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Pena -
Reclusione militare - Minimo generale -Allontanamento
illecito - Minimo edittale di un mese - Concorso di
circostanze attenuanti - Pena detentiva in concreto irroganda
- Pena di un mese - Coincidenza del minimo edittale
dell'ipotesi tipica con quello generale - Irriducibilità in
virtù di attenuanti.
(C.p.m.p., artt. 147 co. 1°, 48 n. 2, 26; C.p. art. 132 co
3°)
Corte di Cassazione, Sez. 1^ pen., 26 maggio 2000. Pres. Macrì,
Rel. Vancheri, P.M. mil. Garino (conf.), in c. B.
Il limite minimo previsto dalla legge per
la specie di pena in generale non è suscettibile di riduzione - se
coincida col minimo edittale per una fattispecie, ritenuto giusta
misura da irrogare - pur in concorso di riconosciute circostanze
attenuanti (1).
(1) Si legge quanto appreso nel
testo della sentenza:
««Con sentenza del 2.12.1999 la Corte Militare di Appello - Sezione
Distaccata di Napoli - in parziale riforma della pronuncia emessa
il 4.12.1998 dal Tribunale Militare di Napoli, che aveva condannato
B.A. alla pena di un mese di reclusione militare per il reato di
allontanamento illecito di cui all'art. 147, comma 1, c.p.m.p.,
concedeva all'imputato l'attenuante di cui all'art. 48 n.2
c.p.m.p., mantenendo ferma l'entità della pena, in quanto già
fissata nella misura minima prevista dall'art. 26 dello stesso
codice.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione
l'imputato, lamentando violazione dell'art. 48 n. 2 c.p.m.p., in
quanto, a seguito del riconoscimento della attenuante prevista
dalla suddetta norma, la pena avrebbe dovuto essere
corrispondentemente ridotta, a nulla rilevando che il limite minimo
previsto per la reclusione militare fosse di un mese, nonché omessa
motivazione in ordine alla richiesta di concessione delle
attenuanti generiche. Il ricorso, in quanto manifestamente
infondato, va dichiarato inammissibile.
Ed invero, come pacificamente e reiteratamente affermato da questa
Corte, il limite minimo previsto dalla legge per la reclusione -
sia che si tratti di reclusione militare (art. 26 c.p.m.p.), sia
che si tratti di reclusione ordinaria (art. 23 cod. pen.) - non è
in nessun caso suscettibile di riduzione sia ai fini del computo
della pena da infliggere in concreto sia ai fini dei calcoli
intermedi consistenti anch'essi in una diminuzione della pena.
Si è in proposito rilevato che
"la portata dell'art. 132 cod. pen., capoverso, secondo cui,
nell'aumento o nella diminuzione della pena, non si possono
oltrepassare i limiti stabiliti per ciascuna specie di pena, salvo
i casi espressamente determinati dalla legge, non può essere
limitata al risultato finale del calcolo ma investe anche gli
aumenti di pena. Ne consegue che il limite legale della reclusione
di quindici giorni (o di un mese, se si tratta di reclusione
militare) non può essere vulnerato dalla diminuzione delle
attenuanti o di diminuenti eventualmente concesse, mentre deve
essere aumentato nel minimo consentito per effetto, in ipotesi,
della ritenuta continuazione" (v. Cass., Sez. VI, sent. n. 9442 del
19-10-1993, Vicedomini; Sez. V, sent. n. 5541 del 12-05-1992, Poelo
e, in materia di reclusione militare, Sez. I, sent. n.2050, del
13-02-1991, Marino).
Tali principi sono pienamente condivisi da questo Collegio, non
ravvisandosi motivo alcuno per disattenderli.
Quanto alla doglianza relativa alla mancata concessione delle
attenuanti generiche, le stesse sono state già concesse dal giudice
di primo grado.
Ne deriva che il ricorso va dichiarato inammissibile, con
consequenziale condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma, ritenuta congrua, di £. 1.000.000 in
favore della cassa delle ammende».
La decisione, rigorosa ma esatta, concerne nota questione e
richiama remoto auspicio di aderenza della norma legale all'equità,
sul che può, a commento, qui di seguito leggersi conseguente e
ancora attuale voto, con vecchia data (aprile 1953!), di R.
Maggiore, su "Il Foro Napoletano" parte II, col. 40 e ss.
Pena - Limite minimo - Irriducibilità in
virtù di attenuanti. Tribunale Supremo Militare,
sent. 21 ottobre 52. Pres. Buoncompagni, Rel. Santacroce, P.M.
Olivieri, ric. P.M. c. Ciccarelli.
In virtù dell'applicazione di
attenuanti la pena non può essere irrogata in misura inferiore al
minimo generale.
Questa sentenza annulla quella del trib. Mil. di Taranto, che in
data 29-4-52 (Pres. Del Guercio - rel. Taranto - P.M. Maggiore)
aveva, in virtù della concessione di attenuanti, irrogato una pena
inferiore al limite minimo comminato dalla legge per il reato.
1. -
L'art. 132 cpv. c.p., stabilisce che non si possono oltrepassare i
limiti fissati per ciascuna specie di pena, salvo i casi
espressamente determinati dalla legge.
Ingiustamente rigorosa pare la ristrettezza delle eccezioni, cui
nella riserva contenuta nel detto articolo si allude, poiché le
conseguenze alle quali essa porta si rilevano di durezza forse
eccessiva in relazione al presente argomento, quando la si
interpreti nel solo senso che pare sia opponibile e corretto: che
le misure del c.p. fissate in generale per ogni specie di pena
siano tassative al punto che resti vietato scenderne al di sotto
del limite minimo in concorso di circostanze attenuanti, e che -
per ciò stesso - l'attenuazione del reato circostanziato (e quindi
la diminuzione della pena) non integri, da sé sola, un caso
espressamente determinato dalla legge per andare oltre il limite
minimo legale generale della specie di pena comminata, neanche
quando quel limite coincida col minimo della pena edittale per
l'ipotesi semplice di quel reato.
La dottrina non sembra abbia dubbi che questa interpretazione
rigorosa dell'art. 132 c.p. sia la giusta.
Più sensibile, sotto la pressione immediata d'interessi concreti da
valutare, si è dimostrata, talvolta, la giurisprudenza, nella quale
non son mancate affermazioni - anche attraverso l'autorità della
Suprema Corte e pure recenti(1) - del principio che il minimo
stabilito, ad es., relativamente alla reclusione, dall'art. 23
c.p., vale per la definizione generica dal Codice data della detta
pena, e che al disotto del limite minimo di cui al detto articolo
si può pervenire in caso di concorso di circostanze attenuanti. Ma
trattasi di pronunce pervase di equità, apertamente contrastanti
con la legge, alle quali non può consentirsi.
2. -
Per certo, ragioni di natura morale, che farebbero preferire di non
dover applicare detto principio fino a tale conseguenza, non
mancano.
Il giudice correttamente usa del suo potere se applica la pena
entro i limiti di legge; cioè, per ogni reato egli può spaziare
entro il limite minimo ed il massimo della pena comminata. E,
valutata la gravità del reato - come ipotesi semplice - agli
effetti della pena, può ravvisare ad esso adeguata in concreto una
pena pari alla misura del minimo edittale, che può essere
coincidente con il limite minimo generale previsto per quella
specie di pena. E così dicasi - per la migliore osservazione del
fenomeno - quando trattasi di due reati (stesso nome giuridico;
eguali come fatti tipici, indipendentemente cioè dalle circostanze
di rilievo giuridico) a carico di persone diverse. Ci domandiamo:
se dei due reati uno sia attenuato, quid iuris circa la pena da
irrogare per questo?
In massima parte, l'applicazione della circostanza, aggravante o
attenuante, da parte del giudice, non è facoltativa, ma ha
carattere di obbligatorietà assoluta. E vi possono essere delle
circostanze di misura e rilievo così obiettivi - es.: l'integrale
riparazione del danno (art. 62 n. 6 c.p.); l'essere il fatto,
costituente reato esclusivamente militare, commesso da chi non
abbia ancora compiuto trenta giorni di servizio alle armi (art. 48
n. 2, c.p.m.p.) - che il loro accertamento non importi alcuna
complicata indagine di fatto, onde, anche perciò, il giudice non
possa avere, non si dice discrezione, ma dubbio alcuno in ordine al
loro concorso, datane l'evidenza. Nondimeno, nel caso anzidetto, di
due reati dei quali uno tipico ed uno circostanziato attenuato,
fatti cioè disuguali, deve rispondersi che sono da irrogarsi eguali
pene. Ma, cosa sarebbe più giusto che punire quello col minimo
edittale, e diminuire - secondo la valutazione del giudicante -
tale pena per l'altro? Analoga differenza (che è proporzione) di
sanzioni, non corre forse tra la misura concreta delle pene che si
irrogano per due reati, che siano della stessa gravità come fatti
tipici (le pene edittali minime per i quali, nelle ipotesi
semplici, siano uguali, ma superiori alla minima misura della
specie di pena), quando per uno di essi, attenuato, la pena
edittale minima, relativa all'ipotesi tipica, viene in concreto
diminuita per l'attenuante?
Si pensi a più concorrenti in un reato, per la cui pena non sia
stabilito espressamente alcun minimo edittale (e questo sia, cioè,
il minimo legale per la specie della pena comminata), e che, per le
considerazioni dell'art. 133 c.p., sia congruo punire col minimo di
pena. Ma se, ad esempio, uno dei compartecipi risulti sia stato, al
momento del fatto, seminfermo di mente, o in altra condizione
rilevante come circostanza, d'attenuazione soggettiva e non
comunicabile, così da dover essere punito con pena diminuita, è
giusto che, annullandosi ogni proporzione, cardine della giustizia,
egli debba subire invece pena pari a quella irrogata agli altri(2)?
O è giusto che, per fare salva una differenza con la quantità della
pena inflitta ai correi, il giudice sia costretto a violare per
altro verso l'equilibrio deontologico tra fatto e sanzione,
salvando formalmente la proporzione, ma con la maggiore lesione
della giustizia sostanziale dovuta all'irrogazione agli altri di
una pena superiore al minimo (che sarebbe equo), alla quale resti
inferiore, per effetto della attenuante, quella inflitta al
concorrente cui questa spetti?
3. -
L'efficacia delle circostanze pare sia un concetto ontologicamente
autonomo, insofferente cioè degli ostacoli costituiti dai limiti
legali delle varie specie di pena: sarebbe bene che legalmente
autonomo si riconoscesse, eccettuato il concorso talvolta di
aggravanti, nel sistema positivo.
È logico che una specie di pena abbia dei limiti legali, minimo e
massimo. Ma tali limiti, se non sono assolutamente inderogabili,
dovrebbero riconoscersi relativi alla pena in generale, come
sanzione dagli estremi così fissati per ogni caso tipico, cioè per
quando non si presentino circostanze modificative - rispetto
all'ipotesi normale - dell'entità del reato e della pena da
irrogare concretamente. Queste circostanze (se non sempre, almeno
quando siano attenuanti) dovrebbero costituire espresse eccezioni
ai limiti della astratta ed ordinaria quantità della specie di
pena.
Nessuna critica, perciò, all'art. 132 cpv. c.p., che ha una sicura
ragion d'essere nel sistema legislativo; ma un voto per la nostra
futura legislazione: sia ampliato l'ambito delle eccezioni al
principio, richiamate nello stesso capoverso dell'articolo,
comprendendovi anche i casi di diminuzione, oltre il minimo legale
della pena, in virtù di attenuanti.
Ciò potrebbe forse apparire una singolarità od un'irrazionalità in
un sistema nel quale i limiti stabiliti in generale per le varie
specie di pena non subissero mai delle eccezioni, così da essere
essenziali alla nozione di pena cui si riferiscono.
Ma, non è tale il nostro: in esso, i limiti legali (minimo e
massimo) per specie di pene, secondo quanto avverte lo stesso testo
dell'art. 132, vengono superati in vari casi.
4. -
Ricordiamo brevemente tali eccezioni, qualcuna delle quali può far
perplessi sull'esattezza tecnica formale della norma
relativa.
Limite massimo - Se non ci fosse l'art. 132, il limite massimo
legale generico della pena potrebbe addirittura ritenersi
superabile ogni volta che il concorso di circostanze lo
richiedesse. Quando, infatti, agli artt. 64 cpv., 66 e 78 c.p., ad
esempio, si legge che la pena non può eccedere certi limiti (già
superiori al massimo legale), si è - a guardar bene - di fronte a
norme permissive(3), le quali solo si potrebbero leggere (dato il
tenore tassativo dell'art. 132 cpv., che dà la regola al sistema),
ma che hanno l'apparenza di vere e proprie norme imperative
(negative). Altro è, ovviamente, dire, ad es., "non si possono
superare gli anni trenta di reclusione" (divieto) rispetto al dire
"si possono superare gli anni ventiquattro, sino a trenta"
(permissione). La prima forma, usata ai detti articoli, come
precetto che vieta sia superata una certa quantità di pena,
parrebbe non escludere, ma implicare, che generalmente i limiti
fissati per la pena possano, in un dato concorso di reati e di
circostanze, esser superati. E…sembrerebbe porre un'eccezione ad un
principio generale statuente la possibilità di aumentare (o
diminuire), senza legali limiti, le misure estreme generali delle
pene! Ma la lettera dell'art. 132, riesce ad evitare i dubbi che i
citati articoli, per la loro formulazione, consentirebbero e ad
indicare quella che non può non essere stata la volontà del
Legislatore.
Peraltro, di certo, il limite massimo legale risulta superabile,
oltre che per i detti artt. 64, 66, 78, nei casi di cui agli artt.
56, 65 n. 1 (relativo all'abolita pena di morte), 577 cpv. c.p., la
struttura dei quali giustamente è di norme permissive.
Nella legge penale militare analoghe eccezioni consentono di
superare il massimo (24 a.) della reclusione militare, che è la
pena corrispondente alla reclusione nel sistema penale militare: v.
ad es.: artt. 52, 56 c.p.m.p.(4).
Limite minimo - Anche questo è suscettivo di eccezioni. Così dicasi
per i casi della reclusione o dell'arresto, di durata
rispettivamente inferiori a giorni 15 o a giorni cinque, cui resti
condannato - a seguito di conversione della pena pecuniaria (artt.
136 c.p., 586 c.p.p.) - colui del quale sia accertata
l'insolvibilità.
Così è pure della reclusione militare, quando (artt. 63, 64,
c.p.m.p.) sia applicata per durata inferiore al suo limite minimo
generale (1 mese), in caso di sostituzione alla reclusione
(ordinaria), all'arresto od all'ammenda.
5. -
Poiché allora nel sistema non s'appalesa alcuna incompatibilità con
le eccezioni di cui trattasi, che non sono poche, e, fra le altre,
per effetto di attenuanti il Legislatore prescrisse potersi
superare il limite massimo della reclusione (es.: art. 65 n.1
c.p.), così, per ragioni di equità non meno urgenti, si vorrebbe,
fra quelle eccezioni, anche il riconoscimento dell'efficacia alle
circostanze attenuanti di diminuire il limite minimo
generale(5).
Non pare che possa, contro quanto si auspica, seriamente obiettarsi
che le pene brevi non realizzano né la funzione intimidatoria né
quella educativa e solo diminuiscono l'efficienza della
comminatoria penale(6). Fra queste considerazioni, di politica
criminale, e quella morale, che una pena eguale non può essere
destinata a due delitti che disugualmente offendono la serietà(7),
non v'è dubbio che vadano obliterate le prime, poiché è ben peggio
negligere il sentimento di giustizia - come esigenza di
proporzionata retribuzione del bene e del male -. Senza perdere di
vista la distinzione del diritto dalla morale (il crociano capo dei
naufraghi!), che il diritto spesso soddisfi le esigenze morali, è
innegabile: così piacerebbe che esso meglio realizzasse la sua
efficienza moralizzatrice(8) in relazione all'oggetto di questa
nota, per l'indubbia esigenza, se non concettuale almeno pratica,
che il diritto non contrasti con la morale(9) e che la liceità del
diritto statuale di punire si appoggi alla giustizia della
pena.
6. -
Nondimeno, si ripete, queste sono aspirazioni per il diritto
futuro, non criterio o risultato dell'interpretazione della legge
vigente. Interpretare la legge positiva in modo da pervenire alla
conclusione che pure preferiremmo, non è possibile, perché nessuna
norma esiste che consenta di diminuire, per concorso di attenuanti,
il limite minimo legale della specie della pena. Accanto alle altre
eccezioni, alla regola dell'inviolabilità dei detti limiti
generali, quella che si vorrebbe, manca. In difetto di essa,
indispensabile, non d'interpretazione - neanche della c.d.
interpretazione evolutiva, che…equivale a creativa(10) - dovrebbe
parlarsi, per pervenire al risultato voluto, ma di vera e propria
creazione normativa in analogia a quanto per i casi infradetti
risulta disposto: eccezioni, queste, alla regola generale della
inviolabilità dei limiti legali per le varie specie di pena, che
non possono applicarsi oltre i casi per esse considerati (art. 14,
Disposizioni sulla Legge in generale).
Perciò dicevamo doversi disattendere le pronunce già rese in
conformità di quanto siano andati auspicando, perché, allo stato
del nostro diritto, non sono applicazione, ma disapplicazione,
della legge.
Primo dovere del giudice è non sbagliare, attenendosi al dettato
legislativo (anche se possa sembrare il Legislatore abbia
"sbagliato") e sacrificando la giustizia alla legalità, per la
certezza del diritto e per le esigenze della giustizia
distribuitiva(11). Potere creativo il giudice, nel nostro
ordinamento, non ha, neanche in caso di ritenuto diritto ingiusto:
"Il giudice penale non potrà criticare o correggere la legge penale
e tanto meno rifiutarsi di applicarla, ma dovrà, in ogni modo,
applicarla, interpretandola secondo il punto di vista del
Legislatore penale, nonostante che egli lo riconosca erroneo"(12).
Il giudice non deve confondersi col Legislatore(13).
Anche per Aristotele la giustizia del Legislatore era cosa diversa
dalla giustizia del giudice. Questi non sarà meno giusto se
riconoscerà nelle sue sentenze l'influenza delle circostanze
attenuanti in ordine ai limiti minimi legali delle varie specie di
pena, che pure la sua coscienza riprovi. Poiché allo stato
appartiene il monopolio normativo, cosa sua sono le "ingiustizie"
che esso, legiferando, legalizza, avendo il giudice allora solo il
potere-dovere di applicare la norma, riproducendone la volontà: e
nel nostro caso questa è espressa chiaramente (Renato
Maggiore)»».
Approfondimenti:
(1) - S.C. Sez. 1a, 22 giugno
1951, in Giurisprudenza completa Corte Suprema di Cassazione, Sez.
Pen. 1941, vol. 2°, n. 2132.
(2) - Oltre il fatto che le attenuanti danno una nota non
trascurabile al reato ed al suo autore, è da tener presente che un
concreto interesse al loro riconoscimento può, in certi casi,
nascere per le speciali modalità di trattamento del detenuto cui
siano state concesse, come, per le circostanze di cui all'art. 62
n. 1,2,3, c.p., dispongono gli artt. 39, 49, 78, 101, 104, 119, 125
del regolamento penitenziario (R.D. 18-6-31 n. 878): cfr. Erra,
Pena-base stabilita nel minimo legale e attenuanti generiche, in
Giur. Compl. C.S.C., Pen., 1951, pag.165.
(3) - Sulla categoria delle norme permissive, v. Romano, Corso di
diritto costituzionale, 1943, 300; contro, Maggiore, Principi di
diritto penale, 1937, 18, e scrittori citati ivi.
(4) - Le disposizioni contenute nei detti articoli neppure
rivelano, formalmente, la loro natura di norme permissive.
(5) - La necessità che qui si rappresenta era stata sentita e
considerata dal Legislatore quando, nel C.P. Mil. Maritt. del 1865,
aveva, all'art. 22, statuito potersi discendere al di sotto del
limite minimo del carcere militare, in concorso di attenuanti, col
"passaggio a semplici pene disciplinari".
(6) - Così si diceva, in sede di lavori preparatori per il vigente
C.P., in relazione alla reclusione, il cui minimo fu portato da tre
a quindici giorni, e che perciò si sarebbe voluto più elevato (v.
Novelli, voce "Reclusione" in Enciclopedia Italiana).
(7) - Beccaria, Dei delitti e delle pene, Cap. XXIII.
(8) - Il Petrocelli (La funzione della pena, in Scritti giuridici
in memoria di Ed. Massari, 1938, 139 agg.) nega che la destinazione
moralizzatrice del diritto sia la sua principale. Per le varie
visioni dei rapporti fra morale e diritto, v., fra gli altri,
Pannain, Manuale di diritto penale, 1950, 14 agg.; Grispigni,
Diritto penale it., 1947, I, 231; Maggiore, principi di diritto
pen. cit., 16 e sgg., nonché gli scrittori dai detti AA.
citati.
(9) - Romano, Diritto e morale, in Frammenti di un Dizionario
Giuridico, 1947, 64 sgg.
(10) - L'interpretazione evolutiva dovrebbe tendere ad adattare il
contenuto della norma alle esigenze pratiche sorte posteriormente
all'emanazione della stessa; il che, nel nostro caso, neanche può
dirsi: v. Romano, Interpretazione Evolutiva, in Frammenti di un
diz. giur. cit., 119 sgg.
(11) - Borghese, La filosofia della pena, 1952, 323.
(12) - Rocco, L'oggetto del reato e della tutela giuridica penale,
1932, 495.
(13) - Vedansi le forti pagine del Manzini (Trattato di diritto
penale italiano, 1933, I, 276), il quale dice: "Se il magistrato ha
delle riforme da indicare, le proponga, ma non le attui contro la
legge", e, in decisa opposizione al c.d. sentimentalismo
giudiziario, ammonisce: "La giurisprudenza, se vuole veramente
conseguire i fini dell'attività che le è propria, deve sempre
osservare la massima lealtà nell'interpretazione delle leggi, anche
quando ciò potrebbe in certi casi, apparire iniquo".
Istigazione di militari a disobbedire alle leggi - Invito a
lottare contro i corpi ingiusti - Volantino di associazioni civili
- Chiara provenienza da due militari - Militari non direttamente
destinatari del volantino - Non si configura il reato - Obiettivo
di diffamare «le caste militari privilegiate» - Espressioni
potenzialmente offensive per la Guardia di finanza - Diffamazione
militare - Necessaria correlazione fra accusa e sentenza -
Violazione della legge relativa - Non sussiste poiché risulta solo
definizione giuridica diversa dello stesso fatto - Competenza, nel
caso, a giudicare - È del giudice militare - Univoco riferimento a
corpo militare - È dato imprescindibile - Fa difetto, nella specie,
per genericità nell'identificare i soggetti passivi - Non
costituisce il reato.
(Cost., artt. 18, 49, 103; C.p.m.p., artt. 213, 227; C.p., artt.
50, 51, 110, 595; C.p.p., art. 521)
Corte di Cassazione, Sez. 1^ pen., 8 maggio 2000. Pres.
Fazzioli, Rel. Chieffi, P.M. mil. Garino (conf.), in c. D. +
1.
Nella fattispecie di un volantino con
esortazione alla lotta "contro le istituzioni, i corpi, gli
apparati ingiusti e antidemocratici", pubblicato su un quotidiano
per iniziativa di due Associazioni di natura civile, ma firmato da
un militare della Guardia di Finanza e "condiviso" da un altro, e
però non per certo rivolto direttamente a militari, non si
configura, anche perché di generica propaganda politica, il
contestato reato di istigazione di militari a disobbedire alle
leggi, ma, opinando risaltasse la diffamazione di un Corpo
militare, secondo lettura apparsa possibile, resterebbe questa
diversa qualificazione giuridica del fatto come relativo alla
Guardia di Finanza, senza evidenziarsi allora una violazione del
principio di correlazione fra accusa e sentenza, trattandosi di
diversa qualificazione dello stesso fatto. Ed essendo questo
astrattamente costitutivo di reato militare, e corretto sarebbe il
derivarsi dall'art. 103 Cost. la sottoposizione dei due, allora, al
giudizio della competente Autorità giudiziaria militare. E però, in
particolare, stante poi il difetto, ritenuto infine nella specie,
del necessario riferimento univoco a un Corpo militare, per
offenderne la reputazione, mancano all'accaduto gli elementi
costitutivi del detto reato di diffamazione militare "perché il
fatto non sussiste" (1).
(1)
Si legge quanto appreso nel testo della sentenza:
««Con sentenza 2/6/1998 il Tribunale Militare di Padova assolveva
perché il fatto non sussiste D.O. e C.V., imputati del reato
previsto dagli artt. 213 co. 1 e 47 n. 2 c.p.m.p. per avere, in
concorso tra loro, istigato militari alle armi e in congedo a
disobbedire alle leggi (mediante insubordinazione gli uni e
mediante evasione fiscale gli altri) e in particolare i militari
appartenenti alla Guardia di Finanza a violare i doveri inerenti al
loro stato con l'aggravante di essere militari rivestititi di un
grado. In particolare in un volantino diffuso pubblicamente a mezzo
stampa sul quotidiano "La 'Tribuna di Treviso" del 5/10/1996 si
affermava che "Le due associazioni (Life e Associazione progetto
democrazia in divisa) ribadiscono la loro ferma volontà di
continuare a lottare insieme contro le istituzioni, i corpi e gli
apparati ingiusti ed antidemocratici; ribadiscono inoltre la
consapevolezza che la lotta non deve essere fatta ai singoli
rappresentanti delle parti - da un lato chi è costretto ad eseguire
ordini, dall'altro chi tenta di salvare la propria azienda - ma
alla macchina burocratica mangiasoldi ed alle caste militari
privilegiate da un potere ingiustamente concessogli
...".
Nella
motivazione il Tribunale osservava che non era possibile
intravedere nel contenuto del volantino pubblicato l'oggetto del
comportamento istigatorio richiesto dall'art. 213 c.p.m.p., sia per
la genericità delle formule di propaganda politica adoperate, sia
perché il messaggio di invito alla disobbedienza non era stato
rivolto direttamente ai militari.
A seguito di rituale appello del P.M., con sentenza 8/11/1999 la
Corte Militare di Appello, sezione distaccata di Verona, dichiarava
i due imputati colpevoli del reato di concorso in diffamazione
aggravata in danno di corpo militare previsto dagli artt. 110 c.p.,
227 e 47 n. 2 c.p.m.p., così diversamente qualificato il fatto
contestato, e li condannava ciascuno, con le attenuanti generiche
prevalenti sulla aggravante, alla pena di un mese di reclusione
militare con i doppi benefici di legge.
Nella motivazione la Corte di merito, condividendo in parte quanto
ritenuto dal Tribunale, osservava che il documento, peraltro non
rivolto direttamente ai militari, non teneva un invito a
disobbedire alle leggi, tanto più che in esso era specificato che
la lotta andava fatta non contro "coloro che sono costretti ad
eseguire gli ordini". Tuttavia, poiché dal documento emergeva
l'esortazione a lottare "contro le istituzioni, i corpi e gli
apparati ingiusti ed antidemocratici", appariva evidente che
obiettivo del documento era quello di diffamare "le caste militari
privilegiate" messe sullo stesso piano della "macchina burocratica
mangiasoldi". Pertanto, secondo la Corte, poiché le indicate
espressioni erano dirette ad offendere la reputazione del Corpo
della Guardia di Finanza, nella fattispecie ricorrevano gli estremi
soggettivi ed oggettivi del reato di diffamazione aggravata
previsto dall'art. 227 c.p.m.p.
Avverso la predetta sentenza hanno
proposto separati ricorsi il difensore di ambedue gli imputati,
nonché il D. con motivi da lui sottoscritti, i quali hanno chiesto
l'annullamento della sentenza per una serie di motivi, che possono
essere sintetizzati nel modo seguente.
Con il primo motivo si eccepisce il difetto di giurisdizione del
giudice militare sul rilievo che il documento era espressione del
pensiero di due associazioni di natura civile e non militare - come
la "Life Veneto", libera associazione di imprenditori, e
"Associazione Progetto Democrazia in divisa" - la cui attività era
diretta a perseguire scopi politico-sindacali. Pertanto, dovendosi
escludere che nel caso di specie ricorresse un reato di natura
militare, la sentenza impugnata doveva essere annullata senza
rinvio per difetto di giurisdizione.
Con il secondo motivo si deduce la violazione dell'art. 521 c.p.p.
sul rilievo che - poiché era stato ritenuto in sentenza il reato di
diffamazione del tutto diverso da quello contestato - non poteva
essere pronunciata sentenza di condanna, ma gli atti dovevano
essere trasmessi al P.M. per l'esercizio della nuova azione
penale.
Con il terzo motivo si deduce la violazione degli artt. 227
c.p.m.p., 50, 51, 595 c.p. ed il vizio della motivazione sul
rilievo che la Corte di merito non aveva tenuto conto che gli
imputati, nel pieno rispetto dei diritti loro riconosciuti dagli
artt. 18 e 49 della Costituzione, avevano agito nell'esercizio di
un diritto di critica, tanto più che scopo del documento, peraltro
generico nella sua formulazione, non era quello di diffamare il
Corpo della Guardia di Finanza, nemmeno indicato nel documento
stesso.
Infondato deve ritenersi il primo motivo relativo al difetto di
giurisdizione.
Invero, alla luce di un consolidato indirizzo giurisprudenziale,
deve ritenersi che il codice penale, pur funzionando come legge
fondamentale per tutte le particolari leggi penali militari, rimane
sempre legge generale comune, che non si applica quando la materia
è regolata in modo specifico dal codice penale militare. Pertanto,
qualora il codice penale militare preveda che una particolare
condotta illecita integri la figura di un reato militare, occorre
applicare a tale condotta l'ipotesi del reato previsto dal codice
penale militare con conseguente attribuzione della giurisdizione al
giudice militare (Cass. sez. I, n. 854 del 30/6/1994, proc.
Quartarone).
Orbene nel caso di specie è pacifico che il reato di diffamazione,
per il quale è stata pronunciata la condanna, è previsto dal codice
penale militare di pace e, inoltre, è altrettanto pacifico che il
documento incriminato è stato sottoscritto dal D., militare in
servizio, e condiviso nel suo contenuto dal C., altro militare in
servizio. Ne consegue che - sia per la qualifica soggettiva dei due
imputati, appartenenti alla Guardia di Finanza, sia per il tipo di
reato contestato di indubbia natura militare - competente a
giudicare l'ipotesi delittuosa in esame è il giudice militare e non
quello ordinario.
Inammissibile per la sua manifesta
infondatezza deve ritenersi il secondo motivo relativo alla
violazione dell'art. 521 c.p.p.
Infatti deve ritenersi sussistente la violazione del principio di
correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza con
conseguente obbligo di trasmissione degli atti al pubblico
ministero solo nel caso che il giudice accerti che il fatto è
diverso da quello contestato, mentre nel caso si tratti dello
stesso fatto ben può il giudice di merito dare al fatto una
definizione giuridica diversa da quella enunciata nel capo di
imputazione.
Orbene nel caso di specie è pacifico che la Corte di merito non ha
accertato l'esistenza di un fatto diverso, ma si è limitata a
qualificare giuridicamente lo stesso fatto di cui alla imputazione
in modo diverso, di guisa che si deve escludere che ricorra la
dedotta violazione, rientrando tale facoltà nei poteri del giudice
di merito alla luce del disposto previsto dall'art. 521
c.p.p.
Fondato deve ritenersi, invece, il terzo motivo riguardante
l'affermazione di responsabilità dei due imputati.
Va premesso che, ai sensi dell'art. 227 c.p.m.p., per la
sussistenza del reato di diffamazione militare è necessario che
l'offesa sia arrecata alla reputazione di un militare o ad un corpo
militare ben individuati, non essendo sufficiente che l'offesa sia
rivolta in modo generico a soggetti o corpi non indicati in modo
specifico.
Orbene nel caso di specie - a parte la considerazione che il
contenuto del documento incriminato va inquadrato in un contesto di
lotta politico-sindacale, dove è difficile discernere un intento
oggettivamente diffamatorio, in quanto le espressioni ritenute
offensive, oltre ad essere del tutto generiche, sono principalmente
dirette alla contestazione dell'attuale sistema fiscale - è
assorbente la circostanza che dette espressioni non sono rivolte in
modo specifico al Corpo della Guardia di Finanza. Infatti "corpi o
caste militari privilegiate" costituiscono riferimenti del tutto
incerti, tali da non lasciar desumere in modo certo
l'identificazione dei soggetti passivi, tanto più che le
espressioni ritenute offensive hanno come obiettivo la critica di
un sistema fiscale, che riguarda l'apparato burocratico dello Stato
nel suo insieme.
Pertanto, mancando gli elementi costitutivi del reato di
diffamazione militare, la sentenza impugnata deve essere annullata
senza rinvio, perché il fatto non sussiste.
P.T.M.
La Corte Suprema di Cassazione,
letti gli artt. 606-615-620 c.p.p., annulla senza rinvio la
sentenza impugnata, perché il fatto non
sussiste»». |