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Insubordinazione con ingiuria
- Contestazione aggiuntiva di altro fatto ingiurioso in udienza
- Espressione offensiva già risultata al p.m. - Contestazione
anteriore alla istruzione dibattimentale e seguita da
contraddittorio - Lesione del diritto di difesa - Ne resta
esclusa - Legittimità della condanna per insubordinazione
continuata.
(C.p.m.p., artt. 189 co. 2°, 47
n. 2; C.p.p., artt. 178 lett. b, 516, 517, 522)
Corte di Cassazione, Sez. 1^ pen.,
26 maggio 2000. Pres. Macrì, Rel. Chieffi, P.M. Cosentino (conf.)
in c. T.
In fattispecie di carabiniere
imputato di insubordinazione con violenza e ingiuria verso
superiore (appuntato), con successiva assoluzione dalla violenza,
la contestazione in udienza di reato concorrente, per (risultate
già al P.M.) offese diverse, non comporta lesione del diritto di
difendersi se anteriore all'istruzione dibattimentale e seguita da
svolgimento di contraddittorio. Legittima risulta quindi la
condanna per insubordinazione con ingiurie continuata (1).
(1) Si legge quanto appresso nella sentenza:
««T.F. veniva tratto a giudizio del Tribunale Militare di Verona
per rispondere del reato di insubordinazione con violenza ed
ingiuria continuata ed aggravata previsto dagli artt. 81 cpv. c.p.,
186 co. 1 e 189 co. 2, 47 n. 2 c.p.m.p. "perché il 15/6/1996 nella
caserma del Comando Provinciale Carabinieri di Mantova, venuto a
diverbio con l'appuntato G.M., lo afferrava per il collo e gli
sferrava un pugno ed un calcio; indi offendeva il prestigio e
l'onore, facendogli cadere dalle mani, con un brusco gesto, un
bicchierino di caffè; con l'aggravante del grado di
appuntato".
Con sentenza 3/10/1997, nella fase degli atti preliminari, il
Tribunale Militare di Verona, qualificati i fatti come percosse
(art. 222 c.p.m.p.) ed ingiurie (226 c.p.m.p.), dichiarava non
doversi procedere per difetto della richiesta di procedimento,
osservando che sia il T. che il G. risultavano indicati nel capo di
imputazione con lo stesso grado di appuntato.
A seguito di appello del Procuratore
Generale, la Corte Militare di Appello, sezione distaccata di
Verona, disponeva la rinnovazione del dibattimento, nel corso del
quale il Procuratore Generale precisava il capo di imputazione nel
senso che l'aggravante contestata doveva riferirsi al grado di
carabiniere e non di appuntato. Inoltre, a seguito della escussione
dei testi F. e P., il Procuratore Generale contestava l'ulteriore
reato concorrente di insubordinazione con ingiuria, avendo
l'imputato rivolto al G. la frase "Mentecatto, vai a fare il
barbone". All'esito del dibattimento, con sentenza 9/12/1999, la
Corte di merito assolveva il T. dal reato di insubordinazione con
violenza aggravata, perché il fatto non sussiste, mentre dichiarava
lo stesso responsabile dei reati di insubordinazione con ingiuria
aggravata contestatigli e, con le attenuanti generiche dichiarate
prevalenti sulle aggravanti e ritenuta la continuazione, lo
condannava alla pena di mesi due di reclusione militare con i doppi
benefici di legge.
Nella motivazione la Corte di
merito, dopo aver chiarito che alla data del 15/6/1996 il T.
rivestiva ancora il grado di carabiniere scelto, riteneva che i
fatti, così come accertati sulla base delle dichiarazioni dei testi
escussi, dovessero essere qualificati come reati di
insubordinazione con ingiuria, aggravati dalla circostanza prevista
dall'art. 47 n. 2 c.p.m.p., tenuto conto da un lato della
differenza di grado esistente tra l'imputato ed il G. e dall'altro
che il grado di carabiniere corrisponde a quello di caporale.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso il difensore, che
ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi.
Con il primo motivo si deduce la violazione degli artt. 178 lett.
b) in relazione agli artt. 517 e 522 c.p.p. sul rilievo che
l'imputato era stato condannato anche per il reato di
insubordinazione con ingiuria contestato in udienza dal Procuratore
Generale con la frase "mentecatto, vai a fare il barbone".
Pertanto, secondo il difensore, la nuova contestazione doveva
ritenersi illegittima, atteso che la frase incriminata non era
emersa per la prima volta nel corso del dibattimento, ma era già a
conoscenza del Pubblico Ministero sin dalla fase delle
indagini.
Tale motivo è infondato.
Invero con sentenza n. 13 del 28/10/1998 (proc. Barbagallo) le
Sezioni Unite hanno superato il contrasto giurisprudenziale
riguardante l'interpretazione degli artt. 516 c.p.p. (modifica
dell'imputazione) e 517 c.p.p. (reato concorrente e circostanze
aggravanti), affermando il principio, pienamente condivisibile, che
le modifiche e le integrazioni delle contestazioni possono essere
effettuate dopo l'avuta apertura del dibattimento e prima
dell'espletamento dell'istruzione dibattimentale sulla base di atti
già acquisiti dal Pubblico Ministero nel corso delle indagini
preliminari. Tale interpretazione - oltre a trovare avallo nella
giurisprudenza della Corte di Cassazione (vedi sentenze n. 265/1994
in tema di richiesta di applicazione di pena ex art. 444 c.p.p. e
n. 530/1995 in tema di richiesta di oblazione ex. artt. 162 e 162
bis c.p.) - non comporta, come dedotto dal difensore, una lesione
del diritto di difesa, tenuto conto che nel caso di specie il reato
concorrente è stato contestato sulla base di elementi di prova sui
quali si è svolto un ampio contraddittorio.
Con il secondo motivo si deduce il
vizio della motivazione in relazione all'art. 192 c.p.p., rilevando
in particolare che la Corte di merito aveva erroneamente valutato
le dichiarazioni dei testi escussi. Infatti, secondo il difensore,
da tali dichiarazioni non era emerso che l'imputato spinse il G.
tanto da fargli cadere dalle mani il bicchierino di caffè".
Tale motivo è inammissibile.
Invero il ricorrente non deduce vizi logico-giuridici della
motivazione, ma propone censure dirette alla rivalutazione di
circostanze di fatto già correttamente valutate nella sentenza
impugnata e, come tali, non proponibili in questa sede. In
particolare la Corte di merito ha ancorato il proprio giudizio alle
dichiarazioni dei testi escussi, dalle quali ha desunto con
motivazione immune da vizi logici che fu proprio l'imputato a
spingere il G. facendogli cadere per terra il bicchierino di
caffè.
Pertanto, non ravvisandosi vizi logico-giuridici della motivazione,
il ricorso deve essere rigettato con la conseguente condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 616
c.p.p.
P.T.M.
La Corte Suprema di Cassazione,
letti gli artt. 606-615-616 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna
il ricorrente al pagamento delle spese processuali»».
Mancanza alla
chiamata - Permanenza delittuosa - Termine - Data di nascita di un
figlio - Giusto motivo - Se quell'evento sia decisivo per l'inizio
di una condizione giustificatrice e terminale dell'illiceità della
condotta - Caratteri propri del richiamato giusto motivo -
Peculiare gravità ed eccezionale contingenza - Se siano dati
coessenziali all'attesa e alla nascita di un figlio - Non sono tali
in difetto di elementi specifici - Onere della prova che li
evidenzi come tipico giusto motivo - Spetta all'imputato - Sua
omissione nel fornirla - Conseguenze - Diritto alla dispensa dal
servizio - Attualità del godimento - Non coincide con detta nascita
- È determinata dalla data del provvedimento.
(C.p.m.p., art.
151)
Corte di Cassazione, Sez. 1^ pen.,
16 marzo 2000. Pres. La Gioia, Rel. Fabbri, P.M. mil. Gentile
(conf.), in c. A.
Per il reato (permanente) di
mancanza alla chiamata, del quale è elemento la carenza di giusto
motivo, non può ritenersi, e neanche in forma dubitativa, che la
durata della condotta omissiva si esaurisca, cessandone
l'illiceità, al momento della nascita di un figlio dell'imputato.
In vero il carattere in generale non allarmante e la non ostatività
totale, per le comuni occupazioni, di quell'evento, o della sua
attesa, non realizza, di per sé, il richiesto giusto motivo. Spetta
all'imputato produrre la prova di elementi di fatto che possano,
nel caso, contro la prevalente esperienza, configurare un giusto
motivo per l'assenza nella delicatezza della specifica fattispecie
concreta, e che poi possono esser valutati tali soltanto se indici
di peculiare gravità e di eccezionalità nella contingenza,
caratteri, questi, della valida giustificazione. L'evento di detta
nascita pone soltanto il militare nella posizione di chiedere il
provvedimento della dispensa, di cui egli solo dall'emanazione
dell'atto può fruire(1).
(1) Si legge quanto appresso nel testo:
««Con sentenza del 21-10-1998 il Tribunale Militare di Napoli
assolveva ai sensi dell'art. 530 cpv. c.p.p., dal reato di mancanza
aggravata alla chiamata, ritenendo cessata la condotta punibile il
7-7-1997, data della nascita della figlia, e ritenendo fondato - in
relazione al ridotto periodo della condotta - il dubbio
sull'esistenza di un giusto motivo.
Su impugnazione del Procuratore Generale Militare di Napoli, con
sentenza del 24-9-1999 la Corte Militare di Appello di Napoli
condannava il predetto imputato alla pena di mesi due e giorni
venti di reclusione militare, sostituita con la multa di L.
6.000.000. La Corte sosteneva che la condotta addebitabile
all'imputato non era durata soltanto dal 21-5-1997 al 7-7-1997 -
momento in cui egli aveva acquisito il diritto alla dispensa dal
servizio di leva per la nascita della figlia - come sostenuto dal
primo giudice, bensì fino al momento dell'emanazione del
provvedimento di dispensa. Sosteneva, comunque, che anche ritenendo
cessata la condotta illecita al 7-7-1997 andava affermata la
responsabilità dell'imputato, perché costui non aveva fornito
alcuna prova dell'esistenza di una situazione personale o familiare
che potesse fare pensare alla ricorrenza di un giusto motivo per la
mancata presentazione; nulla aveva addotto circa un'eventuale
convivenza con la futura madre di sua figlia; nessun elemento aveva
fornito per smentire la comune esperienza circa il carattere non
allarmante della gravidanza e la non ostatività totale di essa per
le comuni occupazioni.
Avverso la predetta sentenza ricorre
l'A., tramite il suo difensore, deducendo la violazione di legge e
il vizio motivazionale, sostenendo la sussistenza del giusto motivo
per la delicata situazione familiare, evidenziata dall'istruttoria
dibattimentale.
Il ricorso è infondato. Premesso che il giudice della legittimità
non può procedere ad una rivalutazione delle risultanze di merito,
tantomeno attraverso un esame diretto degli atti, ma soltanto
valutare se i fatti emergenti dal testo della motivazione del
provvedimento impugnato siano stati interpretati secondo legge e se
la motivazione sia affetta da illogicità manifesta, si rileva che
la sentenza impugnata è immune dai vizi denunciati.
Invero il giudice a quo ha spiegato - con motivazione congrua e
logica e facendo corretta applicazione dei principi di legge - le
ragioni per le quali ha ritenuto di non potere considerare
sussistente, neppure in forma dubitativa, il giusto motivo, attesa
l'assenza di elementi in tal senso e la mancata prospettazione, da
parte dell'imputato, di una situazione di convivenza, tale da fare
apparire almeno possibile l'esistenza di un giusto motivo. Né
elementi a favore della sussistenza di esso possono trovarsi nella
sentenza di primo grado, posto che i primi giudici hanno espresso
il loro giudizio sull'esistenza di un giusto motivo senza
fondamento su fatti concreti, limitandosi ad affermare che le
"immaginabili" difficoltà determinate dall'attesa di un figlio
"potevano costituire, molto verosimilmente, un ostacolo rilevante
alla presentazione dell'A. al reparto designato".
Al di là delle mere congetture,
unico elemento di fatto considerabile in questa sede - in quanto
risultante dalle sentenze di primo e secondo grado - è quindi lo
stato di gravidanza, certamente insufficiente a dimostrare la
manifesta illogicità della sentenza impugnata nel ritenere del
tutto mancante la prova dell'esistenza di un giusto motivo posto
che quest'ultimo deve consistere in un fatto dotato di peculiare
gravità ed eccezionale contingenza (Cass., I, 10-3-1986, Lazzini),
tale da rendere inesigibile la condotta doverosa, pur non avendo
l'intensità impediente della forza maggiore.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese
processuali»». |