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Lavoro -
Prevenzione infortuni - Sul Lavoro - Reato previsto dall'art.
115 D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547 - Natura di reato permanente
- Sussistenza - Momento di cessazione della permanenza -
Individuazione.
(D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, art. 115 e 389)
Sez. 3, 22 giugno 2001, n. 43292. Pres. Toriello, Rel. Mannino,
P.M. De Nunzio (conf.), ric. Costigliola
In tema di prevenzione infortuni
l'inosservanza delle prescrizioni di cui all'art. 115 del D. P. R.
27 aprile 1955 n. 547, volto ad assicurare che i macchinari siano
dotati di dispositivi idonei ad evitare che le mani o altre parti
del corpo del lavoratore entrino in contatto con le parti mobili
dei detti macchinari, configura un reato omissivo proprio, di
natura permanente, la cui permanenza termina o con la cessazione
della condotta omissiva del datore di lavoro o con la pronuncia
della sentenza di primo grado, atteso che il perdurare della
omissione continua a ledere l'interesse tutelato dal precetto
penale (la tutela della salute ed integrità fisica del lavoratore)
anche dopo che il fatto costituente reato si è perfezionato in
tutti i suoi elementi.
Prove - Chiamata di correo - Plurime chiamate - Criteri di
valutazione - Indicazione - Necessità di riscontri esterni
individualizzanti - Condizioni - Fattispecie.
(Nuovo cod. proc. pen., art. 192)
Sez. 1, 25 ottobre 2001, n. 43928. Pres. Sossi, Rel. Silvestri,
P.M. Favalli (parz. diff.), ric. Annaloro e altri.
La valutazione
di plurime chiamate in correità, quantunque convergenti, deve
essere compiuta dal giudice di merito caso per caso, con un
prudente grado di flessibilità correlato alla consistenza delle
chiamate stesse, tenendo conto sia della solidità della loro
riconosciuta attendibilità intrinseca, sia della loro compatibilità
all'interno dell'intero quadro probatorio acquisito. Solo all'esito
di tale operazione il giudice può stabilire se le chiamate siano
autosufficienti, nel senso che l'una costituisce riscontro
individualizzante dell'altra, ovvero se, per raggiungere il livello
della prova, esse necessitino di un ulteriore elemento confermativo
esterno che renda riferibile il fatto di reato al chiamato. (Nella
specie la Corte ha censurato il ragionamento del giudice di merito
che aveva ritenuto due convergenti chiamate "de relato" di per sé
sole sufficienti ad integrare la prova di colpevolezza del
chiamato, indipendentemente dalla disamina dei restanti dati
probatori e dalla ricerca di riscontri individualizzanti,
imprescindibile a fronte di accuse non aventi natura diretta).
Reati contro la moralità pubblica e il buon costume -
Prostituzione - Induzione o lenocinio - Organizzazione di viaggi a
sfondo sessuale - Attività di procacciamento di clienti a
prostitute - Configurabilità del reato di lenocinio
(Cod. pen., art. 600 quinquies; L. 20 febbraio 1958, n. 75, art. 3
co. n. 5 e 4 co. n. 7; L. 3 agosto 1998, n. 269, art. 5)
Sez. 3, 19 ottobre 2001, n. 44153. Pres. Toriello, Rel.
Novarese, P.M. De Nunzio (conf.), ric. Bertoni.
Integra il reato di lenocinio aggravato, ai
sensi dell'art. 4 n. 7) della legge 20 febbraio 1958, n. 75, -
eventualmente concorrente con il delitto di organizzazione di
iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione
minorile di cui all'art. 600 quinquies cod. pen. - la condotta di
chi, attraverso l'organizzazione di viaggi a sfondo sessuale,
realizzi una intermediazione diretta a procurare clienti a varie
prostitute individuabili, in quanto fotografate in un album, anche
se non compiutamente identificate.
Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti - Dei
pubblici ufficiali - Abuso di ufficio in casi non preveduti
specificamente dalla legge - Violazione di norme di legge o di
regolamento - Nozione - Indicazione - Fattispecie in tema di
accettazione e spedizione di una raccomandata oltre l'orario di
lavoro da parte di un agente postale.
(Cod.pen., art. 323, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 13 e 14;
D.P.C.M. 28 novembre 2000, art. 8; L. 23 agosto 1988, n. 400, art.
17) Sez. 6, 24 settembre 2001, n. 45261. Pres. Romano,
Rel. Fulgenzi, P.M. Hinna Danesi (conf.), ric. Nicita.
In materia di abuso di ufficio, la condotta
del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che
risulti lesiva del buon funzionamento e della imparzialità
dell'azione amministrativa rileva alla duplice condizione che
contrasti con norme specificamente mirate ad inibire o prescrivere
la condotta stessa (non potendosi annettere rilevanza, a tale
proposito, a disposizioni genericamente strumentali alla regolarità
del servizio), e che dette norme presentino i caratteri formali ed
il regime giuridico della legge o del regolamento (fattispecie
nella quale è stata esclusa la sussistenza del reato per il fatto
dell'agente postale che aveva accettato e spedito una raccomandata
oltre l'orario di lavoro: la Corte ha escluso la pertinenza delle
norme generali di cui agli artt. 13 e 14 del d.P.R. 10 gennaio 1957
n. 3 sul rispetto dell'orario di lavoro e sull'interesse
dell'Amministrazione per il pubblico bene, nel contempo rilevando
come il "Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni", formalizzato con D.P.C.M. 28 novembre 2000 e
specificamente preclusivo di prestazioni non accordate alla
generalità degli utenti, non sia stato emanato nelle forme previste
per i regolamenti governativi dall'art. 17 della l. 23 agosto 1988
n. 400).
Reati militari - Reati contro il servizio militare -
Mancanza alla chiamata - Affissione del pubblico manifesto non
seguito dalla notifica della cartolina precetto - Configurabilità
del reato - Sussistenza.
(Cod.pen.mil. pace art. 151)
Sez. 1, 15 novembre 2001, n. 4461. Pres. Fazzioli, Rel.
Silvestri, P.M. Gentile (conf.), ric. Ventimiglia.
In tema di reati militari, ai fini della
sussistenza del delitto di mancanza alla chiamata, quest'ultima
diventa efficace con l'affissione del pubblico manifesto, che è
forma legalmente prevista, e l'obbligo della presentazione sussiste
anche quando il manifesto non sia seguito dalla notifica della
cartolina precetto.
Reato - Elemento soggettivo - Colpa - Impianti - Obbligo di
collaudo e manutenzione - Responsabilità del soggetto incaricato -
Limiti - Fattispecie.
(Cod. pen. art. 40; Cod.pen. art. 589)
Sez. 4, 6 dicembre 2001, n. 4699. Pres. Pioletti, Rel. Brusco,
P.M. Iannelli (conf.), ric. Stobbia e altri.
In tema di responsabilità per colpa,
risponde dell'evento secondo le Regole ordinarie sulla causalità
omissiva il soggetto cui incombe, anche contrattualmente, l'obbligo
della verifica periodica di funzionalità o della manutenzione di
impianto (nella fattispecie, una giostra) la cui rottura risulti
dovuta a difetti di progettazione e costruzione macroscopici (o
comunque evidenti a chi sia in possesso di cognizioni tecniche),
atteso che, in questo caso, egli ha l'obbligo, adempiendo alle
regole di diligenza e di perizia richieste dall'attività svolta, di
non autorizzare (o consentire, ove sia nei suoi poteri) l'uso
dell'impianto pericoloso.
Sanità pubblica - Inquinamento atmosferico - Mancata
osservanza delle prescrizioni formali contenute nell'autorizzazione
alle immissioni (art. 13 D.L.G. n. 372 del 1999) - Esclusione sul
rilievo della mancanza di offesa concreta all'ambiente -
Negazione.
(D. lgs. 4 agosto 1999, n. 372, art. 13)
Sez. 3, 23 ottobre 2001, n. 44161. Pres. Toriello, Rel.
Novarese, P.M. Di Zenzo (conf.), ric. Zucchini.
In tema di inquinamento atmosferico il
reato contravvenzionale di mancata osservanza delle prescrizioni
contenute nell'autorizzazione alle immissioni nell'atmosfera (art.
13, comma 1, del D.L.G. 4 agosto 1999 n. 372), in particolare per
omessa o irregolare tenuta del "registro di autocontrollo", è
configurabile anche se gli autocontrolli siano stati regolarmente
effettuati alle date previste, atteso che allo stato attuale della
legislazione, in specie in quella ambientale, non può farsi
validamente richiamo al cd. principio di offensività per escludere
la configurabilità del suddetto reato, sulla sola base del rilievo
della mancanza di offesa concreta all'ambiente.
Sicurezza pubblica - Misure di prevenzione - Singole misure
- Sorveglianza speciale - Reato di violazione degli obblighi del
sorvegliato speciale - Reato di porto e detenzione di armi commesso
da soggetto sottoposto a sorveglianza speciale - Concorso -
Sussistenza.
(L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 9; L. 31 maggio 1965, n. 575,
art. 9)
Sez. 1, 20 dicembre 2001, n. 4490. Pres. Sossi, Rel. Bardovagni,
P.M. Di Zenzo (conf.), ric. Lo Russo.
Il reato di violazione dell'obbligo
gravante sul sorvegliato speciale di non possedere armi (art. 9
legge 27 dicembre 1956 n. 1423) concorre con il reato di detenzione
e porto abusivo di armi aggravato dalla condizione di sorvegliato
speciale (art. 9 legge 31 maggio 1965, n. 575).
Sicurezza pubblica - Stranieri - Impiego di lavoratori al
fine di favorirne lo sfruttamento - Intervenuta abrogazione della
relativa norma incriminatrice - Punibilità del fatto in base alla
normativa vigente - Esclusione - Fondamento.
(L. 30 dicembre 1986, n. 943, art. 12, comma 1; D.Lgs. 25 luglio
1998, n. 286, art. 47, comma 2, lett. c e art. 12, comma
5)
Sez. 1, 20 novembre 2001, n. 6487. Pres. D'Urso, Rel. De Nardo,
P.M. Cosentino (parz. diff.), ric. Boccia.
L'art. 12 comma 1 della legge 30 dicembre
1986, n. 943 che punisce l'impiego in condizioni illegali di
lavoratori immigrati al fine di favorirne lo sfruttamento è stato
espressamente abrogato dall'art. 47 comma 2, lett. c), del testo
unico sulla disciplina dell'immigrazione (decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286) e deve escludersi che la medesima fattispecie
sia ricompresa nel delitto di cui all'art. 12 comma 5 del citato
testo unico che sanziona la condotta di chi favorisce la permanenza
dello straniero in condizioni di illegalità nel territorio dello
Stato, in quanto diversa è la finalità della nuova norma
incriminatrice funzionale a regolamentare i flussi di immigrazione
nel territorio italiano, laddove la disposizione abrogata ha
essenzialmente lo scopo di tutelare le condizioni dello straniero
lavoratore.
Stampa - Diffamazione commessa col mezzo della stampa -
Curatore di un libro antologico riportante componimenti di terzi -
Uso di espressioni offensive dell'altrui reputazione - Intento
dell'autore di dare informazione e divulgare la conoscenza di una
certa realtà sociale e culturale - Scriminante del diritto di
cronaca - Sussistenza - Presupposti.
(Cod.pen. artt. 595 e 51; L. 8 febbraio 1948, n. 47)
Sez. 5, 24 settembre 2001, n. 43451. Pres. Marrone, Rel. Fumo,
P.M. Galasso (diff.), ric. Pg in proc. D'Orta.
In tema di diffamazione col mezzo della
stampa, sussiste la scriminante del diritto di cronaca nell'ipotesi
in cui il curatore di un libro antologico, allo scopo di rendere e
descrivere fedelmente il contesto socio-culturale cui gli autori
dei testi appartengono, riporti e divulghi espressioni forti e
pungenti, anche obiettivamente offensive, a condizione che i
predetti brani, secondo la motivata opinione del giudice di merito,
siano espressivi del patrimonio culturale e delle modalità
comunicative di una certa realtà sociale, la cui conoscenza sia di
interesse per la collettività.
(Fattispecie relativa ad un raccolta di temi di bambini delle
classi elementari, uno dei quali conteneva espressioni offensive
nei confronti di un soggetto più volte apparso in programmi
televisivi). |