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Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 5 luglio 2002, n. 208
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale N. 224 del 24 settembre
2002)
Approvazione del nuovo statuto dell'Associazione italiana della
Croce Rossa
Il nuovo statuto dell'Associazione italiana della Croce Rossa
reca all'art. 1 i principi fondamentali così elencati: umanità,
imparzialità, neutralità, indipendenza, volontarietà, unità,
universalità.
Tra i compiti indicati all'art. 2 si rammenta: la partecipazione in
tempo di guerra e comunque in caso di conflitto armato allo
sgombero ed alla cura dei feriti e dei malati di guerra, nonché
delle vittime dei conflitti armati, allo svolgimento dei compiti di
carattere sanitario ed assistenziale connessi all'attività di
difesa civile; il disimpegno del servizio di ricerca ed assistenza
dei prigionieri di guerra, degli internati, dei dispersi, dei
profughi, dei deportati e rifugiati (l'organizzazione di tali
servizi è predeterminata in tempo di pace per il tempo di guerra
dal Ministero della difesa); l'organizzazione e lo svolgimento in
tempo di pace del servizio di assistenza socio-sanitaria in favore
di popolazioni nazionali e straniere nelle occasioni di calamità e
nelle situazioni di emergenza sia interne sia internazionali e lo
svolgimento dei compiti previsti per le strutture operative
nazionali di protezione civile; la collaborazione con le Forze
armate per il servizio di assistenza sanitaria. Inoltre, tra le
disposizioni generali citiamo i Servizi ausiliari delle Forze
armate, previsti dall'art. 14, dove viene stabilito che il Corpo
militare della Croce rossa italiana ed il Corpo delle infermiere
volontarie sono Corpi ausiliari delle Forze armate.
L'impiego del Corpo militare è disposto dal presidente generale e
si svolge sotto la vigilanza dello stesso e del Ministero della
difesa, mentre per l'impiego del Corpo delle infermiere volontarie
dispone il Capo di Stato maggiore della difesa. Infine, tra le
norme relative all'ordinamento, in particolare con riguardo ai
centri di mobilitazione, l'art. 35 dispone che gli stessi, per
l'assolvimento del servizio ausiliario delle Forze armate, hanno
sede e competenza territoriale determinate dal presidente generale,
in corrispondenza con l'organizzazione territoriale
dell'Esercito.
Decreto del
presidente della repubblica 8 agosto 2002, n. 213
(Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale N. 226 del 26
settembre 2002)
Regolamento recante disciplina per la redazione dei documenti
caratteristici del personale appartenente all'Esercito, alla
Marina, all'Aeronautica e all'Arma dei carabinieri
Il Regolamento sostituisce quello approvato con d.p.r. 15 giugno
1965, n. 1431. L'aggiornamento normativo tiene conto della nuova
legislazione in tema di stato giuridico del personale militare,
della legge sul procedimento amministrativo, della legislazione
sulla privacy e della normativa di riforma dei ricorsi
amministrativi.
L'art. 1 del decreto definisce lo scopo della documentazione
caratteristica, mentre l'art. 2 stabilisce le competenze nella
redazione della stessa, specificando, in particolare, che
l'autorità che regge interinalmente un comando o ufficio non
sostituisce il titolare nella compilazione o nella revisione e che,
in caso di dissenso nella revisione dei documenti caratteristici,
quest'ultimo deve essere motivato.
L'art. 3 elenca alcuni casi di esclusione della competenza, mentre
l'art. 4 prevede i casi di compilazione della documentazione in
questione.
L'art. 5 fissa i tipi di documenti caratteristici da redigere in
relazione ai servizi prestati, distinguendoli in scheda valutativa
(normalmente per periodi di tempo superiori a 180 giorni) e
rapporto informativo (normalmente per periodi di tempo superiori a
60 giorni), e prevedendo, in caso di mancata maturazione del
termine minimo per la compilazione, la stesura di una dichiarazione
di mancata redazione della documentazione caratteristica.
L'art. 6 disciplina la richiesta di elementi di informazione o di
documentazione internazionale per specifiche circostanze in cui può
trovarsi un militare: frequenza di corsi con durata inferiore ai 60
giorni, particolari rapporti di dipendenza, pluralità di incarichi,
dipendenze in linea tecnica diretta.
L'art. 7 precisa l'incidenza dei procedimenti penali e disciplinari
sulla documentazione caratteristica, mentre l'art. 8 regolamenta
l'accesso agli atti relativi alla stessa.
L'art. 9 completa il capo I del Regolamento in questione, relativa
alle disposizioni comuni a tutto il personale militare, con alcune
precisazioni per il tempo di guerra. Il capo II e il capo III sono
rispettivamente dedicati ai documenti caratteristici degli
ufficiali e del personale non direttivo (distinto nel ruolo
marescialli e corrispondenti, nel ruolo sergenti e corrispondenti,
nel ruolo volontari di truppa in servizio permanente, nel ruolo
degli appuntati e carabinieri e nel ruolo dei volontari di truppa
vincolati da ferme). Le disposizioni di questi ultimi due capi
riguardano alcune differenze nei modelli dei documenti
caratteristici, i limiti agli interventi nella redazione dei
documenti caratteristici e la custodia degli stessi.
In allegato tutti i modelli di documenti e le istruzioni sommarie
per la metodologia e la compilazione degli stessi.
Circolare 30
settembre 2002, n. Dpc/cg/0035114
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale N. 236 dell'8 ottobre
2002)
Ripartizione delle competenze amministrative in materia di
protezione civile
La circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della Protezione civile -, nell'esercizio del potere
di coordinamento delle componenti del Servizio nazionale della
protezione civile, fornisce alcune indicazioni volte ad agevolare
la ricognizione dell'assetto normativo delle competenze in materia,
al fine di assicurare il compiuto ed efficace svolgimento delle
attività di protezione civile.
La circolare si interessa del quadro normativo di riferimento del
Servizio nazionale, dei livelli di responsabilità e della gestione
delle emergenze, delle fasi di programmazione e pianificazione e
dei compiti nel settore demandati al Dipartimento della protezione
civile e agli enti territoriali.
Decreto del
ministro della difesa 16 luglio 2002
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale N. 239 dell'11 ottobre
2002)
Rettifica dell'ordinamento interno della Direzione di
amministrazione interforze
Il decreto in argomento modifica l'art. 1 del decreto
ministeriale 4 dicembre 1981, sancendo la ristrutturazione della
Direzione in questione secondo il seguente ordinamento: direttore;
vice direttore; segreteria; 1^ sezione: giuridico-amministrativa e
contabile; 2^ sezione: trattamento economico di attività; 3^
sezione: bilancio; 4^ sezione: revisione contabile del danaro; 5^
sezione: revisione contabile dei materiali; 6^ sezione: trattamento
economico di quiescenza.
La Direzione di amministrazione è posta alle dipendenze del reparto
per il coordinamento amministrativo del Segretariato generale della
difesa.
Legge 7 novembre
2002, n. 248
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale N. 261 del 7 novembre
2002)
Modifica degli articoli 45, 47, 48 e 49 del codice di procedura
penale
La legge disciplina i casi di rimessione del processo penale su
richiesta del procuratore generale presso la corte di appello o del
pubblico ministero presso il giudice che procede o dell'imputato. I
casi in questione, ai sensi del nuovo art. 45 c.p.p., sono stati
individuati dalla legge nelle "gravi situazioni locali, tali da
turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili"
che devono essere in grado di pregiudicare "la libera
determinazione delle persone che partecipano al processo ovvero la
sicurezza o l'incolumità pubblica" o, infine, determinare "motivi
di legittimo sospetto".
Il nuovo art. 47 c.p.p. disciplina gli eventuali effetti sospensivi
della richiesta di rimessione, mentre il novellato art. 48 c.p.p.
stabilisce la procedura della decisione da parte della Corte di
Cassazione, indicata come l'organo decidente nei casi in questione.
Infine, il nuovo art. 49 disciplina la possibilità di nuova
richiesta di rimessione del processo
penale. |