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Prove - Mezzi di prova -
Testimonianza - Divieto di testimonianza indiretta per ufficiali
e agenti di polizia giudiziaria sul contenuto di dichiarazioni
acquisite da testimoni - Questione di legittimità costituzionale
rispetto alla disciplina generale della testimonianza indiretta
- Infondatezza - Ragioni.
(Cost. art. 3; cod. proc. pen., art. 195, co. 4)
(Corte Costituzionale, sentenza n. 32 del 14-26 febbraio 2002.
Pres. Ruperto, Red. Neppi Modona)
Non è fondata, in riferimento all'art. 3 cost., la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 195, co. 4, cod. proc. pen.,
che prospetta come irragionevole la disparità di disciplina
riservata agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, per i
quali è previsto il divieto di deporre sulle dichiarazioni
acquisite da testimoni, con le modalità di cui agli artt. 351 e
357, co. 2, lett. a) e b), cod. proc. pen., rispetto alle regole
dettate in caso di testimonianza indiretta per gli altri
testimoni.
Infatti, dal formale riconoscimento del contraddittorio come metodo
di conoscenza dei fatti oggetto del giudizio, discende il divieto
di attribuire valore di prova alle dichiarazioni raccolte
unilateralmente dagli organi investigativi, e tale sarebbe la
testimonianza indiretta degli ufficiali e agenti di polizia
giudiziaria sulle dichiarazioni ricevute dalle persone informate
sui fatti con le modalità di cui gli artt. 351 e 357, co. 2, lett.
b) e c) perché in tal modo tali dichiarazioni potrebbero confluire
surrettiziamente nel materiale probatorio utilizzabile in giudizio
attraverso la testimonianza sul loro contenuto resa da chi le ha
raccolte unilateralmente; tant'è che la testimonianza indiretta non
è vietata negli "altri casi", cioè quando non ha per oggetto
informazioni conservate in verbali; verbali dei quali, peraltro, è
vietata l'acquisizione salvo che di tali verbali venga data lettura
per essere divenuta impossibile l'assunzione della prova in
dibattimento per fatti o circostanze imprevedibili.
Considerato in diritto
1. - Oggetto del presente giudizio sono le questioni di legittimità
costituzionale relative al divieto della testimonianza indiretta
per gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, introdotto
dall'art. 4 della legge 1 marzo 2001, n. 63 (Modifiche al codice
penale e al codice di procedura penale in materia di formazione e
valutazione della prova in attuazione della legge costituzionale di
riforma dell'art. 111 della Costituzione) nell'art. 195, comma 4,
del codice di procedura penale, sollevate, con varie ordinanze di
diverse autorità giudiziarie, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111
della Costituzione.
2. - Il nucleo centrale delle questioni di legittimità
costituzionale sollevate dal Tribunale di Palmi (r.o. n. 514 del
2001), dal Tribunale di Roma (r.o. n. 662 del 2001) e dalla Corte
di assise di Messina (r.o. n. 666 del 2001) investe il supposto
contrasto dell'art. 195, comma 4, cod. proc. pen. con l'art. 3
Cost., sotto il profilo dell'irragionevole disparità della
disciplina riservata agli ufficiali e agenti di polizia
giudiziaria, per i quali è previsto il divieto di deporre sul
contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni con le
modalità di cui agli art. 351 e 357, comma 2, lettere a) e b), cod.
proc. pen., rispetto alle regole dettate in caso di testimonianza
indiretta per gli altri testimoni.
In termini sostanzialmente analoghi i tre rimettenti -richiamando
le argomentazioni svolte da questa Corte nella sentenza n. 24 del
1992, che aveva dichiarato illegittimo il divieto di testimonianza
indiretta per gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria
contemplato nell'originaria formulazione del comma 4 dell'art. 195
cod. proc. pen. - lamentano l'irragionevole disparità di
trattamento riservata a tali soggetti rispetto alla disciplina
generale della testimonianza indiretta prevista nei primi tre commi
della norma impugnata, in base alla quale qualsiasi persona può e
deve deporre sui fatti di cui abbia avuto conoscenza da altri;
disparità tanto più irragionevole in quanto, malgrado le modifiche
apportate all'art. 197 cod. proc. pen. dalla legge n. 63 del 2001,
nei confronti degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria
continua a non essere prevista alcuna incompatibilità con l'ufficio
di testimone.
Nell'ordinanza n. 666 del 2001 il contrasto con l'art. 3 Cost.
viene ravvisato anche nella diversità di trattamento rispetto alla
disciplina prevista per gli investigatori privati che abbiano
svolto attività di investigazione difensiva ai sensi della legge 7
dicembre 2000, n. 397, per i quali l'art. 197, comma 1, lettera d),
cod. proc. pen. prevede l'incompatibilità a testimoniare solo in
relazione alla «formazione delle dichiarazioni e delle informazioni
assunte nell'ambito delle indagini difensive».
Nelle ordinanze nn. 514 e 666 del 2001 viene inoltre denunciata
l'intrinseca irragionevolezza del divieto della testimonianza
indiretta, che è invece consentita negli "altri casi" a norma
dell'ultima parte del comma 4 dell'art. 195 cod. proc. pen., sul
presupposto che sarebbe impossibile comprendere quale logica abbia
seguito il legislatore, nell'ambito della sua discrezionalità, nel
prevedere, rispettivamente, in alcuni casi il divieto e in altri,
per di più non chiaramente determinati, la ammissibilità della
testimonianza indiretta.
3. - Con riferimento agli altri parametri evocati, la violazione
dell'art. 24 Cost. viene ravvisata nella compressione del diritto
di difesa, derivante dal divieto della testimonianza indiretta
degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, che potrebbero, in
ipotesi, essere esaminati su circostanze a favore delle parti
private (r.o. n. 514 del 2001); più in generale, la disciplina
censurata impedirebbe di acquisire elementi di prova idonei
all'effettivo accertamento dei fatti e, quindi, potrebbe
potenzialmente ledere il diritto di difesa (r.o. n. 662 del 2001).
Quanto al contrasto con l'art. 111 Cost., su cui si intrattiene
l'ordinanza n. 514 del 2001, il divieto di assumere come testimoni
i verbalizzanti sul contenuto delle dichiarazioni da loro ricevute
violerebbe il principio del contraddittorio nella formazione della
prova, impedendo di acquisire «profili chiarificatori attinenti al
contenuto dei verbali», che potrebbero giovare anche
all'imputato.
4. - Differente è l'impostazione delle questioni di legittimità
costituzionale sollevate dal Tribunale di Siracusa nell'ordinanza
n. 728 del 2001. Il giudice rimettente, muovendo dalla premessa
interpretativa che il divieto imposto agli ufficiali e agenti di
polizia giudiziaria di deporre sul contenuto delle dichiarazioni
acquisite da testimoni nelle ipotesi di cui agli artt. 351 e 357,
comma 2, lettere a) e b), cod. proc. pen. sia operante solo in caso
di attività di indagine di iniziativa della polizia giudiziaria, e
non anche in caso di indagini delegate dal pubblico ministero,
ravvisa nella norma censurata in primo luogo la violazione
dell'art. 3 Cost., in quanto la disparità di disciplina della
testimonianza indiretta a seconda che abbia per oggetto attività di
indagine di iniziativa o delegate appare priva di qualsiasi
fondamento razionale, non essendo giustificata da alcuna differenza
sostanziale tra le due attività di polizia giudiziaria.
Risulterebbero poi violati anche gli artt. 3 e 24 Cost.: essendo
rimessa alla discrezionalità del pubblico ministero la decisione di
delegare l'attività di indagine, il diritto di difesa sarebbe
compresso dal potere del pubblico ministero di sottrarre un
testimone alle domande della difesa dell'imputato. La posizione di
preminenza del pubblico ministero si porrebbe anche in contrasto
con l'art. 111 Cost., sotto il profilo della violazione del
principio della parità tra accusa e difesa.
Infine, la disciplina censurata si porrebbe comunque in contrasto
con l'art. 3 Cost., in quanto il divieto di testimonianza indiretta
degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, sia pure riferito
solo ai casi in cui questi abbiano svolto attività di indagine di
iniziativa, riproduce la medesima situazione di illegittimità già
dichiarata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 24 del
1992.
5. - Poiché tutte le questioni investono l'art. 195, comma 4,
cod. proc. pen., va disposta la riunione dei relativi giudizi.
6. - Le questioni sollevate in riferimento all'art. 3 Cost. dai
Tribunali di Palmi (r.o. n. 514 del 2001) e di Roma (r.o. n. 662
del 2001), nonché dalla Corte di assise di Messina (r.o. n. 666 del
2001) sono infondate.
I giudici rimettenti chiedono in sostanza a questa Corte di
dichiarare illegittimo il divieto della testimonianza indiretta
degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, appellandosi alle
argomentazioni svolte nella sentenza n. 24 del 1992, che aveva
appunto dichiarato illegittima l'originaria formulazione dell'art.
195, comma 4, cod. proc. pen. I rimettenti omettono peraltro di
considerare che, rispetto al momento in cui è stata emessa tale
sentenza, è profondamente mutato non solo il sistema delle norme
che disciplinano l'attività investigativa della polizia giudiziaria
e il regime della lettura degli atti irripetibili, ma, ciò che più
conta, il quadro di riferimento costituzionale, ora integrato dalla
previsione, contenuta nella prima parte del quarto comma dell'art.
111 Cost., del principio del contraddittorio nella formazione della
prova.
Da questo principio, con il quale il legislatore ha dato formale
riconoscimento al contraddittorio come metodo di conoscenza dei
fatti oggetto del giudizio, deriva quale corollario il divieto di
attribuire valore di prova alle dichiarazioni raccolte
unilateralmente dagli organi investigativi (ed evidentemente anche
dal difensore).
Nel dare attuazione al principio costituzionale la legge n. 63 del
2001 ha appunto previsto il divieto della testimonianza indiretta
degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria sulle dichiarazioni
ricevute dalle persone informate sui fatti con le modalità di cui
agli artt. 351 e 357, comma 2, lettere b) e c), cod. proc. pen., al
fine di evitare che tali dichiarazioni possano surrettiziamente
confluire nel materiale probatorio utilizzabile in giudizio
attraverso la testimonianza sul loro contenuto resa da chi le ha
raccolte unilateralmente nel corso delle indagini preliminari. Il
divieto risulta quindi coerente con la regola di esclusione
probatoria dettata nel nuovo testo dell'art. 500, comma 2, cod.
proc. pen., in base alla quale le dichiarazioni raccolte nel corso
delle indagini preliminari e lette per le contestazioni in
dibattimento "possono essere valutate ai fini della credibilità del
teste", ma non utilizzate come prova dei fatti in esse affermati
(v. ordinanza n. 36 in data odierna).
La disciplina censurata, lungi dal determinare una irragionevole
disparità di trattamento della testimonianza indiretta degli
ufficiali e agenti di polizia giudiziaria rispetto a quella dei
privati, risponde quindi all'esigenza, costituzionalmente
garantita, di evitare che, attraverso la testimonianza degli
operatori di polizia giudiziaria, possa essere introdotto come
prova in giudizio il contenuto di dichiarazioni consacrate in
verbali di cui è vietata l'acquisizione, salva l'ipotesi,
contemplata dall'art. 512 cod. proc. pen., che di tali verbali
venga data lettura per essere divenuta impossibile l'assunzione
della prova in dibattimento per fatti o circostanze imprevedibili.
In quest'ottica si inserisce anche l'innovazione al testo
originario dell'art. 195, comma 4, cod. proc. pen. introdotta dalla
legge n. 63 del 2001, secondo cui la testimonianza indiretta non è
vietata negli "altri casi", cioè quando non ha per oggetto
informazioni consacrate in verbali: non presentandosi l'esigenza di
evitare l'aggiramento della regola di esclusione probatoria, non
sussiste alcun profilo di irragionevolezza nella disciplina che
consente in tali situazioni di applicare le regole generali in tema
di testimonianza indiretta.
Infine, non fondata è anche la questione relativa alla supposta
irragionevole disparità di trattamento tra la norma censurata e la
disciplina dell'incompatibilità a testimoniare prevista per gli
investigatori privati dall'art. 197, comma 1, lettera d), cod.
proc. pen.
A prescindere dal rilievo che il fugace riferimento a tale norma
non consente di verificare compiutamente quale sia
l'interpretazione riservata dal rimettente al tertium
comparationis, nè in quali termini questi assuma la presupposta
identità di ratio tra le due discipline, è sufficiente ribadire, da
un lato, che il divieto della testimonianza indiretta degli
ufficiali e agenti di polizia giudiziaria è coerente con il
principio costituzionale del contraddittorio nella formazione della
prova e, dall'altro, che interpretazioni della disciplina
dell'incompatibilità a testimoniare degli investigatori privati che
consentissero di aggirare le regole di esclusione probatoria si
porrebbero in contrasto con l'art. 111, quarto comma, Cost.
7. - Il Tribunale di Palmi e il Tribunale di Roma sollevano la
questione in una diversa prospettiva, in riferimento,
rispettivamente, agli artt. 24 e 111 Cost. (r.o. n. 514 del 2001) e
in relazione all'art. 24 Cost. (r.o. n. 662 del 2001).
Le violazioni del diritto di difesa e del principio del
contraddittorio sono infatti prospettate in termini meramente
ipotetici, non ricorrendo nei giudizi a quibus le situazioni di
fatto o i presupposti di diritto - quali potrebbero essere
l'istanza delle parti private di ammettere come testimoni gli
ufficiali o agenti di polizia giudiziaria sul contenuto delle
dichiarazioni in precedenza rese dalle persone per acquisire
elementi utili all'esercizio del diritto di difesa e per dare
attuazione al principio del contraddittorio - a cui i rimettenti
hanno in astratto fatto riferimento.
La questione deve pertanto essere dichiarata manifestamente
inammissibile per difetto di rilevanza.
8. - Anche la questione sollevata dal Tribunale di Siracusa con
l'ordinanza n. 728 del 2001 è manifestamente inammissibile per
difetto di rilevanza.
Come emerge dall'ordinanza di rimessione il Tribunale, dopo aver
assunto la deposizione di un sottufficiale di polizia giudiziaria
sul contenuto delle dichiarazioni raccolte a verbale nel corso di
attività di indagine delegate dal pubblico ministero, sul
presupposto interpretativo che il divieto della testimonianza
indiretta attenga solo all'attività di indagine di iniziativa della
polizia giudiziaria, ritiene che il far dipendere l'operatività del
divieto dal fatto che la polizia giudiziaria abbia agito
d'iniziativa e non su delega sia in contrasto con gli artt. 3, 24 e
111 Cost.
Ciò premesso, il rimettente solleva poi la questione di legittimità
costituzionale sulla norma che vieta la testimonianza indiretta sul
contenuto delle dichiarazioni assunte dalla polizia giudiziaria
nell'ambito di attività di indagine di iniziativa. Ma tale norma -
sulla base di quanto egli stesso ha in precedenza deciso assumendo
la testimonianza dell'ufficiale di polizia giudiziaria, alla
stregua dell'interpretazione secondo cui il divieto non opera
nell'ipotesi di attività delegata - non ha rilevanza nel giudizio a
quo.
Per questi motivi
la corte costituzionale
riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 195, comma 4, del codice di
procedura penale sollevata, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, dai Tribunali di Palmi e di Roma e dalla Corte di
assise di Messina, con le ordinanze in epigrafe;
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 195, comma 4, del codice di
procedura penale sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 111
della Costituzione, dai Tribunali di Palmi e di Roma, con le
ordinanze in epigrafe;
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 195, comma 4, del codice di
procedura penale sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111
della Costituzione, dal Tribunale di Siracusa, con l'ordinanza in
epigrafe.
(Omissis)
Reati contro la
pietà dei defunti e il sentimento religioso - Delitti contro la
religione dello Stato e i culti annessi - Turbamento delle funzioni
religiose del culto cattolico - Contrasto con i principi
costituzionali di uguaglianza e di laicità dello Stato -
Illegittimità costituzionale.
(Cost. artt. 3, 8 co.1°; cod. pen. artt. 405, 406)
(Corte Costituzionale, sentenza n.327 del 1-9 luglio 2002 -
Pres. Ruperto - Red. Mezzanotte)
È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3,
co.1 e 8 co.1 Cost., l'art. 405 cod. pen. nella parte in cui, per i
fatti di turbamento di funzioni religiose del culto cattolico,
prevede pene più gravi, anziché le pene diminuite stabilite
dell'art. 406 cod. pen. per gli stessi fatti commessi contro gli
altri culti.
(Omissis)
Considerato in diritto
1. La Corte di cassazione solleva questione di legittimità
costituzionale dell'articolo 405 del codice penale (Turbamento di
funzioni religiose del culto cattolico), che punisce con la
reclusione fino a due anni "chiunque impedisce o turba l'esercizio
di funzioni, cerimonie o pratiche religiose del culto cattolico, le
quali si compiano con l'assistenza di un ministro del culto
medesimo o in un luogo destinato al culto, o in luogo pubblico o
aperto al pubblico".
Il giudice remittente dubita che la disposizione in esame,
prevedendo per i fatti di turbamento di funzioni religiose del
culto cattolico ivi considerati un trattamento sanzionatorio più
severo rispetto a quello stabilito dall'articolo 406 dello stesso
codice (Delitti contro i culti ammessi nello Stato) per i medesimi
fatti commessi contro un culto "ammesso" dallo Stato, violi gli
articoli 3, primo comma, e 8, primo comma, della Costituzione, cioè
l'eguaglianza di tutti i cittadini senza distinzione di religione e
l'eguale libertà di tutte le confessioni religiose davanti alla
legge.
Ad avviso della Corte di cassazione, la diversità di pena nella
quale si incorre a seconda che il turbamento della funzione
religiosa riguardi il culto cattolico ovvero altri culti ammessi
dallo Stato si configurerebbe come una discriminazione
costituzionalmente inammissibile, in quanto contrasterebbe con il
"principio supremo" di laicità dello Stato, che richiede
l'equidistanza e l'imparzialità dello Stato nei confronti di tutte
le religioni.
2. La questione è fondata.
Nel sistema del codice penale sono oggetto della tutela del
sentimento religioso sia la religione cattolica, sia i culti
"ammessi" nello Stato, da intendersi, dopo l'entrata in vigore
della Costituzione, con la piena affermazione della libertà
religiosa, come culti diversi da quello cattolico. Identiche sono
le condotte sanzionate penalmente, descritte negli artt. 403, 404 e
405 cod. pen., ma differente è il trattamento sanzionatorio: l'art.
406, infatti, stabilisce che la pena prevista per tali reati è
diminuita se le medesime condotte vengono poste in essere contro i
culti "ammessi".
L'esigenza di una unificazione del trattamento sanzionatorio ai
fini di una eguale protezione del sentimento religioso, che è
imposta dai principi costituzionali evocati dal giudice remittente,
è stata già affermata da questa Corte nella sentenza n. 329 del
1997. Con essa è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale,
per violazione degli articoli 3 e 8 della Costituzione,
dell'articolo 404, primo comma, del codice penale (Offese alla
religione dello Stato mediante vilipendio di cose), nella parte in
cui prevede una pena maggiore di quella stabilita per le medesime
condotte riferite a confessioni diverse dalla cattolica
dall'articolo 406 dello stesso codice.
Si tratta ora di applicare i medesimi principi, già enucleati in
quella sentenza, al caso sottoposto all'esame di questa Corte,
giacché anche le diverse previsioni concernenti il turbamento di
funzioni religiose, se riferite al culto cattolico, devono essere
assoggettate al più lieve trattamento sanzionatorio previsto
dall'art. 406 cod. pen. per i culti "ammessi".
Il principio fondamentale di laicità dello Stato, che implica
equidistanza e imparzialità verso tutte le confessioni, non
potrebbe tollerare che il comportamento di chi impedisca o turbi
l'esercizio di funzioni, cerimonie o pratiche religiose di culti
diversi da quello cattolico, sia ritenuto meno grave di quello di
chi compia i medesimi fatti ai danni del culto cattolico.
3. Esula dai compiti di questa Corte indagare se l'art. 406 cod.
pen. costituisca un'attenuante di un reato base ovvero debba essere
considerato autonoma figura di reato, come pure pronunciarsi sulla
qualificazione da riservare alla previsione di cui al secondo comma
dell'art. 405 cod. pen. ("se concorrono fatti di violenza o di
minaccia, si applica la reclusione da uno a tre anni"). E tuttavia,
quale che sia l'interpretazione che la giurisprudenza vorrà
accreditare, l'istanza costituzionale di equiparazione della tutela
penale dei culti va soddisfatta in relazione a tutte le previsioni
dell'art. 405 cod. pen.
Per questi motivi
La Corte Costituzionale
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 405 del
codice penale, nella parte in cui, per i fatti di turbamento di
funzioni religiose del culto cattolico, prevede pene più gravi,
anziché le pene diminuite stabilite dall'articolo 406 del codice
penale per gli stessi fatti commessi contro gli altri
culti. |