|
Pubblico impiego - Infermità
e lesioni - Dipendenza da causa di servizio - Riconoscimento -
Diniego - Nesso causale - Quando sussiste - Predisposizione -
Irrilevanza ex se.
Consiglio di Stato - Sez. VI - 6
marzo 2002 - Pres. Giovannini, Est. Falcone - Ministero pubblica
istruzione (avv. St. Gentili) c. P.A. (n.c.) - (Conferma T.A.R.
Molise 1 maggio 1994 n. 85, in TAR 1994, I, 2706)
1. In tema di riconoscimento della
dipendenza da causa di servizio dell'infermità di un pubblico
dipendente, la sussistenza del nesso causale fra eventi di servizio
e malattia non è di per sé esclusa allorché questa sia di natura
endogena-costituzionale, essendo comunque necessario verificare, in
concreto, le materiali circostanze di svolgimento del servizio, in
quanto anche l'eventuale predisposizione del soggetto e la
situazione patologica non possono elidere l'incidenza di
concorrenti nocivi fattori esterni (concause) capaci di determinare
la rivelazione dell'infermità invalidante o di provocare il suo
rapido aggravamento; pertanto, non è congruamente motivato il
diniego di riconoscimento qualora sia stato pretermesso un puntuale
confronto fra l'infermità e la natura oggettivamente disagiata e
gravosa del servizio e le condizioni ambientali in cui esso è stato
svolto al fine di verificarne gli estremi di una concausa
dell'infermità contratta dal dipendente.
Pubblica
istruzione - Scrutini ed esami - Ammissione con riserva in sede
cautelare - Promozione - Assorbimento giuridico negativo.
Consiglio di Stato - Sez. VI - 5
marzo 2002 - Pres. Schinaia, Est. Cafini - Ministero pubblica
istruzione (avv. St. Rago) c. L.G. (avv. Marangeli) - (Annulla
T.A.R. Bari, II sez., 14 dicembre 1994 n. 1498, in TAR 1995, I,
803)
1. La promozione conseguita
dall'alunno ammesso a frequentare la classe con riserva da parte
del giudice amministrativo in sede cautelare assorbe il giudizio
negativo di ammissione espresso dal Consiglio di classe.
2. Passando all'esame, nel merito,
della controversia, giova rilevare, innanzitutto, come la difesa
erariale ponga in evidenza, con riguardo alla impugnata decisione
di improcedibilità, l'uniformarsi dei primi giudici
all'orientamento da tempo assunto dal Consiglio di Stato in materia
di giudizio di ammissione agli esami di maturità.
Secondo tale giurisprudenza, invero, l'esame di maturità al quale
il candidato sia stato ammesso con riserva, dopo l'accoglimento
della domanda di sospensione proposta con il ricorso contro il
giudizio di non ammissione, determinerebbe, pur riguardando -
differentemente dal giudizio di ammissione - un minor numero di
materie, un esame globale del candidato medesimo, comprensivo dei
giudizi negativi espressi dal giudizio di ammissione e sarebbe,
quindi, configurato come favorevole sopravvenienza al ricorrente
tale da far venire meno il suo interesse all'impugnativa
proposta.
Infatti, non sarebbe di ostacolo a ciò la mancanza del giudizio
favorevole di ammissione, non costituendo esso un presupposto
indispensabile dell'esame di maturità e potendo essere superato,
comunque, dall'esito positivo dell'esame successivo.
Tali considerazioni debbono valere,
ad avviso dei primi giudici, anche nel caso di cui trattasi,
riferito ad un giudizio di non ammissione alla classe superiore con
successiva conclusione positiva della classe medesima da parte
dello studente ad essa ammesso con riserva, a seguito di
accoglimento dell'istanza cautelare proposta con il ricorso contro
il predetto non favorevole giudizio.
Siffatte considerazioni vengono, però, contrastate
dall'Amministrazione appellante, la quale rappresenta in proposito
come la giurisprudenza del Consiglio di Stato in materia di esami
di maturità - pur divergente dal precedente orientamento, secondo
cui il giudizio di ammissione si configurava come presupposto
necessario ed insuperabile del successivo esame - non possa essere
"sic et simpliciter" applicata al diverso caso in questione,
essendo evidente che il giudizio espresso dalla Commissione d'esame
verta sullo stesso programma di studi sul quale il candidato viene
precedentemente valutato dal Collegio dei docenti, mentre il
giudizio di ammissione alla quinta classe, pur essendo
imprescindibilmente legato ad una valutazione globale dell'alunno,
comprendente l'andamento ed il livello di sviluppo raggiunto, non
può che basarsi sul programma di studi relativo alla quarta classe,
potendo lasciare nell'ombra lacune attinenti al precedente
programma di studi.
Secondo l'Amministrazione, peraltro, dalla impugnata decisione
deriverebbero ulteriori inconvenienti non potendo condividersi
l'assenza di un collegamento causale tra la fase endoprocessuale
della cautela e la sopravvenuta pronuncia abilitativa della
Pubblica Amministrazione scolastica, attesa la completa autonomia
del giudizio espresso alla conclusione della IV classe rispetto al
precedente giudizio di non ammissione.
3. Tali argomentazioni di parte
appellante non possono essere condivise dal Collegio.
3.1. Deve ritenersi, infatti, in relazione all'ipotesi in esame,
che dal conseguimento da parte del L. della promozione alla V
classe (a cui è, peraltro, seguito anche il superamento nell'a.s.
1993-94 dell'esame di maturità scientifica) deriva chiaramente un
difetto di interesse, con riguardo alla sua posizione di originario
ricorrente, alla decisione di merito sulla legittimità del giudizio
di non ammissione alla classe IV espresso dal Consiglio di classe,
assorbendo in sé la fase cautelare quella del merito, che diventa,
pertanto, non più utile nel suo caso.
In particolare, volendo considerare, più particolarmente, secondo
la prospettazione di parte appellante, la differenza tra il
giudizio di ammissione alla maturità e quello, che qui interessa,
ad una classe superiore, non può ritenersi che soltanto il primo di
essi possa essere assorbito da un diverso successivo giudizio.
Ed invero, la problematica,
esaminata approfonditamente in proposito con riguardo al giudizio
di maturità nella decisione di questa Sezione n. 178 del 25
febbraio 1989 ( e da successive pronunce: cfr., tra le più recenti,
Sez. VI, 28.12.2000, n.7047; 20.12.1999, n.2098) - in cui,
superando precedenti oscillazioni, si è ritenuto nella sostanza che
l'esame di maturità, pur vertendo su un numero limitato di materie,
rispetto a quelle considerate nel giudizio di ammissione, comporta
la valutazione globale del candidato, che la Commissione compie
attraverso l'esame del curriculum scolastico, nel quale sono
compresi i giudizi negativi espressi dal Consiglio di classe in
sede di ammissione, sicché il giudizio di ammissione non può essere
considerato giudizio definitivo nemmeno per quanto riguarda le
materie oggetto d'esame, essendo la commissione sempre libera di
discostarsene attraverso una valutazione difforme del curriculum
scolastico - è da ritenersi analoga a quella che riguarda il caso
in questione di non ammissione alla classe successiva, sicché deve
pervenirsi anche ad analoghe conseguenze, non sussistendo una
diversità sostanziale, sotto il profilo qui considerato, tra il
giudizio contestato nel caso in esame e il giudizio di ammissione
agli esami di maturità.
Vero è che la difesa
dell'Amministrazione invoca, al proposito, l'esistenza di un
diverso programma di studi della IV classe del Liceo scientifico
rispetto a quello della classe precedente, ma tale distinzione non
appare rilevante né sotto il profilo giuridico, né sotto quello
logico, essendo evidente - come sottolinea la difesa di parte
appellata - che il programma della classe IV è nello specifico
diverso da quello della classe III, ma è chiaro anche che esso,
essendo più avanzato e riguardando materie quasi del tutto
identiche, presuppone logicamente e va oltre il programma della
classe precedente.
D'altra parte, la rilevata diversità formale di programmi su cui
esaminare il candidato sussiste anche se si considerano i programmi
oggetto dell'esame di maturità (che si svolge con riferimento ad un
minor numero di materie) e il giudizio precedente di ammissione
(che si riferisce, invece, a tutte le materie).
Il Collegio deve, pertanto, ritenere
corretto il ragionamento svolto nell'ipotesi in esame dai primi
giudici che hanno pronunciato l'inammissibilità del gravame per
sopravvenuta carenza di interesse sul presupposto che lo studente
L. aveva conseguito nel frattempo la promozione alla classe quinta
del liceo scientifico.
3.2. Quanto, infine, alla preoccupazione espressa dalla difesa
erariale che l'ammissione con riserva possa assumere natura
decisoria, assorbendo in sé il giudizio di merito, essa può essere
di certo superata riflettendo sul fatto che l'esame di maturità (e
quindi anche il giudizio di cui trattasi, successivo al
provvedimento impugnato in primo grado) si pone come circostanza
esterna e sopravvenuta rispetto al precedente giudizio di non
ammissione, che non costituisce presupposto indispensabile per
sostenere l'esame stesso, bensì soltanto presupposto normalmente
necessario.
In definitiva, se si considera il
tratto logico intercorrente tra il giudizio di non ammissione e il
giudizio favorevole successivo, può rilevarsi che l'effetto
preclusivo dell'esame del merito della controversia in caso di
esito favorevole delle prove di maturità o di ammissione a classi
successive non è diverso concretamente dall'effetto preclusivo
determinato di norma dalle circostanze sopravvenute satisfattorie
della realizzazione dell'interesse sostanziale.
Deve, dunque, convenirsi con i primi giudici e ritenere che, una
volta verificatasi la promozione alla classe superiore, l'interesse
all'impugnazione del giudizio di non ammissione viene meno in
quanto il giudizio di promozione alla classe superiore si pone come
circostanza assorbente e sopravvenuta rispetto al giudizio di non
ammissione stesso.
4. Per le considerazioni che
precedono la sentenza appellata appare immune dalle censure dedotte
nel ricorso in appello in epigrafe e va, pertanto,
confermata.
Quanto alle spese del giudizio sussistono giusti motivi per
disporne, tra le parti in causa, l'integrale
compensazione. |