazione - Delitti - Dei privati - Usurpazione di
funzioni pubbliche - Pubblico ufficiale - Notifica di provvedimento
di cessazione o sospensioni dalle funzioni - Prosecuzione della
attività - Configurabilità del reato - Fattispecie: prosecuzione
delle funzioni da parte di direttore didattico trasferito ad altra
scuola elementare.
(Cod. pen. art.
347)
Sez. 6, 10 ottobre 1984, n.
10703. Pres. Faccini, Rel. Cersosimo, P.M. (diff.) Minozzi, Imp.
B.
Commette il reato di usurpazione di funzioni pubbliche, il pubblico
ufficiale che prosegua nello svolgimento delle medesime, dopo che
esse siano cessate o sospese per un provvedimento a lui notificato.
In tal caso sono irrilevanti i motivi per i quali il funzionario
ritenga di non dovere prestare osservanza all'atto amministrativo
portato a sua conoscenza nelle forme di legge. (Nella specie è
stato ritenuto configurabile il reato a carico di un direttore
didattico che, destinato a svolgere funzioni identiche in altra
scuola, aveva continuato ad espletare la sua attività presso quella
dalla quale era stato allontanato).
(C.E.D. Cassazione n. 166911)
Reati contro la
pubblica amministrazione - Delitti - Dei privati - Usurpazione di
funzioni pubbliche - Organizzazione e gestione di corsi di
preparazione agli esami di abilitazione alla professione di ottico
e di odontotecnico - Sussistenza del reato di usurpazione di
funzioni pubbliche - Esclusione.
Sanità pubblica - In genere - Organizzazione e gestione di corsi di
preparazione agli esami di abilitazione alla professione di ottico
e di odontotecnico - Sussistenza del reato di usurpazione di
funzioni pubbliche - Esclusione.
Professionisti - Medici e chirurghi - Arti ausiliarie delle
professioni sanitarie - Organizzazione e gestione di corsi di
preparazione agli esami di abilitazione alla professione di ottico
e di odontotecnico - Sussistenza del reato di usurpazione di
funzioni pubbliche - Esclusione.
(Cod. pen. art. 347; R.D. 27
luglio 1934, n. 1265, art. 140)
Sez. 6, 4 giugno 1986, n. 9526.
Pres. Mastursi, Rel. Teresi, P.M. (diff.) Aponte, Imp. F.
L'organizzazione e la gestione di corsi di preparazione agli esami
di abilitazione alla professione di ottico e di odontotecnico non
integrano, indipendentemente dalla necessità o meno di un'esplicita
autorizzazione, il reato di usurpazione di pubbliche funzioni, di
cui all'art. 347 cod. pen. Infatti, poiché la condotta sanzionata
da tale norma consiste o nel prendere possesso di un ufficio o,
quantomeno, nel compimento di qualche atto di esercizio dei poteri
corrispondenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio,
tale carattere di abusività non riveste il comportamento limitato
all'indicata attività di insegnamento, esclusa espressamente la
possibilità di un diretto conseguimento della specifica
abilitazione prevista dall'art. 140 R.D. 27 luglio 1934, n. 1265
(T.U. Leggi sanitarie).
(C.E.D. Cassazione n. 173767)
Reati contro la
pubblica amministrazione - Delitti - Dei privati - Usurpazione di
pubbliche funzioni - Abuso di ufficio - Differenze.
(Cod. pen. artt. 323 e
347)
Sez. 6, 10 luglio 1995, n. 09348.
Pres. Pisanti, Rel. Caso, P.M. (conf.), Imp. P.G. in proc.
M.
Per la configurabilità del reato di cui all'art. 347 cod. pen.
(usurpazione di pubbliche funzioni) è necessario che le pubbliche
funzioni vengano svolte - senza legittima investitura e per fini
esclusivamente propri e in contrasto con quelli della pubblica
amministrazione - da persona che non può esercitarle in modo
assoluto. Si verte, invece, in tema di abuso di ufficio
nell'ipotesi di violazione delle condizioni o dei limiti posti
all'esercizio di una funzione pubblica da chi abbia la capacità di
esercitarla e sia in concreto investita della relativa
potestà.
(C.E.D. Cassazione n. 202998)
Reati contro la
pubblica amministrazione - Delitti - Dei privati - Usurpazione di
funzioni pubbliche - In genere - Opposizione alla richiesta di
archiviazione - Soggetto competente - Individuazione -
Fattispecie.
Indagini preliminari (cod. proc. pen. 1988) - Chiusura delle
indagini - Archiviazione - Richiesta del pubblico ministero -
Opposizione della persona offesa - In genere - Usurpazione di
funzioni pubbliche - Soggetto competente - Individuazione -
Fattispecie.
(Cod.pen. art. 347; Nuovo cod.
proc. pen. artt. 408 e 410)
Sez. 6, 9 febbraio 2000, n. 636
cc. Pres. Di Noto, Rel. Di Virginio, P.M. (conf.), Imp.
M.
Nel reato di usurpazione delle funzioni pubbliche, persona offesa è
soltanto la pubblica amministrazione. Tuttavia, deve ritenersi
inammissibile il ricorso proposto dal rappresentante di un istituto
di una facoltà universitaria (che non è dotato di personalità
giuridica), col quale si deduca la nullità del decreto di
archiviazione del G.I.P. per omesso avviso della richiesta del P.M.
Infatti, la legittimazione a proporre l'opposizione alla richiesta
di archiviazione, come l'impugnazione del provvedimento del G.I.P.,
spettano - eventualmente - al rettore.
(C.E.D. Cassazione n. 215847)
Reati contro la
pubblica amministrazione - Delitti - Dei privati - Usurpazione di
funzioni pubbliche - Condotta del reato - Inerenza a funzioni
pubbliche o a impiego pubblico - Necessità -
Fattispecie.
(Cod. pen. art.
347)
Sez. 6, 28 febbraio 2001, n.
13138. Pres. Pisanti, Rel. Colla, P.M. (diff.) Abbate, Imp.
G.
La condotta consistente nel richiedere informazioni riservate sul
conto di una persona non integra il reato di usurpazione delle
funzioni pubbliche (art. 347 cod. pen.), il quale presuppone che
l'atto arbitrariamente compiuto dall'autore del fatto inerisca a
una funzione o a un impiego pubblici, nei quali non rientra il
comportamento sopra menzionato. (In applicazione di tale principio
la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna di un
soggetto che, esibendo un tesserino del Ministero dell'Interno e
riferendo falsamente di essere in servizio presso la Polizia di
Stato, aveva chiesto informazioni riservate sul conto di una
persona).
(C.E.D. Cassazione n. 218468)
Reati contro la
pubblica amministrazione - Delitti - Dei privati - Usurpazione di
funzioni pubbliche - Sopravvenienza di una causa di ineleggibilità
- Decadenza di diritto conseguente a sentenza di condanna per uno
dei reati previsti dalla legge n.16 del 1992 - Configurabilità del
reato di usurpazione di funzioni pubbliche in virtù
dell'operatività automatica della decadenza - Esclusione -
Provvedimento ad hoc rimesso agli organi competenti -
Necessità.
(Cod. pen. art. 347; L. 19
marzo 1990, n. 55 art. 15; L. 18 gennaio 1992, n. 16, art. 1, co.
4)
Sez. 6, 19 settembre 2000, n.
6191. Pres. D'Asaro, Rel. Di Noto, P.M. (conf.) Abbate, Imp. P.G.
in proc. G.
La decadenza da una carica pubblica, quale effetto della condanna
per un delitto che priva il soggetto dell'elettorato passivo - per
uno dei reati tassativamente indicati dall'art.1, comma 1, della
legge 18 gennaio 1992, n.16 - pur operando di diritto dal passaggio
in giudicato della sentenza, non esime dall'osservanza della
procedura prevista dall'art.15 della legge n.55 del 1990, come
modificato dalla legge n.16 del 1992, ed, in particolare
dell'obbligo, previsto per la cancelleria del Tribunale o la
segreteria del pubblico ministero di comunicare i provvedimenti
dell'autorità giudiziaria al prefetto, rientrando nei compiti di
quest'ultimo disporre la sospensione del sindaco, del presidente
della Giunta e del presidente del Consiglio comunale e spettando,
altresì, alle assemblee elettive la competenza a pronunciarsi sulla
decadenza dei propri membri per il sopravvenire di una causa di
ineleggibilità, secondo la particolare procedura prevista
dall'art.9-bis del D.P.R. 16 maggio 1960, n.570, ed in particolare
spettando al Consiglio comunale, in sede amministrativa, dichiarare
la decadenza dalla carica di sindaco. Ne consegue che non sussiste
il reato di usurpazione di pubbliche funzioni di cui all'art.347,
cpv, cod. pen., nell'ipotesi in cui il soggetto non abbia avuto
notizia, nelle forme previste dalla succitata legge n. 55 del 1990
e successive modifiche, del provvedimento di cessazione o di
sospensione dalle funzioni e permanga, pertanto, nella carica
elettiva della quale a suo tempo sia stato legittimamente
investito.
(C.E.D. Cassazione n. 219084) |