L'Arma dei
Carabinieri, quale forza militare di polizia in servizio permanente
di pubblica sicurezza, dipende:
Questa
duplicità di funzioni ha risvolti a livello sia
tecnico-amministrativo sia contabile.
Il Ministero della Difesa, infatti, è responsabile per quanto
concerne il personale, l'amministrazione e le attività logistiche,
mentre quello dell'Interno gestisce l'accasermamento e il
casermaggio connessi con l'assolvimento dei compiti di
polizia.
Tale preambolo si rende necessario al fine di comprendere al meglio
la materia che a noi in particolare interessa, ovvero la
somministrazione e la gestione delle risorse finanziarie affidate
all'Arma dei Carabinieri.
Il Ministero della Difesa, infatti, si serve per lo più della
contabilità speciale per le assegnazioni dei fondi di sua
pertinenza, mentre il Ministero degli Interni, nonché gli altri
dicasteri dai quali l'Arma dipende funzionalmente, si servono del
funzionario delegato per somministrare i fondi necessari per il
funzionamento della nostra istituzione.
Nei prossimi capitoli ho affrontato nel dettaglio i due istituti
evidenziandone le peculiarità e l'importanza che rivestono per la
stessa esistenza dell'Arma, servendo, per questo, del R.A.U., delle
Istruzioni Amministrative e Contabili relative al R.A.U., di norme
fondamentali quali sono la Legge di Contabilità Generale dello
Stato ed il relativo Regolamento nonché, per la parte afferente il
funzionario delegato, del testo scritto da Luigi Papiano, "Il
Funzionario Delegato".
2. La contabilità speciale
La contabilità
di Stato definita "ordinaria" è regolata principalmente dalla Legge
di Contabilità di Stato n.2440/1923 e relativo Regolamento e può
sommariamente definirsi come l'insieme di norme che disciplinano
l'attività gestoria dei pubblici poteri. Diversa è, invece, la
contabilità speciale, disciplinata dagli artt. 585 e seguenti del
Regolamento di Contabilità Generale dello Stato, R.D. 23.05.1924 n.
827. Detta contabilità si contraddistingue da quella ordinaria per
l'ampio decentramento da cui è caratterizzata. In particolare, per
l'Amministrazione Militare, la necessità di servirsi della
contabilità speciale nasce dalla esigenza di mobilità cui il
personale ed i Reparti sono soggetti per motivi operativi ed
addestrativi. Da qui la inevitabile necessità che i pagamenti
possano essere effettuati a livello periferico anche dalla unità
più elementare (come, ad esempio, la SAP, che è l'unità elementare
amministrativa dell'Arma in sede di Comando Provinciale),
necessità, questa, che non si sarebbe potuta realizzare qualora
l'Arma si fosse servita della contabilità ordinaria contraddistinta
dall'accentramento di spesa.
a.
Previsione del fabbisogno
Affinché si
possano effettuare le assegnazioni delle risorse finanziarie agli
Enti periferici, gli stessi, l'anno precedente a quello di
interesse, devono prevedere l'ammontare delle spese che presumono
di dover sostenere nell'esercizio finanziario successivo. Ai sensi
dell'art. 168 del R.A.U., infatti, gli Enti devono prevedere, sulla
base dei programmi e di quant'altro possa influire sulle spese,
entro il mese di settembre, e distintamente per capitolo di
bilancio, il fabbisogno dei fondi necessari per poter sostenere le
spese relative all'anno finanziario successivo. Ogni Ente comprende
nella predetta previsione quella dei Distaccamenti che sono da esso
dipendenti amministrativamente. Per fare questo gli Enti inviano,
entro il 30 settembre, agli Uffici Gestori del Comando Generale
dell'Arma dei Carabinieri competenti per capitoli, le previsioni
dei fondi occorrenti per sostenere le spese per l'anno successivo,
corredate da ogni elemento giustificativo della predetta
previsione. Le previsioni debbono corrispondere agli effettivi
bisogni degli Enti e comprendono solitamente anche le esigenze dei
Distaccamenti dipendenti (I.A.C. - libro VI).
b. Le
Assegnazioni
I soldi
stanziati nello Stato di previsione della Difesa non vengono
assegnati direttamente ai singoli Enti periferici, in quanto le
assegnazioni, essendo attività di comando, vengono fatte
direttamente dal Comando Generale, il quale gestisce il bilancio
dell'Arma. Qui il VI Reparto - Ufficio Bilancio, di concerto con
gli "Uffici Gestori", interessati alla gestione dei capitoli,
provvedono alle assegnazioni dei fondi sulla base degli
stanziamenti di bilancio e delle esigenze prospettate come detto al
precedente sottoparagrafo. Le assegnazioni vengono comunicate alla
Direzione di Amministrazione, la quale, a sua volta, ne dà
comunicazione agli Enti, per le assegnazioni riguardanti gli stessi
e i Distaccamenti dipendenti, ed ai Distaccamenti, con
contemporanea comunicazione all'Ente, qualora le assegnazioni si
riferiscano alle previsioni dei singoli Distaccamenti, comunicate
distintamente da quelle dell'Ente. Tali assegnazioni costituiscono,
per i suddetti Enti, il limite assolutamente insuperabile di spesa
per ciascun capitolo. Tale limite può essere superato soltanto per
motivi eccezionali e sulla base di un'autorizzazione ministeriale,
altrimenti il superamento del predetto comporta responsabilità
disciplinari ed amministrative a carico degli ordinatori delle
spese e di chi si renda comunque responsabile della irregolarità.
Entro il limite delle assegnazioni annuali per capitolo di spesa,
l'Ente potrà richiedere mensilmente le anticipazioni e spenderle
per le proprie necessità. L'assegnazione può anche essere definita
come una "promessa di pagamento", ma comunque la si voglia definire
rimane il titolo giuridico che legittima la spesa. Prima della
lettera di assegnazione vera e propria, l'Ufficio Gestore del
Comando Generale invia un "preavviso di assegnazione"
rispettivamente alla Diram, per competenza all'Ente interessato ai
lavori e, per conoscenza, ai Comandi e Reparti interessati,
specificando l'importo dell'assegnazione e il capitolo di bilancio.
Successivamente la Direzione di Amministrazione - 3^ Sezione -
invia lettera di assegnazione, a firma del Direttore, in
riferimento al capitolo di spesa interessato, all'Ente cui saranno
somministrati i fondi e, per conoscenza, all'Ufficio Gestore
interessato.
c.
Variazioni alle assegnazioni
Nonostante gli
Enti comunichino il proprio preventivo di spesa annuale, può
capitare che, nel corso dell'anno, le spese affrontate
concretamente siano state superiori o inferiori a quelle
preventivate e che quelle ancora da sostenere siano presumibilmente
inferiori o superiori alla previsione iniziale. Per questo motivo è
previsto che, ai sensi dell'art. 172 del R.A.U., entro la fine di
agosto gli Enti comunichino agli Uffici Gestori le variazioni
verificatesi e richiedano conseguentemente aumenti o diminuzioni di
assegnazioni. Sia le assegnazioni iniziali sia quelle in aumento o
in diminuzione vengono annotate, dagli Enti e dai Distaccamenti,
nel "Registro delle assegnazioni, anticipazioni e spese".
d.
Anticipazioni di fondi
Il R.A.U.
prevede che gli Enti, entro i limiti delle somme loro assegnate,
inoltrino, entro il 20 di ogni mese, le richieste dei fondi
necessari per il mese successivo, alla Direzione di
Amministrazione. A loro volta i Distaccamenti dipendenti
inoltreranno all'Ente, entro il 12 di ogni mese per il mese
successivo, le loro richieste fondi. L'Ente, pervenuta la richiesta
del Distaccamento, determina le somme da richiedere per sé e per il
Distaccamento ed inoltra la richiesta alla Direzione di
Amministrazione. (I.A.C. - Libro VI, istruz. Al titolo XI). Qualora
il Distaccamento fosse dotato di due casse, esso potrà, su
disposizione della Diram, inoltrare direttamente la richiesta fondi
alla stessa alle medesime scadenze cui sono soggetti gli Enti. A
sua volta la Direzione di Amministrazione provvederà ad anticipare
detti fondi a mezzo della contabilità speciale il cui meccanismo
verrà specificato nel prossimo sottoparagrafo. Le anticipazioni
sono vere e proprie somministrazioni di fondi o, meglio, sono la
conferma della promessa fatta con l'assegnazione. Le anticipazioni
sono mensili e non rappresentano l'ammontare complessivo delle
spese da sostenere per i vari capitoli, ma servono per far fronte
alle spese che si presentano di volta in volta, da raffrontare,
alla fine dell'esercizio, in sede di chiusura a pareggio (par. 29
Libro VI I.A.C. al R.A.U.), con l'importo delle spese
effettivamente sostenute. Le anticipazioni mensili devono
corrispondere ad un dodicesimo di quelle avute nell'esercizio
precedente fino a quando non sono concesse le assegnazioni per il
nuovo esercizio finanziario. Tale limite, tuttavia, può essere
superato, per particolari motivi, sia per quanto concerne le spese
discrezionali sia per quelle obbligatorie e indilazionabili, per le
quali le anticipazioni debbono essere richieste secondo l'effettivo
bisogno, cioè anche in misura superiore alle assegnazioni.
Caratteristica peculiare della contabilità speciale, che la
differenzia dalla contabilità ordinaria, è il fatto che, mentre le
assegnazioni si riferiscono a un determinato capitolo di spesa, le
anticipazioni rappresentano una somma generica di denaro senza
individualità, cioè un'indicazione contabile dei singoli capitoli
solo ai fini della registrazione nel registro delle assegnazioni,
anticipazioni e spese secondo il modello 29 I.A.C. al R.A.U.
L'anticipazione può essere impiegata per qualsiasi tipo di spesa
occorrente, purché, però, per essa, vi sia a monte un'apposita
assegnazione ed entro il limite invalicabile della stessa, essendo
di fatto la contabilità speciale una gestione di "cassa". Così, per
esempio, se il mese di maggio un Ente riceve un'anticipazione per
un determinato capitolo di spesa, ma quei soldi gli servono per un
altro diverso capitolo, nel rispetto dell'assegnazione relativa,
potrà spendere quei soldi per fronteggiare detta spesa, purché alla
fine possa dare una giustificazione in sede di resa della
contabilità. Questo meccanismo permette all'Amministrazione
Militare una gestione contabile pratica e veloce, che, alla fine,
si tradurrà nella chiusura a pareggio (anticipazioni uguali alle
spese) di cui al citato par. 29 del libro VI delle I.A.C.
e.
Somministrazione fondi a mezzo delle contabilità
speciali
Ai sensi
dell'art. 175 del R.A.U. la "Direzione di Amministrazione chiede
alle competenti Direzioni Generali del Ministero le aperture di
credito sui vari capitoli di bilancio per i fondi occorrenti agli
Enti amministrativamente dipendenti". L'importo delle aperture di
credito è costituito dalle somme versate nella Sezione di Tesoreria
Provinciale dal VI Reparto - Ufficio Bilancio del Comando Generale
e dalla Direzione Generale Personale Militare. Sulla base di tali
somme il Direttore di Amministrazione, titolare della contabilità
speciale, emette gli ordinativi di pagamento a favore degli Enti
periferici richiedenti. Gli ordini di accreditamento trimestrali
sono emessi con formula di "commutazione in quietanza di entrata" a
favore della contabilità speciale della Diram, aperta presso la
Sezione di Tesoreria. Questo è il sistema della contabilità
speciale, aperta tra la Diram e la Sezione Provinciale di
Tesoreria, per mezzo della quale la Direzione soddisfa le richieste
mensili di fondi fatte dagli Enti, mediante somministrazioni di
fondi che costituiscono le "anticipazioni". Il Direttore di
Amministrazione, quale intermediario fra l'Amministrazione Centrale
e gli Enti periferici, firma detti ordinativi di pagamento al
momento della loro emissione. Per ogni Ente a cui provvede, la
Direzione emette mensilmente distinti ordinativi: quelli per il
pagamento di fornitori e di altri creditori, con accreditamento sul
conto corrente postale dell'Ente; quelli per il pagamento degli
emolumenti al personale, esigibili non prima di cinque giorni dalla
corresponsione delle competenze. Tali ordinativi di pagamento,
intestati agli Enti, sono esigibili con quietanza dagli agenti
responsabili di cassa degli stessi Enti. Ogni volta che tali
responsabili debbono recarsi presso la Tesoreria per la riscossione
degli ordinativi, il capo gestione del denaro compila il cosiddetto
"trittico", documento composto da matrice, atto di riscossione o
delegazione (qualora gli agenti responsabili deleghino altri alla
riscossione) e avviso di riscossione. Gli Enti, riscossi i fondi
concessi in conto anticipazioni, trasmettono alla Direzione di
Amministrazione una "dichiarazione di ricevuta", firmata dai
responsabili della gestione amministrativa, contenente
l'indicazione della somma globalmente ricevuta, suddivisa per
capitoli di spesa, inviata dalla stessa Direzione insieme
all'avviso di emissione dell'ordinativo.
f. La
rendicontazione
Ai sensi
dell'art. 257 e seguenti del R.A.U., gli Enti periferici rendono il
conto, alla fine di ogni trimestre, alla Direzione di
Amministrazione, dimostrando, con apposita documentazione, le spese
sostenute e i fondi ricevuti con le anticipazioni su ciascun
capitolo di bilancio. In particolare, ogni Ente deve presentare i
seguenti documenti contabili: - il modello 31, concernente la
situazione di tutti i conti riguardanti la gestione del fondo
scorta e del conto transitorio, in triplice copia; - il modello 29,
cioè il riepilogo delle assegnazioni, anticipazioni e delle spese,
in triplice copia; - il modello 30, cioè il registro riparto per
capitoli; - il modello DE 3421, cioè l'estratto del registro
giornale; - il modello 36 A.c.g., in triplice copia; - il modello
32, cioè una dimostrazione riassuntiva dei proventi riscossi e
versati in Tesoreria nel trimestre; - i titoli di pagamento
giustificativi delle spese. La suddetta documentazione contabile
deve essere inviata alla Diram entro 40 giorni dalla fine del
trimestre cui si riferisce. La Diram, a sua volta, effettua la
revisione della documentazione di spesa per conto della Corte dei
Conti e per delega della Ragioneria Centrale, ora Ufficio Centrale
del Bilancio. Successivamente la Direzione invia i documenti ai
medesimi organi, ai sensi degli artt. 393 e seguenti del R.A.U. I
titoli di spesa vengono conservati per dieci anni presso un
archivio della Direzione di Amministrazione, a disposizione della
Corte dei Conti per eventuali controlli a campione. I
Distaccamenti, invece, rendono il conto ogni mese all'Ente dal
quale dipendono amministrativamente, inviandolo non oltre il
dodicesimo giorno successivo al mese cui si riferisce. L'Ente,
ricevuti i suddetti rendiconti con i relativi documenti
giustificativi, procede al loro controllo formale e contabile e li
inserisce nella propria contabilità. La Direzione di
Amministrazione, in sede di chiusura annuale, riepiloga, per
ciascun capitolo, l'ammontare complessivo delle assegnazioni, degli
accreditamenti ricevuti dall'Ufficio Bilancio e da Persomil e
l'ammontare complessivo delle spese effettuate dagli Enti
dipendenti ed effettua, con la Direzione di Amministrazione
Interforze, la "chiusura a pareggio", ai sensi dell'art. 395 del
R.A.U. e dell'art. 6 della Legge n.30 del 1981. Successivamente la
Direzione di Amministrazione effettua, con gli Enti, la "chiusura a
pareggio" del bilancio ai sensi del par. 29 del libro VI delle
I.A.C. In particolare, va detto che gli Enti compilano, ai sensi
del combinato disposto dell'art. 61 L.C.G.S. e dell'art. 264 del
R.A.U., il 5° rendiconto, altrimenti detto rendiconto suppletivo,
che decorre dal 1° gennaio e si chiude inderogabilmente il 31
marzo. Tale rendiconto suppletivo nasce dall'esigenza di far fronte
a spese impegnate entro il 31 dicembre ma non sostenute entro lo
stesso termine e per le operazioni di liquidazione a pareggio dei
conti di bilancio. Tale rendiconto va presentato inderogabilmente
entro il 31 marzo, anche se, dal canto loro, gli Enti hanno
l'obbligo di comunicare alla Direzione di Amministrazione i dati
definitivi di spesa entro il 28 febbraio. Le operazioni relative
alla chiusura a pareggio devono essere effettuate dopo la
presentazione del 5° rendiconto, cioè dopo il 31 marzo, ma non
oltre il 31 maggio, data, prevista dal par. 15 - Libro VIII delle
I.A.C. al R.A.U., entro cui la Diram deve effettuare la chiusura a
pareggio con gli Enti dipendenti.
3. Il Funzionario delegato
Come accennato
all'inizio del lavoro, l'Arma dei Carabinieri dipende
funzionalmente da altri diversi Ministeri (quale, ad esempio,
quello dell'Interno) i quali forniscono alla stessa i mezzi
finanziari per l'assolvimento dei propri compiti tramite il
funzionario delegato.
Il funzionario delegato è un funzionario periferico, dipendente
dell'Amministrazione dello Stato, al quale vengono accreditate
delle somme di denaro, che lo stesso è delegato ad erogare per il
pagamento delle spese dello Stato (ex art. 54 L.C.G.S.).
Egli agirebbe, pertanto, in virtù di una delega, che gli
conferirebbe una attribuzione di competenza che istituzionalmente
non gli appartiene e che svolge in genere una funzione di
decentramento amministrativo.
Il R.A.U. prevede questa figura all'art. 273, in base al quale, per
determinati tipi di spese, l'Amministrazione Centrale può disporre
"aperture di credito", presso la competente Tesoreria Provinciale,
a favore del capo del servizio amministrativo dell'Ente incaricato
delle spese relative.
L'apertura di credito consiste in una concessione di fondi al
funzionario delegato da parte dell'Autorità Centrale, attraverso
l'emissione di appositi titoli di spesa, detti ordini di
accreditamento, tratti sulle Sezioni di Tesoreria Provinciale o
Centrale.
L'art. 57 L.C.G.S., infatti, prevede che le aperture di credito
siano disposte mediante ordini di accreditamento, i quali, dopo i
controlli di rito, giungono alla Sezione di Tesoreria del capoluogo
di Provincia.
L'ordine di accreditamento, come tutti i titoli di spesa emessi a
favore di un pubblico ufficiale per pagare le spese dello Stato,
vengono intestati alla qualifica del funzionario e non alla persona
dello stesso (ex art. 293 del Regolamento Contabilità Generale
dello Stato).
Ciascun ordine di accreditamento, inoltre, viene emesso
distintamente per capitolo di spesa e deve contenere le seguenti
indicazioni: Ministero ed ufficio emittente, l'esercizio
finanziario a cui si riferisce l'ordine, data e numero progressivo,
imputazione ai residui o alla competenza, sede dell'istituto
bancario che deve eseguire l'accreditamento, oggetto delle spese da
effettuarsi dal funzionario, qualità di quest'ultimo, ammontare del
credito aperto e indicazione della parte di importo che può essere
prelevata in contanti, oltre alla data di emissione.
Qualora la somma già utilizzata di ogni accreditamento superi la
metà dell'importo accreditato, l'Amministrazione può disporre,
sullo stesso capitolo, più aperture di credito a favore del
funzionario delegato, anche se i funzionari hanno l'obbligo di
utilizzare per intero i fondi di ciascuna apertura di credito prima
di emettere ordinativi e buoni sulle successive aperture di
credito.
I predetti ordini di accreditamento vengono richiesti, dal
funzionario delegato, direttamente all'Amministrazione Centrale
competente alla gestione dei capitoli mediante un modulo conforme
al modello allegato n.45 del libro VI delle I.A.C. al R.A.U.
Ricevuto l'avviso di concessione dell'apertura di credito dalla
Sezione di Tesoreria Provinciale, il funzionario delegato la annota
su un apposito registro, Mod. 26 C.G.
a.
Pagamenti eseguibili con le aperture di credito
I pagamenti da
eseguire con le aperture di credito riguardano diversi capitoli di
spesa gestiti dai vari Ministeri.
Così, ad esempio, il Ministero dell'Interno - Direzione Centrale
dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale, con
circolare n. 600.EQP.2751/95 del 30 gennaio 1995, ha indicato le
spese riguardanti il capitolo 2751 in gestione al funzionario
delegato.
In particolare, su questo capitolo del casermaggio gravano, in
linea di massima, le ordinarie spese per l'arredamento delle
caserme e per le attrezzature di cucine e mense, relativamente ai
reparti in gestione diretta.
Oltre a ciò, vale la pena ricordare alcune delle altre spese, quali
il consumo di energia elettrica, gli oneri relativi ai materiali di
rapido consumo inerenti al servizio di casermaggio o le spese per
l'allacciamento dei contatori idrici e del gas per le caserme dei
Carabinieri.
Per l'acquisto di beni il funzionario delegato è tenuto ad
osservare le istruzioni delle Amministrazioni dalle quali dipende,
con particolare riguardo alle norme contenute nei Regolamenti per i
servizi in economia (D.P.R. 5 dicembre 1983 n.939).
Anche il Ministero della Difesa, per quanto utilizzi quasi sempre
l'istituto della contabilità speciale, per alcuni capitoli di spesa
si serve del funzionario delegato.
Si veda, per esempio, il capitolo n. 2686 relativo alle spese di
copia, stampa, carta bollata, registrazione e varie, inerenti ai
contratti stipulati dall'Amministrazione, oppure il capitolo n.
3888 relativo alle ritenute IRPEF ed IRAP e alla gestione dei
gettoni di presenza.
b.
Utilizzazione dei fondi da parte del funzionario
delegato
I fondi messi a
disposizione del funzionario delegato vengono utilizzati dallo
stesso mediante emissione, sulla Tesoreria presso cui sono
accreditati, di:
- ordinativi mod. 31 C.G. intestati direttamente ai
creditori;
- buoni mod. 31-bis C.G. per il prelievo diretto dei fondi da
erogarsi esclusivamente in contanti, qualora ciò sia previsto
sull'ordine di accreditamento.
Prima di emettere i seguenti titoli, il funzionario ha l'obbligo di
comunicare alla Tesoreria Provinciale la propria firma autografa e
quella del funzionario incaricato di sottoscrivere a scopo di
riscontro i titoli stessi.
Emessi i suddetti documenti, essi sono trasmessi alla competente
Sezione di Tesoreria Provinciale per il pagamento, la quale
controllerà la disponibilità di fondi sull'apertura di
credito.
L'ordinativo Mod. 31 C.G. è il modo ordinario di utilizzare
l'apertura di credito e può essere utilizzato per l'intero
ammontare accreditato, compresa la parte per la quale è previsto il
prelevamento in contanti. L'ordinativo deve essere intestato
direttamente al creditore ed è previsto che il funzionario possa
emettere tali tipi di ordinativi anche a favore di se stesso per
"assegni fissi, retribuzioni, competenze, indennità e compensi che
gli spettano a titolo personale".
I prelevamenti per contanti, invece, possono essere effettuati solo
in determinati casi, rappresentando un mezzo sussidiario di spesa
rispetto ai pagamenti effettuati a mezzo ordinativi. I casi in cui
il funzionario delegato può compiere i prelevamenti in contanti
sono i seguenti:
- corresponsione e se stesso di retribuzioni, indennità e
assegni;
- pagamento minute spese d'ufficio;
- pagamenti per i quali non sia possibile l'ordinazione con
l'emissione di ordinativi Mod. 31 C.G. intestati direttamente al
creditore.
Qualora non vengano erogati completamente i prelevamenti effettuati
con buoni, la differenza costituisce fondo di cassa presso il
funzionario delegato.
Per quanto concerne il loro pagamento, esso è diverso in relazione
al tipo di documento che il funzionario presenta presso la
Tesoreria.
Infatti, qualora si presentino i buoni, essi sono estinti mediante
riscossione diretta da parte del funzionario, mentre gli ordinativi
sono riscuotibili mediante pagamento in contanti al creditore,
oppure accreditamento sul conto corrente postale dello stesso, o
emissione di vaglia cambiario della Banca d'Italia o giroconto su
c.c. bancario, entrambi a favore del creditore.
c.
Rendicontazione
Ai sensi
dell'art. 60 L.C.G.S. i funzionari delegati devono trasmettere,
ogni sei mesi e, in ogni caso alla fine dell'esercizio, alla
competente Amministrazione Centrale, il conto delle somme spese con
i relativi documenti giustificativi.
Il rendiconto, con il quale il funzionario delegato dimostra la
gestione dei fondi a lui accreditati, è un conto amministrativo
delle spese e serve a poter operare il controllo sull'attività di
spesa esercitata dall'agente.
Esso viene trasmesso entro il venticinquesimo giorno successivo
alla chiusura del semestre sul Mod. 27 C.G., corredato dalla
documentazione giustificativa.
Questo modello, contraddistinto dal numero di codice del singolo
funzionario, è predisposto per una facile dimostrazione della
gestione in tutti i suoi aspetti, permettendo di evidenziare
l'importo dell'apertura concessa, la parte utilizzata e quella
residua.
Per ogni capitolo di bilancio su cui vengono disposti
accreditamenti deve essere approntato un apposito rendiconto.
Esso è firmato dal capo gestione del denaro, nonché dal capo
servizio amministrativo, cioè il funzionario delegato stesso.
Il funzionario delegato di ogni Ente deve inviare il proprio
rendiconto amministrativo alla Direzione di Amministrazione, alla
competente Ragioneria, nonché, copia a ricalco del frontespizio,
direttamente alla Corte dei Conti: (circolare n.5191/210/99/2.75 in
data 13 dicembre 1999 del Segretariato Generale della Difesa e
Direzione Nazionale Armamenti).
L'organo di Ragioneria effettua i controlli di competenza afferenti
alla legittimità generale e al merito finanziario, mentre la Corte
dei Conti esegue un controllo di mera legittimità, con in più la
facoltà di chiedere alle Amministrazioni e agli agenti competenti
informazioni, documenti e tutte le notizie utili per l'espletamento
delle sue attribuzioni.
La Direzione di Amministrazione, a sua volta, ricevuti i
rendiconti, provvede a revisionarli ed eventualmente a
rettificarli.
Conclusa la revisione, essa invia i predetti rendiconti alla Corte
dei Conti - Sezione Centrale di Controllo sulla Gestione delle
Amministrazioni dello Stato - per i controlli di competenza, i
quali possono portare alla formulazione di rilievi sulla
gestione.
d. La
chiusura dell'esercizio
Alla fine
dell'esercizio finanziario, che si chiude il 31 dicembre, si
rendono necessarie operazioni contabili anche per le gestioni del
funzionario delegato.
Anzitutto meritano un cenno le operazioni di riduzione (all'importo
effettivamente pagato) o di annullamento degli ordinativi, qualora
gli stessi, alla fine dell'esercizio, non siano stati completamente
estinti, o siano stati completamente inutilizzati.
Ulteriore incombenza a carico del funzionario delegato è quella da
espletare, entro il mese di gennaio, per la richiesta di ordini di
accreditamento per il pagamento dei residui.
I residui sono quelle spese che, pur essendo state impegnate entro
il 31 dicembre, non hanno potuto essere pagate entro tale data, ma
potranno esserlo nel corso del successivo esercizio finanziario con
imputazione ai conti residui.
La richiesta di questi ulteriori accreditamenti si rende necessaria
in quanto i fondi necessari per il pagamento dei residui non sono
più disponibili in Tesoreria, dal momento che gli ordini di
accreditamento relativi sono stati inviati agli uffici di controllo
della Corte dei Conti per la riduzione agli importi effettivamente
pagati (decreti di riduzione o annullamento).
La richiesta di ulteriori fondi per il pagamento dei residui va
inoltrata alla Ragioneria Centrale o Provinciale a mezzo dei Mod.
62 C.G.
e.
Responsabilità del funzionario delegato
Sul funzionario
delegato incombe una serie di responsabilità circa la regolare
gestione dei fondi accreditatigli, che vanno dalla responsabilità
penale, a quella disciplinare e patrimoniale nei suoi triplici
aspetti di responsabilità amministrativa, contabile e civile verso
terzi.
È previsto, infatti, al par. 4 del Libro II delle I.A.C. al R.A.U.,
che il funzionario delegato incorra in responsabilità
amministrativa per irregolarità nell'ordinazione e pagamento delle
spese e in responsabilità contabile nell'ipotesi di prelevamenti di
somme sulle aperture di credito disposte a suo favore, per
pagamenti che deve eseguire personalmente.
A tal proposito, l'art. 346 del R.C.G.S. statuisce la personale
responsabilità dei funzionari delegati per le somme prelevate in
proprio sulle aperture di credito disposte a loro favore e, in
particolare, il terzo comma del medesimo articolo impone loro di
non fare, delle somme prelevate, un uso diverso da quello per cui
sono stati autorizzati a compiere il prelevamento, assoggettandoli
agli obblighi imposti ai depositari dalle leggi civili.
Tali responsabilità non cessano per l'applicazione del visto o per
la registrazione della Corte dei Conti sugli atti di impegno e sui
titoli di spesa (art. 81 L.C.G.S.).
Qualora fosse riscontrata a suo carico una responsabilità di tipo
amministrativo, competente a giudicare è la Corte dei Conti, per le
altre responsabilità è, invece, competente il giudice ordinario,
mentre per quella disciplinare è competente il Ministro da cui il
funzionario delegato dipende.
f. La
contabilità speciale e il funzionario delegato
La trattazione
congiunta dei due succitati istituti obbliga ad un esame comparato
degli stessi, onde evidenziarne pregi, difetti e differenze
fondamentali.
In particolare, gli ordini di accreditamento che le Direzioni
Generali emettono a favore del Direttore di Amministrazione sono
liquidi ed esigibili nel momento della loro commutazione in
quietanza d'entrata a favore delle contabilità speciali.
In seguito a tale commutazione essi si estinguono, impegnando il
bilancio per il loro ammontare che è considerato interamente
speso.
Il Direttore di Amministrazione, a questo punto, può soddisfare le
esigenze che i vari Enti gli prospettano, emettendo ordinativi di
pagamento a favore degli stessi. Questa "mobilità" dei fondi si
aggiunge alla uguaglianza fra competenza e cassa, che deve
risultare alla fine dell'esercizio finanziario.
Alla fine dell'esercizio avviene un "assestamento" di fatto delle
spese per mezzo della compensazione delle stesse in sede di
riepilogo generale effettuato dalla Diram.
La stessa operazione avviene anche a livello interforze fra la
Diraminter, incaricata di eseguire la chiusura a pareggio, e le
altre Direzioni di Forza Armata per gli stessi capitoli
gestiti.
Questa tecnica di chiusura a pareggio conferisce al sistema delle
contabilità speciali grande elasticità, in quanto per ogni capitolo
si forma un unico saldo a livello nazionale, con notevoli economie
di bilancio.
Queste caratteristiche di snellezza, mobilità, economicità e
immediatezza proprie delle contabilità speciali non si riscontrano,
invece, nel sistema delle aperture di credito a favore di
funzionari delegati.
Qui, infatti, l'esecuzione dei pagamenti tramite la Tesoreria, la
limitata somma che i funzionari possono prelevare dalle aperture di
credito, la riduzione o l'annullamento degli accreditamenti a fine
esercizio, il trasferimento delle rimanenze impegnate e non pagate
entro il 31 dicembre al nuovo esercizio, che comporta l'obbligo per
i funzionari delegati di tenere due contabilità, una in conto
competenze ed una in conto residui, sono tutti aspetti che rendono
la disciplina del sistema troppo rigida e pesante.
In più ogni funzionario delegato, chiudendo i conti con le
Direzioni Generali dei vari Dicasteri per i singoli capitoli, non
può compensare le proprie minori spese con le maggiori esigenze di
un altro funzionario, che rimangono talora insoddisfatte per
mancanza di disponibilità.
Da questa comparazione si evince chiaramente che il sistema delle
contabilità speciali sia il più funzionale e, quindi, il più adatto
a soddisfare le particolari esigenze degli Enti, Distaccamenti e
Reparti dell'Amministrazione della Difesa ed, in particolare,
quelli in ambito Arma dei Carabinieri in considerazione della loro
peculiarità e capillarità sul territorio nazionale.
(*)
- Tenente dei Carabinieri, in servizio presso il Raggruppamento
T.L.A. "Podgora";