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1. L'art. 40 del
Progetto di articoli sulla responsabilità degli Stati:
l'identificazione della categoria generale di Stato
"leso"
Uno dei
problemi più dibattuti, all'interno della vasta disciplina
riguardante la responsabilità degli Stati, è senza dubbio quello
della esatta identificazione dello Stato o degli Stati che, in
relazione ai singoli casi, hanno diritto - o in date circostanze
sono obbligati - a reagire nei confronti di un fatto illecito
internazionale.
Il punto di partenza di ogni riflessione in materia è ovviamente il
concetto di Stato leso. Una definizione di Stato leso è infatti
stata approvata e considerata come un elemento essenziale della
seconda parte del Progetto di articoli sulla responsabilità degli
Stati adottato in prima lettura nella 48^ sessione dalla
Commissione del diritto internazionale (d'ora in poi C.D.I.). Ci
riferiamo all'articolo 40 che così recita:
"1. For the
purposes of the present articles, "injured State" means any State a
right of which is infringed by the act of another State, if that
act constitutes, in accordance with Part One, an internationally
wrongful act of that State.
2. In particular, "injured State" means:
a) if the right infringed by the act of a State arises from a
bilateral treaty, the other State party to the treaty;
b) if the right infringed by the act of a State arises from a
judgment or other binding dispute settlement decision of an
international court or tribunal, the other State or States parties
to the dispute and entitled to the benefit of that right;
c) if the right infringed by the act of a State arises from a
binding decision of an international organ other than an
international court or tribunal, the State or States which, in
accordance with the constituent instrument of the international
organization concerned, are entitled to the benefit of the
right;
d) if the right infringed by the act of a State arises from a
treaty provision for a third State, that third State;
e) if the right infringed by the act of a State arises from a
multilateral treaty or from a rule of customary international law,
any other State party to the multilateral treaty or bound by the
relevant rule of customary international law, if it is established
that:
i) the right has been created or is established in its
favour;
ii) the infringement of the right by the act of a State necessarily
affects the enjoyment of the rights or the performance of the
obligations of the other States parties to the multilateral treaty
or bound by the rule of customary international law; or
iii) the right has been created or is established for the
protection of human rights and fundamental freedoms;
f) if the right infringed by the act of a State arises from a
multilateral treaty, any other State party to the multilateral
treaty, if it is established that the right has been expressly
stipulated in the treaty for the protection of the collective
interests of the States parties thereto.
3. In addition, "injured State" means, if the internationally
wrongful act constitutes an international crime, all other States"
(1).
Ma quali che
siano i meriti di questa definizione(2) (o, secondo alcuni, i demeriti
data la sua formulazione estremamente complessa), sembra comunque
chiaro che sicuramente esistono differenze nel grado di
coinvolgimento e implicazione tra Stati lesi dal punto di vista
della qualità e delle dimensioni della lesione sofferta.
Un punto questo che si è sviluppato, assumendo una sua ben
specifica connotazione all'interno della vasta disciplina
riguardante la responsabilità degli Stati, quando si è cercato il
migliore inquadramento giuridico al problema della legittimazione a
reagire nei confronti di un fatto illecito internazionale, ossia
alla generica possibilità per lo Stato "offeso" di poter adottare
contromisure.
La teoria tradizionale è in tal senso incentrata su una concezione
secondo cui soltanto il soggetto "leso" potrebbe reagire compiendo
a sua volta un illecito nei confronti del soggetto ritenuto
offensore. Per soggetto "leso", nell'impostazione dottrinale
assolutamente dominante, si intende il soggetto titolare del
diritto correlativo ad un obbligo bilaterale violato dalla
controparte(3). Così
impostata la questione, la prassi più recente delle contromisure (o
meglio dei comportamenti in sé illeciti qualificati o qualificabili
come contromisure in quanto attuati in risposta ad illeciti
altrui), adottate da soggetti apparentemente non titolari di un
diritto correlativo ad un obbligo bilaterale violato dalla
controparte, ha suscitato notevoli perplessità sul piano
dell'inquadramento formale(4) e preoccupazioni sulle
conseguenze di un regime che appare improntato a modelli
"interventistici".
Tra studiosi e
membri della stessa C.D.I., ci si è quindi interrogati sulla
possibilità se lo Stato "terzo" nel senso tradizionale non fosse
pur sempre coinvolto, in una qualche maniera, nell'illecito contro
cui era diretta la sua reazione, il che ha avuto come conseguenza
la formazione di teorie secondo cui bisognerebbe distinguere tra
Stati "specialmente" o "materialmente" lesi, (secondo alcuni
identificabili con quelli lesi nel senso tradizionale, secondo
altri portatori invece di proprie caratteristiche peculiari più o
meno rilevanti), dagli altri Stati che, per relationem, sarebbero
lesi solo in modo "indiretto" o "non materiale".
Da porre subito in rilievo come la distinzione fra Stati
"specialmente" o "direttamente" lesi e Stati "non specialmente" o
"non direttamente" lesi (al pari di quella fra vittima "diretta" e
"indiretta" di un illecito internazionale) non sfugge ad equivoci.
Se infatti per soggetto "direttamente" leso si intende
semplicemente il soggetto empiricamente (cioè "materialmente")
colpito da un illecito altrui (come ad esempio lo Stato
visibilmente occupato con la forza militare) allora l'espressione
ha un significato naturalistico e non soltanto giuridico. Se invece
si deve intendere per soggetto "direttamente" leso il soggetto
danneggiato, si può replicare che il criterio non è sufficiente dal
momento che, almeno stando all'impostazione tradizionale, è "leso"
e può reagire il soggetto titolare del diritto violato
indipendentemente dal fatto che abbia subìto un danno.
Presupponiamo qui ovviamente che il danno non sia un elemento
costitutivo dell'illecito internazionale e che quindi possa darsi
un illecito senza alcun danno(5).
Un soggetto non
danneggiato insomma potrebbe reagire, in quanto leso in un diritto,
anche nell'impostazione tradizionale: il problema allora concerne,
come vedremo, l'ammissibilità delle reazioni provenienti proprio da
soggetti non lesi in un diritto, una volta accertata la maniera per
identificare il soggetto titolare invece del diritto violato.
Tra i due estremi, c'è chi introduce concetti come quelli di Stati
"più o meno direttamente" lesi e di Stato o Stati cd.
"terzi"(6).
Considerando comunque che uno Stato può trovarsi nella posizione dì
"parte terza" sia in relazione ad una obbligazione primaria sia in
relazione ad una data violazione (obbligazione secondaria), il
termine "terzo" potrebbe essere frainteso. Letteralmente esso
potrebbe essere considerato come un sinonimo di Stato non leso,
ovviamente nella posizione di parte "terza" in relazione ad un atto
illecito, non rientrante quindi in nessuna delle condizioni
previste nel già citato articolo 40 del Progetto di articoli sulla
responsabilità degli Stati.
Il problema comunque sembra non tanto quello di verificare se e
quando uno Stato possa rientrare all'interno della generale
categoria di Stato leso, quanto prendere coscienza del fatto che
quella generale categoria possa includere differenti qualificazioni
di Stati dal punto di vista della lesione, con la conseguente
determinazione di quali conseguenze possano da ciò derivare,
partendo dal punto di vista della posizione di ogni singolo Stato
avuto riguardo ai suoi diritti facoltà e possibilmente doveri.
2. Stato leso e obbligazioni erga omnes:
implicazioni
L'attenzione
della dottrina si è quindi rivolta a questo problema - in special
modo dopo l'approvazione dell'art. 19 del Progetto di articoli - in
connessione con la considerazione di quegli atti illeciti
consistenti nella violazione di obbligazioni erga omnes, con
particolare riguardo alle conseguenze dei crimini
internazionali.
Il problema riguarda notoriamente la possibile reazione di altri
Stati rispetto allo Stato che, come vittima di una evidente
violazione, è da considerarsi "direttamente" o "più direttamente"
leso(7). La teoria degli obblighi erga omnes è apparsa,
sostanzialmente, come l'unica via possibile per giustificare (anche
solo in astratto) il fatto che soggetti apparentemente estranei, o
tradizionalmente terzi, ad un illecito reagissero con contromisure.
A questo punto il problema si è spostato sulla natura del diritto,
spettante a ciascun soggetto, correlativo all'obbligo erga omnes
violato nei propri confronti, presumendosi che a tale obbligo (come
ad ogni obbligo) dovesse ragionevolmente corrispondere una
situazione giuridica attiva in soggetti diversi dall'obbligato.
Alcuni autori hanno per esempio sostenuto che nel caso della
violazione di obblighi erga omnes tutti i soggetti "non
direttamente" o "non materialmente" lesi potrebbero reagire in
quanto lesi nel loro diritto soggettivo a che tali obblighi non
vengano violati(8), o
in un loro diritto "collettivo"(9) o in un loro diritto pur
sempre individuale sebbene correlato ad un obbligo erga
omnes(10). Sta di
fatto che la dottrina ha ricollegato la legittimazione attiva a
reagire pur sempre alla lesione diretta di un diritto, e
precisamente ad una lesione o dello stesso diritto o di un diritto
diverso da quello correlativo all'obbligo bilaterale violato verso
il soggetto leso nel senso tradizionale, se non ad un obbligo di
un'altra natura (appunto erga omnes). È rimasto quindi
completamente impregiudicato il principio tradizionale secondo cui
il soggetto può reagire solo se è leso in un suo diritto: principio
associato all'idea che la lesione del diritto sia sempre "diretta",
o meglio che non si possa distinguere fra lesione diretta ed
indiretta, ma soltanto fra situazioni in cui una lesione c'è e
situazioni in cui manca(11). All'interno di questa
distinzione è poi, questa volta si, possibile tracciare una linea
di demarcazione tra un soggetto "leso" ed un soggetto
"specialmente" leso in un suo diritto. Distinzione questa che, come
vedremo, nella sua apparente semplicità ed immediatezza, è stata
sottoposta al vaglio attento della dottrina e alla costante
verifica o smentita da parte della prassi, che ne hanno reso a
volte difficile un suo corretto ed equilibrato inquadramento
giuridico. Non si è tardato tuttavia a prendere atto del fatto che
simili problemi si sviluppano in connessione con altri atti
illeciti, i cosiddetti crimini, che coinvolgono legalmente, in
aggiunta allo Stato autore dell'illecito e ad uno o più Stati
direttamente lesi, altri Stati(12). Sono così state considerate
rientranti all'interno di questa categoria: la violazione di
trattati multilaterali o di un certo tipo di disposizioni contenute
in questi trattati, che danno vita alle cosiddette obbligazioni o
diritti "non- bilateralizzabili" (trattati di pace, trattati sul
disarmo, sulle condizioni ambientali)(13); il non conformarsi alle
decisioni di giudici internazionali(14), il non rispetto, non
necessariamente evidente, dei diritti umani(15), la violazione delle libertà
in mare aperto(16),
l'abuso delle risorse naturali di interesse
comune(17) e
molte altre situazioni(18).
La Commissione ha peraltro espressamente considerato queste ipotesi
in cui è ravvisabile la presenza di "altri Stati" (rispetto a
quello direttamente leso dalla violazione), mediante la previsione
dei sub-paragrafi (e) (ii) e (iii) e (f) del secondo comma del già
citato articolo 40.
3. Lo Stato "indirettamente" leso: sua
identificazione e conseguenze; lo Stato "soggettivamente" od
"obiettivamente" leso
Una volta
stabilito che Stati che abbiano sofferto "meno direttamente" le
conseguenze di un atto illecito internazionale debbano considerarsi
comunque Stati lesi ai sensi dell'art. 40, il problema si converte
in quello di stabilire se i diritti, le facoltà (e possibilmente i
doveri) spettanti loro in conseguenza di un atto illecito siano
soggetti allo stesso regime cui sono soggetti quelli degli Stati
direttamente o specialmente lesi, e in caso di risposta negativa, a
quale regime siano soggetti.
Il problema più difficile in questo senso è precisamente sapere se
i cosiddetti Stati "indirettamente lesi" hanno il diritto di fare
ricorso alle contromisure e, se hanno questa possibilità,
verificare se ciò sia soggetto a differenti, presumibilmente più
restrittive, limitazioni o condizioni rispetto alle contromisure
prese dallo Stato specialmente leso (di questo genere per esempio è
la distinzione avanzata nell'articolo 60 della Convenzione di
Vienna sul diritto dei trattati, dove il ricorso alla sospensione o
alla cessazione di un trattato multilaterale è differente per lo
Stato specialmente leso rispetto agli Stati parte: vedi avanti). La
letteratura, che su questo punto non è abbondante, mostra una certa
divisione di vedute, con autori che ritengono gli Stati
"indirettamente lesi" legittimati a fare ricorso a tutte le misure
previste dal diritto internazionale(19), e autori che invece
ammettono questa possibilità, ma solo in determinati casi e a certe
condizioni(20).
In ogni caso è
da porre in rilievo come tutto ciò di cui si è finora discusso,
riguarda non solo le contromisure ma anche, e in un certo senso
principalmente, il problema della possibilità per il cosiddetto
Stato non-direttamente leso di richiedere l'applicazione di misure
come la cessazione della condotta illecita, la restitutio in
integrum, la riparazione per equivalente, la soddisfazione e le
garanzie circa la non ripetizione del fatto, sicuramente attuabili
dallo Stato che abbia materialmente e direttamente subìto una
lesione.
Un differente approccio alla problematica in questione, sembra
essere isolatamente adottato da P.M. Dupuy(21) il quale, in maniera molto
recisa, afferma di non condividere nei suoi termini sostanziali, e
non solo formali, la distinzione tra Stato "specialmente" leso e
Stato "indirettamente" leso, almeno nella maniera in cui essa è
posta dal relatore speciale alla C.D.I., prof. Riphagen, in
relazione alla commissione di crimini internazionali. Il Dupuy
infatti sostiene che tutti gli Stati sono "direttamente"
interessati alla commissione di un siffatto grave illecito
internazionale; una linea di confine può semmai essere tracciata in
ordine a differenti interessi legali coinvolti fra i vari Stati.
Alcuni di loro, quelli che il professor Riphagen chiama
"direttamente" o "specialmente" lesi, sono offesi e quindi lesi nei
loro interessi "soggettivi"; come esempio generale, l'autore in
questione cita gli Stati che hanno subìto danni personali, propri,
dalla commissione del crimine, siano essi materiali o morali.
Questa categoria, in maniera più specifica, includerebbe quegli
Stati il cui territorio è stato invaso dalle forze armate di un
altro Stato, responsabile dell'aggressione. L'altra categoria,
formata dagli Stati (secondo questo giurista impropriamente)
definiti "indirettamente" lesi, sarebbe viceversa costituita dagli
Stati offesi nei loro interessi "oggettivi"; l'oggettività
dell'interesse violato, sarebbe costituita poi dall'appartenenza,
anche degli Stati in questione, alla comunità internazionale, alla
giuridica tutela della quale e dei cui interessi essi sarebbero
legittimati.
Più
specificamente gli Stati "obiettivamente" lesi sarebbero quelli che
non avrebbero subìto in quanto tali l'attacco armato, ma che pur
tuttavia potrebbero considerarsi direttamente interessati, dal
fatto che la violazione dell'obbligazione può considerarsi come un
fatto perturbatore dell'ordine pubblico della comunità
internazionale, di cui essi stessi fanno parte. Terminologicamente
quindi il primo gruppo può essere considerato come costituito da
Stati "soggettivamente" lesi, mentre il secondo da Stati
"oggettivamente" lesi.
A noi sembra, tuttavia, che una partizione di questo tipo, posta
nei termini suddetti, lungi dall'essere sostanzialmente
verificabile, può essere considerata accettabile solo nei suoi
caratteri formali, rimanendo priva di conferme avuto riguardo
soprattutto ai dati offerti dalla prassi più recente. Riteniamo,
infatti, che la posizione del Dupuy, così formulata, sia meramente
"nominalistica", ossia basata su di una petizione di principio:
l'appartenenza cioè di tutti gli Stati alla comunità internazionale
come presupposto legittimante la loro eventuale assunzione del
ruolo di "garanti" e "restauratori" dell'ordine costituito, violato
in caso di commissione di un particolare illecito qual è appunto il
crimine; come invece vedremo successivamente, è piuttosto su altre
basi che va ricercata una forma così ampia di legittimazione.
4. In particolare: la responsabilità
internazionale per violazione del divieto dell'uso della forza
nelle relazioni internazionali ed i conseguenti diritti dello Stato
specialmente leso con particolare riferimento alla prassi più
recente
Spunti
decisamente interessanti offre la prassi più recente in tema di
divieto dell'uso della forza nelle relazioni internazionali.
Com'è noto, lo Stato che viola l'obbligo di astenersi dalla
minaccia o dall'uso della forza nelle relazioni internazionali
incorre in responsabilità internazionale. Questo principio, posto a
fondamento ispiratore della Carta ONU, enunciato dalla
"Dichiarazione sulle relazioni amichevoli" del 1970(22),
limitatamente alla "guerra di aggressione" (vedi 1° cpv. delle
specificazioni del divieto del ricorso alla minaccia o all'uso
della forza nelle relazioni internazionali), ed esteso dalla
risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite n. 3314 del
14 Dicembre 1974, relativa alla definizione
dell'aggressione(23),
alla "aggressione" (art. 5, 2° co.) - espressione che deve
ritenersi comprendere tanto la guerra quanto l'atto di aggressione
-, è affermato con riferimento ad ogni "ricorso alla minaccia o
all'uso della forza" nella risoluzione 42/22 del 18 Novembre 1987,
relativa al rafforzamento dell'efficacia del principio
dell'astensione dalla minaccia o dall'uso della forza nelle
relazioni internazionali (n.1, 2° frase)(24).
Ai fini qui considerati, tenendo presente la definizione di
responsabilità internazionale sopra enunciata, interessa stabilire
quali siano le conseguenze che l'ordinamento internazionale,
nell'attuale fase di sviluppo, ricollega alle violazioni del
divieto in discorso.
Una attenta
lettura dei dati offerti dalla prassi più recente, evidenzia che
alcune di queste conseguenze sono quelle previste dal diritto
internazionale consuetudinario per l'illecito in genere, vale a
dire l'obbligo della cessazione della condotta illecita, la
riparazione del danno (generalmente del danno materiale o
economico, ma in alcuni casi anche del danno morale con l'apposita
previsione di punitive damages), o nella forma della restitutio in
integrum o mediante risarcimento monetario. Il sorgere di questi
obblighi in capo allo Stato trasgressore nei confronti dello Stato
specialmente colpito dalla violazione a causa della commissione
della stessa, è ormai considerata, prassi alla mano, fuori
discussione.
Sono infatti numerose le pronunce del Consiglio di sicurezza
dell'ONU orientate in questo senso: così ad esempio la risoluzione
n.573/1985 del 14 Ottobre 1985(25), dopo aver "condannato
energicamente l'atto di aggressione armata perpetrato da Israele
contro il territorio tunisino", reca inoltre che "la Tunisia ha
diritto a riparazioni appropriate per le perdite di vite umane e
per i danni materiali" causati da detta incursione. Dello stesso
tenore la risoluzione n.674/1990 del 29 Ottobre 1990 che, con
riferimento all'aggressione del Kuwait da parte dell'Iraq, rammenta
a quest'ultimo che "in base al diritto internazionale, esso è
responsabile di ogni perdita, di ogni danno e di ogni pregiudizio
subiti dal Kuwait (Stato specialmente leso) e da Stati terzi,
nonché da loro cittadini e società, a causa dell'invasione e
dell'occupazione illegale del Kuwait da parte dell'Iraq".
Il Consiglio di sicurezza, inoltre, impose all'Iraq la revoca delle
misure prese ai fini dell'annessione del Kuwait, la liberazione di
tutti cittadini kuwaitiani e di altri Stati da esso detenuti, la
restituzione di tutti i beni appresi a seguito dell'aggressione; il
tutto nel più breve tempo possibile.
Se queste
possono effettivamente essere considerate misure comuni
all'illecito in generale, altre possono essere invece ritenute
proprie del divieto dell'uso della forza nelle relazioni
internazionali. Punto di partenza possono essere senz'altro gli
articoli 39, 41 e 42 della Carta dell'ONU(26) che disciplinano la
possibilità per il Consiglio di sicurezza di adottare misure,
implicanti o meno l'uso della forza, nei confronti dello Stato
trasgressore(27). La
provenienza di dette misure da un'autorità sopraordinata rispetto
allo Stato specialmente colpito dall'illecito in questione, nonché
il carattere di "punizione" che vengono ad assumere nei confronti
dello Stato autore della violazione, rendono tali misure simili a
delle "sanzioni", rendendole equiparabili alla rappresaglia,
anch'essa considerata per il suo carattere punitivo come avente
natura sanzionatoria. La differenza naturalmente esiste ed è
individuata nel fatto che la rappresaglia, diversamente dalle
misure adottabili dal Consiglio di sicurezza, è posta in essere dal
medesimo Stato vittima dell'illecito (ciò che giustifica la più
moderna sua qualificazione come contromisura). Inoltre, mentre il
lecito ricorso alla rappresaglia, almeno secondo l'opinione
prevalente, è subordinato alla previa richiesta di riparazione del
danno effettuata dallo Stato direttamente leso allo Stato
offensore, dagli articoli 39, 41 e 42 della Carta ONU, risulta che
l'adozione delle misure sanzionatorie ivi previste non è in
relazione con le conseguenze delle violazioni del divieto in
discorso indicate all'inizio del presente paragrafo.
Altra
conseguenza specifica delle violazioni del divieto in oggetto è
oramai anche costituita dall'obbligo, previsto da una norma di
carattere generale formatasi in epoca recente, di "non riconoscere
come legali" gli acquisti e le occupazioni di altrui territori
ottenuti facendo ricorso alla minaccia o all'uso della forza. Di
tale norma dà atto naturalmente l'articolo 53, lettere a) e b), del
Progetto di articoli sulla responsabilità degli Stati di cui si è
già parlato, e, prima di essa, la Dichiarazione sulle relazioni
amichevoli del 1970, ed inoltre la definizione di "aggressione" del
1974 che affermava tale obbligo con specifico riguardo al non
riconoscimento degli acquisti territoriali "risultanti da
un'aggressione" e al non riconoscimento di "qualsiasi vantaggio
speciale" conseguente a quest'ultima (art. 5, 3° comma).
Stando così le cose, può affermarsi con certezza che la norma
appena ricordata deroga in maniera significativa al principio di
effettività (principio tradizionalmente informatore della
disciplina di diritto internazionale della sovranità territoriale
degli Stati), esprimendo nel contempo una sorta di riprovazione da
parte della comunità internazionale per il comportamento dello
Stato resosi colpevole della violazione del divieto in discorso, e
piena solidarietà, invece, verso lo Stato specialmente e
direttamente colpito da tale comportamento.
Peraltro, i
poteri sanzionatori del Consiglio di sicurezza sopra ricordati, pur
costituendo una parte cospicua del sistema di sicurezza collettiva
che la Carta dell'ONU ha istituito a garanzia dell'obbligo degli
Stati di astenersi dal ricorrere alla minaccia o all'uso della
forza nelle relazioni internazionali, non esauriscono le potestà di
questo importante organo delle Nazioni Unite.
Il Consiglio, infatti, si ritiene altresì investito, nel quadro
dell'azione volta a creare le condizioni per il ristabilimento
della pace e della sicurezza internazionali, turbate dalla
violazione di detto obbligo, del potere di esigere che lo Stato
trasgressore adempia (secondo modalità stabilite anch'esse dal
Consiglio e che tengano anche in debita considerazione le legittime
istanze dello Stato specialmente leso), agli obblighi derivanti
dalla commessa violazione e tenga comportamenti idonei a prevenire
per il futuro il pericolo di ulteriori violazioni.
Anche in questo
caso, l'aggressione del Kuwait da parte dell'Iraq costituisce
un'importante conferma pratica di quanto asserito finora.
Riguardo a questo affare, infatti, il Consiglio di sicurezza lungi
dal considerare esaurito il proprio compito con il conseguimento
dell'obiettivo del ripristino della sovranità, indipendenza e
integrità territoriale dello Stato specialmente colpito
dall'aggressione, e cioè il Kuwait, ha preteso, agendo a norma
dell'articolo 7 della Carta, che l'Iraq attuasse una serie di
comportamenti da esso dovuti in quanto colpevole dell'aggressione
perpetrata. Alcuni di questi comportamenti sono indicati nella già
citata risoluzione 686/1991. Altri sono invece imposti dalla
successiva risoluzione, la 687/1991(28), che, in maniera innovativa,
estende la responsabilità dell'Iraq ai danni ambientali e agli
sprechi di risorse naturali, istituendo a tal proposito un fondo
per l'indennizzo di tutte le perdite, danni e pregiudizi
direttamente imputabili all'invasione e all'occupazione illecite
del Kuwait da parte dell'Iraq; fondo da alimentarsi peraltro con i
proventi della vendita del petrolio e dei prodotti petroliferi
iracheni e da gestirsi secondo criteri e modalità stabilite dallo
stesso Consiglio.
Lo stesso
Consiglio, inoltre, ha preteso che l'Iraq si attenesse ad ulteriori
prescrizioni riguardanti la delimitazione della frontiera con il
Kuwait, nonché il possesso e l'utilizzo di armi chimiche e
batteriologiche, oltre naturalmente quelle nucleari, in
considerazione della "necessità di essere rassicurati circa le
intenzioni pacifiche dell'Iraq, tenuto conto che esso ha invaso e
occupato illegalmente il Kuwait" (preambolo, 5° cpv.).
La lettura delle indicate risoluzioni mostra come il Consiglio di
sicurezza ritenga ormai che nel ruolo, attribuitogli dalla Carta,
di massima autorità preposta al mantenimento e al ristabilimento
della pace e della sicurezza internazionali rientri, oltre
all'assoggettamento dello Stato trasgressore del divieto di
ricorrere alla minaccia o all'uso della forza nelle relazioni
internazionali a misure sanzionatorie, il compito di far valere la
responsabilità di detto Stato nei confronti di quello specialmente
leso sotto i diversi profili indicati (ai quali potrebbe
aggiungersi in un futuro non lontano quello della responsabilità
personale degli individui-organi dello Stato trasgressore per
crimini contro la pace, crimini di guerra e crimini contro
l'umanità).
Con riferimento quindi a questo compito può dirsi che, per certi
versi, il Consiglio di sicurezza prenda il posto tradizionalmente
proprio dello Stato vincitore di un conflitto armato. Tale
situazione (la cui legittimazione è fornita dalla funzione di
ristabilimento della pace e della sicurezza internazionali
demandata al Consiglio dalla Carta), segna certamente un notevole
progresso verso l'organizzazione sociale della risposta che la
comunità internazionale mostra di volere dare alle violazioni, da
parte degli Stati, dell'obbligo di astenersi dalla minaccia o
dall'uso della forza nelle relazioni internazionali.
5. La risoluzione e la sospensione dei
trattati da parte dello Stato specialmente leso. L'art. 60 della
Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati
Da quanto
esposto precedentemente, risulta che la possibilità di infliggere
una sanzione all'autore dell'illecito è in principio subordinata,
nel diritto internazionale non scritto, al fatto che sia stata
chiesta senza successo la riparazione.
Si discute, tuttavia, se questa regola generale non subisca alcune
eccezioni. A parte quelle riguardanti i crimini internazionali di
cui si è già detto, si tratta di sapere se vi siano ipotesi in cui
il soggetto leso è autorizzato a ricorrere alla sanzione prima
ancora di essersi visto rifiutare la riparazione.
Una delle ipotesi più discusse di sanzione che può essere
immediatamente adottata è quella della sospensione o estinzione di
un trattato bilaterale o, a date condizioni, anche di un trattato
multilaterale, adottata dalla parte specialmente lesa a seguito
della violazione sostanziale del trattato ad opera dell'altro
contraente.
Questo argomento è fatto oggetto di specifica previsione dall'art.
60 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, che così
dispone:
"1. A
material breach of a bilateral treaty by one of the parties
entitles the other to invoke the breach as a ground for terminating
the treaty or suspending its operation in whole or in part.
2. A material breach of a multilateral treaty by one of the parties
entitles:
a) the other parties by unanimous agreement to suspend the
operation of the treaty in whole or in part or to terminate it
either:
i) in the relations between themselves and the defaulting State
or
ii) as between all the parties;
b) a party specially affected by the breach to invoke it as a
ground for suspending the operation of the treaty in whole or in
part in the relations between itself and the defaulting
State;
c) any party other than the defaulting State to invoke the breach
as a ground for suspending the operation of the treaty in whole or
in part with respect to itself if the treaty is of such a character
that a material breach of its provisions by one party radically
changes the position of every party with respect to the further
performance of its obligations under the treaty.
3. A material breach of a treaty, for the purposes of this article,
consists in:
a) a repudiation of the treaty not sanctioned by the present
Convention; or
b) the violation of a provision essential to the accomplishment of
the object or purpose of the treaty (…)"(29).
Il problema più
importante che questa norma pone è sapere se, nel diritto
internazionale generale, le misure di risoluzione e di sospensione
dei trattati abbiano una loro autonomia, per scopo e funzione, come
conseguenze dell'illecito. Ciò che emerge sicuramente dall'art. 60,
in particolare dal sub par. b), è che nel caso di una violazione di
un trattato multilaterale, solo lo Stato specialmente colpito dalla
violazione può reagire sospendendo l'operazione del trattato
violato e solo nei rapporti fra sé e lo Stato colpevole; la
reazione unilaterale si spiega perché, in questo caso, il trattato
rimane multilaterale come strumento, ma, nella sostanza, la
relazione fra la violazione e la lesione subìta ha carattere
bilaterale(30).
Per cui, una volta stabilito che la Convenzione di Vienna si limita
a considerare il diritto di sospensione e risoluzione dei trattati
per inadempimento, secondo l'ottica del diritto dei trattati, senza
però escludere che esso possa funzionare anche come conseguenza
dell'illecito, il nodo da sciogliere riguarda la possibilità di
distinguere tra diritto di risoluzione e sospensione ex art. 60
della Convenzione di Vienna e rappresaglie, ovverosia stabilire se
c'è coincidenza tra il principio inadimplenti non est adimplendum
(d'ora in poi principio inadimplenti) e, come detto, la
rappresaglia.
Nell'ambito della dottrina più autorevole, si è sviluppata a tal
proposito una concezione minoritaria(31) che ritiene non corretta una
differenziazione dei regimi di responsabilità applicabili avuto
riguardo all'obbligo violato, a seconda cioè che esso sia
convenzionale o consuetudinario.
Secondo la
concezione in questione, il diritto internazionale generale non
prevede un regime speciale di responsabilità per la violazione dei
trattati, diverso e distinto rispetto al regime generale di
responsabilità applicabile ad ogni atto illecito. Né, tantomeno,
prevede vari regimi speciali di responsabilità a seconda del tipo
di trattato violato. Si dà conseguentemente risposta negativa al
problema più particolare se la risoluzione e sospensione dei
trattati per inadempimento sia una conseguenza speciale e tipica
per la violazione dei trattati, ritenendola una misura equiparabile
ad una rappresaglia attuata da parte del soggetto specialmente
leso, in risposta ad un illecito subito.
Altri autori, invece,(32) ritengono non ammissibile una
equiparazione tout court tra il principio inadimplenti e la
rappresaglia.
Anzitutto, si dice che la rappresaglia è una misura temporanea che,
in risposta all'illecito, consente solo la sospensione di un
trattato, laddove invece il principio inadimplenti consente
l'estinzione del trattato violato. Viene inoltre messa in evidenza
quella che è la diversità di funzioni dei due istituti.
Alla
rappresaglia, infatti, si fa ricorso per costringere lo Stato
inadempiente alla riparazione, nel presupposto che lo Stato
specialmente leso abbia ancora interesse alla riparazione. Si
applica invece il principio inadimplenti "al fine di ripristinare
l'equilibrio delle posizioni quando la violazione del trattato
abbia fatto perdere allo Stato direttamente leso ogni interesse ad
ogni ulteriore esecuzione"(33).
Per quanto ci riguarda, ci permettiamo di aderire alla seconda
delle due teorie prospettate, ritenendo anche noi che la
sospensione e la risoluzione di un trattato ad opera dello Stato
specialmente leso dalla sua violazione, possa ritenersi estranea ai
principi generali previsti in tema di rappresaglia dal diritto
internazionale generale, potendola invece ritenere come una misura
dotata di una propria autonomia, che lo Stato direttamente leso
può, in determinate circostanze, essere legittimato ad
adottare.
Approfondimenti:
(*)
- Sottotenente dei Carabinieri. In servizio presso l'Ufficio
Legislazione del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri.
(1) - Art. 40: "1. Ai fini del presente articolato, "Stato leso"
indica qualunque Stato un diritto del quale sia violato dall'atto
di un altro Stato, se tale atto costituisce…un atto
internazionalmente illecito di tale Stato.
2. In particolare "Stato leso" indica:
a) se il diritto violato dall'atto di uno Stato deriva da un
trattato bilaterale, l'altro Stato parte del trattato;
b) se il diritto violato dall'atto di uno Stato deriva da una
sentenza o da altra decisione vincolante risolutiva di una
controversia di una corte o di un tribunale internazionale, l'altro
Stato o gli altri Stati parti della controversia e legittimati a
godere di quel diritto;
c) se il diritto violato dall'atto di uno Stato deriva da una
decisione vincolante di un organo internazionale diverso da una
corte o un tribunale internazionale, lo Stato o gli Stati che,
secondo l'atto costitutivo dell'organizzazione internazionale in
questione, sono legittimati a godere di quel diritto;
d) se il diritto violato dall'atto di uno Stato deriva dalle
disposizioni di un trattato a favore di uno Stato terzo, quello
Stato terzo;
e) se il diritto violato dall'atto di uno Stato deriva da un
trattato multilaterale o da una norma di diritto internazionale
consuetudinario, qualunque altro Stato parte del trattato
multilaterale o vincolato dalla norma di diritto internazionale
consuetudinario in questione, se si è stabilito che:
i) il diritto è stato pattuito o è previsto in suo favore;
ii) la violazione del diritto da parte dell'atto di uno Stato
influisce necessariamente sul godimento dei diritti o sul rispetto
degli obblighi degli altri Stati parti del trattato multilaterale o
vincolati dalla norma di diritto internazionale consuetudinario;
o
iii) il diritto è stato pattuito o è previsto a tutela dei diritti
umani e delle libertà fondamentali;
f) se il diritto violato dall'atto di uno Stato deriva da un
trattato multilaterale, qualsiasi altro Stato parte del trattato
multilaterale, se viene accertato che il diritto è stato
espressamente stipulato in quel trattato a tutela degli interessi
collettivi degli Stati che ne sono parti.
3. Inoltre, "Stato leso" indica, se l'atto internazionalmente
illecito costituisce un crimine internazionale, ogni altro
Stato".
(2) - Peraltro, recentemente la C.D.I. ha riformulato (in seconda
lettura, nel corso della 53^ sessione) la norma in oggetto; la
ragione di ciò si fonderebbe sulla necessità di disporre di un
articolo che in maniera più snella possa meglio precisare i termini
del problema. Il risultato, secondo parte della dottrina (cfr.: J.
Crawford, P. Bodeau, J. Peel, in AJIL, oct. 2000), è stato
raggiunto solo parzialmente e comunque in maniera tale da non
modificare nella sostanza i punti fondamentali di tale, complessa,
problematica. Ad ogni buon conto, il nuovo art. 40, confluito nei
nuovi artt. 43 e 49, è il seguente: "(art. 43) A State is entitled
as an injured State to invoke the responsibility of another State
if the obligation breached is owed:
a) to that State individually; or
b) to a group of States including that State, or the international
community as a whole, and the breach of the obligation:
i) specially affects that State; or
ii) is of such a character as to affect the enjoyment of the rights
or the performance of the obligations of all the States
concerned.
(Art. 49) Any State other than an injured State is entitled to
invoke the responsibility of another State if:
a) the obligation breached is owed to a group of States including
that State, and is established for the protection of a collective
interest;
b) the obligation breached is owed to the international community
as a whole".
(3) - Cfr., per tutti: Morelli, Nozioni di diritto internazionale,
Padova, 1967, pag. 356; Verdross, Simma, Universelles Vollkerrecht.
Theorie und Praxis, Berlin, 1984, pag. 907. Strenuo difensore
dell'impostazione tradizionale è Weil, Towards Relative Normativity
in International Law, in American Journal of International Law,
1983, pagg. 412-442.
Ovviamente, parlando di "obbligo bilaterale" ci riferiamo, qui come
in prosieguo, più precisamente ad un obbligo la cui violazione dia
luogo ad un rapporto bilaterale.
(4) - Anche perché in alcuni casi, precisamente nelle ipotesi di
violazione dei diritti umani nei confronti dei cittadini,
contromisure pacifiche collettive sono state attuate nonostante
fosse impossibile individuare un soggetto "leso" in senso
tradizionale. Si consideri che proprio, o soprattutto, tenendo
presente il fatto che nelle ipotesi di violazione dei diritti umani
nei confronti dei cittadini un soggetto leso in senso tradizionale
neppure esiste, si è avanzata in dottrina la tesi secondo cui le
norme contemplanti obblighi erga omnes siano sprovviste di sanzione
o siano comunque provviste di forme attenuate di responsabilità
(cfr.: Conforti, In tema di responsabilità degli Stati per crimini
internazionali, in Il diritto internazionale al tempo della sua
codificazione. Studi in onore di Roberto Ago, vol. III, Milano,
1987, pagg.103-104). Nel senso invece che gli obblighi erga omnes,
una volta ammessi, debbano necessariamente essere sanzionati: Gaja,
Obligations erga omnes, International Crimes and Jus Cogens: A
Tentative Analysis of Three Related Concepts, in International
Crimes of State: A Critical Analysis of the ILC's Draft Article 19
on State Responsibility, Berlin, New York, 1989, pagg. 155-156 (che
esclude comunque la reciprocità).
(5) - Cosa che la C.D.I. afferma, ma che non tutti condividono.
Cfr., per ampi riferimenti: il terzo rapporto di Ago (N.U.;
Annuaire, 1971, II [parte 1, 234]), e Tanzi, Is Damage a Distinct
Conditions for the Existence of an International Wrongful Act? In
Spinedi & Simma, United Nations Codifications of State
Responsibility, New York, 1987; inoltre: Graefrath, Responsibility
and Damages Caused: Relationship between Responsibility and
Damages, in Académie de droit international, Recueil des Cours,
1984, II (vol. 185), pagg.34-61, il quale sostiene con fermezza la
tesi negativa, soprattutto rilevando che, se si accetta che il
danno possa essere anche solo morale, si arriva alla stessa
conclusione di coloro che lo eliminano, e cioè che la lesione di un
diritto comporta comunque la responsabilità.
(6) - Vedi a questo proposito: Sachariew, State Responsibility for
Multilateral Treaty Violations: Identifying the "Injured State" and
its Legal Status, in Nilr, 1988, pagg.278 ss.; Sicilianos, Les
réactions décentralisées à l'illicite, pagg. 100 ss.
(7) - È esattamente ciò che il relatore Riphagen chiama "terzo
parametro" e cioè "la posizione di Stato terzo rispetto all'atto
illecito" (Rapporto Preliminare, YBILC, 1980, vol. II, [parte
prima] par.62 e ss., pagg. 120-129).
(8) - Lattanzi, Garanzie dei diritti dell'uomo nel diritto
internazionale generale, Milano, 1984, pagg. 128-130.
(9) - Picone, Obblighi reciproci ed obblighi erga omnes degli Stati
nel campo della protezione internazionale dell'ambiente marino
dall'inquinamento, in Diritto internazionale e protezione
dell'ambiente marino (a cura di Starace), Milano, 1983, pagg.
77-78. Tale autore sottolinea come ad un obbligo erga omnes debba
corrispondere un diritto di natura diversa, appunto un diritto
"collettivo", da quello "individuale" correlato ad un obbligo
bilaterale o reciproco.
(10) - Carella, La responsabilità dello Stato per crimini
internazionali, 1985, pagg. 218, 228-229 e nota 100, 241-246. In
tal senso si è espresso anche l'attuale relatore speciale alla
Commissione del diritto internazionale in materia di responsabilità
degli Stati Arangio-Ruiz (cfr. Fourth Report, cit. pagg. 28-37, n.
140-153), secondo cui la prassi più recente delle contromisure
collettive non richiederebbe alcuna variazione della teoria
tradizionale in base alla quale soltanto il soggetto "leso" in un
suo diritto può reagire con contromisure dal momento che, stante la
natura erga omnes dell'obbligo violato, ciascun soggetto è leso (a
prescindere che lo siano anche tutti gli altri, o anche soltanto
alcuni altri) nel senso tradizionale.
(11) - In tal senso, da ultimo, molto chiaramente Arangio-Ruiz,
Fourth Report, cit., pagg. 24-28, n.135-139.
(12) - W. Riphagen, Preliminary Report, cit. pagg. 114-115 e pagg.
119-120; A. De Guttry, Le rappresaglie non comportanti la
coercizione militare nel diritto internazionale, Milano 1985, pagg.
290-301; K. Sachariew, State Responsibility for Multilateral Treaty
Violation: Identifying the Injured State and Its Legal Status, in
Nilr, 1988, pagg. 272 ss.; D.N. Hutchinson, Solidarity and Breaches
of Multilateral Treaties, in Byil, vol. 61, 1990, pagg.
164-196.
(13) - A questo proposito: G. Fitzmaurice, Second Report on the Law
of Treaties, YBILC, 1957, vol. II, pagg. 34 ss.
(14) - M. Akehurst, Reprisals by Third States, in Byil, vol. 44,
1970, pag. 14; O. Schachter, The Enforcement of Judicial and
Arbitral Decisions, AAJIL, vol. 54, 1960, pagg. 11-12; W.M.
Reisman, Nullity and Revision. The Review and Enforcement of
International Judgements and Awards, New Haven and London, 1971,
pagg. 793 ss.
(15) - Vedi, tra gli altri: A. Rougier, La théorie de
l'intervention d'humanité, RGDIP, vol. 17, 1910, pagg. 468 ss.; D.
Schindler, Le principe de non-intervention dans les guerres
civiles, in Ann. IDI, vol. 55, 1973, pag. 481; W. Riphagen, Sixth
Report on State Responsibility, YBILC, 1985, vol. II, (parte
prima), pag. 8, Commento all'art. 5, par.22, ed inoltre, per un
bilancio più aggiornato: R. Sapienza, L'intervento umanitario nel
diritto internazionale contemporaneo, in Aggiornamento Sociale,
1995, pagg. 805 ss.
(16) - G. Tunkin, Droit international public. Problèmes théoriques,
Paris, 1965, pag. 223; L. Oppenheim, International Law, A Treatise,
vol. I, (ottava edizione), Londra, New York, Toronto, 1955, pag.
308.
(17) - G. Tunkin, op. cit., pag. 223; W. Riphagen, Fourth Report on
State Responsibility, YBILC, 1983, vol. II, (parte prima), pag. 17,
par.90.
(18) - Esempi interessanti in: K. Sachariew, op. cit., pagg.278
ss., e L.A. Sicilianos, Les réactions décentraliséés à l'illicite,
Parigi, 1990, pagg. 100 ss.
(19) - K.J. Partsch, Reppressalie, in K. Strupp, H.J. Schlochauer,
Worterbuch des Volkerrechts, III, Berlino, 1962, pagg. 103 ss.: B.
Graefrath, Responsibility and Damages Caused: Relationship between
Responsibility and Damages, in Hague Rec., vol. 185, 1984-II, pag.
86; D.N. Hutchinson, op. cit., pag. 170.
(20) - L. Oppenheim, vol. I, op. cit., pag. 308; G. Tunkin, op.
cit., pag. 223; R. Pisillo Mazzeschi, Risoluzione e sospensione dei
trattati per inadempimento, Milano, 1984, pagg.216 ss.; A. De
Guttry, op. cit., pagg. 295-298.
(21) - P. M. Dupuy, The Institutionalization of International
Crimes of State, in International Crimes of State: a Critical
Analysis of the ILC's Draft Article 19 on State Responsibility,
Berlin - New York, 1989, pagg. 179 ss.
(22) - Arangio-Ruiz, The Normative Role of General Assembly of the
United Nations and The Declaration of Principles of Friendly
Relations, RC, 1972, III, 431.
(23) - Per il testo di questa risoluzione: RDI, 1975, pag. 390.
Inoltre cfr.: Ferencz, Defining International Aggression, Dobbs
Ferry, 1975; Broms, The Definition of Aggression, RC, 1977, I,
pagg. 299 ss.; Sciso, L'aggressione indiretta nella definizione
dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, RDI, 1983, pag.
253.
(24) - Il testo si legge in: RDI, 1988, pag. 470; inoltre, cfr.:
Treves, La déclaration des Nations Unies sur le renforcement de
l'efficacité du principe du non-recours à la force, AFDI, 1987,
pag. 1286.
(25) - Il cui testo si legge in: RDI, 1985, pag. 733.
(26) - In estrema sintesi, questi articoli prevedono che il
Consiglio di sicurezza può accertare l'esistenza di una minaccia
alla pace, di una violazione della pace o di un atto di aggressione
e raccomanda o decide quali misure debbano essere prese per
mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza internazionale (art.
39). Il Consiglio può inoltre decidere quali misure non implicanti
l'uso della forza debbano essere adottate per dare effetto alle sue
decisioni e può invitare i membri delle Nazioni Unite ad applicare
tali misure (art. 41). Se esse si rivelano inadeguate, il Consiglio
può intraprendere con forze aeree, navali o terrestri, ogni azione
che sia necessaria per mantenere o ristabilire la pace e la
sicurezza internazionale (art. 42).
(27) - Sull'argomento vedi tra l'altro: Forlati-Picchio, La
sanzione del diritto internazionale, Padova, 1974; Conforti, Le
Nazioni Unite, IV ed., Padova, 1986; Lattanzi, Sanzioni
internazionali, ed. XLI, 1989; Conetti, Sicurezza collettiva
(diritto internazionale), ed. XLII, 1990, pag. 515.
(28) - Doc. U.N., S/RES/687, dell'8 Aprile 1991.
(29) - Art. 60: "1. Una sostanziale violazione di un trattato
bilaterale da parte di una delle parti, autorizza l'altra parte ad
invocare la violazione come motivo per porre termine al trattato o
sospenderne completamente o parzialmente l'applicazione.
2. Una sostanziale violazione di un trattato multilaterale da parte
di una delle parti autorizza:
a) le altre parti, che agiscono di comune accordo, a sospenderne
completamente o parzialmente l'applicazione o a porvi
termine:
i) sia nelle relazioni fra di loro e lo Stato autore della
violazione;
ii) che fra tutte le parti;
b) una parte particolarmente danneggiata dalla violazione, ad
invocare detta violazione come motivo di sospensione
dell'applicazione completa o parziale del trattato nelle relazioni
fra di essa e lo Stato autore della violazione;
c) qualsiasi parte diversa dallo Stato autore della violazione, ad
invocare la violazione come motivo per sospendere l'applicazione
del trattato completamente o parzialmente per quanto la riguarda,
se detto trattato è di natura tale che una violazione sostanziale
delle disposizioni compiuta da una parte modifichi radicalmente la
situazione di ciascuna delle parti relativamente al successivo
adempimento dei propri obblighi in base al trattato.
3. Ai fini del presente articolo, per violazione sostanziale di un
trattato si intende:
a) un rifiuto del trattato che non sia autorizzato dalla presente
Convenzione; o
b) la violazione di una disposizione essenziale per la
realizzazione dell'oggetto o dello scopo del trattato (…)".
Sull'argomento, vedi: Simma, Reflections on Article 60 of the
Vienna Convention on the Law of Treaties and its Background in
General International Law, Ozorv, 1970, pagg. 5 ss.; Pisillo
Mazzeschi, Risoluzione e sospensione dei trattati per
inadempimento, Milano, 1984; Rosenne, Breach of treaty, Cambridge,
1985.
(30) - In questo senso cfr.: Pisillo Mazzeschi, op. cit., pagg. 211
ss.
(31) - Per tutti: Pisillo Mazzeschi, op. cit., pagg. 202 ss.
(32) - Tra di essi si segnalano, in particolare: Riphagen, Quarto
Rapporto, Add. 1, parr.38-65; Carella, op. cit., pagg.
139-140.
(33) - Carella, op. cit., pag. 139. Vedi inoltre: Simma,
Reflections on art.60 of the Vienna Convention, cit., pagg. 5 ss.,
il quale evidenzia anche le differenze di carattere formale tra i
due istituti (il principio inadimplenti deriverebbe dai principi
generali di diritto riconosciuti dalla nazioni civili, la
rappresaglia, invece, dalla consuetudine) e la circostanza che il
principio inadimplenti potrebbe applicarsi anche se l'inadempimento
non derivi da illecito. |